PROCESSO
INTENTIO
È una della partes formularum, ossia una struttura di discorso tipica nella funzione e entro certi limiti anche
nella forma. Gaio ne aveva enunciate quattro, demonstratio, intentio, adiudicatio e condemnatio,
invertendo però l’ordine gaiano, la dottrina moderna pone l’intentio come la prima di queste partes
formularum, in quanto costituisce il fulcro logico della formula stessa; nell’intentio di un’azione civile,
l’attore esprime il fondamento giuridico dell’azione, pertanto se si tratta di un’actio in rem, l’attore farà
valere il proprio diritto reale, se si tratta di un’actio in personam, alluderò all’obbligo del convenuto. Se si
tratta invece di una formula in factum concepta, consiste nell’esposizione della situazione di fatto tutelata
dal magistrato giusdicente. L’intentio può essere certa od incerta; è certa se si ricava direttamente la
fattispecie, senza demonstratio, è incerta se è necessario descrivere la fattispecie. Nelle actiones in rem
l’azione è normalmente certa.
DEMONSTRATIO
È una della partes formularum, ossia una struttura di discorso tipica nella funzione e entro certi limiti anche
nella forma. Gaio ne aveva enunciate quattro, demonstratio, intentio, adiudicatio e condemnatio,
invertendo però l’ordine gaiano, la dottrina moderna pone la demonstratio come seconda parte. Questa è
necessaria per individuare l’oggetto della controversia nei casi in cui l’intentio sia incerta, normalmente
nelle actiones in personam. Oppure in quei pochi casi in cui non è praticamente presente l’intentio, come i
giudizi divisori o l’actio iniuriarum aestimatoria.
CONDEMNATIO
È una della partes formularum, ossia una struttura di discorso tipica nella funzione e entro certi limiti anche
nella forma. Gaio ne aveva enunciate quattro, demonstratio, intentio, adiudicatio e condemnatio,
invertendo però l’ordine gaiano, la dottrina moderna pone la condemnatio prima dell’adiudicatio. Secondo
Gaio la condemnatio è la parte della formula in cui si dà al giudice il potere di condannare od assolvere, il
quale potere è però già attribuito al giudice dalla formula nel suo complesso, pertanto con condemnatio si
intende anche quella parte della formula in cui sono stabiliti i criteri per determinare l’ammontare della
condanna che nel processo formulare è sempre pecuniaria. Può essere certa od incerta, a seconda che nei
concepta verba sia già fissata la somma di denaro relativa alla condanna o, viceversa, si lasci al giudice la
valutazione dell’interesse dell’attore, ossia di procedere con la litis aestimatio. Gli unici casi di condemnatio
certa sono quelli dell’actio certae creditae pecuniae e forse nell’actio certi ex testamento. Tutti gli altri casi
hanno condemnatio incerta anche perché la maggior parte delle formule con intentio incerta ha
condmnatio incerta. Di questi ultimi vi sono due tipologie che si distinguevano dal modo in cui si addiveniva
alla litis aestimatio: se si tratta di actio in personam con intentio incerta l’oggetto del condemnare è
determinato, per relationem, dall’intentio stessa. Nelle altre azioni invece il giudice condanna sulla base del
quanti ea res erit o fuit o est, in base al momento a cui riferire il valore della cosa oggetto dell’aestimatio.
La condemnatio, sia certa che incerta, può essere delimitata ulteriormente da una TAXATIO, che fissa il
limite massimo dentro cui il giudice può stabilire l’ammontare della condanna. Si ha nell’actio de peculio e
de in rem verso. Con la taxatio si a valere il diritto di riconoscere al debitore di essere condannato, ma solo
in determinati casi, nei limiti dell’attivo patrimoniale, per evitare gli effetti infamanti della condanna e
dell’insolvenza.
-
ADIUDICATIO
È una delle parti accidentali della formula, si trova infatti solo nei giudizi divisori, ovvero quando i contitolari
di un bene chiedono lo scioglimento della comunione e ottengono la titolarità di parti della cosa comune o
di singole cose comuni. Le azioni divisorie sono: l’actio communi dividundo, l’actio pro socio, l’actio familiae
erciscunde, l’actio finium regundorum. La caratteristica principale è che oltre ad avere effetti dichiarativi,
dichiarando la nuova realtà, ha anche effetti costitutivi, ossia ha modificato la realtà e ha creato nuovi
diritti. L’arbiter, dividendo la cosa comune, ha intestato agli ex comproprietari del bene il diritto esclusivo
sulla cosa.
CATEGORIE DI AZIONI
In base alla strutture delle formule si posso suddividere le azioni, sia civili che pretorie, le azioni civili si
dividono in tre categorie:
IUDICIA BONAE FIDEI -> sono actio in personam nella cui intentio incerta l’oportere (concetto di
prestazione) del convenuto è fondato sulla e delimitato dalla bona fides. Conferivano
amplissimi poteri al giudice, tanto che davanti al iudex privatus si potevano far valere tutta una
serie di difese che nelle altre azioni avrebbero richiesto un’exceptio. A questi si contrappone
l’actio stricti iuris, una categoria residuale che racchiude tutte le azioni che non sono di buona
fede e sono caratterizzate dalla limitatezza dei poteri conferiti al giudice.
ACTIONES ARBITRARIAE, nella quali il giudice godeva di ampi poteri. Ciò che le caratterizza è la
clausola arbitraria sulla base della quale il giudice emana in un primo momento la pronuntiatio
e cioè la decisione con cui stabilisce se sussiste o meno il diritto vantato dall’attore, se
l’accertamento è negativo, il convenuto è assolto. Se è positivo il giudice fissa i termini con cui
procedere alla restituzione della cosa, il c.d. iussum de restituendo, se procede a tale
restituzione il convenuto è assolto, se si rifiuta il giudice procede alla litis aestimatio, ed è in
questo passaggio che i romani conferirono al giudice il potere discrezionale molto ampio nel
determinare l’ammontare della restituzione, nel tener conto delle contro pretese del
convenuto e di imputargli o meno la mancata restituzione.
PRAEIUDICIA, sono azioni la cui formula è formata dalla sola intentio, si tratta di un mero
accertamento, il giudice non può procedere alla condanna. Es praeiudicium an liber sit.
TRE MODELLI FONDAMENTALI DELLE FORMULE (sono costruite seguendo questi modelli)
IN FACTUM CONCEPTAE -> prendono il nome dal fatto che nell’intentio non viene dedotto un
diritto dell’attore od un obbligo del convenuto (actio in rem e in personam) riconosciute dal ius
civile che prendono dunque il nome di formulae in ius conceptae, bensì dall’esposizione di dati
di fatto, all’accertamento o meno dei quali segue la condemnatio. Possono essere molto
complesse perché nell’intentio si devono elencare tutti i fatti rilevanti per la decisione, dato che
solo quello contenuto nella formula può essere preso in considerazione dal giudice privato.
Potevano essere esperite sia per le actiones in rem ed in personam, preferibilmente quando si
doveva offrire una tutela giurisdizionale a situazioni giuridiche che non presentavano marcate
affinità con situazioni già protette dal ius civile. Da non confondersi con l’actio in factum che è
un’azione decretale e non edittale.
FORMULAE FICTICIAE è caratterizzata nell’intentio dalla fictio iuris che permette al giudice di
tenere in conto un fatto che non esiste ma che si considera come avvenuto, o come non
avvenuto un fatto invece accaduto. Un esempio è l’actio publiciana. Ma è usata più
generalmente per estendere una serie di azioni tipiche nei confronti di persone a cui e contro
cui tali azioni non spetterebbero.
FORMULE CON TRASPOSIZIONE DI SOGGETTI sono azioni, edittali o decretali, in cui nella
demonstratio o nell’intentio si indica un soggetto, mentre nella condemnatio se ne indica un
altro. Nei casi delle a.a.q. o casi di rappresentanza processuale.
Un cenno va fatto anche alle ACTIONES UTILES, ossia un’azione decretale, actio in factum, che
viene così designata in quanto si vuole indicare che essa si modella su un’azione edittale e ne
segue, nei limiti, il regime (principio odierno dell’analogia).
EXCEPTIO E PRESCRIPTIO
Sono due delle parti accidentali della formula; non era pensabile che nelle formule-tipo si potessero
considerare tutte la possibili variabili del caso, bisognava dunque adattare le formule edittali alla fattispecie
concreta. A questo scopo servono l’exceptio e la prescriptio pro actore: erano istanze a favore,
rispettivamente, del convenuto e dell’attore. V’era in epoca risalente anche la praescriptio pro reo,
sostituita dall’exceptio, in quanto quest’ultima considerava la litis constestatio come avvenuta, con il
conseguente effetto estintivo dell’azione e dunque più vantaggiosa per il convenuto che non poteva vedersi
riproposta l’azione. In quanto accessorie dovevano essere portate all’attenzione del pretore, che altrimenti
non ne avrebbe tenuto conto e non lo avrebbe fatto inserire nella formula. L’exceptio dunque permette
l’inserzione nella formula di fatti che non sono contemplati dal ius civile; poteva essere permptoria, ossia
avanzata in qualsiasi momento e contro chiunque o dilatatoria, con restrizione per l’oggetto e la tempistica.
Doveva sempre essere fatta valere nella fase in iure, pena l’inefficacia, tranne nel caso di alcuni giudizi di
buona fede che potevano essere fatti valere davanti al iudex, questi sono: l’exceptio pacti, doli, metus e gli
interessi moratori. L’attore poteva rispondere all’exceptio con una replicatio. La praescriptio pro auctore
serviva a delimitare l’oggetto della litis contestatio, qualora per l’attore fosse più conveniente
circostanziare la fattispecie, in modo da poter nuovamente agire in giudizio per la parte non inclusa,
dunque è direttamente collegate con gli effetti estintivi della litis contestatio. Veniva usata principalmente
nel cosa di actio in personam con intentio al quid quid dare facere oportet.
APPUNTI DA REGISTRAZIONE
Nelle formula ci sono parti essenziali, anche se possono esisterne che ne contengono solo una es
praeiudicia, usate per valutare se vale la pena proseguire con un processo di cognizione.
PARTI ESSENZIALI: **vi sono sempre
- DATIO IUDICIS **
- INTENTIO **
- DEMONSTRATIO
- CONDEMNATIO
PARTI ACCIDENTALI, accadono in determinate tipologie d’azione, possono modificare l’assetto della
formula. Devono essere richieste dalla parte interessata, il magistrato non lo fa d’ufficio, ma bisogna
dichiararlo davanti al pretore che deve inserirlo nella formula. Non si può esporre in seguito, davanti al
giudice privato. Salvo che si tratti di giudizi di buona fede (che si differenziano dai giudizi di stretto diritto e
si distinguono dalla formula).
- EXCEPTIO -> soltanto a favore del convenuto. Anche l’attore può opporsi all’eccezione. ->
REPLICATIO, TRIPLICATIO, QUADRUPLICATIO… devono sempre essere fatte inserire nella formula
dal pretore.
Solo alcuni iudicia bonae fidei possono essere fatti valere davanti al iudex privatus
Interessi moratori, se l’interessi crescono dal momento del sorgere
dell’obbligazione alla litis contestatio
Exceptio pacti, eccezione dell’accordo della parti che durante l’intervallo abbia
modificato il rapporto
Exceptio doli
Exceptio metus
Le eccezioni posso essere:
o Perentorie -> sempre e contro chiunque, esempio azioni di remissione del debito
o Dilatorie -> ha un’efficacia limitata nel tempo e può essere fatta valere solo contro
determinati soggetti, il caso del pacto de non petendo limitato nel tempo
- PREASCRIPTIO -> pro actore e pro reo, PRO ACTORE -> prima della formula, è a vantaggio
dell’attore. Strettamente collegata alla natura estintiva della litis contestatio. Limita questo effetto
alla parte che si decide di portare in giudizio.
- TAXATIO -> limite che viene posto agli amplissimi poteri che aveva il giudice nei giudici di buona
fede, che vi sia una effettiva corrispettività tra il danno e il denaro.
- ADIUDICATIO -> non richiede di essere inserita da una o dall’altra, ma viene inserita direttamente
nelle azioni divisorie, il cui scopo è la divisione di un bene comune, e sono:
l’actio communi dividundo, a cui appartiene l’actio pro socio. Azione di divisione di
cosa comune, dove c’è un condominio, che vuol dire un bene che abbia più
proprietari, laddove si voglia dividere questo bene comune, si attribuiscono le
singole parti, che ha forse un’origine nella antica divisione della famiglia
L’actio finium regundorum -> azioni di regolamento dei confini, serve a fissare in
maniera accertata e controvertibile i confini di proprietà limitrofe, prima era privo
di identificazione
Actio familie reciscunde -> divisione della famiglia, famiglia intesa come patrimonio
originario, che non veniva diviso,
Actio pro socio -> la società ha un suo patrimonio costituito dalla sommatoria dei
patrimoni di tutti i soci, effetto estintivo della società.
Non ha efficacia meramente dichiarativa. Ha efficacia costitutiva. Ha anche efficacia dichiarativa, dichiara
come è la realtà, ma anche e soprattutto la modifica, nel momento in cui l’arbiter opera la precisa
divisione, definisce quali sono le nuove parti, da quel momento sorge il diritto esclusivo dell’ex
condividente del bene, sorge giuridicamente il suo diritto esclusivo. Non è solo la dichiarazione di quello
che c’era ma è il sorgere di qualcosa che prima non c’era. Nascono diritti nuovi.
FASE APUD IUDICEM
A seguito della litis contestatio, il processo si estingueva dopo 18 mesi per i iudicia legitima, durante l’anno
di carica del pretore che se ne era occupato per i iudicia quo continens. La mors litis aveva effetti
sfavorevoli per l’attore a causa degli effetti preclusivi della litis contestatio. In questo intervallo poteva
sorgere la necessità di modificare la formula in caso di morte di una della parti, si parla di translatio iudicii,
o di morte del giudice, mutatio iudicis. Bisogna dunque ricomparire in iure, ma non è necessaria una nuova
litis contestatio. La contumacia comportava la perdita automatica del processo in quanto non poteva
svolgersi. Il giudice decideva il procedimento probatorio che mancava però di una qualsiasi gerarchia
probatoria. Se il giudice tergiversava o non era in grado di giungere a sentenza, interviva il pretore con le
relative azioni. La sentenza è sostanzialmente un parere del giudice, che poteva appoggiarsi ai responsa dei
giuristi ed ai rescripta imperiali, che non aveva potere autoritativo, ma erano le parti e il iussum iudicati del
pretore a conferirgli tale potere. La sentenza aveva sempre oggetto una somma di denaro. Non era
possibile impugnare la sentenza, in quanto a causa dell’effetto estintivo della litis contestatio e dell’efficacia
positiva del giudizio del giudice, era precluso allo stesso giudice o ad un secondo giudice, riesaminare il
processo concluso. A questa situazione il convenuto poteva opporre l’exceptio rei iudicatae vel in iudictum
deductae a cui l’attore poteva replicare con la replicatio rei secundum iudicatae.
PROCESSO ESECUTIVO
Riguarda esclusivamente la sentenza di condanna, nelle legis actiones veniva eseguita mediante la manus
iniectio, si parla infatti di esecuzione personale. Nel processo formulare si introduce l’esecuzione
patrimoniale nella forma della bonorum venditio. Dalla sentenza della condanna e per gli effetti estintivi
della litis contestatio nasceva l’obligatio iudicati, fatta valere mediante l’actio iudicati, un’actio mista che
presentava il fenomeno della litiscrescenza. Decorsi dunque i trenta giorni legittimi dalla sentenza, se il
convenuto non metteva in discussione il fondamento dell’azione, aprendo un altro processo di cognizione e
procedendo con la litis contestatio sull’actio iudicati (nel caso in cui, se soccombente, sarebbe stato
condannato al doppio), si apriva il processo esecutivo. Con la bonorum venditio, qualunque sia il credito per
cui si procede, il debitore viene a perdere tutto il patrimonio, in modo da soddisfare tutti i creditore, non
solo quello che lo ha chiamato in giudizio. Si procedeva con la missio in bona e tutti i creditori dovevano
esserne informati mediante la proscriptio, che durava trenta giorni, nel frattempo, se necessario, il pretore,
per il disbrigo del patrimonio, nominava un curator bonorum. Trascorsi i trenta giorni i creditori procedenti
eleggevano un magister bonorum che fissava le condizioni della vendita e successivamente procedeva alla
vendita in blocco al bonorum emptor, colui che aveva fatto l’offerta migliore, che diventa un successore a
titolo universale del fallito , mentre gli altri creditori venivano ricevevano una quota. La bonorum venditio
comportava l’infamia, che causa limitazione nella capacità in diritto pubblico e privato. Non si produceva
infamia nel caso di bonorum distractio, solo per senatori ed incapaci, in questo caso il patrimonio veniva
devoluto solo fino al soddisfacimento dei creditori; nel caso di cessio bonorum, per il debitore caduto in
insolvenza non a causa sua.
COGNITIO EXTRA ORDINEM
Inizia con la nascita del principato, c’è il fenomeno per cui Augusto che vuole restaurare la repubblica nel
17 a.C formalizza il processo formulare, lex lulia che abroga formalmente le leges actiones e il processo civili
può avvenire solo secondo le formule. La cognitio è un processo fuori dal processo formulare, perché è più
semplice, capillare, sotto controllo imperiale, che controlla giuristi, diritto, processo
Ha inizio con il principato di Augusto e convive per tre secoli con il processo formulare, per poi diventare,
nel lll sec d.C il processo ordinario. Fonda il potere di giudicare nell’imperium proconsolare maius et
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