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PROCEDURA PENALE

L’originalità del nuovo modello processuale e il “giusto processo”

Come si è già rilevato è soprattutto la struttura dei processo che è mutata, ispirandosi al

modello accusatorio, anziché a quello inquisitorio.

Il giusto processo

Le riforme in ordine di tempo da ultimo attuate hanno riguardato l’introduzione di taluni

principi volti a spostare ulteriormente l’indirizzo del processo penale italiano verso il

profilo accusatorio con la delineazione del “giusto processo”.

I principi scritti nel nuovo art. 111 della Costituzione (Legge costituzionale n. 2 del 1999)

sanciscono non solo la necessità di una piena esplicazione del contraddittorio e quindi

della difesa effettiva, ma anche la necessità di pervenire ad una decisione in tempi

ragionevoli.

Il nuovo testo dell’art. 111 della Costituzione (che enunciava: "tutti i provvedimenti

giurisdizionali devono essere motivati; contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla

libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre

ammesso il ricorso in Cassazione per violazione della legge…") sancisce ora la parità fra

accusa e difesa, il contraddittorio di fronte al giudice terzo ed imparziale, nonché la

ragionevole durata del processo.

Il contraddittorio rappresenta il cuore della riforma: la parità delle parti nel processo passa

tramite il contraddittorio ad un giudice terzo ed imparziale, ossia in una posizione

d’indifferenza ed equidistanza rispetto alle parti.

La nuova disposizione assicura che il soggetto indagato sia informato, in maniera riservata

e nel minor tempo possibile, delle ragioni e della natura delle accuse elevate a suo carico.

Quanto al diritto di difesa, l’accusato deve disporre del tempo e delle condizioni necessari

per preparare la sua arringa difensiva. Tra le condizioni figura la possibilità di interrogare

dinanzi al magistrato colui che ha reso dichiarazioni a suo carico. L’imputato, inoltre, ha il

diritto di ottenere la convocazione in aula e la deposizione davanti alla Corte o al Tribunale

di testimoni a sua difesa nelle medesime condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni

altro strumento di prova a suo vantaggio.

Il processo penale, inoltre, è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione

delle prove.

L’articolo in esame sancisce, infatti, "la colpevolezza dell’imputato non può essere provata

sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente

sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del difensore".

1

La legge, infine, regola tutti i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in

dibattimento per consenso dell’imputato, per accertata impossibilità di natura oggettiva,

per effetto di provata condotta illegale.

Obiettivo primario dei nuovi principi inseriti nell’articolo 111 Cost., pertanto, è la piena

operatività del principio del contraddittorio nella formazione della prova, in quanto "fine

primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della

verità".

Altro fondamentale enunciato è la durata ragionevole del processo, che deve essere inteso

non in senso tecnico ma comprensivo anche della fase procedimentale, nella veste di

garanzia oggettiva contro illogici ed ingiustificati pregiudizi per la tempestiva definizione

dell’attività giurisdizionale.

Del resto un sistema giudiziario veramente efficace e soddisfacente deve poter contare su

strutture operative che garantiscano il rispetto delle leggi, evitando in tal modo che entri in

crisi il servizio giustizia, con conseguente perdita di incisività e significato dell’opera dei

giudici.

Con la legge costituzionale n. 2 del 1999, peraltro, è stato esplicitamente inserito nella

nostra Carta fondamentale un principio già espressamente previsto dall’art. 6 della

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,

sottoscritta a Roma nel 1950 e ratificata dall’Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848. Il

citato articolo 6, par. 1 della Convenzione, infatti, riconosce ad ogni persona il diritto che

"la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente ed in un tempo ragionevole".

Con la ratifica della Convenzione lo Stato italiano si è obbligato ad organizzare il proprio

sistema giudiziario in modo tale da soddisfare l’esigenza di garantire uno svolgimento

celere delle cause, adeguando le strutture dell’amministrazione della giustizia.

Tuttavia, la lentezza dei processi, tipica del nostro Paese, si riflette in una cronica

mancanza di funzionalità che spiega il motivo per cui il Comitato dei Ministri del Consiglio

d’Europa abbia posto sotto osservazione il nostro sistema giudiziario, nell’ambito dei suoi

compiti di sorveglianza.

L’entrata in vigore, il 7 gennaio 2000, della l. cost di riforma dell’articolo 111, ha

rappresentato il punto di arrivo di un lungo iter parlamentare e si colloca sicuramente

nell’ambito delle importanti riforme del processo penale introdotte con la L. Carotti e con

la delega al Governo per attribuire al giudice di pace competenze in materia penale.

Stadi del procedimento

Il vigente sistema processuale penale, avendo scelto il modello accusatorio, è calibrato

sulla distinzione di valenza probatoria tra gli atti investigativi, compiuti dagli organi

2

inquirenti e quelli giurisdizionali posti in essere, dopo l’esercizio dell’azione penale, in sede

di svolgimento del giudizio, ordinario o speciale. Ne deriva la netta separazione tra la fase,

non giurisdizionale, delle indagini preliminari, svolte dalla polizia giudiziaria sotto la

direzione del pubblico ministero o da quest’ultimo personalmente, finalizzata

all’accertamento della notitia criminis ed all’eventuale promozione dell’azione penale e la

fase del processo, di natura giurisdizionale, celebrata innanzi ad un giudice nel

contraddittorio tra pubblico ministero ed imputato, secondo uno dei riti, finalizzata alla

pronuncia nel merito dell’imputazione e, quindi, deputata alla raccolta ed alla formazione

della prova. Conseguente a tale diversità di natura delle fasi è la diversa capacità

probatoria degli atti compiuti nell’una o nell’altra fase e, quindi, il differenziato regime di

utilizzabilità probatoria, che è infatti attenuata per gli atti della fase investigativa. Le regole

procedurali, pertanto debbono necessariamente cambiare quando dalle indagini

preliminari si passa alla fase giurisdizionale del processo.

Qualsiasi procedimento comprende una fase pre – processuale, ma può proseguire con una

fase processuale di primo grado ed eventualmente di secondo e terzo grado.

Le fasi del procedimento sono:

1. una fase pre – processuale delle indagini preliminari detta anche procedimentale;

2. una fase giurisdizionale ossia il processo

Il termine processo è ricompresso e racchiuso nel procedimento, di cui costituisce una fase

solo eventuale. Esso può definirsi come lo stadio giurisdizionale del procedimento.

La fase procedimentale, costituita dalle indagini preliminari, resta fuori dal processo, in

quanto la precede.

Nell’ambito del procedimento occorre distinguere tra gradi e fasi.

I gradi del procedimento sono gli stadi del processo indicanti la successione dei giudizi in

ordine alla medesima res judicata.

Il numero dei gradi varia a seconda del tipo di giudizio o di procedimento:

il giudizio di cognizione è, in base alla sua progressione dinamica, articolato al massimo

• in tre gradi (primo grado, appello e cassazione)

il procedimento di esecuzione penale si articola in un primo grado innanzi al giudice

• dell’esecuzione ed in eventuale secondo grado per la cassazione del provvedimento

emesso dal predetto giudice dell’esecuzione.

Le fasi del procedimento sono quegli stadi interni a ciascun grado di giudizio.

Nel giudizio di primo grado possono aversi le seguenti e successive fasi: indagini

preliminari; udienza preliminare; giudizio speciale ovvero giudizio dibattimentale. Nei

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giudizi di appello e di cassazione esiste solo fase dibattimentale (in udienza pubblica o in

camera di consiglio). CAP. 3 : I SOGGETTI

A seconda del tipo di funzione e di interessi assunti nel procedimento i soggetti che ad esso

partecipano possono essere classificati nel seguente modo:

figure processuali: sono quelle persone fisiche o entità astratte che sono chiamate a

svolgere un ruolo nella fase investigativa o anche in quella giurisdizionale del

procedimento, pur senza avere un interesse personale alla soluzione della res judicata.

Esse non sono titolari di alcuna posizione sostanziale inerente all’azione penale principale

o a quella civile. Le attività svolte da esse hanno, nell’ambito del procedimento, carattere

strumentale ed accessorio. Possono essere chiamate a svolgere: pubbliche funzioni

ausiliarie a quelle della autorità giudiziaria (vi rientrano il personale di cancelleria o

segreteria, ufficiali giudiziari, periti del giudice, consulenti tecnici del pubblico ministero,

ausiliari tecnici, custodi giudiziari, interpreti, persone informate dei fatti, testimoni ecc.

ecc.); attività private, tali sono le attività da essi svolte in qualità di investigatori privati,

informatori, consulenti tecnici, traduttori.

Soggetti processuali: sono quelle persone che hanno un interesse personale alla res

judicata, penale o accessoria civile, sicché sono soggetti titolari di posizioni giuridiche nel

procedimento ed in taluni casi anche parti potenziali.

Sono soggetti processuali: il giudice (estraneo alle pretese azionate, non potrà mai

diventare parte); il pubblico ministero (soggetto nella fase delle indagini preliminari –

parte processuale innanzi al giudice dopo la formulazione dell’imputazione); l’indagato

(che diventa parte nel momento in cui, a seguito dell’imputazione, diviene l’imputato); la

persona offesa dal reato (portatrice dell’interesse leso dal reato e, se anche danneggiata, è

legittimata a costituirsi parte civile); gli enti esponenziali di interessi diffusi lesi dal reato (i

quali, pur intervenendo ad adiuvandum, a fianco della persona offesa, non assumono mai

la veste di parte, non spettando ad essi la titolarità dei beni giuridici sostanziale nella

concreta fattispecie violati); la polizia giudiziaria (chiamata a svolgere le indagini anche

nella fase del processo, ma mai titolare dell’azione penale).

Parti del processo: sono i soggetti attivi o passivi dell’azione penale e di quella civile e, sulle

quali, quindi, è destinata ad incedere la decisione del giudice. Per l’azione penale, parti

essenziali sono il pubblico ministero e l’imputato; parti eventuale è la persona civilmente

obbligata per la pena pecuniaria. 4

IL GIUDICE

Il codice di rito si apre con la normativa relativa al giudice come a sottolineare –

coerentemente con il sistema accusatorio adottato - il ruolo centrale che tale soggetto

processuale, titolare del potere decisionale, riveste nell’attuale ordinamento. La disciplina

del codice in questo ambito attiene a profili organizzativi, strutturali e funzionali quali

giurisdizione e competenza (con le relative problematiche sui conflitti), capacità,

incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice nonché la rimessione del processo.

Recita l’art. 1: “la giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di

ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice”. La giurisdizione qui

richiamata è, nel senso più lato dell’espressione, la funzione dello Stato, esercitata dalla

magistratura ordinaria a norma dell’art. 102 Cost. e rivolta all’imparziale attuazione della

legge, tramite l’applicazione di sanzioni qualora venga trasgredito il precetto della norma

giuridica.

L’art. 101 della Costituzione, dopo aver premesso che la giustizia è amministrata in nome

del popolo, sancisce uno dei principi fondamentali di tutto il nostro ordinamento: “i

giudici sono soggetti soltanto alla legge”. E’ questo il principio di indipendenza che attiene

al profilo esterno della giurisdizione riguardando la posizione istituzionale del potere

giudiziario rispetto agli altri poteri dello Stato (potere esecutivo e potere legislativo). Tale

indipendenza è rafforzata dalla previsione del successivo art. 107 secondo il quale “i

magistrati sono inamovibili” se non in seguito ad una decisione del CSM.

L’indipendenza del giudice è cosa diversa dalla imparzialità poiché quest’ultima attiene al

profilo interno della giurisdizione conferendo al giudice quella posizione super partes a lui

connaturale in un sistema accusatorio. L’imparzialità è garantita costituzionalmente con il

principio di difesa (art. 24) e la precostituzione del giudice (art. 25); il codice di rito

prevede allo stesso fine gli istituti della rimessione, dell’incompatibilità, dell’astensione e

della ricusazione.

Affinché l’imparzialità sia effettiva deve essere fondata sui seguenti principi: la soggezione

del giudice alla legge; la separazione delle funzioni processuali, la presenza di garanzie

procedimentale che permettano di estromettere il giudice che sia parziale. Dal punto di

vista teorico la garanzia della imparzialità può essere definita soltanto in senso negativo

(non parzialità) sulla base dei due criteri fondamentali della terzietà (che si ha quando è

assente qualsiasi legame con una delle parti o con l’oggetto da decidere) ed

impregiudicatezza (si ha quando una persona non ha già espresso in precedenza un

giudizio sulla responsabilità dell’imputato). 5

In base al criterio della terzietà occorre che il giudice non abbia legami né con le parti né

con l’oggetto del procedimento. Il codice prevede agli artt. 36 e 37 un lungo elenco di

situazioni di assenza di terzietà, in presenza delle quali il giudice ha l’obbligo di astenersi

da quel determinato procedimento. Ove non lo facesse ne deriverebbero due conseguenze:

potrebbe essere intrapreso un procedimento disciplinare in suo danno; una delle parti

potrebbe presentare nei confronti del medesimo una dichiarazione di ricusazione.

L’incompatibilità (artt. 34-35 cpp)

Al fine di garantire la completa imparzialità dell’organo giudicante, il codice di rito prevede

alcune ipotesi di incompatibilità designando con tale termine la condizione in cui viene a

trovarsi il giudice quando particolari condizioni processuali o personali fanno presupporre

lesa la sua necessaria posizione super partes (es. per ragioni di parentela, incompatibilità

del magistrato a svolgere la funzione di Gup se ha già rivestito quella di Gip nello stesso

procedimento ecc.)

La incompatibilità determina la sostituzione della persona fisica del giudice con altro,

appartenente allo stesso ufficio. L’eventuale provvedimento giurisdizionale adottato da un

giudice “incompatibile” non è però affetto da nullità legittimando, la sua condizione,

soltanto alla richiesta di ricusazione ai sensi dell’art. 37.

Le situazioni di pre – giudizio, che sono previste dal codice come causa di incompatibilità

possono essere ricomprese in tre categorie:

in primo luogo, la situazione pregiudicante può consistere nel fatto che un magistrato

• abbia svolto in un determinato procedimento una qualche funzione che deve restare

distinta da quella di giudice. L’art. 34, comma 3, enumera tra le altre, le funzioni del

pubblico ministero, della polizia giudiziaria, del difensore, del testimone, del perito, del

consulente tecnico, del denunciante o del querelante;

in secondo luogo, la situazione pre – giudicata può consistere nel fatto che un parente o

• affine (fino al secondo grado) del magistrato, che è stato designato a giudicare, abbia

già esercitato nel medesimo procedimento sia la funzione di giudice, sia altre funzioni

separate o distinte (art. 35);

in terzo luogo, la situazione pregiudicante può consistere nel fatto che un magistrato abbia

già svolto la funzione di giudice nel medesimo procedimento penale.

L’astensione (art. 36 cpp)

L’astensione è uno strumento preventivo, in capo al giudice, finalizzato ad eliminare

qualsiasi sospetto sulla sua imparzialità. A costui è fatto obbligo di astenersi sia quando

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ricorrano motivi per i quali possa essere ricusato (comprese le ragioni di incompatibilità

già viste), sia quando ricorra l’ipotesi generica delle altre “gravi ragioni di convenienza”.

La dichiarazione è valutata da un altro giudice; di regola è valutata dal presidente

dell’organo giudicante al quale appartiene il magistrato (art. 36, comma 3). Non può essere

accolta automaticamente perché l’astensione è un istituto che fa eccezione alla regola

secondo cui il giudice, una volta investito di un procedimento, ha il dovere di decidere. La

dichiarazione di astensione è accolta se si accerta che in concreto esistono situazioni che

mettono in pericolo l’imparzialità. Il codice fa un minuzioso elenco dei motivi che

obbligano il giudice ad astenersi (art. 36). Dopodichè gli impone di farlo anche in presenza

di una situazione indeterminata, cui prima si è fatto riferimento, e cioè quando vi siano

“gravi ragioni di convenienza” (art. 36, comma 1, lett. h). La ragione è grave quando incide

sulla libertà di determinazione del giudice.

La ricusazione (artt. 37-38-39-40 cpp)

Anche la ricusazione è un istituto finalizzato a garantire la terzietà del giudice grazie alla

sostituzione del giudice ricusato e alla possibile invalidazione degli atti da lui comp

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.
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