Dal dopo guerra si è affermato un INDIRIZZO METODOLOGICO, non più di tipo
semplicistico, per la procedura penale e quindi il processo penale viene considerato oggetto di
semplice analisi tecnica. A questo indirizzo di tipo tecnicistico è subentrato un indirizzo di tipo
sociologico rispetto al quale la procedura penale deve tener conto della dimensione valoriale
del processo penale che comporta la necessità di affrontare anche le limitazioni culturali che
sono al fondo del complesso normativo, perché la norma non è solo un dato tecnico ma proprio
perché alla norma gli spetta una dimensione valoriale questa demanda ai presupposti culturali
in senso ampio, quindi quello storico, politico e sociologico che fanno da base per
l’elaborazione normativa.
anche un’altra cosa per quanto riguarda il concetto di processo perché in un
Questo significa il processo viene considerato come strumento d’attuazione della
ottica tecnico-giuridica,
fattispecie sostanziale, rispetto al quale la dimensione valoriale non ha significato.
Viceversa, se il processo viene collocato nella dimensione valoriale, certamente viene meno
anche la concezione strumentale del processo. Cioè come strumento di attuazione della
fattispecie sostanziale. Nel senso che il processo assume dei fini propri correlati con i valori che
sono a fondamento della elaborazione normativa in tema processuale. Si potrebbe parlare di
un’inversione del rapporto tra diritto sostanziale e diritto processuale, nel senso che il diritto
sostanziale diventa operativo attraverso il processo, quindi è il diritto sostanziale in questa
nuova ottica valoriale del processo che serve all’esercizio della giurisdizione.
Se questo è il presupposto concettuale dell’idea di processo, è chiaro che l’atto interpretativo
sia quello del giudice che quello dello studioso rispetto alle norme della procedura penale, è un
atto interpretativo non più solo di tipo descrittivo ma fonda un approccio problematico alla
norma che si legittima proprio per la dimensione valoriale e al fondamento del processo si
legittima il rapporto di naturalità di fonti che sono rese necessarie proprio dalla necessità di
mediare a più livelli la restante culturale che sono alla base della elaborazione normativa.
In effetti pensare alla costituzione e alle fonti internazionali come fonti primarie per la
procedura penale sta a significare proprio questo, che esiste non solo l’articolato normativo
codicistico che preso in se, potrebbe anche apparire come un apparato di norme da considerare
solo in una prospettiva tecnico giuridica. Ma proprio perché questo apparato si collega a delle
fonti sovra-ordinate, gerarchicamente superiori, a queste norme dobbiamo fare riferimento per
capire il fenomeno processuale. L’atto interpretativo diventa anche un atto politico, intendendo
per politica non la partitica ma il riferimento continuo ai valori sociali che sono sottostanti alla
elaborazione normativa. Anzi, proprio attraverso il controllo costituzionale anche delle leggi
politicità dell’atto interpretativo.
ordinarie, è chiaro che la corte costituzionale legittima questa
Con il potere di legittimità che si collega all’ art. 3 della costituzione, cioè la valutazione di
ragionevolezza delle norme, sembra che la Corte Costituzionale assuma una funzione
legislativa, simile a quella del legislatore perché in rapporto a questa valutazione di
ragionevolezza si arriva ad operare una produzione normativa. La Corte Costituzionale opera in
nome di una carenza complessiva del sistema. Per fare un esempio dell’approccio problematico
alle norme codicistiche che scaturisce dalla pluralità della fonti; vediamo per esempio in tema
di difesa, l’incidenza di un principio costituzionalizzato come il DIRITTO DI DIFESA di cui
all’art. 24 comma 2 sull’interpretazione di sistemi processuali.
l’art. 24 comma 2 è una norma che non dice se la difesa nel processo penale deve
In particolare
essere TECNICA o anche MATERIALE, cioè portata avanti direttamente dall’imputato.
A livello codicistico troviamo delle discussioni sull’ AUTODIFESA, cioè diritto
all’autodifendersi dell’imputato, per esempio nell’art. 99 comma 2 c.p.p. è scritto: “L’imputato
può togliere effetto all’atto compiuto dal difensore.
Ci sono anche altri istituti che si uniformano al principio dell’autodifesa, ad esempio
1
l’ INTERROGATORIO, cioè il rendere dichiarazioni da parte dell’imputato direttamente
all’autorità giudiziaria, sta a significare che l’imputato esercita direttamente una sua difesa nel
processo penale.
Se noi troviamo la difesa materiale a livello codicistico dobbiamo ritenere che esista una
legittimazione valoriale della difesa materiale anche a livello costituzionale.
L’art. 24 comma 2 non ci dice se la difesa deve essere solo di tipo materiale, tuttavia, se
colleghiamo il 24 comma 2 con l’art. 2 della costituzione (circa le libertà fondamentali
dell’individuo) e con l’art. 21 (libertà di espressione dell’individuo in qualsiasi sfera del sociale
e quindi anche nel processo penale), ecco che emerge anche a livello costituzionale il valore
della difesa materiale che si affianca necessariamente alla difesa tecnica.
Quindi, l’approccio problematico alle norme del codice dipende da una complessità di fonti,
fonti superiori e sotto-ordinate che si integrano e che devono essere interpretate nella
dimensione sistematica del corpo normativo da cui si attinge.
Ecco perché, a livello costituzionale, l’interpretazione non deve essere limitata alle singole
norme costituzionali, ma deve consentire di collocare la singola norma nel complesso di norme
del sistema costituzionale, nel quale appare con chiarezza la dimensione valoriale da tener
conto in rapporto ad uno specifico istituto del codice.
In rapporto ad un altro valore come la PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA, non è
sufficiente l’impedimento alla fonte sovra-ordinata rappresentata dalla Costituzione
(art. 27 comma 2), si parla di presunzione di non colpevolezza e non di presunzione di
innocenza, quindi, sul piano interpretativo si ritiene che la presunzione di non colpevolezza si
sfaccetta in
2 regole: CAUTELARI, nel senso che l’imputato deve essere
1) una regola che vale per le MISURE
presunto non colpevole fino alla sentenza definitiva, deve essere trattato durante tutto il
processo come un soggetto non colpevole, quindi, non si potrà applicare nessuna misura
restrittiva nel corso del processo penale se non per fini che sono certi dallo scopo ultimo
sanzionatorio della pena.
Altrimenti, si contravverrebbe alla presunzione di non colpevolezza, rispetto a questo principio,
che serve a regolare il trattamento dell’imputato nel corso del processo, si capisce perché le
misure coercitive prima della pena conclusiva.
2) Si da questa interpretazione del 27 comma 2 come principio di non colpevolezza anche
rispetto all’ACCERTAMENTO DI RESPONSABILITA’, cioè rispetto al significato che hanno
nel processo penale nel condannare l’imputato.
le prove
Rispetto a questa seconda dimensione, la presunzione di non colpevolezza che troviamo in
Costituzione non ci dice se il superamento della presunzione può avvenire attraverso
accertamenti probatori che si fondano su una raccolta di dati esterni al processo.
Non ci dice se si deve fondare su mezzi di prova che devono essere introdotti nel processo
dall’esterno, siano esse prove dichiarative, prove reali ecc. ecc.
Non ci dice se è necessaria solamente un attività semplicemente verbale rispetto a qualche mero
dato vincolato nel processo dallo stesso soggetto della discussione, cioè dal P.M. o
dall’imputato.
Nella Convenzione dei Diritti dell’Uomo (art. 6) troviamo scritto che la presunzione di
innocenza si supera attraverso accertamenti obiettivi, e quindi cambiando la fonte Comunitaria
con quella Costituzionale , capiamo che non può esserci un giudizio penale che non sia fondato
anche su dati obiettivi, quindi, non su una mera accusa di tipo verbale, questo per quanto
riguarda l’aspetto metodologico.
Prima di andare a presentare il modello del 1988, cerchiamo di capire qual è l’idea di
giurisdizione che si è affermata nella nostra Costituzione, in rapporto a uno dei due grandi
filoni culturali e ideologici cui si deve riannodare ogni sistema giurisdizionale.
Questi due filoni sono quello INQUISITORIO e quello ACCUSATORIO.
2
Il filone ACCUSATORIO, tradizionalmente lo si riconduce a 4 regole d’oro, ci riferiamo a un
sistema puro, ideale, poi vedremo che nel nostro sistema questa purezza si perde nella
elaborazione concreta del sistema, all’interno dei singoli ordinamenti.
Nella prospettiva di un sistema accusatorio puro, le 4 regole auree sono:
1) DIFFERENZA TRA GIUDICE E ACCUSATORE,
al fine che il giudice non abbia pregiudizi nel momento del decidere, affinché sia imparziale e
terzo dal punto di vista operativo, cioè non eserciti poteri a favore di una parte o dell’ altra
parte.
Quindi, è necessario che l’accusatore sia un soggetto diverso dal giudice.
“de proceda iudex ex officio” è una chiara regola aurea del sistema
Il vecchio principio
accusatorio.
2) DOMINIO DELLE PARTI SULLA PROVA,
nel sistema accusatorio vige il principio espositivo in tema di prova, cioè dal punto di vista dei
poteri che può esercitare il giudice, si ritiene che deve rimanere inerte nella parte
dell’accertamento probatorio.
Se non restasse inerte sarebbe parziale, nel momento in cui segue una pista d’accertamento,
piuttosto che un’altra, in questo modo non sarebbe terzo rispetto alle parti.
limitarsi a giudicare quelle che sono le attività probatorie delle parti. Quindi, l’iniziativa
Deve
probatoria deve restare alle parti mentre il giudice deve restare estraneo alla concreta
acquisizione dei dati dal mondo esterno.
DELLA PROVA, viene temperato da alcuni poteri di
Il principio di DISPONIBILITA’
ingerenza che ha il giudice nel fenomeno accertativo.
Vedremo come conciliare questi poteri del giudice con la propensione accusatoria del processo
penale.
INTANGIBILITA’ DELLA LIBERTA’ PERSONALE,
3)
collegata alla presunzione di non colpevolezza, è chiaro che, se il giudice si deve mantenere
terzo fino alla sentenza, deve astenersi da una valutazione anticipata della responsabilità.
Certo un ipotesi precedente la deve comunque fare, altrimenti non può giudicare.
Il trattamento dell’imputato, dal punto di vista della misure eventualmente afflittive, che si
dovessero assumere prima del giudizio conclusivo, devono essere uniformate a questo principio
di intangibilità della libertà personale.
Tale libertà si limita solo alla fine del processo , quindi, con la sentenza definitiva.
Rispetto all’art. 27 comma 2 la vicenda cautelare si giustifica per rendere possibile l’attuazione
della sanzione alla fine del processo. Quindi, solo sul piano delle finalità si giustifica
l’applicazione di una limitazione della libertà personale nel corso del processo.
Non in funzione di un’anticipazione del giudizio conclusivo. In funzione di una
STRUMENTALITA’ di una limitazione personale fatta nel corso del processo.
Strumentalità rispetto alla possibilità di eseguire la sentenza di condanna.
PUBBLICITA’ DEL PROCESSO,
4)
in una dimensione accusatoria è una regola che esula dal rapporto giudice-parti, è una regola
che rende possibile un controllo dall’ ESTERNO della vicenda giudiziaria sull’operato del
giudice;
controllo che deve venire dall’opinione pubblica, garanzia di democraticità del giudizio che è
articolato in nome del popolo, proprio perché il popolo deve poter controllare l’operato del
giudice.
In uno Stato teocratico la pubblicità, potrebbe non avere il senso che ha qui, in giudice riceve
direttamente il suo potere da Dio. 3
Viceversa, il diritto naturale deve essere positivizzato attraverso uno schema processuale in cui
il popolo controlla l’operato del giudice. Si potrebbe anche pensare ad un sistema non
democratico, cioè senza il controllo del popolo sui giudici.
Anche nel sistemi accusatori ci sono delle interpretazioni a questa regola della pubblicità del
processo, in nome dell’efficienza del sistema e dell’esigenza di economia processuale (
esempio nei procedimenti speciali per maggiore efficienza si da maggiore snellezza alle forme
del processo rinunciando alla pubblicità).
Al contrario, il sistema inquisitorio prevede snellezza, non pubblicità, commistioni di funzioni
dell’accusatore e del giudice, nel senso che lo stesso soggetto è accusatore e giudice (pensate ai
sistemi inquisitori medioevali).
Non esisteva il principio di disponibilità della prova, colui che accusava era giudice e andava a
quindi il giudice non era terzo ma protagonista dell’attività probatoria.
ricercare anche le prove,
Anche la regola dell’intangibilità della libertà personale non vale, perché il giudice se è
protagonista nel momento della prova deve avere tutti gli strumenti prima del suo giudizio
conclusivo, per accertare la verità.
La regola nel sistema inquisitorio è la ricerca della verità a tutti i costi, invece, nel sistema
accusatorio c’è la ricerca della verità nel miglior modo possibile, nel rispetto della dialettica
paritaria e del rapporto tra giudice e parti.
Nel sistema inquisitorio non c’è il rispetto del funzioni e dei ruoli, anche la previsione della
libertà personale può essere uno strumento di accertamento della verità, così si legittimava la
tortura nel corso del processo.
Il sistema inquisitorio ha cercato la sua legittimazione in nome della ricerca morale della verità
fatta a tutti i costi, eliminando la dialettica del processo e il contraddittorio tra giudice terzo e
parti.
Storicamente, il sistema accusatorio si è sempre associato agli ordinamenti di Common Low,
invece il sistema inquisitorio si è associato agli ordinamenti di Civil Low.
Oggi, il rapporto tra questi sistemi è cambiato, infatti anche il nostro ordinamento di Civil Low
si basa sul sistema accusatorio, soprattutto alla finalizzazione del processo penale, al rispetto
dell’individuo e alla garanzia della persona. Non è vero che solo nei sistemi di Common Low,
dove non c’è la regola scritta, cioè di Common Low, si afferma l’accusatorietà. Anche nei
sistemi di Civil Low, con la regola scritta, se la dimensione valoriale permette, il punto di
riferimento sarà l’art. 2 della Costituzione, con la necessità di rispettare anche nel processo
penale le garanzie dell’individuo. Si può affermare così il sistema accusatorio anche nei paesi
di Civil Low.
Prima di passare al modello processuale dell’ 88 occorre fare una annotazione su quella che è la
funzione giurisdizionale nel rapporto tra diritto SOSTANZIALE e diritto PROCESSUALE.
Sia l’uno che l’altro in un sistema si Civil Low, si reggono sul PRINCIPIO DI
LEGALITA’(per quanto riguarda il rapporto tra giudice e norma di tipo arbitrale), è vincolato
dalla TIPICITA’ e dal divieto di analogia.
Il principio di legalità è nato per frenare l’arbitrio dei giudici è stato costituzionalizzato(art. 25
comma 2) nell’applicazione della norma sostanziale.
Sul versante processuale, il giudice ha due compiti:
1) Rapporto tra fatto e fattispecie,
una volta interpretata la fattispecie finale sostanziale nell’ottica del principio di legalità, cioè
senza arbitri, a questa fattispecie deve essere rapportato il fatto. Per fare ciò si deve prima
accertare il fatto, quindi, la legislazione processuale dal punto di vista della fisiologia
dell’ordinamento processuale penale, si giustifica per la densità di regolare il metodo di
accertamento delle prove.
2) La ricerca della verità attraverso le regole del processo.
Il processo, lo possiamo concepire del punto di vista naturalistico, come una serie di eventi
naturalistici, lo possiamo concepire dal punto di vista politico in un ottica tecnico-giuridica
4
come il conseguirsi di una serie di atti giuridici concatenati tra di loro che si concludono nel
provvedimento finale.
La terza prospettiva che è quella dal punto di vista valoriale ed è la più importante è quella
della
DIMENSIONE DELLE GARANZIE. La legislazione processuale penale va interpretata in
rapporto al tasso di garanzie che il legislatore è in grado di assicurare nell’ambito del processo.
Il processo sarà più accusatorio o più inquisitorio a seconda che dal punto di vista ideologico si
allinei di più a quelle regole di garanzie di cui abbiamo parlato. Sono regole di garanzie del
sistema accusatorio anche perché la dimensione inquisitoria in questa fase storica non ci
appartiene più.
La sentenza sarà il risultato di questa due attività del giudice:
1) Il rapporto tra fatto e fattispecie penale, nella dimensione del principio di legalità
sostanziale.
2) La ricerca della verità attraverso le regole del processo.
un’ analisi comparativa con il modello vecchio
Per recepire il modello del 1998 occorre fare
del 1930. Questo modello si muoveva in una logica prettamente inquisitoria anche se si basava
su un sistema in cui una prima parte si uniformava al principio inquisitorio.
si uniformava all’ideologia accusatoria poiché
La seconda parte, quella dibattimentale
sostanzialmente dopo una prima parte in cui un solo soggetto che cumulava tre funzioni
(difensore, giudice e accusatore), poteva essere o il P.M. o il giudice istruttore.
Si passava al dibattimento n
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