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PROCESSO DEL LAVORO
Richiesta per il tentativo di conciliazione stragiudiziale obbligatoria. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro 60 gg dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine si considera espletato ai fini della proposizione della domanda.
SE il processo è iniziato senza il tentativo di conciliazione o prima dei 60 gg il giudice sospende il processo e da alle parti un termine di 60 gg per proporre la richiesta di riconciliazione.
La mancanza è eccepita dal convenuto nella memoria difensiva o dal giudice d'ufficio. Trascorso inutilmente tale termine il processo potrebbe essere riassunto entro 180 gg altrimenti il giudice dichiara l'estinzione.
Il tentativo di conciliazione può riuscire: in questo caso si forma processo verbale dichiarato esecutivo dal giudice con decreto.
Il tentativo di conciliazione non riesce: in questo caso si forma processo verbale con l'indicazione del mancato accordo.
Competenza per materia: le
controversie elencate dall'art 409 sono in primo grado di competenza del tribunale (in composizione monocratica) in funzione di giudice del lavoro. La competenza per territorio è attribuita facoltativamente al giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto o al giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una sua dipendenza. (si tratta di fori alternativi) Per l'art 409 n 3 è previsto un foro esclusivo. Tutti i fori indicati dall'art 413 sono esclusivi rispetto ai fori generali indicati dall'art 18. La competenza è inderogabile e funzionale, ma sui generis, in quanto, sebbene nulle le clausole derogative della competenza per territorio, tale inderogabilità non è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. L'incompetenza (per territorio) può essere eccepita soltanto dal convenuto nella memoria difensiva di cui l'art 416 o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre.L'udienza di cui l'art. 420. Quando essa sia stata rilevata il giudice rimette (con sentenza impugnabile col regolamento di competenza) la causa al tribunale in funzione di giudice del lavoro assegnando un termine perentorio non superiore ai 30 giorni per la riassunzione con rito speciale.
La Cassazione ha più volte ritenuto che tale art. 428 riguardi la competenza per territorio e che l'incompetenza per materia è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio in applicazione dell'art. 38.
Causa di lavoro pendente col rito speciale di fronte ad un tribunale in funzione di giudice del lavoro territorialmente incompetente: art. 428.
Negli altri casi, cause di lavoro proposte col rito ordinario di fronte a giudici diversi dal tribunale (ora solo giudice di pace) o si ritiene che non si applichi l'art. 428 perché presuppone il rito speciale e prevale il rito sulla competenza, o si ritiene che anche in questo caso il giudice istruttore.
Cause ordinarie proposte col rito del lavoro davanti al tribunale, si applica l'art. 427.
Causa di lavoro rito speciale tribunale art. 428 incompetenza per territorio.
Causa di lavoro rito speciale giudice di pace art. 38 incompetenza per materia.
Causa di lavoro rito ordinario tribunale art. 426 passaggio di rito.
Causa di lavoro rito ordinario giudice di pace art. 38 o art. 428 incompetenza per materia.
Passaggio di rito: causa di lavoro, proposta con rito ordinario di fronte il Tribunale in funzione di giudice di lavoro: art. 426. In questo caso è ferma la competenza per materia e per valore, altrimenti si applicherebbero l'art. 428 per l'incompetenza territoriale, o il 38 per quella per materia.
Giudice fissa con ordinanza l'udienza di cui art. 420 e assegna alle parti un termine per.
integrazioneatti introduttivi
Art 427 Passaggio dal rito speciale a quello ordinario: il giudice se rimane competente dispone che gli attisiano messi in regola con le disposizioni tributarie. Se risulta incompetente, con ordinanza rimette al giudice
Secondo la Cassazione tale ordinanza avrebbe natura decisoriae sarebbe impugnabile col regolamento di competenzacompetente stabilendo un termine perentorio non superiore a 30 gg per riassumere la causa. Scaduto iltemine il processo si estingue.
Le prove assunte col rito speciale avranno l'efficacia consentita dalle norme ordinarie.
La domanda si propone con ricorso (se proposta con citazione si applica l'art 426)
Deposito in cancelleria insieme con i documenti indicati
Entro 5 gg il giudice fissa con decreto udienza di discussione tra il deposito del ricorso el'udienza di discussione nondevono passare più di 60 gg
il ricorso e il decreto devono essere notificati alconvenuto entro 10 gg dal decreto tra la data
dinotificazione al convenuto e l'udienza non devono passare meno di 30 gg
Nullità del decreto o della sua notificazione: mancanza o incertezza della data dell'udienza, inosservanza del termine a comparire. Ordine di rinnovazione della notificazione, previa eventuale pronuncia di un nuovo decreto con la fissazione di una nuova udienza.
Nullità del ricorso: in caso di omissione o assoluta incertezza dei requisiti di cui al n 1, 2, dell'art 414. Giudice dispone la rinnovazione del ricorso e la sua integrazione assegnando un termine perentorio a pena di estinzione fissando un'altra udienza.
La costituzione del convenuto sana con efficacia ex tunc.
In caso di indeterminatezza del petitum o dell'esposizione dei fatti, la nullità sarà sanata ex nunc, o con la rinnovazione del ricorso, o se il convenuto si è costituito, con l'integrazione.
La mancanza del petitum o dell'esposizione dei fatti comporta nullità non sanabile
convenuto, a meno che non siano individuabili dall'esame complessivo dell'atto. Il processo si intende iniziato con il deposito del ricorso in cancelleria. La costituzione del convenuto entro 10 gg prima dell'udienza deposito in cancelleria di memoria difensiva a pena di decadenza deve contenere domande riconvenzionali, eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, deve prendere posizione sui fatti affermati dall'attore, proporre le difese e indicare a pena di decadenza le prove e i documenti di cui intende avvalersi. Il convenuto può costituirsi fino alla prima udienza: la perentorietà del termine di 10 gg opera solo riguardo l'attività difensiva (domande riconvenzionali, eccezioni, prove, documenti) nel senso che il convenuto potrà partecipare al processo soltanto nell'ambito delle allegazioni e delle prove dedotte dall'attore, salvo la rimessione in termini e l'uso dei.Il convenuto che propone una domanda riconvenzionale deve chiedere con istanza nella stessa memoria difensiva che il giudice fissi con decreto una nuova udienza. L'omissione di tale istanza determina inammissibilità della domanda, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, a meno che l'attore non abbia accettato il contraddittorio o dal fatto che il giudice abbia fissato una nuova udienza senza la specifica istanza.
Riconvenzionale del convenuto - nuova udienza - notificata all'attore a cura dell'ufficio - attore entro 10 giorni deve depositare memoria difensiva a pena di decadenza. La memoria può contenere una nuova domanda riconvenzionale con la relativa istanza di fissazione di una nuova udienza, e le eccezioni di inammissibilità della riconvenzionale.
La domanda riconvenzionale proposta dal convenuto è soggetta alla decadenza prevista dall'art. 416 (formulazione nella memoria).
difensiva) ed a quella di cui all'art. 418 (istanza al giudice per l'emissione di nuovo decreto di fissazione dell'udienza). Tali condizioni non sono soggette a sanatoria e la loro mancanza è rilevabile d'ufficio (Cass. 2027/85).
Intervento del terzo (volontario) entro il termine per la costituzione del convenuto con memoria avente il contenuto degli art 414o 416. Nuova udienza fissata dal giudice. Tardività dell'intervento rilevabile d'ufficio e non sanabile con l'accettazione del contraddittorio.
Intervento coatto su istanza di parte; dal convenuto nella memoria difensiva o dall'attore se sorge dalla difese del convenuto
Udienza di discussione: in ogni momento il giudice indica alle parti la regolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine,
salvo i diritti quesitiInterrogatorio libero delle parti che devono comparire personalmente. Tentativo di conciliazione.Emendatio libelli, previa autorizzazione del giudice.Se la conciliazione riesce il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.Se la conciliazione non riesce, e la causa è matura per la decisione, o sorgono questioni attinenti allagiurisdizione, o alla competenza o altre pregiudiziali, il giudice invita le parti alla discussione ed emettesentenza anche non definitiva .Se occorre istruire la causa, ammette le prove offerte dalle parti e quelle che non hanno potuto ammettere conordinanza dispone la loro assunzione. Qualora sia impossibile fissa un'altra udienza non oltre 10 gg. concedendoalle parti, ove ricorrano gravi motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza dirinvio per il deposito in cancelleria di note difensive.Se sono ammessi nuovi mezzi di prova in base al 5 comma dell'art 420 la
controparte può offrire nuovi mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi. Entro 5 gg dalla prima udienza devono essere presentati tali prove e il giudice, se le ammette, provvede alla loro assunzione.
Udienza di discussione - nuove prove - rinvio dell'udienza di 10 gg. - entro 5 gg dalla prima udienza la controparte offre le nuove prove e nell'udienza di rinvio il giudice ammette tali prove e provvede alla loro assunzione.
Il giudice può ammettere d'ufficio nuovi mezzi di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, tranne per il giuramento decisorio nonché per la richiesta di informazioni alle associazioni sindacali. Si applicano il 6° e 7° comma dell'art precedente (nuova udienza, controprove, note difensive).
Discussione orale, conclusioni, sentenza con lettura del dispositivo. Deposito in cancelleria entro 15 gg.
Durante la pendenza del deposito della sentenza si può procedere all'esecuzione con
interpretato che il dispositivo avesse una durata di 15 giorni solo se fosse stato utilizzato come unico metodo contraccettivo.