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STATO NELLE CONTROVERSIE PRIVATE:
DUPLICE RIVENDICAoriginaria lotta armata su processo
PRETOREautorità statale che allontana i 2 dall’oggetto
I 2 CHE SI ALLONTANANOloro accettano l’intervento dello
stato e dunque accettano di parlarsi
Ciò rappresenta l’origine del processo che ogni volta con queste azioni viene
ricordato: ricorda l’antica contesa per il possesso dell’oggetto
A questo punto chi ha preso l’iniziativa chiede all’avversario a che titolo
abbia rivendicato, e l’altro risponde “a buon diritto”
I GARANTI della scommessa garantiscono di pagare la scommessa qualora i
soccombenti non lo faranno.
Questi sono previsti anche per il processo INTERINALE, dove il fondo
(oggetto di controversia) deve essere coltivato, curato: il pretore stabilisce
un POSSESSORE INTERINALE PROVVISORIO (30 giorni prima di andare dal
giudice), stabilito con una GARA D’ASTA in base a chi garantiva una somma
maggiore (per cui a sua volta servivano garanti) per la coltivazione del
fondo.
Nella fase DAVANTI AL GIUDICE, dove ora attore e convenuto sono sullo
stesso piano, il giudice si impegna a garantire la veridicità delle due
dichiarazioni.: la decisione si basa sull’onestà del sacramentum e da qui si
ha come conseguenza l’attribuzione della cosa.
ACTIO IN PERSONAMPRETENDE UNA PRESTAZIONE DA UNA
PERSONA DETERMINATA (E’ PER I DIRITTI DI CREDITO): l’attore
pronuncia parole volte ad affermare l’esistenza del credito, chiedendo
al convenuto di ammetterlo o di negarlo:
-se ammette si apre il processo di esecuzione
-se nega verrà provocato al giuramento: se non lo fa ammette il
debito, se lo fa si va davanti al giudice come con l’actio in rem
Puo’ esserci anche solo la rivendica dell’attore: il convenuto puo’ star zitto e
non controrivendicare a questa: è presa come una confessione di NON aver
ragione soddisfattivo immediato c’è quindi quando convenuto sa
l’effetto
di NON avere ragione e NON c’è sfida di scommessa poi da pagare, ma si
perde solo la cosa
2. PER IUDICIS ARBITRIVE POSTULATIONEM = PER RICHIESTA DEL
GIUDICEO DELL’ARBITRO
Si fa RICHIESTA DEL GIUDICE nel caso in cui la LEGIS ACTIO era stata stabilita
da una legge.
Vi sono in questa azione di legge lo STIPULANTE (colui che rivolge la domanda,
cioè il futuro creditore) e il PROMITTENTE (il futuro debitore).
La legge delle 12 Tavole ha stabilito che, in base alla stipulazione, si fa
riferimento alla richiesta del giudice stipulazione è la più frequente fonte di
obbligazione
L’ambito di applicazione è specifico: crediti derivanti dal contratto di
stipulazione, per le divisioni di eredità, per la divisione di cose comuni.
Il creditore prima di rivolgere la domanda afferma il suo diritto in forza della
stipulazionechiede se conferma o negaavversario dice di NON dovere poi
si doveva chiedere un giudice che deve valutare se è vero ciò che dicono
l’attore e il convenuto.
Questa azione di legge NON prevede il pagamento di una penale (perciò
conveniva negare) ed è diverso dalla scommessa in cui se si controrivendica si
perde anche la penale gli interessati non sono più sotto la minaccia di una
pena per la soccombenza NON essendoci una pena TUTTI NEGAVANO per
andare in giudizio alla sentenza senza rischi
Se ci sono più eredi possono:
- Tenere unito il patrimonio
- Voler dividere il patrimonio per dare una quota a ciascuno: per dividere
questo patrimonio ci vuole un atto giudiziario in questo senso si parla di
AZIONE DI LEGGE PER RICHIESTA DI ARBITRO, poiché questo tipo di
processo per fare la divisione viene diretto da un arbitro
3. PER CONDITIONEM = PER INTIMAZIONE
Pian piano le azioni di legge si stanno semplificando: questa è la più recente
(introdottanel III sec. a.C.) e la più semplice, in quanto è considerata un
tentativo di salvare il processo delle azioni di legge, cercando di mantenere
ancora la struttura generale: azione di legge inserita con la volontà di ridare
vita ad un sistema processuale ormai in evidente crisi.
L’attore , affermato il credito, chiedeva al convenuto di ammetterlo o negarlo.
In caso di negazionel’attore INTIMAVA DI TROVARSI IN IURE DOPO 30 GIORNI
PER RICEVERE UN GIUDICEè un’azione di legge per i diritti di credito, che
NON tocca i diritti reali. I diritti di credito hanno come oggetto una somma di
denaro determinata e qualcosa di determinato; si poteva usare l’azione di legge
per scommessa personale, ma c’era il rischio di penale e rischiare NON aveva
senso si agisce senza il rischio della pena, con l’utilizzazione, nel nuovo
schema semplificato, di quell’intervallo di 30 giorni, a fini transattivi.
PROCESSO DI ESECUZIONE:
4. PER MANUS INIECTIONEM = METTENDO LA MANO ADDOSSO
Fatta di gesti e di parole: è molto antica
L’origine del processo esecutivo era quando si faceva giustizia da solo: era un
violenza legittima
Essa ha innanzitutto una funzione intimidatoria e afflittiva e solo
eventualmente uno scopo di reintegrazione patrimoniale, come apparirà dal
suo svolgersi
Per l’esperibilità si presuppone una sentenza di condanna cui l’obbligato NON
ha ottemperato entro i 30 giorni prescritti: al condannato le 12 tavole
equiparano chi ha riconosciuto in iure valida la pretesa dell’attore. Decorsi i
termini il vincitore nel giudizio trascina l’inadenpiente in tribunaleQuando si
ha in mano la sentenza il convenuto deve eseguirlaSe NON la esegue si
agisce METTENDO LA MANO ADDOSSO (dopo aver pronunciato una frase
specifica)la solenne dichiarazione è volta alla pubblica legittimazione
dell’azione e l’apprensione significa che da quel momento la persona del
debitore è alla mercè dell’attore.
Chi subisce la mano NON puo’ allontanarla da sé: diritto è qua stato detto il
convenuto non poteva fare altro che offrire un VINDICE = Soggetto libero che fa
sua la causa, che assume su di sé la causa: il VINDICE si sostituisce e rischia,
perché se perde deve pagare il doppio e se vince cessa l’esecuzione
accadeva molto raramente.
durante i quali si urlava il valore per il quale era stato condannato: era una
speranza affinchè qualcuno lo comprava, ma era difficilie.
Chi perdeva veniva portato nella casa dell’attore il convenuto doveva rimanere
60 giorni, durante i quali ogni 3 giorni consecutivi veniva portato al mercato
probabilmente per cercare un intervento a riscatto finiti i 60 giorni veniva
venduto al di là del Tevere o smembrato
5. PER PIGNORIS CAPIONEM = PER PRESA DI PEGNO
Si agisce in forza dei costumi e della legge l’esecuzione avviene
semplicemente in forza della titolarità di crediti privilegiati: la natura del credito
fa sì che il titolare possa intraprendere una procedura tesa a forzare il debitore
all’adempimento e, in difetto, ad acquisire i beni
Gaio commette un errore perché non dà una spiegazione esatta visto che la
prima ‘in presa di pegno’ fu in forza dei mores.
Era anch’essa collegata ad una ‘giustizia popolare’
Si connota formalmente soltanto con la pronuncia di parole solenni
È specifica: valida solo per situazioni determinate, e di avere carattere
patrimoniale, indirizzandosi ai beni del debitore
Presupposto per il suo esperimento sono criteri fondati su un interesse di
natura sacrale, fiscale, militare proiezione della ‘giustizia popolare’ a
legittimare tali deroghe
La ‘presa di pegno’ fu introdotta nell’ambito militare: se un soldato NON
riceveva il denaro per comprare e mantenere un cavallo (in cavalleria) o ciò che
serviva per il loro mestiere di soldati, il SOLDATO SI IMPOSSESSAVA DI UN
PEGNO (in cavalleria e in fanteria il pegno si prendeva quando si riceveva la
paga) tutto introdotto dai MORES.
Quando qualcuno comprava un animale per un sacrificio (vittima) si era in
presenza di INERENZA SACRIFICALE: denaro destinato ad un sacrificio cosa
introdotta dalle 12 Tavole.
Particolarità di questa azione di legge:
Questo procedimento si fa in mancanza di un magistrato: questo
procedimento è molto distaccato da altri
La presenza di un avversario NON è necessaria, ma ci saranno stati di
sicuro dei testimoni
Si puo’ agire anche nei giorni nefasti
Gaio la inserisce tra le azioni di legge perché c’erano delle parole stabilite/solenni
2 possibilità per intendere il pegno:
- Qualcosa PRESO IN GARANZIA
- Qualcosa PRESO IN PROPRIETA’ PIGNUS=PEGNOha sempre indicato qualcosa
IN GARANZIA , ma NON si sa se abbia indicato
mai qualcosa IN PROPRIETA’
Gaio dice che poi questa azioni di legge VENNERO IN ODIO perché troppo complesse e
poiché non potevano essere applicate alla giurisdizione che non riguardasse cittadini
romani.
Inizialmente si provò a semplificarle, ma rimaneva il problema dello straniero che NON
poteva applicarle. Strumento dell’evoluzione sarà il pretore.
Le regole che i magistrati inviavano ai giudici come promemoria per la decisione della
controversia, ai decidenti: questo programma di indicazione di dati e criteri a cui
attenersi nella emanazione della sentenza è la matrice della formula.
L’accentuarsi di evoluzione prsso il pretore peregrino rese i limiti delle azioni di legge
più evidenti, anche ora che il pretore urbano contribuiva alla loro cognizione.
Per un periodo vi fu convivenza tra le azioni di legge davanti al pretore urbano nel
caso di lite tra i cittadininromani, e quello per formulas davanti al pretore peregrino
per liti tra stranieri e tra romani e stranieri.
Gaio allora dice che le azioni di legge FURONO TOLTE DA:
LEGGE EBUZIA: circa nel 150 a.C.
LEGGE GIULIE GIUDIZIARIE: nel 17 a.C.
NON si sa IN CHE MODO le tolsero: ci sono 2 IPOTESI:
1. La legge Ebuzia ha reso facoltativo agire con azioni di legge o con formule di
fronte al potere urbano (perché di fronte al pretore peregrino già si usavano le
formule:si è partiti da questo).
Le leggi Giulie hanno poi abolito definitivamente le azioni di legge: RESTA SOLO
IL PROCESSO FORMULARE
2. La legge Ebuzia aveva eliminato l’azione di legge per intimazione, che doveva
modernizzare il processo: facendo così si toglie il ‘jolly’, è come un colpo
mortale all’azione di legge. Allora dal 17 a.C. con le leggi Giulie vengono tolte
tutte
PROCESSO FORMULARE
Prende il nome dalla FORMULA=DOCUMENTO che è uno scritto redatto nel
processole formule sono CONCEPTA VERBA=P