Parte seconda – Il diritto privato
Capitolo 2 – Il processo civile romano
Generalità
Il processo civile, nell’antica Roma come oggi, è uno strumento giuridico atto a dirimere controversie aventi ad oggetto il diritto privato, quella branca del diritto che regola i rapporti dei singoli fra di loro, oppure fra essi e lo Stato e gli enti pubblici, qualora questi ultimi non esplichino funzioni di potere politico e sovrano.
La dottrina del processo suole distinguere un processo di cognizione o di accertamento da un processo di esecuzione. Il primo è teso a ricercare quale sia la volontà della legge nel caso concreto (in sostanza, chi abbia diritto e chi abbia torto tra i contendenti); il secondo ad attuar una sentenza di condanna (o un titolo equiparato) sul piano pratico, attraverso la cosiddetta esecuzione forzata.
Un terzo tipo è il processo cautelare, che pone delle cautele in vista del processo di merito, sia di cognizione che di esecuzione (es. sequestro conservativo) per evitare, ad esempio, che il comando del giudice cada nel nulla, perché il debitore si è spogliato di tutti i suoi beni, intestandoli a terze persone.
Premesso questo, Roma conobbe, in base al contesto storico, tre diversi sistemi processuali: quello per legis actiones, più antico; quello formulare; infine, in età imperiale, la cognitio extra ordinem. Prima di esprimersi sui sistemi processuali analiticamente, voglio sottolineare che il processo privato romano arcaico e classico era caratterizzato dalla rilevanza che assumeva l’iniziativa di parte e dal fatto che la sentenza era pronunziata da un privato, designato dai contendenti. Solo nell’età imperiale si assiste alla pubblicizzazione del procedimento.
Processo per legis actiones
Premesso questo, la forma più antica del processo privato romano è quella delle legis actiones, che, in vigore all’epoca delle XII tavole, si conservò per tutta l’età repubblicana, fino ad essere ufficialmente abolita dalla lex Iulia iudiciorum privatorum, ovvero una legge emanata, su impulso dell'imperatore Augusto, nel 17 a.C. nel quadro di una revisione del sistema processuale romano.
L'iniziativa di ciascuna legis actio era assunta di regola da chi si affermava titolare della situazione giuridica fatta valere (attore), nei confronti di chi egli affermava titolare della situazione soggettiva contrapposta (convenuto). Entrambi dovevano essere liberi, cittadini romani e sui iuris (parola utilizzata per indicare competenze legali). Necessaria era la presenza delle parti e di un magistrato che avesse giurisdizione, ovvero la "iuris dictio".
Anteposto ciò, il processo per legis actiones è bipartito, ovvero diviso in due fasi: la fase in iure, davanti al magistrato e la fase apud iudicem, davanti al giudice privato. Ora andiamo ad analizzare queste due fasi analiticamente, partendo dalla fase in iure.
- La fase in iure aveva lo scopo di fissare, con certezza e precisione, i termini della controversia, ed esigeva, di conseguenza, la necessaria presenza di entrambe le parti: spettava all’attore condurre dinanzi al magistrato la controparte, nel caso anche con la forza. Davanti al magistrato, l’attore affermava solennemente il suo diritto. L’elemento fondamentale della fase in iure era lo scambio tra le parti di dichiarazioni solenni, incompatibili tra loro (in quanto l’una affermava il diritto, l’altra lo negava).
Esse erano pronunciate davanti a testimoni, la cui presenza era esplicitamente richiesta: questa era la c.d. litis contestatio, la cui funzione era duplice: determinava l'oggetto del processo, in maniera tale che si formava la preclusione di ripetere la lite sullo stesso rapporto; impegnava le parti alla soluzione della lite mediante sentenza. La litis contestatio avveniva a conclusione della fase in iure davanti al magistrato e precedeva la seconda fase del processo per legis actiones, ovvero la fase apud iudicem. Con essa le parti esponevano sinteticamente le loro ragioni da far valere davanti al giudice privato (iudex) che le valutava e decideva la sua sentenza, alla quale non era opponibile nessun'altra legis actiones.
- Se le parti non raggiungevano alcun accordo, dopo la litis contestatio, si apriva la fase apud iudicem (peraltro eventuale). Il magistrato rimetteva le parti dinanzi ad un iudex privatus (da lui scelto) il quale, ascoltate le loro ragioni ed esaminati i mezzi di prova, emetteva la sua sententia, oralmente.
Nella fase apud iudicem non era più necessaria la presenza di entrambe le parti: la sentenza, in assenza di una parte, interveniva ugualmente ed era sfavorevole a questa. L’ufficio di giudice poteva essere affidato ad una persona sola o ad un collegio: nel primo caso, il giudice era nominato dal magistrato di volta in volta; nel secondo caso il collegio decideva un numero indefinito di controversie, avendo in determinate materie, competenze generali:
- In materia di libertà, erano competenti i decemviri stlitibus iudicandis;
- In materia di eredità e di proprietà, erano competenti i centumviri.
Nel caso fosse stata attuata la legis actio sacramenti, il giudice si limitava a dire quale delle parti avesse ragione, dichiarando, cioè, quale sacramentum (giuramento) fosse iustum: il giudice pronunciava un accertamento e non una condanna. Diversamente, nelle altre legis actiones dichiarative il giudice condannava, vale a dire ordinava al convenuto di tenere un dato comportamento. Se il convenuto non ottemperava alla sentenza, intervenivano senz’altro misure esecutive; con l’actio in rem il convenuto perdeva il possesso della cosa in favore dell’avversario; con l’actio in personam era soggetto alla immediata esecuzione personale.
Tipologie di legis actiones
Le legis actiones, a differenza del processo formulare, non costituivano una forma di processo unitario, ma si articolavano in cinque riti processuali che, pur presentando qualche carattere in comune, erano fra loro diversi per origine, per funzione e per struttura. Gaio nelle Istituzioni ci mette al corrente di cinque tipologie di legis actiones:
- Legis actio sacramento (o per sacramentum)
- Legis actio per manus iniectionem
- Legis actio per iudicis arbitrive postulationem
- Legis actio per condictionem
- Legis actio per pignoris capionem
Queste diverse legis actiones, seppur differenti, avevano una caratteristica fondamentale in comune, il Formalismo orale e gestuale: la validità delle azioni era subordinata alla rigida osservanza delle formule verbali e gestuali prescritte dal rituale. Il rispetto della forma, oltre che necessario, era anche sufficiente, non essendo rilevante ai fini della sentenza la reale volontà delle parti.
Ora analizziamo analiticamente le tipologie delle legis actiones, partendo dalla legis actio sacramento.
1- La legis actio per sacramentum aveva origini molto antiche, e poteva essere esercitata a difesa di ogni diritto per il quale non fosse specificatamente prevista una procedura diversa: era cioè un’actio generalis. Come è possibile desumere dalla descrizione gaiana, contenuta nelle Institutiones, essa consisteva in una sorta di scommessa fatta dalle parti in lite.
Fissati, infatti, i termini della controversia, ciascuna delle parti faceva una promessa solenne (detta appunto sacramentum), di pagare in favore dell’erario una determinata somma in caso di soccombenza; toccava poi ad un iudex, nominato dal magistrato dinanzi a cui si svolgeva la fase in iure, stabilire quale delle parti avesse ragione e quale avesse, invece, dolosamente promesso la somma.
Si distinguevano una legis actio sacramenti in rem (con la quale si faceva valere un diritto reale su una cosa, costituendo oggetto del contendere la titolarità di un diritto su una res) ed una legis actio sacramenti in personam (nella quale oggetto del contendere era l’esistenza o meno, a carico del convenuto, di una obbligazione).
- Legis actio sacramenti in rem Della legis actio sacramenti in rem Gaio ci ha offerto una descrizione sufficientemente completa. Attore e convenuto comparivano dinanzi al magistrato portando la cosa controversa o una parte simbolica di essa, se si trattava di cosa non trasportabile. L’attore, tenendo in mano una verga (festuca), toccava la cosa e pronunciava la frase “hunc ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio secundum suam causam. Sicut dixi, ecce tibi vindicta...