Soggetti e parti processuali
Nel contesto giuridico, i soggetti e le parti processuali rivestono ruoli distinti. Tra i soggetti coinvolti nel processo penale troviamo:
- Imputato
- PM (Pubblico Ministero)
- Parte civile
- Giudice
- Polizia giudiziaria
- Persona offesa dal reato
- Enti esponenziali di interessi lesi dal reato
- Difensore
- Responsabile civile
- Civilmente obbligato per la pena pecuniaria
Persone non soggetti nel procedimento
Tra le persone che non sono soggetti nel procedimento troviamo:
- Consulenti tecnici del PM
- Periti del giudice e/o delle parti
- Testimoni
Giudice
L’esercizio della giurisdizione penale è riservato ai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme del c.p.p. L’assegnazione degli affari è operata dal dirigente dell’ufficio alle singole sezioni, e dal presidente della sezione ai singoli collegi o giudici sulla base di criteri predeterminati indicati dal CSM.
Distinzione tra giudici
- Giudici straordinari (istituiti successivamente al fatto da giudicare)
- Giudici speciali (figure estranee alla legge di ordinamento giudiziario)
- Giudici ordinari (traggono la loro legittimazione dall'ordinamento giudiziario)
La Costituzione vieta l’istituzione di giudici straordinari o speciali, mentre ammette l’istituzione di giudici specializzati (es. tribunale per i minorenni) in ragione dello specifico oggetto della loro giurisdizione. Esclusi dal divieto solo 2 giudici speciali: tribunali militari e Corte Costituzionale (quando giudica sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica per alto tradimento o per attentato alla Costituzione).
Gli organi giurisdizionali e la loro competenza sono prestabiliti con legge (art. 25, co. 1, Cost.) al fine di evitare che possano essere nominati giudici ad hoc per particolari processi, così da poter eventualmente influire sullo svolgimento degli stessi.
Giudici ordinari
- Giudice di pace: giudice onorario e monocratico si contrappone al giudice professionale; Gip: giudice monocratico.
- Gup: giudice monocratico.
- Gip devono avere precedentemente svolto per almeno 2 anni la funzione di giudice del dibattimento o quella di gup; funzioni di gip sono esercitate per un periodo determinato dal CSM con proprio regolamento tra un minimo di 5 e un massimo di 10 anni.
- Tribunale ordinario: a seconda della gravità del reato o delle caratteristiche dello stesso giudica in composizione monocratica o collegiale (3 magistrati).
- Corte d'assise: giudice collegiale composto da 8 magistrati: 2 togati (magistrati professionali) e 6 laici (magistrati onorari scelti fra i cittadini in possesso di determinati requisiti).
- Corte d'appello: giudice collegiale composto da 3 magistrati.
- Corte d'assise d'appello: giudice collegiale stessa composizione Corte d'assise.
- Magistrato di sorveglianza: giudice monocratico.
- Tribunale di sorveglianza: giudice collegiale composto da 4 magistrati, di cui 2 togati e 2 laici.
- Al vertice Corte di Cassazione giudice di legittimità (in contrapposizione ai giudici di merito, i quali nei gradi inferiori del processo accertano sia le questioni di fatto che quelle di diritto), divisa in 7 sezioni ciascuna delle quali giudica con 5 componenti, che diventano 9 quando è chiamata a pronunciarsi a sezioni unite.
Cognizione del giudice
La giurisdizione penale è una autosufficiente, ha cognizione autonoma su tutte le questioni strumentali alla pronuncia finale. Il giudice penale deve risolvere ogni questione che si ponga come antecedente logico-giuridico della decisione di cui è investito, attraverso una pronuncia incidentale che può avere natura civile, amministrativa o penale, la quale ha rilevanza solo all’interno del procedimento in cui è inserita, senza alcuna efficacia vincolante in nessun altro processo. Il processo deve essere sospeso nel caso di devoluzione di una questione di legittimità alla Corte costituzionale o di pregiudiziale comunitaria che implica un’investitura della Corte di giustizia dell’UE. La risoluzione di una eventuale controversia sulla proprietà delle cose sequestrate o confiscate è devoluta al giudice civile.
Questioni pregiudiziali
- Quando la decisione del giudizio penale dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se l’azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione (art. 3). Se manca una delle condizioni il giudice deve decidere in via incidentale senza sospendere il processo penale. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione (possono ricorrere tutte le parti in quel momento presenti nel processo). La corte decide in camera di consiglio. Durante la sospensione possono essere compiuti solo gli atti urgenti, purché non riguardanti la questione che ha determinato la sospensione. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale. In caso di decisione extrapenale divenuta irrevocabile dopo la definitiva conclusione del processo penale, ove la sentenza di condanna dipenda da un accertamento incidentale sconfessato dal giudice civile o amministrativo, si potrà chiedere la revisione (art. 630 lett. c).
- Quando la decisione sull’esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità, per la quale sia già in corso un procedimento presso il giudice competente, il giudice penale, se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa, può disporre la sospensione del dibattimento, fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato (art. 479). La sospensione è disposta con ordinanza impugnabile in cassazione da tutte le parti, l’impugnazione non ha effetto sospensivo. Quando il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso entro un anno, il giudice, anche d’ufficio, può revocare l’ordinanza di sospensione. La sentenza extrapenale non ha efficacia vincolante, entrando solo a far parte del materiale probatorio destinato a costituire la base per la formazione del libero convincimento del giudice (il quale può anche disattenderla motivando le ragioni della divergenza).
I processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica, Presidente della Camera/Senato e Presidente del Consiglio sono sospesi dalla data di assunzione sino alla cessazione della carica o funzione.
Competenza
La competenza si distribuisce in base alla diversa tipologia dei reati (criterio qualitativo) o alla gravità di essi (criterio quantitativo). Per determinare la competenza bisogna tener conto del massimo della pena stabilito dalla legge per ogni reato consumato o tentato. Non si deve tenere conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, salvo che si tratti delle aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria (es. si passa dalla reclusione all'ergastolo) o di quelle ad effetto speciale (comportanti un aumento della pena superiore ad 1/3) (art. 4).
Competenza della corte d'assise
- Delitti puniti con ergastolo o reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni (esclusi delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, rapina, estorsione, associazione di tipo mafioso anche straniera, delitti aggravati previsti in materia di sostanze stupefacenti).
- Delitti consumati di omicidio del consenziente, istigazione o aiuto al suicidio, omicidio preterintenzionale.
- Delitti dolosi qualora dal fatto sia derivata la morte di una o più persone (escluse le ipotesi di morte come conseguenza non voluta di altro reato, morte avvenuta in seguito a rissa e morte derivante da omissione di soccorso).
- Delitti di riorganizzazione del partito fascista, genocidio e contro la personalità dello Stato puniti con pena non inferiore nel massimo a 10 anni.
- Delitti consumati o tentati di associazione per delinquere, associazione diretta a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta delle persone, acquisto e alienazione di schiavi; delitto di procurato ingresso illegale dello straniero nel territorio dello Stato e i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 10 anni.
Il tribunale ha una competenza residuale, competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte d’assise o del giudice di pace.
Competenza per territorio
- La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui reato è stato consumato (regola fondamentale locus commissi delicti).
- Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l’azione o l’omissione.
- Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.
- Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto.
Regole suppletive (art. 9): se la competenza non può essere determinata secondo le regole generali, è competente il giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione. Se non è noto il luogo, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, dimora, o domicilio dell’imputato; se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del PM che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro ex art. 335. Se il reato è stato commesso interamente all'estero, la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi. Se non è possibile determinare la competenza in questo modo, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del PM che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335. Se il reato è stato commesso in parte all’estero, la competenza è determinata a norma degli artt. 8 e 9 (art. 10).
Regole ad hoc
- Per i procedimenti relativi ai delitti di mafia, schiavitù, tratta di persone e sequestro per estorsione (art. 51 co. 3-bis, 3-quater e 3-quinquies) le funzioni di gip e gup, sono esercitate da un magistrato appartenente al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
- Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (art. 11): i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta a indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme sulla competenza sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d’appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge, sulla base di una tabella incentrata sul criterio della circolarità (es. per i procedimenti riguardanti i magistrati del distretto di corte d’appello di Roma sono competenti i magistrati di Perugia, per quelli di questo distretto è prevista la competenza dei magistrati di Firenze e così via). Se nel distretto determinato il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d’appello determinato dalla legge. Lo spostamento di competenze riguarda anche i procedimenti connessi con quello in cui è coinvolto il magistrato.
Competenza per connessione
La competenza per connessione si distribuisce in base ad un rapporto di collegamento tra procedimento principale ed uno o più secondari. Comporta l'automatico confluire davanti ad un unico giudice di procedimenti riservati, in base alle regole sulla competenza per materia e per territorio, a giudici diversi.
Art. 12 si ha connessione di procedimenti quando:
- Il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o in cooperazione tra loro, ovvero se più persone, con condotte indipendenti, hanno determinato l'evento.
- Una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione (concorso formale) ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (reato continuato).
- Dei reati per cui si procede taluni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.
Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali (art. 13)
- Il reato appartenente per materia alla Corte Costituzionale attrae gli altri (se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice ordinario e altri a quella della Corte costituzionale, è competente per tutti quest’ultima).
- Il reato comune più grave attrae quello militare meno grave, altrimenti la connessione non opera (tra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare. In tal caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario).
Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni (art. 14)
La connessione non opera tra procedimenti relativi a imputati che al momento del fatto erano minorenni e procedimenti relativi a imputati maggiorenni. La connessione non opera, altresì, tra procedimenti per reati commessi quando l’imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne. In tali casi è competente da un lato il tribunale per i minorenni e dall’altro il giudice non specializzato.
Competenza per materia determinata dalla connessione (art. 15)
Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale, è competente per tutti la corte d’assise (prioritario è il criterio del giudice superiore).
Competenza per territorio determinata dalla connessione (art. 16)
La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato. Nel caso previsto dall’art. 12, co. 1, lett a) (concorso di persone o condotte indipendenti) se le azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è derivata la morte di una persona, in deroga al criterio generale, è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l'evento. I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni. Tra delitti o tra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel minimo, ovvero, in caso di parità dei massimi, la pena più elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parità delle pene detentive.
Funzionale
La ripartizione delle competenze avviene a seconda della funzione che i giudici svolgono nell'ambito di un medesimo procedimento. Ripartizione:
Per gradi
- Giudice di pace
- Tribunale ordinario
- Corte d'assise
- Tribunale monocratico
- Corte d'appello
- Corte d'assise d'appello
- Corte di cassazione
Per fasi
- Gip; fase anteriore al giudizio
- Gup;
- Tribunale;
- Corte d'assise;
- Corte d'appello; fase giudizio:
- Corte d'assise d'appello;
- Corte di cassazione.
- Giudice dell'esecuzione
- Magistratura di sorveglianza
- Magistrato di sorveglianza (giudice di I° grado) fase esecuzione
- Tribunale di sorveglianza (giudice di I° grado per certe competenze, di II° grado nei confronti di decisioni assunte dal magistrato di sorveglianza).
Attribuzioni del tribunale
- Composizione (art. 33- bis) delitti puniti con la reclusione superiore nel massimo a 10 anni anche nell'ipotesi del tentativo (con esclusione di quelli che oltrepassano la soglia dei 24 anni appartenenti alla Corte di assise). Criterio quantitativo va coordinato con quello qualitativo:
- Sottratti al tribunale collegiale taluni delitti puniti con la reclusione superiore a 10 anni (es. i delitti previsti in materia di sostanze stupefacenti tranne nel caso in cui siano contestate le aggravanti di cui al TU in materia di sostanze stupefacenti).
- Attribuiti delitti, consumati o tentati, puniti con la reclusione non superiore a 10 anni (elencati dal 1° co. dell’art. 33-bis):
- Delitti commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose; commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni o nel massimo a 10 anni; di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra, di esplosivi nonché di più armi comuni da sparo fatta eccezione per quelli rientranti nella competenza della corte d’assise.
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