Riassunto esame Procedura Penale, prof. Illuminati, libro consigliato di Conso e Grevi
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riconosciuti alla persona offesa, i quali si vanno ad aggiungere al potere, riconosciuto al difensore in
quanto tale di presentare in ogni stato e grado del processo memorie e richieste.
SOSTITUTO DEL DIFENSORE: il difensore di fiducia e d’ufficio possono nominare un sostituto il
quale esercita i diritti e assume i doveri del difensore (traslazione non coinvolge le situazioni
soggettive processuali aventi come fonte una procura speciale).
Spetta al difensore nominare il sostituto, fatta eccezione per le ipotesi in cui è previsto che alla
designazione provveda il giudice ovvero, ma solo nei casi di urgenza e previa adozione di un
provvedimento motivato che indichi le ragioni dell’urgenza, il PM o la polizia giudiziaria.
Trovandosi il difensore d'ufficio nell'impossibilita di adempiere l'incarico, si
attiva la procedura per una nuova investitura solo nell'ipotesi in cui il difensore
impedito non abbia provveduto a nominare un sostituto.
GARANZIE DI LIBERTÀ DEL DIFENSORE (art. 103):
1° co. Ispezioni e perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:
1. quando il difensore o altre persone che svolgono stabilmente la loro attività nel suo
ufficio sono imputati, o anche solo indagati, limitatamente ai fini dell`accertamento del
reato loro attribuito;
2. per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone
specificamente predeterminate.
2° co. Presso difensori e investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento,
nonché presso consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti
relativi all’oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.
3° co. Nell`accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell`ufficio di un
difensore, l`autorità giudiziaria a pena di nullità deve avvisare il consiglio dell`ordine
forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle
operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, deve essere consegnata copia del
provvedimento.
4° co. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede
personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il PM in forza di
motivato decreto di autorizzazione del giudice.
5° co. Non è consentita l’intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori,
degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti
tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.
6° co. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l`imputato e il
proprio difensore, sempre che la corrispondenza sia riconoscibile e l’autorità giudiziaria non
abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo di reato.
7° co. Salvo che costituiscano corpo del reato i risultati delle ispezioni perquisizioni, sequestri,
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni
precedenti, non possono essere utilizzati.
COLLOQUIO DEL DIFENSORE CON L'IMPUTATO PRIVATO DELLA LIBERTÀ
PERSONALE (art. 104): l’imputato in stato di custodia cautelare, in stato di fermo o di arresto, ha
diritto di conferire con il difensore subito dopo che è stato privato della liberta personale.
Il difensore deve essere immediatamente avvisato dell’esecuzione della misura restrittiva e deve
poter accedere al luogo in cui la persona fermata, arrestata o sottoposta a custodia cautelare si trova
detenuta. 42
Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela,
il gip su richiesta del PM può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a 5 gg,
l’esercizio del diritto di conferire con il difensore.
Nell’ipotesi di arresto o di fermo, il potere di dilazionare l’esercizio del diritto di conferire con il
difensore è esercitato dal PM fino al momento in cui l’arrestato o il fermato è posto a diposizione
del giudice. Dopo tale periodo, che può estendersi per un massimo di 48 ore, il gip può prorogare il
diritto per 5 gg da calcolare tenendo conto anche della durata del divieto imposto dal PM.
Decreto è inoppugnabile alla luce del principio di tassatività delle impugnazioni, al difetto o
all'insufficienza di motivazione è ricollegabile una nullità (intermedia) suscettibile di estendersi agli
atti successivi.
ABBANDONO DELLA DIFESA E IL RIFIUTO DELLA DIFESA D'UFFICIO (art. 105): il
consiglio dell`ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative
all’abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio. Il procedimento disciplinare è
autonomo rispetto al procedimento penale in cui è avvenuto l’abbandono o il rifiuto.
Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti della difesa, il consiglio
dell’ordine qualora ritenga giustificato il comportamento del difensore, non applica la sanzione
disciplinare, neppure in presenza di una sentenza irrevocabile che escluda la violazione.
L’autorità giudiziaria si limita a compiere attività di informativa (es. è tenuta a comunicare i casi di
abbandono e di rifiuto della difesa d’ufficio e la violazione del divieto, per uno stesso difensore, di
assumere la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di un
altro imputato).
Distinguere:
l'abbandono del difensore di fiducia dell'imputato
- determina una stasi processuale,
finché non si procede alla nomina di un nuovo difensore di fiducia, ovvero, in mancanza, di uno
d’ufficio;
l’abbandono della difesa delle altre parti private, della persona offesa e degli enti o associazioni
- non ostacola la prosecuzione del procedimento, in quanto tali soggetti ove non provvedano ad
una nuova nomina, perdono la possibilità di essere attivi in sede processuale, potendo essi stare
in giudizio solo col ministero di un difensore.
INCOMPATIBILITÀ (art. 106): difensore può assistere una pluralità d’imputati, purché le diverse
posizioni degli assistiti non siano tra loro incompatibili (incompatibilità si ha quando un imputato
ha interesse a sostenere tesi pregiudizievoli ad un altro).
Il giudice (il PM se si è nel corso delle indagini preliminari) se rileva una situazione di
incompatibilità, la indica e ne espone i motivi, fissando un termine per rimuoverla. Qualora
l’incompatibilità non sia rimossa, il giudice (nelle indagini preliminari, previa richiesta del PM) la
dichiara con ordinanza e, sentite le parti, procede alla designazione dei difensori d'ufficio.
Rimozione spontanea quando l'imputato o gli imputati interessati revochino la nomina del difensore
o qualora quest'ultimo rinunci alla difesa.
Non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che, pur trovandosi in
posizioni processuali dalle quali non scaturisce conflitto di interessi, abbiano reso dichiarazioni
accusatorie nei confronti di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso
ai sensi dell’articolo 12 o collegato ai sensi dell’articolo 371, comma 2, lettera b).
L’inosservanza di questa regola non è causa di nullità, né di inutilizzabilità delle dichiarazioni.
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Ipotesi di incompatibilità, non accettazione, rinuncia e revoca del difensore sono configurabili solo
con riferimento al difensore di fiducia.
NON ACCETTAZIONE, RINUNCIA E REVOCA (art. 107): mentre nel caso della revoca il
soggetto agente è l’assistito, la non accettazione e la rinuncia sono iniziative del difensore (come
la revoca non necessitano di motivazione).
Il difensore che non accetta l’incarico o vi rinuncia deve darne subito comunicazione all’autorità
procedente e a chi lo ha nominato.
La non accettazione, ha effetto dal momento in cui perviene la relativa comunicazione all’autorità
procedente, con l'eventualità di possibili vuoti di copertura difensiva medio tempore.
La rinuncia e revoca, sono prive di effetto fino a che la parte non risulti assistita da un nuovo
difensore e non sia decorso il termine a difesa eventualmente concesso.
Termine a difesa: nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il
nuovo difensore dell’imputato o quello designato d’ufficio che ne fa richiesta ha diritto ad un
termine congruo, non inferiore a 7 gg, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti
oggetto del procedimento.
Si può scendere sotto tale termine (fermo restando il limite minimo invalicabile delle 24h) solo se:
- vi e il consenso dell'imputato o del suo difensore (in caso di divergenza prevale quello
dell’imputato);
- vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione
dell’imputato;
- vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la prescrizione del reato.
Il giudice provvede con ordinanza.
AUSILIARI DEL GIUDICE E DEL PM
Affiancano il giudice o il PM svolgendo vari compiti:
cancelliere assiste a tutti gli atti posti in essere dal giudice, salvo che la legge disponga
- altrimenti; redige il processo verbale; custodisce le cose sequestrate, rilascia copie, notifica l’atto
d’impugnazione;
- segreteria per il PM opera un ausiliario che svolge funzioni analoghe a quelle del cancelliere;
- ufficiale giudiziario svolge un’attività ausiliaria nei confronti sia del giudice che del PM, cura
l’esecuzione delle notificazioni, impedisce che i testimoni da esaminare comunichino con quelli
già esaminati o con estranei;
direttore dell’istituto penitenziario opera come ausiliario sia del giudice che del PM, riceve ed
- inoltra, dopo aver proceduto alla loro iscrizione in apposito registro, l’atto di impugnazione e gli
altri atti contenenti dichiarazioni e richieste destinate all’autorità giudiziaria, che gli vengono
presentati dal soggetto detenuto o internato. 44
ATTI
Sono quelli posti in essere dai soggetti del procedimento.
Nozione di processo si caratterizza rispetto a quella di procedimento per una nota ulteriore: la
giurisdizionalità piena degli atti relativi che impone la completa attuazione del contradditorio.
Primo atto del procedimento è quello immediatamente successivo alla ricezione della notizia di
reato da parte della polizia giudiziaria o del PM istituito presso il tribunale (gli atti posti in essere
prima che la notizia di reato sia venuta ad esistenza non costituiscono atti del procedimento). Gli
atti nei quali la notizia di reato si sostanzia (denuncia, referto, querela, istanza o richiesta) si
collocano al di fuori della sequenza del procedimento penale (da qui, ad es., l'inoperatività delle
prescrizioni circa l'uso della lingua italiana nella loro redazione).
Per le notizie apprese di propria iniziativa
- dal PM è dal momento in cui avviene l’iscrizione nell’apposito registro che ha inizio il
procedimento;
- dalla polizia giudiziaria il primo atto del procedimento è costituito da quello cronologicamente
anteriore tra gli atti compiuti dopo l'acquisizione della notizia di reato
Ultimo atto del procedimento
- indagini preliminari: provvedimento di archiviazione;
- azione penale è esercitata: esecutività delle sentenze di non luogo a procedere, irrevocabilità
delle sentenze pronunciate in giudizio e del decreto penale di condanna.
Le sentenze di non luogo a procedere sono passibili di revoca, cosi come le sentenze di condanna ed
i decreti penali sono suscettibili di revisione.
Sono atti processuali penali anche quelli relativi al procedimento di esecuzione ed al procedimento
di sorveglianza.
LINGUA DEGLI ATTI: gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana pena
nullità relativa.
Davanti all’autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove
è insediata una minoranza linguistica riconosciuta (da una legge anche regionale), il cittadino
italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta (opzione è revocabile), interrogato o
esaminato nella madrelingua e il relativo verbale è redatto (oltre che in italiano) anche in tale lingua.
Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua
richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali.
L’inosservanza di tali regole, se il vizio riguarda una parte privata, comporta una nullità a regime
intermedio; nullità assoluta allorché si tratti di citazione dell’imputato.
Al di la di tale disciplina per il cittadino italiano di una minoranza linguistica non riconosciuta che
non conosca la lingua italiana operano le regole dettare dalla normativa sulle traduzioni.
L’autorità giudiziaria nell’indicare il difensore d’ufficio o designarne il sostituto, deve tener conto
dell’appartenenza etnica o linguistica dell’imputato.
Tutte le volte che un muto, un sordo o un sordomuto vogliano o debbano fare dichiarazioni, sono
previste particolari modalità di comunicazione che si avvalgono della parola o dello scritto (es. al
sordo si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde
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oralmente). Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere, l’autorità procedente
nomina uno o più interpreti, scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui.
SOTTOSCRIZIONE: quando è richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge non dispone
altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell’atto, del nome e cognome di chi
deve firmare (la sottoscrizione illeggibile non produce nullità allorché la provenienza dell’atto sia
ricavabile in altro modo ad es. dall’apposizione di un timbro). Non è valida la sottoscrizione apposta
con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura.
Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l’atto
scritto o che riceve l’atto orale, accertata l’identità della persona, ne fa annotazione in fine dell’atto
medesimo.
DATA: quando la legge richiede la data di un atto, devono essere indicati il giorno, il mese, l’anno e il
luogo in cui l’atto è compiuto. L’indicazione dell’ora è necessaria solo se espressamente prescritta.
Alla mancata indicazione della data, quando essa è prescritta a pena di nullità, l’invalidità consegue
solo se non è possibile stabilirla con certezza sulla base di elementi tratti dall’atto medesimo o da
atti a questo connessi.
SURROGAZIONE, RICOSTITUZIONE e RINNOVAZIONE: salvo che la legge disponga
altrimenti, quando l’originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale occorre
fare uso, è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, la copia
autentica ha valore di originale ed è posta nel luogo in cui l’originale dovrebbe trovarsi. A tal fine, il
presidente della corte o del tribunale, anche di ufficio, ordina con decreto a chi detiene la copia di
consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un’altra copia
autentica.
Se non è possibile procedere alla surrogazione, il giudice, anche d’ufficio, accerta il contenuto
dell’atto mancante e stabilisce con ordinanza se e in quale tenore esso deve essere ricostituito,
previo giudizio di necessità e di possibilità, dal giudice innanzi al quale pende il procedimento o dal
giudice dell’esecuzione (se esiste la minuta dell’atto mancante, questo è ricostituito secondo il
tenore della medesima, quando alcuno dei giudici che l’hanno sottoscritta riconosce che questo era
conferme alla minuta).
Quando non si può provvedere in tal modo il giudice dispone con ordinanza la rinnovazione
dell’atto mancante, se necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed eventualmente indicando
anche gli altri atti che devono essere rinnovati perché presupposto di validità dell’atto mancante (la
rinnovazione della sentenza resa al termine del dibattimento di I° grado implica lo svolgimento di
un nuovo giudizio).
DIVIETO DI PUBBLICAZIONE:
1° co. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con
altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.
Divieto di pubblicazione non investe le indagini difensive.
Area del divieto di pubblicazione subisce una variazione a causa dei decreti motivati del PM
relativi alla “desegretazione”, ovvero alla “segretazione” di singoli atti, nonché
all’imposizione di un autonomo divieto di pubblicazione con riguardo ad atti o notizie non
più coperti da segreto.
2° co. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che
non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.
3° co. Se si procede al dibattimento: 46
gli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento sono pubblicabili sin dalla relativa
a. formazione. Se, però, l’atto viene trasferito al fascicolo del PM il divieto di pubblicazione
si ripristina automaticamente, e lo stesso vale per il caso in cui l’atto viene letto in una
porzione di dibattimento tenuto a porte chiuse;
gli atti che, terminato il dibattimento, sono collocati nel fascicolo del PM, sono
b. pubblicabili solo dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado;
atti già posti nel fascicolo del PM sono immediatamente pubblicabili se utilizzati per le
c. contestazioni.
4° co. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte
chiuse. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche
degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa
comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è
trascorso il termine di 10 anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal
ministro di grazia e giustizia.
5° co. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di
pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon
costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il
segreto nell’interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o
delle parti private.
6° co. È vietata la pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei minorenni testimoni, persone
offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata
la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare
all’identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale per i minorenni, nell’interesse
esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i 16 anni, può consentire la
pubblicazione.
7° co. È vietata la pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa
mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di
coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.
8° co. È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.
Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del divieto di pubblicazione costituisce
illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici
ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello
Stato.
Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa da tali persone il PM informa l’organo
titolare del potere disciplinare.
COPIE, ESTRATTI e CERTIFICATI: durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque
vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti.
Sulla richiesta provvede il PM o il giudice che procede al momento della presentazione della
domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha
emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza (il diniego dell’autorizzazione non è
impugnabile, neppure tramite ricorso per cassazione, poiché si tratta di un atto amministrativo
discrezionale). Tale rilascio non può essere ottenuto allorché si tratti di atti ancora coperti dal
segreto sulle indagini o divenuti oggetto di un decreto di segretazione. Il rilascio non fa venire meno
il divieto di pubblicazione.
Nessuna autorizzazione è dovuta nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto
al rilascio di copie, estratti o certificati di atti (es. per le sentenze in quanto emanate in nome del
popolo). 47
Il difensore (o un suo sostituto) che presenti all’autorità giudiziaria atti o documenti ha il diritto al
rilascio di attestazione dell’avvenuto deposito.
Richiesta di copie di atti e di informazioni
- da parte del PM: quando è necessario per il compimento delle proprie indagini, il PM può
ottenere dall'autorità giudiziaria competente copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e
informazioni scritte sul loro contenuto (nessun potere d’iniziativa spetta ai difensori delle parti).
L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa
(l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato).
Trova spazio quando manchino i presupposti del coordinamento informativo ed investigativo,
ovvero vi sia dissenso tra gli uffici del PM sulla gestione delle indagini. La trasmissione vale
solo per il compimento delle indagini da parte del PM è escluso ogni impiego in chiave
probatoria.
Il procuratore nazionale antimafia può accedere al registro delle notizie di reato e alle banche
dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia realizzando se del caso
collegamenti reciproci.
- da parte del ministro dell'interno: il ministro dell'interno, direttamente o a mezzo di un
ufficiale di polizia giudiziaria o del personale della Direzione investigativa antimafia
appositamente delegato, può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, copie di atti di
procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la
prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. L'autorità giudiziaria può
trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa (l'autorità giudiziaria provvede
senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato). Ai medesimi fini l'autorità
giudiziaria può autorizzare tali soggetti all'accesso al registro delle notizie di reato. Le copie e le
informazioni acquisite sono coperte dal segreto di ufficio.
- da parte del Presidente del Consiglio dei ministri: Presidente del Consiglio dei ministri può
richiedere all’autorità giudiziaria competente, direttamente o a mezzo del direttore generale del
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e
informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività
connesse alle esigenze del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. L’autorità
giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. Ai
medesimi fini l’autorità giudiziaria può autorizzare l’accesso diretto di funzionari delegati dal
direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza al registro delle notizie di
reato, anche se tenuto in forma automatizzata.
MEMORIE, RICHIESTE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI: in ogni stato e grado del
procedimento le parti e i difensori, nonché i consulenti tecnici, possono presentare al giudice
memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria (tale possibilità è estesa alla
persona sottoposta alle indagini e la persona offesa).
Sulle richieste ritualmente formulate (non sono tali quelle del soggetto sfornito del diritto di
presentarle o che non ha provveduto a depositarle in cancelleria, né quelle precluse da decadenze
ormai verificatesi) il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di
legge entro 15 gg.
PROCURA SPECIALE PER DETERMINATI ATTI: quando la legge consente che un atto sia
compiuto per mezzo di un procuratore speciale la procura deve, a pena di inammissibilità, essere
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rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni
richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai
quali si riferisce (deve essere una procura specifica).
Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata
dal difensore medesimo. La procura è unita agli atti.
Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell’interesse altrui senza procura speciale nei
casi in cui questa è richiesta dalla legge.
DICHIARAZIONI e RICHIESTE DI PERSONE DETENUTE E INTERNATE: l’imputato
detenuto o internato in un istituto per l’esecuzione di misure di sicurezza può presentare
impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore dell’istituto. Esse sono iscritte
in apposito registro, sono immediatamente comunicate all’autorità competente e hanno efficacia
come se fossero ricevute direttamente dall’autorità giudiziaria.
L'imputato custodito fuori dell'istituto usufruisce delle medesime facoltà, l'atto
e in tal caso ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura
l'immediata trasmissione all'autorità competente. Le impugnazioni, le dichiarazioni e
le richieste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall’autorità giudiziaria.
Le impugnazioni, le richieste e le altre dichiarazioni sono comunicate nel giorno stesso o al più tardi
in quello successivo all’autorità giudiziaria competente mediante estratto, copia autentica o
raccomandata, ma, nei casi urgenti, è possibile usare mezzi più celeri (es. il telefax).
TESTIMONI AD ATTI DEL PROCEDIMENTO: non possono intervenire come testimoni ad atti
del procedimento:
- minori degli anni 14;
- persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o
intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacità si presume sino a prova
contraria;
- persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.
L’intervento del testimone ad atti del procedimento (cd. testimonianza impropria, oppure ad acta)
serve per assicurare la regolare effettuazione dell’atto e precostituire, a tal fine, una fonte di prova
personale distinta ed aggiuntiva rispetto al relativo verbale. Il testimone ad atti del procedimento è
tra coloro che sottoscrivono il verbale.
Se l’imputato o le altre parti private non sono state avvisate della facoltà loro accordata o ne è stato
loro precluso l’esercizio, si verifica una nullità a regime intermedio; se, invece, le stesse ipotesi si
concretano nei riguardi di un altro soggetto, si resta nell’ambito della mera irregolarità.
FORME DEI PROVVEDIMENTI: nel quadro del sistema predominano gli atti a forma vincolata.
Una disciplina unitaria della forma è prevista solo per quegli atti del giudice che si traducono in
provvedimenti, perché compiuti da un organo dello Stato nell’esercizio di un potere.
La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza,
dell’ordinanza o del decreto (art. 125). Ove il codice non imponga una data forma, l’atto del
giudice può essere adottato senza alcuna formalità e, se non è stabilito diversamente, anche
oralmente.
Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell’ausiliario designato ad assisterlo e
delle parti. La deliberazione è segreta. 49
sono pronunciate in nome del popolo italiano e chiudono uno stato o un grado del
SENTENZE
procedimento, in quanto contengono una decisione sulla regiudicanda.
Numerose classificazioni:
sentenze di condanna sentenze di proscioglimento
sono pronunciabili anche al categoria molto ampia comprende:
termine del giudizio abbreviato, sentenze di assoluzione pronunciate all’esito del
a.
vale come sentenza di condanna il dibattimento con le formule (indicate nel dispositivo)
decreto penale, mentre la sentenza per cui:
che applica la pena su richiesta fatto non sussiste;
-
delle parti è solo equiparata ad una imputato non l’ha commesso;
-
sentenza di condanna. fatto non costituisce reato o non è previsto
- dalla legge come reato;
reato è stato commesso da persona non
- imputabile o non punibile per altra ragione.
Una volta divenute irrevocabili acquistano l'autorità
di cosa giudicata godendo della particolare efficacia
loro attribuita nel giudizio civile o amministrativo di
danno e nel giudizio per responsabilità disciplinare.
Sentenze di assoluzione sono pronunciabili anche a
seguito di giudizio abbreviato, ma dalla loro
irrevocabilità non discende l’efficacia nel giudizio di
danno, a meno che la parte civile abbia accettato il
rito abbreviato.
Dalle sentenze di assoluzione si distinguono tutte le
altre sentenze di proscioglimento, in quanto non
fornite della particolare efficacia di cosa giudicata.
sentenze di non luogo a procedere, pronunciate al
b. termine dell’udienza preliminare ove non più
soggette ad impugnazione, acquistano forza
esecutiva, ma non godono dell'irrevocabilità
potendo, a certe condizioni, essere revocate;
sentenze di non doversi procedere emesse nei
c. restanti gradi e stati
- sentenze pre-dibattimentali, dibattimentali e
pronunciate al termine del giudizio abbreviato con
le formule per cui l'azione penale non doveva
essere iniziata o non deve essere proseguita
ovvero il reato è estinto;
- sentenze che riconoscono non doversi procedere
per l'esistenza di un segreto di Stato ovvero di una
violazione del divieto di bis in idem.
Trattandosi di sentenze meramente processuali esse
pur divenendo irrevocabili sono sempre prive di
efficacia in sede extrapenale.
sentenze dichiarative sentenze costitutive
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verificano l’esistenza di determinate fattispecie, sfornite creative di effetti giuridici (es.
della portata liberatoria propria delle sentenze di non sentenze emesse dal tribunale per
luogo a procedere e di proscioglimento (es. sentenze di i minorenni che concedono il
annullamento e sentenze che pronunciano sulla perdono giudiziale)
giurisdizione e sulla competenza).
sentenze di merito sentenze processuali
risolvono la questione relativa al dovere di sciolgono meri nodi processuali (es. sentenze di
punire (es. sentenze di condanna e di annullamento e sulla competenza).
assoluzione). servono a governare l'andamento del processo (ad es. risolvendo le questioni
ORDINANZE
incidentali), pur essendovene alcune in grado di concluderlo, come quelle che dichiarano
l'inammissibilità dell'impugnazione. Di regola sono revocabili (es. quelle applicative di una misura
cautelare personale).
esprimono un comando dell'autorità procedente, hanno natura amministrativa (possono
DECRETI
essere emessi anche dal PM), sono revocabili (anche il decreto penale di condanna).
Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità relativa. I decreti sono motivati, a pena
di nullità relativa, solo nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge.
La nullità in discorso investe la motivazione intesa in senso strutturale ma non i relativi vizi logici
(se no si verificherebbe un interferenza con il motivo di ricorso per cassazione ex art. 606, 1°co.
lett. e laddove si parla di “mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione”).
Stando alle Sezioni unite della Corte di cassazione, pure la sentenza redatta con grafica illeggibile è
viziata da nullità per sostanziale mancanza di motivazione, poiché ne deriva la impossibilità per la
parte di individuare i motivi di fatto e di diritto su cui si basa la decisione, con la conseguente
compromissione del diritto di impugnare.
La motivazione per relationem, che si riporti al contenuto di un altro atto, non è causa di nullità
tutte le volte in cui il secondo atto sia conosciuto o facilmente conoscibile dalla parte (ad es. per
effetto del deposito in cancelleria).
PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO (RITO CAMERALE) (art. 127):
1° co. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa
la data dell’udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori.
L’avviso deve essere comunicato o notificato, a pena di nullità, almeno 10 gg prima della
data fissata per l’udienza. Se l’imputato è privo di difensore, l’avviso è dato a quello di
ufficio.
Fino a 5 gg prima dell’udienza possono essere presentate memorie in cancellerie.
2° co. Il PM, gli altri destinatari dell’avviso e i difensori sono sentiti se compaiono (non ne è
3° co. prescritta la partecipazione necessaria (tranne che in alcuni procedimenti in cui è imposta la
partecipazione necessaria del difensore della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o
dell'interessato, nonché del PM (es. udienza per l'incidente probatorio, udienza preliminare).
La presenza del difensore (e non del PM) è imposta per l'udienza di convalida dell'arresto in
flagranza e del fermo di indiziato di delitto).
L'interessato detenuto o internato in luogo situato fuori della circoscrizione del giudice
procedente, se ne fa richiesta, deve, sempre a pena di nullità, essere sentito prima del giorno
dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui è ristretto (giudice può disporre
51
la comparizione dell'imputato se questi ne abbia fatto richiesta oppure se lo ritenga ex officio
opportuno).
4° co. L’udienza è rinviata a pena di nullità se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato o
del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o
internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.
5° co. Il procedimento si svolge in udienza senza la presenza del pubblico.
6° co. Compiuti gli atti introduttivi e accertata la regolare costituzione delle parti, nei procedimenti
davanti ad organi collegiali la relazione orale è svolta da uno dei componenti del collegio,
previa designazione del presidente.
Il giudice provvede con ordinanza la quale deve essere comunicata al PM e notificata alle
parti private, alle persone interessate e ai difensori, i quali possono proporre ricorso per
cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, salvo che il giudice
disponga diversamente con decreto motivato.
7° co. L’inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con
ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito.
8° co. Il verbale dell’udienza può essere redatto tanto in forma integrale quanto in forma
riassuntiva.
Anche nei procedimenti in camera di consiglio la violazione del principio di immutabilità del
giudice nel corso della trattazione o della deliberazione è causa di nullità assoluta, perché investe la
capacità del giudice.
DEPOSITO DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE: salvo quanto disposto per i provvedimenti
emessi nell'udienza preliminare e nel dibattimento, gli originali dei provvedimenti del giudice
devono essere depositati in cancelleria entro 5 gg dalla deliberazione. Quando si tratta di
provvedimenti impugnabili, l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo deve essere
comunicato al PM e notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione.
IMMEDIATA DECLARATORIA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ (art. 129): obbligo di
arrestare il processo e di far cadere la qualità di imputato appena maturi la possibilità di pronunciare
una sentenza di proscioglimento. Nella fase delle indagini preliminari un compito equivalente è
svolto dall’archiviazione.
In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che:
1. il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato
o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una
condizione di procedibilità (compresa la mancanza di una causa di perseguibilità),
2. gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contradditorio comunque non idonei a sostenere
l'accusa in giudizio,
3. è stato violato il divieto del bis in idem
lo dichiara d’ufficio con sentenza di non luogo a procedere.
Se nell’udienza preliminare la prova risulta insufficiente o contraddittoria, la sentenza di non
luogo a procedere verrà pronunciata nelle sole ipotesi in cui è fondato prevedere che l’eventuale
istruzione dibattimentale non possa fornire utili apporti per superare il quadro di insufficienza o
contraddittorietà probatoria, diversamente, dovrà emettersi il provvedimento di rinvio a giudizio.
Nei gradi di impugnazione, la declaratoria che il fatto non è previsto dalla legge come reato, che il
reato è estinto o che, l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita si risolve in un
annullamento senza rinvio. 52
Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non
sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto
dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con
la formula prescritta (art. 129, co. 2).
Prevale la formula di merito su quella estintiva se tale prevalenza risulta evidente dagli atti (la prova
della sussistenza dei presupposti per la pronuncia della formula di merito deve già essere stata
acquisita allorché si accerta la causa estintiva).
Per le sentenze di assoluzione, la prevalenza del merito vale anche quando manca, è insufficiente o
è contraddittoria la prova che il fatto sussista o che l’imputato abbia commesso, che il fatto
costituisca reato o che il reato sia stato commesso da persona non imputabile.
La morte dell’imputato non impedisce l’emissione di una sentenza assolutoria di non luogo a
procedere nel merito.
CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI (art. 130): soccorre a deviazioni non gravi
dell’atto dal suo schema tipico.
La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non
determinano nullità (errore deve consistere in una difformità tra contenuto dell'atto e sua
estrinsecazione, mentre l’omissione deve riguardare un comando che discenda, in maniera
pressoché automatica, dalla legge), e la cui eliminazione non comporta una modificazione
essenziale dell'atto (di regola sono escluse, pertanto, le correzioni incidenti sul dispositivo), è
disposta, anche d’ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, e
l'impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a
conoscere dell'impugnazione.
Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, quindi l’ordinanza conclusiva
del procedimento deve essere notificata per intero ed è ricorribile per cassazione, anche quando sia
stata rigettata o dichiarata inammissibile la richiesta di correzione. L’ordinanza che dispone la
correzione è poi annotata sull’originale dell’atto.
La correzione degli errori materiali opera anche nel giudizio di cassazione (tale procedura non si
applica quando la corte di cassazione omette di dichiarare nel dispositivo di annullamento parziale
quali parti della sentenza diventano irrevocabili. In tal caso, all’omissione pone rimedio una
ordinanza pronunciata d’ufficio).
POTERI COERCITIVI: il giudice, nell’esercizio delle sue funzioni, può chiedere l’intervento della
polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto ciò che occorre per il
sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede.
Accompagnamento coattivo (art. 132), restrizione della libertà personale resa necessaria
dall'indispensabile acquisizione di un contributo probatorio (diverso dall'esame, eccezion fatta per
l'esame di persona imputata in un procedimento connesso). Può essere adottato anche per reati di
minima entità per i quali non è consentita l'emissione di una misura coercitiva personale.
È disposto, nei casi previsti dalla legge, con decreto motivato, con il quale il giudice ordina di
condurre l’imputato alla sua presenza, se occorre anche con la forza (decreto è assoggettabile a
ricorso per cassazione). 53
La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a disposizione oltre il
compimento dell’atto previsto e di quelli conseguenziali per i quali perduri la necessità della sua
presenza. In ogni caso la persona non può essere trattenuta oltre le 24 ore.
L’accompagnamento dovrebbe essere preceduto, a seconda dei casi, da un avviso notificato o da un
decreto di citazione rimasti senza effetto. Può essere disposto in sede di incidente probatorio o nel
dibattimento, con esclusione, pertanto, in forza della riserva assoluta di legge vigente in tema di
restrizioni della libertà personale, dell’udienza preliminare, dove, non si assumono prove.
Destinatari sono la persona sottoposta alle indagini, l'imputato (tanto assente quanto contumace) e
gli imputati in un procedimento connesso.
L’accompagnamento coattivo può riguardare anche testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e
custodi di cose sequestrate, ma solo se, regolarmente citati o convocati, omettono di comparire nel
luogo e nel tempo stabiliti senza addurre un legittimo impedimento. Tali soggetti possono poi essere
condannati ad una sanzione pecuniaria.
La condanna è revocata con ordinanza ove il giudice ritenga fondate le giustificazioni addotte in
seguito dall'interessato. DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI
Meccanismo attraverso il quale un atto viene inserito e conservato nella sequenza procedimentale,
affinché giudice e parti possano controllarne la regolarità ed averne memoria ai fini delle decisioni
che si dovranno adottare in primo grado e nei giudizi di impugnazione.
Modalità di documentazione: la documentazione degli atti del giudice si effettua mediante
verbale, il quale ha una funzione rappresentativa e conservativa degli atti che si compiono nel
procedimento. Tocca al giudice valutare liberamente la corrispondenza al vero di quanto il pubblico
ufficiale attesta di essere avvenuto o essere stato dichiarato in sua presenza, così come per ogni altro
documento pubblico.
Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva (nell’udienza preliminare, di regola, il verbale è
redatto in forma riassuntiva, nel dibattimento innanzi al tribunale monocratico, l’adozione del
verbale in forma riassuntiva è rimessa alla concorde volontà delle parti, sempre che il giudice non
ritenga necessaria la redazione in forma integrale), con la stenotipia o altro strumento meccanico
ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. Quando il verbale è
redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la riproduzione fonografica. Quando tali modalità di
documentazione sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se
assolutamente indispensabile.
Il giudice dispone che si effettui soltanto la redazione manuale, contestuale e sintetica del verbale
in forma riassuntiva, senza l’accompagnamento della riproduzione fonografica, quando gli atti da
verbalizzare hanno contenuto semplice o limitata rilevanza ovvero quando si verifica una
contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici. Nella prassi è lo stesso
giudice che detta all’ausiliario il riassunto delle dichiarazioni rese davanti a lui.
Redazione del verbale: il verbale è redatto dall’ausiliario che assiste il giudice.
Contenuto del verbale: il verbale contiene l’indicazione del giorno e del luogo, le generalità delle
persone intervenute, l’indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che
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sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto l’ausiliario ha fatto o ha constatato o di quanto
è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che
egli assiste. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda e, in
tale caso, è riprodotta anche la domanda; se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante, o se
questi si è avvalso dell’autorizzazione a consultare note scritte, ne è fatta menzione.
Sottoscrizione del verbale: il verbale, previa lettura, deve essere sottoscritto alla fine di ogni foglio
dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute. Se qualcuno degli
intervenuti non vuole o non può sottoscrivere, deve esserne fatta menzione nel verbale indicandone
i motivi.
Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia: i nastri impressi con i caratteri
della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre il giorno successivo a quello in cui sono
stati formati, ma ad oggi vi è la possibilità di procedere ad una trascrizione simultanea mediante
computer. Tale termine è derogato per il verbale del dibattimento che deve essere trascritto non oltre
3 gg dalla sua formazione.
Riproduzione fonografica o audiovisiva: la riproduzione fonografica o audiovisiva è effettuata da
personale tecnico, anche estraneo all’amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell’ausiliario
che assiste il giudice. Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale è indicato il
momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione. Per la parte in cui la
riproduzione fonografica, per qualsiasi motivo, non ha avuto effetto o non è chiaramente
intelligibile, fa prova il verbale redatto in forma riassuntiva.
Quando le parti vi consentono, il giudice può disporre che non sia effettuata la trascrizione.
Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni, se effettuate, sono unite al fascicolo del
procedimento.
Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si
svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di
riproduzione fonografica o audiovisiva (per interrogatorio si intende sia quello della persona
sottoposta alle indagini o dell’imputato, sia quello dell’imputato in un procedimento per reato
connesso o collegato a quello per cui si procede). Quando si verifica una indisponibilità di strumenti
di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della
consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione
della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti, tuttavia, rientra anche tra i poteri ufficiosi
(a rt. 141-bis).
del giudice disporre la trascrizione
La documentazione non integrale è inutilizzabile e, in caso contrario, è prevista una sanzione che
scatta ogni qual volta in motivazione si faccia significativo impiego probatorio dell’atto viziato.
Nullità relativa dei verbali (a rt. 142): salve particolari disposizioni di legge, il verbale è nullo se
vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute;
a. manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che ha redatto il verbale;
b. il verbale non è redatto in lingua italiana o nella lingua della minoranza riconosciuta.
c.
La mancata menzione nel verbale di determinati adempimenti e dichiarazioni, nonché delle relative
modalità di svolgimento, comporta la nullità del mezzo di prova.
TRADUZIONE DEGLI ATTI: la traduzione non integra un mezzo di prova, ma una semplice
mediazione linguistica tra i soggetti del procedimento.
Nomina dell’interprete (art. 143): 3 ipotesi in cui bisogna ricorrere ad un interprete:
55
1) l’imputato (e la persona sottoposta alle indagini) che non conosce la lingua italiana ha diritto di
farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l’accusa formulata
contro di lui e di seguire il compimento degli atti cui partecipa (una conoscenza media esclude la
necessità dell’interprete). La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria
per chi sia cittadino italiano;
Per l’imputato straniero che si trova all’estero, ove non risulti che conosca la lingua italiana,
bisogna redigere nella lingua dello Stato dove è nato l’invito a dichiarare o eleggere domicilio
nel territorio dello Stato;
2) se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere, l’autorità procedente nomina uno o
più interpreti, scelti di preferenza tra le persone abituate a trattare con lui;
3) autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o
in un dialetto non facilmente intelligibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una
dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto
e in tale caso è inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall’interprete.
L’interprete è nominato anche quando il giudice, il PM o l’ufficiale di polizia giudiziaria ha
personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.
La prestazione dell’ufficio di interprete è obbligatoria, talché può disporsi l’accompagnamento
coattivo dell’interprete.
Incapacità e incompatibilità dell’interprete: non possono prestare ufficio di interprete a pena di
nullità: il minorenne, l’interdetto, l’inabilitato, l’affetto da infermità mentale, l’interdetto da uffici
pubblici, l’interdetto o il sospeso da una professione o da un’arte e il sottoposto a misure di
sicurezza personali o a misure di prevenzione. È poi incompatibile la persona esclusa dalla
testimonianza o che gode della facoltà di astenersi dal testimoniare, nonché chi è chiamato
all’ufficio di testimone o di perito, ovvero chi è nominato consulente tecnico nello stesso
procedimento o in un procedimento connesso. Nel caso del sordomuto la qualità di interprete può
essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta.
Ricusazione e astensione dell’interprete: l’interprete incapace o incompatibile è ricusabile dalle
parti private e, per i soli atti compiuti o disposti dal giudice, è ricusabile anche dal PM. Se esiste un
motivo di ricusazione oppure gravi ragioni di convenienza per astenersi, l’interprete deve
dichiararlo, e sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione decide il giudice con ordinanza
inoppugnabile.
Con la nomina, l’interprete è citato a comparire con notificazione e, in situazioni di urgenza, anche
oralmente attraverso l’ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria.
Se le traduzioni scritte richiedono un lavoro di lunga durata, l’autorità procedente fissa all’interprete
un termine che può essere prorogato per giusta causa una sola volta. L’interprete che non ha
presentato la traduzione nel termine può essere sostituito.
NOTIFICAZIONI
Atto processuale attraverso il quale si porta a conoscenza di un determinato soggetto del rapporto
processuale l’esistenza di un atto cui tale soggetto abbia interesse. Funzione strumentale rispetto
agli atti che ne costituiscono oggetto, è predisposta ad assicurare ai relativi destinatari la
conoscibilità giuridica e tendenzialmente la conoscenza effettiva, affinché questi esercitino i relativi
diritti o adempiano ai propri obblighi.
Organi e forme delle notificazioni (art. 148): 56
1° co. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dell'ufficiale
giudiziario o da chi ne esercita le funzioni (es. messi di conciliazione).
2° co. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice può
disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del
luogo in cui i destinatari sono detenuti.
2° co. bis L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti
con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di aver trasmesso il
testo originale.
3° co. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti (in casi tassativi è
prevista la notificazione per estratto, cioè la riproduzione della sola parte essenziale
dell’atto), di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è
possibile, alle persone indicate. A tutela della riservatezza, quando la notifica non può essere
eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria
consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al
difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare
trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in
calce all'originale e alla copia dell'atto. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o
invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario devono recare solo le
indicazioni strettamente necessarie.
4° co. L’ufficiale giudiziario provvede a formare un numero di copie dell’atto uguale a quello dei
destinatari della notificazione. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della
cancelleria ha valore di notificazione, purché sull’originale sia annotata l’avvenuta consegna
e la relativa data.
5° co. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice, o dal
PM, verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia
fatta menzione nel verbale.
Notificazioni urgenti a mezzo del telefono (art. 149): nei casi d’urgenza, il giudice può disporre,
anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall’imputato siano convocate o avvisate a mezzo
del telefono a cura della cancelleria. Sull’originale dell’avviso o della convocazione sono annotati il
numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la
comunicazione, il suo rapporto col destinatario, il giorno e l’ora della telefonata.
Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente all’abitazione, alla
sede del lavoro abituale, alla dimora o al recapito della persona interessata; essa non ha effetto se
non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che convive anche temporaneamente col
medesimo (ha effetto invece se la comunicazione è rilasciata sulla segreteria telefonica). La
successiva comunicazione telegrafica per estratto ha valore di notificazione con effetto dal momento
in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante
telegramma. Quando non è possibile procedere alla notificazione a mezzo del telefono, la
notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma.
Forme particolari di notificazione disposte dal giudice (art. 150): in presenza di particolari
circostanze, il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto motivato in calce all’atto, che la
notificazione a persona diversa dall’imputato sia eseguita mediante l’impiego di mezzi di
comunicazione non tradizionali che garantiscano la conoscenza dell’atto. Nel decreto devono essere
indicati il mezzo tecnico prescelto e le modalità ritenute necessarie per far conoscere l’atto al
destinatario. 57
Notificazioni richieste dal PM (art. 151): le notificazioni di atti del PM nel corso delle indagini
preliminari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi di
atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad
eseguire. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della segreteria ha valore di
notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la
data in cui questa è avvenuta.
Notificazioni richieste dalle parti private (art. 152): salvo che la legge disponga altrimenti, le
notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dall'invio di copia dell'atto
effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la
notificazione può dirsi perfezionata con la ricezione della raccomandata secondo le regole fissate
dall’ordinamento postale.
Notificazioni all’ : la disciplina delle notificazioni all'imputato e costruita sulla base del
IMPUTATO
relativo status personale. (art. 156) sono eseguite mediante consegna di copia alla persona a
DETENUTO IN ITALIA
mani proprie nel luogo di detenzione, anche attraverso l’agente di custodia.
Se ne fa menzione nella relazione di notifica e la copia è consegnata al direttore dell’istituto o a
chi ne fa le veci:
- se l’imputato detenuto rifiuta di ricevere l’atto;
- se non è possibile consegnare la copia direttamente all’imputato, perché legittimamente
assente (es. perché usufruisce del regime di semilibertà). In tal caso, della avvenuta
notificazione il direttore dell’istituto informa immediatamente l’interessato con il mezzo più
celere. (art. 157)
PRIMA NOTIFICA ALL’IMPUTATO LIBERO
1° co. è eseguita mediante consegna di copia dell’atto a mani proprie, dovunque l’imputato si
trovi. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita
nell’abitazione o nel luogo in cui il soggetto esercita abitualmente l’attività lavorativa,
consegnando la copia ad un convivente, al portiere o a chi ne fa le veci.
2° co. Qualora tali luoghi non siano conosciuti, la notificazione è eseguita dove l’imputato ha
temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.
3° co. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l’originale dell’atto notificato, mentre l’ufficiale
giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notifica mediante raccomandata con
avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della
raccomandata.
4° co. Copia dell’atto non può essere consegnata ad un minore di 14 anni o a soggetti versanti in
stato di manifesta incapacità di intendere o volere.
5° co. La notificazione va rinnovata quando la copia viene consegnata alla persona offesa dal
reato e risulta, o è probabile, che l’imputato non ha avuto effettiva conoscenza dell’atto
notificato.
6° co. Per tutelare la riservatezza, se la consegna è fatta nelle mani di persona diversa dal
destinatario, il plico deve essere consegnato chiuso. 58
7° co. Se la prima notificazione non va a buon fine, perché le persone indicate mancano o non
sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, occorre un secondo accesso per cercare
l’imputato presso l’abitazione, la sede del lavoro abituale, la dimora, il recapito, ecc.
Nella relazione di notifica vanno indicate le ore dei due accessi, il secondo dei quali deve
avvenire in un giorno successivo e ad un orario diverso rispetto al primo.
8° co. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l’atto è depositato nella casa
del comune dove abita l’imputato o, in mancanza di questa, nel comune dove esercita
abitualmente la sua attività lavorativa; allo stesso tempo, un avviso di deposito viene
affisso sulla porta dell’abitazione dell’imputato o alla porta del luogo in cui esercita
abitualmente la sua attività lavorativa. Del deposito l’ufficiale giudiziario dà
comunicazione all’imputato mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti
della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
Le notificazioni all’imputato libero successive alla prima sono eseguite, in caso di nomina di
difensore di fiducia mediante consegna ai difensori, sempre che l’imputato non abbia provveduto
a dichiarare o ad eleggere domicilio. Il difensore può dichiarare immediatamente all’autorità che
procede di non accettare la notificazione.
in caso di (art. 159): lo stato di irreperibilità impedisce al PM di chiedere il
IRREPERIBILITÀ
giudizio immediato “ordinario” ed impone al giudice di revocare il decreto penale di condanna.
Se non è possibile eseguire la notificazione secondo le forme dettate per la prima notifica
all’imputato non detenuto, l’autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell’imputato, a cui
provvede la polizia giudiziaria, che investono in via successiva luogo di nascita, ultima residenza
anagrafica, ultima dimora, luogo in cui il soggetto esercita la sua attività lavorativa,
amministrazione carceraria centrale (ma tale elenco non è tassativo).
Se le ricerche non danno esito positivo, il giudice o il PM emettono apposito decreto di
irreperibilità col quale, dopo avere designato un difensore d’ufficio all’imputato che ne sia privo,
viene ordinato che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore il quale
assume così la rappresentanza dell’irreperibile.
Efficacia del decreto di irreperibilità (art. 160):
- il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal PM nel corso delle indagini preliminari
cessa di avere efficacia con la pronuncia del provvedimento che definisce l’udienza
preliminare ovvero, quando questa manchi, con la chiusura delle indagini preliminari.
- il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi
dell’udienza preliminare nonché il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal PM per la
notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la
pronuncia della sentenza di primo grado;
- l’efficacia del decreto emesso dal giudice di secondo grado o di rinvio cessa con la pronuncia
della sentenza.
Anche nel giudizio di cassazione si profilano i presupposti perché si faccia luogo al decreto di
irreperibilità.
Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati.
all’imputato militare in servizio attivo sono effettuate con consegna a mani proprie, altrimenti
l’atto è notificato presso l’ufficio del comandante del corpo, il quale provvederà ad informare
l’interessato della avvenuta notificazione con il mezzo più celere annotando la data, l’ora e le
modalità in apposito registro.
all’imputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia al difensore. Se
l’imputato è privo di difensore, l’autorità giudiziaria designa un difensore di ufficio.
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interdetto o infermo di mente l’atto viene notificato tanto al soggetto quanto, rispettivamente,
presso il tutore o il curatore speciale.
residente o dimorante all’estero 2 ipotesi:
se dagli atti risulta il luogo di residenza o di dimora all’estero della persona nei cui confronti
a. si deve procedere, il giudice o il PM gli invia raccomandata con avviso di ricevimento,
contenente una sorta di informazione di garanzia (indicazione della autorità che procede,
titolo del reato e la data e il luogo in cui è stato commesso), nonché l’invito a dichiarare o
eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Ove risulti che l’imputato non conosce la lingua
italiana, l’invito deve essere tradotto nella lingua ufficiale dello Stato in cui l’imputato risulta
essere nato.
Se entro 30 gg. dalla ricezione della raccomandata il soggetto non risponde all’invito, le
notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.
La stessa disciplina vale anche nel caso in cui l’imputato si sia trasferito all’estero
successivamente all’emissione del decreto di irreperibilità;
se, invece, il giudice o il PM non conoscono il luogo di residenza all’estero, prima di
b. pronunciare decreto di irreperibilità, devono disporre ricerche sia nel territorio dello Stato sia
all’estero, nei limiti consentiti dalle Convenzioni internazionali.
Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui dagli atti risulti che la persona è detenuta
all’estero.
Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni (art. 161): nel primo atto
compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, non detenuto, ne
internato, il giudice, il PM o gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria, lo invitano a dichiarare
(indica un luogo che può essere la propria casa di abitazione o la sede del proprio lavoro) o eleggere
il domicilio (designazione di un luogo e di un destinatario) per le notificazioni (la dichiarazione di
domicilio prevale sulla precedente elezione). Fuori da questo caso l’invito a dichiarare o eleggere
domicilio è formulato con l’informazione di garanzia.
L’imputato, o la persona sottoposta alle indagini, ha l’obbligo di comunicare ogni mutamento del
domicilio eletto o dichiarato, mentre, in mancanza di tale comunicazione oppure in caso di rifiuto di
dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni vengono eseguite mediante consegna al difensore
(cd. domicilio legale). Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di
compierla, è fatta menzione nel verbale.
L’imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e
l’imputato che deve essere dimesso da un istituto per l’esecuzione di misure di sicurezza, all’atto
della scarcerazione, o della dimissione ha l’obbligo di fare la dichiarazione o l’elezione di domicilio
con atto ricevuto a verbale dal direttore dell’istituto.
Se la notificazione nel domicilio diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante
consegna al difensore che assume la veste di semplice consegnatario. Nello stesso modo si procede
quando la dichiarazione o elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee. Quando
risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l’imputato non è stato nella condizione di
comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto si applicano le disposizioni degli art. 157 e
159 e la consegna al difensore resta l’extrema ratio.
Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto: il domicilio dichiarato, il
domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorità che procede, con
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dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con
sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore.
La dichiarazione può essere fatta anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale l'imputato
si trova.
Finché l'autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o la comunicazione, sono valide
le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.
La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del
procedimento, salvo che l’imputato sia sottoposto, in seguito, a detenzione o che si tratti di ricorso
per cassazione.
Notificazioni a :
SOGGETTI DIVERSI DALL’IMPUTATO
• notificazioni e comunicazioni al PM (art. 153): le notificazioni al PM sono eseguite, anche
direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell’atto nella segreteria. Il
pubblico ufficiale addetto annota sull’originale e sulla copia dell’atto le generalità di chi ha
eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta. Le comunicazioni di atti e provvedimenti
del giudice al PM sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo, salvo che il PM
prenda visione dell’atto sottoscrivendolo. Il pubblico ufficiale addetto annota sull’originale
dell’atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.
• notificazioni alla persona offesa da reato, alla parte civile, al responsabile civile ed al
civilmente obbligato per la pena pecuniaria seguono le forme prescritte per la prima
notificazione all’imputato non detenuto, ma con due deroghe in quanto non operano le regole
dettate per la tutela della riservatezza e per il doppio accesso.
Se sono ignoti i luoghi indicati nell’art. 157, la notificazione è eseguita mediante deposito
dell’atto nella cancelleria.
Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all’estero, la persona
offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere
domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di 20gg dalla ricezione della raccomandata
non viene effettuata la dichiarazione o l’elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o
risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell’atto nella cancelleria.
La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria è eseguita con le forme stabilite per la prima notificazione all’imputato
non detenuto.
Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la
pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, devono dichiarare o
eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede con atto ricevuto dalla cancelleria del
giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o
inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.
Quando, per il numero elevato dei destinatari ovvero per l’impossibilità di identificarne alcune,
la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile, l’autorità giudiziaria
può disporre, con decreto esteso in calce all’atto, la notificazione per pubblici annunzi. Copia
dell’atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui si trova l’autorità procedente e un
estratto è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La notificazione si ha per avvenuta dal momento in cui l’ufficiale giudiziario deposita una copia
dell’atto nella segreteria o nella cancelleria dell’autorità procedente, insieme con la relazione di
notifica ed i documenti giustificativi. 61
• notificazioni a soggetti diversi (es. difensori, testimoni, periti, interpreti) seguono le forme
prescritte per la prima notificazione all’imputato non detenuto ma come per la persona offesa,
non operano le regole dettate per la tutela della riservatezza e per il doppio accesso.
In casi di urgenza è prevista la notificazione a mezzo del telefono o del telegrafo.
Relazione di notificazione: nella relazione, scritta in calce all’originale ed alle singole copie
notificate, l’ufficiale giudiziario indica
autorità o parte privata richiedente,
1. richieste effettuate,
2. generalità della persona a cui è stata consegnata la copia e, se la notificazione non è avvenuta
3. a mani proprie, i rapporti tra destinatario e consegnatario, le funzioni svolte da quest’ultimo,
luogo e la data della consegna della copia;
4. infine, appone la propria sottoscrizione per attestare la paternità dell’atto.
5.
Il giudice valuta liberamente il contenuto della relazione. Qualora vi sia un contrasto tra la relazione
scritta sulla copia consegnata e quella sull’originale, per ciascun interessato valgono le attestazione
contenute nella copia notificata. La notificazione produce effetto dal giorno della sua esecuzione,
ma vi sono eccezioni: se il termine per impugnare decorre diversamente per l’imputato e per il suo
difensore, vale per entrambi quello che scade per ultimo.
Le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle
relative norme speciali.
Nullità delle notificazioni (art. 171): la notificazione è nulla se
1) l’atto è notificato in modo incompleto, salvo sia consentito l’estratto;
2) c’è incertezza assoluta circa il richiedente e il destinatario;
3) nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l’ha eseguita;
4) sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;
5) è stata omessa l’affissione sulla porta dell’imputato o non è stata data la comunicazione mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento dopo il deposito nella casa comunale;
6) sull’originale dell’atto notificato manca la sottoscrizione del portiere o di ne fa le veci;
7) non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto motivato con cui è stata
disposta una forma particolare di notificazione (art. 150) purché l’atto non sia giunto a
conoscenza del destinatario (se lo scopo conoscitivo viene raggiunto, l’invalidità non si verifica).
A tali cause di nullità vanno aggiunte quelle enucleabili in via generale dall’art. 178, nonché le
ipotesi di inesistenza vera e propria. TERMINI
Termini processuali assegnano dei limiti cronologici all’attività dei soggetti del procedimento o
determinano la cessazione degli effetti dell’atto.
dilatori impediscono che un atto possa produrre effetti prima che il relativo termine sia decorso;
acceleratori stabiliscono un termine per il compimento dell’atto o per il mantenimento della sua
efficacia (es. termine per proporre querela).
- ordinatori quelli le cui conseguenze sono prive di rilevanza di natura processuale, salvi
eventuali riflessi disciplinari (es. termini per il deposito della sentenza); 62
- perentori quelli la cui scadenza comporta la perdita del potere di compiere l’atto al quale si
riferiscono, oppure la cessazione degli effetti del medesimo. Inosservanza di tali termini
comporta decadenza dal corrispondente potere, salva la restituzione nel termine scaduto.
I termini processuali sono computati a ore, giorni, mesi ed anni; la scadenza del termine in un
giorno festivo comporta una proroga ex lege al giorno successivo non festivo.
Salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l’ora o il giorno in cui ne è
iniziata la decorrenza; si computa l’ultima ora o l’ultimo giorno (ai fini del computo dei termini
massimi della custodia cautelare vale anche il giorno di inizio della restrizione). Quando è stabilito
soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere
(non si tiene cioè conto né del dies a quo, né di quello ad quem). Il termine per fare dichiarazioni,
depositare documenti o compiere atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in
cui, secondo i regolamenti, l’ufficio viene chiuso al pubblico.
I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge. I
termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non possono essere prorogati, salvo che la legge
disponga altrimenti (es. proroghe che il Ministro della giustizia può accordare per eventi di carattere
eccezionale, proroga dei termini delle indagini preliminari e proroga dei termini della custodia
cautelare, richieste dal PM al giudice).
La parte a favore della quale è stabilito un termine può chiederne o consentirne l’abbreviazione con
dichiarazione ricevuta nella cancelleria o nella segreteria dell’autorità procedente. Il termine in
alcuni casi è ridotto dall’autorità giudiziaria senza il consenso dell’interessato.
Prolungamento dei termini di comparizione: se la residenza dell'imputato risultante dagli atti
ovvero il domicilio dichiarato o eletto è fuori del comune nel quale ha sede l'autorità giudiziaria
procedente, il termine per comparire è prolungato del numero di giorni necessari per il viaggio. Il
prolungamento è di un giorno ogni 500 chilometri di distanza, quando è possibile l'uso dei mezzi
pubblici di trasporto e di un giorno ogni 100 chilometri negli altri casi. Lo stesso prolungamento ha
luogo per gli imputati detenuti o internati fuori del comune predetto. In ogni caso il prolungamento
del termine non può essere superiore a 3 giorni. Per l'imputato residente all'estero il prolungamento
del termine è stabilito dall'autorità giudiziaria, tenendo conto della distanza e dei mezzi di
comunicazione utilizzabili.
Termini della durata della fase delle indagini preliminari sono sospesi per l'espletamento della
perizia volta a stabilire se la persona sottoposta alle indagini sia in grado di partecipare
coscientemente al processo.
Termini sono sospesi nel periodo feriale, ossia dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.
La sospensione dei termini «procedurali», compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini
preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora
essi o i loro difensori rinuncino inequivocabilmente ad avvalersene. In ogni caso, però, la
sospensione dei termini di durata delle indagini preliminari non scatta nei procedimenti per reati di
criminalità organizzata.
Nel caso di procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione feriale o nei
successivi 45 gg, ovvero se durante lo stesso periodo scadono stanno per scadere i termini della
custodia cautelare, il giudice che procede, anche d’ufficio, pronuncia ordinanza inoppugnabile, ma
revocabile, con la quale è specificamente motivata e dichiarata l’urgenza del processo. In tali casi i
termini decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell’ordinanza.
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Durante le indagini preliminari, se occorre procedere con massima urgenza nel periodo feriale al
compimento di atti per i quali operi la sospensione dei termini in discorso, il gip, su richiesta del
PM, della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore, pronuncia ordinanza nella quale sono
specificate le ragioni dell’urgenza e la natura degli atti da compiere. Allo stesso modo provvede il
PM, con decreto motivato, tutte le volte in cui deve procedere al compimento di accertamenti
tecnici non ripetibili.
In tali eventualità gli avvisi notificati ai soggetti del procedimento ed ai difensori debbono far
menzione dell’ordinanza o del decreto ed i relativi termini decorrono dalla data di notificazione.
Restituzione nel termine (art. 175):
1° co. Il PM, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza,
se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore
(impedimento che renda vano ogni sforzo dell’uomo e che dipenda da cause a lui non
imputabili). La richiesta per la restituzione nel termine deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro 10 gg da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza
maggiore. Verificata l’integrazione dei presupposti, sorge per il giudice un vero e proprio
dovere di concedere la restituzione.
2° co. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a
sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso
abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia
volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A
tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica.
Tale richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di 30 gg da quello in
cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione
dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del
condannato.
Se la restituzione nel termine è concessa, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del
reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di
condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la
restituzione.
3° co. La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado
del procedimento.
4° co. Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione
della stessa. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il gip. Se sono stati pronunciati
sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla
impugnazione o sulla opposizione.
5° co. L’ordinanza che concede la restituzione nel termine è inoppugnabile. L'ordinanza che
concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della
opposizione può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o
sulla opposizione.
6° co. Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto
ricorso per cassazione.
7° co. Accolta la richiesta, il termine ricomincia a decorrere nella sua misura originaria. Quando
accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, se
occorre, ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti
necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine.
Effetti: il giudice che ha disposto la restituzione provvede, a richiesta di parte e in quanto sia
possibile, alla rinnovazione degli atti ai quali la parte aveva diritto di assistere. Se la restituzione nel
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termine è concessa dalla corte di cassazione, al compimento degli atti di cui è disposta la
rinnovazione provvede il giudice competente per il merito.
L’istituto non può essere invocato ai fini della presentazione della querela: l’aspirante querelante
non è parte e la querela non è tra gli atti del procedimento, essendo anteriore al suo inizio.
INVALIDITÀ DEGLI ATTI
Anche quando le difformità dell’atto sono rilevanti per via del principio di conservazione degli atti
imperfetti l’atto diviene idoneo a produrre effetti precari in attesa della
sanatoria del vizio la quale da vita ad un'altra fattispecie, equivalente dal punto di vista degli
1) effetti, a quella viziata, ma integrata da uno o più fatti ulteriori: cause di sanatoria verificandosi,
consolidano ex tunc gli effetti dell’atto;
declaratoria d’invalidità dell’atto, che viene dichiarata dal giudice, la quale provoca
2) l’eliminazione degli effetti dell’atto.
Specie di invalidità (non è compresa la decadenza perdita o estinzione del diritto di compiere un
atto processuale in conseguenza del trascorrere del tempo):
(es. quando l’atto è compiuto nonostante la scadenza del relativo termine):
INAMMISSIBILITÀ
è oggetto di autonomo motivo di ricorso per cassazione (art. 606 comma 1° lett. c), è dichiarabile
d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, senza altra causa di sanatoria se non quella del
giudicato, a meno che non siano espressamente previsti limiti temporali alla sua rilevazione (es.
in ordine alla costituzione di parte civile, le relative cause di inammissibilità non possono essere
rilevate dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento).
(inidoneità ad essere usato per finalità probatorie es. le notizie e le
INUTILIZZABILITÀ
indicazioni assunte dagli ufficiali di polizia giudiziaria nei confronti della persona sottoposta alle
indagini, senza l’assistenza del difensore): è oggetto di autonomo motivo di ricorso per
cassazione (art. 606 comma 1° lett. c) a fianco della nullità, dell'inammissibilità e della
decadenza; può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio, anche d’ufficio. Casi di
inutilizzabilità non sono previsti tassativamente.
L’inutilizzabilità è per lo più di natura assoluta perché proveniente da un vero e proprio divieto di
ammissione o di acquisizione valido nei confronti di chiunque, mentre solo talora assume natura
relativa, in quanto riferita a determinate categorie di soggetti.
(atti inidonei a produrre effetti es. sentenza emessa a non iudice), genera un vizio
INESISTENZA
non solo rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, ma anche oltre, mediante una
semplice azione di accertamento, in quanto la gravità del vizio è tale da impedire la formazione
del giudicato.
(atti che producono effetti suscettibili di cadere a seguito di apposite azioni)
NULLITÀ
l’inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento (anche atti compiuti dal
PM), ivi comprese quelle relative alla fase delle indagini preliminari, è causa di nullità soltanto
nei casi previsti dalla legge (principio di tassatività art. 177).
all’interprete non è consentito ricorrere all’integrazione analogica;
- un atto, anche se inficiato da violenza o minaccia è comunque processualmente valido; al
- massimo, gli interrogatori dell’imputato e le prove affette da vizi della volontà conseguenti
all'adozione di metodi o tecniche idonee ad influire sulla libertà di autodeterminazione
rientrano nell’ambito dell’inutilizzabilità; 65
Le restanti difformità dallo schema tipico sono considerate mere irregolarità, produttive, tutt'al
più, di conseguenze di natura disciplinare o ricavabili da altri rami dell'ordinamento, come quello
penale, civile o tributario.
Abnormità dei provvedimenti del giudice: l’atto è idoneo ad integrare lo schema normativo
minimo, ma si caratterizza per il suo contenuto del tutto estemporaneo, sia sul piano strutturale
che su quello funzionale (es. trasmissione degli atti al PM motivata dall’esigenza di rinnovare il
decreto di citazione a giudizio, il che spetta, invece, allo stesso giudice del tribunale in
composizione monocratica). È soggetta agli ordinari termini di impugnazione e perde rilevanza a
seguito della formazione del giudicato.
Nullità (art. 178): è sempre prescritta a pena di nullità l’osservanza delle
GENERALI
disposizioni concernenti:
a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi
stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario;
b) l’iniziativa del PM nell’esercizio dell’azione penale e la sua partecipazione al procedimento;
c) l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato (compresa persona sottoposta alle
indagini) e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal
reato e del querelante.
Alle nullità di ordine generale si contrappongono quelle , perché stabilite da
SPECIALI
un’apposita previsione legislativa caso per caso.
Nullità (art. 179): sono insanabili fino all’irrevocabilità del giudicato e sono
ASSOLUTE
rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del processo da qualunque parte (anche se chi le
eccepisce non vi dovesse avervi interesse).
a) per quanto riguarda il giudice è causa di nullità assoluta l’inosservanza delle disposizioni
riguardanti le condizioni di capacità del giudice (unico attributo rilevante ai fini di
un’eventuale incapacità del giudice è quello della qualifica richiesto per l’esercizio delle
funzioni giudiziarie la mancanza della quale da origine ad una nullità assoluta) e il numero
dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento
giudiziario (l'area delle nullità assolute si sovrappone per intero a quella delle corrispondenti
nullità di ordine generale ex art. 178 co. 1 lett. a).
Al contrario non sono riconducibili a tale ambito i vizi concernenti la nomina del giudice, ove
non rientranti nell'ambito della capacita.
per quanto riguarda il PM è causa di nullità assoluta l’inosservanza delle disposizioni
b) riguardanti
l’iniziativa del PM nell’esercizio dell’azione penale (violazioni delle disposizioni
- concernenti l'atto di promuovimento dell'azione penale);
l’imputazione coatta e la contestazione in udienza del reato connesso o del fatto
- nuovo. Si ha una nullità assoluta quando il giudice decide sul fatto nuovo emerso
nell’udienza preliminare o nel corso dell’istruzione dibattimentale senza che lo stesso sia
stato formalmente contestato dal PM, oppure quando il fatto descritto nell’imputazione
viene sostituito con un altro fatto.
le violazioni delle disposizioni sulla capacità e sulla legittimazione del rappresentante
- del PM, purché si riflettano sulla sua iniziativa nell’esercizio dell’azione penale;
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per quanto riguarda l’imputato è causa di nullità assoluta
c) l’omessa o invalida citazione al dibattimento di primo grado, oppure tenuto a seguito di
- giudizio direttissimo instaurato nei confronti di imputato libero o di giudizio immediato, e
al dibattimento di secondo grado;
l'omesso avviso per l'udienza preliminare;
-
per quanto riguarda il difensore dell’imputato è causa di nullità assoluta
d) la sua assenza dal dibattimento di primo e secondo grado e in ogni altro caso in cui è
- obbligatoria la sua presenza;
- l'incapacità o l'incompatibilità del difensore dell'imputato quando è obbligatoria la sua
presenza.
Sono altresì insanabili e sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità
definite assolute da specifiche disposizioni di legge.
Nullità (art. 180): sono rilevabili anche d’ufficio (al pari di quelle assolute) e
INTERMEDIE
sanabili in un momento anteriore all’irrevocabilità della sentenza (al pari di quelle generali).
se verificatesi prima del giudizio vanno rilevate e dedotte prima della deliberazione della
- sentenza di I° grado;
se verificatesi nel giudizio vanno rilevate e dedotte prima della deliberazione della sentenza
- del grado successivo.
Se tempestivamente dedotte ma non dichiarate dal giudice sono automaticamente devolute al
giudice dell'impugnazione senza che vadano a formare oggetto dei relativi motivi.
L'area delle nullità intermedie si ricava sottraendo dalle nullità generali ex art. 178 quelle delle
nullità assolute ex art. 179 (non ci sono nullità speciali sottoposte al regime proprio delle nullità
intermedie).
Nullità intermedie:
inosservanza delle disposizioni circa la partecipazione del PM al procedimento (attività di
a) prosecuzione dell'azione e interventi in cui si risolve il contributo dialettico del PM al
procedimento es. conclusioni che gli competono nell’udienza preliminare).
≠
Posizione del PM rispetto a quella del difensore dell'imputato: l’assenza del PM in relazione
a sequenze procedimentali in cui la sua presenza è indefettibile genera una nullità a regime
intermedio, laddove, in costanza dei medesimi presupposti, ciò è causa di nullità assoluta per
il difensore dell’imputato.
l'inosservanza delle disposizioni circa l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza
b) dell’imputato e delle altre parti private;
omessa o invalida citazione delle parti private.
c)
d) inosservanza delle disposizioni che concernono la citazione a giudizio della persona offesa e
del querelante. 67
Nullità (art. 181): sono quelle non generali o non definite come assolute da
RELATIVE
specifiche disposizioni di legge.
Sono sempre speciali poiché la loro esistenza dipende da un’espressa comminatoria.
Devono essere dichiarate dal giudice solo su eccezione della parte interessata.
Le nullità riguardanti le indagini preliminari o l’incidente probatorio o gli atti dell’udienza
preliminare devono essere eccepite in termini distinti:
se si tiene l’udienza preliminare devono essere eccepite anteriormente alla pronuncia del
1) provvedimento conclusivo dell’udienza;
se non si tiene devono essere eccepite subito dopo aver compiuto per la prima volta
2) l’accertamento della costituzione della parti in giudizio.
Quest’ultimo termine vale anche per nullità riguardanti il decreto che dispone il giudizio; atti
preliminari al dibattimento; allorché si proceda a giudizio, per le nullità concernenti gli atti
delle indagini preliminari e quelli compiuti nell’incidente probatorio e per le nullità
concernenti gli atti dell’udienza preliminare, che, già regolarmente eccepite non siano state a
suo tempo dichiarate, mentre nel caso di sentenza di non luogo a procedere le medesime
nullità devono essere riproposte con la relativa impugnazione.
Le nullità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l’impugnazione della relativa
sentenza.
Due fattispecie di nullità rilevabili anche d’ufficio:
indicazione delle esigenze cautelari quando vi sia pericolo per l’acquisizione delle prove;
a.
b. contenuto dell’ordinanza che dispone la misura cautelare
Deducibilità delle nullità (art. 182): le nullità relative e quelle intermedie non possono essere
dedotte o eccepite da chi vi ha dato o concorso a darvi causa ovvero non ha interesse
all’osservanza della disposizione violata.
Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento
ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo.
Qualora la parte non abbia assistito al compimento dell’atto, il termine per dedurre la nullità
coincide con quelli di sanatoria stabiliti per le nullità relative ed intermedie. I termini per rilevare
o eccepire le nullità sono stabiliti a pena di decadenza.
Sanatorie generali delle nullità (art. 183): salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono
sanate per:
1. acquiescenza se la parte interessata ha rinunciato espressamente a eccepire la nullità ovvero
ha accettato (espressamente o tacitamente) gli effetti dell’atto, ossia del suo risultato pratico;
2. per il raggiungimento dello scopo se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l’atto
omesso o nullo è preordinato, casi in cui l’atto ha raggiunto lo scopo al quale era preordinato
rispetto a tutti gli interessati.
Le sanatorie generali operano nei confronti sia delle nullità relative che di quelle intermedie (non
nei confronti delle nullità assolute che l'art. 179 comma 1° dichiara espressamente insanabili
salvo il passaggio in giudicato della sentenza).
La nullità di una citazione o di un avviso, ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni, è
sanata se la parte interessata è comparsa (la comparizione deve essere personale e volontaria) o
ha rinunciato a comparire. La parte che invece dichiari di essere comparsa solo per far rilevare
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l’irregolarità non impedisce il verificarsi della sanatoria, ma ha diritto ad un termine a difesa non
inferiore a 5 gg. Solo per la citazione a comparire al dibattimento, il termine a difesa non può
essere inferiore a 20 gg.
In ogni caso, la comparizione opera come sanatoria, ancorché la parte non abbia consapevolezza
del vizio o non sia intenzionata a sanarlo.
Effetti della dichiarazione di nullità (art. 185): la nullità di un atto rende invalidi gli atti
consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo.
Il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessaria (il
che non accade, ad es., allorché l'atto viziato di nullità assoluta e, quindi, insanabile abbia
egualmente raggiunto il suo scopo) e possibile (il che non si verifica nei confronti di atti ab
origine non reiterabili), ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullità per dolo o
colpa grave.
Se la nullità è dichiarata in uno stato o grado diverso da quello in cui la stessa si è verificata la
dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è
stato compiuto l’atto nullo, purché si tratti di un atto di natura non probatoria. Se, invece, si tratta
di nullità riguardanti le prove, il giudice deve provvedere alla rinnovazione, sempreché ciò sia
necessario ai fini della decisione e la prova si ripetibile.
Non può mai operare nel giudizio di cassazione in quanto i limiti istituzionali propri del giudizio
di legittimità impongono di far luogo all'annullamento con rinvio (art. 623) 69
PROVE
Disposizioni del libro sulle prove si applicano:
- al dibattimento;
- all’incidente probatorio;
- nelle fasi anteriori al dibattimento quando è previsto l’intervento del giudice.
Norme relative ai diversi mezzi di prova non devono in linea di massima applicarsi nel corso delle
indagini preliminari del PM, salvo che in alcune ipotesi da enuclearsi caso per caso.
OGGETTO DELLA PROVA (art. 187): sono oggetto di prova
1) i fatti che si riferiscono all’imputazione, alla punibilità dell’imputato e alla determinazione
della pena o della misura di sicurezza;
2) i fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuale;
3) se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità
civile derivante dal reato, oltreché quelli relativi ai danni prodotti dal reato.
Criterio della pertinenza è il criterio-guida per lo sviluppo dell'attività probatoria e per la definizione
dei suoi confini rappresenta il parametro di fondo per la verifica circa la rilevanza della prova in
vista della sua ammissione oltreché per la soluzione dei problemi che possono porsi in sede di
assunzione di determinate prove.
Distinguere tra:
prove dirette: hanno per oggetto il fatto da provare;
- prove indirette o prove indiziarie: non hanno direttamente ad oggetto il fatto da provare, ma un
- altro fatto, dal quale il giudice potrà risalire al primo attraverso un’operazione mentale di tipo
induttivo, fondata sulla logica o su massime di esperienza. Perché l’esistenza di un fatto possa
ritenersi provato in via indiretta occorre che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti. Prove
critiche, da non confondersi con gli «indizi» richiesti quale presupposto es. per l'adozione di una
misura cautelare.
prove storiche: fatto da provare viene descritto o riprodotto immediatamente davanti al giudice;
- prove critiche: necessario l’intervento di inferenza del giudice sulla base di un itinerario
- logico-critico.
PROVE ATIPICHE (o INNOMINATE): quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il
giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica
la libertà morale della persona (in quanto non possono essere utilizzati, neppure col consenso
dell’interessato, tecniche o metodi probatori idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o
ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti). Il giudice provvede all'ammissione, sentite le
parti sulle modalità di assunzione della prova allo scopo di concordare, se possibile, le relative
cadenze procedurali.
In ogni caso dovrà trattarsi di prove non vietate dalla legge.
DIRITTO ALLA PROVA E CRITERI DI AMMISSIONE (art. 190): le prove sono ammesse a
richiesta di parte, il giudice deve provvedere senza ritardo con ordinanza alla delibazione di
ammissibilità escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o
irrilevanti (mentre la verifica sulla «rilevanza» è un giudizio circa la sua pertinenza al thema
probandum delineato dall'art. 187, la successiva verifica sulla «non superfluità» comporta un
giudizio sulla potenziale utilità della stessa e quindi sulla sua attitudine a contribuire in termini
positivi all’arricchimento della piattaforma su cui dovrà formarsi il convincimento del giudice).
70
La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio. I provvedimenti sull’ammissione
della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio.
Diritto alla prova riconosciuto alle parti si articola su 2 livelli:
diritto di richiedere l’ammissione di determinate prove si traduce in un onere di iniziativa al
a. fine dell’acquisizione al processo delle stesse, salve le ipotesi in cui è consentito al giudice un
intervento d’ufficio;
adempiuto tale onere, diritto ad ottenere la prova richiesta o, comunque, ad ottenere una
b. tempestiva pronuncia sulla richiesta formulata.
Tra le specificazioni del diritto alla prova: diritto dell’imputato ad ottenere l’ammissione delle
prove a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico, diritto del PM di ottenere
l’ammissione delle prove a carico sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico (c.d. diritto
di controprova costituisce motivo di ricorso per cassazione la mancata assunzione di una prova
decisiva, allorché la stessa sia stata richiesta dalla parte, anche nel corso dell'istruzione
dibattimentale).
Requisiti della prova in casi particolari (art. 190-bis): nei procedimenti per i delitti di criminalità
organizzata (ex art. 51, co. 3-bis), quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone
indicate nell'art. 210 (persone imputate in un procedimento connesso) e queste hanno già reso
dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei
cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono
stati acquisiti, l'esame di tali soggetti è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli
oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono
necessario sulla base di specifiche esigenze.
Tale disciplina si applica anche quando si procede per delitti di pornografia e di prostituzione
minorile se l’esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni 16.
I principi espressi nell’art. 190 sono applicabili nell’intero arco del procedimento e quindi anche
nelle fasi anteriori al dibattimento.
PROVE ILLEGITTIMAMENTE ACQUISITE (art. 191): le prove illegittimamente acquisite, cioè
ammesse o assunte in violazione dei divieti di legge, non sono utilizzabili (comprese le ipotesi in
cui il divieto può emergere solo ex post rispetto al momento acquisitivo, cioè nel momento della
valutazione della prova). L’inutilizzabilità è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del
procedimento (pure nel giudizio in cassazione).
VALUTAZIONE DELLA PROVA E REGOLE DI CONVINCIMENTO DEL GIUDICE (art.
192): per la valutazione della prova opera il principio del libero convincimento del giudice il
quale valuta la prova dando conto nella motivazione dei provvedimenti dei risultati acquisiti e dei
criteri adottati (valutazione può avere ad oggetto soltanto l’area delle prove legittimamente
ammesse ed acquisite, dunque utilizzabili).
All’interno della motivazione devono essere indicate le prove poste a base della decisione e devono
essere enunciate le ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie.
Ai fini del convincimento del giudice:
non possono essere utilizzati elementi di natura soltanto indiziaria, a meno che questi siano gravi,
- precisi e concordanti (in tal caso gli indizi assumo valore di prova;
le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato, o da imputati in un procedimento
- connesso a norma dell’art. 12 possono essere valutate solo unitamente agli altri elementi di
71
prova che ne confermano l’attendibilità (c.d. presunzione relativa di inattendibilità). Lo stesso
vale per le dichiarazioni rese dall’imputato di un reato collegato a quello per cui si procede
nelle ipotesi di collegamento probatorio, nonché per le dichiarazioni rese dall’imputato che ha
assunto l’ufficio di testimone.
non possono essere utilizzate le dichiarazioni di chi, per libera scelta, si è sempre sottratto
- all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore.
Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che
riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza.
MEZZI DI PROVA
Strumenti processuali attraverso i quali si acquisisce, innanzi al giudice, la prova.
Offrono al giudice dei risultati direttamente utilizzabili per la decisione.
1) TESTIMONIANZA
Oggetto e limiti della testimonianza (art. 194): il testimone è esaminato su fatti determinati che
costituiscono oggetto di prova.
Non può deporre:
- sulle voci correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile
scinderli dalla deposizione sui fatti;
- sulla moralità dell’imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la
personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale.
L’esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone
e le parti o altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la
credibilità. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal
reato è ammessa solo quando il fatto dell’imputato deve essere valutato in relazione al
comportamento di quella persona.
Ogni persona ha la capacità di testimoniare. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del
testimone, sia necessario verificarne l’idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice
anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge.
Il testimone ha l’obbligo di presentarsi al giudice, attenersi alle prescrizioni date dal medesimo,
rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte (se maggiore degli anni 14 deve rendere
la dichiarazione di cui all’art. 497 che tiene luogo del giuramento).
Testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua
responsabilità penale (garanzia contro il self-incrimination).
Facoltà di astensione dei prossimi congiunti: i prossimi congiunti dell’imputato non sono
obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza
ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato. Il giudice, a pena di nullità, avvisa le
persone predette della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.
Testimoni sospettati di falsità, reticenza o renitenti (art. 207): se nel corso dell'esame un
testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, il
presidente o il giudice glielo fa notare rinnovandogli, se del caso, l'avvertimento dell’obbligo di dire
la verità. Allo stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi
espressamente previsti dalla legge e, se il testimone persiste nel rifiuto, dispone l'immediata
trasmissione degli atti al PM perché proceda a norma di legge. 72
Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha deposto, il giudice, se
ravvisa indizi del reato di falsa testimonianza, ne informa il PM trasmettendogli i relativi atti (PM è
libero di promuovere l’azione penale in qualsiasi momento anche prima dei suddetti adempimenti).
Divieto di arresto in udienza per il testimone.
Testimonianza indiretta (art. 195):
1. Quando il testimone riferisce fatti o circostanze apprese da altre persone (anche in forma diversa
da quella orale), il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre
(giudice può disporre anche d’ufficio l’esame di tali persone). L’inosservanza di tale disposizione
rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da
altre persone, salvo che l’esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità
(nel qual caso l’utilizzo delle medesime dichiarazioni è sempre consentito).
Qualora non sia stato richiesto l'esame del testimone “fonte”, le dichiarazioni rese dal testimone
indiretto saranno utilizzabili, potendosi interpretare la mancanza di una tale richiesta come una
sorta di tacito consenso delle parti alla utilizzabilità dei contenuti della deposizione resa dal
testimone “per sentito dire”.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle
dichiarazioni acquisite da testimoni tramite sommarie informazioni, verbale di denuncia, querela
e istanze presentate oralmente (tale divieto opera quindi quando, pur ricorrendone le condizioni,
gli organi di polizia non hanno provveduto alla redazione del verbale). Questo divieto non opera,
invece, negli altri casi nei quali torna ad applicarsi l’ordinaria disciplina della testimonianza
indiretta, anche nei confronti di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
3. È esclusa la testimonianza dei soggetti che fanno riferimento a fatti conosciuti da persone titolari
di un segreto professionale, d’ufficio o di Stato, sempreché le medesime persone non abbiano
deposto sugli stessi fatti, o non li abbiano divulgati in altro modo (manifestando in tal modo un
comportamento incompatibile col mantenimento del vincolo di segretezza).
4. Vietate le testimonianze di provenienza anonima: non può essere utilizzata la testimonianza di
chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti
oggetto dell’esame testimoniale (di qui deriva il divieto di acquisizione e di impiego delle notizie
provenienti dagli informatori confidenziali, dei quali gli organi di polizia e dei servizi di
sicurezza non abbiano rivelato i nomi).
Incompatibilità con l’ufficio di testimone (art. 197): non possono essere assunti come testimoni:
a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma
dell’art. 12, co. 1, lett. a), salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile di proscioglimento, condanna o applicazione della pena ai sensi dell’art. 444
(ipotesi di incompatibilità assoluta a testimoniare);
b) le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’art. 12, co. 1, lett. c), o di un
reato collegato a norma dell’art. 371, co. 2, lett. b), salvo che nei loro confronti sia stata
pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, condanna o applicazione della pena ai
sensi dell’art. 444. 73
Questa causa di incompatibilità non opera qualora l’imputato rende dichiarazioni su fatti che
concernono la responsabilità di altri durante l’interrogatorio, nel qual caso assumerà, in ordine a
tali fatti, l’ufficio di testimone (ex art. 64, co. 3, lett. c);
il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
c)
d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, PM o
loro ausiliario, nonché il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva e coloro
che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni.
Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono
l’ufficio di testimone (art. 197- bis):
1° co. L’imputato in un procedimento connesso ai sensi dell’art. 12 o di un reato collegato a norma
dell’art. 371, co. 2, lett. b), può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi
confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, condanna o
applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 (sentenza di patteggiamento).
2° co. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. c), o di un reato
collegato a norma dell'art. 371, co. 2, lett. b), può essere sentito come testimone, inoltre, nel
caso previsto dall'art. 64, co. 3, lett. c).
3° co. Le persone che, rivestendo la qualifica di imputato in un procedimento connesso o collegato,
possono ricoprire l’ufficio di testimone, devono essere assistite da un difensore (testimone
assistito) che ha il diritto di presenziare all’esame dei testimoni, formulare richieste
osservazioni e riserve. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore di
ufficio.
4° co. Nel caso previsto dal co. 1 il testimone non può essere obbligato a deporre e quindi può
rifiutarsi di rispondere sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di
condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità
ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione.
Nel caso previsto dal co. 2 il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti che
concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei
suoi confronti.
5° co. In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere
utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di
revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo
al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette.
6° co. Infine, ai testimoni assistiti viene estesa la regola per cui le loro dichiarazioni, per assumere
pieno valore probatorio, devono essere corroborate da altri elementi di prova che ne
confermino l’attendibilità.
SEGRETO
professionale (art. 200): gli esercenti taluni uffici o professioni (es. avvocati o medici) possono
astenersi dal deporre invocando il segreto professionale su quanto hanno conosciuto per ragione
del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne
all’autorità giudiziaria (es. esercenti professioni sanitarie).
Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione di segretezza resa da tali persone per
esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata,
ordina che il testimone deponga. 74
La normativa sul segreto professionale si applica anche ai giornalisti professionisti iscritti
nell’albo professionale, relativamente ai nomi delle persone che abbiano fornito loro notizie in
via fiduciaria nell’esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai
fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo
attraverso l’identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la
fonte delle sue informazioni.
d’ufficio (art. 201): salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria,
pubblici ufficiali, pubblici impiegati e incaricati di un pubblico servizio hanno l’obbligo di
astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti.
Anche a questo proposito sono fatti salvi, tuttavia, i casi in cui tali soggetti hanno l’obbligo di
riferirne all’autorità giudiziaria.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ai servizi di sicurezza,
possono non rivelare i nomi dei propri informatori confidenziali, senza alcuna possibilità per il
giudice di obbligarli a fornire le relative indicazioni, in tal caso divieto di acquisizione e di
utilizzo processuale delle informazioni così pervenute
di Stato (art. 202): i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio
hanno l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.
Se il testimone oppone un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ha l’obbligo di rivolgersi al
presidente del Consiglio per chiedere conferma della sussistenza del segreto, sospendendo nel
contempo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.
Qualora entro 30 gg. il segreto sia Se entro 30 gg dalla notificazione della richiesta il
confermato e per la definizione del Presidente del Consiglio dei Ministri non dà
processo risulti essenziale la conferma del segreto, l’autorità giudiziaria
conoscenza di quanto coperto dal acquisisce la notizia su cui era stato opposto il
segreto di Stato, il giudice dichiara non segreto e provvede per l’ulteriore corso del
doversi procedere per la esistenza del procedimento.
segreto di Stato. Nel caso in cui, a seguito della conferma della
Se il giudice non reputa essenziale la sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria
conoscenza di quanto coperto dal sollevi un conflitto di attribuzione nei confronti del
segreto di Stato il processo potrà Presidente del Consiglio di fronte alla Corte
proseguire non essendo in ogni caso costituzionale (alla quale il segreto di Stato non è
precluso all’autorità giudiziaria di opponibile):
procedere in base a elementi autonomi e se il conflitto viene risolto nel senso
a.
indipendenti dagli atti, dai documenti e dell’insussistenza del segreto, il presidente del
dalle cose coperti dal segreto. Consiglio non può più opporlo con riferimento al
medesimo oggetto, sicché il procedimento potrà
proseguire;
se, invece, il conflitto viene risolto nel senso
b. della sussistenza del segreto, l’autorità
giudiziaria non può né acquisire, né utilizzare gli
atti o i documenti rispetto ai quali è stato opposto
il segreto.
Esclusione del segreto (art. 204): non possono venire opposti il segreto d’ufficio ed il segreto di
Stato su fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all’eversione dell’ordinamento
75
costituzionale nonché i delitti di strage e associazione mafiosa. Se viene opposto il segreto, la natura
del reato è definita dal giudice.
Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare i segreto di Stato,
provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le
cose o i luoghi oggetto di classifica di segretezza, prima che siano messi a disposizione dell’autorità
giudiziaria competente.
Del provvedimento di rigetto dell’eventuale eccezione deve essere data comunicazione la presidente
del Consiglio il quale ha il potere di confermare il segreto con atto motivato qualora ritenga che il
fatto, notizia o documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede.
In mancanza di tale conferma, nei 30 gg successivi alla comunicazione, il giudice può procedere al
sequestro del documento o all'esame del soggetto interessato.
2) ESAME DELLE PARTI: nel dibattimento, l’imputato, la parte civile che non debba essere
esaminata come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria sono esaminati se ne fanno richiesta o vi consentono (mezzo di prova eventuale).
Una volta manifestata la propria volontà favorevole all’esame, se la parte che vi è sottoposta si
rifiuta di rispondere, ne deve essere fatta menzione nel verbale (destinato a confluire nel fascicolo
dibattimentale e quindi tra le prove utilizzabili ai fini della decisione).
La parte esaminata, al pari del testimone, ha la facoltà di non rispondere tutte le volte in cui dalla
risposta potrebbe emergere una sua responsabilità penale.
Esame di persona imputata in un procedimento connesso (art. 210)
1° co. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, co.
1, lett. a), nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente e che non
possono assumere l'ufficio di testimone, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero d’ufficio
qualora si sia fatto riferimento ai medesimi in una testimonianza, o in un esame, di natura
indiretta (in questo caso, si applicano le disposizioni previste per la testimonianza indiretta
ex art. 195).
2° co. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina
l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.
3° co. Le persone indicate nel co. 1 devono essere assistite da un difensore che ha diritto di
partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia è designato un difensore
d’ufficio.
4° co. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate nel co. 1 che, salvo
l’obbligo di dichiarare le proprie generalità, esse hanno facoltà di non rispondere.
5° co. Per lo svolgimento dell’esame il modello base è quello dell’esame dei testimoni.
6° co. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate in un
procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. c), o di un reato collegato a norma
dell'art. 371, co. 2, lettera b), che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la
responsabilità dell'imputato. Tuttavia a tali persone deve essere dato l'avvertimento previsto
dall'art. 64, co. 3, lettera c), e, se esse non si avvalgono della facoltà di non rispondere,
assumono l'ufficio di testimone su fatti che concernono la responsabilità di altri.
3) CONFRONTI: sono ammessi esclusivamente fra persone già esaminate o interrogate, quando vi è
disaccordo tra esse su fatti e circostanze importanti. 76
Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve svolgersi il confronto,
chiede loro se le confermano o le modificano, invitandoli, ove occorra, alle reciproche contestazioni
quando le medesime siano state confermate. Nel verbale è fatta menzione delle domande rivolte dal
giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quanto altro è avvenuto
durante il confronto.
4) RICOGNIZIONI:
a) di persone: quando occorre procedere a ricognizione personale, il giudice invita chi deve
eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda; gli chiede poi se sia
stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si
procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se
la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano altre circostanze che possano influire
sull'attendibilità del riconoscimento. Nel verbale è fatta menzione di tali adempimenti e delle
dichiarazioni rese. L'inosservanza di tali disposizioni è causa di nullità della ricognizione.
Svolgimento: allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la presenza
di almeno 2 persone il più possibile somiglianti a quella sottoposta a ricognizione. Invita quindi
quest'ultima a scegliere il suo posto rispetto alle altre, curando che si presenti nelle stesse
condizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla persona chiamata alla ricognizione. Nuovamente
introdotta quest'ultima, il giudice le chiede se riconosca taluno dei presenti e, in caso
affermativo, la invita a indicare chi abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.
Se vi è fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla ricognizione possa subire
intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a ricognizione, il giudice
dispone che l'atto sia compiuto senza che quest'ultima possa vedere la prima.
Nel verbale deve essere fatta menzione, a pena di nullità, delle modalità di svolgimento della
ricognizione.
b) di cose: quando occorre procedere a ricognizione del corpo del reato o di altre cose pertinenti al
reato il giudice procurati, ove possibile, almeno 2 oggetti simili a quello da riconoscere chiede
alla persona chiamata alla ricognizione se riconosca taluno tra essi e, in caso affermativo, la
invita a dichiarare quale abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.
Giudice può anche disporre la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può essere oggetto di
percezione sensoriale.
Quando più persone sono chiamate ad eseguire la ricognizione della medesima persona o del
medesimo oggetto, il giudice procede con atti separati, impedendo ogni comunicazione tra chi ha
compiuto la ricognizione e coloro che devono ancora eseguirla.
Sia nel caso dei confronti, sia nel caso delle ricognizioni, la persona chiamata a compiere l’atto può
rilasciare dichiarazioni, le quali, per il loro contenuto, sono assimilabili a quelle rese dall’imputato
in sede di interrogatorio ovvero di esame. Imputato (coimputati dello stesso reato, imputati in un
procedimento connesso o di un reato collegato) possono rifiutarsi di compiere l’atto e possono non
rispondere alle domande che gli vengono rivolte.
5) ESPERIMENTI GIUDIZIALI: l'esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un
fatto è avvenuto o può essere avvenuto in un determinato modo; consiste nella riproduzione, per
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quanto è possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella
ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso.
L'ordinanza che dispone l'esperimento giudiziale deve contenere una succinta enunciazione
dell'oggetto dello stesso e l'indicazione del giorno, ora e luogo in cui si procederà alle operazioni.
Il giudice dà gli opportuni provvedimenti per lo svolgimento delle operazioni.
Nel determinare le modalità dell'esperimento, il giudice, se del caso, dà le opportune disposizioni
affinché esso si svolga in modo da non offendere sentimenti di coscienza e da non esporre a
pericolo l'incolumità delle persone o la sicurezza pubblica.
6) PERIZIA: ausilio tecnico del giudice, è disposta con ordinanza quando occorre svolgere indagini o
acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche
(in presenza di queste necessità giudice è obbligato ad ammettere la perizia).
Può essere disposta sia in dibattimento sia nel corso delle indagini preliminari con incidente
probatorio (nel caso di prova concernente persona, cosa o luogo modificabile o prova che
imporrebbe sospensione dibattimentale superiore a 60 gg o che comporti l’esecuzione di
accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall’art. 224 bis).
Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono
ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, tendenza a delinquere,
carattere e personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause
patologiche.
Il giudice
1) dispone anche d’ufficio la perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la
sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini, l'indicazione del giorno, ora e luogo fissati
per la comparizione del perito.
2) nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi professionali o tra persone fornite
di particolare competenza (il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno
dei motivi di astensione, può essere ricusato dalle parti nei casi previsti dall'art. 36 a eccezione
della lettera h). Può disporre una perizia collegiale quando le indagini e le valutazioni risultano
di particolare complessità, ovvero quando le medesime richiedono distinte conoscenze in
differenti discipline. Non può prestare ufficio di perito a pena di nullità: minorenne, interdetto,
inabilitato, affetto da infermità di mente, interdetto dai pubblici uffici o sospeso dall’esercizio di
una professione o arte, sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione, ecc.
Il perito può essere sostituito se non fornisce il proprio parere nel termine fissato o se la richiesta
di proroga non è accolta ovvero se svolge negligentemente l’incarico affidatogli.
3) dispone la citazione del perito e dà gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle
persone sottoposte all'esame del perito. Il perito indica il giorno, ora e luogo in cui inizierà le
operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale.
Concluse le formalità di conferimento dell’incarico, il perito deve procedere immediatamente ai
necessari accertamenti e rispondere ai quesiti in forma orale, mediante parere raccolto nel
verbale, salvo quando il giudice autorizzi la presentazione di una relazione scritta. A tal fine può
essere autorizzato ad assistere all’esame delle parti e all’assunzione di altre prove, nonché
prendere visione degli atti e delle cose prodotti dalle parti nei limiti in cui i medesimi siano
acquisibili al fascicolo dibattimentale. Inoltre, è consentito al perito di raccogliere notizie
dall’imputato, dall’offeso o anche da altre persone.
Se, per la complessità dei quesiti, il perito non sia in grado di fornire una risposta immediata, e
sempreché il giudice non ritenga di sostituirlo, è prevista la concessione di un termine, non
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superiore a 90 gg (ma prorogabile fino a 6 mesi nei casi di accertamenti di particolare
complessità) entro il quale dovrà essere fornito il prescritto parere.
4) non è vincolato dal parere espresso dall’esperto, ma di un eventuale suo dissenso dovrebbe
fornire un’adeguata motivazione, in base a criteri logici e giuridici. La perizia è una relazione
tecnico-scientifica fornita dall’esperto, attraverso cui il giudice può valutare i diversi elementi di
giudizio raccolti per formulare il proprio convincimento ed esprimere la decisione definitiva.
Nomina del consulente tecnico: disposta la perizia, PM e parti private possono nominare, in
numero non superiore a quello dei periti, propri consulenti tecnici, che sono autorizzati a partecipare
a tutte le operazioni peritali, non solo formulando osservazioni e riserve, ma anche proponendo al
perito lo svolgimento di specifiche indagini delle quali deve darsi atti nella relazione. Essi possono
sempre prendere visione delle relazioni ed essere autorizzati ad esaminare persone, cose o luoghi
oggetto della perizia, purché non ne derivi ritardo all’esecuzione della perizia.
I consulenti (massimo 2) possono essere nominati anche qualora non sia stata disposta perizia, nel
qual caso essi possono esporre al giudice il proprio parere su singole questioni anche presentando
memorie. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte
privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle
ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto.
qualora successivamente alla nomina del consulente il giudice decidesse di disporre la perizia, al
- consulente sono riconosciuti i diritti e le facoltà ordinariamente previsti;
qualora, invece, la perizia non venisse disposta, il consulente tecnico può svolgere di sua
- iniziativa le indagini e gli accertamenti in base alla disponibilità delle persone, delle cose o dei
luoghi oggetto della consulenza (col risultato di porre il giudice nelle condizioni di non poter
prescindere dal contenuto del parere e delle eventuali memorie che gli vengano presentate).
Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad
incidere sulla libertà personale (art. 224- bis) [inserito dalla L. 85/2009 Trattato di Prum in
materia di contrasto al terrorismo internazionale]:
1° co. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge
stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 3 anni e negli
altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l’esecuzione della perizia è necessario
compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale (quali il prelievo di capelli, di peli o
di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA
o accertamenti medici), e non vi è il consenso della persona da sottoporre all’esame del
perito, il giudice, anche d’ufficio, può disporre con ordinanza motivata l’esecuzione coattiva,
se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.
2° co. Ordinanza deve contenere a pena di nullità:
1. nomina del perito, sommaria enunciazione dell’oggetto delle indagini, indicazione del
giorno, ora, luogo fissati per la comparizione;
2. generalità della persona da sottoporre all’esame e quanto altro valga ad identificarla;
3. indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto;
4. indicazione specifica del prelievo o dell’accertamento da effettuare e delle ragioni che lo
rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti;
5. avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia;
6. avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà
essere ordinato l’accompagnamento coattivo;
7. indicazione del luogo, del giorno, e dell’ora stabiliti per il compimento dell’atto e delle
modalità di compimento. 79
3° co. Ordinanza deve essere notificata all’interessato, all’imputato e al suo difensore nonché alla
persona offesa almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l’esecuzione delle operazioni
peritali.
4° co. Non possono in alcun modo essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti
posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l’integrità fisica o la salute della
persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare
sofferenze di non lieve entità.
5° co. Le operazioni peritali devono essere eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi
è sottoposto. In ogni caso, a parità di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive.
6° co. Qualora la persona invitata a presentarsi non compare senza addurre un legittimo
impedimento, il giudice può disporre che sia accompagnata, anche coattivamente, nel luogo,
nel giorno e nell’ora stabiliti. Se, pur comparendo, rifiuta di prestare il proprio consenso agli
accertamenti, il giudice potrà disporne l’esecuzione coattiva attraverso l’uso dei necessari
mezzi di coercizione fisica.
7° co. L’atto è nullo se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non è assistita dal
difensore nominato (nullità assoluta).
7) DOCUMENTI: distinguere
- documenti in senso stretto (formati fuori dall'ambito processuale, nel quale devono essere
introdotti affinché possano acquistare rilevanza probatoria)
- atti (formati all'interno del procedimento e rappresentativi di quanto vi sia accaduto es.
verbali).
Consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose
attraverso la fotografia, la cinematografia, la fonografia e qualsiasi altro mezzo (cd. prova
documentale). Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa
distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia.
devono essere acquisiti i documenti costituenti corpo del reato (anche d’ufficio) qualunque sia
la persona che li ha formati o li detiene;
non possono essere acquisiti
documenti concernenti le voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel
1) processo o sulla moralità in generale delle parti, testimoni, consulenti tecnici e periti;
né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque
2) dall’imputato, i documenti che contengono dichiarazioni anonime.
possono essere acquisiti
i documenti necessari al giudizio sulla personalità dell’imputato e della persona offesa dal
1) reato (es. certificati del casellario giudiziale), compresi quelli esistenti presso gli uffici
pubblici di servizio sociale e gli uffici di sorveglianza se il fatto per il quale si procede deve
essere valutato in relazione al comportamento o alle qualità morali di questa (sono inoltre
utilizzati per valutare la credibilità di un testimone);
sentenze irrevocabili ai fini della prova di fatto in esse accertati;
2) anche d’ufficio i documenti provenienti dall’imputato, anche se sequestrati presso altri o da
3) altri prodotti;
i verbali di prove di altri procedimenti penali se si tratta di prove assunte nell'incidente
4) probatorio o nel dibattimento e i verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con
sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata. 80
Ove si tratti di verbali recanti dichiarazioni, essi possono essere utilizzati contro l'imputato
soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova o se nei suoi confronti fa
stato la sentenza civile. È sempre ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che
non sono ripetibili. Se la ripetizione dell'atto è divenuta impossibile per fatti o circostanze
sopravvenuti, l'acquisizione è ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili.
Al di fuori di tali ipotesi i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento
soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali
possono essere utilizzati solo ai fini delle contestazioni in sede di esame dibattimentale
previste dagli articoli 500 e 503. In ogni caso, qualora tali verbali siano acquisiti, le parti
hanno il diritto di ottenere l’esame delle persone che hanno reso tali dichiarazioni.
Durante il dibattimento, dopo che siano stati ammessi su richiesta di parte o anche ex officio, i
documenti dovranno essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento, e perciò, come tali, potranno
considerarsi legittimamente acquisiti.
Conclusasi l'udienza preliminare con il rinvio a giudizio, tra i documenti acquisiti in precedenza
sono destinati a confluire nel fascicolo per il dibattimento soltanto i certificati del casellario
giudiziale ed i restanti atti indicati nell'art. 236 (nonché i documenti costituenti corpo del reato o,
comunque, cose pertinenti al reato), mentre tutti gli altri documenti già raccolti dal PM nel corso
delle indagini e dal difensore, o successivamente prodotti ed ammessi ai fini dell'udienza stessa,
entreranno a far parte del fascicolo del PM.
I documenti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi al traffico
telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti, nonché i documenti formati attraverso la
raccolta illegale di informazioni, devono essere secretati e custoditi in un luogo protetto dal PM, e il
loro contenuto non può essere utilizzato se non come notizia di reato. Inoltre, il PM deve chiedere al
gip, entro 48 dall’acquisizione, la distruzione di tale materiale. Il gip deve allo scopo fissare
un'apposita udienza camerale in contraddittorio con le parti interessate, al termine della quale verrà
pronunciato ed eseguito il relativo procedimento di distruzione.
Fuori dei casi in cui la falsità dei documenti venga accertata e dichiara con la sentenza di condanna
o di proscioglimento, il giudice, se ritiene falso uno dei documenti acquisiti al procedimento, dopo
la definizione del procedimento deve informarne il PM trasmettendogli copia del documento in
vista degli adempimenti di sua competenza. 81
MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA
Permettono l’acquisizione al processo di cose, tracce, notizie o
dichiarazioni idonee ad assumere rilevanza probatoria.
Tali attività sono irripetibili e, pertanto, i relativi verbali confluiscono nel
fascicolo per il dibattimento.
1) ISPEZIONI: l'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto motivato quando
occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.
Può essere effettuata sia durante le indagini preliminari, ad opera della polizia giudiziaria, su delega
del PM, o dal PM stesso; sia durante l’udienza preliminare o il dibattimento, ad opera del giudice.
personale: prima di procedere all'ispezione personale l'interessato è avvertito della facoltà di
farsi assistere da persona di fiducia, purché reperibile e idonea secondo i canoni dettati per i
testimoni agli atti del procedimento.
L'ispezione è eseguita personalmente dall’autorità procedente o da un medico nel rispetto della
dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.
di luoghi o di cose: prima di procedere all'ispezione occorre consegnare copia del decreto che
dispone tale accertamento all’imputato e alla persona titolare della disponibilità dei luoghi,
sempreché presenti. Nel procedere all’ispezione dei luoghi, l’autorità giudiziaria può ordinare,
enunciandolo nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le
operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore.
Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati
o dispersi, alterati o rimossi, l'autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile,
verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali
modificazioni. L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni
altra operazione tecnica, anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure
tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione.
Il difensore dell’imputato ha facoltà di assistere allo svolgimento dell’atto, senza preventivo avviso,
se vi procede di sua iniziativa la polizia giudiziaria, trattandosi allora di atto assolutamente urgente,
e con preventivo avviso nei casi di non assoluta urgenza, se proceda il PM o l’ufficiale di polizia
giudiziaria delegato.
2) PERQUISIZIONI dirette a ricercare il corpo del reato o cose pertinenti al reato sulle persone od in
:
luoghi determinati, ovvero ad eseguire in questi ultimi l’arresto dell’imputato o dell’evaso.
La perquisizione è disposta con decreto motivato. L'autorità giudiziaria può procedere
personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con
lo stesso decreto.
Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata, l'autorità giudiziaria può invitare a
consegnarla (richiesta di consegna), qualora tale cosa venga presentata, non si procede alla
perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini.
Nel corso delle indagini preliminari la perquisizione può essere compiuta dal PM di propria
iniziativa o delegandola ad un ufficiale di polizia giudiziaria. Può procedere la polizia giudiziaria di
propria iniziativa ma con successiva convalida entro 48 da parte del PM: in caso di flagranza di
reato o di evasione, quando si deve procedere alla esecuzione di una ordinanza che dispone la
custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o
condannata per uno dei delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, ovvero al
fermo di una persona indiziata di delitto. 82
personali: disposta quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il
corpo del reato o cose pertinenti al reato. Prima di procedere alla perquisizione personale è
consegnata una copia del decreto all'interessato, con l'avviso della facoltà di farsi assistere da
persona di fiducia, purché questa sia reperibile e idonea. La perquisizione è eseguita nel rispetto
della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.
locali: disposta quando vi è fondato motivo di ritenere che il corpo del reato o cose pertinenti al
reato si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato
o dell'evaso. Prima di procedere alla perquisizione occorre consegnare copia del decreto che
dispone tale accertamento all’imputato, se presente, e alla persona titolare della disponibilità dei
luoghi, con l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché
prontamente idonea e reperibile.
L'autorità giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale, può disporre con decreto motivato
che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che le stesse possano
occultare il corpo del reato o cose pertinenti al reato. Può inoltre ordinare, enunciando nel
verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano
concluse. Il trasgressore è trattenuto o ricondotto coattivamente sul posto.
La perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non può essere iniziata
prima delle ore 7 e dopo le 20 venti (nei casi urgenti l'autorità giudiziaria può disporre per
iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori limiti temporali).
sistemi informatici: disposta quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni,
programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico
o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, la perquisizione è disposta adottando
misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne
l’alterazione
L’autorità giudiziaria può procedere all’esame di atti e documenti presso banche, eventualmente
dopo averne chiesto l’esibizione, quando si tratta di rintracciare cose da sottoporre a sequestro,
ovvero di accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini. Nel caso il consenso venga rifiutato,
l’autorità giudiziaria deve necessariamente procedere a perquisizione.
Gli organi di polizia giudiziaria in caso di necessità ed urgenza nel corso di operazioni dirette alla
prevenzione o alla repressione di determinati delitti (es. operazioni riguardino il traffico illecito di
stupefacenti) possono procedere a perquisizioni senza un preventivo decreto motivato ma delle
operazioni compiute occorre dare tempestiva notizia al procuratore della Repubblica per la
convalida delle stesse, che dovrà sopravvenire entro le successive 48 ore, affinché i risultati così
acquisiti possano venire utilizzati nel procedimento.
Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro.
3) SEQUESTRO: l’autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato
(cose sulle quali o mediante le quali è stato commesso il reato o ne costituiscono il profitto, prodotto
o prezzo) e delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti (stesse cose per la
cui ricerca può essere disposta la perquisizione, nell'ipotesi di perquisizione eseguita contra legem,
dalla illegittimità della attività perquisitiva non scaturisce in via derivata la illegittimità del
sequestro quando si tratti di sequestro del «corpo del reato» o delle «cose pertinenti al reato»).
Al sequestro procede personalmente l’autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia delegato con
lo stesso decreto. Durante le indagini preliminari, il sequestro può essere compiuto dalla polizia
83
giudiziaria di propria iniziativa, in caso d’urgenza; l’ufficiale di polizia che vi procede deve
enunciare nel verbale i motivi dell’urgenza e deve trasmetterlo non oltre 48 ore al PM che deve
provvedere alla sua convalida. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se
presente. Del sequestro deve essere redatto verbale che sarà inserito nel fascicolo del dibattimento.
Il difensore può assistere al compimento del sequestro ma non ne è preavvisato trattandosi di atto a
sorpresa.
di corrispondenza: presso gli uffici postali può essere sequestrato ogni oggetto presumibilmente
spedito all’imputato, o a lui diretto (esclusa la corrispondenza tra imputato e difensore), o che
comunque può avere relazione con il reato.
Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare
all'autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli o alterarli e senza
prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.
Le carte e gli altri documenti sequestrati che ex post non rientrano fra la corrispondenza
sequestrabile devono essere immediatamente restituiti all'avente diritto e non possono comunque
essere utilizzati.
di dati informatici: l’autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di
servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti può stabilire che
la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto.
presso banche: l'autorità giudiziaria può procedere al sequestro presso banche di documenti,
titoli, valori e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato
motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all'imputato o non
siano iscritti al suo nome.
di atti o documenti sottoposti a segreto: le persone vincolate al segreto professionale o
d’ufficio devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli
atti e i documenti e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico,
ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato
ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.
- quando la dichiarazione concerne un segreto d’ufficio o professionale, l'autorità giudiziaria,
se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza
acquisire gli atti, i documenti o le cose, provvede agli accertamenti necessari. Se la
dichiarazione risulta infondata, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.
- nel caso di opposizione del segreto giornalistico il sequestro dovrà essere ordinato,
simmetricamente a quanto disposto in tema di testimonianza, allorché le notizie fornite dalla
fonte fiduciaria del giornalista risultino indispensabili ai fini della prova del reato, e la loro
veridicità possa venire accertata solo attraverso la identificazione di tale fonte;
- è da escludere che possano venire sottoposti a sequestro gli atti ed i documenti contenenti i
nomi degli informatori confidenziali, dei quali gli organi di polizia giudiziaria o dei servizi
di sicurezza dichiarino di non voler rivelare l'identità.
- quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il
Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto
sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non
doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato.
Qualora, entro 60 gg dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri
non dia conferma del segreto, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro degli stessi atti o
documenti.
atti e documenti presso le sedi dei servizi d’informazione per la sicurezza: l’autorità
di
giudiziaria, dopo aver proceduto all’esame dei documenti presso le sedi dei servizi d’informazione
per la sicurezza, dopo aver acquisito solo quelli indispensabili alle indagini, nel caso in cui dai
84
responsabili dei relativi uffici non venga eccepito il segreto di Stato, può rivolgersi al presidente
del Consiglio ove ritenga che i documenti esibiti non siano quelli richiesti, o siano incompleti.
Qualora, invece, il responsabile dell’ufficio eccepisca il segreto di Stato, l’esame e la consegna dei
documenti deve essere sospesa, affinché gli stessi siano trasmessi al presidente del Consiglio.
Quest’ultimo potrà poi autorizzare l’acquisizione dei documenti ovvero confermare il segreto.
Qualora il presidente non si pronunci entro 30 gg dalla trasmissione, l’autorità giudiziaria potrà
procedere all’acquisizione.
Quando deve essere acquisito un documento, un atto o una cosa, originato da un organismo
informativo estero, trasmesso con vincolo di non divulgazione, l’esame e la consegna immediata
sono sospesi e il documento, l’atto o la cosa è trasmesso immediatamente al Presidente del
Consiglio dei ministri affinché vengano assunte le necessarie iniziative presso l’autorità estera per
le relative determinazioni in ordine all’apposizione del segreto di Stato. Se il Presidente del
Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di 60 gg, l’autorità giudiziaria acquisisce il
documento, l’atto o la cosa.
Contro il decreto di sequestro l'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella
che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, la
quale non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è
possibile o non è opportuno, l'autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso,
determinandone il modo e nominando un altro custode.
L'autorità giudiziaria procede anche su richiesta dell'organo accertatore alla distruzione delle merci
di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione
quando le stesse sono di difficile custodia.
Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di
3 mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci
contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. È fatta salva la facoltà di
conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
Quando non è più necessario mantenere il sequestro ai fini della prova, le cose sequestrate devono
essere restituite a chi ne abbia il diritto, anche prima della sentenza. Tuttavia, il giudice può
disporre il mantenimento del vincolo a titolo di sequestro conservativo o di sequestro preventivo,
qualora sussistano i presupposti cautelari richiesti per l’una o per l’altra misura.
Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia
diritto, salvo che sia disposta la confisca.
La restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice con ordinanza se non vi è dubbio sulla
loro appartenenza. Qualora esistano più esemplari identici della cosa sequestrata, e questa presenti
interesse ai fini di prova, il giudice sarà tenuto a disporre il sequestro penale in un solo esemplare
della cosa, ordinando nel contempo la restituzione degli altri.
In caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al
giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro.
4) INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O DI COMUNICAZIONI:
Presupposti e forme del provvedimento (art. 267): l’intercettazione di conversazioni e di
comunicazioni può essere disposta dal PM solo a seguito di autorizzazione da parte del gip.
L’autorizzazione è data con decreto motivato quando, in presenza di gravi indizi di reato,
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l’intercettazione risulti assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini (ovvero
necessaria al fine di agevolare le ricerche del latitante).
Nei casi d’urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave
pregiudizio alle indagini, il PM dispone l’intercettazione con decreto motivato, che va comunicato
immediatamente e comunque non oltre le 24 ore al gip, il quale, entro 48 ore dal provvedimento,
decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del PM non viene convalidato nel termine
stabilito, l’intercettazione non può essere proseguita ed i risultati eventualmente già ottenuti non
potranno essere utilizzati.
Il decreto del PM che dispone l'intercettazione deve indicare le modalità (ad es. individuando le
utenze telefoniche da sottoporre a controllo) e la durata delle operazioni. Tale durata non può
superare i 15 gg (prorogabili dal giudice, con decreto motivato, per periodi successivi di 15 gg,
qualora permangano i presupposti richiesti).
Il PM procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia
giudiziaria. In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del PM sono annotati, secondo un
ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le
intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.
Sezioni unite Cassazione: non sono estese all’acquisizione dei tabulati telefonici le garanzie dettate
in tema di intercettazioni telefoniche, in quanto in quel caso ci si limita ad acquisire la
documentazione del fatto storico consistente nelle conversazioni intercorse tra determinati soggetti
in determinate circostanze. Sufficiente il provvedimento motivato del PM. Per finalità di
accertamento e repressione dei reati i dati relativi al traffico telefonico devono essere conservati dal
fornitore del servizio per 24 mesi, i dati relativi al traffico telematico per 12 mesi, e i dati
concernenti le “chiamate senza risposta” per 30 gg. Entro tali termini, tali dati possono essere
acquisiti dal PM, con decreto motivato, anche su istanza dei difensori delle parti private. Anche il
difensore dell’imputato, in sede di indagini difensive, può richiedere direttamente al fornitore i dati
relativi alle utenze intestate al proprio assistito.
Limiti di ammissibilità (art. 266): l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e
di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi a:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel
massimo a 5 anni;
b) delitti contro la P.A. per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5
anni;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, armi e le sostanze esplosive, contrabbando,
reati di pedofilia e sfruttamento sessuale dei bambini;
d) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate,
manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, tuttavia, qualora queste
avvengano nei luoghi di domicilio, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di
ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.
Per le indagini relative ai delitti di criminalità organizzata, minaccia col telefono, terrorismo o
eversione, quando l’intercettazione risulta necessaria, può essere autorizzata dal giudice anche solo
in presenza di sufficienti indizi di reato. Le operazioni così autorizzate non possono di regola
superare 40 gg prorogabili, con decreto motivato, dal giudice (o, nei casi d’urgenza, direttamente
dal PM), per periodi successivi di 20 gg.
Esecuzione delle operazioni (art. 268): 86
1° co. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale.
2° co. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate.
3° co. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati
nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o
inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il PM può disporre, con provvedimento
motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in
dotazione alla polizia giudiziaria. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni
informatiche o telematiche, il PM può disporre che le operazioni siano compiute anche
mediante impianti appartenenti a privati.
4° co. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al PM. Entro 5 gg dalla
conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno
disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo
fissato dal PM, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.
5° co. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il PM
a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
6° co. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato, hanno
facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei
flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone
l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche
indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio
allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione.
7° co. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma
intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per
l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il
dibattimento.
8° co. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della
registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi
intercettati, ovvero copia della stampa.
I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il PM che ha disposto
l'intercettazione. Le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a
impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il
procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha
autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma
dell'articolo 127.
I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei
quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è
obbligatorio l'arresto in flagranza.
Divieti di utilizzazione: i risultati delle intercettazioni eseguite contra legem non possono essere
utilizzati.
Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle
persone vincolate al segreto professionale quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del
loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o
li abbiano in altro modo divulgati. 87
In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni
vietate (registrazioni e verbali inutilizzabili) sia distrutta appena ne sia stata dichiarata la non
utilizzabilità, salvo che costituisca corpo del reato.
Qualora l’autorità giudiziaria, attraverso le intercettazioni, acquisisca comunicazioni di servizio di
appartenenti ai servizi di sicurezza, la relativa documentazione deve essere immediatamente
secretata e custodita in un luogo protetto.
Terminate le intercettazioni, l’autorità giudiziaria deve trasmette al Presidente del Consiglio dei
ministri copia della documentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel
processo, per accertare se taluna di queste informazioni sia coperta dal segreto di Stato.
Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate
possono essere utilizzate solo se vi è pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o
quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il
quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni.
Se entro 60 gg dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone
il segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del
procedimento, mentre, in caso contrario, le è inibita l’utilizzazione delle notizie coperte da segreto.
Non è in ogni caso precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi
indipendenti delle informazioni coperte dal segreto.
Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri,
qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del
Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il
conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può
acquisire né utilizzare direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il
segreto di Stato.
Intercettazioni membri Parlamento: è necessaria l’autorizzazione della Camera di appartenenza
- per poter sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di
conversazioni o comunicazioni (art. 68, 3°co. Cost.) o nel caso in cui l'autorità giudiziaria debba
acquisire tabulati di comunicazioni nei riguardi di un parlamentare [intercettazioni dirette nei
confronti di un parlamentare sulle utenze a lui intestate o da lui comunque disponibili o in luoghi
da lui frequentati];
- per poter sottoporre ad intercettazione altre utenze appartenenti a soggetti diversi o altri luoghi,
ma con il preciso intento di captare le conversazioni del medesimo parlamentare [intercettazioni
indirette aventi natura non causale].
L'autorizzazione deve essere richiesta dalla autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire,
nell'attesa l'esecuzione del provvedimento deve rimanere sospesa.
In caso di mancata autorizzazione della Camera di appartenenza le intercettazioni non possono
essere usate.
Nel caso di regolari intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, cui abbiano preso parte
membri del Parlamento, nel corso di procedimenti riguardanti terze persone, o comunque, non a
seguito di operazioni disposte nei confronti del parlamentare [intercettazioni indirette causali].
L’art. 6 L. 140/2003 prevedeva che qualora l’autorizzazione venisse negata la documentazione delle
intercettazioni dovesse essere distrutta immediatamente, e comunque non oltre 10 gg dalla
comunicazione del diniego. Però, così facendo risultavano inutilizzabili anche le risultanze di
intercettazioni indirette recanti elementi probatori a carico o a favore di soggetti non aventi la
qualifica parlamentare, o addirittura costituenti esse stesse il corpo del reato. 88
Corte costituzionale nel 2007 ha dichiarato illegittima tale normativa nelle parti relative alla sua
applicabilità anche nei confronti di soggetti non aventi qualifica parlamentare, le cui conversazioni
o comunicazioni sono state intercettate; mentre è rimasto finora impregiudicato il profilo
concernente l’utilizzabilità delle suddette intercettazioni nei riguardi dei membri del Parlamento, le
cui conversazioni siano state occasionalmente intercettate.
Corte costituzionale nel 2010 ha sottolineato che la disciplina dettata dall’art. 6 deve essere riferita
unicamente alle intercettazione casuali o fortuite qualificate cioè dal carattere imprevisto
dell’interlocuzione del parlamentare (sicché l’autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo,
munirsi preventivamente del placet della Camera di appartenenza).
In tali casi, le intercettazioni in corso rispetto al soggetto terzo possono continuare, con la sola
conseguenza della inutilizzabilità a carico del parlamentare (in assenza di autorizzazione
proveniente dalla Camera di appartenenza) delle conversazioni intercettate alle quali il medesimo
abbia preso parte, dopo essere divenuto oggetto di intercettazioni indirette, ancorché ormai non più
casuali.
Le intercettazioni preventive di comunicazioni o di conversazioni sono consentite, su iniziativa
del Ministro dell'interno o di un'autorità da lui delegata quando le medesime risultino necessarie per
l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione dei delitti di terrorismo, eversione
dell’ordinamento costituzionale, associazione mafiosa.
Quando le suddette intercettazioni siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attività
terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale, esse possono venire disposte anche su
iniziativa dei direttori dei servizi informativi e di sicurezza, in quanto a ciò delegati dal presidente
del Consiglio dei ministri, ed a seguito di autorizzazione del procuratore generale presso la corte
d'appello del distretto. Gli elementi eventualmente acquisiti attraverso tali intercettazioni non
possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi. 89
MISURE CAUTELARI
Provvedimenti provvisori ed urgenti adottati dall’autorità giudiziaria prima di una pronuncia
definitiva sulla colpevolezza. Il procedimento relativo all’applicazione delle misure cautelari
mantiene una certa autonomia rispetto a quello principale cui inerisce.
PERSONALI
Determinano una limitazione della libertà della persona (coercitive)
o del libero esercizio di facoltà giuridiche (interdittive)
Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari solamente nei casi e modi
previsti dalla legge (riserva di legge).
Spetta al giudice che procede applicare, revocare e modificare le misure cautelari (PM può solo
disporre il fermo di indiziati). Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il gip.
PRESUPPOSTI per l’adozione di una misura cautelare
fumus commissi delicti (art. 273): nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo
1) carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza (≠ dal concetto di indizio come prova indiretta in
quando l’unico requisito richiesto è quello dalla gravità e non anche della precisione e concordanza richiesti per
. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in
l’indizio probatorio)
presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione
del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.
Ai fini della valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il giudice può tener
conto delle dichiarazioni provenienti da persone imputate per lo stesso reato, in procedimento
connesso, per un reato collegato, se sono corredate da altri elementi probatori idonei a
confermarne l’attendibilità.
periculum libertatis: solo le ex art. 274 concorrendo coi gravi indizi di
2) ESIGENZE CAUTELARI
colpevolezza giustificano l’adozione delle misure cautelari personali.
Le misure cautelari sono disposte:
a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti
per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per
l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate
nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio (pericolo di inquinamento
delle prove). Le situazioni di concreto ed attuale pericolo per la genuinità della prova non
possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di
rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti (diritto al silenzio non può
essere posto a fondamento di una misura cautelare);
b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga,
sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a 2 anni di
reclusione;
c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona
sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta dai suoi comportamenti o dai suoi precedenti
penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri
mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità
organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la
commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia
cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni. 90
PRINCIPI ADEGUATEZZA E PROPORZIONALITÀ: una volta accertata la sussistenza di
almeno una delle esigenze cautelari previste dall’art. 274, nella scelta delle misure da adottarsi nel
caso concreto occorre rispettare (art. 275):
principio di adeguatezza: il giudice, nella scelta della misura da adottare, deve tener conto della
a) specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da
soddisfare nel caso concreto. Dovrà essere scelta la misura meno gravosa per l’imputato tra
quelle di per sé idonee a fronteggiare le esigenze cautelari;
principio di proporzionalità: ogni misura deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla
b) sanzione che è stata o può essere irrogata.
Il giudice, nel determinare la misura meglio idonea ad essere adottata nella singola fattispecie,
dovrà tener conto non solo dell'attitudine della misura stessa a soddisfare le esigenze cautelari
verificate caso per caso, ma anche della sua congruità, sotto il profilo della deminutio libertatis
che ne deriva all'imputato.
Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la
sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.
Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari deve essere
condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli
elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle
esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c).
Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte,
contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell’esame delle esigenze cautelari, risultano
sussistere esigenze cautelari previste dall'art. 274 e la condanna riguarda un delitto non colposo,
consumato o tentato, per il quale è previsto l’ergastolo o la reclusione per un minimo di 5 e un
massimo di 20 anni, commesso da soggetto condannato nei 5 anni precedenti per delitti della
stessa indole (ciò, quindi, comporta una deroga alla regola generale per cui il giudice procedente
applica le misure cautelari su richiesta del PM)
C USTODIA CAUTELARE IN CARCERE
1. può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
Quando vi sono gravi indizi di colpevolezza riguardo un delitto di stampo mafioso o a sfondo
sessuale, deve essere sempre disposta la custodia carceraria, a meno che non vengano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari (sent. Corte Costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità di tale disposizione in quanto non fa salva l’ipotesi in cui siano acquisiti
elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari
possono essere soddisfatte con altre misure).
2. non può essere disposta la custodia cautelare in carcere e di regola deve essere applicata una
misura diversa, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando siano
imputati una donna incinta o madre di prole di età inferiore a 3 anni con lei convivente, ovvero
padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole,
ovvero persona di età superiore a 70 anni;
qualora si tratti di imputati tossicodipendenti o alcool dipendenti sottoposti a programma
3. terapeutico di recupero e ricorrano i presupposti per la custodia in carcere ma non sussistano
esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, nei loro confronti deve essere disposta la misura
degli arresti domiciliari, quando l’interruzione del programma in atto potrebbe pregiudicare il
91
loro recupero. La stessa disciplina si applica anche nei confronti dell’imputato tossicodipendente
o alcool dipendente, già assoggettato a custodia cautelare, che intende sottoporsi ad un
programma terapeutico di recupero. Tuttavia, quando si procede per i delitti di rapina aggravata o
di estorsione aggravata, o comunque quando sussistano particolari esigenze cautelari,
l’applicazione degli arresti domiciliari è subordinata all’individuazione di una struttura
residenziale per lo svolgimento del programma di recupero.
4. non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è
affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, ovvero da altra malattia
particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili
con lo stato di detenzione e siano comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di
detenzione in carcere.
Anche in queste ipotesi, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dovrà tuttavia
farsi luogo a custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie, senza che però ciò
comporti un grave pregiudizio per la salute dell’imputato o degli altri detenuti, nel qual caso
dovranno essere disposti gli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza.
Qualora tali situazioni riguardino un imputato per un reato non colposo per il quale è prevista la
pena dell’ergastolo o della reclusione per un minimo di 5 e un massimo di 20 anni, l'imputato
deve essere sempre condotto in un istituto carcerario dotato di un reparto attrezzato per la cura e
l’assistenza necessarie, mentre la custodia carceraria è in ogni caso esclusa quando la malattia da
cui è affetto l’imputato si trova in una fase così avanzata da non rispondere più ai trattamenti
disponibili e alle terapie curative.
TRASGRESSIONE ALLE PRESCRIZIONI IMPOSTE: in caso di trasgressione alle prescrizioni
inerenti a una misura cautelare, il giudice, dietro richiesta del PM e senza previo contraddittorio,
può disporre la sostituzione della misura già disposta, ovvero il suo cumulo con altra più grave,
tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione (daranno luogo al cumulo o
alla sostituzione solo le trasgressione che siano tali da far ritenere non più sufficiente l’originaria
misura a fronteggiare la mutata situazione cautelare). Quando si tratta di trasgressione alle
prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo
anche con una misura coercitiva.
Nel caso di trasgressione agli arresti domiciliari consistente nell’allontanamento dalla propria
abitazione, il giudice deve disporre la revoca della misura domiciliare e la sua sostituzione con la
custodia carceraria.
Quando l'imputato è affetto da AIDS conclamata o grave deficienza immunitaria, e nei suoi
confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di
trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, può disporre anche la misura
della custodia cautelare in carcere disponendo che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di
reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.
Le modalità esecutive delle misure cautelari devono salvaguardare i diritti della persona ad esse
sottoposta, purché l’esercizio di tali diritti non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso
concreto.
DETERMINAZIONE DELLA PENA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE: per la
determinazione della pena agli effetti dell’applicazione delle misure cautelari personali, deve aversi
riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato, senza tener conto
della continuazione, recidiva, circostanze del reato (fatta eccezione della circostanza aggravante
92
dell’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali
da ostacolare la pubblica o privata difesa e della circostanza attenuante dell'avere, nei delitti contro
il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un
danno patrimoniale di speciale tenuità) nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una
pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.
Quando si tratta di delitti concernenti sostanze stupefacenti, si deve sempre tener conto della
diminuzione della pena stabilita per i casi di lieve entità.
MISURE COERCITIVE E MISURE INTERDITTIVE
Regola generale: possono essere applicate quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce
la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 3 anni.
Eccezioni:
custodia cautelare in carcere può essere applicata solo quando si procede per delitti, consumati
a. o tentati, per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni
(ovvero la pena dell’ergastolo). Tale limite però non opera nei confronti di chi ha trasgredito le
prescrizioni inerenti ad una misura cautelare, per cui nei confronti di tali imputati la misura
carceraria potrà essere applicata, in forza del meccanismo sostitutivo, anche con riferimento a
delitti punibili con pena detentiva superiore nel massimo a 3 anni (sebbene inferiore a quattro
anni);
conversione dell’arresto in flagranza o del fermo in una misura coercitiva può aver luogo
b. anche al di fuori dei limiti di pena previsti quando l’arresto è stato eseguito per determinati delitti
(es. corruzione di minorenni, lesione personale, furto) ;
c. misure interdittive le singole disposizioni concernenti le diverse misure sanciscono ipotesi
derogatorie all’osservanza di tale limite con riferimento a determinate figure delittuose.
:
MISURE COERCITIVE
- custodiali: arresti domiciliari, custodia in carcere, custodia in luogo di cura;
- non custodiali: divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria,
allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla
persona offesa, divieto e obbligo di dimora.
In base al principio di gradualità sono ordinate in base alla loro progressiva afflittività, a
cominciare da misure di contenuto meramente obbligatorio (es. obbligo di presentazione
periodica agli uffici di polizia giudiziaria), per finire alle vere e proprie misure detentive (es.
custodia cautelare e arresti domiciliari).
Per quanto riguarda l’obbligo di dimora, il giudice può imporre all’imputato, oltre alla
prescrizione di non allontanarsi senza autorizzazione dal territorio del comune di dimora
abituale, o di un comune vicino, anche quella di non allontanarsi dall’abitazione in alcune ore del
giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro. Tale prescrizione risulta essere
analoga agli arresti domiciliari, in base ai quali l’imputato non può allontanarsi dalla propria
abitazione, o dagli altri luoghi consentiti, se non dietro autorizzazione del giudice e al fine di
provvedere ad indispensabili esigenze di vita, ovvero per lavorare nel caso di assoluta indigenza.
L’imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare soltanto se
l’obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione viene imposto come prescrizione
coessenziale agli interessi domiciliari.
Arresti domiciliari non possono essere concessi agli imputati già condannati per il reato di
evasione nei 5 anni precedenti al fatto per cui si procede. Il giudice, nel disporre tale misura, può
prescrivere l’adozione di particolari procedure di controllo mediante il braccialetto elettronico;
col medesimo provvedimento può anche disporre la misura carceraria allorché l’imputato neghi
il proprio consenso a sottoporsi a tali mezzi elettronici (consenso dell’imputato costituisce una
93
condizione imprescindibile per poter fruire degli arresti domiciliari in luogo della custodia
cautelare in carcere).
Custodia cautelare in carcere (art. 285): con il provvedimento che dispone la custodia
cautelare in carcere, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che
l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a
disposizione dell'autorità giudiziaria.
La persona sottoposta a custodia carceraria non può subire limitazioni della libertà, prima del
trasferimento in istituto, se non per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla sua
traduzione.
Custodia cautelare in luogo di cura: se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in
stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o
di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in
idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per
prevenire il pericolo di fuga.
Anche per quanto riguarda gli imputati affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza
immunitaria, il giudice può disporne il ricovero provvisorio in adeguata struttura del servizio
sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando nel contempo i provvedimenti idonei a
evitare il pericolo di fuga.
Dopo di che, una volta cessate le esigenze del ricovero, il giudice o ripristinerà la custodia
carceraria, o disporrà gli arresti domiciliari, o pronuncerà il provvedimento di revoca o
sostituzione delle misure.
La durata delle misure di custodia cautelare si computa una sola volta ai fini della
determinazione della pena da eseguire. Lo stesso principio è esteso anche all’ipotesi di custodia
cautelare subita all’estero a seguito di una domanda di estradizione, ovvero nel caso di
rinnovamento del giudizio.
:
MISURE INTERDITTIVE
- sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori;
- sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio non applicabile agli uffici
elettivi ricoperti per diretta investitura popolare;
- divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali,
ovvero determinati uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.
Per la scelta delle misure interdittive valgono i principi di adeguatezza e di proporzionalità il
giudice può applicare anche solo parzialmente la misura prescelta.
Ogni ordinanza che applichi una misura interdittiva deve essere trasmessa in copia all’organo
eventualmente competente a disporre l’interdizione in via ordinaria.
FORMA ED ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI
Le misure cautelari personali sono disposte dal giudice su richiesta del PM (un’iniziativa d’ufficio
del giudice è prevista solo in materia di revoca o di sostituzione di misure già applicate) il quale
deve fornire al giudice non solo gli elementi su cui la richiesta di fonda, ma anche tutti gli elementi
a favore dell’imputato, nonché le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.
Se il giudice destinatario della richiesta riconosce la propria incompetenza, quando ne ricorrono le
condizioni e sussiste l’urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari, deve disporre la misura
richiesta con lo stesso provvedimento declinatorio di competenza. La misura applicata perde effetto
94
qualora, entro 20 gg dalla trasmissione degli atti al giudice competente questi non la “conferma”
con proprio autonomo provvedimento.
La richiesta formulata dal PM non è vincolante, in quanto il giudice può disporre anche una misura
meno grave di quella richiesta dall'organo dell'accusa (non, invece, una misura più grave, per la
quale mancherebbe qualunque iniziativa del PM).
In caso di necessità o urgenza il PM può chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le
misure patrimoniali provvisorie, il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia
successivamente revocata.
Ordinanza del giudice: sulla richiesta del PM il giudice provvede con ordinanza, che deve
contenere, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio:
generalità dell’imputato;
1. descrizione sommaria del fatto con l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate;
2. esposizione delle specifiche esigenze cautelari (periculum libertatis) e degli indizi che
3. giustificano la misura disposta (fumus commisssi delicti), con l’indicazione degli elementi di
fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche
del tempo trascorso dalla commissione del reato;
esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla
4. difesa, nonché, in caso di applicazione della misura carceraria, l’esposizione delle regioni per le
quali le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte con altre misure;
fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, quando la
5. stessa è stata disposta al fine di garantire l’acquisizione o la genuinità della prova;
data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario.
6.
L'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato.
L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui
confronti la misura è disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.
Adempimenti esecutivi: l’ordinanza che dispone la misura cautelare deve essere immediatamente
trasmessa, in duplice copia, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento,
all’organo che deve provvedere all’esecuzione ovvero, nel corso delle indagini preliminari, al PM
che ne ha fatto richiesta, il quale ne cura l’esecuzione.
L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare
- consegna all'imputato copia del provvedimento, lo trasferisce in un istituto di custodia, e lo
avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia, informa immediatamente il difensore di
fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'art. 97 e redige
verbale di tutte le operazioni compiute. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha
emesso l'ordinanza e al PM. Qualora il destinatario della misura non venga rintracciato,
l'ufficiale o l'agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini svolte
(cd. verbale di vane ricerche), e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza. Il
giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara lo stato di latitanza dell’imputato (volontaria
sottrazione ad un ordine di carcerazione, ad una misura di custodia cautelare, agli arresti
domiciliari, all’obbligo di dimora ed al divieto di espatrio, i suoi effetti operano solo nel
procedimento penale nel quale essa è stata dichiarata. Con il provvedimento che dichiara la
latitanza, il giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia
depositata in cancelleria copia dell'ordinanza con la quale è stata disposta la misura rimasta
ineseguita. Avviso del deposito è notificato al difensore. Al latitante per ogni effetto è equiparato
l'evaso). 95
- Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate
all'imputato.
Le ordinanze, dopo la loro notificazione o esecuzione, vanno depositate nella cancelleria del giudice
che le ha emesse insieme alla richiesta del PM e agli atti presentati con la stessa. Avviso del
deposito è notificato al difensore (il quale può prendere visione ed estrarre copia sia dell’ordinanza
applicativa della custodia cautelare sia della richiesta del PM con gli atti presentati a corredo della
medesima) .
Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa all'organo eventualmente
competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.
Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale (art. 294):
1° co. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso
sull’applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di
convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio della
persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre 5 gg
dall'inizio dell'esecuzione della custodia (l’inosservanza di tale termine produce la perdita di
efficacia della custodia cautelare), salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita (nel
qual caso il giudice dovrà darne atto con decreto motivato, ed il termine decorrerà di nuovo
dalla notizia della cessazione dell’impedimento).
Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva (diversa
dalla custodia in carcere), l'interrogatorio deve avvenire non oltre 10 gg dalla esecuzione del
provvedimento o dalla sua notificazione (l’inosservanza di tale termine produce la perdita di
efficacia della corrispondente misura).
L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del PM non può
precedere l'interrogatorio del giudice; tuttavia, qualora il PM ne faccia istanza nel presentare
la richiesta di custodia, il giudice è tenuto ad effettuare l’interrogatorio entro 48 ore
dall’inizio della custodia.
Qualora il giudice non riesca ad effettuare il suddetto interrogatorio entro il termine di 48
ore, così come richiestogli dal PM, non ne consegue la caducazione della custodia cautelare,
dovendosi tale conseguenza ricondurre esclusivamente alla inosservanza del termine
ordinario di cinque giorni (o 10 per gli altri casi).
2° co. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le
esigenze cautelari richieste per l’assoggettamento a custodia. Quando ne ricorrono le
condizioni, provvede, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.
3° co. L'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65 e deve
essere documentato integralmente mediante appositi strumenti di riproduzione fonografica o
audiovisiva, a pena di inutilizzabilità probatoria dei risultati dell’atto. Al PM e al difensore,
che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto.
4° co. Interrogatorio è nullo se non è stato preceduto dal deposito nella cancelleria del giudice
dell'ordinanza cautelare e degli altri atti ivi indicati.
Una volta liberato, l’indiziato potrà di nuovo essere sottoposto a custodia cautelare, su richiesta del
PM, sempreché ne ricorrano i presupposti, ma solo dopo che sia stato interrogato in stato di libertà.
La custodia può essere ripristinata quando l’indiziato, dopo essere stato posto in libertà, si sia
sottratto all’interrogatorio senza addurre alcun giustificato motivo. 96
Computo dei termini di durata delle misure (art. 297): gli effetti della custodia cautelare
decorrono dal momento della cattura, dell’arresto o del fermo, mentre gli effetti delle altre misure
(ivi compresi gli arresti domiciliari) decorrono dal momento della notifica della ordinanza che le
dispone.
Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per
uno stesso fatto, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima
ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b) e c),
limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è
stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. La
disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del
rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione.
Secondo la Corte costituzionale, la regola di retrodatazione del termine deve applicarsi anche
nell’ipotesi di misure cautelari relative a fatti diversi non connessi, sempreché tuttavia gli elementi
posti a base della successiva ordinanza risultassero già desumibili dagli atti al momento
dell’emissione della precedente ordinanza.
Nel computo dei termini della custodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le
udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o nel
giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione della durata complessiva della
custodia.
Se l'imputato è detenuto per un altro reato o è internato per misura di sicurezza, gli effetti della
misura decorrono dal giorno in cui è notificata l'ordinanza che la dispone, ove si tratti di misura
compatibile con lo stato di detenzione o di internamento, mentre nel caso contrario decorrono dalla
cessazione di tale stato. Ai soli effetti del computo dei termini di durata massima, la custodia
cautelare si considera compatibile con lo stato di detenzione per esecuzione di pena o di
internamento per misura di sicurezza.
ESTINZIONE DELLE MISURE
Revoca e sostituzione delle misure (art. 299):
1° co. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano
mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 o
dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste
dall'articolo 274.
2° co. Quando le esigenze cautelari si sono attenuate ovvero la misura applicata non appare più
proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il
giudice, sostituisce la misura originaria con un'altra meno grave ovvero ne dispone
l'applicazione con modalità meno gravose. E, quando si tratti della sostituzione della
custodia in carcere con gli arresti domiciliari, è possibile autorizzare l’imputato a
raggiungere con i propri mezzi il luogo dell’arresto, sempreché non risulti necessario
disporne l’accompagnamento per salvaguardare comprovate esigenze processuali o di
sicurezza
3° co. Di regola durante le indagini preliminari, il giudice deve provvedere in ordine alla revoca ed
alla sostituzione delle misure, di regola, soltanto dietro richiesta del PM o dell’imputato,
ed entro 5 gg dal deposito di tale richiesta con ordinanza.
Il giudice provvede anche di ufficio quando assume l'interrogatorio della persona in stato di
custodia cautelare o quando è richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari
o dell'assunzione di incidente probatorio ovvero quando procede all'udienza preliminare o al
giudizio. 97
Prima di provvedere sulla revoca o sulla sostituzione, il giudice deve sempre sentire il PM, il
quale dovrà esprimere il proprio parere nei 2 gg successivi, in caso contrario il giudice potrà
senz’altro procedere alla decisione.
Il giudice, dopo aver valutato gli elementi addotti a fondamento della richiesta di revoca o di
sostituzione, prima di provvedere può sempre procede all’interrogatorio della persona
sottoposta alla misura; tale interrogatorio è invece obbligatorio, ove l’imputato lo abbia
richiesto, quando l’istanza di revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi o diversi
rispetto a quelli già valutati.
4° co. Qualora le esigenze cautelari si siano aggravate, il giudice, su richiesta del PM, deve
sempre, ove sussistano i presupposti, sostituire la misura originaria con un’altra più rigida,
ovvero disporne l’applicazione con modalità più gravose.
5° co. Il giudice, quando si trova nell’impossibilità di decidere allo stato degli atti sulla richiesta di
una parte, può, in ogni stato e grado del procedimento, disporre anche d’ufficio e senza
formalità, i necessari accertamenti sulle condizioni di salute o sulle qualità personali
dell’imputato. Tali accertamenti devono svolgersi con la massima celerità possibile e al più
tardi entro 15 gg dal deposito della richiesta al giudice.
Nel caso in cui la richiesta di revoca o di sostituzione della misura carceraria sia fondata
sulle condizioni di salute particolarmente gravi dell’imputato, e qualora il giudice non
ritenga di accogliere la richiesta sulla base degli atti disponibili, devono disporsi gli
accertamenti medici del caso attraverso la nomina di un perito ad hoc.
Estinzione automatica delle misure:
1. per omesso interrogatorio dell’indiziato entro il termine previsto;
2. le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono immediatamente efficacia quando,
per tale fatto e nei confronti della medesima persona, è disposta l'archiviazione ovvero è
pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento (qualora l'imputato
prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia
successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti una o
più misure coercitive soltanto quando vi è pericolo di fuga essendo stata irrogata una pena
superiore a 2 anni di reclusione, ovvero pericolo di commissione dei gravi delitti indicati nell’art.
274 co. 1 lett. b).
3. quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna, le misure perdono
efficacia se la pena irrogata è dichiarata estinta ovvero condizionatamente sospesa e
analogamente, la custodia cautelare perde efficacia quando la durata della custodia presofferta è
uguale o superiore all’entità della pena irrogata.
misure disposte per esigenze cautelari di natura probatoria perdono efficacia quando alla
4. scadenza del termine fissato nel provvedimento applicativo, non ne venga ordinata la
rinnovazione.
In tutte queste ipotesi l’estinzione opera di diritto sicché il giudice non può fare altro che adottare
con ordinanza i provvedimenti necessari per far cessare l’esecuzione delle misure estinte.
Termini di durata massima della custodia cautelare (art. 303):
1) nella fase preliminare la custodia perde efficacia quando, dall’inizio della sua esecuzione, e
senza che sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio o l’ordinanza di giudizio abbreviato
ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle
parti, siano trascorsi:
3 mesi se si procede per un delitto punito con reclusione non superiore nel massimo a 6 anni;
a. 6 mesi se si procede per un delitto punito con reclusione superiore nel massimo a 6 anni;
b. 98
un anno se si procede per un delitto punito con l’ergastolo o reclusione non inferiore nel
c. massimo a 20 anni, oppure per uno dei delitti indicati nell’art. 407 co. 2 lett. a (es.
associazione mafiosa) sempreché per questi ultimi sia prevista reclusione superiore nel
massimo a 6 anni.
2) nella fase del giudizio di primo grado, la custodia perde efficacia quando dal provvedimento
che dispone il giudizio e senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado,
siano trascorsi:
6 mesi se si procede per un delitto punito con reclusione non superiore nel massimo a 6 anni;
a. un anno se si procede per un delitto punito con reclusione non superiore nel massimo a 20
b. anni;
un anno e 6 mesi se si procede per un delitto punito con l’ergastolo o reclusione superiore nel
c. massimo a 20 anni.
3) dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato la custodia
perde efficacia allorché dall’ordinanza con cui è stato disposto il giudizio abbreviato, e senza che
sia stata pronunciata sentenza di condanna, siano trascorsi:
3 mesi se si procede per un delitto punito con reclusione non superiore nel massimo a 6
a. anni;
6 mesi se si procede per un delitto punito con reclusione non superiore nel massimo a 20
b. anni;
9 mesi se si procede per un delitto punito con l’ergastolo o reclusione superiore nel massimo
c. a 20 anni (termini dimezzati rispetto a quelli previsti per le medesime fasce di procedimenti
in rapporto all’ordinario giudizio di primo grado).
4) nella fase del giudizio di secondo grado, la custodia cautelare perde efficacia quando dalla
pronuncia della sentenza di condanna di secondo grado e senza che sia sta pronunciata sentenza
di condanna in appello, è decorso il termine di:
9 mesi se vi è stata condanna alla reclusione non superiore a 3 anni;
a. un anno se vi è stata condanna alla reclusione non superiore a 10 anni;
b. un anno e 6 mesi se vi è stata condanna all’ergastolo o reclusione superiore a 10 anni.
c.
La stessa disciplina si applica, inoltre, nelle fasi di giudizio successive alla pronuncia della
sentenza di condanna in appello, e finché la condanna non sia diventata irrevocabile.
Ai fini del computo dei termini intermedi di fase della custodia cautelare occorrerà tenere conto dei
periodi di custodia subiti dall’imputato all’estero a seguito di domanda di estradizione, ovvero in
esecuzione di mandato d’arresto europeo.
Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra
causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad
altro giudice, dalla data del procedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla
sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare riprendono a decorrere ex novo i termini stabiliti
con riguardo a ciascun stato e grado del procedimento.
Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini riprendono a decorrere
ex novo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga
ripristinata la custodia cautelare.
Durata complessiva della custodia cautelare:
2 anni quando si procede per un delitto punito con reclusione non superiore nel massimo a 6
a. anni; 99
4 anni quando si procede per un delitto punito con reclusione non superiore nel massimo a 20
b. anni;
6 anni quando si procede per un delitto punito con reclusione superiore nel massimo a 20 anni o
c. ergastolo.
Proroga della custodia cautelare: in ogni stato e grado del procedimento di merito, quando è
disposta perizia sullo stato di mente dell'imputato, i termini di custodia cautelare sono prorogati per
il periodo di tempo assegnato per l'espletamento della perizia.
Nel corso delle indagini preliminari, il PM può altresì chiedere la proroga dei termini di custodia
cautelare che siano prossimi a scadere, quando sussistono gravi esigenze cautelari che, in rapporto
ad accertamenti particolarmente complessi, o a nuove indagini, rendano indispensabile il protrarsi
della custodia. Il gip, sentiti il PM e il difensore, provvede con ordinanza appellabile. La proroga è
rinnovabile una sola volta. I termini intermedi non possono essere comunque superati di oltre la
metà dei termini massimi di custodia previsti per la fase delle indagini preliminari.
Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare: i termini di durata massima
della custodia cautelare sono sospesi, con ordinanza appellabile:
a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per
impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dei medesimi;
b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della
mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori
che rendano privo di assistenza uno o più imputati;
c) durante la pendenza dei termini per la redazione differita dei motivi della sentenza;
d) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi
indicati nelle lettere a) e b)
I termini previsti dall'articolo 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei
reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati
particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza
nel giudizio. La sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del PM, con ordinanza appellabile.
Durante l’udienza preliminare, i termini sono sospesi, anche d’ufficio e sempre con ordinanza
appellabile, tutte le volte in cui la stessa udienza viene sospesa o rinviata per impedimento
dell’imputato o del suo difensore, ovvero a causa della mancata presentazione o dell’allontanamento
di uno o più difensori.
Le ipotesi di sospensione non si applicano, all’interno del processo cumulativo, nei confronti dei
coimputati cui le stesse non si riferiscono, sempreché questi ultimi chiedano che nei loro confronti
si proceda previa separazione dei processi.
a. la durata della custodia cautelare nelle diverse fasi del procedimento (anche in caso di
sospensione dei termini) non può comunque superare il doppio dei termini intermedi di fase.
la durata complessiva della custodia, non può superare i termini massimi aumentati della metà,
b. ovvero, qualora risulti più favorevole, i 2/3 del massimo della pena temporanea prevista per il
reato contestato o ritenuto in sentenza.
Dei periodi di sospensione bisogna tener conto solo nel computo del limite relativo alla durata
complessiva della custodia, e non anche in quello riguardante il limite relativo alle diverse fasi del
procedimento. 100
Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini: nei confronti dell’imputato
scarcerato per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, il giudice deve disporre le altre
misure cautelari di cui ricorrano i presupposti (esclusi gli arresti domiciliari attesa la loro
equiparazione alla custodia) solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia
cautelare.
La custodia cautelare è tuttavia ripristinata ove essa risulti necessaria alla stregua dei criteri di
adeguatezza e di proporzionalità:
a) se l'imputato scarcerato ha dolosamente trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una delle misure
cautelari applicategli in luogo della custodia, sempre che, in relazione alla natura di tale
trasgressione, ricorra taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274;
b) contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo o di secondo grado,
qualora l’imputato si sia dato alla fuga, ovvero si accerti un concreto pericolo di fuga.
In caso di ripristino della custodia i termini relativi alla fase in cui il procedimento si trova
decorrono ex novo (salvo il computo della custodia anteriormente subita ai fini del termine di durata
complessiva), e la stessa regola si applica nel caso dell’imputato sottrattosi all’esecuzione della
custodia cautelare mediante evasione.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo dell'imputato che,
trasgredendo alle prescrizioni della misura cautelare applicatagli in via sostitutiva, stia per darsi alla
fuga. Il provvedimento di fermo deve essere comunicato al procuratore della Repubblica presso il
tribunale del luogo ove il fermo è stato eseguito, al massimo entro 24 ore, per la convalida del
fermo e, se del caso, per l’applicazione al fermato della misura della custodia cautelare ad opera del
gip.
Termini di durata massima delle misure cautelari non custodiali:
- le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare (e dagli arresti domiciliari ad essa
equiparati) perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di
tempo pari al doppio dei termini previsti dall'articolo 303 in rapporto alla custodia.
- le misure interdittive perdono efficacia quando sono decorsi 2 mesi dall'inizio della loro
esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può
disporne la rinnovazione, una volta accertata la persistenza di tale esigenza anche al di là di 2
mesi dall'inizio dell'esecuzione, osservati i limiti previsti per le misure coercitive diverse dalla
custodia. IMPUGNAZIONI
Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva (art. 309):
1° co. Entro 10 gg dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l'imputato può proporre richiesta di
riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di
ordinanza emessa a seguito di appello del PM.
2° co. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione al difensore d’ufficio.
3° co. Il difensore dell'imputato può proporre la richiesta di riesame entro 10 gg dalla notificazione
dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura.
4° co. La richiesta di riesame deve essere presentata nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale ha
sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è
compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza .
5° co. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il
giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, deve trasmettere al tribunale gli atti
presentati a fondamento della richiesta della misura, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore
della persona sottoposta alle indagini. 101
6° co. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha,
inoltre, facoltà di enunciare i nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a
verbale prima dell'inizio della discussione.
7° co. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede
la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso
l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza.
8° co. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste
dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza deve essere comunicato, almeno 3 giorni
prima, al PM presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto
l'applicazione della misura; esso deve essere notificato, altresì, entro lo stesso termine, all'imputato
ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà
per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.
9° co. Entro 10 gg dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della
richiesta, annulla, riforma e conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base
degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento
impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati
ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento
stesso.
10° co. Se gli atti non sono ancora pervenuti al tribunale entro il giorno successivo e comunque non oltre il
quinto giorno dopo l’avviso dell’autorità giudiziaria procedente, o se la decisione sulla richiesta di
riesame non interviene entro 10 gg giorni, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde
efficacia e comporta l’immediata caducazione della misura coercitiva disposta con l’ordinanza
assoggettata a riesame.
Appello (art. 310):
1° co. È utilizzabile solo contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali diverse da
quelle assoggettabili a riesame, e può essere utilizzato dall’imputato, dal suo difensore e dal PM
(per il PM si tratta dell’unica possibilità di impugnazione nel merito essendogli precluso lo
strumento del riesame).
Per quanto attiene alla proposizione dell’appello, viene richiamata la disciplina del riesame,
salva la necessità della contestuale enunciazione dei motivi.
2° co. Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria precedente che, entro il giorno
successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il
procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo
127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore
di esaminarli e di estrarne la copia. Il tribunale del capoluogo del distretto in cui risiede il giudice
che ha emesso l’ordinanza appellata decide entro 20 gg dalla ricezione dell’ordinanza, nonché degli
atti su cui la medesima si sia fondata..
3° co. L'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del PM, dispone una
misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva.
Per il resto viene seguita la disciplina generale dell’appello in quanto non risulti diversamente
disposto.
Ricorso per cassazione (art. 311):
1° co. Contro le ordinanze del tribunale a seguito di riesame o di appello, il PM che ha richiesto
l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione
entro 10 gg dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento.
102
2° co. Entro i termini previsti per la richiesta di riesame, l'imputato e il suo difensore possono proporre
direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una
misura coercitiva, cioè prescindendo dalla previa richiesta di riesame (ricorso omisso medio). La
proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.
3° co. Il ricorso deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel
caso di ricorso omisso medio, in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza. Il giudice cura che sia
dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette
gli atti alla corte di cassazione.
4° co. I motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare
nuovi motivi davanti alla corte di cassazione, prima dell'inizio della discussione.
5° co. La Corte di cassazione decide entro 30 gg dalla ricezione degli atti osservando le forme previste
dall'articolo 127.
APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA
Nei casi previsti dalla legge, l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza (ricovero in
riformatorio, in un ospedale psichiatrico giudiziario, in una casa di cura o di custodia) può essere
disposta dal giudice procedente, su richiesta del PM, in qualunque stato e grado del procedimento,
quando sussistono gravi indizi di commissione del fatto (fumus commissi delicti) in capo
all’imputato e non ricorrono cause di non punibilità o di estinzione.
Il giudice prima di provvedere all’applicazione di una delle misure di sicurezza, deve accertare in
concreto la sussistenza della pericolosità sociale del soggetto contro cui si sta procedendo
(periculum libertatis). Tali sono, a parte il minorenne per il quale dovrà provvedere il competente
giudice minorile, l’infermo di mente, o l’ubriaco abituale, ovvero la persona dedita all’uso di
sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione da alcool o da stupefacenti.
Prima di pronunciare ordinanza applicativa il giudice deve interrogare l’imputato, ove ciò non sia
possibile, l’indiziato sottoposto provvisoriamente alla misura di sicurezza deve essere interrogato
dal gip non oltre 5 gg dall’inizio dell’esecuzione della stessa (a pena di caducazione), e al termine di
tale interrogatorio il giudice, dopo aver valutato la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto
della misura adottata, potrà anche disporne la revoca.
Il giudice deve procedere anche d’ufficio, ovvero su richiesta di parte, ad un riesame periodico circa
la pericolosità sociale dell’imputato assoggettato a misura di sicurezza, attraverso nuovi
accertamenti allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell’ordinanza (o anche prima quando se
ne ravvisi la necessità), e ad ogni successiva scadenza semestrale.
Le ordinanze applicative delle misure di sicurezza sono equiparate alla custodia cautelare, pertanto,
possono essere sottoposte a riesame su richiesta dell’imputato o del suo difensore, mentre le
corrispondenze ordinanze di diniego possono essere appellate dal PM.
Si applicano le norme sulla riparazione per l'ingiusta detenzione pertanto anche l’imputato
sottoposto ad applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva provvisoria potrà
aspirare ad ottenere la equa riparazione, quando il destinatario di una di tali misure, sia stato
prosciolto con sentenza irrevocabile o di non luogo a procedere.
RIPARAZIONE PER L’INGIUSTA DETENZIONE
Nel caso dell’errore giudiziario o dell’ingiusta detenzione.
Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso
il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a
103
un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi
causa per dolo o colpa grave (coloro che sono stati sottoposti a custodia carceraria o agli arresti
domiciliari hanno il diritto di essere reintegrati nel posto di lavoro che occupavano prima
dell’applicazione della misura). Lo stesso vale
- per le persone nei cui confronti, al termine delle indagini preliminari, sia pronunciato
provvedimento di archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere.
- per il prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato
sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il
provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le
condizioni di applicabilità previste.
- per le ipotesi di detenzione originata da arresto in flagranza o da fermo.
Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia stata computata
ai fini della determinazione della misura di una pena, ovvero per il periodo in cui le limitazioni
conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte in forza di un altro titolo.
Quando con la sentenza o con il provvedimento di archiviazione è stato affermato che il fatto non è
previsto dalla legge come reato per abrogazione della norma incriminatrice, il diritto alla
riparazione è altresì escluso per quella parte di custodia cautelare sofferta prima della abrogazione
medesima.
La domanda di riparazione (per un ammontare non superiore comunque a € 500.000,00 circa) deve
essere proposta, a pena di inammissibilità, entro 2 anni dal giorno in cui sono divenute irrevocabili
le sentenze, ovvero è divenuta inoppugnabile la sentenza di non luogo a procedere, ovvero dal
giorno in cui il provvedimento di archiviazione è stato notificato al destinatario. Legittimato a
proporre la domanda è il soggetto interessato ovvero, in casi particolari, anche i suoi eredi.
REALI
Incidono sul patrimonio determinando l’indisponibilità di cose o beni.
SEQUESTRO CONSERVATIVO:
a) se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento
della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello
Stato, il PM, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei
beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge
ne consente il pignoramento.
b) se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni
civili derivanti dal reato, la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni
dell'imputato o del responsabile civile.
Il sequestro disposto a richiesta del PM giova anche alla parte civile. 104
Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del PM o della parte civile è
emesso con ordinanza del giudice che procede.
Il sequestro è eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile
per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili.
Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere
non è più soggetta a impugnazione.
Contro l'ordinanza di sequestro conservativo chiunque vi abbia interesse può proporre richiesta di
riesame, anche nel merito, ma ciò non sospende l'esecuzione del provvedimento.
È possibile offrire una cauzione idea in alternativa o in sostituzione al sequestro.
Esecuzione sui beni sequestrati: il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando
diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando
diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del
danno in favore della parte civile.
Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e
non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a
titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, le pene pecuniarie, le spese di procedimento
e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.
SEQUESTRO PREVENTIVO: quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente
al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri
reati, a richiesta del PM il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con
decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il gip.
Al di fuori di questi casi, il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca è di regola rimesso
alla discrezionalità del giudice, mentre diventa obbligatorio nel corso dei procedimenti per i delitti
dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.
Durante le indagini preliminari, quando per l’urgenza delle circostanze non è possibile attendere il
provvedimento del gip, il sequestro preventivo può essere disposto con proprio decreto dal PM, e
possono procedervi di loro iniziativa anche ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle 49 ore
successive devono trasmettere il verbale al PM. Il sequestro perde efficacia qualora entro le
successive 48 ore (dal sequestro o dalla ricezione del verbale) il PM non ne ha richiesto la convalida
al giudice, ovvero qualora il giudice non emette l’ordinanza di convalida entro 10 gg da tale
richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state
sequestrate.
Il sequestro è immediatamente revocato, su richiesta del PM o dell’interessato, ovvero, durante le
indagini preliminari, dallo stesso PM, quando viene accertata l’insussistenza delle esigenze di
prevenzione che l’avevano giustificato.
Perdita di efficacia: con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorché
soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia
diritto, quando non deve disporre la confisca. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.
- quando esistono più esemplari identici della cosa sequestrata e questa presenta interesse a fini di
prova, il giudice, anche dopo la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere
impugnata dal PM, ordina che sia mantenuto il sequestro di un solo esemplare e dispone la
restituzione degli altri esemplari (conversione del sequestro preventivo in sequestro
probatorio; 105
- se è pronunciata sentenza di condanna gli effetti del sequestro permangono quando è stata
disposta la confisca delle cose sequestrate. All’infuori di tale caso, e sempreché permanga
l’esigenza cautelare, dovrà essere ordinata la restituzione di tali cose, ma il giudice potrà disporre
la conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo a garanzia dei crediti,
dietro richiesta del PM o della parte civile.
IMPUGNAZIONI
Riesame:
1° co. di fronte al tribunale in composizione collegiale sia contro l’ordinanza di sequestro
conservativo, sia contro il decreto di sequestro preventivo l'imputato e il suo difensore, la
persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro
restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, tuttavia, la richiesta non
sospende l'esecuzione del provvedimento di sequestro.
2° co. La richiesta di riesame deve essere presentata entro 10 gg dalla data di esecuzione del
provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto
conoscenza dell'avvenuto sequestro.
3° co. La cancelleria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno
successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del
riesame.
4° co. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la
richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame,
facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione.
5° co. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della
provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di 10 gg
dalla ricezione degli atti.
6° co. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste
dall'articolo 127. Almeno 3 giorni prima, l'avviso della data fissata per l'udienza è
comunicato al PM e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno
dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria.
Appello: fuori dei casi di riesame del decreto di sequestro preventivo, il PM, l'imputato e il suo
difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro
restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e
contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal PM.
Sull'appello decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella
quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento.
L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Ricorso per cassazione: contro le ordinanze emesse dal tribunale in sede di riesame o di appello
intorno ai provvedimenti di sequestro il PM, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le
cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre
ricorso per cassazione per violazione di legge.
Entro il termine previsto per la richiesta di riesame, contro il decreto di sequestro emesso dal
giudice può essere proposto direttamente ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso rende
inammissibile la richiesta di riesame.
Il ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza. 106
INDAGINI PRELIMINARI
Finalità delle indagini preliminari: indagini consistono in attività di ricerca e raccolta di
informazioni. Il PM e la polizia giudiziaria svolgono, acquisita la notizia di reato e nell’ambito delle
rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per consentire allo stesso PM di decidere se esercitare
o meno l’azione penale.
se le indagini preliminari fanno emergere elementi idonei a sostenere un'accusa in giudizio nei
- confronti della persona cui è attribuito il reato, al termine di esse il PM formula l'imputazione ed
esercita l'azione penale nei confronti dell'imputato chiedendone al giudice il rinvio al giudizio
della corte d'assise o del tribunale (oppure promuovendo un giudizio speciale o emettendo il
decreto di citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica);
se invece non emergono elementi idonei a sostenere un’accusa in giudizio e dunque per
- esercitare l’azione penale, il PM chiede al giudice l’archiviazione della notizia di reato e degli
atti delle indagini preliminari per infondatezza della notizia di reato.
Il giudice, dopo il rinvio a giudizio, svolge l’ per valutare nel
UDIENZA PRELIMINARE
contraddittorio delle parti la fondatezza della richiesta:
se la ritiene fondata, dispone con decreto il rinvio dell’imputato al giudizio della corte d’assise o
- del tribunale;
se la ritiene infondata, emette sentenza di non luogo a procedere.
-
Indagini preliminari sono collocate nel procedimento, e non nel processo, in quanto svolte da PM e
polizia giudiziaria prima dell’esercizio dell’azione penale; l’udienza preliminare è, invece, parte del
processo, in quanto celebrata da un giudice dopo l’esercizio dell’azione penale.
Fatta eccezione per le indagini preliminari che si svolgono contro soggetti ignoti, protagonista della
fase investigativa sul versante soggettivo privato è la persona sottoposta alle indagini o indagato,
soggetto indicato nella notizia di reato come autore di una condotta criminosa e nei confronti del
quale PM e polizia giudiziaria effettuano gli accertamenti necessari per le determinazioni inerenti
all’esercizio dell’azione penale. La qualifica di persona sottoposta alle indagini si acquista con
l’iscrizione della notizia di reato nominativa nell’apposito registro e si perde nel momento in cui
diviene definitivo il provvedimento di archiviazione o nel momento in cui, esercitata l’azione
penale da parte del PM, l’indagato assume la qualità di imputato.
Direzione delle indagini preliminari: le indagini preliminari sono svolte, nell’ambito delle
rispettive attribuzioni, da polizia giudiziaria e PM. Il PM dirige le indagini e dispone direttamente
della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a
svolgere attività di propria iniziativa (PM dispongono direttamente e immediatamente del personale
di polizia appartenente alla sezione di polizia giudiziaria istituita presso l’ufficio, possono tuttavia
avvalersi anche del personale di altre sezioni nonché di ogni servizio o altro organo di polizia
giudiziaria).
Nelle indagini preliminari e nell’udienza preliminare, le funzioni di PM sono esercitate:
nei procedimenti per i delitti di schiavitù, rapimento a scopo d’estorsione, associazione a
a delinquere o di stampo mafioso e di terrorismo, dal procuratore della Repubblica presso il
tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello in cui il giudice competente a
conoscere di tali delitti ha sede (cd. procure distrettuali);
in ogni altro procedimento, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui
b circondario il reato risulta commesso. 107
Nel corso delle indagini preliminari il PM non acquisisce prove ma si limita a raccogliere elementi
di prova.
Nell’esercizio delle sue funzioni investigative, il PM deve compiere ogni attività necessaria al fine
di decidere se esercitare o meno l’azione penale e deve svolgere anche accertamenti su fatti e
circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.
PM può chiedere l’intervento della polizia giudiziaria nell’esercizio dei suoi poteri coercitivi; può
impartire direttive concernenti lo svolgimento delle indagini; può avvalersi della polizia giudiziaria
per il compimento di attività di indagine e di atti specificatamente delegati.
Obbligo del segreto: gli atti di indagine compiuti dal PM e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal
segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura
delle indagini preliminari. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il PM può
consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti
pubblicati sono depositati presso la segreteria del PM.
Chiunque rivela notizie relative ad uno dei suddetti atti commette, salvo che il fatto costituisca un
reato più grave, il reato di rivelazione di segreti inerenti ad un procedimento penale, punito con la
reclusione fino ad un anno.
Anche dopo la caduta del segreto e fino alla chiusura delle indagini o dell’udienza preliminare, tali
atti possono essere pubblicati solo nel loro contenuto ovvero per riassunto.
Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto, il PM, in caso di necessità per la
prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:
a) l’obbligo del segreto per singoli atti quando l’imputato lo consente o quando la conoscenza
dell’atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate
operazioni.
La violazione del segreto integra la contravvenzione di pubblicazione arbitraria di atti di un
procedimento penale.
Attività investigativa del difensore: fin dal momento dell’incarico professionale, risultante da atto
scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di
prova a favore del proprio assistito. Tali attività, su incarico del difensore, possono essere svolte dal
sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da
consulenti tecnici.
GIP e GUP: nelle indagini preliminari e nell’udienza preliminare le funzioni di giudice sono
esercitate:
nei procedimenti per i reati di terrorismo, sequestro a scopo di estorsione, mafia,
a associazione a delinquere e schiavitù, da un magistrato del tribunale del capoluogo del
distretti di corte d’appello in cui il giudice competente per la fase del giudizio ha sede;
in ogni altro procedimento, da un magistrato del tribunale nel cui circondario il reato risulta
b commesso.
La funzioni di gip e di gup, nel medesimo procedimento, devono essere attribuite a due
magistrati diversi (incompatibilità), salvo che nel corso delle indagini preliminari il gip si sia
limitato ad adottare le autorizzazioni sanitarie, i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio,
alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, nonché i
provvedimenti relativi ai permessi, alla restituzione in termine o quello dichiarativo della
latitanza.
Gip e gup sono magistrati del tribunale ordinario, che abbiano svolto per almeno 2 anni le
funzioni di giudice del dibattimento. 108
Gip, giudice monocratico, ha una giurisdizione:
senza azione (nel corso delle indagini preliminari e, nel caso di archiviazione, anche dopo la
a loro conclusione, giurisdizione è esercitata senza che il PM abbia esercitato l’azione penale);
semipiena (gip non svolge un procedimento e non dispone di autonomi poteri di acquisizione
b probatoria, ma si limita a pronunciare nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del PM, delle
parti private e della persona offesa dal reato);
di garanzia (su richiesta delle parti si pronuncia nel corso delle indagini preliminari a tutela
c dei diritti dell’indagato e della persona offesa dal reato nei confronti delle iniziative del PM, e
dopo la conclusione delle indagini preliminari, in caso di richiesta di archiviazione, a garanzia
del rispetto del principio di obbligatorietà dell’azione penale).
senza fascicolo (non svolgendo indagini, non dispone di un fascicolo nel quale la
d documentazione di questa viene raccolta).
Gup, invece, esercita la giurisdizione dopo essere stato sollecitato dal PM con l’esercizio
dell’azione penale; inoltre, svolge un proprio procedimento e dispone di un fascicolo,
trasmessogli dal PM al momento della presentazione della richiesta di rinvio a giudizio.
NOTIZIA DI REATO
È l'informazione che un reato sarebbe stato commesso da una o più persone non identificate (notizia
generica) o identificate (notizia specifica).
Le indagini preliminari prendono formalmente l’avvio con l’iscrizione della notizia di reato da parte
del PM in un apposito registro custodito presso il suo ufficio.
Non costituiscono notizia di reato le cd. non-notizie o pseudo notizie di reato, atti e informative
del tutto privi di rilevanza penale (es. ricorsi in materia civile o amministrativa, atti riguardanti
eventi accidentali), le quali vanno annotate nel “registro delle non-notizie di reato”, o “modello
45” e l’organo inquirente può astenersi dall’esercitare l’azione penale senza richiedere al gip
l’emanazione di un provvedimento di archiviazione.
Se il PM, pur non essendo obbligato a farlo, presenta al giudice richiesta di archiviazione, il gip è
obbligato a provvedere (abnorme il provvedimento con il quale detto giudice dichiari non luogo a
provvedere e restituisca gli atti al PM).
Acquisizione delle notizie di reato: il PM e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di
propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse.
Le notizie di reato ricevute dal PM o dalla polizia giudiziaria possono essere qualificate (o
nominate o tipiche, cioè disciplinate dalla legge) oppure inqualificate (o innominate o atipiche, cioè
non disciplinate dalla legge).
Notizia di reato e condizioni di procedibilità (querela, istanza, richiesta) costituiscono un
presupposto del procedimento penale, ma non fanno parte di questo, dal momento che il
procedimento inizia con il primo atto d'indagine preliminare compiuto dal PM o dalla polizia
giudiziaria dopo l'acquisizione della notizia. La notizia di reato non è fonte o mezzo di prova del
reato (essa viene immessa nel fascicolo per il dibattimento solo in quanto costituisca anche una
condizione di procedibilità, ma in tale caso prova soltanto l'esistenza di quest'ultima, non la
commissione del reato).
1) notizie di reato QUALIFICATE:
a) : dichiarazione con cui una persona fisica, non esercente una professione
DENUNCIA
sanitaria, porta la commissione di un reato perseguibile d’ufficio a conoscenza del PM o della
polizia. 109
i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio hanno l’obbligo penalmente
sanzionato di denunciare al PM o a un ufficiale di polizia giudiziaria, per iscritto e senza
ritardo, i reati non perseguibili a querela di cui abbiano avuto notizia nell’esercizio o a
causa delle loro funzioni o del loro servizio. Se, nel corso di un procedimento civile o
amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di
ufficio, il giudice che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al PM.
Denuncia deve contenere l’esposizione degli elementi essenziali del fatto, il giorno in cui
la notizia è stata acquisita e le fonti di prova già note, nonché, ove possibile, generalità,
domicilio e quanto altro possa servire alla identificazione della persona alla quale il fatto è
attribuito, della persona offesa e delle persone informate sui fatti.
i privati hanno l’obbligo penalmente sanzionato di denunciare solo in alcuni casi
tassativamente determinati dalla legge (es. delitti di sequestro di persona a scopo di
estorsione e quelli contro la personalità dello Stato puniti con l’ergastolo). In ogni altro
caso la denuncia è una facoltà del privato (tale normativa vale anche per i pubblici ufficiali
o incaricati di pubblico servizio che abbiano avuto notizia di un reato fuori dell’esercizio
delle loro funzioni o del loro servizio e non a causa dei medesimi).
Difensore non ha l’obbligo di denunciare i reati dei quali abbia avuto notizia nel corso
delle attività di investigazione difensiva o dei reati dei quali abbia avuto notizia nel corso
delle attività investigative svolte.
Denuncia può essere presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, al PM o a un ufficiale di polizia giudiziaria; della denuncia orale è
redatto verbale se è presentata per iscritto è sottoscritta dal denunciante o da un suo
procuratore speciale.
Le denunce anonime non possono essere usate, salvo che costituiscano corpo del reato o
provengano comunque dall’imputato (anonima è la denuncia che sia impossibile attribuire
a un soggetto determinato compresa la denuncia recante una sottoscrizione illeggibile) e
vanno annotate in un registro diverso dal registro delle notizie di reato (il cd. modello 46).
Polizia giudiziaria e PM possono trarre spunto dall’informativa di reato innominata per lo
svolgimento di attività pre-investigative finalizzate alla ricerca della notizia di reato,
purché sia rispettata la condizione di non compiere atti coercitivi.
b) : dichiarazione con cui l’esercente una professione sanitaria porta la
REFERTO
commissione di un reato perseguibile d’ufficio, del quale abbia avuto notizia durante la
prestazione della sua opera, a conoscenza del PM o della polizia.
Gli esercenti una professione sanitaria hanno l’obbligo di presentare il referto entro 48 ore
dall’acquisizione della notizia o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al PM o ad un
ufficiale di polizia del luogo in cui l’assistenza è stata prestata o, in loro mancanza,
all’ufficiale di polizia più vicino. Hanno la facoltà di presentare il referto nel caso in cui esso
esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.
Il referto indica la persona che è stata assistita, e se possibile, le sue generalità, il luogo dove
essa attualmente si trova e quant’altro valga ad identificarla, nonché il tempo, il luogo e le
altre circostanze dell’intervento del sanitario. Inoltre, dà le notizie che servono a stabilire le
circostanze del fatto, i mezzi con cui questo è stato commesso e gli effetti che esso ha causato
o può causare.
Se più esercenti una professione sanitaria hanno prestato assistenza nella stessa occasione,
tutti sono tenuti al referto con facoltà di sottoscrivere un unico atto. 110
2) notizie di reato : quelle che pervengono al PM o alla polizia giudiziaria
NON QUALIFICATE
attraverso strumenti di conoscenza diversi da quelli tipizzati dal legislatore (es. voce pubblica,
fonte confidenziale, sorpresa in flagranza).
Andrebbero doverosamente iscritte dal PM nel registro di cui all'art. 335, molto spesso, tuttavia,
l'acquisizione della notizia atipica non lascia tracce riscontrabili ab externo.
(art. 335): il PM deve iscrivere immediatamente nel
REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO
registro tenuto dalla procura della Repubblica le notizie di reato che gli siano pervenute o che abbia
acquisito di propria iniziativa, e deve indicare, contestualmente o dal momento in cui risulta, il
nome della persona alla quale il reato è attribuito, la qualificazione giuridica del fatto e le
circostanze del reato.
Ai fini dell’iscrizione la segreteria annota sugli atti che possono contenere la notizia di reato il
giorno e l’ora in cui gli stessi sono pervenuti all’ufficio e li sottopone immediatamente al
procuratore della Repubblica, l’iscrizione deve avvenire nello stesso giorno in cui la notizia di reato
perviene alla procura (il termine fissato per l’iscrizione della notizia di reato ha carattere meramente
ordinatorio, per cui la sua inosservanza non pregiudica la validità degli atti d’indagine
preliminarmente compiuti).
Sa la notizia iscritta è generica, nel registro si iscrivono in seguito il nome o i nomi delle persone a
cui è attribuito il reato. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del
fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il PM deve aggiornare le iscrizioni senza
procedere a nuove iscrizioni.
Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei gravi delitti indicati all’art. 407, co. 2, lett. a), le
iscrizioni devono essere comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e
ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta. Tuttavia, se sussistono specifiche esigenze attinenti
all'attività di indagine, il PM, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il
segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a 3 mesi e non rinnovabile.
Registri tenuti dalle procure della Repubblica sono 4:
a carico di persone ignote nel quale vengono iscritte le notizie generiche di reato;
a a carico di persone note nel quale il PM iscrive le notizie che fin dall’origine sono specifiche
b o che lo divengono;
notizie anonime di reato (cd. modello 46);
c atti non costituenti notizia di reato, nel quale il PM registra gli atti che non gli impongono lo
d svolgimento di indagini preliminari né la richiesta di archiviazione (registro delle non-notizie
di reato”, o “modello 45”).
CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ
In alcuni casi l’esercizio dell’azione penale è subordinato al realizzarsi di una condizione di
procedibilità, la quale coincide, di solito, con una dichiarazione di volontà di un soggetto privato o
pubblico.
Acquisita la notizia di reato ma non ancora realizzatasi la condizione di procedibilità:
se tale condizione può ancora sopravvenire il PM e la polizia possono compiere gli atti
d’indagine necessari ad assicurare le fonti di prova e, se vi è pericolo nel ritardo, il giudice può
assumere in incidente probatorio le prove.
se tale condizione non può più sopravvenire il PM deve chiedere l’archiviazione della
notizia di reato.
Se il PM comunque esercita l’azione penale, il giudice deve emanare, in udienza preliminare,
sentenza di non luogo a procedere, e, nel predibattimento o in giudizio, sentenza di non doversi
111
procedere, perché l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita e deve
indicare nel dispositivo la causa dell'improcedibilità.
Archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere che
abbiano dichiarato la mancanza di una condizione di procedibilità non precludono un nuovo
esercizio dell’azione penale nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto se, in
seguito, la condizione di procedibilità sopraggiunge o la situazione personale dell’imputato che
rendeva necessaria l'autorizzazione viene meno.
Il termine per lo svolgimento delle indagini preliminari, se è necessaria la querela, l'istanza o la
richiesta di procedimento, decorre dal momento in cui queste pervengono al PM, se è necessaria
l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello
in cui l'autorizzazione perviene al richiedente.
4 condizioni di procedibilità tipiche (elenco non è tassativo):
1) : dichiarazione facoltativa con la quale la persona offesa dal reato, o un altro
QUERELA
soggetto legittimato ad agire nell'interesse dell'offeso, chiede al PM di procedere in
ordine a un fatto previsto dalla legge come reato non perseguibile in difetto di querela (≠
denuncia la quale è la segnalazione di un fatto che si ritiene illecito al PM o alla polizia
giudiziaria).
La querela deve essere proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla
legge come reato. Deve essere proposta alle autorità alle quali può essere presentata la denuncia
ovvero a un agente consolare estero, l’autorità che riceve la querela provvede all’attestazione
della data e del luogo della presentazione, alla identificazione della persona che la propone e alla
trasmissione degli atti all’ufficio del PM.
Per il minore di 14 anni o per l’infermo di mente, il termine per la presentazione della querela
decorre dal giorno in cui è notificato al curato speciale il provvedimento di nomina. Alla nomina
provvede, con decreto motivato il gip del luogo in cui l’offeso si trova o, se l’esigenza sorge
dopo la presentazione della querela, dal giudice che procede, su richiesta del PM o di un ente
avente per scopo l’assistenza dei minori. Curatore speciale può costituirsi parte civile
nell’interesse dell’offeso.
- la rinuncia espressa a proporre la querela può essere fatta personalmente o a mezzo di
procuratore speciale con dichiarazione sottoscritta rilasciata all’interessato o ad un suo
rappresentante, oppure con dichiarazione orale verbalizzata da un ufficiale di polizia o da
un notaio e sottoscritta dal dichiarante. La rinuncia sottoposta a termini o a condizioni
non produce effetti. Con la stessa dichiarazione può essere fatta rinuncia anche all'azione
civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno.
la remissione della querela è fatta ed accettata nelle forme stabilite per la rinuncia
- espressa, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione resa
all’autorità giudiziaria che procede o ad un ufficiale di polizia, il quale la trasmette a tale
autorità. Rimessa la querela, le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo
che nell’atto di remissione sia stato diversamente convenuto.
: dichiarazione facoltativa irrevocabile con la quale la
2) ISTANZA DI PROCEDIMENTO
persona offesa da un reato commesso all’estero, per il quale è stabilita una pena restrittiva
della libertà personale di minore durata rispetto a quanto previsto in Italia, oppure da un
reato comune dello straniero all’estero purché si trovi in Italia, chiede al PM di procedere
per il reato stesso. 112
La legge richiede tale condizione di procedibilità affinché il costo della celebrazione in Italia di
un processo per un reato commesso all’estero sia sopportato solo se lo richiede l’offeso.
L’istanza si propone nelle forme della querela.
: dichiarazione discrezionale irrevocabile con cui
3) RICHIESTA DI PROCEDIMENTO
un'autorità pubblica estranea all’organizzazione giudiziaria chiede al PM di procedere per
determinati reati (es. potere di richiesta è conferito al Ministro di giustizia per i delitti
politici commessi all'estero dal cittadino italiano o dallo straniero; o per i delitti di offesa
alla libertà di Capi di Stato esteri e di offesa alla bandiera o altro emblema di Stato
estero).
La richiesta di procedimento deve essere presentata al PM con atto sottoscritto dall'autorità
competente a formularla. : dichiarazione discrezionale con cui un organo
4) AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE
pubblico estraneo all’organizzazione giudiziaria, a richiesta del PM, consente che nei
confronti di una data persona, o in rapporto ad un determinato reato, l’autorità giudiziaria
proceda penalmente.
L’autorizzazione è richiesta dal PM all’organo legittimato a concederla e deve indicare il fatto
per il quale si intende procedere, le norme di legge che si ritengono violate e gli elementi sui
quali la richiesta si fonda. Se è necessario l’autorizzazione la richiesta deve essere presentata:
se vi è stato arresto in flagranza, immediatamente dopo questo e comunque prima
a dell’udienza di convalida dell’arresto;
negli altri casi prima che il PM presenti richiesta di rinvio a giudizio o proceda con uno dei
b procedimenti speciali, e comunque entro 30 gg dall’iscrizione del nome della persona nel
registro delle notizie di reato;
se la necessità dell’autorizzazione insorge dopo l’esercizio dell’azione penale, subito dopo
c che il giudice ha disposto la sospensione del processo per carenza di tale condizione. In
pendenza della sospensione il giudice, se vi è pericolo nel ritardo, assume le prove richieste
dalle parti.
Quando si procede nei confronti di più persone per alcune delle quali soltanto è necessaria
l’autorizzazione e questa tarda ad essere concessa, si può procedere separatamente contro gli
imputati per i quali l’autorizzazione non è necessaria.
Fino a quando non sia stata concessa l’autorizzazione è vietato: disporre il fermo o misure
cautelari personali nei confronti della persona rispetto alla quale è prevista l’autorizzazione
medesima, sottoporre a perquisizione personale o domiciliare, a ispezione personale, a
ricognizione, a individuazione, a confronto, a intercettazione di conversazioni o di
comunicazioni. Si può procedere all’interrogatorio solo se l’interessato lo richiede.
Tali atti sono consentiti, anche prima della richiesta di autorizzazione, quando la persona è colta
nella fragranza di uno dei delitti per i quali è previsto è previsto l’arresto obbligatorio in
flagranza. Tuttavia, quando l’autorizzazione a procedere o l’autorizzazione al compimento di
determinati atti sono prescritte da norme di rango costituzionale (come avviene in materia di reati
ministeriali e in materia di procedimenti a carico dei giudici costituzionali), si applicano tali
disposizioni. Gli atti compiuti in violazione non possono essere utilizzati. L’autorizzazione a
procedere una volta concessa è irrevocabile. 113
Dalle autorizzazioni a procedere vanno tenute distinte le c.d. auto rizzazioni ad acta necessarie
per l'adozione di provvedimenti coercitivi di varia natura a carico della persona sottoposta a
procedimento penale.
Possono essere negate sul presupposto della ritenuta sussistenza di un fumus persecutionis ai
danni dell'inquisito.
1. ex art. 68 co. 2 e 3 Cost senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun
membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare o a
ispezione personale, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o
mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna,
ovvero quando sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto
obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione deve essere richiesta per sottoporre i
membri del Parlamento a intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o
comunicazioni, ad acquisizione di tabulati telefonici e a sequestro di corrispondenza (anche
per utilizzare a fini probatori le conversazioni del parlamentare che siano state casualmente
intercettate nel corso di procedimenti riguardanti terze persone).
L'autorizzazione è richiesta dall'autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire (PM o
giudice) in attesa dell'autorizzazione, l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.
Autorizzazione va richiesta anche al Parlamento europeo per compiere uno di tali atti nei
confronti di un componente italiano di tale assemblea parlamentare;
senza autorizzazione della Corte costituzionale nessun giudice ordinario o aggregato della
2. Corte può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a
perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto
per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura;
senza autorizzazione dell'Assemblea parlamentare il presidente del Consiglio dei ministri
3. o un ministro, non possono, nell'ambito di un procedimento per reati ministeriali (reati
commessi nell'esercizio delle loro funzioni), essere sottoposti a misure limitative della
libertà personale, a intercettazioni telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza
ovvero a perquisizioni personali o domiciliari, salvo che siano colti nell'atto di commettere
uno dei delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza.
La Camera competente può negare l'autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione
insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato
costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico
nell'esercizio della funzione di governo.
Per giudicare i reati ministeriali le funzioni di PM e di gip si cumulano in uno speciale
collegio, istituito presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente
per territorio, al quale è attribuito il compito di svolgere le indagini preliminari, nel corso
delle quali possono essere richieste alla Camera competente, se del caso, le necessarie
autorizzazioni ad acta.
Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti, il collegio,
se ritiene di non avere elementi idonei a sostenere se, invece, non ritiene che si debba
l'accusa in giudizio, se manca una condizione di disporre l'archiviazione, il collegio,
procedibilità diversa dall'autorizzazione, se il reato sentito il PM, trasmette gli atti con
è estinto, se il fatto non è previsto dalla legge relazione motivata al procuratore
come reato, dispone l'archiviazione con decreto della Repubblica, che li rimette
non impugnabile e revocabile solo in presenza di immediatamente alla Camera o al
nuove prove, che va comunicato dal procuratore Senato ai fini del rilascio del-
della Repubblica al presidente della Camera l'autorizzazione a procedere.
competente a concedere l'autorizzazione a proce- Concessa l'autorizzazione,
114
dere. Prima del provvedimento di archiviazione, il l'assemblea parlamentare restituisce
procuratore della Repubblica può chiedere tuttavia gli atti al collegio perché continui il
al collegio, precisandone i motivi, di svolgere procedimento. Negata
ulteriori indagini e adottare le sue decisioni nel l'autorizzazione, il collegio dispone
termine ulteriore di 60 giorni invece l'archiviazione con
provvedimento irrevocabile
115
MISURE PRECAUTELARI
Nelle indagini preliminari la polizia, con l’arresto e il fermo, e il PM, solo col fermo, possono
limitare la libertà personale dell’indagato.
Arresto e fermo:
possono essere adottati nei soli casi di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge e
a solo in relazione a determinate fattispecie di reato;
sono provvisori;
b sono soggetti al successivo controllo e all’eventuale convalida dell’organo giurisdizionale, al
c quale devono essere comunicati entro 48 ore ed il quale deve pronunciarsi entro le successive
48 ore;
se non vengono convalidati entro tale termine, sono revocati.
d
Fermo e arresto sono vietati quando il soggetto ha agito in presenza di una causa di giustificazione
o di non punibilità. :
ARRESTO IN FLAGRANZA
(art. 380): gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno l’obbligo di
OBBLIGATORIO
arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il
quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a
5 anni e nel massimo a 20 (provvedono materialmente all'arresto anche quando sia il PM a
disporne l'esecuzione es. caso in cui il reato flagrante sia commesso in udienza).
Anche al di fuori di questi casi, ufficiali e agenti procedono obbligatoriamente all'arresto di
chi sia colto nella flagranza di uno dei delitti non colposi, consumati o tentati, elencati nel co.
2 dell’art. 380, lesivi di beni giuridici di primaria importanza (ordine costituzionale, sicurezza
pubblica, sicurezza e incolumità individuale es. delitti commessi per finalità di terrorismo).
Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l’arresto in flagranza è eseguito se la querela
viene proposta, anche con dichiarazione orale all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria
presente nel luogo. Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela, l’arrestato è posto
immediatamente in libertà.
(art. 381): gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno la facoltà di
FACOLTATIVO
arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a 3 anni o, nel caso
di delitto colposo, non inferiore nel massimo a 5 anni.
Anche al di fuori di questi casi, ufficiali e agenti hanno facoltà di procedere all'arresto di chi
sia colto nella flagranza di uno dei delitti elencati nel co. 2 dell'art. 381 (es. violenza o
minaccia a un pubblico ufficiale).
Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l’arresto in flagranza può essere eseguito se la
querela viene proposta, anche con dichiarazione orale all’ufficiale o all’agente di polizia
giudiziaria presente nel luogo. Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela, l’arrestato è
posto immediatamente in libertà.
Nei casi di arresto facoltativo, si procede all’arresto in flagranza soltanto se la misura è
giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua
personalità o dalle circostanze del fatto.
Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia
giudiziaria o dal PM per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di
fornirle; allo stesso modo, non è consentito l'arresto del testimone per reati concernenti il
contenuto della deposizione. 116
Nei casi in cui l’arresto è obbligatorio per la polizia, esso è invece facoltativo per il privato, il
quale, se lo esegue, deve consegnare l’arrestato e il corpo del reato alla polizia giudiziaria, la
quale redige verbale della consegna e ne rilascia copia al privato.
Stato di flagranza: è in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato (flagranza
propria) ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia, dalla persona offesa o da altre
persone, ovvero è sorpreso con tracce del reato dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato
immediatamente prima (flagranza impropria). Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino
a quando la permanenza non è cessata. In talune situazioni eccezionali è consentito l'arresto fuori
dei casi di flagranza (es. per cittadini stranieri che trasgrediscano all'ordine di espulsione o
allontanamento pronunciato dal giudice). (art. 384): anche fuori dei casi di flagranza, quando
FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO
sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga (deve trattarsi di un
pericolo concreto), il PM dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il
quale la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a 6 anni e non inferiore
nel minimo a 2 anni, ovvero di un delitto riguardante le armi da guerra e gli esplosivi, o
commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.
La polizia può operare il fermo di propria iniziativa prima che il PM assuma la direzione delle
indagini in presenza dei presupposti oppure, dopo che il PM ha assunto la direzione delle
indagini, se viene successivamente individuato l’indiziato ovvero sopraggiungono elementi,
quali il possesso di documenti falsi, che rendono fondato il pericolo di una sua fuga e non sia
possibile attendere il provvedimento del PM.
Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo: gli ufficiali o gli agenti di polizia
che hanno eseguito l’arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l’arrestato
ne devono dare immediata notizia al PM del luogo ove l’arresto o il fermo è stato eseguito;
1. devono avvertire l’arrestato o fermato della possibilità di nominare un difensore di fiducia, e
2. devono informare immediatamente dell'avvenuto arresto o fermo il difensore di fiducia
eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal PM. Con il consenso
dell’arrestato o del fermato, deve senza ritardo dare notizia ai familiari dell’avvenuto arresto o
fermo;
redigono verbale dell’arresto o del fermo, che deve contenere l’eventuale nomina del difensore di
3. fiducia, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui l’atto è stato eseguito e le ragioni che
l’hanno giustificato;
possono assumere dall’arrestato o dal fermato, immediatamente e sul luogo, le sommarie
4. informazioni utili all’immediata prosecuzione delle indagini, nonché le sue dichiarazioni
spontanee;
liberano immediatamente l’arrestato o fermato se risulta che la misura è stata effettuata per errore
5. di persona o fuori dei casi previsti dalla legge, informando della liberazione il PM;
al più presto e comunque non oltre le 24 ore devono porre l’arrestato o il fermato a disposizione
6. del PM conducendolo nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l’arresto o il
fermo è stato eseguito; entro il medesimo termine devono trasmettere il verbale al PM il quale
può disporre che l’arrestato o il fermato sia custodito nella sua abitazione o in un luogo di
pubblica assistenza, oppure in un altro carcere (arresto o fermo diviene inefficacie se tali termini
non vengono rispettati).
PM: 117
sino a quando l’arrestato o il fermato non viene messo a disposizione del giudice, può dilazionare
1. l’esercizio del diritto di conferire col difensore;
può interrogare l’arrestato o fermato dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in
2. mancanza, al difensore di ufficio (la presenza del difensore all'atto non è prevista come
necessaria) e informandolo, oltre che della facoltà di non rispondere alle domande diverse da
quelle necessarie alla sua identificazione, del fatto per cui si procede, delle ragioni che hanno
imposto la misura, degli elementi di prova a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le
indagini, le fonti.;
dispone con decreto motivato la immediata liberazione dell’arrestato o fermato se la misura è
3. stata effettuata per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge, se la misura è divenuta
inefficace, se ritiene di non dover chiedere al giudice l’applicazione di una misura coercitiva.
Alla liberazione dell'arrestato o del fermato deve comunque fare seguito l'udienza di convalida, il
giudice, nel fissare l’udienza, deve darne avviso, senza ritardo, anche alla persona liberata.
Richiesta di convalida dell’arresto o del fermo: entro 48 ore dall’arresto o dal fermo il PM,
qualora non debba ordinare la immediata liberazione dell’arrestato o del fermato, richiede la
convalida al gip competente in relazione al luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito (arresto o
fermo diviene inefficacie se tale termine non viene rispettato).
Insieme con la richiesta trasmette il decreto di fermo, il verbale della misura e la documentazione
che l’arrestato o fermato è stato tempestivamente condotto nel luogo di custodia.
Il gip fissa l’udienza di convalida al più presto e comunque entro 48 ore dalla richiesta dandone
avviso al PM, al difensore, nonché al soggetto già liberato.
Se non ritiene di partecipare all’udienza di convalida, il PM fa pervenire al giudice le proprie
richieste riguardanti la libertà personale del soggetto e gli elementi su cui si fondano.
U dienza di convalida
Si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell’arrestato e del
fermato (a pena di nullità assoluta ex art. 179); nel luogo in cui l'arrestato o il fermato si trova
custodito, salvo che il giudice, sussistendo specifici motivi di necessità o di urgenza, disponga il
trasferimento dell'arrestato o del fermato per la comparizione avanti a sé.
Se il difensore di fiducia o d’ufficio non è stato reperito o non è comparso, il giudice nomina un
sostituto del difensore.
Il PM, se comparso, indica i motivi dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla
libertà personale. Il giudice procede quindi all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo che
questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore (l'udienza
si celebra anche nel caso di legittimo impedimento dell'interessato).
Al termine dell'udienza di convalida il giudice decide sulla base degli atti che gli sono stati
trasmessi dal PM e delle eventuali dichiarazioni dell'arrestato o del fermato (nel corso dell'udienza
non vengono acquisiti ulteriori elementi di prova). All'organo giurisdizionale spettano di regola due
distinte valutazioni:
in primo luogo, deve verificare se l'arresto o il fermo sono stati legittimamente
a eseguiti e se sono stati osservati i termini previsti. Se questa prima verifica dà esito
positivo, il giudice provvede alla convalida con ordinanza, in caso contrario la
richiesta di convalida viene rigettata (l'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se
l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata entro 48 ore dal momento in
cui l'arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice). Contro
l'ordinanza che decide sulla convalida, il PM e l'arrestato o il fermato possono
proporre ricorso per cassazione; 118
in secondo luogo, il giudice deve verificare se ricorrono le condizioni di applicabilità previste
b dall'art. 273 e se sussiste taluna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274. Se questa duplice
verifica dà esito positivo, egli dispone, con una separata ordinanza autonomamente
impugnabile mediante richiesta di riesame, l'applicazione di una misura coercitiva; altrimenti,
dispone, sempre con ordinanza, l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.
Non esistono nessi di dipendenza funzionale tra le due decisioni (nulla vieta al giudice di negare la
convalida e disporre l'applicazione di una misura coercitiva).
Le ordinanze, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno
diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al PM e
notificate all'arrestato o al fermato, se non comparsi. I termini per l'impugnazione decorrono dalla
lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione.
Arresto e fermo divengono inefficaci:
a) se sono trascorse 24 ore dall'arresto o dal fermo e la polizia giudiziaria non ha messo l'arrestato
o il fermato a disposizione del PM;
b) se sono trascorse 48 ore dall'arresto o dal fermo e il PM non ha chiesto la convalida al gip.
In questi casi, PM e polizia giudiziaria hanno l'obbligo di porre immediatamente in libertà l'arrestato
o il fermato, e il gip è tenuto a rigettare la richiesta di convalida. L'arresto o il fermo, infine, cessa di
avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle 48 ore successive al
momento in cui l'arrestato o il fermato, a seguito della trasmissione della richiesta di convalida, è
stato posto a disposizione del giudice. 119
INDAGINI PRELIMINARI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
Obbligo di riferire la notizia del reato (art. 347): acquisita la notizia di reato, la polizia
giudiziaria, senza ritardo, deve riferire al PM affinché questi proceda alla necessaria iscrizione nel
registro di cui all’art. 335, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad
allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa
documentazione e indicando il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia (ufficiali e agenti di
polizia devono fare denuncia al procuratore della Repubblica dei reati perseguibili d’ufficio di cui
abbiano avuto notizia anche fuori dell’esercizio e non a causa delle loro funzioni). Quando è
possibile comunica le generalità, domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona
nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di
riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
L’obbligo di tale comunicazione scatta:
quando la notizia ha per oggetto un reato di mafia, terrorismo, schiavitù, ecc., ed in ogni caso
a d’urgenza, la comunicazione della notizia di reato va data immediatamente, anche in forma
orale, salvo restando l’obbligo di provvedere senza ritardo ad una successiva comunicazione in
forma scritta. Anche l’ufficiale o agente che ha eseguito l’arresto o il fermo o ha ricevuto in
consegna un arrestato dà immediata comunicazione di ciò, e della connessa notizia di reato, al
PM del luogo in cui l’arresto o il fermo è stato eseguito;
se, acquisita la notizia, la polizia ha compiuto un atto al quale il difensore dell’indagato aveva
b diritto di assistere, la comunicazione della notizia di reato va data entro 48 ore dal compimento
dell’atto;
le denuncie contro ignoti sono trasmesse in elenchi mensili, insieme con gli atti di indagine
c compiuti dalla polizia ai fini dell’identificazione degli autori dei reati;
in ogni altro caso la comunicazione va data senza ritardo.
d
La polizia, dopo aver acquisito la notizia di reato ed averla eventualmente comunicata al PM:
sino a quando costui non assume la direzione delle indagini compie di propria iniziativa le
indagini preliminari che risultano necessarie per assicurare le fonti di prova e raccogliere
quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale. Raccoglie ogni elemento utile alla
ricostruzione del fatto e all’individuazione del colpevole mediante la ricerca tanto delle persone
in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti, quanto delle cose e delle
tracce pertinenti al reato (attività autonoma di indagine).
dopo che il pm ha assunto la direzione delle indagini, la polizia compie:
gli atti che le vengono delegati dal PM, compresi l’interrogatorio e il confronto della persona
a. sottoposta alle indagini, purché si trovi in libertà e sia presente il suo difensore (attività
delegata di indagine);
gli atti necessari per ottemperare alle direttiva d’indagine impartite dal PM (attività
b. guidata di indagine);
gli atti non delegati ed estranei a tali direttive che risultano necessari per accertare i reati o
c. richieste da elementi successivamente emersi, assicurando le nuove fonti di prova (attività
parallela di indagine) di tali attività il PM deve essere prontamente informato.
Attività di indagine della polizia giudiziaria può essere tipica, consistente in atti regolati dalla
legge, oppure atipica non disciplinata specificamente, costituita da atti non implicanti l’esercizio di
poteri autoritativi (devono però essere idoneità ad assicurare l'accertamento dei fatti e non devono
pregiudicare la libertà morale della persona). 120
:
ATTIVITÀ TIPICHE
1)Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone
(art. 349):
1 La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti
vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti
per la ricostruzione dei fatti.
2 Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può
procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e
antropometrici nonché altri accertamenti. Se gli accertamenti comportano il prelievo di
capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al
prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa
autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del PM.
3 Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita l'indagato a dichiarare
le proprie generalità e quant'altro può valere a identificarlo, ammonendolo circa le
conseguenze cui si espone chi si rifiuta di fornire le proprie generalità o le fornisce
false, lo invita, inoltre, a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni.
4 Se taluna la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini o le persone in grado
di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti rifiuta di farsi
identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione ritenuti falsi, la
polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo
strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le 12 ore ovvero,
previo avviso anche orale al PM, non oltre le 24 ore, nel caso che l'identificazione
risulti particolarmente complessa (c.d. fermo identificativo).
5 La polizia deve informare immediatamente dell’accompagnamento e dell’ora in cui è
avvenuto il PM, il quale, se ritiene che la polizia abbia agito in difetto dei presupposti
di legge, ordina il rilascio della persona accompagnata.
6 Al PM è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui
esso è avvenuto.
2) Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (art.
349):
1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste dall'art. 64 per
l’interrogatorio, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui
confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo
avvertendola della facoltà di non rispondere alle domande diverse da quelle miranti alla sua
identificazione.
Se la persona interrogata si trova in stato di libertà ed è assistita dal difensore l’interrogatorio
può essere effettuato anche da un agente di polizia su delega del PM (cd. interrogatorio
delegato).
Le dichiarazioni assunte dalla polizia giudiziaria nell'ambito di un interrogatorio delegato
possono acquisire valore di prova in dibattimento sia per la contestazione nel corso dell'esame
dell'imputato, sia riguardo alla lettura delle dichiarazioni precedentemente rese dall'imputato
contumace, assente o non intenzionato a sottoporsi all'esame. Le dichiarazioni dell'indagato
raccolte di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria non possono essere invece acquisite
121
mediante lettura e per le contestazioni la loro efficacia probatoria è circoscritta al giudizio di
credibilità della persona esaminata.
Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui
confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede
a nominarne uno d’ufficio.
Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale la
polizia giudiziaria dà tempestivo avviso. Il difensore ha l'obbligo di presenziare al
compimento dell'atto. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia
giudiziaria richiede al PM di provvedere a nominare un altro difensore d’ufficio.
2. Sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche
senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le
indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata, notizie e indicazioni utili ai fini della
immediata prosecuzione delle indagini. Le dichiarazioni così ottenute, assunte senza
l’assistenza del difensore, non possono essere documentate né utilizzate se non ai fini
dell’immediata prosecuzione delle indagini.
3. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui
confronti vengono svolte le indagini (non richiedono la necessaria presenza del difensore), ma
di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'art. 503
co. 3 (possono essere usate in dibattimento solo per le contestazioni all’imputato che sottostia
all’esame; inoltre, una volta contestate, possono essere usate dal giudice solo per valutare la
credibilità dell’imputato).
Le dichiarazioni spontanee dell'indagato possono acquisire valore di prova nell'ambito di tutti
i riti alternativi che non prevedono l'instaurazione della fase dibattimentale, ivi compreso il
giudizio abbreviato.
Altre sommarie informazioni:
1. la polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone informate sui fatti
(persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini). La polizia giudiziaria non
può, ove esamini un potenziale testimone che sia già stato sentito nell'ambito delle
investigazioni della difesa, chiedere informazioni sulle domande formulate e sulle risposte
date.
La persona informata sui fatti ha l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli
vengono rivolte dal funzionario di polizia (non esiste però il reato di false informazioni alla
polizia giudiziaria pertanto il soggetto esaminato potrà rispondere penalmente del mendacio
soltanto se la sua condotta integri gli estremi del reato di favoreggiamento personale o di
calunnia).
Vietato l'arresto in flagranza della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia
giudiziaria per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.
Delle sommarie informazioni testimoniali è consentito darne lettura nel dibattimento nel caso
di irripetibilità sopravvenuta non prevedibile (ad es., in caso di morte improvvisa del
dichiarante).
Se durante l’audizione la persona rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a
suo carico, l’ufficiale o agente di polizia procedente interrompe l’atto, avverte la persona che
indagini potranno essere iniziate nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le
dichiarazioni rese dalla persona prima dell’emergere degli indizi non potranno essere
utilizzate come prova contro di lei. Quelle rese in un’audizione illegalmente iniziata o
proseguita non potranno essere utilizzate neppure contro altri. 122
gli ufficiali di polizia assumono informazioni anche dalle persone indagate o imputate in un
2. procedimento connesso o collegato, nei confronti delle quali si procede o si è proceduto
separatamente (indicate nell’art. 210). Esse sono avvertite della facoltà di non rispondere alle
domande non dirette alla loro identificazione e sono assistite da un difensore, il quale deve
essere avvisato del compimento dell’esame e può presenziare ad esso. La persona predetta, se
priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne
uno di fiducia.
3) ACCERTAMENTI URGENTI
Perquisizioni (art. 352): nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di
a) polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo
di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono
essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o
che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso.
Analogo potere è attribuito agli stessi, sussistendo particolari motivi d’urgenza, quando
bisogna eseguire un ordine di carcerazione, ovvero altra misura restrittiva della libertà
personale di natura cautelare o precautelare. Essi possono anche procedere alla perquisizione
di sistemi informatici o telematici quando hanno motivo di ritenere chi vi sono occultati dati,
programmi o tracce pertinenti al reato.
La polizia trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le 48 ore dal compimento dell’atto, il
verbale della perquisizione al PM del luogo in cui la stessa è stata eseguita. Il PM, se ne
ricorrono i presupposti, nelle 48 ore successive, convalida la perquisizione.
Acquisizione di plichi o di corrispondenza (art. 353): quando vi è necessità di acquisire
b) plichi sigillati o altrimenti chiusi, l'ufficiale di polizia giudiziaria li trasmette intatti al PM per
l'eventuale sequestro. Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili alla
ricerca e all'assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse a causa del ritardo,
l'ufficiale di polizia giudiziaria informa col mezzo più rapido il PM il quale può autorizzarne
l'apertura immediata e l’accertamento del contenuto.
Gli ufficiali di polizia che rilevano la giacenza presso un ufficio o servizio postale di lettere,
pacchi, ecc.. che possono avere relazione con il reato, in caso d’urgenza ordinano al preposto
ufficio di sospendere l’inoltro e avvertono di ciò il PM. Se entro 48 ore questi non dispone il
sequestro, gli oggetti fermati devono essere inoltrati;
c) Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone (art. 354): gli ufficiali di
polizia, se vi è pericolo che le cose pertinenti al reato o le sue tracce si disperdano o che lo
stato dei luoghi venga mutato e il PM non può intervenire tempestivamente o non ha ancora
assunto la direzione delle indagini, compiono i necessari rilievi e accertamenti sullo stato dei
luoghi, delle cose e delle persone e sequestrano il corpo del reato e le cose pertinenti a questo
(c.d. attività di conservazione).
Ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono anche compiere accertamenti e rilievi sulle
persone diversi dalla ispezione personale (es. verifica della presenza di ecchimosi su parti
esposte del corpo), non possono effettuare accertamenti sulla persona che comportino il
prelievo coattivo di materiale biologico, sono invece permessi tanto il prelievo non coattivo
quanto la raccolta di reperti biologici sulla crime scene o su cose pertinenti al reato. Se i rilievi
comportano il prelievo di materiale biologico, gli agenti ed ufficiali procedono, anche
coattivamente, previa autorizzazione del PM. 123
Convalida del sequestro e suo riesame (art. 355): nel caso in cui abbia proceduto a
d) sequestro, la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne
consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale deve essere
trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le 48 ore, al PM del luogo dove il sequestro è
stato eseguito. Il PM, nelle 48 ore successive, con decreto motivato deve convalidare il
sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero disporre la restituzione delle cose sequestrate.
Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose
sono state sequestrate.
Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo
difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla
loro restituzione possono proporre, entro 10 gg dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa
data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, richiesta di riesame,
anche nel merito, la quale non sospende l'esecuzione del provvedimento.
INDAGINI PRELIMINARI DEL PM
Il PM una volta acquisita la notizia di reato e iscritta nel registro, svolge le indagini necessarie a
consentirgli di determinarsi in ordine all’esercizio dell’azione penale e svolge altresì accertamenti
su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.
Anche l'attività di indagine del PM, come quella della polizia giudiziaria, può svolgersi in forme
tipiche oppure atipiche, non disciplinate dalla legge.
1 Accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360): il PM, quando procede ad accertamenti, rilievi
segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie
specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro
opera.
Quando tali accertamenti riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a
modificazione per cause naturali (es. esame autoptico), l’accertamento compiuto dal consulente
del PM è destinato, proprio in virtù della sua irripetibilità, ad acquisire a tutti gli effetti valore di
prova (anche in sede dibattimentale). Il PM deve avvisare, senza ritardo, la persona sottoposta
alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il
conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.
I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al
conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.
Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva
di promuovere incidente probatorio, il PM dispone che non si proceda agli accertamenti salvo
che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti (se il PM, malgrado l'espressa
riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni di
urgenza, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono
essere utilizzati nel dibattimento).
2 Individuazione di persone e di cose (art. 361): quando è necessario per la immediata
prosecuzione delle indagini, il PM procede alla individuazione di persone, di cose o di quanto
altro può essere oggetto di percezione sensoriale presentando o sottoponendo in immagine ciò
124
che deve essere riconosciuto al soggetto che deve eseguire l'individuazione. Corrisponde ad una
ricognizione: viene mostrata una cosa o una persona anche in fotografia al soggetto che deve
effettuare l'individuazione: immediatamente dopo, quest'ultimo viene invitato a riferire se e in
quali circostanze abbia già avuto modo di vedere quella cosa o quella persona. L'individuazione
può tuttavia essere effettuata in assenza del difensore dell'indagato e in maniera del tutto
informale. Le dichiarazioni di chi effettua l'individuazione possono acquisire valore di prova sia
ai fini dell'emanazione di misure cautelari, sia nell'ambito dei riti alternativi al dibattimento.
3 Assunzione di informazioni (art. 362): il PM compie l’esame delle persone informate dei fatti
(persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal
difensore o dal suo sostituto, nell'ambito delle c.d. investigazioni difensive, non possono essere
chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Vietato, sino a che la
testimonianza non ha luogo, esaminare persone che un’altra parte processuale ha indicato come
fonti di prova in una richiesta di incidente probatorio o di integrazione probatoria, in una lista
predibattimentale o il cui esame sia stato ammesso dal giudice del dibattimento.
4 Citazioni di persone informate sui fatti (art. 377): PM può emettere decreto di citazione
quando deve procedere ad atti che richiedono la presenza della persona offesa e delle persone in
grado di riferire su circostanze utili ai fini delle indagini (provvede allo stesso modo per la
citazione delle persone indicate nell’art. 210, del consulente tecnico, dell'interprete e del custode
delle cose sequestrate). Decreto deve contenere le generalità della persona, il giorno, l'ora e il
luogo della comparizione nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi, e
l'avvertimento che il PM potrà disporre l'accompagnamento coattivo in caso di mancata
comparizione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.
La persona informata dei fatti che, esaminata dal PM, afferma il falso o nega il vero o tace su ciò
che sa, commette il reato di false informazioni al PM, punibile con la reclusione fino a 4 anni.
Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di rispondere, il procedimento per il reato di
false informazioni resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state
assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia
stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere. Non è
consentito l'arresto in flagranza della persona richiesta di fornire informazioni al PM per reati
concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.
5 Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso (art. 363): PM può
interrogare le persone imputate in un procedimento connesso o collegato a quello per cui si
procede (compie l’esame delle persone indicate nell’art. 210). Il dichiarante può essere
accompagnato coattivamente e deve essere assistito da un difensore, ha facoltà di non rispondere
e deve esserne avvertito. Se il dichiarante è imputato o indagato di reato connesso ex art. 12 lett.
c o di reato collegato ex art. 371 comma 2° lett. b e non ha reso in precedenza dichiarazioni
concernenti la responsabilità dell'indagato, il PM lo deve avvertire, a norma dell'art 64 co. 3° lett.
c, della sua possibile trasformazione immediata in testimone “assistito”.
6 Nomina e assistenza del difensore (art. 364): PM, se deve procedere a interrogatorio, ovvero
a ispezione o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini, la invita a
presentarsi. La persona sottoposta alle indagini priva del difensore è altresì avvisata che è
assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Al difensore di ufficio
o a quello di fiducia in precedenza nominato è dato avviso almeno 24 ore prima del compimento
degli atti e ha in ogni caso diritto di assistervi e può presentare al PM richieste, osservazioni e
riserve delle quali è fatta menzione nel verbale 125
Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa
pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova, il PM può procedere a
interrogatorio, a ispezione o a confronto anche prima del termine fissato dandone avviso al
difensore senza ritardo e comunque tempestivamente (PM deve specificamente indicare, a pena
di nullità, i motivi della deroga e le modalità dell'avviso). L'avviso può essere omesso quando il
PM procede a ispezione e vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali
del reato possano essere alterati. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà del difensore d'intervenire.
Il PM, quando procede al compimento di atti di perquisizione o sequestro, chiede alla persona
sottoposta alle indagini, che sia presente, se è assistita da un difensore di fiducia e, qualora ne sia
priva, designa un difensore di ufficio. Il difensore ha facoltà di assistere al compimento dell'atto.
7 Presentazione spontanea (art. 374): chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini,
ha facoltà di presentarsi al PM e di rilasciare dichiarazioni. Quando il fatto per cui si procede è
contestato a chi si presenta spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l'atto
così compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio.
8 Invito a presentarsi (art. 375): PM invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi
quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza. Invito deve contenere:
a) generalità o le altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle
indagini;
b) giorno, ora e luogo della presentazione nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve
presentarsi;
c) tipo di atto per il quale l'invito è predisposto;
d) avvertimento che il PM potrà disporre l'accompagnamento coattivo in caso di mancata
presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.
Quando la persona è chiamata a rendere l'interrogatorio, l'invito deve contenere altresì la
sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute.
L'invito può inoltre contenere, l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l'avvertimento
che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato.
L'invito a presentarsi deve essere notificato almeno 3 giorni prima di quello fissato per la
comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, il PM ritenga di abbreviare il termine, purché sia
lasciato il tempo necessario per comparire.
Se la persona sottoposta a indagine non si presenta e non adduce un legittimo impedimento, il
PM può disporne l'accompagnamento coattivo. Se, tuttavia, si tratta di procedere ad atti di
interrogatorio o di confronto, l'accompagnamento coattivo può essere disposto dal PM solo con
l'autorizzazione del giudice.
Ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini, l'indagato può presentarsi al PM per rilasciare
dichiarazioni oppure può chiedere di essere interrogato e in questo secondo caso il PM ha
l'obbligo di notificare l'avviso e di procedere all'interrogatorio (a pena di nullità della richiesta di
rinvio a giudizio).
PM invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi quando
dispone con decreto motivato la perquisizione personale di colui che si ritenga occulti sulla
- persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, e la perquisizione del luogo ove ritiene
che tali cose si trovino ovvero che in esso possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso.
Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o per accertare altre circostanze utili alle
indagini, esamina o delega gli ufficiali di polizia ad esaminare atti, documenti e
corrispondenza presso banche. Chiede al giudice l’autorizzazione a disporre la perquisizione,
l’ispezione o il sequestro negli uffici dei difensori eseguendo personalmente tali atti;
126
dispone con decreto motivato il sequestro probatorio del corpo del reato e delle cose
- pertinenti ad esso necessarie per l’accertamento dei fatti.;
chiede al giudice l’autorizzazione a disporre l’intercettazione di comunicazioni. Dispone
- l’intercettazione senza autorizzazione nei casi d’urgenza, qualora dal ritardo possa derivare
grave pregiudizio alle indagini, con decreto motivato da trasmettere entro 24 ore al giudice
per la convalida. Chiede al giudice la proroga del termine di durata dell’operazione;
se non si può attendere il provvedimento del giudice, dispone il sequestro preventivo con
- decreto motivato da trasmettere al giudice entro 48 ore per la convalida.
9 Informazione di garanzia (art. 369): solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha
diritto di assistere, il PM invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno,
alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con
1 indicazione delle norme di legge che si assumono violate
2 data e luogo del fatto
3 invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.
Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del
destinatario, il PM può disporre che l'informazione di garanzia sia notificata per il tramite
dell’ufficiale giudiziario o della polizia giudiziaria. Il mancato invito all’indagato determina, in
assenza di atti equipollenti, la nullità dell’atto investigativo.
Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa (art. 369-bis): al
compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell'invito
a presentarsi per rendere l'interrogatorio, il PM, a pena di nullità degli atti successivi, deve
notificare alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore
d'ufficio la quale deve contenere:
1. l'informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale, con l'indicazione
della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini;
2. il nominativo del difensore d'ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico;
3. l'indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l'avvertimento che, in
mancanza, l'indagato sarà assistito da quello nominato d'ufficio;
4. l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni
per accedere al patrocinio a spese dello Stato e l'avvertimento che, in caso di insolvenza, si
procederà ad esecuzione forzata;
5. l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Tale comunicazione non è prevista per gli atti di iniziativa della polizia giudiziaria, e non è
dovuta all’indagato che risulti già munito di un difensore di fiducia.
può disporre le indagini genetiche per verificare se vi sia coincidenza tra due profili
10 e se, pertanto i materiali biologici messi a confronto provengano dalla medesima per-
sona.
L. 85/2009 ratifica del Trattato di Prum ha istituito il laboratorio centrale per la banca dati
del (tipizza il profilo genetico) e la Banca dati nazionale del (raccoglie i profili del
DNA DNA
ed effettua gli opportuni raffronti). Raccoglie:
DNA profili del , tipizzati dal laboratorio centrale, di tutti coloro che, indagati o imputati
a) DNA
in un procedimento penale, siano assoggettati a una misura cautelare o precautelare e
tutti coloro che, condannati o prosciolti con sentenza definitiva, stiano scontando, una
pena o una misura di sicurezza detentiva per un delitto non colposo per il quale è
consentito l'arresto in flagranza di reato. 127
Ai fini dell'inserimento del profilo del nella banca dati nazionale tali soggetti sono
DNA
sottoposti a prelievo di campioni di mucosa del cavo orale il quale viene immediatamente
inviato al laboratorio centrale per la tipizzazione del relativo profilo e la successiva
trasmissione del medesimo alla banca dati nazionale del .
DNA
se campione e profilo provengono da un soggetto non ancora definitivamente
- giudicato e il processo si conclude con sentenza di assoluzione, è disposta
d'ufficio la cancellazione dei profili del e la distruzione dei relativi
DNA
campioni biologici;
negli altri casi, il profilo genetico non potrà essere conservato nella banca dati
- nazionale per più di 40 anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato
l'inserimento e il campione biologico non potrà essere conservato nel laboratorio
centrale per più di 20 anni dall'ultima circostanza che ha determinato il prelievo;
cancellazione e distruzione sono immediate se le operazioni di prelievo sono
- state eseguite in violazione di legge.
profili del relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali
b) DNA
sulla scena di un delitto o comunque su cose pertinenti al reato, se tipizzati nel corso
del procedimento penale sono trasmessi dal PM alla banca dati nazionale del , per
DNA
la raccolta e i confronti;
profili del di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti
c) DNA
cadaverici non identificati vanno cancellati e i relativi campioni biologici vanno
distrutti quando la persona scomparsa sia stata ritrovata o quando il cadavere o i resti
cadaverici siano stati identificati.
Polizia giudiziaria e PM potranno rivolgersi in qualunque momento alla banca dati nazionale del
per chiedere che sia effettuato il raffronto dei profili genetici tipizzati nel corso delle
DNA
indagini con i profili genetici conservati nel database.
Tipizzazione e raffronto dei diversi profili biologici può avvenire all'interno del processo, quando
esistono soggetti sospettati e si deve effettuare il raffronto tra il loro profilo del e quello dei
DNA
materiali biologici di provenienza ignota repertati nel corso dell'indagine. Tale verifica può
essere effettuata, nel corso delle indagini preliminari, con lo strumento dell'accertamento tecnico
ripetibile. Per procedere al raffronto dei profili genetici il PM deve acquisire materiali biologici
appartenenti alle persone sospette:
può sequestrare, in quanto pertinenti al reato, oggetti che ha motivo di ritenere conservino la
a) traccia biologica dell'interessato;
se l'indagato si trova nelle condizioni soggettive e oggettive previste dalla L. n. 85 del 2009, il
b) PM si può avvalere a fini investigativi, del materiale biologico che è stato prelevato alla
persona sottoposta a indagine per l'inserimento del profilo genetico nella banca dati
nazionale;
l'interessato può prestare il proprio consenso alle operazioni di cui all'art. 224-bis co. 1°
c) (prelievo di capelli, di peli o mucosa);
se non si realizza nessuna di queste condizioni, si procede al prelievo coattivo del campione
d) biologico a norma dell'art. 359-bis.
Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi (art. 359-bis): quando deve
prelevare campioni biologici su persone viventi (ex art. 224-bis) e non vi è il consenso della
persona interessata, il PM ne fa richiesta al gip che le autorizza con ordinanza quando
ricorrono le condizioni indicate dallo stesso art. 224-bis.
Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare
grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il PM dispone lo svolgimento delle operazioni
con decreto motivato, provvedendo a disporre l’accompagnamento coattivo, qualora la
persona da sottoporre alle operazioni non si presenti senza addurre un legittimo impedimento,
128
ovvero l’esecuzione coattiva delle operazioni, se la persona comparsa rifiuta di sottoporvisi.
Entro le 48 ore successive il PM deve richiede al gip la convalida del decreto e dell’eventuale
provvedimento di accompagnamento coattivo. Il giudice provvede con ordinanza al più presto
e comunque entro le 48 ore successive, dandone avviso immediatamente al PM e al difensore.
Se i termini e il contenuto obbligatorio del provvedimento del PM o del gip non sono
rispettati le operazioni sono nulle e le informazioni così acquisite sono inutilizzabili.
Sono nulli anche i prelievi coattivi effettuati mediante operazioni nocive o dolorose, non
rispettando il pudore o la dignità dell'interessato, trattenendolo oltre il tempo necessario. È
causa di nullità anche l'assenza del difensore alle attività di prelievo.
I campioni biologici acquisiti a fini probatori a norma dell'art. 224-bis o 359-bis, vanno
comunque distrutti alla chiusura del procedimento (con archiviazione) o del processo (con
sentenza non più impugnabile, qualunque ne sia il contenuto) a ciò provvedere senza ritardo la
cancelleria;
Rapporti tra diversi uffici del PM (art. 371): competenti a giudicare i fatti di reato probatoria-
mente collegati sono i giudici individuati sulla base delle ordinarie regole di determinazione della
competenza per materia e per territorio e a svolgere le indagini sono i corrispondenti uffici del PM i
quali sono tenuti a coordinarsi tra di loro per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini
senza che ciò abbia effetto sulla competenza. A tali fini provvedono allo scambio di atti e di
informazioni nonché alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia
giudiziaria. Possono altresì procedere, congiuntamente, al compimento di specifici atti.
Obbligo del coordinamento investigativo scatta quando le indagini svolte dai diversi uffici del PM
possono dirsi collegate, ossia (art. 371):
a) se i procedimenti sono connessi a norma dell'articolo 12 (in verità, in una simile ipotesi l'ufficio
del PM titolare delle indagini dovrebbe essere uno solo, essendo unico il giudice competente. Gli
uffici del PM coinvolti sembrerebbero pertanto autorizzati a operare una scelta: indagare
separatamente, sia pure in forma coordinata, oppure concentrare le investigazioni in un'unica
sede);
b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne
o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati
commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di
una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza;
c) se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte.
Quando il coordinamento non è stato promosso o non risulta effettivo, il procuratore generale della
corte di appello può riunire i procuratori della Repubblica che procedono a indagini collegate e
invitarli a rispettare l'obbligo di cooperazione. Se i procuratori della Repubblica appartengono a
distretti diversi, la riunione è promossa dai procuratori generali delle corti di appello interessate, di
intesa tra loro.
Documentazione delle indagini: tutti gli atti d’indagine preliminare devono essere documentati.
Polizia giudiziaria e PM sono tenuti a documentare la propria attività di indagine nel momento
stesso in cui essa viene svolta ovvero in un momento immediatamente successivo quando ricorrono
insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione
contestuale. Alla documentazione dell'attività di polizia giudiziaria provvedono gli stessi ufficiali o
agenti di polizia, la documentazione degli atti del PM è invece affidata all'ufficiale di polizia
giudiziaria o all'ausiliario che assiste il magistrato. L'atto documentato è nullo se vi è incertezza
assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha
redatto. 129
Ufficiali e gli agenti di polizia redigono verbale (non è precisato se sia necessaria la forma inte-
grale o sufficiente la forma riassuntiva) per:
denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente;
a. interrogatorio e spontanee dichiarazioni dell’indagato;
b. esame di persone informate dei fatti e di persone indicate nell’art. 210;
c. perquisizioni e sequestri;
d. identificazione di persone, acquisizione e apertura plichi, fermo di corrispondenza, rilievi e
e. accertamenti sullo stato di persone, cose e luoghi;
atti descrittivi di fatti e situazioni redatti prima che il PM impartisse direttive per le indagini.
f.
Il PM redige verbale (in forma integrale) di:
denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente;
a. interrogatori e confronto dell’indagato;
b. esame di persone informate dei fatti e di persone indicate nell’art. 210;
c. ispezioni, perquisizioni, sequestri e accertamenti tecnici irripetibili.
d.
Tutte le attività di polizia giudiziaria non rientranti nel catalogo che precede, ivi comprese quelle
dirette alla individuazione delle fonti di prova, possono essere semplicemente annotate secondo le
modalità ritenute idonee ai fini delle indagini. Analogamente gli atti di indagine preliminare del PM
per i quali non è richiesta la verbalizzazione integrale possono essere documentati mediante la
redazione del verbale in forma riassuntiva ovvero, quando si tratta di atti a contenuto semplice o
di limitata rilevanza, mediante le annotazioni ritenute necessarie.
La documentazione dell'attività di polizia giudiziaria (insieme con denunce, le istanze e le querele
presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato) è posta a disposizione
del PM. L'atto contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini del PM sono
conservati in apposito fascicolo delle indagini presso l'ufficio del PM assieme agli atti trasmessi
dalla polizia giudiziaria.
ASSISTENZA DEL DIFENSORE AGLI ATTI INVESTIGATIVI
Nel corso delle indagini preliminari, il diritto dell'indagato alla difesa tecnica può esplicarsi in 3
modi: assistenza del difensore agli atti investigativi della polizia giudiziaria o del PM;
1) svolgimento di investigazioni difensive;
2) presentazione di memorie o richieste al PM o al gip.
3)
1) :
ASSISTENZA
atti cui il difensore ha diritto di assistere essendo stato preavvisato del loro compimento:
a) durante le indagini preliminari svolte dalla polizia giudiziaria, il difensore della persona
- sottoposta alle indagini deve presenziare all’assunzione di sommarie informazioni ed ha il
diritto di presenziare alla perquisizione locale o personale, rilievi e accertamenti sullo stato
di persone, luoghi e cose, sequestro e immediata apertura di plichi autorizzata dal PM.
Per assicurare la partecipazione del difensore all’interrogatorio di polizia, l’ufficiale che
procede invita l’indagato a nominare un difensore di fiducia e, se l’indagato non provvede,
dà avviso dell’atto al difensore d’ufficio. 130
durante le indagini preliminari svolte dal PM, il difensore ha diritto di presenziare
- all’interrogatorio, confronto del suo assistito, ispezione personale, accertamento tecnico
irripetibile, perquisizione e sequestro.
A queste regole si può derogare nei casi di assoluta urgenza, quando vi sia fondato motivo di
ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova. In
simili circostanze, il PM può procedere agli atti di cui trattasi anche prima del termine fissato,
dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente. L'avviso può essere
addirittura omesso quando il PM procede a ispezione e vi è fondato motivo di ritenere che le
tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati. In tutti questi casi, il PM
deve specificamente indicare, a pena di nullità, i motivi della deroga e le modalità dell'avviso.
Se il difensore, regolarmente preavvisato, non si presenta agli atti investigativi cui ha diritto di
assistere, l'atto può essere validamente compiuto, senza necessità di sospenderne o rinviarne
l'esecuzione, né di designare un sostituto (solo in casi eccezionali la legge configura come
doverosa l'assistenza difensiva es. per il prelievo coattivo di campioni biologici, che è nullo se
la persona sottoposta al prelievo non è assistita dal difensore nominato);
atti cui il difensore ha diritto di assistere senza essere stato preavvisato del loro
b) compimento: quelli la cui esecuzione comporta o può comportare un pregiudizio per
diritti fondamentali della persona ma che, per riuscire efficaci, devono essere compiuti a
sorpresa dagli organi inquirenti (es. perquisizioni e sequestri).
nel procedere al compimento di tali atti, la polizia giudiziaria è tenuta ad avvertire la
- persona sottoposta a indagine, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal
difensore di fiducia. Se l'indagato non è assistito di fiducia né intende effettuare una
nomina fiduciaria ad hoc, la polizia giudiziaria non ha l'obbligo di assegnare
all'indagato un difensore d'ufficio: l'atto viene dunque compiuto in assenza del
difensore.
nell'ambito delle indagini condotte dal PM, il diritto di assistenza senza preavviso è
- conferito al difensore per i soli atti di perquisizione o sequestro. In occasione di tali
atti, il PM deve chiedere alla persona sottoposta a indagine, qualora sia presente, se è
già assistita da un difensore di fiducia in mancanza, diversamente da quanto accade
per gli atti a sorpresa compiuti dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, deve
essere designato un difensore d'ufficio. Il difensore, a questo punto, ha facoltà di as-
sistere al compimento dell'atto, ferma restando, nel caso della perquisizione personale,
la facoltà dell'indagato di farsi assistere da persona di fiducia.
Polizia giudiziaria e PM non devono sospendere o ritardare l'esecuzione dell'atto investigativo
in attesa dell'arrivo del difensore (pertanto la facoltà del difensore di assistere all'atto sarebbe
pertanto da intendere implicitamente subordinata alla condizione della pronta reperibilità di
quest'ultimo).
Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, i verbali degli atti compiuti dal PM e
dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere sono depositati nella segreteria
del PM entro 3 gg dal compimento dell'atto, con facoltà per il difensore di esaminarli ed estrarne
copia nei 5 giorni successivi. Quando non viene dato avviso del compimento dell’atto, al
difensore viene immediatamente dato avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento
della notificazione.
Il PM, con decreto motivato, può tuttavia disporre, per gravi motivi, che il deposito dei verbali e
l'esercizio delle facoltà difensive conseguenti siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra
attività del difensore, per non oltre 30 giorni. Contro il decreto del PM, la persona sottoposta ad
131
indagini ed il difensore possono proporre opposizione al giudice, che provvede in camera di
consiglio nelle forme di cui all'art. 127.
2) dal momento dell'incarico professionale il difensore ha
INVESTIGAZIONI DIFENSIVE:
facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del
proprio assistito
Ogni difensore può svolgere l’indagine personalmente o tramite un sostituto, un investigatore
privato autorizzato o un consulente tecnico.
Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore
a) (art. 391-bis): per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati
o i consulenti tecnici possono acquisire dichiarazioni dalle persone informate dei fatti e dalle
coindagate o coimputate nello stesso procedimento o in un procedimento connesso o per un
reato collegato. Sono sottratte all’escussione:
le persone incompatibili alla testimonianza;
a. le persone alle quali il PM, dopo averle sentite come persone informate dei fatti, abbia
b. vietato di comunicare a terzi i fatti e le circostanze oggetto d’indagine;
le persone il cui esame sia stato chiesto da una parte in incidente probatorio, in sede di
c. integrazione probatoria nell’udienza preliminare o nella lista predibattimentale, oppure sia
stato ammesso dal giudice.
Il difensore può avere con la persona informata sui fatti un semplice colloquio non
documentato, oppure può ricevere da essa una dichiarazione scritta o svolgerne un esame
documentato.
Difensore, sostituto, investigatori privati autorizzati o consulenti tecnici devono avvertire
preliminarmente la persona informata sui fatti:
della propria qualità e dello scopo del colloquio;
1. della propria intenzione di conferire semplicemente con lei oppure di riceverne una
2. dichiarazione scritta oppure di svolgerne un esame documentato;
dell’obbligo che incombe sulla persona esaminata di dichiarare se essa è indagata o
3. imputata nello stesso procedimento o in un procedimento connesso o per un reato
collegato;
della facoltà di non rispondere alle domande e di non rendere la dichiarazione scritta;
4. del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia o dal PM e le
5. risposte a loro date;
della responsabilità penale conseguente alla falsa dichiarazione.
6.
Il difensore:
per conferire con una persona detenuta deve essere autorizzato dal giudice che procede nei
a. suoi riguardi, il quale si pronuncia sentiti il difensore della persona ed il PM del
procedimento pendente contro la stessa;
per conferire con i coindagati o coimputati deve avvertire con almeno 24 ore d’anticipo il
b. loro difensore, il quel deve presenziare al colloquio. Se la persona che intende esaminare
non ha un difensore, il difensore che svolge le indagini chiede al giudice di nominarle un
difensore d’ufficio. Se decidono di rendere dichiarazioni, non rispondono penalmente del
mendacio, né è prevista, al cospetto del difensore-detective, una loro possibile
trasformazione in testimoni "assistiti" analoga a quella che può verificarsi nelle indagini
del PM; 132
alle persone già sentite dalla polizia o dal PM non può chiedere notizie sulle domande
c. formulate o sulle risposte date agli inquirenti; né il dichiarante può fornire di sua iniziativa
simili informazioni (esistendo al riguardo uno specifico divieto, penalmente sanzionato,
della cui esistenza egli deve essere informato dal difensore che svolge le indagini);
non può acquisire notizie dal responsabile civile e dalla persona civilmente obbligata per la
d. pena pecuniaria, né da coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la
funzione di giudice, PM o loro ausiliario.
La persona informata sui fatti può:
accettare di rendere dichiarazioni e in tal caso è obbligata a dire la verità e risponde
- penalmente dell'eventuale falsità di quanto dichiarato (reclusione fino a 4 anni per false
dichiarazioni al difensore);
avvalersi della facoltà di non rispondere o di non rendere dichiarazioni: in tal caso il
- difensore può alternativamente chiedere:
al PM di disporre l'audizione della persona informata sui fatti; ricevuta la richiesta, il PM
1) fissa l’esame entro 7 gg. dalla richiesta dandone avviso al difensore richiedente, il quale deve
intervenire e per primo formula le domande. Il difensore dovrà indicare nella richiesta le
circostanze sulle quali desidera che la persona sia sentita e le ragioni per cui ritiene la sua
audizione utile ai fini delle indagini. Tale disposizione non si applica nei confronti delle
persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento e nei confronti delle
persone sottoposte ad indagini o imputate in un diverso procedimento nelle ipotesi previste
dall'articolo 210;
al gip che l'esame della persona che si rifiuta di prestare la propria collaborazione alle
2) indagini si svolga nelle forme dell'incidente probatorio. Sulla richiesta (che può essere
eccezionalmente formulata anche dal difensore della persona offesa dal reato, di regola non
legittimato a promuovere l'incidente probatorio) il gip provvederà con l'ordinanza (inoppu-
gnabile), optando per il rigetto allorché la prova sia vietata dalla legge oppure
manifestamente superflua o irrilevante. L’audizione in incidente probatorio può essere
richiesta nei confronti non solo della persona informata dei fatti, ma anche di quella
coindagata o coimputata.
Il difensore o il sostituto devono interrompere l'assunzione di informazioni da parte della
persona non imputata ovvero della persona non sottoposta ad indagini, qualora essa renda
dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non
possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.
Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione non possono essere
utilizzate. All'assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle
indagini, la persona offesa e le altre parti private.
quanto alle indagini sulle cose:
b) può chiedere alla PA, che ha formato o detiene un documento, di avere visione o estrarre
a. copia a proprie spese. Se l’amministrazione non accoglie la richiesta, il difensore può
chiedere al PM di disporre il sequestro del documento. Se il PM ritiene di non accogliere la
richiesta, la trasmette col proprio parere negativo al gip, il quale può disporre il sequestro;
può accedere ai luoghi privati o non aperti al pubblico che presentano un interesse per
b. il procedimento. Se chi ha la disponibilità del luogo rifiuta l’accesso, il difensore può
chiedere l’autorizzazione all’accesso al giudice, il quale può concederla con decreto
motivato. La persona presente sul luogo è avvertita della facoltà di farsi assistere da una
persona di sua fiducia purché idonea e reperibile. Il difensore può redigere un verbale
133
riportante: 1) la data e il luogo dell’accesso; 2) le proprie generalità e quelle delle persone
intervenute; 3) la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose; 4) l’indicazione dei rilievi
eseguiti; 4) la sottoscrizione delle persone intervenute;
può compiere atti irripetibili ai quali il PM ha facoltà di presenziare personalmente o
c. tramite la polizia. Dell’accertamento tecnico irripetibile il difensore deve avvertire il PM;
può chiedere al PM di autorizzare il consulente tecnico della difesa ad intervenire alle
d. ispezioni e ad esaminare l’oggetto delle ispezioni alle quali non è intervenuto, nonché le
cose sequestrate nel luogo in cui queste si trovano. Contro il decreto del PM che nega
l’autorizzazione il difensore può proporre opposizione al giudice. Dopo l’esercizio
dell’azione penale, il difensore chiede l’autorizzazione direttamente al giudice.
Valore probatorio delle investigazioni difensive: il difensore è libero di utilizzare o meno nel
processo i verbali e gli altri risultati dell’indagine svolta, tranne i verbali degli accertamenti
tecnici e degli altri atti irripetibili e quelli relativi all’audizione che il difensore ha chiesto di
operare al PM o al giudice in incidente probatorio.
Difensore può presentare i risultati delle sue indagini al PM o direttamente al gip, il quale li
inserisce in un fascicolo del difensore tenuto presso il proprio ufficio.
Dei contenuti del fascicolo del difensore il PM può prendere visione ed estrarre copia, ma solo
prima che venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento. Dopo
la chiusura delle indagini preliminari, tale fascicolo viene inserito in quello delle indagini.
Il difensore può, in ogni caso, presentare al PM gli elementi di prova a favore del proprio
assistito.
Disposto il rinvio a giudizio:
i documenti delle dichiarazioni acquisite nel corso dell’indagine difensiva sono inseriti nel
a. fascicolo del PM e possono essere utilizzati dalle parti in dibattimento;
i verbali degli atti irripetibili compiuti dal difensore e, su accordo delle parti, qualsiasi altro
b. documento dell’indagine difensiva sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento e possono
essere letti in dibattimento.
Gli atti di indagine difensiva a contenuto narrativo possono dunque trasformarsi in prova nei casi
di contestazione e di lettura previsti dalla legge. Possono invece essere utilizzati solo per
formulare richieste al giudice del dibattimento gli atti di indagine integrativa compiuti dal
difensore dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio.
Essendo materiali cognitivi confezionati unilateralmente da una delle parti del processo, gli atti
di investigazione compiuti dal difensore possono acquisire valore di prova, esattamente come gli
atti di indagine del PM, solo se ricorre una delle deroghe previste dall'art. 111 Cost. al principio
che vuole la prova penale formata nel contraddittorio delle parti.
3) : nel corso delle indagini preliminari, i
MEMORIE O RICHIESTE SCRITTE AL PM E AL GIP
difensori hanno facoltà di presentare memorie e richieste scritte al PM e al gip (es. richieste di
incidente probatorio ex. art. 393).
Il PM destinatario della richiesta difensiva non ha, di regola, alcun obbligo di pronunciarsi o
attivarsi.
Il PM è tenuto a trasmettere la richiesta, con il suo parere negativo, al gip, cui spetta la decisione
definitiva:
nell’ipotesi in cui la richiesta abbia ad oggetto l'effettuazione di un sequestro se non ritiene
- di disporre il sequestro; 134
nel caso in cui il difensore, essendosi rivolto alla pubblica amministrazione per prendere
- visione ed estrarre copia di documenti in possesso di quest'ultima, si sia visto opporre un
rifiuto;
nel caso di richiesta di revoca del sequestro preventivo.
-
Ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, l'indagato, nel termine di 20 giorni,
ha facoltà di presentare memorie e di chiedere al PM il compimento di atti di indagine, il PM non
è tenuto ad assecondare le richieste della parte privata.
INCIDENTE PROBATORIO
Serve a consentire, davanti al gip o al gup, l’assunzione nel rispetto del contraddittorio di prove
destinate ad avere piena efficacia nella fase del giudizio.
Casi (art. 392): nel corso delle indagini preliminari (richiesta deve essere presentata entro i termini
per la conclusione delle indagini preliminari, Corte cost. ha dichiarato illegittimo nella parte in cui
non prevede la possibilità che l’incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche
nell’udienza preliminare) il PM e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che
si proceda con incidente probatorio per assumere:
una testimonianza, quando vi è motivo di ritenere che il testimone non potrà deporre in
1) dibattimento per infermità o altro grave impedimento (es. morte), oppure quando vi è motivo di
ritenere che possa subire minaccia, violenza, offerta o promessa di denaro o altra utilità affinché
nel dibattimento non deponga o deponga il falso (gli atti investigativi di cui sia divenuta
impossibile la ripetizione a dibattimento possono acquisire valore di prova, previa lettura, solo
quando l'irripetibilità consegua a fatti o circostanze che erano imprevedibili nel momento in cui
l'atto è stato compiuto);
l’esame dell’indagato su fatti riguardanti la responsabilità di altri;
2) l’esame delle persone elencate nell’art. 210 (coimputati e imputati di reato connesso o
3) collegato che non abbiano ancora reso dichiarazioni eteroaccusatorie o che, dopo averle rese,
conservino la facoltà di tacere);
il confronto tra persone che abbiano reso dichiarazioni discordanti in un altro incidente
4) probatorio o al PM su circostanze importanti o se sussiste una delle situazioni di cui sub a;
una perizia o un esperimento giudiziale riguardanti una persona, cosa o luogo soggetti ad una
5) modificazione non evitabile, oppure una perizia la cui effettuazione in dibattimento potrebbe
causare una sua sospensione superiore a 60 gg ovvero che comporti l’esecuzione di
accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall’art. 224-bis;
un accertamento tecnico irripetibile perché determina modificazioni delle cose, dei luoghi o
6) delle persone tali da rendere l'atto non ripetibile;
una ricognizione non rinviabile al dibattimento;
7) la testimonianza di un minore di 16 anni per reati contro la personalità individuale o la libertà
8) sessuale (in tal caso è ammessa la replica dibattimentale solo quando la stessa investa fatti o
circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni o risulti necessaria sulla base
di specifiche esigenze).
Richiesta (art. 393): richiesta di incidente probatorio deve indicare, a pena di inammissibilità:
la prova di cui si chiede l’assunzione, i fatti che ne costituiscono l’oggetto e le ragioni della
a. rilevanza della prova per la decisione dibattimentale;
le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova;
b. le circostanze che rendono la prova non rinviabile al dibattimento;
c. i difensori delle persone nei cui confronti si procede;
d. 135
la persona offesa ed il suo difensore.
e.
La persona offesa dal reato non è legittimata a formulare la richiesta, può soltanto chiedere al PM di
promuovere l'incidente (se non accoglie la richiesta, il PM pronuncia decreto motivato e lo fa
notificare alla persona offesa).
Presentazione e notificazione della richiesta: la richiesta di incidente probatorio deve essere
depositata nella cancelleria del gip o del gup con le cose e i documenti ritenuti pertinenti.
Il richiedente, a seconda dei casi, fa notificare la richiesta al PM o alle persone nei cui confronti si
procede, e deposita in cancelleria la prova della notificazione.
Deduzioni: entro 2 gg dalla notifica, i destinatari possono depositare le loro deduzioni
sull’ammissibilità e fondatezza della richiesta, produrre cose e documenti, indicare altri fatti che
devono costituire oggetto della prova ed altre persone nei cui confronti si procede. L’indagato deve
depositare le proprie deduzioni anche nella segreteria del PM e può prendere visione ed estrarre
copia delle deduzioni presentate da altri.
Differimento dell’incidente probatorio: entro 2 gg dalla notifica della richiesta di incidente
probatorio proposta dall’indagato, il PM può chiedere al giudice il differimento dell’incidente
probatorio se la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o più atti d’indagine preliminare. La richiesta
di differimento deve indicare a pena di inammissibilità gli atti che sarebbero pregiudicati
dall’incidente, le ragioni del pregiudizio, e l’entità del differimento necessario ad evitare il
pregiudizio.
Il giudice, se non dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio, provvede
entro 2 gg dal deposito della richiesta di differimento, con ordinanza con la quale accoglie, dichiara
inammissibile o rigetta la richiesta di differimento.
- l'ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al PM.
l’ordinanza che invece dispone il differimento fissa l’udienza per espletare l’incidente ed è
- comunicata al PM e notificata per estratto alle persone nei cui confronti si procede.
Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio: sulla richiesta di incidente probatorio il
giudice decide con ordinanza inoppugnabile. L'ordinanza di inammissibilità o di rigetto è
immediatamente comunicata al PM e notificata alle persone interessate. Con l'ordinanza che
accoglie la richiesta il giudice stabilisce:
l’oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;
a. le persone interessate all’assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle
b. deduzioni;
la data dell’udienza in cui si espleterà l’incidente.
c.
Il giudice, con almeno 2 gg di anticipo, fa comunicare al PM e notificare all’indagato, all’offeso e ai
relativi difensori l’avviso di giorno, ora e luogo in cui l’incidente si svolgerà. A tali soggetti è poi
notificato anche l’avvertimento che nei 2 gg precedenti l’udienza possono prendere visione ed
estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona che dovrà essere esaminata.
Udienza per l’incidente probatorio si svolge in camera di consiglio con la partecipazione
necessaria del PM e dei difensori di tutte le persone indagate. Ha altresì diritto di parteciparvi il
difensore della persona offesa. Se il difensore non compare il giudice nomina un sostituto se,
tuttavia, la mancata comparizione consegue a un legittimo impedimento del difensore, è
obbligatorio rinviare l'udienza se l'impedimento è prontamente comunicato (a condizione che il
rinvio non pregiudichi l'assunzione della prova). 136
L’indagato e l’offeso hanno diritto di assistere all’incidente probatorio se si deve esaminare un
testimone o un'altra persona; negli altri casi solo se autorizzati dal giudice. Se la persona sottoposta
alle indagini, la cui presenza è necessaria per compiere un atto da assumere con l'incidente
probatorio, non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice ne ordina
l'accompagnamento coattivo con decreto motivato.
Non è consentita la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni relative
all'ammissibilità e alla fondatezza della richiesta.
Le prove sono assunte con le forme previste per l’assunzione dibattimentale (nel caso delle prove
dichiarative l'audizione avviene mediante esame incrociato e le parti possono contestare al soggetto
esaminato le eventuali difformità tra quanto dichiarato nel corso dell'incidente probatorio e quanto
precedentemente riferito nel corso delle indagini).
Se l'assunzione della prova non si conclude nella medesima udienza, il giudice ne dispone il rinvio
al giorno successivo non festivo, salvo che lo svolgimento delle attività di prova richieda un termine
maggiore.
Il verbale, le cose e i documenti acquisiti nell'incidente probatorio sono trasmessi al PM. I difensori
hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia.
Estensione dell’incidente probatorio: se il PM o il difensore dell’indagato chiede che la prova si
estenda a fatti o dichiarazioni riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano
all’incidente probatorio, il giudice, se ne ricorrono i requisiti, sempreché il rinvio dell’udienza non
pregiudichi l’assunzione della prova, dispone la notifica alle persona stesse e rinvia l'udienza per il
tempo strettamente necessario (comunque non superiore a 3 giorni).
Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio: i verbali delle
prove assunte mediante incidente probatorio sono destinati a confluire nel fascicolo per il
dibattimento al termine dell'udienza preliminare e ad acquisire valore di prova in giudizio a seguito
di lettura o indicazione specifica.
Le prove assunte in incidente sono utilizzabili in dibattimento solo nei confronti degli imputati i cui
difensori abbiano partecipato all’assunzione.
La regola dell'inutilizzabilità in giudizio vale anche nei confronti dell'imputato che non è stato
difeso nell'incidente probatorio perché non fosse ancora indiziato quando la prova è stata acquisita,
a meno che il suo difensore abbia comunque partecipato all'assunzione della prova, e sempre che la
ripetizione dell'atto sia ancora possibile nel momento in cui emergono gli indizi di colpevolezza.
Efficacia dell’incidente probatorio nei confronti della parte civile: la sentenza basata su una
prova assunta in incidente probatorio al quale il danneggiato dal reato non ha partecipato non fa
stato nel giudizio civile di risarcimento, salvo che il danneggiato l’abbia accettata anche
tacitamente.
DURATA DELLE INDAGINI PRELIMINARI (art. 407): quando non si svolgono contro soggetti
ignoti, il PM deve chiudere le indagini preliminari con la richiesta di archiviazione o l’esercizio
dell’azione penale (sufficiente che entro la scadenza del termine sia stato notificato alla persona
sottoposta alle indagini e al difensore l'avviso di conclusione delle indagini) entro 6 mesi dalla data
in cui il nome della persona cui è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato a pena
di inutilizzabili degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine. Il termine è di un anno
se si procede per taluno dei gravi delitti indicati nell'art. 407 comma 2° lett. a (associazione a
delinquere, mafia, terrorismo, ecc). 137
Gli atti d’indagine compiuti dopo la scadenza del termine senza che il PM abbia esercitato l’azione
penale o presentato la richiesta di archiviazione o di proroga, sono inutilizzabili.
Le richieste di archiviazione o di rinvio a giudizio presentate anche dopo la scadenza del termine
originario o prorogato, sono valide ed efficaci.
Se si procede per un reato perseguibile a querela, istanza o richiesta, il termine decorre dal giorno
in cui tali atti pervengono al PM; se è necessaria l’autorizzazione a procedere, il termine resta
sospeso dal giorno in cui l’autorizzazione è richiesta e fino a quando essa non perviene al
magistrato inquirente. Inoltre, il termine resta sospeso durante la perizia disposta in incidente
probatorio per accertare l’attitudine dell’indagato a partecipare coscientemente al processo e, salvo
si tratti di procedimenti per reati di criminalità organizzata, è soggetto alla sospensione feriale.
Proroga del termine (art. 406): il termine di 6 mesi o di un anno previsto può essere prolungato
allorché il PM, prima della sua scadenza, ne richieda al giudice la proroga per giusta causa,
indicando nella richiesta la notizia di reato e i motivi che giustificano il supplemento investigativo
Ulteriori proroghe possono essere richieste dal PM nei casi di particolare complessità delle indagini
ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato. Ciascuna proroga può
essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a 6 mesi (quando si procede per i reati di
omicidio colposo o lesioni colpose commessi con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la proroga può essere
concessa per una sola volta).
La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facoltà di presentare
memorie entro 5 gg dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona
offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato
di volere esserne informata.
Il giudice pronuncia entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie
concedendo con ordinanza emessa in camera di consiglio la proroga oppure fissando un’udienza,
della quale fa notificare avviso al PM, all’indagato e all’offeso. Il procedimento si svolge nelle
forme previste dall'articolo 127.
Quando si procede per i reati di schiavitù, associazione a delinquere, associazione mafiosa, ecc, il
giudice pronuncia sulla richiesta entro 10 gg senza contraddittorio con la difesa e l’ordinanza è
comunicata al PM.
Il giudice in udienza in camera di consiglio:
se accoglie la richiesta di proroga, autorizza con ordinanza il PM a proseguire le indagini;
- se la rigetta, e se il termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non
- superiore a 10 gg entro il quale il PM deve chiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.
Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della
comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili sempre che, nel caso di
provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente
previsto per le indagini.
Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407): salve le proroghe funzionali
all'esecuzione dell'incidente probatorio, la durata delle indagini preliminari non può comunque
superare 18 mesi. A norma dell'art. 407 comma 2°, la durata massima è tuttavia di 2 anni se le
indagini preliminari:
a) riguardano gli stessi delitti particolarmente gravi per i quali il termine investigativo ordinario,
è di un anno anziché di 6 mesi; 138
b) riguardano notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la
molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle
indagini o di persone offese;
c)riguardano indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;
d) riguardano procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del
PM.
I termini investigativi fissati dalla legge o prorogati dal giudice possono essere valicati anche
nell'ipotesi in cui l'indagato chieda al PM di svolgere nuove investigazioni nell'ambito della
procedura di conclusione delle indagini avviata dalla notifica dell'avviso di cui all'art. 415 comma
o
1 . Per assecondare le richieste della parte privata, il PM dispone del termine di 30 gg, ulteriormente
prorogabile una tantum dal gip, su richiesta dell'inquirente, per non più di 60 gg; i nuovi atti di
indagine compiuti dal PM sono utilizzabili ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o
prorogato dal giudice per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione.
CONCLUSIONE DELLE INDAGINI
Indagini preliminari si concludono o con la richiesta di rinvio a giudizio o con la richiesta di
archiviazione che il PM rivolge al giudice, il quale accerta:
se a carico dell’imputato esistono elementi sufficienti per sottoporlo a giudizio;
a. se l’archiviazione non rappresenta un elusione dell’obbligo di esercitare l’azione penale
b.
Il PM è tenuto ad agire solo quando ricorrano presupposti legati a una preliminare valutazione di
fondatezza della notizia di reato.
ARCHIVIAZIONE: PM presenta al giudice richiesta di archiviazione:
se la notizia di reato è infondata perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono
1) idonei a sostenere l’accusa in giudizio (acquisita la prova che il fatto non sussiste o che
l’imputato non l’ha commesso o che il fatto non costituisce reato, nonché quando la prova è
insufficiente o contraddittoria). L'accusa non è sostenibile in giudizio quando l'instaurazione
della fase dibattimentale si profila ex ante priva di qualunque utilità;
se manca una condizione di procedibilità, se il fatto non è previsto dalla legge come reato
2) oppure se il reato è estinto, ovvero se l’autore o gli autori del reato restano ignoti;
se, nel corso delle indagini preliminari, la corte di cassazione dichiara l’insussistenza a carico
3) dell’indagato di gravi indizi di colpevolezza e sempreché ulteriori elementi a suo carico non
vengano successivamente acquisiti.
Con la richiesta di archiviazione, il PM trasmette al gip il fascicolo delle indagini contenente la
notizia di reato, la documentazione delle indagini effettuate e i verbali degli atti compiuti davanti al
gip.
Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione: il giudice
se accoglie la richiesta dispone l’archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al PM;
- se non l’accoglie fissa la data dell’udienza in camera di consiglio della quale fa dare avviso al
- PM, all’indagato, al suo difensore e alla persona offesa, e comunicazione al procuratore generale
presso la corte d’appello affinché questi possa eventuale disporre l’avocazione.
Sino al giorno dell’udienza, gli atti restano depositati in cancelleria a disposizione delle parti, con
facoltà del difensore di estrarne copia. Al termine dell’udienza il giudice pronuncia ordinanza con la
quale:
se dopo una più matura riflessione ritiene che la richiesta di archiviazione sia fondata e decide
a. pertanto di accogliere la richiesta del PM, pronuncia ordinanza di archiviazione restituendo gli
atti al PM; 139
DESCRIZIONE APPUNTO
Riassunto per l'esame di Procedura Penale e del professor Illuminati, basato su appunti personali e studio autonomo del testo consigliato dal docente Procedura Penale di Conso e Grevi.
Gli argomenti trattati sono i seguenti: giustizia penale, appello, primo grado, penale, procedura penale, giurisdizione penale, giustizia penale, giudice, avvocato, esame, misure cautelari, pena, pene alternative, misure di sicurezza, reati, fattispecie criminose.
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Bologna - Unibo o del prof Illuminati Giulio.
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