Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA 114
Premessa. Il procedimento davanti all’organo giurisdizionale
monocratico: dalle direttive della legge delega per l’emanazione del
nuovo cpp alla riforma del giudice unico
Con la riforma del 1988 è stato dedicato un libro intero alla fase del
giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica, prima procedimento
davanti al pretore (fino alla l 51\1998). Da un punto di vista strutturale, tale
procedimento fino al momento di entrata in vigore della l 479\1999 risultava
contraddistinto dall’assenza dell’udienza preliminare e pertanto poteva essere
ben ricondotto tra i procedimenti speciali ma la collocazione autonoma operata
dal legislatore mirava a sottolineare la consistenza qualitativa e quantitativa
tutt’altro che marginale delle fattispecie penali che potevano essere giudicate
da tale organo, dunque questo è un procedimento ordinario in senso stretto
anche in funzione delle regole stesse di svolgimento.
Nelle direttive della legge delega trovò ampia conferma la tendenza a
potenziare lo strumento della giustizia pretorile, che era già presente nel codice
del 1930, per quanto riguarda le forme del procedimento questo si doveva
basare su criteri di massima semplificazione, con esclusione dell’udienza
preliminare e con possibilità di incidenti probatori solo in casi eccezionali, con
la distinzione delle funzioni di pm e giudice che metteva fine alla figura del
pretore inquisitore, propria del codice del 1930, legittimato ad iniziare l’azione
penale per i reati di sua competenza e a provvedere a quant’altro rientrasse
nella funzione di pm e con la possibilità di emettere decreti di citazione a
giudizio anche senza alcuna verifica giurisdizionale; all’interno del processo
esistevano poi le figure dell’uditore giudiziario (vice pretore onorario) e un
funzionario di pubblica sicurezza, la cui capacità di contribuire al
contraddittorio era assai ridotta anche se tutto era teso allo scopo di potenziare
al massimo gli sbocchi diversi dal dibattimento secondo l’assunto che i fatti di
minor rilievo penale consentirebbero una trattazione processuale più agile e
meno garantita in considerazione delle ridotte difficoltà di reperimento e
valutazione della prova. Invero, se il discrimine utilizzato per assicurare o meno
un vaglio giurisdizionale predibbattimentale sull’esercizio dell’azione penale
doveva essere rinvenuto nella complessità delle indagini preliminari risultava
alquanto difficile sostenere poi la congruità della soluzione adottata nel codice
in presenza di fattispecie che per la loro complessità imponevano una
metodologia di verifica processuale analoga a quella prevista per i reati di
competenza di giudici collegiali.
Insomma, una corretta ricerca della massima semplificazione avrebbe
potuto essere invocata per legittimare l’eliminazione delle attività che
nell’esperienza giurisprudenziale si fossero rivelate inutili o formalistiche
attraverso la previsione, se del caso, di moduli processuali flessibili e
rapidamente modificabili in funzione della specifica situazione procedimentale;
115
la figura del pretore era però accompagnata da perplessità che hanno poi
portato alla ristrutturazione degli uffici giudiziari di primo grado secondo il
modello del giudice unico: si è soppresso sia l’ufficio della procura della
repubblica presso la pretura trasferendo le funzioni alla procura presso il
tribunale e l’ufficio del pretore, le cui competenze sono state anch’esse
trasferite al tribunale, che doveva giudicare in composizione collegiale ogni
delitto punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a 20 anni
mentre gli altri delitti erano di competenza del tribunale in composizione
monocratica a cui dovevano applicarsi tout court le norme vigenti per il
procedimento davanti al pretore. Tali scelte furono recepite come inadeguate
dal legislatore delegato tale da far immediatamente emergere la necessità di
ridisegnare il rito pretorile perché le esigenze di semplificazione a cui tendeva
non erano idonee ad assicurare sufficienti garanzie in rapporto a tipi di reato di
rilevante gravità; per tale motivo la data di efficacia della normativa delegata è
stata spostata al 2000 tramite il dl 145\1999 in modo da consentire un
adeguato riparto di competenze tra tribunale in composizione collegiale e in
composizione monocratica e dunque la corretta attribuzione tra gli uffici che è
arrivata in modo definitivo con l’approvazione della l 479\1999, divenuta
operativa con l’inizio dell’anno 2000 e che in primis ha ridotto a dieci anni di
reclusione il limite entro cui i delitti potranno essere oggetto di cognizione
davanti all’organo monocratico o reati ben determinati (es. reati in materia di
stupefacenti, taluni hanno anche pena fino a 30 anni); sul piano della
regolamentazione del procedimento si deve invece segnalare la previsione
dell’udienza preliminare a fronte di tutte le ipotesi di reato che non possono
essere oggetto della citazione diretta a giudizio da parte del pm e sono
predisposti dunque due moduli processuali, di cui il primo tendenzialmente
omogeneo a quello ordinario e l’altro determinato dall’assenza dell’udienza
preliminare con la possibilità per il pm di mandare direttamente l’imputato a
giudizio.
Le norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in
composizione monocratica
Come norma d’apertura (art 549) è presente il rinvio alle norme
contenute negli altri libri del cpp in quanto applicabili, per cui si potrà applicare
quanto previsto per il procedimento ordinario se:
1. la materia non è regolata negli artt 550-559 per cui dovranno
essere considerate le disposizioni d’attuazione relative al
procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica ed
alle sezioni distaccate del tribunale come pure le disposizioni in
tema di organizzazione giudiziaria, tra le quali meritano specifica
attenzione quelle sui magistrati onorari della procura, sui delegati
116
del procuratore e sui giudici onorari di tribunale e sezioni
distaccate;
2. si deve verificare la compatibilità delle previsioni de quibus con la
struttura del procedimento davanti al tribunale in composizione
monocratica con riguardo alla citazione diretta in giudizio.
La riforma ha operato nel senso di non operare un rinvio esplicito alle
norme generali per non ingenerare confusione, ad eccezione dell’indicazione
dell’applicabilità dell’art 415bis per i procedimenti nei quali il pm utilizza la
citazione diretta, anche se è una disposizione superflua.
La fase delle indagini preliminari
Non essendo presente alcuna norma specifica rispetto a tale fase ne
consegue che non sono riscontrabili differenze tra i procedimenti attribuiti al
tribunale in composizione collegiale e in composizione monocratica, anche se
nella disciplina originaria erano presenti significative differenze rispetto alle
norme del libro V in tema di incidente probatorio (cosa che è rimasta tutt’oggi
per cui può essere utilizzato solo in casi eccezionali), durata e chiusura delle
indagini preliminari. Con riferimento all’incidente probatorio, il carattere
dell’eccezionalità si riferisce all’urgenza nell’assunzione della prova che non si
esauriva nella semplice non rinviabilità a dibattimento, dovendosi prima
verificare se non era possibile soddisfare tale situazione mediante l’immediata
emissione del decreto di citazione a giudizio: con questa disciplina non era
stato congegnato un meccanismo davvero in grado di ridurre
significativamente le ipotesi applicative dell’istituto e si prevedeva
un’alternativa all’incidente probatorio irrispettosa delle esigenze di
tempestività nell’acquisizione della prova dovute al necessario rispetto dei
termini a difesa e di costituzione delle parti, è necessario però aggiungere che
la mancanza di decisioni sull’argomento suggerisce che nella prassi applicativa
l’uso dell’incidente probatorio non è frequente; non può quindi che essere
accolta con favore la scelta del legislatore che ha abbandonato l’idea di dover
regolamentare in maniera parzialmente autonoma detto istituto.
Anche all’interno della disciplina della durata delle indagini preliminari il
pm doveva compiere le indagini in un termine di 4 mesi anziché 6, con sole due
proroghe, ciascuna per un tempo non superiore a quattro mesi, solo che non
necessariamente i procedimenti davanti al tribunale in composizione
monocratica hanno dei tempi di indagine minori o meno complessi di quelli del
tribunale collegiale pertanto già nel 1990 sono stati eliminati gli aspetti che si
ponevano in deroga al regime dell’estensione temporale delle indagini
preliminari, per cui:
1. il termine ordinario di durata delle indagini è fissato in sei mesi (il
termine di un anno non si applica in quanto è disciplinato per i
117
delitti ex art 407 2c, che sono di competenza del tribunale
collegiale);
2. la proroga ha un rinvio non integrale perché si provvede con
ordinanza in camera di consiglio senza intervento di pm e difensori
anziché la fissazione di un’udienza camerale ex art 406 5c, dove
era prevista solo per i procedimenti collegiali e che prevedeva un
contraddittorio con le parti; è necessario dire che il contraddittorio
c’è, ma è di tipo cartolare in quanto alle parti è permesso
presentare memorie entro 5 giorni dalla notificazione dell’udienza;
3. il termine massimo, compreso di proroghe, è stabilito in 18 mesi
anche se potrà arrivare fino a 2 anni se le investigazioni sono
particolarmente complesse.
Su tali termini è possibile riscontrare una certa irragionevolezza
riguardante la differenziazione della disciplina fondata in larga misura su
semplici diversità di cornici edittali e non legata ad una concreta verifica in
ordine alla maggiore o minore complessità dell’accertamento che avrebbe fatto
risultare praticabile una prospettiva di allargamento degli spazi operativi della
polizia, legittimata a svolgere entro un ragionevole arco di tempo le indagini in
tutti i casi in cui la fattispecie non fosse particolarmente difficile da accertare.
L’eliminazione dei contenuti derogatori riguardanti la fase delle indagini
preliminari ha consentito inoltre di superare un’ulteriore situazione di disparità
di trattamento ingiustificata, al riguardo, occorrerà dire che originariamente le
differenze rispetto al rito ordinario erano molto più marcate in quanto se il
giudice riteneva di non dover accogliere la richiesta di proroga disponeva
dell’uni