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Processo Civile Giurisdizionale Contenzioso
L'ultimo argomento trattato nelle Istituzioni di Gaio è il processo. Le Istituzioni di Gaio sono l'unica opera a noi pervenuta senza rinnovi e rimanipolazioni. Per il resto, la nostra conoscenza del diritto romano è filtro e interpretazione, magari errata, ad opera da altri. Gaio invece non è stato rimaneggiato, le sue Istituzioni ci sono pervenute per opera manoscritta diretta.
Gaio suddivide la materia del diritto privato in tre macro argomenti: persone, res e actiones. Parlando di persone si indica il primo libro, mentre res riguarda il secondo e il terzo.
La persona indicava per Gaio una realtà diversa dalla nostra, per noi è soggetto di diritto. Per lui era persona sia soggetto di diritto sia persona non soggetto di diritto (figlio di famiglia e schiavo). Soggetto di diritto, in diritto romano, indica il destinatario diretto delle disposizioni normative.
Il termine persona è di etimologia incerta. Allo stesso modo "homo" e persona indicano due realtà diverse: homo è inteso come entità scientifica, essere biologico, persona indica il soggetto che ha un ruolo nel mondo del diritto, e in quanto abbia ruolo nel diritto, ha una sua dignità.
Le res sono letteralmente cose. Il termine res non viene utilizzato da Gaio nell'accezione generale; il concetto gaiano è più stratificato, è l'unico macroargomento che occupa due libri. Il termine res non coincide con ciò che è un “bene”, le res non sono beni soli, sono una realtà più variegata. Alcuni connettono il sostantivo res al verbo reor, lo scorrere del pensiero. Res non è solo una porzione del mondo sensibile, è innaturato quell'ente che può essere pensato, è tanto materiale quanto immateriale. La res può essere corpus corporalis, una cosa che consiste in un corpo, in una materia (anche immateriale) un bene, ma può essere anche un'astrazione che può essere presa in considerazione dal diritto, anzi, è creata dal diritto stesso. Le cose incorporali sono entità astratte che servono a spiegare il mondo circostante, permettono di ordinare l'esistente. È cosa tutto ciò che può essere oggetto di pensiero umano.
Nel primo libro tratta dei protagonisti del diritto, di coloro che entrano in relazione con res corporales e incorporales. Ma se le cose presuppongono le persone, ecco che le actiones individuano il momento in cui, dalla fisiologia dei rapporti, si passa ad un momento patologico e controversale.
Il termine actio assume due accezioni:
- Significato più antico, accezione in senso rituale, formale: indica oggettivamente una trafila di atti ordinati, legati e teleologicamente protesi all'emanazione di un provvedimento di un soggetto terzo (sentenza, decreto, ordinanza) e ciò sulla base di una controversia. Actio è rito, è processo che scioglie la situazione di dissidio dalla quale si ingenera il processo stesso. Il contenuto può variare. Nel concetto rituale dell'azione non vi è già un'idea preconfezionata della sentenza, può essere a favore di uno o dell'altro, varia a seconda di come è stato celebrato il rito. Varia in base alla pretesa attoria e all'eccezione del convenuto.
- Actio assume anche un significato materiale, concreto: indica qui un potere sul piano sostanziale, il potere di ottenere dall'autorità un provvedimento favorevole nel merito a proprio favore in quanto si ha ragione. Qui l'esito è già scontato. Non si indica più il rito, ma il potere di vedersi riconosciuta la propria ragione. Si fa riferimento al diritto che ha il soggetto.
L’actio, nel senso di rito, ha riconosciuto diverse forme, a seconda del periodo storico in cui si manifestava.
- Forma più antica: legis actiones
- Ordinamento pretorio: processo formulare. Contrappone alle legis actiones, le formule, i provvedimenti del magistrato basati su parole concepite nel singolo caso concreto.
- Principato: processo extra ordine, si afferma la cognitio extra ordinem, processo caratterizzato dal fatto di non essere parte dei processi ordinari. Processo per cognizione.
Tre principali actiones:
- Legis actiones
- Processo per formulas
- Processo per cognizione
Processo è sequenza di atti, volta per volta imputati o all’attore, o al convenuto o all’autorità giurisdizionale o giudicante. Actus trium partium (atti imputabili a tre parti): actor, reus, soggetti chiamati alla iurisdictio (magistrato) e alla iudicatio (giudice privato). Vi è una scissione formale e contenutistica fra iurisdictio e iudicatio, che si riversa poi anche nel rito.
Quando diciamo che abbiamo un processo indichiamo che c’è un rito da rispettare, una necessaria struttura ordinata. Il processo (trattla di atti) contenzioso (non celebrato graziosamente ma che presuppone necessariamente un dissidio tra le parti) giurisdizionale (impostazione del magistrato giudicente) e giurisdizionale perché implica sempre la presenza di un magistrato.
È un processo che non presuppone la violazione di un interesse della collettività, ma presuppone sempre e comunque interessi o individuali o familiari. Là dove vi è la violazione (crimen) di un interesse dalla collettività, ci sarà un processo pubblico. Se non c’è vulneramento dell’interesse generale allora abbiamo processo giurisdizionale contenzioso.
Il processo civile (giurisdizionale contenzioso) è caratterizzato dalla sua bipartizione in due forme:
- Di accertamento o cognitorio o dichiarativo
- Esecutivo o di esecuzione
Presupposti e fini di queste due tipologie sono differenti. Tanto la domanda giudiziale (la pretesa che mobilita il processo) quanto il provvedimento richiesto all’autorità, nell’uno e nell’altro processo, hanno contenuti e forme diversi.
Sul piano storico...
- LEGIS ACTIONES
Modalità attraverso le quali si facevano valere i diritti. Sono i rîti più antichi, propri del diritto quiritario.
L'espressione legis actio era un'espressione polivalente: alcuni attribuivano a lex il significato di legge pubblica, alcuni attribuivano il significato di formula rituale.
- Riti processuali fondati e previsti dalla legge
- Riti processuali connotati dalla formalità e dall'oralità
Le legis actiones possono essere di accertamento o esecutive:
- ACCERTAMENTO/DICHIARATIVE
- Legis actio sacramento
- Legis actio per postulationem
- Legis actio per condictionem
- ESECUTIVE
- Legis actio per manus iniectionem
- Legis actio per pignoris capionem
ACCERTAMENTO
- Legis actio sacramento
Si connota per impostazione sacramentale: azione in relazione alla quale la domanda giudiziale implica l'impostazione della lite sulla base di un sacramentum giuramento delle parti dinanzi agli dei, per poi diventare deposito di somma di danaro/promessa di pagamento a corroboramento della bontà della propria pretesa. Tutto connotato da matrice religiosa, si sfida sacramentalmente la controparte.E un'azione generale dentro alla quale si possono individuare due specie particolari:
- Può essere in rem: processi civile giurisdizionale contenzioso volto a far proteggere situazioni soggettive del diritto quiritario (posizioni assolute); azione della tutela del dominio quiritario.
Petitum immediato: situazioni giuridiche soggettive riconosciute dal diritto quiritario Petitum mediato: se la controversìa è impostata sul sacramentum, il giudice formalmente si pronuncerà sul chi ha torto e chi ha ragione sul piano sacrale/divino il provvedimento richiesto è pronunciarsi su chi ha giurato e chi ha spergiurato. Chi perde la lite perde il denaro e perde contro la civitas degli dei non degno di vivere fra gli altri uomini. Vengono chiamati in gioco altri piani oltre al privato: quello pubblico e quello religioso.Causa petendi: autodeterminata, si perfeziona sacramentalmente. L'attore non è chiamato ad individuare il titolo della sua pretesa. Sarà chiamato a farlo in seguito con ampia libertà di scelta.