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LE OBBLIGATIONES RE CONTRACTAE

I contratti reali, quelli in cui la fattispecie contrattuale si perfeziona mediante la TRASMISSIONE DI UNA

COSA (proprietà o detenzione) che si aggiunge rendendola vincolante alla conventio -> l’accordo delle parti

sull’assetto di interessi perseguito.

Per Gaio questa categoria si esaurisce nel mutuo. Nelle res cottidianae si aggiungono il deposito, il

comodato, contratto di pegno, figure che erano tutelate, nel tardo-classico, dai iudicia bonae fidei dopo

essere state protette da formulae in factum conceptae. Sono di ius gentium.

IL MUTUO è un contratto reale UNILATERALE A TITOLO GRATUITO, mediante il quale il mutuante trasferisce

una somma di denaro (o una quantità di cose fungibili) in proprietà al mutuario, con l’accordo che

quest’ultimo restituirà la stessa somma o la stessa quantità di cose fungibili e se non fosse fissate un

termine, l’obbligo di restituzione nasceva immediatamente. La DATIO è il FONDAMENTO dell’obbligazione.

Nessuna delle parti resta obbligata prima del trasferimento di proprietà. L’obbligazione sorge nei limiti della

datio, cioè la parti non possono pattuire che la restituzione sia maggiore della somma originaria. Ma se la

parti si accordo che il debitore dovrà restituire una somma inferiore si avrà il mutuo nella misura in cui

l’accipiente rimanga obbligato alla restituzione, mentre per la restante parte sarà integrata la fattispecie

della donazione. Una eventuale patto delle parti sugli interessi (usurae) è invalido. Il mutuo sul piano

giuridico è dunque essenzialmente gratuito, ma non vuol dire che lo deve essere anche su piano socio-

economico. Non sono vietate o illecite, ma l’obbligazione relativa non può nascere da una clausola

aggiuntiva del mutuo, ma il debitore deve assumersene l’obbligazione mediante un’apposita stipulatio

usurarum. [in epoca risalante l’obligatio re contracta non è una fattispecie a se stante, accanto ai vades,

praedes e sponsor,; se il soggetto riceveva qualcosa in cambio, ma non lo restituiva, era considerato alla

stregua di un ladro.] il mutuo è un’obbligazione civile di dare certum, la più rigorosa fra le obbligazioni di

stretto diritto, la quale viene tutelata giudizialmente con l’actio certae creditae pecuniae, se in denaro,

condictio certae rei, se cose fungibili. Sono actiones stricti iuris in cui le difese del convenuto che non si

fondino sull’inesistenza o l’estinzione iure civili dell’obbligazione sono fatte valere mediante exceptio.

Il mutuo è una fattispecie che non fa nascere responsabilità penale, si pone dunque il problema del

rapporto tra il mutuo informale ed un negozio formale con assunzione di responsabilità, soprattutto con il

NEXUM. Il nexum è un istituto del diritto arcaico, sorto gestum per aes et libram. Attraverso il nexum, il

mancipio accipiens acquistava un diritto, di carattere patrimoniale, sulla persona del nexus. Si sa ben poco

su questo istituto, in quanto molto risalente e in quanto le fonti a riguardo sono contraddittorie e di difficile

interpretazione. Quel che appare più probabile sul funzionamento di questo istituto è che il soggetto

passivo del nexum era tenuto a pagare una somma di denaro, il pagamento della quale mediante la solutio

per aes et libram costituiva la nexi liberatio. Il creditore dunque acquistava un diritto sulla persona o sulle

operae del nexus, diritto che gli permetteva di attuare su nexus un poter di fatto, questo diritto si

estingueva soltanto con la solutio e si fondava sulla fides. Questo istituto sembra avere una duplice

funzione; creare un vincolo di responsabilità, soddisfare il creditore. Il nexum scomparve in epoca piuttosto

risalante.

Il FENUS NAUTICUM è un tipo particolare di mutuo, che serve al finanziamento di specifiche operazioni di

commercio. La caratteristica principale è lo stretto collegamento fra il finanziamento dato dal mutuante

con i relativi interessi e l’esito dell’operazione finanziata; il creditore non potrà pretendere la restituzione

del mutuo dal debitore in caso di naufragio. È questa la differenza con la regolare disciplina del mutuo che

non creava dipendenza tra l’obbligo del debitore e il successo dell’operazione che col mutuo doveva essere

svolta.

LE OBBLIGATIONES RE CONTRACTAE DEL IUS GENTIUM

- Comodato

- Deposito

- Contratto obbligatorio di pegno

Il COMODATO, o prestito d’uso, è un contratto reale, a titolo gratuito e imperfettamente bilaterale, in base

al quale il comodante trasferisce la detenzione di una cosa inconsumabile al comodatario, perché ne faccia

un uso determinato e lo restituisca al comodante alla scadenza. La gratuità è elemento essenziale.

Originariamente ha trovato tutela nello ius honararium mediante una formula in factum concept, per poi

essere sostituita da una formula in ius concepta con intentio incerta ex fide bona. A tutela delle pretese del

comodatario era concesso un actiones contraria con formula in factum concepta. Prima della tutela con

formula in factum il comodato non era tutelato. Il proprietario poteva ottenere la restituzione con la rei

vindicatio e intentare un’actio furti nel caso non ottenesse la restituzione. In sostanza il comodante era più

tutelato in quanto non doveva provare la proprietà e con l’actio commodati, essendo in personam, faceva

valere la responsabilità del comodatario per distruzione o danneggiamento, al di fuori del limiti della rei

vindicatio. ** precariato

Oneri del comodatario -> deve restituire la cosa al termine o a richiesta. Deve fare l’uso fissato nel

contratto, se ne fa un uso commette furtum usus e nella’ambito di questa utilizzazione non autorizzata

risponde del deperimento della cosa per caso fortuito o forza maggiore. È nell’esclusivo interresse del

comodatario, pertanto la responsabilità del debitore viene valutata in modo rigoroso sulla base del

principio utilitas contrahentium. Risponde per dolo e per colpa sia per quanto riguarda la conservazione

della cosa sia per danni da uso inappropriato e ad opera di terzo. È responsabile della custodia pertanto

risarcisce in caso di furto.

Il DEPOSITO è un contratto reale, a titolo gratuito e imperfettamente bilaterale. Trasferisce la detenzione di

una cosa mobile dal depositante al depositario. La gratuità è essenziale. Prima di raggiungere la forma

dell’epoca classica, per il deposito era prevista, nella legislazione decemvirale, un’actio in duplum,a cui si

riconosce carattere penale, forse particolare applicazione dell’actio furti. Fu decisiva l’opera del pretore,

che prima concessa una formula in factum, poi in ius conceta con intentio incerta ex fide bona. Vi era

un’actio contraria, prima in factum ma poi in buona fede, (a differenza del comodato).

Oneri del depositario -> conservazione della cosa, l’uso non gli è consentito. Oggetto possono essere cose

consumabili e fungibili purchè individuate dato che deve restituirle come gli sono state consegnate. Se si

appropria risponde di furto. Se le usa di furtum usus. dunque il depositario non riceve alcun vantaggio dalla

cosa, secondo l’utilitas contrahentium, risponde soltanto per dolo in caso di mancata restituzione. ***

Depositi speciali, con funzione e disciplina differente:

- Deposito miserabile o necessario, si fonda su esplicita previsione

dell’editto, accanto all’actio depositi prevede un’actio in duplum,

quando il deposito sia avvenuto a causa di una catastrofe. È fondata sul

dolo del depositario

- Sequestro convenzionale -> le parti di una causa affidano la custodia

della cosa oggetto della controversia ad un terzo di reciproca fiducia, il

sequester, con pattuizione che debba restituirla al contendente

vittorioso. Speciale perché la restituzione avveniva a solo una parte.

- Deposito irregolare ha ad oggetto una somma di denaro che va

restituita tantundem eiusdem generis, e si contrappone al deposito

regolare perché i nummi depositati vanno restituiti nella loro

individualità. Sembra assimilabile al mutuo***

II CONTRATTO OBBLIGATORIO DI PEGNO è un contratto reale ed imperfettamente bilaterale,fra colui che

dà la cosa a pegno ed il creditore che riceve la garanzia: ha ad oggetto la restituzione del pegno una volta

estinta l’obbligazione garentita. Creditore -> chi costituisce il pegno ed è debitore nel rapporto obbligatorio

garentito. Debitore -> creditore pignoratizio. Obbligo nasce con la datio pignoris e nel pignus conventum se

il creditore ipotecario abbia la materiale disponibilità della cosa. È protetto dall’actio pigneraticia in

personam con formula in factum concepta, rivolta alla restituzione della cosa. !!!

LA FIDUCIA

Costituisce un ambito nella quadripartizione gaiana dei contratti e delle obbligazioni re contratte, forse i

giuristi non ricomprendessero in un primo momento la fiducia in tali obbligazioni. Forse nelle res cottidiane

sono ricomprese nelle obligationes re contractae del ius gentium.

Il trasferimento fiduciario della proprietà può avvenire solo tramite un atto solenne, mancipatio o in iure

cessio, lo scopo è determinato dalle parti, il factum fiduciae. La principale occupazione resta quella in cui la

stessa funziona come garanzia reale. Alla fiducia cum creditore si affianca la fiducia cum amico, il cui scopo

è quello di una maggiore sicurezza. Se il fiduciario viola gli obblighi precisati nel factum, il fiduciante poteva

esperire l’actio fiduciae, che rientrava nei giudizi di buona fede, ma con strutture diversa. **

I CONTRATTI INNOMINATI

Chiamati anche convenzioni sinallagmatiche. S’intende l’accordo delle parti sullo scambio di due prestazioni

corrispettive. Nell’ordinamento romano una tale convenzione non rientra nello schema tipico del contratto

e trova protezione processuale solo quando una delle prestazione sia stata eseguita. Il giurista Paolo, che

ha analizzato questo tipo di rapporto propone una quadripartizione ottenuta combinando fra di loro le due

fondamentali specie di prestazione, in dando e in faciendo. Si ha dunque:

- Do ut des

- Do ut facias

- Facio ut facias

- Facio ut des

Il problema sta nella tipicità del sistema contrattuale romano, in cui le parti devo utilizzare la forma della

verborum obligatio. Tutta via, anche se non danno luogo ad una reciproca obbligazione, i contratti

innominati potevano essere reciprocamente eseguiti. L’accordo delle parti era sufficiente per la

giustificazione degli stessi, pertanto i relativi spostamenti patrimoniali non potevano essere rimossi.

Problema si pone quando una delle parti ha adempiuto alla prestazione, mentre l’altra si rifiuta si eseguire

la prestazione convenuta. Se la prestazione anticipata è in dando, il dans poteva esperire la condictio ob

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A.A. 2016-2017
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Annuska97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Miglietta Massimo.