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Le indagini iniziano con la notizia di reato pervenuta dalla polizia.
Altra ipotesi: reato estinto o altra causa di estinzione.
Il fatto non è più presto come reato. Successione delle leggi nel tempo, nel corso del procedimento
viene depenalizzato.
Tuttavia molto spesso ci sono alcune salvezze.
Ultima ipotesi è il reato commesso da ignoto. Si è discusso molto sul procedimento conto ignoti.
Ignoto e non identificato.
Ipotesi di reati commessi dalla persone stranieri senza documenti.
In tutti questi casi il PM fa una valutazione sul fatto.
Ipotesi residuali rispetto alla principale che è l'archiviazione perché la notizia di reato è infondata. È
un innovazione del codice dell'88.
Questa nuova formula introduce un nuovo criterio di valutazione che non attiene al fatto ma è una
valutazione che attiene allo sviluppo processuale della notizia di reato perché quando è infondata la
notizia di reato? quando in relazione ad essa l'accusa non è utilmente sostenibile.
Vi rientrano molte ipotesi. L'introduzione di questa nuova forma di archiviazione avvenne perché il
legislatore voleva evitare processi superflui e diede uno strumento al PM perché possa fare una
valutazione in prospettiva valuti se quella notizia possa essere in qualche modo sviluppata in un
processo. È una valutazione processuale, sulla possibilità di sviluppo processuale non più sul fatto.
Il processo utile è quello che fa chiarezza su un fatto e non quello che condanna solamente. Il
legislatore vuole un PM corretto che una volta che si occupa di una determinata ipotesi ci deve
credere. Il legislatore da questo strumento, una valutazione processuale rivolta al futuro, ma deve
creare delle possibilità di correggere perché il sistema non è mai perfetto ma si deve permettere la
correzione degli errori nel più breve tempo possibile.
Si da al PM questo potere di valutare, se si determina che lo sviluppo processuale non potrà portare
nulla dovrà chiedere l'archiviazione. Se non si ha un elemento probatorio analogo non si procede
con l'azione penale. Il PM deve fare questa valutazione ma è conciliabile col principio
costituzionale dell'esercizio dell'azione penale obbligatoria.
Non c'è niente di più difficoltoso come la testimonianza.
Tre elementi: il PM ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, ha l'obbligo di compiere indagini ...,
deve essere controllato da un giudice.
Il primo punto non è una conseguenza automatica dalla notizia di reato all'esercizio dell'azione
penale perché il giudice si deve liberamente determinare e tutte le garanzie costituzionali riferite al
giudice sono riferite anche al PM. Se il giudice si deve liberamente convincere come facciamo a
dire che il PM non può valutare la notizia di reato. La valutazione la fa svolgendo indagini
complete, deve fare ogni sforzo per fare chiarezza sulle notizie di reato. Art. 326 indagini anche a
favore della persona indagata.
Tre gradi di compatibilità: la mera compatibilità che non è prova; la compatibilità qualificabile
quando ci sono elementi di maggiore qualificazione; compatibilità qualifica quando c'è un elemento
individuante.
Non automaticità tra notizia di reato ed esercizio dell'azione penale. Ci deve essere il controllo da
parte di un giudice per vedere se la notizia di reato esisteva, se erano fondate ...
Il principio della completezza delle indagini è presidiato da un altro...
Il nostro ordinamento prevede in caso di inerzia del PM l'avocazione da parte del procuratore.
Una volta che il PM ha svolto tutti gli accertamenti e si determina per l'archiviazione presenta la
richiesta al giudice che decide. Non esiste però un potere di cestinazione diretta del PM che è
sempre obbligato a passare sotto il controllo giurisdizionale del giudice.
Ma siccome dal PM arriva di tutto ci si chiede se non ci sia questo potere. In relazione ad alcune
ipotesi però si può fare un iscrizione autonoma non nel registro delle notizie di reato (335) ma in un
altro.
Il PM solo se le indagini sono complete può determinarsi perché altrimenti gli mancherà sempre
qualche elemento. Una volta ottenuta la notizia di reato il PM verifica se corrisponde ad una
fattispecie, poi se è procedibile, se l'autore è riconoscibile. Poi fa una valutazione processuale di
sostenibilità dell'accusa in relazione a quel fatto, se ha esaurito tutte le indagini e gli interventi del
giudice per verificarne la fondatezza. Se non si fa ciò si viola il principio dell'obbligatorietà
dall'azione penale. L'automatismo non c'è a queste condizioni.
Non è prevista un'archiviazione se non c'è una persona imputabile perché alla sentenza di
proscioglimento, perché non imputabile, potrebbe conseguire l'applicazione di una misura di
sicurezza.
Il principio di obbligatorietà dell'azione penale risponde al principio di legalità che non si esaurisce
solo in una legalità sostanziale ma richiede anche una legalità processuale che sta ad indicare la
correttezza del procedimento che porta alla determinazione del PM.
Il PM deve svolgere indagini complete secondo i mezzi che gli dà la legge.
Conclusa questa prima fase il PM ha tutti gli elementi e si deve determinare. Se si determina per
l'archiviazione ne prepara la richiesta.
Primo problema: la richiesta di archiviazione è revocabile? Il PM si può ravvedere? Intanto il
giudice deve provvedere sulla richiesta perché il processo si deve sempre concludere con un
documento decisorio. La richiesta di archiviazione si può revocare a differenza dell'esercizio
dell'azione penale perché non diventa cosa giudicata ma è revocabile fino a che il giudice non vi
abbia provveduto. Dopo non è più revocabile, al massimo il PM può chiedere la riapertura delle
indagini.
Quando il PM formula la richiesta di archiviazione non c'è ancora una vera e propria fase
processuale ma un rapporto solo con la persona offesa del reato la quale può essere chi ha
presentato la notizia del reato o è intervenuta e solo con questa persona normalmente il PM ha
instaurato un rapporto. Eventualmente ha rapporto anche con l'indagato.
La persona offesa è l'unica che può dolersi della richiesta di archiviazione e può infatti chiedere di
essere avvisata degli sviluppi del procedimento sia nel caso di proroga delle indagini preliminari sia
e sopratutto nel caso di archiviazione. La persona offesa svolge quindi una funzione di accusa
sussidiaria che sollecita in qualche modo il PM ma non è una forma di pressione. Una volta che la
persona offesa fa richiesta di essere avvisata il PM è obbligato ad avvisarla prima ancora di inoltrare
la sua richiesta al giudice e deposita presso la sua segreteria l'atto di archiviazione, dispone che si
dia avviso alla persona offesa che nel termine di 10 giorni dalla notizia può fare opposizione, e poi
dispone la presentazione degli atti al giudice. questo termine di 10 giorni è acceleratorio e il giudice
ritiene ammissibile anche l'opposizione oltre i 10 giorni perché il termine non è perentorio.
Chi ha diritto ad essere avvisato? La persona offesa e non: il denunciante, anche se chiede di essere
avvisato lui non ha diritto a ciò perché si guarda solo al bene giuridico protetto quindi solo la
persona offesa ha diritto ad essere avvisata.
Il nostro ordinamento prevede poi una forma di organizzazione per gli enti rappresentativi di
interessi diffusi, questi enti possono costituirsi parte civile nei procedimenti. Nella fase delle
indagini preliminari hanno diritto di ricevere avviso in caso di richiesta di archiviazione ossia
quando la finalità di tutela corrisponde agli interessi lesi dal reato.
Cos'è questa richiesta di opposizione? La richiesta si snoda su due livelli: accusa sussidiaria e
organo di controllo della parte offesa.
Due sono i casi per cui la parte offesa può non essere d'accordo col PM: quando le indaigini non
sono state correttamente svolte e non siano complete e il secondo caso è quando la parte offesa
ritiene che il PM ha proprio sbagliato.
La prima ipotesi è l'opposizione che si basa sulla ritenuta incompletezza degli accertamenti e che
quindi svolge una funzione sussidiaria ricollegata al principio della completezza delle indagini.
L'atto di opposizione deve contenere sia i temi sui quali il PM non ha investigato sia gli elementi di
prova che si intende debbano essere acquisiti, tipo tabulati telefonici, riprese e altri documenti.
Soltanto laddove la persona offesa abbia indicato questi elementi la sua richiesta di opposizione
deve essere dichiarata ammissibile al contrario, se si limita ad una critica, la sua opposizione non
sarà tale ma una memoria, una sollecitazione o altro ma in quanto opposizione sarà dichiarata
inammissibile.
Quando farete le opposizione bisogna avere davanti lo schema delle indagini da svolgere e se si
prova che queste non sono state correttamente svolte si può chiedere al GIP di imporre al PM di fare
le indagini altrimenti si rischia l'inammissibilità.
L'atto di opposizione è un strumento finalisticamente vincolato che serve a segnalare inerzie
manchevolezze nel corso delle indagini del PM. Tutte le altre volte quando l'atto di opposizione non
ha questa finalità è una sollecitazione rivolta al giudice.
Tuttavia la Corte di Cassazione nel 2011 ha precisato che alla persona offesa in generale è
riconosciuto il potere di contrastare la richiesta di archiviazione. Abbiamo detto che la notizia di
reato quando viene presentata l'archiviazione il tema deve essere investito.
Il potere di contrasto riconosciuto alla persona offesa ha ad oggetto sia dei mezzi usati dal PM ma
anche del contenuto e delle valutazioni del PM. L'atto di opposizione deve essere rivolto alla
completezza delle indagini ma anche verso la fondatezza della notizia di reato e sollecitare il
giudice ad adottare uno di quei provvedimenti che può adottare all'esito dell'udienza.
Se l'opposizione è fondata la parte offesa non chiede le indagini ma l'imputazione coatta e chiedere
il rinvio a giudizio perché la notizia di reato è fondata.
L'orientamento rigoroso è quello che vede nell'opposizione un atto di integrazione probatoria e
sollecitazione.
Una volta che l'atto di opposizione è depositato il giudee fa due valutazioni la prima senza alcuna
formalità e contraddittorio, ed è sull'ammissibilità e solo dopo instaura il contraddittorio. Ci si è
lamentati della mancata partecipa