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MISURE COERCITIVE
- custodiali: arresti domiciliari, custodia in carcere, custodia in luogo di cura;
- non custodiali: divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria,
allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla
persona offesa, divieto e obbligo di dimora.
In base al principio di gradualità sono ordinate in base alla loro progressiva afflittività, a
cominciare da misure di contenuto meramente obbligatorio (es. obbligo di presentazione
periodica agli uffici di polizia giudiziaria), per finire alle vere e proprie misure detentive (es.
custodia cautelare e arresti domiciliari).
Per quanto riguarda l’obbligo di dimora, il giudice può imporre all’imputato, oltre alla
prescrizione di non allontanarsi senza autorizzazione dal territorio del comune di dimora
abituale, o di un comune vicino, anche quella di non allontanarsi dall’abitazione in alcune ore del
giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro. Tale prescrizione risulta essere
analoga agli arresti domiciliari, in base ai quali l’imputato non può allontanarsi dalla propria
abitazione, o dagli altri luoghi consentiti, se non dietro autorizzazione del giudice e al fine di
provvedere ad indispensabili esigenze di vita, ovvero per lavorare nel caso di assoluta indigenza.
L’imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare soltanto se
l’obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione viene imposto come prescrizione
coessenziale agli interessi domiciliari.
Arresti domiciliari non possono essere concessi agli imputati già condannati per il reato di
evasione nei 5 anni precedenti al fatto per cui si procede. Il giudice, nel disporre tale misura, può
prescrivere l’adozione di particolari procedure di controllo mediante il braccialetto elettronico;
col medesimo provvedimento può anche disporre la misura carceraria allorché l’imputato neghi
il proprio consenso a sottoporsi a tali mezzi elettronici (consenso dell’imputato costituisce una
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condizione imprescindibile per poter fruire degli arresti domiciliari in luogo della custodia
cautelare in carcere).
Custodia cautelare in carcere (art. 285): con il provvedimento che dispone la custodia
cautelare in carcere, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che
l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a
disposizione dell'autorità giudiziaria.
La persona sottoposta a custodia carceraria non può subire limitazioni della libertà, prima del
trasferimento in istituto, se non per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla sua
traduzione.
Custodia cautelare in luogo di cura: se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in
stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o
di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in
idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per
prevenire il pericolo di fuga.
Anche per quanto riguarda gli imputati affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza
immunitaria, il giudice può disporne il ricovero provvisorio in adeguata struttura del servizio
sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando nel contempo i provvedimenti idonei a
evitare il pericolo di fuga.
Dopo di che, una volta cessate le esigenze del ricovero, il giudice o ripristinerà la custodia
carceraria, o disporrà gli arresti domiciliari, o pronuncerà il provvedimento di revoca o
sostituzione delle misure.
La durata delle misure di custodia cautelare si computa una sola volta ai fini della
determinazione della pena da eseguire. Lo stesso principio è esteso anche all’ipotesi di custodia
cautelare subita all’estero a seguito di una domanda di estradizione, ovvero nel caso di
rinnovamento del giudizio.
:
MISURE INTERDITTIVE
- sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori;
- sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio non applicabile agli uffici
elettivi ricoperti per diretta investitura popolare;
- divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali,
ovvero determinati uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.
Per la scelta delle misure interdittive valgono i principi di adeguatezza e di proporzionalità il
giudice può applicare anche solo parzialmente la misura prescelta.
Ogni ordinanza che applichi una misura interdittiva deve essere trasmessa in copia all’organo
eventualmente competente a disporre l’interdizione in via ordinaria.
FORMA ED ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI
Le misure cautelari personali sono disposte dal giudice su richiesta del PM (un’iniziativa d’ufficio
del giudice è prevista solo in materia di revoca o di sostituzione di misure già applicate) il quale
deve fornire al giudice non solo gli elementi su cui la richiesta di fonda, ma anche tutti gli elementi
a favore dell’imputato, nonché le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.
Se il giudice destinatario della richiesta riconosce la propria incompetenza, quando ne ricorrono le
condizioni e sussiste l’urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari, deve disporre la misura
richiesta con lo stesso provvedimento declinatorio di competenza. La misura applicata perde effetto
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qualora, entro 20 gg dalla trasmissione degli atti al giudice competente questi non la “conferma”
con proprio autonomo provvedimento.
La richiesta formulata dal PM non è vincolante, in quanto il giudice può disporre anche una misura
meno grave di quella richiesta dall'organo dell'accusa (non, invece, una misura più grave, per la
quale mancherebbe qualunque iniziativa del PM).
In caso di necessità o urgenza il PM può chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le
misure patrimoniali provvisorie, il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia
successivamente revocata.
Ordinanza del giudice: sulla richiesta del PM il giudice provvede con ordinanza, che deve
contenere, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio:
generalità dell’imputato;
1. descrizione sommaria del fatto con l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate;
2. esposizione delle specifiche esigenze cautelari (periculum libertatis) e degli indizi che
3. giustificano la misura disposta (fumus commisssi delicti), con l’indicazione degli elementi di
fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche
del tempo trascorso dalla commissione del reato;
esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla
4. difesa, nonché, in caso di applicazione della misura carceraria, l’esposizione delle regioni per le
quali le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte con altre misure;
fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, quando la
5. stessa è stata disposta al fine di garantire l’acquisizione o la genuinità della prova;
data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario.
6.
L'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato.
L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui
confronti la misura è disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.
Adempimenti esecutivi: l’ordinanza che dispone la misura cautelare deve essere immediatamente
trasmessa, in duplice copia, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento,
all’organo che deve provvedere all’esecuzione ovvero, nel corso delle indagini preliminari, al PM
che ne ha fatto richiesta, il quale ne cura l’esecuzione.
L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare
- consegna all'imputato copia del provvedimento, lo trasferisce in un istituto di custodia, e lo
avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia, informa immediatamente il difensore di
fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'art. 97 e redige
verbale di tutte le operazioni compiute. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha
emesso l'ordinanza e al PM. Qualora il destinatario della misura non venga rintracciato,
l'ufficiale o l'agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini svolte
(cd. verbale di vane ricerche), e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza. Il
giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara lo stato di latitanza dell’imputato (volontaria
sottrazione ad un ordine di carcerazione, ad una misura di custodia cautelare, agli arresti
domiciliari, all’obbligo di dimora ed al divieto di espatrio, i suoi effetti operano solo nel
procedimento penale nel quale essa è stata dichiarata. Con il provvedimento che dichiara la
latitanza, il giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia
depositata in cancelleria copia dell'ordinanza con la quale è stata disposta la misura rimasta
ineseguita. Avviso del deposito è notificato al difensore. Al latitante per ogni effetto è equiparato
l'evaso). 95
- Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate
all'imputato.
Le ordinanze, dopo la loro notificazione o esecuzione, vanno depositate nella cancelleria del giudice
che le ha emesse insieme alla richiesta del PM e agli atti presentati con la stessa. Avviso del
deposito è notificato al difensore (il quale può prendere visione ed estrarre copia sia dell’ordinanza
applicativa della custodia cautelare sia della richiesta del PM con gli atti presentati a corredo della
medesima) .
Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa all'organo eventualmente
competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.
Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale (art. 294):
1° co. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso
sull’applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di
convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio della
persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre 5 gg
dall'inizio dell'esecuzione della custodia (l’inosservanza di tale termine produce la perdita di
efficacia della custodia cautelare), salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita (nel