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DAVANTI AL TRIBUNALE MONOCRATICO

In concomitanza con l'inizio dell'efficacia della normativa relativa al Giudice unico (2 gen-naio 2000), è entrata in vigore la legge n. 479 del 16 dicembre 1999 che ha previsto una nuova disciplina per il processo innanzi al Tribunale in composizione monocratica, modifi-cando i criteri per la ripartizione dei reati fra il giudice collegiale e il giudice monocratico.

Sono attribuiti al Tribunale collegiale tutti i reati, consumati o tentati, indicati nell'art. 33-bis (oltre i reati espressamente elencati, anche quelli puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni), mentre invece sono attribuiti al Tribunale monocratico i delitti previsti dall'art. 73 del T.U. n. 309 del 1990 in materia di stupefacenti sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all'art. 80, e tutti quanti gli altri reati non attribuiti al giudice collegiale (art. 33-ter).

La trattazione innanzi al giudice collegiale o innanzi al giudice monocratico avviene secondo le disposizioni del codice di procedura penale.

al giudice monocratico, non coincide quindi, con la presenza o meno dell'udienza preliminare, poiché solo per le contravvenzioni e per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio, mentre invece, negli altri casi, l'azione penale è sottoposta al controllo del Giudice dell'udienza preliminare (art. 550).

Per tutto ciò che non è previsto espressamente per il procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica si osservano le norme per il procedimento innanzi al giudice collegiale, in quanto applicabili.

Accesso al dibattimento

Prima della miniriforma introdotta dalla legge 479/99, il sistema delineato dal legislatore, in ordine alle modalità di esercizio ordinario dell'azione penale, per i reati di rito monocratico e quelli di rito collegiale, era molto semplice: per i primi non si faceva mai luogo alla

Celebrazione dell'udienza preliminare ed essi pervenivano al dibattimento attraverso la citazione diretta fatta dal P.M. Tale previsione aveva generato molte critiche, in quanto si era evidenziato che per reati puniti con pena molto elevata (fino a dieci anni di reclusione), era rischioso, per le garanzie dell'imputato, la rinuncia al filtro costituito dall'udienza preliminare.

La legge Carotti ha quindi significativamente mutato la normativa, sicché odiernamente la situazione è la seguente:

  • Per i reati attribuiti al rito collegiale (salvo che non venga attivato un rito speciale), si fa luogo sempre all'udienza preliminare;
  • Per i reati attribuiti al giudice monocratico vi è un doppio regime:
  1. Si fa luogo alla citazione diretta a giudizio per i reati previsti dall'art. 550 (reati contravvenzionali ovvero delitti puniti con la multa, sola o congiunta con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni e taluni reati specificamente indicati: es.
furto aggravato, ricettazione, rissa aggravata ecc.); si fa luogo all'udienza preliminare in tutti gli altri casi attribuiti alla cognizione del giudice monocratico (art. 33ter) e non inclusi nelle ipotesi di citazione diretta (art. 550). In sostanza la citazione diretta è prevista per le stesse ipotesi per cui, prima della riforma del giudice unico, in passato vi era la competenza del Pretore. Però per taluni reati pretorili per i quali allora non era prevista l'udienza preliminare, odiernamente essa è invece prevista (es. omicidio colposo, truffa aggravata, maltrattamenti in famiglia, favoreggiamento reale). Il giudizio ordinario innanzi al tribunale monocratico Come già illustrato, l'art. 33ter indica quali sono i reati "attribuiti" alla cognizione del tribunale in composizione monocratica; l'art. 550 per quali reati non si fa luogo alla celebrazione dell'udienza preliminare, ma alla diretta citazione a giudizio da parte del

P.M.Comunque anche per i reati di cui all'art. 550 si procede alla celebrazione dell'udienza pre-liminare se essi sono connessi con altri reati per i quali sia prevista tale udienza "filtro".

Quando manca l'udienza preliminare, il P.M. ha funzioni propulsive di invio del processo al giudice del dibattimento, in quanto è l'organo dell'accusa che emette il decreto di citazione a giudizio.

Il decreto di citazione a giudizio contiene tutti gli elementi necessari o utili ai fini della vocatio in jus e, quindi, le indicazioni relative a: imputato, altre parti private, la contestazione del fatto-reato, il tribunale monocratico competente per il giudizio, data e luogo dell'udienza, facoltà di attivare i riti premiali predibattimentali (patteggiamento ed abbreviato).

Le disposizioni dell'art. 552 ricalcano quelle previste nel rito pretorile dal previgente art. 555 (che pure prevedeva la citazione diretta). Sono da segnalare le seguenti

novità: l'obbligo di enunciare il fatto oggetto di imputazione, in forma "chiara e precisa", al fine di consentire il diritto di difesa ed il diritto alla prova in ordine ad una ben determinata imputazione; la previsione di nullità del decreto in mancanza dell'avviso all'imputato che prima dell'apertura del dibattimento può chiedere (ricorrendone i presupposti) il giudizio abbreviato, il patteggiamento o l'oblazione; nonché nel caso di omesso invio all'indagato ed al difensore dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari (art. 415bis); l'ampliamento del termine per comparire (spazio di tempo tra la notifica della citazione e l'udienza dibattimentale), da 45 a 60 giorni. In ordine alla fase predibattimentale e di giudizio, si seguono le norme già illustrate per il rito collegiale, salve le seguenti semplificazioni: in caso di citazione diretta (senza udienza preliminare), alla formazione del

fasci-colo per il di-battimento provvede il P.M. e non il giudice (art. 553);competente ad assumere gli atti urgenti, di cui all'art. 467, è il GIP e non il presidente deltribunale (art. 554);nelle ipotesi di reato perseguibile solo a querela di parte, è istituzionalizzato il compito delgiudice dibattimentale di interporre i suoi buoni uffici per il tentativo di conciliazione (art.555, comma 3) e quindi di remissione della querela, anche all'uopo convocando querelante equerelato. Analogamente deve ritenersi per il G.I.P. investito dei giudizi predibattimentali eper il G.U.P. in occasione dell'udienza preliminare (quando non c'è citazione diretta) . In talmodo, lo stesso giudice contribuisce a deflazionare il suo carico processuale, adottando exart. 129 c.p.p. la sentenza di non luogo a procedere;la disciplina del dibattimento (sia in caso di citazione diretta, che in caso di rinvio a giudiziodopo l'udienza preliminare) non si discosta da

quanto già previsto per il giudizio pretorile dal previgente art. 567. La novità più rilevante consiste nel fatto che, essendo più ampia la gamma dei reati destinati al giudice monocratico (art. 33ter), la conseguente semplificazione del rito troverà di fatto maggiore applicazione rispetto al passato. Ulteriori semplificazioni sono: con l'accordo delle parti, la verbalizzazione dell'udienza può essere fatta in forma riassuntiva e non integrale, però, nonostante l'accordo, il giudice può non ricorrere alla verbalizzazione in forma riassuntiva, se ritiene necessaria quella integrale; l'esame delle parti e dei testi, dei consulenti, ecc., su accordo delle parti, può essere condotto dal giudice (senza "cross examination"), con evidente accelerazione dei tempi del dibattimento; il giudice, nell'assumere la sua decisione, può redigere contestualmente il dispositivo e la motivazione della

sentenza.Riti speciali e citazione direttaLa sede naturale per attivare i riti speciali del giudizio abbreviato e del patteggiamento è l'udienza preliminare. Nei casi di procedimenti destinati al rito monocratico con citazione diretta, senza tale udienza, il codice detta taluni adattamenti procedurali. Può dunque sinteticamente delinearsi la seguente disciplina:

giudizio immediato. Tale rito è attivabile nei modi ordinari quando il processo potrebbe avere lo sbocco alternativo dell'udienza preliminare. Nei casi in cui è prevista la citazione diretta (art. 550), invece, tale rito non può essere attivato, in quanto l'accelerazione procedurale è già insita nello strumento predetto;

giudizio abbreviato. Segue le ordinarie disposizioni se viene richiesto in sede di udienza preliminare ovvero per conversione di giudizio immediato o direttissimo, ovvero a seguito di opposizione a decreto penale. Nel caso in cui, invece, vi sia

stata la citazione diretta, comegià detto poco sopra, non è possibile la c.d definizione anticipata (innanzi al G.I.P.), sicché la richiesta dovrà essere avanzata al giudice del dibattimento (a pena di decadenza prima della sua apertura) e sarà questi a celebrare il rito abbreviato (ordinario o condizionato), secondo le norme previste per tale giudizio alternativo; patteggiamento. Innanzi al Tribunale monocratico il patteggiamento è esperibile con le stesse forme e negli stessi limiti previsti innanzi al Tribunale collegiale. Come già detto, in caso di citazione diretta, così come per l'abbreviato, non è possibile una definizione anticipata innanzi al G.I.P.; decreto penale. La disciplina è quella delineata dalle ordinarie norme previste dagli artt. 459 e ss. Tenuto conto della tipologia dei reati attribuiti alla cognizione del tribunale monocratico, è proprio per essi che si fa gran ricorso a tale rito alternativo.

onde «saltare» la fase del giudizio. Come già illustrato, successivamente alla notifica del decreto penale, l'imputato può chiedere, con l'opposizione, il giudizio immediato, ovvero il patteggiamento, il rito abbreviato o di essere ammesso all'oblazione. Ed è proprio a tale proposito che la disciplina del rito monocratico presenta una sua peculiarità: l'imputato, se propone opposizione, deve a pena di decadenza avanzare eventuale istanza di rito abbreviato, patteggiamento o oblazione in detta sede, essendogli preclusa la possibilità di richiedere un rito alternativo nel dibattimento conseguente all'opposizione. Se così non fosse, non si realizzerebbe quella finalità deflattiva connessa ai riti speciali, in quanto l'imputato avrebbe una doppia possibilità per richiederli: in sede di opposizione, ovvero in sede di conseguente dibattimento; giudizio direttissimo. La disciplina prevista per il

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rito monocratico (art. 558), non si dis-costa significativamente da quella prevista in via generale dagli artt. 449 e ss. L'interpretazione del testo può variare a seconda del contesto.

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A.A. 2009-2010
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Giostra Glauco.