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Articolo 360 n. 4

Il quarto motivo del ricorso in cassazione è la nullità della sentenza o del procedimento. Attraverso tale motivo possono essere fatte valere tutte quelle violazioni della legge processuale, cioè tutti quegli errori in procedendo che viziano la sentenza che si siano realizzati nel corso del giudizio di primo o secondo grado. Alla sentenza rescindente di accoglimento del ricorso, può seguire o meno una fase rescissoria, dinanzi a un giudice diverso dalla Corte.

Cassazione senza rinvio

In particolare:

  • Si ha cassazione senza rinvio tutte le volte in cui la Corte ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito. Occorre tuttavia precisare che mentre la cassazione per improponibilità della causa travolge tutti gli atti del processo, la cassazione per improseguibilità travolge soltanto l'atto di cui si è omesso di dichiarare l'invalidità e gli atti successivi. Per cui nel caso in cui l’errore si sia verificato nel corso del giudizio di appello, la Corte cassa la sola sentenza di appello, mentre quella di primo grado passa in giudicato.

Cassazione con rinvio

  • Negli altri casi si ha la cassazione con rinvio ad altro giudice di pari grado a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, cioè sempre d’appello, eccezion fatta per il caso del rinvio al giudice di primo grado qualora la Corte riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice di appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice (si tratta di rinvio improprio in entrambi i due casi, rinvio al giudice di pari grado - che poi è un giudice d’appello - e rinvio al giudice di primo grado nelle ipotesi che in appello tale rinvio non sia stato fatto).

Nullità della sentenza per propri vizi

  • Mancanza del dispositivo che dà luogo a cassazione con rinvio (improprio) (giudice d’appello).
  • Difetto della sottoscrizione del giudice il quale sopravvive al passaggio in giudicato e quando riguardi la sentenza di 1° grado, obbliga la Corte a cassare e rinviare al giudice di primo grado.
  • Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e il pronunciato (art. 112) che dà luogo a cassazione con rinvio in caso di difetto di pronuncia o a cassazione senza rinvio in caso di ultrapetizione.
  • Vizio relativo alla costituzione del giudice che dà luogo a cassazione con rinvio (improprio).
  • Omessa lettura del dispositivo in udienza nel rito del lavoro che comporta la cassazione con rinvio.

Nullità del procedimento

  • Difetti di legittimazione, interesse ad agire, difesa tecnica rappresentanza o autorizzazione che danno luogo a cassazione senza rinvio. Tali difetti devono essere sanati in primo grado (art. 182) o in appello – devono essere sempre vizi attinenti al primo grado – con la rinnovazione dell’atto. Se invece attengono al giudizio d’appello e non sono sanati, si ritiene che l’art. 182 possa essere applicato anche in appello per i vizi propri di quel grado di giudizio – cassa senza rinvio.
  • Difetto di partecipazione del litisconsorte necessario che dà luogo a cassazione con rinvio. Se tale difetto non è rilevato né in primo né in secondo grado, cassa con rinvio al giudice di primo grado. Rinvio improprio. Se invece tale vizio attiene al secondo grado, e il giudice d’appello non l’ha rilevato, in Cassazione il giudizio risulta affetto da nullità, cassa con rinvio a un giudice d’appello che dispone l’integrazione del contraddittorio.

Poiché si tratta di error in procedendo del giudizio di secondo grado, si potrebbe avere:

  • Un rinvio al giudice d’appello proprio, con le applicazioni delle norme sul rinvio, per cui se l’ordine di integrare il contraddittorio, emanato dal giudice del rinvio, non fosse rispettato il processo si estinguerebbe (art. 393).
  • Un rinvio al giudice d’appello improprio, con le applicazioni delle norme sull’appello, per cui se l’ordine di integrare il contraddittorio, emanato dal giudice del rinvio, non fosse rispettato, sarebbe dichiarata inammissibile l’impugnazione, ma la sentenza di primo grado passerebbe in giudicato.

Perché se il giudice in secondo grado rileva tale difetto, ordina integrazione del contraddittorio (art. 331) e se non viene integrato l’impugnazione è inammissibile, per cui la sentenza di primo grado passa in giudicato, anche nei confronti del litisconsorte pretermesso. Niente ricorso in Cassazione.

Opposizione di terzo

Il giudice decide sul rescindente e il rescissorio quindi anche sul merito. La sentenza che decide sull’opposizione del terzo è impugnabile con i mezzi che sarebbero ammissibili contro la sentenza opposta. Perciò, se la sentenza opposta era di primo grado, il rimedio che decide sull’opposizione è l’appello; se invece la sentenza opposta era d’appello, il rimedio contro la sentenza che decide sull’opposizione è la Cassazione. La sentenza che decide sull’opposizione può essere revocata. Se viene accolta l’opposizione, la sentenza tra le parti rimane valida.

Revocazione

Revocazione ordinaria: sentenze di secondo grado o in unico grado o di rinvio per motivi art. 395 n. 4, 5. Revocazione straordinaria: sentenze di secondo grado o in unico grado o di primo grado non più appellabili perché scaduti i termini per l’appello per motivi art. 395 n. 1, 2, 3, 6. Possono essere revocate le sentenze della Cassazione pronunciate per tutti i casi dell’art. 360 (non più quindi solo per il n. 4 dell’art. 360) ma solo per l’art. 395 n. 4, per errore di fatto. Quando il giudice pronuncia la revocazione ma rimette con ordinanza le parti in istruttoria.

Concorso tra revocazione e ricorso in Cassazione

  • Cassazione e revocazione concorrono sulla stessa sentenza (es. sentenza d’appello). Cassazione può: rigettare il ricorso e la sentenza d’appello passa in giudicato (no revocazione).
  • Può: cassare senza rinvio e annullare la sentenza (no revocazione).
  • Può: cassare con rinvio (no revocazione).
  • Revocazione: se la sentenza di revocazione passa in giudicato, non c’è il ricorso in Cassazione, se viene impugnata tale pronuncia sulla revocazione in Cassazione, il suo giudizio si riunisce con quello della Cassazione sulla sentenza d’appello.

Ricorso in Cassazione

Art. 360 n. 1 difetto di giurisdizione: rigetta il ricorso e la sentenza passa in giudicato; accoglie il ricorso e: cassa con rinvio (riassunzione entro 6 mesi) cassa senza rinvio quando difetta di giurisdizione.

Violazioni di norme sulla competenza

Art. 360 n. 2 violazione di norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza. Si tratta di sentenza che decide anche sul merito; per quella che decideva sul rito è applicabile il regolamento di competenza necessario. La Cassazione cassa statuendo sulla competenza (riassunzione entro 6 mesi) (la sentenza sopravvive se il processo si estingue).

Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto

Art. 360 n. 3 violazione o falsa applicazione delle norme di diritto: cassa con rinvio (principio di diritto) o cassa con decisione sul merito.

Nullità della sentenza o del procedimento

Art. 360 n. 4 nullità della sentenza o del procedimento: cassa senza rinvio (quando la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito) cassa con rinvio (il rinvio è improprio). 2 casi di rinvio improprio: sub a) il rinvio va fatto al giudice di pari grado a quello che ha pronunciato la sentenza o a quello che ha emanato la sentenza cassata tranne quando sub b) il rinvio è fatto al giudice di primo grado perché in appello non ha rilevato il vizio (es. litisconsorte pretermesso nel giudizio di primo e secondo grado).

Omessa motivazione

Art. 360 n. 5 omessa motivazione: cassa con rinvio. La Cassazione con decisione sul merito è solo per il vizio dell’art. 360 n. 3.

Rinvio improprio

Casi dell’art. 360 n. 4; i casi di nullità non rilevata dal giudice d’appello che avrebbe dovuto rinviare la causa al primo grado sono quelli indicati dall’art. 354. Quali norme si applicano? Quelle dell’appello o del primo grado. C’è la riassunzione anche nel rinvio improprio. Differenza tra rinvio proprio (art. 360 n. 3 e 5) e rinvio improprio (art. 360 n. 4). In quest’ultimo caso, quale norme si applicano? Quelle proprie del procedimento, e non del rinvio, es. si applicano le norme sull’appello e non quelle sul rinvio.

Nel rinvio proprio le parti mantengono la posizione che avevano nel procedimento in cui è stata emanata la sentenza cassata; per cui non è più proponibile l’inammissibilità dell’appello in sede di rinvio, né riproporre appello incidentale se già esperito. Se non è stato fatto appello incidentale può essere richiesto. Nel rinvio improprio, invece, viene rifatto il giudizio per cui le parti non incontrano preclusioni, ma si applicano le regole proprie dell’appello.

Ricorso incidentale condizionato

Resistente vittorioso nel merito ma perdente su una questione preliminare o pregiudiziale esaminata. Se il ricorrente propone ricorso in Cassazione, il resistente può proporre ricorso incidentale condizionato dall’accoglimento del ricorso principale, perché in sede di rinvio possono essere fatte valere soltanto le questioni non esaminate. La causa si presenta così come era prima della sentenza di cassazione, con i motivi d’appello già formulati ed esaminati. Il giudice d’appello rileva l’incompetenza del giudice di primo grado.

Art. 353: Tale eccezione rientra tra quelle da formulare ex art. 346. Appello incidentale tempestivo: se nel momento in cui l’appellato deposita la comparsa di risposta contenente l’appello incidentale, egli è ancora nei termini per proporre appello principale.

Appello incidentale tardivo: se al contrario, nel momento in cui l’appellato deposita la comparsa di risposta con l’appello incidentale, non ha più il potere di impugnare in via principale. Appello: deposito della sentenza (pubblicazione), comunicazione alle parti. Poi notificazione della parte che ha vinto per far decorrere il termine d’impugnazione dei 30 giorni per l’appello, nei confronti della parte che ha perso.

Appello: solo le prove nuove ritenute indispensabili in base all’art. 345. La mancata indicazione dei motivi specifici di impugnazione dà luogo a nullità dell’atto di citazione. È sanabile con la costituzione del convenuto. Si ricollega all’art. 163 e si applica anche l’art. 164, per cui occorre integrazione o rinnovazione a seconda che l’appellato si sia o no costituito.

Quando l’atto di appello è nullo si applica l’art. 164. Art. 353: se in primo grado il giudice si ritiene competente e pronuncia sul merito, in appello il giudice può dichiarare la sua incompetenza e rimandare al giudice competente per la riassunzione. Se invece in primo grado si è ritenuto incompetente e non ha pronunciato sul merito, l’unico rimedio è il regolamento di competenza.

Se il giudice d’appello rileva un vizio della sentenza, non rimanda al giudice di primo grado ma decide nel merito, in virtù del principio della conversione dei vizi in motivi di gravame. Se rileva il difetto di rappresentanza o di un presupposto processuale, come il difetto di capacità o di rappresentanza, si applica la stessa regola della conversione, per cui decide nel merito e dispone la rinnovazione degli atti.

Art. 354, 3° comma: in primo grado il difetto di rappresentanza comporta un termine per la sanatoria, salvo decadenze, che se si sono verificate rendono la domanda inammissibile (art. 182).

Estinzione del processo: art. 307 estinzione opera di diritto e reviviscenza. Il processo sarebbe estinto di diritto ma può rivivere se la parte non eccepisce l’eccezione prima di ogni sua difesa.

Reconventio reconventionis: art. 183, 4° e 5° comma, riconvenzionale dell’attore e replica con eccezioni del convenuto. Il cerchio si chiude qui.

Supponiamo che la causa sia rimessa dal Giudice Istruttore al collegio per i casi ex art. 50 bis, in questo caso il collegio può ammettere mezzi di prova che il giudice non aveva ammesso e altri nuovi. Visto che non c'è più il reclamo immediato al collegio per la sola decisione dell'ammissibilità o rilevanza dei mezzi di prova, si applica l'art. 178, 1° comma, quando dice che le parti possono proporre al collegio le questioni risolute dal Giudice Istruttore con ordinanza revocabile (e in questa ordinanza c'è compresa quella di ammissione o rilevanza dei mezzi di prova). È chiaro che se c'è il Giudice Unico, se ha negato l'ammissibilità del mezzo di prova difficilmente cambierà idea quando rimette la causa in decisione, per cui tale art. 178, c.1, vale solo quando ci sono i casi di rimessione al collegio ex art. 50 bis.

Intervento su chiamata di parte: dal convenuto nella comparsa di risposta, e dall’attore solo se sorge dalle difese del convenuto con autorizzazione del giudice nella udienza di trattazione. Quando il terzo interviene per ordine del giudice e vuole chiamare un terzo può farlo nella comparsa di risposta e chiedendo l'autorizzazione al giudice. (art. 271)

Ora se il terzo invece viene chiamato dalla parte e vuole chiamare un terzo può farlo ma con autorizzazione.

Art. 10, 2° comma

Le cause si sommano e non possono superare la competenza per valore del giudice.

Art. 31: la causa accessoria insieme a quella principale (deroga competenza per territorio). Per stabilire la competenza per valore le cause si sommano e così si individua il giudice competente. Il giudice competente territorialmente per la causa principale si occupa anche di quella accessoria; la somma delle due cause determina il valore della causa, per cui se tale valore supera la competenza del giudice principale, entrambe le cause vengono attribuite al giudice superiore. Collegamento con l’art. 40. Se le cause connesse per accessorietà venissero presentate di fronte a giudici diversi entrambi competenti, il giudice della causa principale sarebbe competente anche per quella accessoria.

L'art. 40 si riferisce alle cause connesse in generale. L'art. 40 si riferisce a tutte le ipotesi di connessione oggettiva, solo che dice che nel caso di causa accessoria... ecc.... NEGLI ALTRI CASI... ECC.

Sia per l'art. 34 che per l'art. 36 al di là della rimessione di tutta la causa al giudice superiore, è prevista anche la possibilità che il processo si sospenda (art. 295). Così mentre per l'art. 34 c'è il caso della rimessione al giudice superiore o se il simultaneus processus non si può attuare per ragioni di competenza di giurisdizione o di rito c'è la sospensione del processo. Mentre per l'altro art. 36 c'è la rimessione dell'intera causa al giudice superiore, la separazione quando la competenza della principale è inderogabile, e se la riconvenzione è una questione pregiudiziale o la rimessione o la sospensione.

Incompetenza dell'art. 38

  1. Se l'incompetenza dell'art. 38 sia del primo comma che del secondo non viene rilevata nel termine, il giudice anche se era incompetente, per via della mancata eccezione o rilievo diviene competente.
  2. Se invece viene rilevata l'eccezione o d'ufficio, il giudice istruttore può scegliere di rimettere la causa al collegio oppure che venga decisa insieme al merito, ma è sempre il collegio che decide sulla competenza con sentenza. Tale sentenza può essere impugnata col regolamento di competenza.
  3. Se invece nel secondo comma le parti costituite aderiscono all'indicazione, il giudice dispone con ordinanza la riassunzione.
  4. La sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito ne dichiara di conseguenza un altro competente e prevede la riassunzione. Se poi non c'è, il processo si estingue.

Schema art. 38, 1° comma: incompetenza per valore, materia, funzionale, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza: per cui se non viene rilevata c’è competenza.

2° comma: incompetenza per territorio eccepita nella comparsa di risposta con indicazione del giudice competente. (se non viene fatta rimane la vecchia competenza). Se le parti aderiscono, la competenza del nuovo giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro 3 mesi dalla cancellazione della causa dal ruolo. In questo caso il giudice emette ordinanza. Aderendo le parti instaurano un accordo. Qui non c’è il rilievo d’ufficio.

Se le parti non aderiscono, invece, chiude il giudizio dichiarando la propria incompetenza, emette sentenza e dichiara il giudice competente. Tale sentenza è impugnabile col regolamento di competenza.

L'art. 41, 1° comma, sul regolamento di giurisdizione, nel caso in questione riguarda il giudice ordinario mentre il secondo comma riguarda per lo più un conflitto di attribuzione tra i due poteri giudiziario e amministrativo.

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

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