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LIBRO SESTO PROCEDIMENTI SPECIALI

TITOLO I Giudizio abbreviato

Art. 438. Presupposti del giudizio abbreviato.

  1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5.
  2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.
  3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.
  4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato.
  5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria.

La decisione del giudice di disporre il giudizio abbreviato è necessaria se l'integrazione probatoria richiesta è necessaria per la decisione e compatibile con le finalità di economia processuale del procedimento, tenendo conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso, il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta applicabile l'articolo 423 per le richieste complesse.

In caso di rigetto della richiesta ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.

Nei riti che non hanno l'udienza preliminare, i termini per la fase introduttiva sono:

  1. Giudizio immediato (solo in quello promosso dal p.m.), entro 15 giorni dalla notifica citazione a giudizio
  2. Giudizio direttissimo, e citazione diretta, al giorno del dibattimento prima che venga dichiarato aperto
  3. Procedimento per decreto al giudice che ha emesso il decreto prima dell'udienza
per il gd. Contestazioni suppletive dopo che queste vengono elevate. Per quanto riguarda il g di ammissibilità il g deve: a. Per le richieste semplici vagliare: - Che siano stati rispettati i termini - Che sia stata una scelta volontaria - Che sia inequivoca - Che vi sia la procura speciale ove sia effettuata dal difensore - Che non vi sia la possibilità di una pena interdittiva perpetua (persone giuridiche) - Unico controllo di merito In caso di rigetto non può più essere riproposta (come può desumersi a contrario dal co. 6 dell'art. 438) b. Per le richieste complesse vagliare: - Oltre al controllo formale (uguale alle richieste semplici) - Controllo di merito. Il g deve verificare che le prove indicate siano davvero: - Necessarie per decidere il merito - Compatibili con la finalità di economia processuale - Valide (ad esempio che non sia richiesta una testimonianza incompatibile) - Non superflue Tale giudizio sembra quindi tale da impegnare in

Misura assai rilevante la discrezionalità del giudice. A parte la compatibilità le altre valutazioni sono assimilabili a quelle che deve compiere il giudice di appello per vagliare la necessità di assumere nuove (603). Dopo un intervento della Corte, il giudizio, circa il rigetto per incompatibilità, è passibile di sindacato da parte del giudice del dibattimento. Se la richiesta deve essere proposta, in limine litis, direttamente al giudice del dibattimento e questo la rigetta, lo stesso giudice può ritornare sulla sua decisione (anche al termine del grado e quindi anche se non si è realizzata alcuna economia processuale) e attribuire così lo sconto di pena; oppure la questione può essere riproposta al giudice dell'appello.

6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2. non la possono riproporre invece gli imputati privi di udienza preliminare

Le richieste possono essere

Il difensore può anche presentare documentazione di indagine privata contestualmente a una richiesta semplice, l'escamotage consente di introdurre surrettiziamente materiale probatorio, spesso a sorpresa, senza bisogno di ricorrere a una richiesta complessa.

Segue: svolgimento procedurale

Art. 441. Svolgimento del giudizio abbreviato.

  1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423.
  2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato.
  3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati.
  4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di

cuiall'articolo 75, comma 3.5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso l'applicabilità dell'articolo 423.6. All'assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4. fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423: aveva senso quando il decideva allostato degli atti; non ne ha più oggi.

Sull'istruzione probatoria sub. 5. Il g può assumere ogni mezzo di prova indipendentemente dal dispendio di tempo. Unica differenza con il dibattimento è che nel g. abb le prove sono assunte con le regole dettate per il gup (422) anziché quelle per l'istruzione dibattimentale (496 e ss.): 3. L'audizione el'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice.

Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice. (compressione del contraddittorio) Nel caso di richiesta complessa il p.m. ha diritto di chiedere ed ottenere l'ammissione di prove contrarie a quelle indicate dall'imputato nella richiesta complessa. Quanto alle nuove contestazioni il legislatore richiama le norme dell'art. 423. Tuttavia, mentre nell'ud.prel. il g emana sent. di rinvio a giudizio o di non luogo a procedere (e quindi possono ammettersi limitazioni al diritto di difesa: mancata previsione termine a difesa, né diritto alla prova sul nuovo addebito); nel giud. abbr. il giudice emana sent. di condanna o di assoluzione ed appare quindi ingiustificata la restrizione al diritto di difesa. L'art. 441-bis rimedia all'infortunio:

Art. 441-bis. Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato.

  1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico

Il ministero procede alle contestazioni previste dall'articolo 423, comma 1, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'articolo 438, comma 3.

Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.

Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione (regressione). Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 422. La richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 303, comma 2.5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai sensi dell'articolo 423, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. E fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione: si ritiene che quando sia stata chiesta la sospensione il g debba fissare l'udienza altrimenti vi è la prosecuzione. La regressione vi è, ovviamente, anche per quei riti manchevoli di udienza prel. 51. In caso di contestazione suppletiva del fatto nuovo resta intatto il potere dell'imputato di accettarlo o non accettarlo, e di scegliere il rito abbreviato anche per questo (con richiesta semplice o complessa). Sia in caso di integrazione della difesa, sia in caso di fatto nuovo.

(accettato) il g deve vagliareche tali modificazioni al processo siano compatibili con la sua funzione di economia processuale.

12. Segue: decisioneÈ strutturata sul modello dibattimentale.

Art. 442. Decisione.

1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.

1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo (delle indaginipreliminari) di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3(indagine suppletiva), e le prove assunte nell'udienza.

2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze èdiminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta.Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, èsostituita quella dell'ergastolo.

3. La sentenza è notificata all'imputato che non

<4. Si applica la disposizione dell'articolo 426 comma 2.> <1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento.> <(2...)> <( )> <3. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.> <4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599.>
Dettagli
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A.A. 2012-2013
106 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher necmetu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Galgani Benedetta.