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Cap. 23: I PROCEDIMENTI SPECIALI
I procedimenti speciali si distinguono da quello ordinario, che prevede la sequenza così composta:
- indagini preliminari;
- udienza preliminare;
- dibattimento.
Ai procedimenti speciali è affidato il compito di assecondare l’esigenza di massima semplificazione nello svolgimento del processo, con l’eliminazione di ogni atto e attività non essenziale.
I procedimenti speciali si possono distinguere in 3 categorie:
- Procedimenti tendenti ad evitare la fase dibattimentale. Essi sono: il giudizio abbreviato e l’applicazione della pena su richiesta delle parti, i quali permettono di anticipare il giudizio ad una fase pre-dibattimentale, con il consenso dell’imputato e del p.m. e l’autorizzazione del giudice;
- Procedimenti tendenti ad accelerare l’ingresso nel dibattimento. Essi sono: il giudizio direttissimo, il giudizio immediato. Tali riti consentono in sostanza di eliminare l’udienza preliminare,
● la definibilità del processo allo stato degli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari, salva la necessità di ulteriore attività di acquisizione probatoria.
Il "giudizio abbreviato condizionato" è una novità introdotta dalla L. 479/99; esso consente all'imputato di subordinare la sua richiesta di giudizio abbreviato ad un'integrazione probatoria da effettuarsi in udienza davanti al giudice (art. 438).
Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento.
Il giudizio abbreviato ha natura premiale.
La premialità consiste nella riduzione della pena da irrogare in concreto, in misura fissa di un terzo (riduzione c.d. "secca", a differenza di quanto è previsto in materia di patteggiamento, in cui la riduzione della pena
È fino ad un terzo). La riduzione della pena è giustificata solo dal risparmio dei tempi processuali del dibattimento, derivante dall'utilizzabilità come prova degli atti delle indagini. Il giudizio abbreviato si svolge nelle forme dell'u.p. e, quindi, in camera di consiglio, con la partecipazione necessaria del p.m. e del difensore dell'imputato e senza l'intervento del pubblico. L'udienza preliminare è informata al principio dell'oralità, sicché la discussione rappresenta il suo momento principale e determinante; infatti il p.m. ed i difensori delle parti al fine di persuadere il giudice delle loro reciproche ragioni, illustrano oralmente le rispettive posizioni e pretese. Terminata la discussione, il giudice dell'udienza preliminare, in sede di rito abbreviato, è posto nella medesima posizione del giudice del dibattimento. Nessun tipo di decisione è precluso: il giudice potrà emettere:-
sentenza di non doversi procedere;
sentenza di assoluzione;
dichiarazione di estinzione del reato;
sentenza di condanna. 107In tale ultimo caso nel calcolo della pena deve essere conteggiata la riduzione di un terzocome «premio» per l'imputato il quale ha consentito di evitare il dibattimento con ilconseguente dispendio di tempo ed energie processuali.La misura della pena rientra nella valutazione discrezionale del giudice, il quale èunicamente tenuto ad operare la diminuzione di un terzo sulla pena in concreto stabilita.Nel giudizio abbreviato la presenza dell’imputato, diversamente da quella del difensore,non è obbligatoria.La sentenza è impugnabile con le forme e i termini delle sentenze dibattimentali.Mentre non vi sono limiti al ricorso in cassazione, l’art. 443 prevede limiti all’appello siaper l’imputato che per il p.m. , essendo escluso tale mezzo di impugnazione contro lasentenza di proscioglimento.Il p.m. non
Può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.
La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato.
L'accettazione del rito abbreviato implica che la parte civile ne accetta anche gli epiloghi (condanna o proscioglimento dell'imputato) e le conseguenze civilistiche.
Ci si può chiedere quale interesse abbia la parte civile ad accettare il giudizio abbreviato in cui anche le sue possibilità difensive e probatorie sono menomate o compresse.
La risposta è che, alla luce di una valutazione della propria posizione processuale, il giudizio abbreviato può risultare la via più celere per arrivare ad una sentenza che, pur gratificando l'imputato quanto a entità della pena, riconosca la pretesa civilistica e condanni alla restituzione o al risarcimento.
2)
L'applicazione della pena su richiesta delle parti è un procedimento in cui l'accordo sulla pena da applicare è concluso tra le parti principali del processo, ovvero l'imputato e il pubblico ministero.
Le parti propongono una soluzione nel merito, specificando il tipo e l'entità della pena, e spetta al giudice decidere se applicarla come richiesta o meno.
Nella prassi giudiziaria, questo istituto è comunemente chiamato "patteggiamento" ed è considerato una grande speranza del legislatore per alleggerire il carico del rito ordinario.
Per poter avviare il patteggiamento, è necessaria la volontà concorde e incondizionata di entrambe le parti: il procedimento non può essere attivato se manca la volontà di una delle parti.
Dal punto di vista dell'imputato, la richiesta di applicazione della pena, pur non essendo considerata un'ammissione di colpevolezza, comporta la rinuncia a difendersi provando l'innocenza e l'accettazione delle conseguenze della pena.
degli elementi probatori acquisiti agli atti. Di conseguenza, ove la richiesta di patteggiamento non venga condivisa dal p.m. o venga rigettata dal giudice, il semplice fatto di averla presentata non equivale legalmente ad una ammissione di reità utilizzabile contro l'imputato. Tra i presupposti normativi del patteggiamento non rientra la confessione dell'imputato ma, nella prassi, questo riconoscimento di responsabilità è spesso conditio sine qua non per ottenere il consenso del p.m. L'accordo delle parti impedisce l'acquisizione di ulteriori elementi probatori e determina l'obbligo del giudice di pronunciarsi sulla richiesta, accogliendola con una pronunzia conclusiva del processo, ovvero rigettandola, determinando in tal modo la prosecuzione del procedimento ordinario. Il patteggiamento si risolve nell'applicazione di una pena sulla cui entità concordano le parti e il giudice: in tal modo si evita il dibattimento e non si daMateria per le impugnazioni. Qui l'economia processuale si coniuga con l'interesse dell'imputato a chiudere al meglio una pendenza che non gli consente prospettive più favorevoli e con l'esigenza di repressione adeguata del comportamento illecito.
Affinché l'imputato rinunci al rito ordinario ed accetti di subire l'applicazione della pena (invece che sfruttare le opportunità di una compiuta difesa o la lentezza dell'apparato giudiziario) vengono previsti corposi corrispettivi: innanzitutto, la diminuzione "fino ad un terzo" della pena.
La riforma operata con L. n. 134/2003 ha elevato a 5 anni il limite massimo di pena entro cui è applicabile il patteggiamento.
Sempre in seguito allo stesso provvedimento legislativo l'applicabilità del patteggiamento è esclusa (art. 444):
- qualora la pena superi i 2 anni da sola o congiunta a pena pecuniaria, per i procedimenti aventi ad oggetto i delitti di
Associazione mafiosa e di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, al contrabbando, alla tratta di persone, delitti con finalità di terrorismo, sequestro di persona a scopo di estorsione;
Relativamente ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, o recidivi.
Ulteriori effetti premiali, circoscritti ai casi nei quali la pena patteggiata non superi i 2 anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, sono il non pagamento delle spese processuali, la non applicazione delle pene accessorie, l'estinzione del reato se nel termine di 5 anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di 2 anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un reato della stessa indole.
È previsto che il momento ultimo in cui può essere chiesto il patteggiamento sia la presentazione delle conclusioni nell'udienza preliminare e non più quello della dichiarazione di apertura del processo.
dibattimento. Attualmente quindi le parti s