IL PROCESSO DI COGNIZIONE
CAPITOLO II:LA FASE INTRODUTTIVA
3.L’ATTO DI CITAZIONE E I SUOI REQUISITI
La domanda è l’atto con il quale l’attore chiede tutela giurisdizionale. La domanda si propone
tramite l’atto della citazione, che è un atto scritto doppiamente recettizio, in quanto si rivolge a 2
destinatari: A) Il convenuto (cita il convenuto); B) Il giudice(chiede la tutela giurisdizionale). Una
cosa è sicura: la citazione serve al rispetto del contraddittorio. “Citare” serve appunto a rendere
inscindibile il legame tra la domanda e la possibilità della controparte di difendersi. Quindi, il
concetto di citazione è inscindibilmente connesso al concetto di contraddittorio. Però la citazione
non è l’unico modo con cui si instaura un contraddittorio; è la norma, ma non è l’unico modo: vi
sono giudizi civili nei quali il rispetto del contraddittorio è stabilito con l’applicazione di un altro
meccanismo, che si chiama ricorso. L’art. 163, 1° comma, c.p.c. aggiunge un’altra parola che ha un
suo significato preciso: “a udienza fissa”, infatti l’attore può scegliere la data di prima
comparizione in base alle sue esigenze. Per capire il meccanismo bisogna leggere l’art. 163 in
collegamento con l’art. 69 bis delle disposizioni di attuazione, ci si accorge che ogni inizio
dell’anno il presidente del tribunale stabilisce un calendario; per ogni giudice di quel tribunale
stabilisce quali sono i giorni destinati alla prima comparizione delle parti, quindi quali sono i giorni
nei quali la parte può citare. l’avvocato invita a comparire a udienza fissa, alla data x, rispettando il
termine minimo previsto per legge (90 gg.), iscrive la causa nel ruolo del tribunale; secondo un
criterio prestabilito, che può essere l’alternanza o la materia, il presidente del tribunale designa chi è
il giudice che deve trattare quella causa. Dopodiché, se il giudice che deve trattare quella causa
tiene udienza il giorno che ha stabilito l’avvocato la causa sarà trattata quel giorno; se tiene udienza
un altro giorno, la causa andrà al primo giorno prestabilito, previsto dal calendario. Esistono due
tipi di requisiti dell’atto di citazione: requisiti soggettivi(1,2 e 6) e requisiti oggettivi(3,4,5 e 7), la
cui mancanza porta conseguenze diverse.
L’art. 163, 3° comma, c.p.c. dispone che “l’atto di citazione deve contenere:
1. l’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta (ovviamente se la causa
si fa al Giudice di pace, non si scrive “tribunale”, ma si scrive “Giudice di pace”;
2. il nome, il cognome e la residenza dell’attore (nonché il codice fiscale o la partita IVA) . Se
attore o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un
comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione
dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio. Se nell’atto di citazione,
l’avvocato indica la FIAT Spa in persona del legale rappresentante e nella procura la firma
non è leggibile, l’avvocato che riceve la citazione non ha certezza di chi sta agendo; se,
invece, l’avvocato indica la FIAT Spa in persona del legale rappresentante “Tizio”, la firma
della procura può essere anche una semplice sigla, perché quello che conta è che sia
evincibile perfettamente il soggetto);
3. la determinazione della cosa oggetto della domanda (in buona sostanza, si dice, il bene
della vita di cui si chiede la tutela giudiziaria: il risarcimento del danno,il riconoscimento
della proprietà, … quindi il petitum;
4. l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con
le relative conclusioni.
5. l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in particolare
dei documenti che offre in comunicazione (questo requisito, a differenza degli altri, è un
requisito non previsto dalla legge a pena di nullità. se l’avvocato non indica i mezzi di prova
o i documenti non subisce nessuna conseguenza; questo non perché l’avvocato non debba
indicare i mezzi di prova o i documenti, ma solo perché il termine entro il quale deve farlo
non è quello della citazione, ma è un altro.
6. il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della procura, qualora questa sia già
stata rilasciata.
1 7. l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione; l’invito al convenuto a costituirsi
nel termine di 20 gg. prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art.
166, ovvero 10 gg. prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell’udienza
indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’art. 168 bis, con l’avvertimento che la
costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 (questo
punto contiene un altro requisito formale importantissimo; tra la data della notifica della
citazione e la data dell’udienza di comparizione deve decorrere un termine libero non
inferiore a 90 gg.; lo dice l’art. 163 bis. Significa che questo è il termine a comparire. È
rispetto all’udienza di comparizione che si deve rispettare il termine a prescindere dal fatto
che quella sarà poi l’udienza in cui poi effettivamente il giudice terrà la causa. Ma significa
anche che i 90 gg. liberi non decorrono dalla redazione dell’atto, ma dalla data della notifica,
che non è detto che coincida con quella in cui l’atto viene consegnato all’ufficiale
giudiziario.
Tramite la citazione l’attore cita il convenuto, invitandolo a due adempimenti: 1) costituirsi; 2)
comparire all’udienza indicata. Ma oltre all’indicazione dell’udienza e all’invito al convenuto a
costituirsi in un termine specificato (20g o 10g prima dell’udienza) si prevede un avvertimento
che la costituzione oltre i termini stabiliti implica la decadenza di cui all’art.167.
4.I TERMINI PER COMPARIRE.
La legge prevede un numero minimo di giorni liberi che l’attore, ne fissare il giorno della prima
udienza deve lasciare intercorrere tra il giorno della notificazione della citazione e il giorno della
prima udienza. Si tratta di un termine di 90 g liberi per tutti i casi in cui la notificazione sia in Italia
e 150g se si trova all’estero. Tuttavia nelle cause in cui sussistono particolari ragioni di urgenza, il
presidente del tribunale può, su istanza dell’attore, abbreviare questi termini fino alla metà, con
decreto motivato steso in calce all’originale dell’atto di citazione e da trascriversi sulle copie. Il
legislatore ha preferito lasciare all’attore la facoltà di scegliere un giorno lontano a suo piacimento,
ma attribuendo al convenuto il potere di chiedere con ricorso al presidente del tribunale,
l’anticipazione della prima udienza. Il presidente provvede con decreto (in calce al ricorso) che
deve essere comunicato all’attore e alle altre parti costituite almeno 5 giorni liberi prima
dell’udienza fissata dal presidente nonché notificato personalmente alle parti non costituite in un
congruo termine stabilito dal presidente
5.LA NOTIFICAZIONE DELL’ATTO DI CITAZIONE E I SUOI EFFETTI
L’atto di citazione, una volta steso, deve essere naturalmente sottoscritto dal difensore, salvo il caso
della parte che stia in giudizio personalmente. L’atto di citazione, come dispone l’art. 163 è
consegnato dalla parte o dal procuratore all’ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli
artt. 137ss”. Se i convenuti sono più di uno, la notificazione dovrà avvenire nei confronti di tutti,
con la consegna di una copia a ciascuno di essi. Su ogni copia e sull’originale, l’ufficiale giudiziario
stende la relazione di notificazione. La notificazione assolve ad una funzione imprescindibile: per
mezzo di essa la citazione viene portata a conoscenza delle altre parti, e se essa non avviene l’atto di
citazione è “tamquam non esset”. La domanda, comunque, produce effetti processuali e sostanziali.
A) Effetti processuali: Essi si riconducono principalmente al fenomeno della litispendenza e
all’attribuzione della qualifica di controverso al diritto sostanziale dedotto in giudizio agli effetti
dell’art. 111cpc, nonché alla determinazione delle parti del processo e della loro legittimazione.
B) Effetti sostanziali: Si tratta di effetti marginali riconducibili, da un lato, al dato di fatto che la
domanda non può essere accolta nel momento in cui è proposta, poiché nel frattempo deve svolgersi
il processo; dall’altro lato, alla necessità di evitare che il tempo necessario per lo svolgimento del
processo torni a danno di chi ha ragione.
2
6.LA NULLITA’ DELLA CITAZIONE
L’art. 164 c.p.c. disciplina la ; nella disciplina della nullità della citazione,
NULLITÀ DELLA CITAZIONE
noi troveremo codificati tutti i principi generali che abbiamo studiato in tema di nullità. Dobbiamo,
fin dall’inizio distinguere due diversi tipi di nullità della citazione:
1. la nullità che riguarda gli elementi legati alla vocatio in ius;
2. la nullità degli elementi che riguardano la proposizione della domanda e, quindi, l’editio
actionis.
Le conseguenze dei due diversi tipi di nullità sono profondamente diverse. Non è una differenza
formale; è una differenza enorme. L’art. 164 c.p.c. dice che “la citazione è nulla se è omesso o
risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1 e 2 dell’art. 163
(indicazione dell’autorità giudiziaria, dell’attore e del convenuto), se manca l’indicazione della
data dell’udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello
stabilito dalla legge ovvero se manca l’avvertimento previsto dal numero 7 dell’art. 163
(avvertimento che la costituzione oltre i termini comporta alcune decadenze)”. Questi sono tutti i
vizi della vocatio in ius. Quando si cita in giudizio, la legge dice che la mancanza di questi elementi
implica nullità, ma anche se questi elementi sono assolutamente incerti. Non può essere nullità se io
scrivo “tribunale di Siraccussa”; non è assolutamente incerto; la citazione non è nulla se gli
elementi di cui ai numeri 1 e 2 sono incerti; tali elementi devono essere assolutamente incerti. È
nulla certamente se manca la data dell’udienza di comparizione; è nulla certamente la citazione se
manca. Questi vizi formali riguardano la vocatio in ius. Le loro conseguenze all’interno del
processo sono chiarissima, pacifica applicazione dell’art. 156 c.p.c. (le nullità possono essere
comminate solo se indicate dalla legge). Solo questi vizi sono nullità.Il 2° comma dell’art. 164
c.p.c. dice che “se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della
citazione ai sensi del 1° comma, ne dispone d’ufficio la rinnovazione entro un termine
perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono
sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice
ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’art. 307, 3°
comma”. Se il giudice, quindi, vede la citazione e vede che il convenuto non si è costituito (perché
non si sa bene chi è il convenuto o anche perchè c’è un giudice sbagliato nell’atto di citazione; in
quest’ultimo caso la causa viene portata lo stesso al giudice del tribunale in cui la causa viene
iscritta al ruolo, pur essendo quest’ultimo diverso da quello indicato nell’atto di citazione) dispone
la rinnovazione della citazione. Ma poiché l’atto comunque è stato notificato, il convenuto che
subisce uno di questi vizi, comunque è stato edotto nella domanda proposta nei suoi confronti, lo sa;
quindi, nel momento in cui l’atto viene rinnovato, come stabilisce la norma, la rinnovazione sana i
vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dalla prima notificazione.
Cioè se io ti notifico oggi un atto di citazione nullo perché avevo sbagliato nell’indicare la data
dell’udienza, e tu convenuto non ti costituisci, il giudice all’udienza dispone la rinnovazione della
citazione; quando la nuova citazione viene notificata perché il giudice ha disposto la rinnovazione,
gli effetti retroagiscono alla prima notifica, quindi se io, per esempio, avevo dovuto notificare per
interrompere la prescrizione oppure c’era un problema di pendenza della lite per litispendenza, non
vale dalla rinnovazione ma dalla prima notifica; questo perché sotto il profilo della editio actionis, il
convenuto era a conoscenza dell’oggetto della domanda perché l’atto lo conteneva.
È chiaro che se la rinnovazione non viene eseguita, la causa viene cancellata dal ruolo; ma se viene
rinnovata la citazione, la sanatoria dei vizi è ex tunc. Parallelo a questo principio c’è l’altro
secondo cui, come stabilisce l’art. 156, 3° comma, non c’è nullità se l’atto raggiunge il suo scopo. E
infatti il 3° comma dell’art. 164 c.p.c. stabilisce che “la costituzione del convenuto sana i vizi della
citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al 2° comma; …”. Se il
convenuto ha interesse a costituirsi e si costituisce sana il vizio, perché l’atto ha raggiunto il suo
scopo. La componente dell’atto, qualificabile come vocatio in ius, ha raggiunto il suo scopo. D’altra
parte, se il vizio invece è il mancato rispetto dei termini (ad esempio io convenuto ho diritto a 90
gg. liberi e non vengono rispettati), la norma continua dicendo che “tuttavia, se il convenuto
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deduce l’inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell’avvertimento previsto dal
numero 7 dell’art. 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini”; cioè se non gli
viene detto che se non si costituisce entro 20 gg. prima incorre nelle decadenze, egli può fare due
cose: o si costituisce (e a quel punto sana il vizio) o rileva l’inosservanza dei termini a comparire o
la mancanza dell’invito; in quest’ultimo caso non è che la citazione non è sanata; il giudice fissa
una nuova data. Gli effetti anche qui retroagiscono perché si presuppone che gli altri requisiti della
citazione ci fossero; ci sono dei vizi legati alla vocatio in ius. Siccome lo scopo della vocatio in ius
è dare la possibilità al convenuto di sapere che pende la lite ed essere quindi citato in giudizio,tutti
quei vizi che riguardano quest’aspetto vengono sanati o direttamente con la costituzione o
successivamente con la rinnovazione, ma retroagiscono sempre. Questa è la prima parte della nullità
della citazione. Andando alla seconda parte, il 4° comma stabilisce che “la citazione è altresì
nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal numero 3 dell’art. 163
ovvero se manca l’esposizione dei fatti di cui al numero 4 dello stesso articolo”. In questo caso
abbiamo un vizio legato alla editio actionis; io vengo citato in giudizio, però è incerto l’oggetto
della domanda o il fatto; vengo citato in giudizio dall’attore per dargli 1000 euro (perché?) oppure
vengo chiamato in giudizio per rispondere alla seguente domanda: dire che ho ragione. Basti
pensare a cosa può succedere se nella copia del convenuto, per refuso di stampa, non compaia una
pagina; non bisogna infatti pensare soltanto all’attore sbadato che chiede 1000 euro senza dire il
perché, ma può accadere anche per vizi un po’ più banali. Il ragionamento è che la nullità, quando
riguarda l’oggetto della causa o il titolo dedotto in giudizio (quindi, il bene della vita che si vuole e
le ragioni del domandare), che non sono le norme giuridiche applicate portano a conseguenze
completamente diverse. Il giudice può disporre la rinnovazione; il convenuto si può costituire, ma
una cosa è sicura: la nullità non è sanata. Quindi, la sanatoria in questa casi è ex nunc. Il 5° comma
stabilisce infatti che “il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all’attore
un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la
domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla
rinnovazione o alla integrazione”. Quindi, il giudice, o rinnova la citazione o anche se il convenuto
si è costituito, ciò non basta: il giudice deve fissare un termine per integrare la domanda, quindi la
notifica di un atto integrativo della domanda. Se si era maturata una decadenza non viene sanata
perché l’atto che rinnova o integra la citazione non retroagisce, ha efficacia ex nunc. Questo perché,
rispetto a questo vizio, l’atto lo scopo non l’ha raggiunto; perché rispetto al contenuto dell’atto di
citazione, che deve mettere il convenuto in condizione di costituirsi per sapere cosa gli è chiesto,
questo vizio non si è sanato; l’atto lo scopo non l’ha raggiunto, perché ha raggiunto soltanto lo
scopo sotto il profilo della vocatio in ius, non anche della editio actionis.
Analizzando l’art. 170 c.p.c., andiamo a riprendere i concetti che abbiamo visto sia in tema di
notificazioni, che soprattutto in tema di : “dopo la
RUOLO DEL DIFENSORE NEL PROCESSO CIVILE
costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore
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Processo di cognizione, Diritto processuale civile
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Diritto processuale civile - completo
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Diritto processuale civile - processo ordinario di cognizione atti introduttivi