Procedura penale
Dal codice Rocco al "giusto processo"
Il 22 settembre 1988 è stato approvato – con D.P.R. n. 447, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988 – il testo del nuovo codice di procedura penale, la cui entrata in vigore è fissata un anno dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il nuovo codice si ispira a una filosofia e a una struttura profondamente diverse da quelle del codice precedente. Si tratta del primo codice dell'Italia repubblicana, che sostituisce, dopo quasi sessanta anni, il codice Rocco dei 1930. E non deve sorprendere che il primo codice che si è voluto varare sia proprio quello di procedura penale in quanto è nota l'interdipendenza tra processo penale e ordinamento politico dello Stato. Non era, infatti, possibile lasciare ancora sopravvivere, dopo la restaurazione del regime democratico, un codice caratterizzato da una struttura inquisitoria, tipica dei regimi autoritari.
Per la verità il codice Rocco del 1930, indubbiamente pregevole sotto il profilo tecnico, aveva non poche connotazioni liberali, dovute alla cultura dei giuristi del periodo prefascista, che in gran parte avevano collaborato alla sua redazione. Ma l'impronta politica del regime autoritario si rivelava in molte altre sue disposizioni e, soprattutto, nella scelta di una istruzione segreta e scritta, di evidente stampo inquisitorio, in cui veniva lasciato poco spazio al diritto di difesa ed erano notevolmente compressi i diritti di libertà del cittadino. È bensì vero che su quella struttura si erano operati, mediante leggi speciali, numerosi innesti, diretti a garantire il diritto di difesa. Ma tale processo di «liberalizzazione», reso necessario anche per l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana (1948), aveva creato inevitabili scompensi con la originaria struttura inquisitoria del codice: tanto che qualche autore aveva parlato, a questo proposito, di «garantismo inquisitorio» o di «soave inquisizione». Si era trattato, peraltro, sempre di «piccole riforme», come quella realizzata con la legge 18 giugno 1955 n. 517, di sporadici interventi normativi o di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale, perché in contrasto con i principi costituzionali.
La situazione si era complicata ulteriormente per l'intervento di una serie di innovazioni legislative dettate dalla necessità di combattere il fenomeno del terrorismo e più in generale la criminalità organizzata. Queste nuove norme, generalmente denominate come «legislazione dell'emergenza», avevano introdotto, dal 1974 in poi, delle restrizioni estremamente pesanti ai diritti dell'imputato e, più in generale, alle garanzie difensive. Contro tali limitazioni non erano mancate critiche da parte della dottrina. Basterebbe ricordare, per fare solo un esempio, che per i reati più gravi era prevista una carcerazione preventiva che poteva giungere fino a un massimo di dieci anni ed otto mesi, anche se, con una legge successiva dei 1984, tale limite era stato ridotto a sei anni. Su questo tema, come su altri - quali la disciplina della contumacia e la lunga durata del processo penale - anche la Corte Europea aveva avuto occasione di criticare la legislazione processuale penale italiana. Per di più, questo alternarsi e sovrapporsi di riforme di segno opposto, espressioni di tendenze diverse e contrastanti, aveva dato luogo a un grave disorientamento nella pubblica opinione.
Questi brevi cenni alle vicende subite dal codice di procedura penale del 1930 fanno capire come le istanze di riforma del processo penale fossero diventate, negli ultimi tempi, sempre più insistenti. Per la verità, l'esigenza di riforma era stata avvertita subito dopo il ripristino delle libertà democratiche. Si trattava però di scegliere se operare ancora sulla base dei codice del 1930, con interventi razionali e coordinati, ovvero optare per un codice ispirato a un sistema del tutto diverso. Ecco perché, abbandonata l'idea di interventi parziali e settoriali, si cominciò a pensare a una riforma radicale dei sistema. Il primo tentativo in questa direzione fu fatto, nel 1962, da una Commissione Ministeriale presieduta dal prof. Francesco Carnelutti, che si concretò in una «bozza di Progetto», pubblicata nel 1963, ispirata al sistema accusatorio, ma incompleta e tale da non costituire una piattaforma valida per una effettiva riforma.
Nel 1965 il Parlamento mise mano, invece, alla elaborazione di una «delega legislativa» al Governo, per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale. Secondo il sistema della «delega legislativa» il Parlamento indica solo i «criteri direttivi» ai quali deve ispirarsi il Governo nella predisposizione dei nuovo codice: ma questa volta il Parlamento, dopo un lavoro protrattosi per tre Legislature, approvò una Legge-delega (3 aprile 1974 n. 108) in cui venivano enunciate ben 84 direttive. Di particolare importanza era la premessa, secondo cui il nuovo codice di procedura penale doveva «attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio» ed inoltre adeguarsi ai «principi della Costituzione» ed alle «norme delle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia relative ai diritti della persona».
A questo riguardo vale la pena di ricordare che la Costituzione italiana del 1948, analogamente a quanto fanno anche altre Costituzioni moderne, dedica molte disposizioni ai principi che devono regolare il processo, ed in particolare il processo penale. Basterà ricordare, tra gli altri, l'art. 13, secondo cui «la libertà personale è inviolabile» e «non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge». Lo stesso articolo prevede che «la legge deve stabilire i limiti massimi della carcerazione preventiva». Non meno importante è l'art. 24 che proclama «la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento». Esso impegna, inoltre, il legislatore ordinario ad «assicurare ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione», nonché a determinare «le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari». Fondamentale è, altresì, la previsione secondo cui «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge» (art. 25). La presunzione di innocenza dell'imputato è consacrata, infine, nell'art. 27 con la formula «L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva».
Sulla base della Legge-delega del 1974 una Commissione Ministeriale predispose un Progetto preliminare di 653 articoli, diviso in due Parti e composto di undici Libri. Detto Progetto, pubblicato nel 1978, delineava un tipo di «processo di parti a struttura accusatoria», con una tendenziale eguaglianza di posizione tra P.M. e difensore dell'imputato; aboliva l'istruzione formale e la figura del G.I. e spostava l'acquisizione della prova alla fase dibattimentale, che diventava il momento centrale del processo. Il Progetto del 1978 era accompagnato da un'ampia relazione illustrativa, che dava conto delle radicali innovazioni apportate. Sennonché il Governo, dopo aver chiesto numerose proroghe, lasciò scadere il termine previsto dalla Legge-delega, senza tradurre in legge il Progetto. Tale comportamento può trovare la sua spiegazione nel difficile momento che l'Italia attraversava in quel periodo, a causa della grave situazione creata dal terrorismo e da altre forme di criminalità organizzata.
Ma l'esigenza di avere un nuovo codice di procedura penale permaneva e diventava, anzi, sempre più urgente, per le gravi disfunzioni dell'amministrazione della giustizia. Si lamentavano, soprattutto, la estrema lentezza dei processi, le lunghe - e spesso ingiustificate - carcerazioni preventive (la maggior parte dei detenuti era costituita da imputati in attesa di giudizio), la compressione dei diritti della difesa ed altre notevoli carenze. Cosicché il Parlamento si mise al lavoro per elaborare una nuova Legge-delega, che tenesse anche conto dei rilievi e delle critiche che erano state mosse alla precedente Legge del 1974 ed al Progetto del 1978.
La nuova Legge-delega veniva approvata dal Parlamento con Legge 16 febbraio 1987 n. 81. Dopo aver premesso, ancora una volta, che il codice di procedura penale avrebbe dovuto attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona nel processo penale, la nuova Legge-delega ribadiva che doveva essere adottato il sistema accusatorio, e fissava in 105 punti le direttive alle quali doveva adeguarsi il nuovo processo. Senza entrare nei dettagli, segnaliamo solo alcune delle direttive di carattere generale fissate dal legislatore delegante.
Si stabiliva, innanzitutto, che il nuovo processo dovesse ispirarsi alla massima semplificazione delle forme e dovesse adottare il principio di oralità. Si affermava che accusa e difesa dovessero essere trattate su base di parità in ogni stato e grado del procedimento, con obbligo del giudice di provvedere senza ritardo sulle richieste delle parti e dei difensori. Si prevedeva il diritto dell’imputato o del fermato di essere avvertito immediatamente della facoltà di nominare un difensore e di farsi assistere dallo stesso nell'interrogatorio e, in caso di carcerazione preventiva, di conferire con il difensore immediatamente o subito dopo l'esecuzione del provvedimento limitativo della libertà personale. Si stabilivano precise garanzie per la libertà del difensore in ogni stato e grado del procedimento. Venivano previste misure alternative alla custodia in carcere e si fissava un termine massimo di quattro anni per la carcerazione preventiva, per i reati più gravi.
Il testo del nuovo codice di procedura penale è stato predisposto da una Commissione ministeriale e sottoposto al controllo di «conformità alla delega» da una Commissione parlamentare presieduta dal prof. Marcello Gallo. Dopo l'approvazione del Governo, il Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, firmava il 22 settembre 1988 il Decreto Presidenziale n. 447, controfirmato dal Guardasigilli prof. Giuliano Vassalli.
L’originalità del nuovo modello processuale e il "giusto processo"
Come si è già rilevato è soprattutto la struttura dei processo che è mutata, ispirandosi al modello accusatorio, anziché a quello inquisitorio. A questo riguardo, però, non possiamo sottrarci ad una osservazione. Da più parti si sente ripetere, con insistenza degna di miglior causa, che il nuovo codice di procedura penale sarebbe una riproduzione del processo anglo-americano. Orbene, se si vuole soltanto significare che il nuovo processo penale italiano è ispirato al modello accusatorio, al quale si richiamano i processi di tipo anglosassone (pur con le differenze che esistono tra il processo inglese ed i processi nordamericani) si dice cosa esatta. Non v'è dubbio, infatti, che il nuovo processo italiano si allontana decisamente dal modello inquisitorio, al quale si ispirava il codice del 1930, e si presenta come un «processo di parti».
Sennonché, a prescindere dall'ovvio rilievo che ogni processo, anche a prescindere dalla sua struttura, è modellato dagli usi e costumi, oltre che dall'ordinamento politico, giuridico e costituzionale del Paese in cui opera - per cui è assurdo pensare a trapianti che sarebbero ineluttabilmente destinati ad una reazione di rigetto - non possiamo non sottolineare che la scelta del modello accusatorio si riallaccia alla migliore dottrina italiana e, storicamente, alla genuina tradizione romanistica. Basta rileggere quanto scriveva Cesare Beccaria, nella sua immortale opera «Dei delitti e delle pene», nella quale si scagliava contro le accuse segrete e contro la tortura, strumento tipico dei sistema inquisitorio, da lui considerato «mezzo sicuro per assolvere i robusti scellerati e per condannare i deboli innocenti».
Ma, più ancora, vale la pena di ricordare quanto scriveva Francesco Carrara allorché si batteva, con parole roventi, contro l'istituto dei giudice istruttore e, più in generale, contro il sistema inquisitorio. «Sia abolito ogni segreto - Egli ammoniva - anche nel primo periodo dei processo criminale che dicesi inquisitorio. Tutto, anche qui, si faccia col metodo accusatorio puro, cioè in pubblico e nel costante contraddittorio dell'imputato e del suo difensore». Ecco perché la scelta di fondo del rito accusatorio, operata fin dalla prima Legge-delega dei 1974 e poi ribadita nella Legge-delega dei 1987, si ricollega alla migliore tradizione italiana. Certo, né la Legge-delega del 3 aprile 1974 n. 108 e neppure la nuova Legge-delega 16 febbraio 1987 n. 81, in attuazione della quale è stato redatto il nuovo codice di procedura penale, realizza un puro modello accusatorio: e neppure sarebbe stato possibile, non foss'altro perché questo avrebbe comportato anche il ripristino della «giuria», storicamente legata al processo di tipo accusatorio, mentre - come è noto - tale istituto è stato abolito in Italia e non si è inteso ripristinarlo. Del resto l'art. 2 della legge-delega 16 febbraio 1987 n. 81 precisa - come già faceva quella del '74 - che il nuovo codice doveva attuare «i caratteri del sistema accusatorio secondo i principi e i criteri che seguono».
E tra essi, mentre vengono indicati «l'adozione del metodo orale» e «la partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità» (caratteri tipici, appunto, del sistema accusatorio), si elencano anche direttive che certamente non sono tipiche del sistema accusatorio (come, ad esempio, la presenza della parte civile, del responsabile civile e di altri soggetti sicuramente estranei alla pretesa punitiva dello Stato). Questo significa che il nuovo processo, anche se tendenzialmente ispirato al modello accusatorio, ha, nella stessa intenzione del legislatore delegante, una struttura propria originale, caratterizzata anche dalla esigenza, posta giustamente in primo piano dalla legge-delega, di attuare i principi della Costituzione e di adeguarsi alle norme delle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona.
Il giusto processo
Le riforme in ordine di tempo da ultimo attuate hanno riguardato l’introduzione di taluni principi volti a spostare ulteriormente l’indirizzo del processo penale italiano verso il profilo accusatorio con la delineazione del “giusto processo”.
I principi scritti nel nuovo art. 111 della Costituzione (legge costituzionale n. 2 del 1999) sanciscono non solo la necessità di una piena esplicazione del contraddittorio e quindi della difesa effettiva, ma anche la necessità di pervenire ad una decisione in tempi ragionevoli, rendendo in tal modo espliciti e più vincolanti i principi già implicitamente contenuti negli articoli 24 comma 2 e 27 comma 2 della Costituzione e traducendo in canoni oggettivi di legittimità del processo quei diritti che fino ad ora erano concepiti come garanzia individuale.
Il nuovo testo dell’art. 111 della Costituzione (che enunciava: "tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati; contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso il ricorso in Cassazione per violazione della legge…") sancisce ora la parità fra accusa e difesa, il contraddittorio di fronte al giudice terzo ed imparziale, nonché la ragionevole durata del processo.
Il contraddittorio rappresenta il cuore della riforma: la parità delle parti nel processo passa tramite il contraddittorio ad un giudice terzo ed imparziale, ossia in una posizione d’indifferenza ed equidistanza rispetto alle parti.
La nuova disposizione assicura che il soggetto indagato sia informato, in maniera riservata e nel minor tempo possibile, delle ragioni e della natura delle accuse elevate a suo carico. Quanto al diritto di difesa, l’accusato deve disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua arringa difensiva. Tra le condizioni figura la possibilità di interrogare dinanzi al magistrato colui che ha reso dichiarazioni a suo carico. L’imputato, inoltre, ha il diritto di ottenere la convocazione in aula e la deposizione davanti alla Corte o al Tribunale di testimoni a sua difesa nelle medesime condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro strumento di prova a suo vantaggio.
Il processo penale, inoltre, è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione delle prove, parte importante della riforma, destinata a riflettersi sulla gestione sui pentiti. L’articolo in esame sancisce, infatti, "la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del difensore".
La legge, infine, regola tutti i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in dibattimento per consenso dell’imputato, per accertata impossibilità di natura oggettiva, per effetto di provata condotta illegale. Obiettivo primario dei nuovi principi inseriti nell’articolo 111 Cost., pertanto, è la piena operatività del principio del contraddittorio nella formazione della prova, in quanto "fine primario ed inelu...
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