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LIBRO QUARTO: MISURE CAUTELARI
TITOLO I: Misure cautelari personali
Capo I: Disposizioni generali
Art. 272. Limitazioni alle libertà della persona.
1. Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo.
Principio fondamentale del potere cautelare è quello di legalità, giacché esso è esercitabile soltanto nei casi e nei modi previsti dalla legge. In virtù di questo principio possono pertanto individuarsi i caratteri, di seguito elencati, che connotano, nel vigente sistema processuale, le misure cautelari personali.
Giurisdizionalità: la limitazione della libertà personale è disposta con provvedimento motivato di un organo con funzioni giurisdizionali, mentre l'ufficio del P.M. ha solo il potere d'iniziativa, cioè chiedere al giudice l'applicazione di una misura cautelare (principio della domanda).
Tipicità: le misure cautelari personali devono essere previste espressamente dalla legge.
Le cautelari applicabili sono unicamente quelle previste da norme di legge, senza che ciò escluda un certo margine di discrezionalità da parte del giudice sia in ordine all'annulla della misura (non esistono più, a differenza del codice abrogato, ipotesi di applicazione obbligatoria) che al tipo di essa, da adeguare e proporzionare alle esigenze in concreto bisognose di tutela.
Tassatività: indica la rigorosa predeterminazione normativa dei presupposti, delle condizioni e delle modalità di applicazione delle misure, al fine di evitare qualsivoglia indeterminatezza in relazione a provvedimenti incidenti sul bene primario della libertà personale.
Art. 279. Giudice competente.
1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.
Art. 273. Condizioni generali
di applicabilità delle misure.- Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.
- Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1.
- Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato o una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.
La norma in esame individua nei gravi indizi di colpevolezza i presupposti in presenza dei quali può essere esercitato il potere cautelare da parte dall'organo giurisdizionale. La sussistenza di tali elementi va valutata dal giudice, sulla base delle risultanze esistenti, al momento dell'emissione della misura (cd. giudizio allo stato degli atti). Nel contesto delle misure
cautelari il termine indizio assume un significato diverso da quello di prova indiretta. Qui, infatti, il legislatore si riferisce a tutte le risultanze dell'indagine che non possono assumere il termine prove non avendo ancora ricevuto il vaglio del dibattimento. Pertanto anche le «prove dirette» (es. testimonianza) resenella fase delle indagini preliminari devono essere definite indizio (es.: Sempronio riferisce di aver visto Tizio accoltellare Caio). 1-bis Comma inserito ex art. 11, l. 1-3-2001, n. 63. Cfr., per la disciplina transitoria a regime, l'art. 26, l. 63/2001. Nonostante il comma in esame sia stato introdotto dalla legge n.63/2001, non può dirsi una norma tipicamente attuativa dei principi del giusto processo, ma piuttosto diretta a rinforzare la tutela della libertà personale dell'indagato nella fase investigativa, fissando presupposti più restrittivi per la sua limitazione attraverso le misure cautelari. Con il richiamoalle norme citate, infatti, si intende affermare il principio secondo cui talune acquisizioni latamente probatorie, a cui il codice riconnette la sanzione dell'inutilizzabilità, non potranno essere utilizzate dal giudice nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza. A titolo esemplificativo, divengono, dunque, inutilizzabili, anche a fini cautelari, le testimonianze de relato ex art. 195, comma 7 e le risultanze delle intercettazioni "irregolari" (es. perché realizzate fuori dei casi consentiti dalla legge). Di particolare rilievo, in quanto idoneo a superare una disputa giurisprudenziale sulle modalità di valutazione dell'attendibilità della chiamata di correzione a fini cautelari, è, altresì, il rinvio operato ai commi 3 e 4 dell'art. 192, in forza del quale il giudice potrà attribuire valore indiziario ai fini della norma in esame alle dichiarazioni rese da persone imputate nel medesimo reato, in procedimento.connesso o collegato soltanto se le stesse siano accompagnate da altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità. La norma irrigidisce notevolmente il criterio di apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza (nel codice abrogato si parlava tra l'altro di sufficienti indizi), con la conseguenza di restringere la possibilità di adozione delle misure cautelari: di tutte le misure cautelari! Il che può sembrare davvero eccessivo. Secondo un'altra prospettiva inoltre, la misura cautelare finisce per caricarsi di un peso assai gravoso sulla sorte processuale dell'imputato, il provv.to sembra infatti configurarsi nella sostanza come un anticipato giudizio di colpevolezza. 2. Il comma in esame pone uno sbarramento alla possibilità di ricorrere a strumenti cautelativi limitativi della libertà della persona, quando vengono meno elementi essenziali per la punibilità dell'indagato, anche se, per qualche ragione, ilIl processo deve proseguire. Con tale indicazione il legislatore ha inteso affermare il principio che le restrizioni delle libertà individuali possono essere giustificate solo nei confronti di un soggetto responsabile nei cui confronti può essere irrogata una pena.
Art. 274. Esigenze cautelari.
- Le misure cautelari sono disposte:
- quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;
- quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste...
inquinamento delle provesub. b. pericolo di fuga (per i soli reati con pena superiore ai due anni)sub. c. pericolo per la collettività - non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti: tipica norma bandiera volta ad esplicitare quanto già risultava indiscusso nel sistema).
2. I criteri di adeguatezza e di proporzionalità nella scelta delle misure
Art. 275. Criteri di scelta delle misure.
1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. principio di adeguatezza (misura meno gravosa)
1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai
quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze1indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c). ( )2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o siritiene possa essere irrogata. principio di proporzionalità2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole. ( )3. La custodia cautelare in carcere puòessere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, e 600-quinquies del codice penale ( ), è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le 4) circostanze attenuanti dagli stessi contemplate. (4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre
gli 80 anni di età e che si trova in uno stato di salute tale da non poter più prendersi cura dei propri figli. In questi casi, è possibile richiedere l'assistenza di un tutore legale che si prenda cura dei minori e ne abbia la responsabilità.