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IL PROCESSO DI COGNIZIONE

CAPITOLO II:LA FASE INTRODUTTIVA

3.L’ATTO DI CITAZIONE E I SUOI REQUISITI

La domanda è l’atto con il quale l’attore chiede tutela giurisdizionale. La domanda si propone

tramite l’atto della citazione, che è un atto scritto doppiamente recettizio, in quanto si rivolge a 2

destinatari: A) Il convenuto (cita il convenuto); B) Il giudice(chiede la tutela giurisdizionale). Una

cosa è sicura: la citazione serve al rispetto del contraddittorio. “Citare” serve appunto a rendere

inscindibile il legame tra la domanda e la possibilità della controparte di difendersi. Quindi, il

concetto di citazione è inscindibilmente connesso al concetto di contraddittorio. Però la citazione

non è l’unico modo con cui si instaura un contraddittorio; è la norma, ma non è l’unico modo: vi

sono giudizi civili nei quali il rispetto del contraddittorio è stabilito con l’applicazione di un altro

meccanismo, che si chiama ricorso. L’art. 163, 1° comma, c.p.c. aggiunge un’altra parola che ha un

suo significato preciso: “a udienza fissa”, infatti l’attore può scegliere la data di prima

comparizione in base alle sue esigenze. Per capire il meccanismo bisogna leggere l’art. 163 in

collegamento con l’art. 69 bis delle disposizioni di attuazione, ci si accorge che ogni inizio

dell’anno il presidente del tribunale stabilisce un calendario; per ogni giudice di quel tribunale

stabilisce quali sono i giorni destinati alla prima comparizione delle parti, quindi quali sono i giorni

nei quali la parte può citare. l’avvocato invita a comparire a udienza fissa, alla data x, rispettando il

termine minimo previsto per legge (90 gg.), iscrive la causa nel ruolo del tribunale; secondo un

criterio prestabilito, che può essere l’alternanza o la materia, il presidente del tribunale designa chi è

il giudice che deve trattare quella causa. Dopodiché, se il giudice che deve trattare quella causa

tiene udienza il giorno che ha stabilito l’avvocato la causa sarà trattata quel giorno; se tiene udienza

un altro giorno, la causa andrà al primo giorno prestabilito, previsto dal calendario. Esistono due

tipi di requisiti dell’atto di citazione: requisiti soggettivi(1,2 e 6) e requisiti oggettivi(3,4,5 e 7), la

cui mancanza porta conseguenze diverse.

L’art. 163, 3° comma, c.p.c. dispone che “l’atto di citazione deve contenere:

1. l’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta (ovviamente se la causa

si fa al Giudice di pace, non si scrive “tribunale”, ma si scrive “Giudice di pace”;

2. il nome, il cognome e la residenza dell’attore (nonché il codice fiscale o la partita IVA) . Se

attore o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un

comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione

dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio. Se nell’atto di citazione,

l’avvocato indica la FIAT Spa in persona del legale rappresentante e nella procura la firma

non è leggibile, l’avvocato che riceve la citazione non ha certezza di chi sta agendo; se,

invece, l’avvocato indica la FIAT Spa in persona del legale rappresentante “Tizio”, la firma

della procura può essere anche una semplice sigla, perché quello che conta è che sia

evincibile perfettamente il soggetto);

3. la determinazione della cosa oggetto della domanda (in buona sostanza, si dice, il bene

della vita di cui si chiede la tutela giudiziaria: il risarcimento del danno,il riconoscimento

della proprietà, … quindi il petitum;

4. l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con

le relative conclusioni.

5. l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in particolare

dei documenti che offre in comunicazione (questo requisito, a differenza degli altri, è un

requisito non previsto dalla legge a pena di nullità. se l’avvocato non indica i mezzi di prova

o i documenti non subisce nessuna conseguenza; questo non perché l’avvocato non debba

indicare i mezzi di prova o i documenti, ma solo perché il termine entro il quale deve farlo

non è quello della citazione, ma è un altro.

6. il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della procura, qualora questa sia già

stata rilasciata.

1 7. l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione; l’invito al convenuto a costituirsi

nel termine di 20 gg. prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art.

166, ovvero 10 gg. prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell’udienza

indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’art. 168 bis, con l’avvertimento che la

costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 (questo

punto contiene un altro requisito formale importantissimo; tra la data della notifica della

citazione e la data dell’udienza di comparizione deve decorrere un termine libero non

inferiore a 90 gg.; lo dice l’art. 163 bis. Significa che questo è il termine a comparire. È

rispetto all’udienza di comparizione che si deve rispettare il termine a prescindere dal fatto

che quella sarà poi l’udienza in cui poi effettivamente il giudice terrà la causa. Ma significa

anche che i 90 gg. liberi non decorrono dalla redazione dell’atto, ma dalla data della notifica,

che non è detto che coincida con quella in cui l’atto viene consegnato all’ufficiale

giudiziario.

Tramite la citazione l’attore cita il convenuto, invitandolo a due adempimenti: 1) costituirsi; 2)

comparire all’udienza indicata. Ma oltre all’indicazione dell’udienza e all’invito al convenuto a

costituirsi in un termine specificato (20g o 10g prima dell’udienza) si prevede un avvertimento

che la costituzione oltre i termini stabiliti implica la decadenza di cui all’art.167.

4.I TERMINI PER COMPARIRE.

La legge prevede un numero minimo di giorni liberi che l’attore, ne fissare il giorno della prima

udienza deve lasciare intercorrere tra il giorno della notificazione della citazione e il giorno della

prima udienza. Si tratta di un termine di 90 g liberi per tutti i casi in cui la notificazione sia in Italia

e 150g se si trova all’estero. Tuttavia nelle cause in cui sussistono particolari ragioni di urgenza, il

presidente del tribunale può, su istanza dell’attore, abbreviare questi termini fino alla metà, con

decreto motivato steso in calce all’originale dell’atto di citazione e da trascriversi sulle copie. Il

legislatore ha preferito lasciare all’attore la facoltà di scegliere un giorno lontano a suo piacimento,

ma attribuendo al convenuto il potere di chiedere con ricorso al presidente del tribunale,

l’anticipazione della prima udienza. Il presidente provvede con decreto (in calce al ricorso) che

deve essere comunicato all’attore e alle altre parti costituite almeno 5 giorni liberi prima

dell’udienza fissata dal presidente nonché notificato personalmente alle parti non costituite in un

congruo termine stabilito dal presidente

5.LA NOTIFICAZIONE DELL’ATTO DI CITAZIONE E I SUOI EFFETTI

L’atto di citazione, una volta steso, deve essere naturalmente sottoscritto dal difensore, salvo il caso

della parte che stia in giudizio personalmente. L’atto di citazione, come dispone l’art. 163 è

consegnato dalla parte o dal procuratore all’ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli

artt. 137ss”. Se i convenuti sono più di uno, la notificazione dovrà avvenire nei confronti di tutti,

con la consegna di una copia a ciascuno di essi. Su ogni copia e sull’originale, l’ufficiale giudiziario

stende la relazione di notificazione. La notificazione assolve ad una funzione imprescindibile: per

mezzo di essa la citazione viene portata a conoscenza delle altre parti, e se essa non avviene l’atto di

citazione è “tamquam non esset”. La domanda, comunque, produce effetti processuali e sostanziali.

A) Effetti processuali: Essi si riconducono principalmente al fenomeno della litispendenza e

all’attribuzione della qualifica di controverso al diritto sostanziale dedotto in giudizio agli effetti

dell’art. 111cpc, nonché alla determinazione delle parti del processo e della loro legittimazione.

B) Effetti sostanziali: Si tratta di effetti marginali riconducibili, da un lato, al dato di fatto che la

domanda non può essere accolta nel momento in cui è proposta, poiché nel frattempo deve svolgersi

il processo; dall’altro lato, alla necessità di evitare che il tempo necessario per lo svolgimento del

processo torni a danno di chi ha ragione.

2

6.LA NULLITA’ DELLA CITAZIONE

L’art. 164 c.p.c. disciplina la ; nella disciplina della nullità della citazione,

NULLITÀ DELLA CITAZIONE

noi troveremo codificati tutti i principi generali che abbiamo studiato in tema di nullità. Dobbiamo,

fin dall’inizio distinguere due diversi tipi di nullità della citazione:

1. la nullità che riguarda gli elementi legati alla vocatio in ius;

2. la nullità degli elementi che riguardano la proposizione della domanda e, quindi, l’editio

actionis.

Le conseguenze dei due diversi tipi di nullità sono profondamente diverse. Non è una differenza

formale; è una differenza enorme. L’art. 164 c.p.c. dice che “la citazione è nulla se è omesso o

risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1 e 2 dell’art. 163

(indicazione dell’autorità giudiziaria, dell’attore e del convenuto), se manca l’indicazione della

data dell’udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello

stabilito dalla legge ovvero se manca l’avvertimento previsto dal numero 7 dell’art. 163

(avvertimento che la costituzione oltre i termini comporta alcune decadenze)”. Questi sono tutti i

vizi della vocatio in ius. Quando si cita in giudizio, la legge dice che la mancanza di questi elementi

implica nullità, ma anche se questi elementi sono assolutamente incerti. Non può essere nullità se io

scrivo “tribunale di Siraccussa”; non è assolutamente incerto; la citazione non è nulla se gli

elementi di cui ai numeri 1 e 2 sono incerti; tali elementi devono essere assolutamente incerti. È

nulla certamente se manca la data dell’udienza di comparizione; è nulla certamente la citazione se

manca. Questi vizi formali riguardano la vocatio in ius. Le loro conseguenze all’interno del

processo sono chiarissima, pacifica applicazione dell’art. 156 c.p.c. (le nullità possono essere

comminate solo se indicate dalla legge). Solo questi vizi sono nullità.Il 2° comma dell’art. 164

c.p.c. dice che “se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della

citazione ai sensi del 1° comma, ne dispone d’ufficio la rinnovazione entro un termine

perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono

sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice

ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’art. 307, 3°

comma”. Se il giudice, quindi, vede la citazione e vede che il convenuto non si è costituito (perché

non si sa bene chi è il convenuto o anche perchè c’è un giudice sbagliato nell’atto di citazione; in

quest’ultimo caso la causa viene portata lo stesso al giudice del tribunale in cui la causa viene

iscritta al ruolo, pur essendo quest’ultimo diverso da quello indicato nell’atto di citazione) dispone

la rinnovazione della citazione. Ma poiché l’atto comunque è stato notificato, il convenuto che

subisce uno di questi vizi, comunque è stato edotto nella domanda proposta nei suoi confronti, lo sa;

quindi, nel momento in cui l’atto viene rinnovato, come stabilisce la norma, la rinnovazione sana i

vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dalla prima notificazione.

Cioè se io ti notifico oggi un atto di citazione nullo perché avevo sbagliato nell’indicare la data

dell’udienza, e tu convenuto non ti costituisci, il giudice all’udienza dispone la rinnovazione della

citazione; quando la nuova citazione viene notificata perché il giudice ha disposto la rinnovazione,

gli effetti retroagiscono alla prima notifica, quindi se io, per esempio, avevo dovuto notificare per

interrompere la prescrizione oppure c’era un problema di pendenza della lite per litispendenza, non

vale dalla rinnovazione ma dalla prima notifica; questo perché sotto il profilo della editio actionis, il

convenuto era a conoscenza dell’oggetto della domanda perché l’atto lo conteneva.

È chiaro che se la rinnovazione non viene eseguita, la causa viene cancellata dal ruolo; ma se viene

rinnovata la citazione, la sanatoria dei vizi è ex tunc. Parallelo a questo principio c’è l’altro

secondo cui, come stabilisce l’art. 156, 3° comma, non c’è nullità se l’atto raggiunge il suo scopo. E

infatti il 3° comma dell’art. 164 c.p.c. stabilisce che “la costituzione del convenuto sana i vizi della

citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al 2° comma; …”. Se il

convenuto ha interesse a costituirsi e si costituisce sana il vizio, perché l’atto ha raggiunto il suo

scopo. La componente dell’atto, qualificabile come vocatio in ius, ha raggiunto il suo scopo. D’altra

parte, se il vizio invece è il mancato rispetto dei termini (ad esempio io convenuto ho diritto a 90

gg. liberi e non vengono rispettati), la norma continua dicendo che “tuttavia, se il convenuto

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deduce l’inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell’avvertimento previsto dal

numero 7 dell’art. 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini”; cioè se non gli

viene detto che se non si costituisce entro 20 gg. prima incorre nelle decadenze, egli può fare due

cose: o si costituisce (e a quel punto sana il vizio) o rileva l’inosservanza dei termini a comparire o

la mancanza dell’invito; in quest’ultimo caso non è che la citazione non è sanata; il giudice fissa

una nuova data. Gli effetti anche qui retroagiscono perché si presuppone che gli altri requisiti della

citazione ci fossero; ci sono dei vizi legati alla vocatio in ius. Siccome lo scopo della vocatio in ius

è dare la possibilità al convenuto di sapere che pende la lite ed essere quindi citato in giudizio,tutti

quei vizi che riguardano quest’aspetto vengono sanati o direttamente con la costituzione o

successivamente con la rinnovazione, ma retroagiscono sempre. Questa è la prima parte della nullità

della citazione. Andando alla seconda parte, il 4° comma stabilisce che “la citazione è altresì

nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal numero 3 dell’art. 163

ovvero se manca l’esposizione dei fatti di cui al numero 4 dello stesso articolo”. In questo caso

abbiamo un vizio legato alla editio actionis; io vengo citato in giudizio, però è incerto l’oggetto

della domanda o il fatto; vengo citato in giudizio dall’attore per dargli 1000 euro (perché?) oppure

vengo chiamato in giudizio per rispondere alla seguente domanda: dire che ho ragione. Basti

pensare a cosa può succedere se nella copia del convenuto, per refuso di stampa, non compaia una

pagina; non bisogna infatti pensare soltanto all’attore sbadato che chiede 1000 euro senza dire il

perché, ma può accadere anche per vizi un po’ più banali. Il ragionamento è che la nullità, quando

riguarda l’oggetto della causa o il titolo dedotto in giudizio (quindi, il bene della vita che si vuole e

le ragioni del domandare), che non sono le norme giuridiche applicate portano a conseguenze

completamente diverse. Il giudice può disporre la rinnovazione; il convenuto si può costituire, ma

una cosa è sicura: la nullità non è sanata. Quindi, la sanatoria in questa casi è ex nunc. Il 5° comma

stabilisce infatti che “il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all’attore

un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la

domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla

rinnovazione o alla integrazione”. Quindi, il giudice, o rinnova la citazione o anche se il convenuto

si è costituito, ciò non basta: il giudice deve fissare un termine per integrare la domanda, quindi la

notifica di un atto integrativo della domanda. Se si era maturata una decadenza non viene sanata

perché l’atto che rinnova o integra la citazione non retroagisce, ha efficacia ex nunc. Questo perché,

rispetto a questo vizio, l’atto lo scopo non l’ha raggiunto; perché rispetto al contenuto dell’atto di

citazione, che deve mettere il convenuto in condizione di costituirsi per sapere cosa gli è chiesto,

questo vizio non si è sanato; l’atto lo scopo non l’ha raggiunto, perché ha raggiunto soltanto lo

scopo sotto il profilo della vocatio in ius, non anche della editio actionis.

Analizzando l’art. 170 c.p.c., andiamo a riprendere i concetti che abbiamo visto sia in tema di

notificazioni, che soprattutto in tema di : “dopo la

RUOLO DEL DIFENSORE NEL PROCESSO CIVILE

costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher niobe di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università Maria SS.Assunta - (LUMSA) di Roma o del prof Santangelo Fabio.
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