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PROCESSO

INTENTIO

È una della partes formularum, ossia una struttura di discorso tipica nella funzione e entro certi limiti anche

nella forma. Gaio ne aveva enunciate quattro, demonstratio, intentio, adiudicatio e condemnatio,

invertendo però l’ordine gaiano, la dottrina moderna pone l’intentio come la prima di queste partes

formularum, in quanto costituisce il fulcro logico della formula stessa; nell’intentio di un’azione civile,

l’attore esprime il fondamento giuridico dell’azione, pertanto se si tratta di un’actio in rem, l’attore farà

valere il proprio diritto reale, se si tratta di un’actio in personam, alluderò all’obbligo del convenuto. Se si

tratta invece di una formula in factum concepta, consiste nell’esposizione della situazione di fatto tutelata

dal magistrato giusdicente. L’intentio può essere certa od incerta; è certa se si ricava direttamente la

fattispecie, senza demonstratio, è incerta se è necessario descrivere la fattispecie. Nelle actiones in rem

l’azione è normalmente certa.

DEMONSTRATIO

È una della partes formularum, ossia una struttura di discorso tipica nella funzione e entro certi limiti anche

nella forma. Gaio ne aveva enunciate quattro, demonstratio, intentio, adiudicatio e condemnatio,

invertendo però l’ordine gaiano, la dottrina moderna pone la demonstratio come seconda parte. Questa è

necessaria per individuare l’oggetto della controversia nei casi in cui l’intentio sia incerta, normalmente

nelle actiones in personam. Oppure in quei pochi casi in cui non è praticamente presente l’intentio, come i

giudizi divisori o l’actio iniuriarum aestimatoria.

CONDEMNATIO

È una della partes formularum, ossia una struttura di discorso tipica nella funzione e entro certi limiti anche

nella forma. Gaio ne aveva enunciate quattro, demonstratio, intentio, adiudicatio e condemnatio,

invertendo però l’ordine gaiano, la dottrina moderna pone la condemnatio prima dell’adiudicatio. Secondo

Gaio la condemnatio è la parte della formula in cui si dà al giudice il potere di condannare od assolvere, il

quale potere è però già attribuito al giudice dalla formula nel suo complesso, pertanto con condemnatio si

intende anche quella parte della formula in cui sono stabiliti i criteri per determinare l’ammontare della

condanna che nel processo formulare è sempre pecuniaria. Può essere certa od incerta, a seconda che nei

concepta verba sia già fissata la somma di denaro relativa alla condanna o, viceversa, si lasci al giudice la

valutazione dell’interesse dell’attore, ossia di procedere con la litis aestimatio. Gli unici casi di condemnatio

certa sono quelli dell’actio certae creditae pecuniae e forse nell’actio certi ex testamento. Tutti gli altri casi

hanno condemnatio incerta anche perché la maggior parte delle formule con intentio incerta ha

condmnatio incerta. Di questi ultimi vi sono due tipologie che si distinguevano dal modo in cui si addiveniva

alla litis aestimatio: se si tratta di actio in personam con intentio incerta l’oggetto del condemnare è

determinato, per relationem, dall’intentio stessa. Nelle altre azioni invece il giudice condanna sulla base del

quanti ea res erit o fuit o est, in base al momento a cui riferire il valore della cosa oggetto dell’aestimatio.

La condemnatio, sia certa che incerta, può essere delimitata ulteriormente da una TAXATIO, che fissa il

limite massimo dentro cui il giudice può stabilire l’ammontare della condanna. Si ha nell’actio de peculio e

de in rem verso. Con la taxatio si a valere il diritto di riconoscere al debitore di essere condannato, ma solo

in determinati casi, nei limiti dell’attivo patrimoniale, per evitare gli effetti infamanti della condanna e

dell’insolvenza.

-

ADIUDICATIO

È una delle parti accidentali della formula, si trova infatti solo nei giudizi divisori, ovvero quando i contitolari

di un bene chiedono lo scioglimento della comunione e ottengono la titolarità di parti della cosa comune o

di singole cose comuni. Le azioni divisorie sono: l’actio communi dividundo, l’actio pro socio, l’actio familiae

erciscunde, l’actio finium regundorum. La caratteristica principale è che oltre ad avere effetti dichiarativi,

dichiarando la nuova realtà, ha anche effetti costitutivi, ossia ha modificato la realtà e ha creato nuovi

diritti. L’arbiter, dividendo la cosa comune, ha intestato agli ex comproprietari del bene il diritto esclusivo

sulla cosa.

CATEGORIE DI AZIONI

In base alla strutture delle formule si posso suddividere le azioni, sia civili che pretorie, le azioni civili si

dividono in tre categorie:

 IUDICIA BONAE FIDEI -> sono actio in personam nella cui intentio incerta l’oportere (concetto di

prestazione) del convenuto è fondato sulla e delimitato dalla bona fides. Conferivano

amplissimi poteri al giudice, tanto che davanti al iudex privatus si potevano far valere tutta una

serie di difese che nelle altre azioni avrebbero richiesto un’exceptio. A questi si contrappone

l’actio stricti iuris, una categoria residuale che racchiude tutte le azioni che non sono di buona

fede e sono caratterizzate dalla limitatezza dei poteri conferiti al giudice.

 ACTIONES ARBITRARIAE, nella quali il giudice godeva di ampi poteri. Ciò che le caratterizza è la

clausola arbitraria sulla base della quale il giudice emana in un primo momento la pronuntiatio

e cioè la decisione con cui stabilisce se sussiste o meno il diritto vantato dall’attore, se

l’accertamento è negativo, il convenuto è assolto. Se è positivo il giudice fissa i termini con cui

procedere alla restituzione della cosa, il c.d. iussum de restituendo, se procede a tale

restituzione il convenuto è assolto, se si rifiuta il giudice procede alla litis aestimatio, ed è in

questo passaggio che i romani conferirono al giudice il potere discrezionale molto ampio nel

determinare l’ammontare della restituzione, nel tener conto delle contro pretese del

convenuto e di imputargli o meno la mancata restituzione.

 PRAEIUDICIA, sono azioni la cui formula è formata dalla sola intentio, si tratta di un mero

accertamento, il giudice non può procedere alla condanna. Es praeiudicium an liber sit.

TRE MODELLI FONDAMENTALI DELLE FORMULE (sono costruite seguendo questi modelli)

 IN FACTUM CONCEPTAE -> prendono il nome dal fatto che nell’intentio non viene dedotto un

diritto dell’attore od un obbligo del convenuto (actio in rem e in personam) riconosciute dal ius

civile che prendono dunque il nome di formulae in ius conceptae, bensì dall’esposizione di dati

di fatto, all’accertamento o meno dei quali segue la condemnatio. Possono essere molto

complesse perché nell’intentio si devono elencare tutti i fatti rilevanti per la decisione, dato che

solo quello contenuto nella formula può essere preso in considerazione dal giudice privato.

Potevano essere esperite sia per le actiones in rem ed in personam, preferibilmente quando si

doveva offrire una tutela giurisdizionale a situazioni giuridiche che non presentavano marcate

affinità con situazioni già protette dal ius civile. Da non confondersi con l’actio in factum che è

un’azione decretale e non edittale.

 FORMULAE FICTICIAE è caratterizzata nell’intentio dalla fictio iuris che permette al giudice di

tenere in conto un fatto che non esiste ma che si considera come avvenuto, o come non

avvenuto un fatto invece accaduto. Un esempio è l’actio publiciana. Ma è usata più

generalmente per estendere una serie di azioni tipiche nei confronti di persone a cui e contro

cui tali azioni non spetterebbero.

 FORMULE CON TRASPOSIZIONE DI SOGGETTI sono azioni, edittali o decretali, in cui nella

demonstratio o nell’intentio si indica un soggetto, mentre nella condemnatio se ne indica un

altro. Nei casi delle a.a.q. o casi di rappresentanza processuale.

 Un cenno va fatto anche alle ACTIONES UTILES, ossia un’azione decretale, actio in factum, che

viene così designata in quanto si vuole indicare che essa si modella su un’azione edittale e ne

segue, nei limiti, il regime (principio odierno dell’analogia).

EXCEPTIO E PRESCRIPTIO

Sono due delle parti accidentali della formula; non era pensabile che nelle formule-tipo si potessero

considerare tutte la possibili variabili del caso, bisognava dunque adattare le formule edittali alla fattispecie

concreta. A questo scopo servono l’exceptio e la prescriptio pro actore: erano istanze a favore,

rispettivamente, del convenuto e dell’attore. V’era in epoca risalente anche la praescriptio pro reo,

sostituita dall’exceptio, in quanto quest’ultima considerava la litis constestatio come avvenuta, con il

conseguente effetto estintivo dell’azione e dunque più vantaggiosa per il convenuto che non poteva vedersi

riproposta l’azione. In quanto accessorie dovevano essere portate all’attenzione del pretore, che altrimenti

non ne avrebbe tenuto conto e non lo avrebbe fatto inserire nella formula. L’exceptio dunque permette

l’inserzione nella formula di fatti che non sono contemplati dal ius civile; poteva essere permptoria, ossia

avanzata in qualsiasi momento e contro chiunque o dilatatoria, con restrizione per l’oggetto e la tempistica.

Doveva sempre essere fatta valere nella fase in iure, pena l’inefficacia, tranne nel caso di alcuni giudizi di

buona fede che potevano essere fatti valere davanti al iudex, questi sono: l’exceptio pacti, doli, metus e gli

interessi moratori. L’attore poteva rispondere all’exceptio con una replicatio. La praescriptio pro auctore

serviva a delimitare l’oggetto della litis contestatio, qualora per l’attore fosse più conveniente

circostanziare la fattispecie, in modo da poter nuovamente agire in giudizio per la parte non inclusa,

dunque è direttamente collegate con gli effetti estintivi della litis contestatio. Veniva usata principalmente

nel cosa di actio in personam con intentio al quid quid dare facere oportet.

APPUNTI DA REGISTRAZIONE

Nelle formula ci sono parti essenziali, anche se possono esisterne che ne contengono solo una es

praeiudicia, usate per valutare se vale la pena proseguire con un processo di cognizione.

PARTI ESSENZIALI: **vi sono sempre

- DATIO IUDICIS **

- INTENTIO **

- DEMONSTRATIO

- CONDEMNATIO

PARTI ACCIDENTALI, accadono in determinate tipologie d’azione, possono modificare l’assetto della

formula. Devono essere richieste dalla parte interessata, il magistrato non lo fa d’ufficio, ma bisogna

dichiararlo davanti al pretore che deve inserirlo nella formula. Non si può esporre in seguito, davanti al

giudice privato. Salvo che si tratti di giudizi di buona fede (che si differenziano dai giudizi di stretto diritto e

si distinguono dalla formula).

- EXCEPTIO -> soltanto a favore del convenuto. Anche l’attore può opporsi all’eccezione. ->

REPLICATIO, TRIPLICATIO, QUADRUPLICATIO… devono sempre essere fatte inserire nella formula

dal pretore.

Solo alcuni iudicia bonae fidei possono essere fatti valere davanti al iudex privatus

 Interessi moratori, se l’interessi crescono dal momento del sorgere

dell’obbligazione alla litis contestatio

 Exceptio pacti, eccezione dell’accordo della parti che durante l’intervallo abbia

modificato il rapporto

 Exceptio doli

 Exceptio metus

Le eccezioni posso essere:

o Perentorie -> sempre e contro chiunque, esempio azioni di remissione del debito

o Dilatorie -> ha un’efficacia limitata nel tempo e può essere fatta valere solo contro

determinati soggetti, il caso del pacto de non petendo limitato nel tempo

- PREASCRIPTIO -> pro actore e pro reo, PRO ACTORE -> prima della formula, è a vantaggio

dell’attore. Strettamente collegata alla natura estintiva della litis contestatio. Limita questo effetto

alla parte che si decide di portare in giudizio.

- TAXATIO -> limite che viene posto agli amplissimi poteri che aveva il giudice nei giudici di buona

fede, che vi sia una effettiva corrispettività tra il danno e il denaro.

- ADIUDICATIO -> non richiede di essere inserita da una o dall’altra, ma viene inserita direttamente

nelle azioni divisorie, il cui scopo è la divisione di un bene comune, e sono:

 l’actio communi dividundo, a cui appartiene l’actio pro socio. Azione di divisione di

cosa comune, dove c’è un condominio, che vuol dire un bene che abbia più

proprietari, laddove si voglia dividere questo bene comune, si attribuiscono le

singole parti, che ha forse un’origine nella antica divisione della famiglia

 L’actio finium regundorum -> azioni di regolamento dei confini, serve a fissare in

maniera accertata e controvertibile i confini di proprietà limitrofe, prima era privo

di identificazione

 Actio familie reciscunde -> divisione della famiglia, famiglia intesa come patrimonio

originario, che non veniva diviso,

 Actio pro socio -> la società ha un suo patrimonio costituito dalla sommatoria dei

patrimoni di tutti i soci, effetto estintivo della società.

Non ha efficacia meramente dichiarativa. Ha efficacia costitutiva. Ha anche efficacia dichiarativa, dichiara

come è la realtà, ma anche e soprattutto la modifica, nel momento in cui l’arbiter opera la precisa

divisione, definisce quali sono le nuove parti, da quel momento sorge il diritto esclusivo dell’ex

condividente del bene, sorge giuridicamente il suo diritto esclusivo. Non è solo la dichiarazione di quello

che c’era ma è il sorgere di qualcosa che prima non c’era. Nascono diritti nuovi.

FASE APUD IUDICEM

A seguito della litis contestatio, il processo si estingueva dopo 18 mesi per i iudicia legitima, durante l’anno

di carica del pretore che se ne era occupato per i iudicia quo continens. La mors litis aveva effetti

sfavorevoli per l’attore a causa degli effetti preclusivi della litis contestatio. In questo intervallo poteva

sorgere la necessità di modificare la formula in caso di morte di una della parti, si parla di translatio iudicii,

o di morte del giudice, mutatio iudicis. Bisogna dunque ricomparire in iure, ma non è necessaria una nuova

litis contestatio. La contumacia comportava la perdita automatica del processo in quanto non poteva

svolgersi. Il giudice decideva il procedimento probatorio che mancava però di una qualsiasi gerarchia

probatoria. Se il giudice tergiversava o non era in grado di giungere a sentenza, interviva il pretore con le

relative azioni. La sentenza è sostanzialmente un parere del giudice, che poteva appoggiarsi ai responsa dei

giuristi ed ai rescripta imperiali, che non aveva potere autoritativo, ma erano le parti e il iussum iudicati del

pretore a conferirgli tale potere. La sentenza aveva sempre oggetto una somma di denaro. Non era

possibile impugnare la sentenza, in quanto a causa dell’effetto estintivo della litis contestatio e dell’efficacia

positiva del giudizio del giudice, era precluso allo stesso giudice o ad un secondo giudice, riesaminare il

processo concluso. A questa situazione il convenuto poteva opporre l’exceptio rei iudicatae vel in iudictum

deductae a cui l’attore poteva replicare con la replicatio rei secundum iudicatae.

PROCESSO ESECUTIVO

Riguarda esclusivamente la sentenza di condanna, nelle legis actiones veniva eseguita mediante la manus

iniectio, si parla infatti di esecuzione personale. Nel processo formulare si introduce l’esecuzione

patrimoniale nella forma della bonorum venditio. Dalla sentenza della condanna e per gli effetti estintivi

della litis contestatio nasceva l’obligatio iudicati, fatta valere mediante l’actio iudicati, un’actio mista che

presentava il fenomeno della litiscrescenza. Decorsi dunque i trenta giorni legittimi dalla sentenza, se il

convenuto non metteva in discussione il fondamento dell’azione, aprendo un altro processo di cognizione e

procedendo con la litis contestatio sull’actio iudicati (nel caso in cui, se soccombente, sarebbe stato

condannato al doppio), si apriva il processo esecutivo. Con la bonorum venditio, qualunque sia il credito per

cui si procede, il debitore viene a perdere tutto il patrimonio, in modo da soddisfare tutti i creditore, non

solo quello che lo ha chiamato in giudizio. Si procedeva con la missio in bona e tutti i creditori dovevano

esserne informati mediante la proscriptio, che durava trenta giorni, nel frattempo, se necessario, il pretore,

per il disbrigo del patrimonio, nominava un curator bonorum. Trascorsi i trenta giorni i creditori procedenti

eleggevano un magister bonorum che fissava le condizioni della vendita e successivamente procedeva alla

vendita in blocco al bonorum emptor, colui che aveva fatto l’offerta migliore, che diventa un successore a

titolo universale del fallito , mentre gli altri creditori venivano ricevevano una quota. La bonorum venditio

comportava l’infamia, che causa limitazione nella capacità in diritto pubblico e privato. Non si produceva

infamia nel caso di bonorum distractio, solo per senatori ed incapaci, in questo caso il patrimonio veniva

devoluto solo fino al soddisfacimento dei creditori; nel caso di cessio bonorum, per il debitore caduto in

insolvenza non a causa sua.

COGNITIO EXTRA ORDINEM

Inizia con la nascita del principato, c’è il fenomeno per cui Augusto che vuole restaurare la repubblica nel

17 a.C formalizza il processo formulare, lex lulia che abroga formalmente le leges actiones e il processo civili

può avvenire solo secondo le formule. La cognitio è un processo fuori dal processo formulare, perché è più

semplice, capillare, sotto controllo imperiale, che controlla giuristi, diritto, processo

Ha inizio con il principato di Augusto e convive per tre secoli con il processo formulare, per poi diventare,

nel lll sec d.C il processo ordinario. Fonda il potere di giudicare nell’imperium proconsolare maius et

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Annuska97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Miglietta Massimo.
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