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STATO NELLE CONTROVERSIE PRIVATE:

DUPLICE RIVENDICAoriginaria lotta armata su processo

 PRETOREautorità statale che allontana i 2 dall’oggetto

 I 2 CHE SI ALLONTANANOloro accettano l’intervento dello

 stato e dunque accettano di parlarsi

Ciò rappresenta l’origine del processo che ogni volta con queste azioni viene

ricordato: ricorda l’antica contesa per il possesso dell’oggetto

A questo punto chi ha preso l’iniziativa chiede all’avversario a che titolo

abbia rivendicato, e l’altro risponde “a buon diritto”

I GARANTI della scommessa garantiscono di pagare la scommessa qualora i

soccombenti non lo faranno.

Questi sono previsti anche per il processo INTERINALE, dove il fondo

(oggetto di controversia) deve essere coltivato, curato: il pretore stabilisce

un POSSESSORE INTERINALE PROVVISORIO (30 giorni prima di andare dal

giudice), stabilito con una GARA D’ASTA in base a chi garantiva una somma

maggiore (per cui a sua volta servivano garanti) per la coltivazione del

fondo.

Nella fase DAVANTI AL GIUDICE, dove ora attore e convenuto sono sullo

stesso piano, il giudice si impegna a garantire la veridicità delle due

dichiarazioni.: la decisione si basa sull’onestà del sacramentum e da qui si

ha come conseguenza l’attribuzione della cosa.

ACTIO IN PERSONAMPRETENDE UNA PRESTAZIONE DA UNA

 PERSONA DETERMINATA (E’ PER I DIRITTI DI CREDITO): l’attore

pronuncia parole volte ad affermare l’esistenza del credito, chiedendo

al convenuto di ammetterlo o di negarlo:

-se ammette si apre il processo di esecuzione

-se nega verrà provocato al giuramento: se non lo fa ammette il

debito, se lo fa si va davanti al giudice come con l’actio in rem

Puo’ esserci anche solo la rivendica dell’attore: il convenuto puo’ star zitto e

non controrivendicare a questa: è presa come una confessione di NON aver

ragione soddisfattivo immediato c’è quindi quando convenuto sa

l’effetto

di NON avere ragione e NON c’è sfida di scommessa poi da pagare, ma si

perde solo la cosa

2. PER IUDICIS ARBITRIVE POSTULATIONEM = PER RICHIESTA DEL

GIUDICEO DELL’ARBITRO

Si fa RICHIESTA DEL GIUDICE nel caso in cui la LEGIS ACTIO era stata stabilita

da una legge.

Vi sono in questa azione di legge lo STIPULANTE (colui che rivolge la domanda,

cioè il futuro creditore) e il PROMITTENTE (il futuro debitore).

La legge delle 12 Tavole ha stabilito che, in base alla stipulazione, si fa

riferimento alla richiesta del giudice stipulazione è la più frequente fonte di

obbligazione

L’ambito di applicazione è specifico: crediti derivanti dal contratto di

stipulazione, per le divisioni di eredità, per la divisione di cose comuni.

Il creditore prima di rivolgere la domanda afferma il suo diritto in forza della

stipulazionechiede se conferma o negaavversario dice di NON dovere poi

si doveva chiedere un giudice che deve valutare se è vero ciò che dicono

l’attore e il convenuto.

Questa azione di legge NON prevede il pagamento di una penale (perciò

conveniva negare) ed è diverso dalla scommessa in cui se si controrivendica si

perde anche la penale gli interessati non sono più sotto la minaccia di una

pena per la soccombenza NON essendoci una pena TUTTI NEGAVANO per

andare in giudizio alla sentenza senza rischi

Se ci sono più eredi possono:

- Tenere unito il patrimonio

- Voler dividere il patrimonio per dare una quota a ciascuno: per dividere

questo patrimonio ci vuole un atto giudiziario in questo senso si parla di

AZIONE DI LEGGE PER RICHIESTA DI ARBITRO, poiché questo tipo di

processo per fare la divisione viene diretto da un arbitro

3. PER CONDITIONEM = PER INTIMAZIONE

Pian piano le azioni di legge si stanno semplificando: questa è la più recente

(introdottanel III sec. a.C.) e la più semplice, in quanto è considerata un

tentativo di salvare il processo delle azioni di legge, cercando di mantenere

ancora la struttura generale: azione di legge inserita con la volontà di ridare

vita ad un sistema processuale ormai in evidente crisi.

L’attore , affermato il credito, chiedeva al convenuto di ammetterlo o negarlo.

In caso di negazionel’attore INTIMAVA DI TROVARSI IN IURE DOPO 30 GIORNI

PER RICEVERE UN GIUDICEè un’azione di legge per i diritti di credito, che

NON tocca i diritti reali. I diritti di credito hanno come oggetto una somma di

denaro determinata e qualcosa di determinato; si poteva usare l’azione di legge

per scommessa personale, ma c’era il rischio di penale e rischiare NON aveva

senso si agisce senza il rischio della pena, con l’utilizzazione, nel nuovo

schema semplificato, di quell’intervallo di 30 giorni, a fini transattivi.

PROCESSO DI ESECUZIONE:

4. PER MANUS INIECTIONEM = METTENDO LA MANO ADDOSSO

Fatta di gesti e di parole: è molto antica

L’origine del processo esecutivo era quando si faceva giustizia da solo: era un

violenza legittima

Essa ha innanzitutto una funzione intimidatoria e afflittiva e solo

eventualmente uno scopo di reintegrazione patrimoniale, come apparirà dal

suo svolgersi

Per l’esperibilità si presuppone una sentenza di condanna cui l’obbligato NON

ha ottemperato entro i 30 giorni prescritti: al condannato le 12 tavole

equiparano chi ha riconosciuto in iure valida la pretesa dell’attore. Decorsi i

termini il vincitore nel giudizio trascina l’inadenpiente in tribunaleQuando si

ha in mano la sentenza il convenuto deve eseguirlaSe NON la esegue si

agisce METTENDO LA MANO ADDOSSO (dopo aver pronunciato una frase

specifica)la solenne dichiarazione è volta alla pubblica legittimazione

dell’azione e l’apprensione significa che da quel momento la persona del

debitore è alla mercè dell’attore.

Chi subisce la mano NON puo’ allontanarla da sé: diritto è qua stato detto il

convenuto non poteva fare altro che offrire un VINDICE = Soggetto libero che fa

sua la causa, che assume su di sé la causa: il VINDICE si sostituisce e rischia,

perché se perde deve pagare il doppio e se vince cessa l’esecuzione 

accadeva molto raramente.

durante i quali si urlava il valore per il quale era stato condannato: era una

speranza affinchè qualcuno lo comprava, ma era difficilie.

Chi perdeva veniva portato nella casa dell’attore il convenuto doveva rimanere

60 giorni, durante i quali ogni 3 giorni consecutivi veniva portato al mercato

probabilmente per cercare un intervento a riscatto finiti i 60 giorni veniva

venduto al di là del Tevere o smembrato

5. PER PIGNORIS CAPIONEM = PER PRESA DI PEGNO

Si agisce in forza dei costumi e della legge l’esecuzione avviene

semplicemente in forza della titolarità di crediti privilegiati: la natura del credito

fa sì che il titolare possa intraprendere una procedura tesa a forzare il debitore

all’adempimento e, in difetto, ad acquisire i beni

Gaio commette un errore perché non dà una spiegazione esatta visto che la

prima ‘in presa di pegno’ fu in forza dei mores.

Era anch’essa collegata ad una ‘giustizia popolare’

Si connota formalmente soltanto con la pronuncia di parole solenni

È specifica: valida solo per situazioni determinate, e di avere carattere

patrimoniale, indirizzandosi ai beni del debitore

Presupposto per il suo esperimento sono criteri fondati su un interesse di

natura sacrale, fiscale, militare proiezione della ‘giustizia popolare’ a

legittimare tali deroghe

La ‘presa di pegno’ fu introdotta nell’ambito militare: se un soldato NON

riceveva il denaro per comprare e mantenere un cavallo (in cavalleria) o ciò che

serviva per il loro mestiere di soldati, il SOLDATO SI IMPOSSESSAVA DI UN

PEGNO (in cavalleria e in fanteria il pegno si prendeva quando si riceveva la

paga) tutto introdotto dai MORES.

Quando qualcuno comprava un animale per un sacrificio (vittima) si era in

presenza di INERENZA SACRIFICALE: denaro destinato ad un sacrificio cosa

introdotta dalle 12 Tavole.

Particolarità di questa azione di legge:

Questo procedimento si fa in mancanza di un magistrato: questo

 procedimento è molto distaccato da altri

La presenza di un avversario NON è necessaria, ma ci saranno stati di

 sicuro dei testimoni

Si puo’ agire anche nei giorni nefasti

Gaio la inserisce tra le azioni di legge perché c’erano delle parole stabilite/solenni

2 possibilità per intendere il pegno:

- Qualcosa PRESO IN GARANZIA

- Qualcosa PRESO IN PROPRIETA’ PIGNUS=PEGNOha sempre indicato qualcosa

IN GARANZIA , ma NON si sa se abbia indicato

mai qualcosa IN PROPRIETA’

Gaio dice che poi questa azioni di legge VENNERO IN ODIO perché troppo complesse e

poiché non potevano essere applicate alla giurisdizione che non riguardasse cittadini

romani.

Inizialmente si provò a semplificarle, ma rimaneva il problema dello straniero che NON

poteva applicarle. Strumento dell’evoluzione sarà il pretore.

Le regole che i magistrati inviavano ai giudici come promemoria per la decisione della

controversia, ai decidenti: questo programma di indicazione di dati e criteri a cui

attenersi nella emanazione della sentenza è la matrice della formula.

L’accentuarsi di evoluzione prsso il pretore peregrino rese i limiti delle azioni di legge

più evidenti, anche ora che il pretore urbano contribuiva alla loro cognizione.

Per un periodo vi fu convivenza tra le azioni di legge davanti al pretore urbano nel

caso di lite tra i cittadininromani, e quello per formulas davanti al pretore peregrino

per liti tra stranieri e tra romani e stranieri.

Gaio allora dice che le azioni di legge FURONO TOLTE DA:

LEGGE EBUZIA: circa nel 150 a.C.

 LEGGE GIULIE GIUDIZIARIE: nel 17 a.C.

 NON si sa IN CHE MODO le tolsero: ci sono 2 IPOTESI:

1. La legge Ebuzia ha reso facoltativo agire con azioni di legge o con formule di

fronte al potere urbano (perché di fronte al pretore peregrino già si usavano le

formule:si è partiti da questo).

Le leggi Giulie hanno poi abolito definitivamente le azioni di legge: RESTA SOLO

IL PROCESSO FORMULARE

2. La legge Ebuzia aveva eliminato l’azione di legge per intimazione, che doveva

modernizzare il processo: facendo così si toglie il ‘jolly’, è come un colpo

mortale all’azione di legge. Allora dal 17 a.C. con le leggi Giulie vengono tolte

tutte

PROCESSO FORMULARE

Prende il nome dalla FORMULA=DOCUMENTO che è uno scritto redatto nel

processole formule sono CONCEPTA VERBA=P

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
15 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher RitaAr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Lambertini Renzo.