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LE OBBLIGATIONES RE CONTRACTAE
I contratti reali, quelli in cui la fattispecie contrattuale si perfeziona mediante la TRASMISSIONE DI UNA
COSA (proprietà o detenzione) che si aggiunge rendendola vincolante alla conventio -> l’accordo delle parti
sull’assetto di interessi perseguito.
Per Gaio questa categoria si esaurisce nel mutuo. Nelle res cottidianae si aggiungono il deposito, il
comodato, contratto di pegno, figure che erano tutelate, nel tardo-classico, dai iudicia bonae fidei dopo
essere state protette da formulae in factum conceptae. Sono di ius gentium.
IL MUTUO è un contratto reale UNILATERALE A TITOLO GRATUITO, mediante il quale il mutuante trasferisce
una somma di denaro (o una quantità di cose fungibili) in proprietà al mutuario, con l’accordo che
quest’ultimo restituirà la stessa somma o la stessa quantità di cose fungibili e se non fosse fissate un
termine, l’obbligo di restituzione nasceva immediatamente. La DATIO è il FONDAMENTO dell’obbligazione.
Nessuna delle parti resta obbligata prima del trasferimento di proprietà. L’obbligazione sorge nei limiti della
datio, cioè la parti non possono pattuire che la restituzione sia maggiore della somma originaria. Ma se la
parti si accordo che il debitore dovrà restituire una somma inferiore si avrà il mutuo nella misura in cui
l’accipiente rimanga obbligato alla restituzione, mentre per la restante parte sarà integrata la fattispecie
della donazione. Una eventuale patto delle parti sugli interessi (usurae) è invalido. Il mutuo sul piano
giuridico è dunque essenzialmente gratuito, ma non vuol dire che lo deve essere anche su piano socio-
economico. Non sono vietate o illecite, ma l’obbligazione relativa non può nascere da una clausola
aggiuntiva del mutuo, ma il debitore deve assumersene l’obbligazione mediante un’apposita stipulatio
usurarum. [in epoca risalante l’obligatio re contracta non è una fattispecie a se stante, accanto ai vades,
praedes e sponsor,; se il soggetto riceveva qualcosa in cambio, ma non lo restituiva, era considerato alla
stregua di un ladro.] il mutuo è un’obbligazione civile di dare certum, la più rigorosa fra le obbligazioni di
stretto diritto, la quale viene tutelata giudizialmente con l’actio certae creditae pecuniae, se in denaro,
condictio certae rei, se cose fungibili. Sono actiones stricti iuris in cui le difese del convenuto che non si
fondino sull’inesistenza o l’estinzione iure civili dell’obbligazione sono fatte valere mediante exceptio.
Il mutuo è una fattispecie che non fa nascere responsabilità penale, si pone dunque il problema del
rapporto tra il mutuo informale ed un negozio formale con assunzione di responsabilità, soprattutto con il
NEXUM. Il nexum è un istituto del diritto arcaico, sorto gestum per aes et libram. Attraverso il nexum, il
mancipio accipiens acquistava un diritto, di carattere patrimoniale, sulla persona del nexus. Si sa ben poco
su questo istituto, in quanto molto risalente e in quanto le fonti a riguardo sono contraddittorie e di difficile
interpretazione. Quel che appare più probabile sul funzionamento di questo istituto è che il soggetto
passivo del nexum era tenuto a pagare una somma di denaro, il pagamento della quale mediante la solutio
per aes et libram costituiva la nexi liberatio. Il creditore dunque acquistava un diritto sulla persona o sulle
operae del nexus, diritto che gli permetteva di attuare su nexus un poter di fatto, questo diritto si
estingueva soltanto con la solutio e si fondava sulla fides. Questo istituto sembra avere una duplice
funzione; creare un vincolo di responsabilità, soddisfare il creditore. Il nexum scomparve in epoca piuttosto
risalante.
Il FENUS NAUTICUM è un tipo particolare di mutuo, che serve al finanziamento di specifiche operazioni di
commercio. La caratteristica principale è lo stretto collegamento fra il finanziamento dato dal mutuante
con i relativi interessi e l’esito dell’operazione finanziata; il creditore non potrà pretendere la restituzione
del mutuo dal debitore in caso di naufragio. È questa la differenza con la regolare disciplina del mutuo che
non creava dipendenza tra l’obbligo del debitore e il successo dell’operazione che col mutuo doveva essere
svolta.
LE OBBLIGATIONES RE CONTRACTAE DEL IUS GENTIUM
- Comodato
- Deposito
- Contratto obbligatorio di pegno
Il COMODATO, o prestito d’uso, è un contratto reale, a titolo gratuito e imperfettamente bilaterale, in base
al quale il comodante trasferisce la detenzione di una cosa inconsumabile al comodatario, perché ne faccia
un uso determinato e lo restituisca al comodante alla scadenza. La gratuità è elemento essenziale.
Originariamente ha trovato tutela nello ius honararium mediante una formula in factum concept, per poi
essere sostituita da una formula in ius concepta con intentio incerta ex fide bona. A tutela delle pretese del
comodatario era concesso un actiones contraria con formula in factum concepta. Prima della tutela con
formula in factum il comodato non era tutelato. Il proprietario poteva ottenere la restituzione con la rei
vindicatio e intentare un’actio furti nel caso non ottenesse la restituzione. In sostanza il comodante era più
tutelato in quanto non doveva provare la proprietà e con l’actio commodati, essendo in personam, faceva
valere la responsabilità del comodatario per distruzione o danneggiamento, al di fuori del limiti della rei
vindicatio. ** precariato
Oneri del comodatario -> deve restituire la cosa al termine o a richiesta. Deve fare l’uso fissato nel
contratto, se ne fa un uso commette furtum usus e nella’ambito di questa utilizzazione non autorizzata
risponde del deperimento della cosa per caso fortuito o forza maggiore. È nell’esclusivo interresse del
comodatario, pertanto la responsabilità del debitore viene valutata in modo rigoroso sulla base del
principio utilitas contrahentium. Risponde per dolo e per colpa sia per quanto riguarda la conservazione
della cosa sia per danni da uso inappropriato e ad opera di terzo. È responsabile della custodia pertanto
risarcisce in caso di furto.
Il DEPOSITO è un contratto reale, a titolo gratuito e imperfettamente bilaterale. Trasferisce la detenzione di
una cosa mobile dal depositante al depositario. La gratuità è essenziale. Prima di raggiungere la forma
dell’epoca classica, per il deposito era prevista, nella legislazione decemvirale, un’actio in duplum,a cui si
riconosce carattere penale, forse particolare applicazione dell’actio furti. Fu decisiva l’opera del pretore,
che prima concessa una formula in factum, poi in ius conceta con intentio incerta ex fide bona. Vi era
un’actio contraria, prima in factum ma poi in buona fede, (a differenza del comodato).
Oneri del depositario -> conservazione della cosa, l’uso non gli è consentito. Oggetto possono essere cose
consumabili e fungibili purchè individuate dato che deve restituirle come gli sono state consegnate. Se si
appropria risponde di furto. Se le usa di furtum usus. dunque il depositario non riceve alcun vantaggio dalla
cosa, secondo l’utilitas contrahentium, risponde soltanto per dolo in caso di mancata restituzione. ***
Depositi speciali, con funzione e disciplina differente:
- Deposito miserabile o necessario, si fonda su esplicita previsione
dell’editto, accanto all’actio depositi prevede un’actio in duplum,
quando il deposito sia avvenuto a causa di una catastrofe. È fondata sul
dolo del depositario
- Sequestro convenzionale -> le parti di una causa affidano la custodia
della cosa oggetto della controversia ad un terzo di reciproca fiducia, il
sequester, con pattuizione che debba restituirla al contendente
vittorioso. Speciale perché la restituzione avveniva a solo una parte.
- Deposito irregolare ha ad oggetto una somma di denaro che va
restituita tantundem eiusdem generis, e si contrappone al deposito
regolare perché i nummi depositati vanno restituiti nella loro
individualità. Sembra assimilabile al mutuo***
II CONTRATTO OBBLIGATORIO DI PEGNO è un contratto reale ed imperfettamente bilaterale,fra colui che
dà la cosa a pegno ed il creditore che riceve la garanzia: ha ad oggetto la restituzione del pegno una volta
estinta l’obbligazione garentita. Creditore -> chi costituisce il pegno ed è debitore nel rapporto obbligatorio
garentito. Debitore -> creditore pignoratizio. Obbligo nasce con la datio pignoris e nel pignus conventum se
il creditore ipotecario abbia la materiale disponibilità della cosa. È protetto dall’actio pigneraticia in
personam con formula in factum concepta, rivolta alla restituzione della cosa. !!!
LA FIDUCIA
Costituisce un ambito nella quadripartizione gaiana dei contratti e delle obbligazioni re contratte, forse i
giuristi non ricomprendessero in un primo momento la fiducia in tali obbligazioni. Forse nelle res cottidiane
sono ricomprese nelle obligationes re contractae del ius gentium.
Il trasferimento fiduciario della proprietà può avvenire solo tramite un atto solenne, mancipatio o in iure
cessio, lo scopo è determinato dalle parti, il factum fiduciae. La principale occupazione resta quella in cui la
stessa funziona come garanzia reale. Alla fiducia cum creditore si affianca la fiducia cum amico, il cui scopo
è quello di una maggiore sicurezza. Se il fiduciario viola gli obblighi precisati nel factum, il fiduciante poteva
esperire l’actio fiduciae, che rientrava nei giudizi di buona fede, ma con strutture diversa. **
I CONTRATTI INNOMINATI
Chiamati anche convenzioni sinallagmatiche. S’intende l’accordo delle parti sullo scambio di due prestazioni
corrispettive. Nell’ordinamento romano una tale convenzione non rientra nello schema tipico del contratto
e trova protezione processuale solo quando una delle prestazione sia stata eseguita. Il giurista Paolo, che
ha analizzato questo tipo di rapporto propone una quadripartizione ottenuta combinando fra di loro le due
fondamentali specie di prestazione, in dando e in faciendo. Si ha dunque:
- Do ut des
- Do ut facias
- Facio ut facias
- Facio ut des
Il problema sta nella tipicità del sistema contrattuale romano, in cui le parti devo utilizzare la forma della
verborum obligatio. Tutta via, anche se non danno luogo ad una reciproca obbligazione, i contratti
innominati potevano essere reciprocamente eseguiti. L’accordo delle parti era sufficiente per la
giustificazione degli stessi, pertanto i relativi spostamenti patrimoniali non potevano essere rimossi.
Problema si pone quando una delle parti ha adempiuto alla prestazione, mentre l’altra si rifiuta si eseguire
la prestazione convenuta. Se la prestazione anticipata è in dando, il dans poteva esperire la condictio ob