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GIUDIZIO DIRETTISSIMO SU ACCORDO DELLE PARTI

Si tratta di un caso eccezionale di giudizio direttissimo. Sappiamo che la mancata convalida dell'arresto è ostacolo all'instaurazione del giudizio direttissimo. Se il p.m. e l'imputato vi consentono, si può ancora ammettere il giudizio direttissimo.

Nel suo svolgimento non è diverso dal giudizio direttissimo. L'unica differenza è il presupposto: non più solo un requisito oggettivo (l'arresto in flagranza), ma anche un elemento soggettivo: il consenso delle parti.

Non sono previste forme particolari per la presentazione del consenso. Il p.m. potrà manifestarlo semplicemente citando l'imputato a comparire, se non ritenga opportuna l'archiviazione. Il consenso dell'imputato può essere presentato in forma scritta o orale, anche dal suo difensore pur privo di procura ad hoc e può desumersi per facta concludentia.

LE INDAGINI PRELIMINARI E...

L'UDIENZA PRELIMINARE

Le indagini preliminari e l'udienza preliminare trovano la loro disciplina nel libro V del codice di procedura.

Le indagini preliminari consistono nell'attività di ricerca e raccolta di informazioni che il p.m. e la polizia giudiziaria svolgono, una volta acquisita la notizia di reato, per consentire al p.m. di esercitare o meno l'azione penale.

Se le indagini preliminari fanno emergere elementi idonei a sostenere un'accusa in giudizio nei confronti del soggetto cui è attribuito il reato, al termine di esse il p.m. formula l'imputazione e chiede al giudice il rinvio al giudizio della corte d'assise o del tribunale.

Se invece le indagini non fanno emergere elementi idonei a sostenere un'accusa, il p.m. chiede al giudice l'archiviazione della notizia di reato e degli atti delle indagini preliminari.

Chiesto il rinvio al giudizio, il giudice svolge l'udienza preliminare, per valutare a fini

esercitare le funzioni di p.m. tramite delega ad un ufficiale di polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge.B. Nel corso del dibattimento, il p.m. rappresenta l’accusa e sostiene la richiesta di condanna dell’imputato. Ha il diritto di interrogare i testimoni, richiedere l’acquisizione di prove e presentare conclusioni finali.C. Alla fine del dibattimento, il p.m. può chiedere la condanna dell’imputato o, in caso di insufficienza di prove, chiedere l’assoluzione. Spetta al giudice decidere sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato.D. Nel caso in cui il p.m. ritenga che il reato sia di competenza della corte d’assise o del tribunale, deve chiedere il rinvio dell’imputato a tale giudice. Se invece ritiene che il reato non sia di competenza della corte d’assise o del tribunale, emette una sentenza di non luogo a procedere.E. Durante le indagini preliminari e l’udienza preliminare, il p.m. può esercitare le sue funzioni presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello, se si tratta di reati di associazione di tipo mafioso o sequestro di persona a scopo di estorsione. In tutti gli altri casi, il p.m. esercita le sue funzioni presso il tribunale del circondario in cui è stato commesso il reato.Il p.m. può delegare un altro magistrato della procura o un ufficiale di polizia giudiziaria per esercitare le sue funzioni, nei casi previsti dalla legge.

designare più magistrati nello stesso procedimento se lo richiedono il numero degli indagati o la complessità delle indagini. Il p.m. così designato può svolgere le indagini personalmente oppure può avvalersi della polizia giudiziaria. Può compiere atti anche nel circondario di un altro tribunale oppure chiederne il compimento al procuratore della Repubblica presso quest'ultimo. Può capitare il contrasto tra due procure della Repubblica o perché entrambe si ritengono competenti per svolgere le indagini nei confronti della stessa persona (contrasto positivo) o perché l'una attribuisce all'altra la competenza (contrasto negativo). Il contrasto viene risolto dal procuratore generale presso la corte d'appello, oppure dal procuratore generale presso la corte di cassazione, se le procure in contrasto rientrano in diversi distretti di corte d'appello. La decisione di costoro prende la forma di decreto.

motivato.Se la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa o i relativi difensori hanno avuto notizia del procedimento e ritengonoincompetente il p.m. procedente, possono chiedere a quest'ultimo di trasmettere gli atti al p.m. del giudice che essi ritengonocompetente, depositando nella segreteria della procura procedente una richiesta indicante tale giudice e, a pena diinammissibilità, le ragioni di tale richiesta. Il p.m. investito della richiesta deve pronunciarsi entro 10 giorni. Se rigetta larichiesta, essa può essere presentata al procuratore generale presso la corte d'appello, oppure presso la corte di cassazione sel'ufficio ritenuto competente appartiene ad un altro distretto. Il procuratore generale entro 20 giorni, deve pronunciarsi condecreto motivato.La richiesta potrà essere riproposta di nuovo, a pena di inammissibilità, solo per fatti nuovi e diversi.Per i reati elencati al 51 comma 3-bis c.p.p. troviamo il

funzione di giudice monocratico o di giudice collegiale. B. Il procuratore nazionale antimafia è competente per i procedimenti relativi ai reati di associazione di tipo mafioso (416-bis c.p.) e di sequestro di persona a scopo di estorsione (630 c.p.), nonché per i procedimenti connessi o derivanti da tali reati. C. Nel corso delle indagini preliminari, il procuratore nazionale antimafia può richiedere al giudice per le indagini preliminari (GIP) l'emissione di provvedimenti cautelari, quali l'arresto, la custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari, nei confronti degli indagati. D. Durante l'udienza preliminare, il procuratore nazionale antimafia può presentare le proprie richieste di rinvio a giudizio e chiedere l'applicazione di misure cautelari nei confronti degli imputati. E. Il procuratore nazionale antimafia può anche intervenire in udienza preliminare per sostenere l'accusa e presentare prove a sostegno della propria tesi. F. Nel caso in cui il procedimento giudiziario arrivi alla fase del dibattimento, il procuratore nazionale antimafia può assumere il ruolo di pubblico ministero e rappresentare l'accusa durante il processo. G. Il procuratore nazionale antimafia ha il compito di coordinare le attività degli uffici di procura antimafia presenti sul territorio nazionale e di promuovere l'azione penale nei confronti delle organizzazioni criminali di stampo mafioso. H. Il procuratore nazionale antimafia può richiedere l'attivazione di misure di prevenzione patrimoniale nei confronti dei soggetti coinvolti in attività illecite di stampo mafioso, al fine di contrastare il loro potere economico. I. Il procuratore nazionale antimafia ha il potere di richiedere l'istituzione di un pool di magistrati per affrontare specifici procedimenti di particolare rilevanza nel campo della lotta alla mafia. J. Il procuratore nazionale antimafia può richiedere l'attivazione di programmi di protezione per i testimoni di giustizia che collaborano con la giustizia nella lotta alla mafia.

funzione di giudice del dibattimento. Si dice che la giurisdizione del Gip è:

  1. una giurisdizione senza azione, perché al loro termine il p.m. eserciterà l'azione penale.
  2. una giurisdizione semipiena, perché il Gip non svolge un procedimento e non svolge poteri autonomi per l'acquisizione probatoria.
  3. una giurisdizione di garanzia, perché il Gip nel corso delle indagini preliminari pronuncia a tutela dei diritti dell'indagato e della persona offesa nei confronti delle iniziative del p.m. e, dopo la chiusura delle indagini, in caso di archiviazione, a garanzia del rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

Il Gip viene anche definito giudice senza fascicolo, proprio perché non dispone di un fascicolo visto che non svolge le indagini (a differenza del p.m.).

Il Gup invece esercita la giurisdizione dopo essere stato sollecitato dal p.m. che esercita l'azione penale. Dispone di un fascicolo e svolge

Un proprio procedimento.

LE INDAGINI PRELIMINARI E L'UDIENZA PRELIMINARE (2)

Vi sono anche dei soggetti privati che possono essere interessati alle indagini e all'udienza preliminare. Essi sono:

  1. la persona sottoposta alle indagini preliminari, cioè la persona a cui è attribuita la commissione di un reato e contro cui si svolgono le indagini. L'iscrizione del suo nome nel registro delle notizie di reato non ha valore costitutivo, ma ricognitivo, perché la polizia svolge le indagini anche prima dell'iscrizione del nome nel registro e la giurisprudenza considera validi gli atti compiuti dal p.m. dopo la ricezione della notizia di reato e prima dell'iscrizione del nome.
  2. l'imputato, ossia la persona che era sottoposta alle indagini preliminari e che ha acquistato tale qualità per effetto dell'esercizio dell'azione penale, ossia per effetto dei seguenti atti:
    • richiesta di rinvio a giudizio
    • citazione

direttanei riti speciali:

  • richiesta di applicazione della pena ex 477 c.p.p. 1° comma
  • richiesta di giudizio direttissimo
  • decreto di citazione al giudizio direttissimo
  • richiesta di giudizio immediato
  • decreto penale di condanna

La qualità di imputato si perde nel momento in cui la sentenza di non luogo a procedere non può essere più impugnata. Si riacquista quando tale sentenza viene revocata ex 60 c.p.p. 3° comma.

3. la persona offesa dal reato, che può presentare denuncia, querela, istanza di procedimento, può richiedere la notizia dell’esistenza delle indagini preliminari e, dopo aver nominato un difensore, può intervenire alle indagini presentando memorie o indicando elementi di prova al p.m. o al giudice.

Il danneggiato civilmente dal reato, se non è anche persona offesa, non può partecipare alle indagini preliminari, tranne se la persona offesa non sia deceduta a causa del reato.

Perché i diritti e le facoltà di questa possono essere esercitati dai prossimi congiunti.

La persona offesa e i suoi prossimi congiunti non possono partecipare all'udienza preliminare se non si costituiscono parte civile. Possono però prestare il consenso all'intervento nelle indagini o nell'udienza preliminare per esercitarvi i diritti e le facoltà della persona offesa o di un ente no profit a cui la legge riconosce la finalità di tutela degli interessi lesi dal reato stesso.

Chi ha subito un danno civile dal reato ed i suoi successori universali possono costituirsi parte civile per ottenere le restituzioni e il risarcimento del danno. La costituzione deve essere fatta dopo che il p.m. abbia esercitato l'azione penale, mediante una dichiarazione scritta notificata all'imputato e al p.m. e depositata in cancelleria, oppure presentata direttamente all'udienza preliminare con la procura del difensore.

Sia il p.m. che

L'imputato possono opporsi alla costituzione della parte civile. Devono presentare, a tal fine, una richiesta di esclusione al giudice non oltre l'accertamento relativo alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare, a pena di decadenza. Il giudice pronuncia sulla richiesta con ordinanza.

Se la costituzione di parte civile avviene in ritardo, il giudice dispone d'ufficio con ordinanza la sua esclusione, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Il danneggiato dal reato, costituitosi parte civile, può anche esercitare la sua azione anche contro il responsabile civile. Per farlo, deve chiedere al giudice di citare il responsabile civile per l'udienza preliminare. Il responsabile civile può costituirsi in ogni stato e grado del processo depositando nella cancelleria del giudice o all'udienza preliminare l'apposita dichiarazione con la procura del difensore. Il responsabile civile può anche

Intervenire spontaneamente per far valere le ragioni proprie o dell'imputato. Deve però farlo nell'udienza preliminare notificando la relativa dichiarazione e procura all'imputato, al p.m. e alla parte civile e depositandole presso la cancelleria o presentandole all'udienza.

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Publisher
A.A. 2012-2013
26 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto processuale penale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Della Casa Franco.