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LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.
Il fallimento è apparso inadeguato a tutelare interessi a connotazione pubblicistica presenti in alcune imprese aventi
particolare oggetto:ad es.,le banche le assicurazioni. 21
L’ordinamento non presenta un unico modello di liquidazione coatta amministrativa,ma vi sono tante liquidazioni coatte
amministrative quante sono le normative di settore;nella legge fallimentare si rinvengono i principi generali e nelle
legislazioni di settore le norme specifiche.
Molte imprese che non sarebbero assoggettabili alla liquidazione coatta amministrativa,lo diventano se fanno parte di un
gruppo assoggettato a quella disciplina.
FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA:IL CONCORSO TRA PROCEDURE.
Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa sono anche assoggettabili al fallimento solo nel caso in cui la
legge lo preveda.In tal caso il concorso è regolato sulla base del principio di prevenzione:l’apertura di una procedura
preclude l’altra.
Se la legge non dispone diversamente le imprese sottoponibili a liquidazione coatta possono accedere,se in stato di crisi,al
concordato preventivo.L’art.80 esclude espressamente l’assoggettabilità di banche a procedure concorsuali diverse dalla
liquidazione coatta.
I PRESUPPOSTI.
La legge fallimentare non indica dei presupposti soggettivi della liquidazione coatta amministrativa.
A titolo di esempio,sono soggetti a liquidazione coatta:le società cooperative,i consorzi e le associazioni di cooperative,le
anche,le assicurazioni,le casse di risparmio,i fondi pensioni,le fondazioni bancarie,le organizzazioni che esercitano
un’impresa sociale,le società di intermediazione mobiliare(s.i.m),le società di gestione del risparmio(s.g.r),le società di
investimento a capitale variabile(s.i.c.a.v).
Sono soggette tanto alla liquidazione quanto al fallimento:le società cooperative aventi ad oggetto un'attività commerciale,le
s.a.p.a. e le s.p.a. verso le quali lo Stato abbia concesso o garantito un credito di importo superiore a quattro volte il capitale
sociale.
Per quanto riguarda il presupposto oggettivo ve ne sono una pluralità,dipendenti dal settore delle imprese interessate dalla
procedura.
Si valuta oltre il patrimonio anche la gestione e il rispetto della normativa.
Nella disciplina della liquidazione delle banche e delle imprese di investimento,costituiscono presupposti oggettivi,oltre allo
stato di insolvenza,le irregolarità nell’amministrazione di eccezionale gravità,o le violazioni delle disposizioni
legislative,amministrative o statutarie di eccezionale gravità.
I presupposti oggettivi possono essere alternativi o cumularsi,comune a tutte le discipline della liquidazione coatta è il
presupposto oggettivo dello stato di insolvenza.
LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELL’INSOLVENZA E L’APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE COATTA.
L’esistenza dello stato di insolvenza attribuisce ai creditori,all’Autorità amministrativa di settore e alla stessa impresa
insolvente,la legittimazione a richiedere al Tribunale la sentenza di accertamento.
La sentenza di accertamento dell’insolvenza viene emessa dal Tribunale del luogo dove ha sede principale l’impresa,non
rilevando il trasferimento della sede avvenuto nell’anno antecedente all’apertura del procedimento.
La sentenza di accertamento deve essere comunicata entro trenta giorni all’Autorità competente perché disponga con
decreto la liquidazione coatta;deve essere notificata al debitore e deve essere affissa e resa pubblica nei modi stabiliti nella
sentenza.
Contro la sentenza di insolvenza qualunque interessato può opporsi con reclamo per appello;se il Tribunale rigetta il reclamo
è possibile opporsi per cassazione.
Una volta che sia stata emessa e comunicata la sentenza di accertamento di insolvenza all’Autorità amministrativa
competente,questa è tenuta a disporre la liquidazione coatta con decreto.
Il provvedimento è revocabile da parte dell’Autorità che la ha emessa se vengono meno i presupposti,e sempre che non
stato preliminarmente accertato.In quest’ultimo caso l’Autorità
sussista lo stato di insolvenza e che questo sia
amministrativa potrebbe revocare il decreto di liquidazione coatta solo dopo che fosse stata riformata la sentenza di
accertamento di insolvenza del Tribunale.
GLI ORGANI. liquidazione coatta:il commissario liquidatore,l’Autorità amministrativa ed il comitato di sorveglianza.
Sono organi della
La nomina del commissario,insieme a quella del comitato di sorveglianza,spetta all’Autorità amministrativa che vi procede.
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degli organi spetta all’Autorità mentre la dichiarazione di apertura della procedura spetta al
Solo nelle banche la nomina
Mef.
Il commissario liquidatore è un libero professionista che opera a fianco all’Autorità,ed è incaricato dell'amministrazione del
nonché alla liquidazione dell’attivo.
patrimonio e alla gestione dell’impresa
Il commissario:(1)deve tenere un registro preventivamente vidimato dal consiglio di sorveglianza,e annotarvi le operazioni
relative alla sua amministrazione;(2)prende in consegna i beni compresi nella procedura,le scritture contabili e gli altri
documenti dell’impresa;3)redige l’inventario.
Egli viene informato della situazione patrimoniale dell’impresa attraverso il conto della gestione predisposto
dall’imprenditore,questa sorta di bilancio straordinario è il punto di partenza sulla quale il commissario costruisce la sua
relazione semestrale.Il commissario,infatti,deve ogni sei mesi presentare all’Autorità di vigilanza una relazione sulla
situazione patrimoniale e sull’andamento della gestione,accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza.
Il commissario,inoltre,dà impulso all’accertamento del passivo,liquida l’attivo e procede alla ripartizione del ricavato tra i
creditori.
La responsabilità del commissario è governata dalle disposizioni nella medesima materia previste per il curatore.Durante
la procedura l’azione di responsabilità contro il commissario revocato è proposta dal nuovo commissario;la revoca del
commissario è disposta dell’Autorità di vigilanza.
di controllo sull’attività del commissario liquidatore;il comitato è composto da tre
Il comitato di sorveglianza svolge funzioni
o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall’impresa,possibilmente fra i
creditori.
GLI EFFETTI DEL DECRETO CHE DISPONE LA LIQUIDAZIONE COATTA.
Il decreto che dispone la liquidazione coatta produce lo spossessamento del patrimonio del debitore inso
lvente.Il commissario liquidatore subentra nel potere di amministrare e disporre del patrimonio spossessato,ad eccezione
beni di cui all’art.46,l.fall.
dei
L’assoggettamento alla liquidazione coatta della società non comporta mai l’assoggettamento dei soci alla procedura
concorsuale.
Sono richiamati integralmente gli effetti che si producono nei confronti dei creditori disponendo il blocco delle azioni
esecutive individuali.
L’ACCERTAMENTO DELL’INSOLVENZA SUCCESSIVO ALL’APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA.
Lo stato di insolvenza può essere accertato in via preventiva e allora la relativa sentenza,trasmessa all’Autorità
amministrativa,condiziona l’apertura della liquidazione coatta.
Lo stesso presupposto può essere accertato anche nel corso di una liquidazione coatta aperta sulla base di un altro
presupposto.
L’art.202 prevede l’accertamento da parte del Tribunale,su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del Pubblico
Ministero,anche se la procedura fosse già stata aperta.
Per tale accertamento è necessario che l’insolvenza esistesse già al momento dell’emanazione del decreto di liquidazione
coatta.
Il Tribunale,prima di provvedere,deve sentire il debitore in camera di consiglio per garantirgli il diritto alla difesa.
L’accertamento dello stato di insolvenza determina l'applicazione alla liquidazione coatta degli effetti penali e di quelli sugli
atti pregiudizievoli ai creditori,rendendo pertanto impossibile l’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare,queste due
categorie di effetti non si producono nella liquidazione coatta se lo stato di insolvenza non viene accertato né
preventivamente né in corso di procedura.
LE FASI DELLA PROCEDURA.LA CHIUSURA.IL CONCORDATO.
L’accertamento del passivo avviene in due fasi;la prima fase è necessaria ed è di natura amministrativa,la seconda fase è
eventuale e di natura giurisdizionale.
I creditori non sono chiamati a presentare domanda di ammissione al passivo.
La prima fase è caratterizzata da una verifica sommaria delle pretese avanzate da terzi alla luce della documentazione
contabile esistente.Il commissario liquidatore sulla base delle scritture contabili e della documentazione disponibile,redige
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nomina comunica ,ai primi l’importo delle
un elenco dei creditori e dei titolari di diritti su cose mobili;entro un mese dalla
somme risultanti a credito,e ai secondi i diritti risultanti dall’esame.
Nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione i creditori e i terzi titolari di diritti possono far pervenire le
proprie osservazioni ed istanze al commissario.
Entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione il commissario redige l’elenco dei crediti ammessi o respinti
e dei diritti dei terzi e lo deposita presso la cancelleria del Tribunale,dandone notizia con raccomandata a coloro la cui
pretesa non sia stata in tutto o in parte ammessa.
Con questo deposito l’elenco diventa definitivo e si chiude la prima fase.
A questo punto si apre la seconda ed eventuale fase dove possono essere presentate le stesse impugnazioni della prima
fase.
Segue la fase della liquidazione dell’attivo nella quale il commissario ha pieni poteri riguardo sia al momento in cui effettuarle
sia nelle forme.
Alla liquidazione segue la ripartizione del ricavato.
Il riparto finale del ricavato è attuato nei modi stabiliti agli art.111,112,113.
Prima dell’ultimo riparto,il commissario deve redigere il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto e sottoporli,insieme
alla relazione del comitato di sorveglianza,all’Autorità di vigilanza.
Questa ne autorizza il deposito nella cancelleria del Tribunale e liquida il compenso al commissario liquidatore.
Nei venti giorni successivi gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale,e il cancelliere deve comunicare i ricorsi
all’Autorità,al commissario e al comitato di sorveglianza.
Questi entro venti giorni presentano le loro osservazioni in cancelleria,dopodichè la