DIFESA DEI DIRITTI: IL PROCESSO
DIRITTO E AZIONE
L’azione è lo strumento a disposizione del singolo per mettere in moto il processo.
Questo, nella dimensione privatisctica, è l’insieme di attività che vengono svolte con
precise modalità e sotto il controllo dello Stato, di norma nelle apposite sedi, per
l’affermazione e la realizzazione di una pretesa.
Una delle prime definizioni di ‘AZIONE’ viene da Celso, attraverso il Digesto: ‘
nient’altro che il diritto di ottenere in giudizio ciò che ci è dovuto’; con questa
definizione però sembra far riferimento a quella specie di azione che vuole affermare il
diritto ad una prestazione (“ciò che ci è dovuto”) nei confronti della controparte e forse
anche inizialmente priva di quei valori dogmatici che ha assunto successivamente.
Da qui si deduce che SENZA AZIONE IL DIRITTO NON PUO’ ESSERE ESERCITATO e
definendo l’azione come IUS (facoltà e diritto insieme) si ricava che l’azione è il diritto
sostanziale che si trasferisce nella sede del giudizio: il DIRITTO SAREBBE VUOTO
SENZA LA POSSIBILITA’ DI FARLO VALERE.
Data l’esistenza di un’indipendenza tra diritto e azione, per capire la sua natura,
bisogna aggiungere che intanto si ha a disposizione l’azione, in quanto vi sia diritto
sottostante (“ciò che ci è dovuto”. L’azione sarebbe allora conseguenza, derivazione
del diritto: dato il diritto ecco l’azione. Ma dal III sec a.C., periodo in cui si realizza il
processo formulare, sembra che i valori sostanziali emergano attraverso il processo: il
diritto puo’ essere fatto valere se l’organo giusdicente riconosce l’esistenza di motivi
validi per instaurare il giudizio ovvero dà a una situazione la forza del diritto
riconoscendo in base a quella la possibilità di agire.
Nel processo formulare la concessione o la mancata concessione dell’azione non è
automaticamente connessa all’esistenza di un diritto sostanziale, ma alla valutazione
del magistrato giusdicente.
Il pretore puo’ infatti negare la concessione dell’azione: si tratta di un giudizio di
ammissione non concedendo l’azione si cambia nel caso concreto il diritto
sottostante, lo si corregge giacché quel rapporto non più tutelato sarà
progressivamente disconosciuto, sotto il profilo sostanziale, nei rapporti tra privati.
L’opposto si ha quando il pretore valorizza una situazione di fatto non fondata su un
diritto preesistente: azioni dette in factum che anno riconoscimento in giudizio ad un
rapporto sottostante altrimenti sprovvisto di protezione el momento i cui questo
viene tutelato si ha la nascita del diritto attraverso l’azione, cioè un processo opposto
rispetto a una logica che vede distinti e conseguenti gli aspetti sostanziali e
processuali. Ci si fonda non tanto sull’actio, quanto sulle actiones, ognuna volta a
tutelare un particolare diritto soggettivo da qui i Romani iniziano a pensare il diritto
attraverso il processo.
Quando un popolo usa il processo come mezzo per sistemare una controversia
significa che ha raggiunto la civilita’.
Prima c’era la vendetta privata che era la reazione dell’offeso contro l’offessore.
Essendo inoltre la società romana antica una società di gruppi, l’offesa ad un membro
del gruppo è l’offesa di tutto il gruppo: c’è quindi il problema dell’autorità di inserirsi in
questo meccanismo .
L’evoluzione dalla vendetta al processo è lunga: anticamente il potere dei gruppi era
maggiore di quello dello stato; valeva la Legge del Taglione (Tallio da ‘tali’=tale e
quale)per cui l’offeso faceva all’offessore la stessa cosa subita. Questa legge è poi
presente anche nelle 12 tavole dove riguarda l’Ingiuria (nel diritto romano è l’iniuria,
da ‘in ius’ cioè contro diritto) che intende lesioni fisiche e morali. Nelle 12 tavole viene
espressa la possibilità di accordarsi tra l’offeso e l’offensore e evitare il Taglione: in
questo modo lo Stato ha impedito che la vendetta fosse peggiore e si puo’ già
considerare questa come una forma di civiltà. Dopodiché si raggiunge la fase in cui,
qualora non si raggiunga un accordo, si chiede l’intervento di un’autorità
(patteggiamento).
Lo Stato dimostra così di rafforzarsi lentamente: quando è forte si instaura il processo.
C’è una somiglianza tra il processo romano antico e il processo medievale di diritto
anglosassone: il re interviene quando le controversie tra privati mettono i pericolo la
pace della compagine sociale.
EVOLUZIONE DEL PROCESSO ROMANO:
PER LEGIS ACTIONES = DELLE AZIONI DI LEGGE
PER FORMULAS = FORMULARE
COGNITIO EXTRA ORDINEM = FUORI DAL PRECEDENTE SISTEMA DEI GIUDIZI
PRIVATI
Per i Romani il processo era qualcosa di privato, oggi per noi è pubblico.
LEGIS ACTIONES (AZIONI DI
Prima forma del processo antico formale:
LEGGE) .
Le azioni di legge sono CERTA VERBA = PAROLE CERTE sono MECCANISMI
PROCESSUALI IN CUI LA PRONUNCIA DI PAROLE SOLENNI O IL COMPIMENTO DI GESTI
VENGONO RIGOROSAMENTE IMPOSTI E PREDETERMINATI: FOMRALISMO SI RISOLVE
NELL’ORALITA’ E NELLA GESTUALITA’
Questa forma di processo è stata ricostruita dalle Istituzioni di Gaio Par 11 di 4° libro
Gai lo presenta nella forma più moderna; lui la conosce tramite le fonti della sua
epoca: non si sa com’era in realtà questa istituzione: risalgono ad un mondo arcaico
Nel par. 11 inizialmente viene spiegato il senso delle Legis Actiones in 2 modi
(alternativi e cumulabili):
-Erano introdotte dalla legge
-Erano rigorose e immutabili come le parole della legge, quindi NON si cambiavano:
FORMALISMO Indubbio che le più antiche risalgono ai mores
L’ATTORE intenta la causa, mentre il CONVENUTO viene chiamato in giudizio
attraverso la IN IUS VOCATIO (CHIMATA IN GIUDIZIO= atto privato con cui l’attore
ingiunge al convenuto di presentarsi dal magistrato
Il processo delle LEGIS ACTIONES si divide in 2 fasi:
1. DAVANTI AL MAGISTRATO = FASE IN IURE durante la prima fase si andava
davanti al pretore, di fronte al quale veniva esposto l’oggetto del contendere:
l’azione era DEL PROPRIETARIO CONTRO IL POSSESSORE: chi agisce in rivendica
deve provare ciò, mentre il possessore non deve provare niente, in quanto in
mancanza di prove la cosa resta in mano sua. Per fare la RIVENDICA era
necessario PORTARE L’OGGETTO DI RIVENDICA IN TRIBUNALE (IN IURE) DAVANTI
AL GIUDICE.
Nel caso in cui il convenuto si rifiuta di andare in tribunale, l’attore può portarlo
con la forza: è una forza legittima, per cui i consociati NON intervengono. Oggi
chi non si presenta perde, ma allora la società antica imponeva che si andasse
in giudizio.
Il pretore controlla la rigorosa osservanza delle regole ma non interviene se non
per dichiarare la desistenza dell’avversario o la mancata osservanza delle
regole formali
NON ha una funzione di suggerimento o di adattamento dei meccanismi formali
alle singole concrete situazioni
CESURA: LITIS CONTESTATIO I contendenti invcano i presenti come testimoni
dell’accordo sui termini del giudizio
2. DAVANTI AL GIUDICE = FASE APUD IUDICEMVengono portate davanti a lui le
prove (davanti al pretore si dice solo che si è fatta una rivendica ‘per il diritto
dei Quiriti’). Il momento di elaborazione del giudice ha un carattere
relativamente informale
L’ATTIVITA’ PROCESSUALE PUO’ REALIZZARE, L’UNA DOPO L’ALTRA, 2 FINALITA’:
PROCESSO DI COGNIZIONE (1,2,3 danno luogo a una sentenza)
La sentenza stabilisce a chi appartiene il diritto: il sostegno del giudice accerta
se il diritto c’è e di chi è OTTENERE UNA PRONUNZIA DEL GIUDICE CHE
ACCERTI UNA SITUAZIONE GIURIDICA ED EVENTUALMENTE CONDANNI, com’è
nei desideri di colui che promuove il processo (attore), colui contro cui l’azione è
dirretta (convenuto)
Se il diritto prevedeva qualcosa che NON viene rispettato si passa al PROCESSO
DI ESECUZIONE, ma anche queste possono dare soddisfazione dell’attore, anche
se Gaio NON ne parla, è una cosa che si ricava
PROCESSO DI ESECUZIONE (4,5 sono azioni esecutive: la 4 sulla persona, la 5
sui beni)
Destinato a dare la soddisfazione materiale prevista dal diritto (e dal processo di
cognizione). Per noi si tratta del Pignoramento e se il debitore NON ha niente,
non si puo’ prendere niente; una volta c’era anche la prigionia per
debitiREALIZZAAZIONE DEL DIRITTO ACCERTATO, CON L’UTILIZZAZIONE, SE
DEL CASO, DI STRUMENTI COATTIVI, ONDE ADEGUARE DI FATTO PER QUANTO
POSSIILE, NEI LIMITI E SECONDO LE MODALITA’ STABILITE, LA SITUAZIONE A
QUELLA IN ASTRATTO FISSATACOME RISPONDENTE AL DIRITTO DALLA
PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO
Questa distinzione soffre ad essere trasportata dogmaticamente nel più antico
mondo delle lehs actiones in cui vi è un FINE SATISFATTORIO tendenzialmente
pronto a realizzarsi all’interno di un unico procedimento
La necessità dell’adeguamento dei comportamenti processuali a schemi invariabili dà
alle legis actiones u carattere predeterminato, ma ammette per ciascuna di esse una
varietà di applicazione in relazione ai casi concreti.
NON hanno però tutte e 5 la stessa portata: da Gaio si ricava la distinzione tra:
GENERICHEVALIDE PER TUTTI I CASI SALVO DIVERSA PRESCRIZIONE (1,4)
SPECIFICHE PREVISTE PER SITUAZIONI DETERMINATE
Poi indica QUALI erano le Azioni di Legge: erano poche poichè si trattava di una società
chiusa e agricola (non c’erano ancora scambi e commerci) 5:
erano
1. SACRAMENTO = CON SCOMMESSA PROCESSO DI
2. PER IUDICIS POSTULATIONEM = PER RICHIESTA DEL GIUDICE
COGNIZIONE
3. PER CONDITIONEM = PER INTIMAZIONE
4. PER MANUS INIECTIONEM = METTENDO LA MANO ADDOSSO
5. PER PIGNORIS CAPIONEM 8ujm = PER PRESA DI PEGNO PROCESSO DI
ESECUZIONE
PROCESSO DI COGNIZIONE:
1. SACRAMENTO = CON SCOMMESSA
Vi si ricorre quando NON si ricorre agli altri: prima fu usato per molto tempo, poi
sono entrate in gioco le altre per specificità di alcuni casi.
Per SACRAMENTUM si intende GIURAMENTO: chi soccombe deve PAGARE UNA
PENALE, come in una scommessa, in caso di soccombenza.
Il Giuramento per il mondo antico è importantissimo: tutta la città stato risente
del giuramento sbagliato.
Chi risultava soccombente pagava alle casse pubbliche la penale nell’epoca di
Gaio la somma scommessa andava al vincitore della causa.
Attore e convenuto dovevano dare dei garanti al pretore, ma questo in origine,
prima del 367 a.C. non c’era: Gaio parla in tempi recenti.
La penale era in 2 fasce:
500 ASSIQuando il valore della causa supera i 1000 assi e è stabilito da
o 12 Tavole le quali hanno modificato il modo di fare la penale perché
l’azione di legge già c’era
50 ASSIQuando il valore della causa era un uomo, libero o schiavo che
o fosse, si scommetteva sempre 50 per non onerare l’assertore; la legge
delle 12 tavole incentiva le causa
Secondo un’altra testimonianza(Varrone) anche prima si scommetteva,
anche se Gaio non lo sa: si scommetteva su 5 buoi (era un enorme capitale
che avevano in pochi) e 5 ovini (pe
-
Zoologia - evoluzione
-
Evoluzione biologica
-
Evoluzione biologica
-
Storia del processo penale - processo penale e la sua evoluzione storica