Procedimenti speciali
Premessa
Quando si parla di procedimento speciale, si fa riferimento a una dinamica processuale diversa dal procedimento ordinario di primo grado. Quest’ultimo si caratterizza per tre elementi: 1. indagini preliminari, 2. udienza preliminare, 3. giudizio; nel procedimento speciale invece manca almeno uno dei tre elementi.
Il VI libro del codice prevede 5 tipi di procedimento speciale:
- Il giudizio abbreviato
- L’applicazione di pena su richiesta delle parti
- Il giudizio direttissimo
- Il giudizio immediato
- Il procedimento per decreto
La serie non è tassativa perché si ritiene che la qualifica di “speciale” spetti a tutti quei procedimenti che sono privi di una fase o sottofase presente invece nel procedimento ordinario. Infatti, pur non essendo disciplinato nel libro VI, rientra come speciale anche il procedimento di oblazione, la cui caratteristica risiede in una chiusura anticipata perché esclude la fase dibattimentale; il “giudizio immediato richiesto dall’imputato” che salta l’udienza preliminare o il “procedimento davanti al giudice monocratico” per alcuni reati.
Categorie di procedimenti speciali
I procedimenti speciali possono essere raggruppati in 3 categorie.
Primo gruppo
Nel primo gruppo troviamo quei riti basati su un requisito di carattere soggettivo come la scelta volontaria di una o entrambe le parti. Appartengono al primo gruppo:
- Il giudizio abbreviato
- L’applicazione di pena su richiesta delle parti
- Il procedimento di oblazione
- Il giudizio immediato richiesto dall’imputato
Si tratta di procedimenti che si fondano sulla c.d. giustizia “consensuale”, combinata con i principi cardine dell’obbligatorietà dell’azione penale, la legalità della pena e la presunzione di non colpevolezza.
Secondo gruppo
Al secondo gruppo appartengono i riti basati su requisiti di carattere oggettivo (come la gravità del reato) imperativamente affermati dal magistrato penale. Appartengono al secondo gruppo:
- Il giudizio direttissimo
- Il giudizio immediato
- Contestazione suppletiva del reato concorrente o del reato continuato
Questi riti definiscono un esercizio della giurisdizione “conflittuale”. La semplificazione del processo non dipende da una scelta delle parti, ma da presupposti processuali ben definiti e oggettivi.
Terzo gruppo
I riti del terzo gruppo sono molto affini a quelli del secondo, perché la semplificazione procedurale dipende da una scelta imperativa del magistrato penale, combinata con un atto volontario di una o entrambe le parti. Sono:
- Il procedimento per decreto
- Il giudizio direttissimo esperibile col consenso delle parti
- La contestazione suppletiva del fatto nuovo
Il deferimento del giudizio al giurì d’onore per i reati di ingiuria e diffamazione fa storia a sé. La caratteristica fondamentale è che i riti speciali sono concepiti come alternativa al rito ordinario. La scelta deve essere fatta all’interno dello stesso gruppo di riti speciali, nel senso che un procedimento di tipo esclude, di regola, la trasformazione in altro procedimento dello stesso tipo. Ad esempio, una volta ammesso il giudizio abbreviato, non è possibile chiedere al magistrato il patteggiamento. È invece possibile l’inverso: da un rito scelto ex auctoritate (giudizio direttissimo, giudizio immediato richiesto dal p.m., procedimento per decreto) si può passare a uno dei riti consensuali, premiati con uno sconto di pena, come il giudizio abbreviato e il patteggiamento.
Le ragioni di questa trasformazione sono due: una di tipo economico, perché chiudendo il rito prima del dibattimento, comporta un risparmio di risorse; l’altra di natura giuridico-costituzionale e si collega all’esigenza di garantire un trattamento uniforme agli imputati di fronte alle possibili scelte processuali verso cui si può orientare la difesa dell’imputato. Pertanto l’accesso ai riti premiali (e ai connessi sconti di pena) non può essere ostacolato dall’instaurazione autoritaria di un procedimento speciale.
Giudizio abbreviato
Anche il giudizio abbreviato permette di snellire il procedimento e prevede l’abolizione della fase dibattimentale. Nella sua originaria configurazione, si caratterizzava per una grande attenuazione della pena all’imputato che accettava di essere giudicato già nell’udienza preliminare (o, in mancanza di questa, prima dell’apertura del dibattimento), sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari.
Per accedere a questo rito era necessario l’esplicito consenso non motivato del p.m. e un vaglio del giudice che poteva accogliere la domanda dell’imputato solo se il giudizio gli appariva definibile “allo stato degli atti”, cioè che non era possibile altra integrazione probatoria. In questa impostazione originaria, furono molte le questioni sollevate dinanzi alla Corte costituzionale che ha modificato la disciplina.
Oggi sono molte e significative le differenze con la vecchia normativa. Non è più necessario il consenso del p.m., quando prima era considerato requisito essenziale, e non si considera più il requisito de “allo stato degli atti”. Oggi è anche ammessa la possibilità di assumere prove nel corso del giudizio abbreviato, per sopperire alle eventuali incompletezze delle indagini preliminari.
Anche i reati punibili con l’ergastolo possono essere giudicati in forma abbreviata, cioè da un giudice monocratico senza bisogno di dibattimento e sulla base degli atti di indagine. In sostituzione all’ergastolo il giudice che ammette tale rito deve applicare una pena detentiva temporanea, fissata dalla legge in 30 anni di reclusione.
L’imputato può presentare una richiesta semplice, con cui si limita a chiedere che il processo sia definito all’udienza preliminare allo stato degli atti. Oppure l’imputato può presentare una richiesta complessa, ponendo come condizione che siano assunti alcuni mezzi di prova, allo scopo di colmare un certo deficit conoscitivo su una questione di fatto. A differenza della richiesta semplice, quella complessa richiede un controllo di ammissibilità del giudice.
La richiesta è un atto personalissimo dell’imputato, ma che può essere presentata dal suo difensore solo se munito di procura speciale. Per beneficiare di questo rito, l’imputato deve presentare la relativa richiesta durante l’udienza preliminare “finché non siano state presentate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422” (art. 438 2° comma).
Per garantire comunque il diritto di difesa, la legge riconosce all’imputato la facoltà di presentare tale richiesta anche nei riti privi dell’udienza preliminare:
- Nel giudizio immediato può presentarla al Gip, subito dopo che questi gli abbia notificato il decreto di citazione a giudizio ed entro 7 giorni dalla notifica. La richiesta va poi notificata al p.m.
- Nel giudizio direttissimo e in seguito a citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratico, deve essere presentata al giudice dibattimentale in udienza, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento.
- Nel procedimento per decreto, l’opponente può chiedere il giudizio abbreviato al giudice che ha emesso il decreto stesso, il quale fissa anche l’udienza per il giudizio, dandone avviso agli interessati (p.m., imputato, parte civile, offeso e relativi difensori), con almeno 5 giorni di anticipo rispetto all’udienza stessa, per consentire la corretta preparazione del contraddittorio.
Ricevuta la richiesta, il giudice deve controllarne l’ammissibilità. Il controllo è diverso a seconda che la richiesta sia semplice o complessa.
Richiesta semplice
Nel caso di richiesta semplice, il giudice si limita a un controllo solo formale dell’atto: termini di presentazione, se l’atto è effettivamente volontario e se è espressa in modo inequivoco la volontà dell’imputato di essere giudicato “allo stato degli atti”. Se l’esito del controllo è positivo, emette l’ordinanza che ammette il rito. In caso contrario, la richiesta va rigettata e non può più essere riproposta né davanti lo stesso giudice, né davanti altro giudice.
Richiesta complessa
Nel caso di richiesta complessa, oltre al controllo meramente formale, il giudice deve verificarne anche la fondatezza. Visto che l’efficacia di tale richiesta è subordinata a un’integrazione probatoria che il richiedente considera indispensabile ai fini della decisione, il giudice deve verificare se le prove indicate dall’imputato siano realmente necessarie per decidere il merito della causa e se la loro assunzione sia compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento. Anche se non è esplicitamente disposto, si ritiene che il giudice debba verificare anche la validità dei mezzi di prova di cui l’imputato intenda avvalersi.
In questo tipo di richiesta, emergono in varia misura criteri discrezionali di valutazione del giudice, come ad esempio il concetto di necessità o di non superfluità della prova richiesta, ma soprattutto la valutazione sull’economia processuale. Per ammettere o meno il rito speciale il giudice decide con ordinanza. L’imputato, in caso di rigetto, potrà riproporre una nuova richiesta davanti lo stesso giudice, finché sia in corso l’udienza preliminare. Tuttavia, questa possibilità non spetta agli imputati dei procedimenti privi di udienza preliminare. L’ordinanza di rigetto è insindacabile e comporta l’impossibilità di applicare l’attenuazione di pena prevista come effetto del processo in forma abbreviata. Se la richiesta viene accolta, con ordinanza che in nessun caso può essere revocata, il giudice dispone l’udienza di giudizio abbreviato.
Aspetti procedurali
Il rito si svolge in camera di consiglio, in un’udienza in cui il p.m. non è ammesso, tranne che l’imputato non ne faccia esplicitamente richiesta. Se è ammesso, all’udienza in camera di consiglio troviamo le parti necessarie: imputato, difensore e p.m. e si applicano le norme sul legittimo impedimento a comparire, l’assenza e la contumacia che disciplinano la fase introduttiva dell’udienza preliminare.
La parte civile, se si è già costituita, ha la facoltà di ricusare l’accettazione del rito abbreviato, ma non di impedirne lo svolgimento. Se essa non l’accetta, questo comporta la sua uscita dal processo e ha l’ulteriore conseguenza di privare la sentenza finale dell’effetto vincolante nel separato giudizio civile per il risarcimento del danno cagionato dal reato.
L’udienza di giudizio abbreviato si svolge secondo le regole dell’udienza preliminare, con qualche adattamento. Lo svolgimento è parzialmente diverso a seconda che la richiesta sia semplice o complessa. Nel primo caso il giudice si avvia verso una decisione di merito, verificando innanzitutto se gli atti presenti nel fascicolo siano sufficienti a risolvere una questione di fatto. Se sono insufficienti, ha il potere di assumere anche d’ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione (art 441). Quindi il potere caratteristico di questa è il potere del giudice di assumere le prove necessarie per superare il suo eventuale stato di incertezza. E può agire d’ufficio o su sollecitazione dell’imputato. Il p.m., di contro, perde ogni potere di svolgere ulteriore attività di indagine.
Le prove che il giudice può assumere sono varie, indipendentemente dal dispendio di tempo che la sua formazione o assunzione può comportare, visto che l’ordinanza di ammissione è irrevocabile e quindi il giudice deve sopperire in qualsiasi modo alle lacune in cui versa. L’unica differenza col dibattimento sta nel modo di assunzione delle prove che segue le regole dell’udienza preliminare e non della fase dibattimentale che si basa sul contraddittorio. Pertanto gli eventuali testimoni, coimputati, periti o consulenti saranno interrogati direttamente dal giudice e le parti possono solo proporgli le domande. Anche l’imputato può farsi interrogare, ma le domande, anche in questo caso, dovranno essere poste solo dal giudice, eventualmente sollecitato dalle parti.
Richiesta complessa e integrazione probatoria
Nel caso di richiesta complessa, la cui efficacia abbiamo detto è subordinata all’ “integrazione probatoria”, l’imputato deve indicare le circostanze di fatto che devono essere chiarite e i relativi mezzi di prova che l’imputato richiede da assumere. Se il giudice ammette la richiesta sarà vincolato dal contenuto della richiesta stessa. Ovviamente vieterà le prove vietate, ma potrà assumere anche d’ufficio quelle necessarie. Il p.m., a differenza di un giudizio introdotto da richiesta semplice, potrà proseguire la sua attività di indagine e avrà il diritto di chiedere ed ottenere l’ammissione di prove contrarie a quelle indicate dall’imputato nella richiesta complessa.
Di fronte all’emergere di un fatto diverso o di un fatto nuovo, si dovrà riconoscere all’imputato il diritto alla sospensione dell’udienza e alla concessione di un termine a difesa. La Corte costituzionale infatti ha riconosciuto all’imputato il diritto di ottenere una sospensione dell’udienza preliminare, per organizzare meglio la difesa, quando il p.m., mediante atti di indagine suppletiva, provoca un mutamento “a sorpresa” del quadro probatorio. Il termine a difesa, nel silenzio della legge, viene stabilito dal giudice.
Vi sono dei problemi che riguardano specifiche ipotesi di contestazione suppletiva effettuate, nel corso del rito speciale, ex art. 423. Il caso più semplice è descritto al comma 1. Di fronte all’emergere di un fatto diverso da quello originariamente contestato, o di fronte a una nuova circostanza aggravante o a un reato in rapporto di concorso formale o di continuazione con quello oggetto del giudizio, il p.m. è tenuto a riformulare il tema dell’accusa. Si capisce, dunque, che il giudizio abbreviato è suscettibile di articolarsi in diverse udienze, per consentire l’integrazione dell’attività probatoria necessaria ai fini della decisione e per garantire il diritto al contraddittorio delle parti e alla prova, specie in occasione delle nuove contestazioni.
L’ultimo atto dell’udienza che chiude il giudizio abbreviato sono le conclusioni formulate dalle parti. Alla fine della discussione, il giudice si ritira per decidere la causa nel merito. La legge non precisa se si deve trattare dello stesso giudice che ha accolto la richiesta, ma la giurisprudenza si è orientata in senso affermativo. La sentenza conclusiva del giudizio prende a modello la sentenza dibattimentale. In particolare valgono le regole di giudizio dell’art. 529 e quindi, se al termine della discussione il giudice non fosse certo della colpevolezza dell’imputato (per esempio valuta un’insufficienza di prove) dovrebbe emettere una sentenza di proscioglimento ex 530 2°c. La condanna presuppone che la responsabilità penale sia dimostrata. Al momento della condanna, il giudice del giudizio abbreviato deve diminuire di un terzo la pena in concreto considerata (cioè tenendo conto di aggravanti etc.). Fa eccezione l’ergastolo che viene convertita in 30 anni di reclusione.
La sentenza può anche contenere capi civili riguardanti il risarcimento del danno scaturente da reato. Infatti se la parte civile ha accettato la richiesta di giudizio abbreviato, il giudice sarà investito del potere di soddisfare la sua pretesa risarcitoria. La sentenza divenuta definitiva è destinata ad avere effetti vincolanti nel separato giudizio civile di risarcimento danni, sempre a condizione che la parte abbia accettato il giudizio abbreviato. Avrà comunque effetti vincolanti per il giudice civile (cioè anche se la parte civile non abbia accettato il giud. abbr.) se la sentenza è di condanna, tranne espressa opposizione della parte civile che non l’aveva accettato.
Diversamente dalla sentenza di patteggiamento, questa sentenza sarà appellabile, anche se nei limiti fissati dall’art. 443. Troviamo limiti oggettivi, imposti cioè a tutti i soggetti del processo, tanto che è sempre escluso l’appello contro le sentenze di proscioglimento, quando l’impugnante mira a ottenere una diversa forma assolutoria. Non sono appellabili le sentenze di condanna a pena pecuniaria. Il p.m. e la parte civile non possono appellare le sentenze di condanna, salvo che non riguardino un titolo di reato diverso da quello specificato a suo tempo nell’imputazione. La giurisprudenza impedisce al p.m. non solo di appellare le sentenze di condanna in via principale, ma anche in via incidentale, perché l’appello in via incidentale può essere proposto solo da quella parte titolata a proporre l’appello in via principale. Il rito dell’appello della sentenza emessa in seguito a rito abbreviato deve svolgersi in camera di consiglio. Nel corso dell’appello possono essere assunte anche altre nuove prove.
Applicazione di pena su richiesta di parti
La caratteristica di questo rito speciale è la volontaria sottomissione dell’imputato alla sanzione penale. L’attuale disciplina è il frutto di un’evoluzione che ha visto la prima tappa in una legge del 1981 e che attribuiva all’imputato la facoltà di provocare la chiusura anticipata del processo e di evitare il dibattimento, chiedendo l’applicazione di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi. La disciplina più dettagliata ora trova collocazione nel codice. Il patteggiamento è esperibile attualmente per una serie cospicua di reati, identificati nell’art. 444 comma 1° attraverso il riferimento alla san...
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