Art 360 n 4. Il quarto motivo del ricorso in cassazione è la nullità della sentenza o del procedimento. Attraverso
tale motivo possono esser fatte valere tutte quelle violazioni della legge processuale, cioè tutti quegli errori in
procedendo che viziano la sentenza che si siano realizzati nel corso del giudizio di primo o secondo grado. Alla
sentenza rescindente di accoglimento del ricorso, può seguire o meno una fase rescissoria, dinanzi ad un
giudice diverso dalla Corte. In particolare
a) si ha cassazione senza rinvio tutte le volte in cui la Corte ritiene che la causa non poteva essere proposta o il
processo proseguito. Occorre tuttavia precisare che mentre la cassazione per improponibilità della causa
travolge tutti gli atti del processo, la cassazione per improseguibilità travolge soltanto l'atto di cui si è omesso
di dichiarare la invalidità e gli atti successivi per cui nel caso in cui l’errore si sia verificato nel corso del
giudizio di appello, la Corte cassa la sola sentenza di appello, mentre quella di primo grado passa in
giudicato.
b) negli altri casi si ha la cassazione con rinvio ad altro giudice di pari grado a quello che ha pronunciato la
sentenza cassata cioè sempre d’appello eccezion fatta per il caso del rinvio al giudice di primo grado
qualora, la Corte riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice di appello avrebbe dovuto
rimettere le parti al primo giudice (si tratta di rinvio improprio in entrambi i due casi, rinvio al giudice di pari grado
- che poi è un giudice d’appello- e rinvio al giudice di 1 grado nelle ipotesi che in appello tale rinvio non sia stato
fatto)
Tra le nullità della sentenza per propri vizi vanno ricordate
a) la mancanza del dispositivo che da luogo a cassazione con rinvio (improprio) (giudice d’appello)
b) il difetto della sottoscrizione del giudice il quale sopravvive al passaggio in giudicato e quando riguardi la
sentenza di 1° grado, obbliga la Corte a cassare e rinviare al giudice di primo grado
c) la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e il pronunciato (art. 112) che da luogo a
cassazione con rinvio in caso di difetto di pronuncia o a cassazione senza rinvio in caso di ultrapetizione.
d) il vizio relativo alla costituzione del giudice che da luogo a cassazione con rinvio (improprio)
e) l’omessa lettura del dispositivo in udienza nel rito del lavoro che comporta la cassazione con rinvio
Tra le nullità del procedimento si possono ricordare
a) i difetti di legittimazione, interesse ad agire, difesa tecnica rappresentanza o autorizzazione che danno
luogo a cassazione senza rinvio (tale difetti devono essere sanati in 1 grado art 182, o in appello – devono
essere sempre vizi attinenti al 1 grado – con la rinnovazione dell’atto.Se invece attengono al giudizio
d’appello e non sono sanati- si ritiene che l’art 182 possa essere applicato anche in appello per i vizi propri di
quel grado di giudizio- cassa senza rinvio
b) il difetto di partecipazione del litisconsorte necessario che da luogo a cassazione con rinvio.
Sub B) se tale difetto non è rilevato né in 1 né in 2 grado cassa con rinvio al giudice di 1 grado. Rinvio
improprio
Se invece tale vizio attiene al 2 grado, e il giudice d’appello non l’ha rilevato(1), in Cassazione il giudizio risulta
affetto da nullità, cassa con rinvio ad un giudice d’appello che dispone l’integrazione del contraddittorio.
Poiché si tratta di error in procedendo del giudizio di 2 grado si potrebbe avere:
1) o un rinvio al giudice d’appello proprio, (quindi scelto dalla Cassazione) con le applicazione delle norme sul
rinvio, per cui se l’ordine di integrare il contraddittorio, emanato dal giudice del rinvio, non fosse rispettato il
processo di estinguerebbe. (art. 393)
2) o un rinvio al giudice d’appello improprio (lo stesso che ha emanato la sentenza cassata – pag. 395 nota 7 o
altro giudice d’appello scelto dalla cassazione? P. 482 nota 21), con le applicazioni delle norme sull’appello, per
cui se l’ordine di integrare il contraddittorio, emanato dal giudice del rinvio, non fosse rispettato, sarebbe
dichiarata inammissibile l’impugnazione, ma la sentenza di 1 grado passerebbe in giudicato.
(1) Perché se il giudice in 2 grado rileva tale difetto, ordina integrazione del contraddittorio (art 331) e se non
viene integrato l’impugnazione è inammissibile, per cui la sentenza di 1 grado passa in giudicato. – per tutti, cioè
anche nei confronti del litisconsorte pretermesso Niente ricorso in cassazione
Opposizione di terzo: il giudice decide il rescindente e il rescissorio quindi anche sul merito.
La sentenza che decide sull’opposizione del terzo è impugnabile con i mezzi che sarebbero ammissibili contro la
sentenza opposta. Perciò se la sentenza opposta era di 1° grado, il rimedio che decide sull’opposizione è
l’appello, se invece la sentenza opposta era d’appello, il rimedio contro la sentenza che decide sull’opposizione è
la Cassazione. (p. 515) La sentenza che decide sull’opposizione può essere revocata
Se viene accolta l’opposizione, la sentenza tra le parti rimane valida
Revocazione: revocazione ordinaria : sentenze di 2 grado o in unico grado o di rinvio(emanate dal giudice di
rinvio) per motivi art 395 n. 4, 5.
revocazione straordinaria: sentenze di 2 grado o in unico grado o di primo grado non più appellabili perché
scaduti i termini per l’appello per motivi art 395 n 1,2,3,6.
Possono essere revocate le sentenze della Cassazione pronunciate per tutti i casi dell’art 360 ( non più quindi
solo per il n 4 dell’art 360) ma solo per l’art 395 n 4, per errore di fatto.
Quando il giudice pronuncia la revocazione ma rimette con ordinanza le parti in istruttoria.
Concorso tra revocazione e ricorso in Cassazione p. 497-498 eventuale sospensione del ricorso in Cassazione
Cassazione
revocazione concorrono sulla stessa sentenza (es. sentenza d’appello)
Cassazione può: rigettare il ricorso e la sentenza d’appello passa in giudicato (no revocazione)
Può: cassare senza rinvio e annullare la sentenza (no revocazione)
Può: cassare con rinvio (no revocazione)
Revocazione: se la sentenza di revocazione passa in giudicato, non c’è il ricorso in Cassazione, se viene
impugnata tale pronuncia sulla revocazione in Cassazione, il suo giudizio si riunisce con quello della Cassazione
sulla sentenza d’appello.
Ricorso in Cassazione: art 360 n 1 difetto di giurisdizione: rigetta il ricorso e la sentenza passa in
giudicato; accoglie il ricorso e : cassa con rinvio (riassunzione entro 6 mesi) cassa senza rinvio quando
difetta di giurisdizione.
360 n 2 violazione di norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza.
Si tratta di sentenza che decide anche sul merito, per quella che decideva sul rito è applicabile il regolamento di
competenza necessario. La Cassazione cassa statuendo sulla competenza (riassunzione entro 6 mesi) ( la
sentenza sopravvive se il processo si estingue)
360 n 3 violazione o falsa applicazione delle norme di diritto: cassa con rinvio (principio di diritto) o cassa con
decisione sul merito
360 n 4 nullità della sentenza o del procedimento: cassa senza rinvio (quando la causa non poteva essere
proposta o il processo proseguito) cassa con rinvio (il rinvio è improprio) 2 casi di rinvio improprio: sub a) il
rinvio va fatto al giudice di pari grado a quello che ha pronunciato la sentenza o a quello che ha emanato la
sentenza cassata tranne quando sub b) il rinvio è fatto al giudice di 1 grado perché in appello non ha rilevato il
vizio (es. litisconsorte pretermesso nel giudizio di 1 e 2 grado) P. 478 –482 libro 2
360 n 5 omessa motivazione: cassa con rinvio
La Cassazione con decisione sul merito è solo per il vizio dell’art 360 n 3
Rinvio improprio: casi dell’art. 360 n 4; i casi di nullità non rilevata dal giudice d’appello che avrebbe
dovuto rinviare la causa al 1 grado sono quelli indicati dall’art. 354) quali norme si applicano? (quelle
dell’appello o del 1 grado) C’è la riassunzione anche nel rinvio improprio
Differenza tra rinvio proprio (art. 360 n3 e 5) e rinvio improprio (art. 360 n 4) In quest’ultimo caso
quale norme si applicano? (quelle proprie del procedimento, e non del rinvio, es. si applicano le norme
sull’appello e non quelle sul rinvio)
Nel rinvio proprio le parti mantengono la posizione che avevano nel procedimento in cui è stata emanata la sentenza cassata; per cui non è più
proponibile l’inammissibilità dell’appello in sede di rinvio, né riproporre appello incidentale se già esperito. (se non è stato fatto app. inc. può essere
richiesto)
Nel rinvio improprio invece viene rifatto il giudizio per cui le parti non incontrano preclusioni, ma si applicano le regole proprie dell’appello. P. 490-
482
Ricorso incidentale condizionato. Resistente vittorioso nel merito ma perdente su una questione preliminare o
pregiudiziale esaminata. Se il ricorrente propone ricorso in Cassazione il resistente può proporre ricorso
incidentale condizionato dall’accoglimento del ricorso principale, perché in sede di rinvio possono essere fatte
valere soltanto le questioni non esaminate. p. 470 libro 2 p. 490 la causa si presenta così come era prima
della sentenza di cassazione, con i motivi d’appello già formulati ed esaminati.
Il giudice d’appello rileva l’incompetenza del giudice di 1 grado Art 353 Tale eccezione rientra tra quelle da
formulare ex art 346
Appello incidentale tempestivo: se nel momento in cui l’appellato deposita la comparsa di risposta contenente
l’appello incidentale egli è ancora nei termini per proporre appello principale.
Appello incidentale tardivo: se al contrario, nel momento in cui l’appellato deposita la comparsa di risposta con
l’appello incidentale, non ha più il potere di impugnare in via principale.
Appello: deposito della sentenza(pubblicazione) comunicazione alle parti). Poi notificazione della parte che ha
vinto per far decorrere il termine d’impugnazione dei 30 gg. per l’appello, nei confronti della parte che ha perso
Appello: solo le prove nuove ritenute indispensabili in base all’art 345
La mancata indicazione dei motivi specifici di impugnazione da luogo a nullità dell’atto di citazione. È sanabile
con la costituzione del convenuto Si ricollega all’art 163 e si applica anche l’art 164, per cui occorre integrazione
o rinnovazione a seconda che l’appellato si sia o no costituito pag. 423
Quando l’atto di appello è nullo Si applica l’art. 164 P. 422 libro 2
art 353: se in 1 grado il giudice si ritiene competente e pronuncia sul merito, in appello il giudice può dichiarare la
sua incompetenza e rimandare al giudice competente per la riassunzione. Se invece in 1 grado si è ritenuto
incompetente e non ha pronunciato sul merito, unico rimedio è il regolamento di competenza.
Pag. 436 libro 2 se il giudice d’appello rileva un vizio della sentenza, non rimanda al giudice di 1 grado ma
decide nel merito, in virtù del principio della conversione dei vizi in motivi di gravame. Se rileva il difetto
di rappresentanza o di un presupposto processuale, come il difetto di capacità o di rappresentanza, si
applica la stessa regola della conversione, per cui decide nel merito e dispone la rinnovazione degli atti
Art 354 3 comma
(in 1 grado il difetto di rappresentanza, comporta un termine per la sanatoria, salvo decadenze, che se si
sono verificate rendono la domanda inammissibile art 182)
Estinzione del processo: art 307 estinzione opera di diritto e reviviscenza p 344 Il processo sarebbe
estinto di diritto ma può rivivere se la parte non eccepisce l’eccezione prima di ogni sua difesa.
Reconventio reconventionis: art 183 4 e 5 comma riconvenzionale dell’attore e replica con eccezioni del
convenuto. Il cerchio si chiude qui.
Supponiamo che la causa sia rimessa dal G.i al collegio per i casi ex art 50 bis, in questo caso il collegio può
ammettere mezzi di prova che il giudice non aveva ammesso e altri nuovi. visto che non c'è più il reclamo
immediato al collegio per la sola decisione dell'ammissibilità o rilevanza dei mezzi di prova, si applica l'art 178 1
comma, quando dice che le parti possono proporre al collegio le questioni risolute dal G.i con ordinanza
revocabile ( e in questa ordinanza c'è compresa quella di ammissione o rilevanza dei mezzi di prova. È chiaro
che se c'è il G.U. se ha negato l'ammissibilità del mezzo di prova difficilmente cambierà idea quando rimette la
causa in decisone, per cui tale art. 178 c.1 vale solo quando ci sono i casi di rimessione al collegio ex art 50 bis.
Intervento su chiamata di parte: dal convenuto nella comparsa di risposta, e dall’attore solo se sorge dalle
difese del convenuto con autorizzazione del giudice nella udienza di trattazione
Quando i terzo interviene per ordine del giudice e vuole chiamare un terzo può farlo nella comparsa di risposta e
chiedendo l'autorizzazione al giudice. (art 271)
Ora se il terzo invece viene chiamato dalla parte e vuole chiamare un terzo può farlo ma con autorizzazione
Art 10 2 comma: le cause si sommano e non possono superare la competenza per valore del giudice.
art 31 la causa accessoria insieme a quella principale (deroga competenza per territorio).Per stabilire la
competenza per valore le cause si sommano e così si individua il giudice competente. Il giudice competente
territorialmente per la causa principale si occupa anche di quella accessoria, la somma delle due cause
determina il valore della causa, per cui se tale valore supera la competenza del giudice principale, entrambe le
cause vengono attribuite al giudice superiore. Collegamento con l’art 40. Se le cause connesse per accessorietà
venissero presentate di fronte a giudice diversi entrambi competenti, il giudice della causa principale sarebbe
competente anche per quella accessoria.
L'art. 40 si riferisce alle cause connesse in generale L'art. 40 si riferisce a tutte le ipotesi di connessione
oggettiva, solo che dice che nel caso di causa accessoria....ecc....NEGLI ALTRI CASI.....ECC
Sia per l'art. 34 che x l'art 36 al di là della rimessione di tutta la causa al giudice superiore, è prevista anche la
possibilità che il processo si sospenda (art 295) Così mentre per l'art 34 c'è il caso della rimessione al giudice
superiore o se il simultaneus processus non si può attuare per ragioni di competenza di giurisdizione o di rito c'è
la sospensione del processo. Mentre per l'altro art 36 c'è la rimessione dell'intera causa al giudice superiore, la
separazione quando la competenza della principale è inderogabile, e se la riconvenzione è una questione
pregiudiziale o la rimessione o la sospensione.
1) Se l'incompetenza dell'art 38 sia del primo comma che del secondo non viene rilevata nel termine, il giudice
anche se era incompetente, per via della mancata eccezione o rilievo diviene competente
2) Se invece viene rilevata l'eccezione o d'ufficio, il giudice istruttore può scegliere di rimettere la causa al
collegio oppure che venga decisa insieme al merito, ma è sempre il collegio che decide sulla competenza con
sentenza. Tale sentenza può essere impugnata col regolamento di competenza.
3) Se invece nel secondo comma le parti costituite aderiscono all'indicazione, il giudice dispone con ordinanza la
riassunzione
4) la sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito ne dichiara di conseguenza un altro competente e
prevede la riassunzione. se poi non c'è il processo si estingue
Schema art 38
1 comma: incompetenza per valore, materia, funzionale, anche d’ufficio, non oltre la 1 udienza: per cui
se non viene rilevata c’è competenza
2 comma: incompetenza per territorio eccepita nella comparsa di risposta con indicazione del giudice
competente. (se non viene fatta rimane la vecchia competenza) Se le parti aderiscono, la competenza del nuovo
giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro 3 mesi dalla cancellazione della causa dal ruolo. In questo
causo il giudice emette ordinanza. Aderendo le parti istaurano un accordo. Qui non c’è il rilievo d’ufficio.
Se le parti non aderiscono invece chiude il giudizio dichiarando la propria incompetenza emette sentenza e
dichiara il giudice competente. Tale sentenza è impugnabile col regolamento di competenza.
l'art. 41 1 comma sul regolamento di giurisdizione, nel caso in questione riguarda il giudice ordinario mentre il
secondo comma riguarda per lo più un conflitto di attribuzione tra i due poteri giudiziario e amministrativo.
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Procedura civile e amministrativa - nozioni generali
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Procedura penale - nozioni generali
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Inutilizzabilità - Procedura penale
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Procedura Civile - Parte generale ex LIBRO I CPC