Procedura penale: un'analisi del prof. Caianiello
Il problema dell'accertamento
Uno dei problemi dell’accertamento è il fatto che cambia nel tempo, se riguardo i fatti successivamente ottengo un risultato diverso. Tutti i casi di condanne ingiuste, riapertura di processi a partire dagli Stati Uniti, per riverificare la prova del DNA. Il secondo problema è quello della certezza nel processo, dove collochi il fatto rispetto agli strumenti per accertarlo. Nella scienza moderna collochi il fatto dopo la tesi, cioè usi gli strumenti per verificarla o falsificarla poi fai l’esperimento empirico che la confuta o la conferma. Lo strumento empirico ti dà il banco di prova concreto: il fatto nell’accertamento scientifico, si colloca a posteriori rispetto all’ipotesi teorica e agli strumenti messi in campo.
Accertamento nel processo penale
Ci si chiede se nel processo penale ci si possa avvalere della stessa concatenazione di passaggi: no, in quanto ho il problema che il fatto da accertare si colloca nel passato, quindi non lo posso ricostruire a posteriori, cioè far rivivere dopo. Devo solo farlo rievocare attraverso delle prove. Tutti gli strumenti, le prove dichiarative, le testimonianze, le dichiarazioni ad esse equiparate oppure le prove indiziarie, che riesco ad interpretare attraverso leggi tecnico-scientifiche. Queste dimostrazioni da sole non riescono a ridarmi la certezza dell’accertamento: rimane sempre un margine di incertezza.
Certezza nell'accertamento
I filosofi dicono che le prove sotto determinato la decisione, ricostruiscono il fatto ma non arrivano alla certezza scientifica, ma lasciano un margine per una ricostruzione alternativa. Non c’è una dimostrazione inconfutabile, in via molto teorica, pur parlando delle migliori tecniche possibili e degli esseri perfetti. Ma non è questa la situazione.
“C’è tutta una comunità che attende un risultato”: pressioni esterne a volte violente e si vuole una risposta immediata rispetto ai fatti che si sono verificati. Es: pista sbagliata presa dalla polizia per accertare velocemente i fatti.
Fattori di inquinamento della ricostruzione
Quindi vi sono diversi fattori che inquinano la ricostruzione del fatto: pressioni esterne, limiti dovuti al tempo e alle risorse, limiti dovuti alla legge penale sostanziale e dalla imputazione o il fenomeno di tunnel vision (riscontrato e denunciato dalla stessa Corte di cassazione è il condizionamento che esercita sugli organi inquirenti l’incontenibile impazienza con cui gli organi di informazione raccolgono bulimicamente notizie per cercare di individuare un colpevole o comunque per ipotizzare una soluzione del caso. Nella letteratura scientifica si parla in tal caso di "tunnel vision", cioè dell’incapacità di valutare con la necessaria obbiettività e ponderazione gli elementi disconfermativi della pista investigativa imboccata).
Fenomeno tanto più preoccupante, quando le indagini si sono frettolosamente orientate sulla spinta di una pressione mediatica che pretende subito una risposta purchessia all’ansia collettiva di individuazione dei responsabili di fatti che hanno suscitato allarme o sconcerto, per non parlare poi dei casi in cui si siano incanalate lungo la via tracciata da frettolose inchieste mediatiche che, battendo facili scorciatoie, prospettano convincenti conclusioni.
Il processo e l'accertamento
Dunque, il processo si basa su un accertamento, ma l’accertamento storico dei fatti non è lo scopo del processo: ne è piuttosto lo strumento ed è necessario per decidere se applicare una pena (e nel caso quale applicare).
“Cercare significa: avere uno scopo. Ma trovare significa: esser libero, restare aperto, non aver scopo” (H. Hesse, Siddharta): si cercano tutti gli elementi per tutelare al meglio il proprio assistito. Il PM non ha uno scopo, ma quando si convince di dover utilizzare l’azione penale, è condizionato dalla tesi che ha coltivato ed è un difensore. Non deve più cercare, ha una tesi e deve difenderla. Ma se è condizionato da quell’elemento, può non notare altri dettagli.
La situazione della giustizia penale
La giustizia penale e la giustizia in generale è uno dei servizi peggio tenuti nel nostro Stato: versiamo in una situazione di grave disorganizzazione. Su base 100, nelle indagini per il 35% sono archiviazioni e per il 65% si va a giudizio (secondo la Relazione del Primo Presidente – Corte di Cassazione (2020). Non si riesce a scremare neanche la metà delle notizie di reato, il parametro generale per il quale decidere se esercitare l’azione penale (parametro molto generale), l’infondatezza della notizia di reato nel 1991, due anni dopo l’entrata in vigore del codice, la Corte Costituzionale; sentenza n. 88 del ’91 (parte la questione di legittimità costituzionale a partire dagli anni ’90, è legittimo costituzionalmente archiviare per infondatezza della notizia di reato); si pensava che permettesse di archiviare troppe notizie di reato.
Indagini e prove
Se non si trovano prove, trovare elementi che mettono in discussione la notizia di reato: problemi se ci sono elementi contraddittori. Se gli elementi di indagini sono tra loro contraddittori e si pensa che il dibattimento potrebbe essere utile per sciogliere l’incertezza, allora bisogna andare a processo (secondo la Corte). Qui la Corte dà un orientamento e suggerisce di andare al dibattimento anche se il PM sa che ne uscirà “perdente”.
Numeri davanti al giudice monocratico tasso di assoluzione al 50%; nel caso del giudice collegiale, invece scende al 35%.
Riti alternativi nel sistema giudiziario
Per quanto riguarda i riti alternativi previsti dal nostro sistema, si può procedere ad un rito più veloce: sono sei ma le due principali sono il patteggiamento (accordarsi sulla pena) e il rito abbreviato (invece di farlo in modalità orale, ci si accontenta di usare il dossier del PM e si usa questo come prova, e il processo dura meno). Il tasso di utilizzo di questi riti speciali che dovrebbero diminuire il numero di processi pendenti: 10-12%.
Tasso di assoluzione per quel 10% in America che decide di andare al dibattimento e decidono di non utilizzare un rito abbreviato o patteggiamento, 9/10 di quelli che vanno al dibattimento vengono condannati, il resto patteggiano.
Dati sui processi in Italia
Articolo sulla rivista “Sistema Penale” sui dati dei processi in Italia (per le indagini, media di 3 anni): media di primo grado 392 giorni, in appello 840 giorni di media (vero problema in Italia) e l’unico dato in media è quello della Cassazione di 167 giorni. La riforma della giustizia che il ministro attuale ha introdotto: 1° orientamento, aiutare i PM ad archiviare (introduzione della ragionevole prospettiva di condanna, il parametro che si usa nei sistemi di common law) e il 2° orientamento, incentivare la scelta dei riti alternativi grandi incentivi per patteggiamento, sconto di pena fino ad 1/3.
- Altri due criteri sulla messa alla prova, “forme di diritto penale mite”, archiviazioni condizionali per reati fino a 4 anni di reclusioni: se l’indagato si sottopone al reinserimento sociale.
- E la sospensione con messa alla prova dal 2014, prima utilizzato solo nel processo minorile (solo per reati puniti con un massimo di 4 anni di reclusione).
Volevano portare tramite una riforma, aumentare da 4 a 10 anni di reclusione, ma è saltato, come il patteggiamento di diminuzione della pena fino a 50%.
Riforma della prescrizione del reato
Un altro strumento che incide sulla scelta dei riti abbreviati è la riforma della prescrizione del reato: abbiamo un panorama incerto in quanto, avevamo un modello di prescrizione ove la prescrizione inizia alla commissione del fatto e non è sospeso durante la durata del processo. Dal 2019, legge in vigore dal 2020, riforma Bonafede, ha riformato la prescrizione stabilendo che questa cessa di ricorrere alla fine del 1° grado. Dunque, è più difficile che l’imputato possa ottenere un proscioglimento per prescrizione del reato.
Dal 1992 non si adottano più leggi di amnistia, in quanto serve il consenso di 2/3: dunque, lo strumento di cui tutti parlano male è la prescrizione. La nuova riforma dovrebbe prevedere un certo limite massimo per l’appello, per la cassazione.
Modelli teorici nel processo
Modelli possibili nel processo
I modelli teorici ci aiutano a capire meglio gli archetipi di riferimento, quindi capire meglio quali sono le radici degli istituti. I modelli non sono strumenti che devono influenzare il nostro pensiero. L’ideale è saperli usare con un minimo di distacco. Sull'accusatorio e inquisitorio, per contrapporre i modi per amministrare la giustizia penale, il manuale non ha una ripartizione di questi (file word online a riguardo). Se ne possono elaborare altri ma questi sono gli archetipi più tradizionali.
Accusatorio e adversary
Chiamato dai continentali modello accusatorio e invece nel sistema di common law. Ognuno di questi due termini ha una sua radice interessante: accusatorio, pone l’accento sull’accusa, sul fatto che ci sono degli avversari che si contrappongono. Entrambi mettono l’accento sul fatto che non puoi accusare e giudicare allo stesso tempo, la funzione del giudice e dell’accusa non è unita e la definizione anglosassone riflette una conseguenza: se c’è una figura che accusa, deve per forza esserci come contraltare, una figura di difesa, dunque ci sono due avversarsi che lottano sullo stesso piano davanti ad un giudice.
Chiamato accusationes, anticamente processo per che doveva iniziare attraverso lo strumento dell’accusa. Nella sua elaborazione ideale, il giudice è al vertice, che sta equidistante dalle parti e queste sono poste su un piano di parità tra di loro, equidistanti dal giudice. Lo spazio interno è il processo (prendendo come immagine un triangolo come rappresentazione del processo), tutto quello che è al di fuori dell’area, non sono legate al processo. Il perimetro rappresenta un limite giuridico, quello che è al di fuori non è rilevante ai fini del processo, tutto si svolge nel contraddittorio tra le parti davanti al giudice.
Ciò che avviene prima del processo (come le parti preparano il loro caso, raccogliendo informazioni) non ha rilievo sino a quando viene prodotto in aula davanti al giudice e nel contraddittorio. L’attività d’indagine condotta dalla polizia si colloca al di fuori del processo (tra ciò che è il fuori e il dentro del processo). Serve per raccogliere le notizie informative e prende il nome di indagine e nei tempi moderni viene condotta da un soggetto pubblico: la polizia. Il modello accusatorio esclude questa attività molto importante dal processo. L’attività di polizia non fa parte del diritto processuale penale, ma dal diritto amministrativo.
Davanti al giudice, le parti possono raccontare i fatti e le proprie ragioni. Il metodo orale è l’unica modalità con cui nessuno parte avvantaggiato e le parti possono controbattere tra loro. Modello improntato al dubbio scettico, i fatti vengono apportati e devono poter essere messi in discussione dall’antagonista. Fondato sull’oralità, immediatezza e contraddittorio. L’oralità è il migliore strumento per avere una parità tra i soggetti, ma che deve necessariamente avvenire nel contraddittorio. Ciascuna parte deve poter demolire la tesi altrui e metterle in discussione.
Immediatezza: non ci deve essere un medium tra giudice e prova, il giudice deve avere un contatto diretto con le fonti di prova, solo così ha la pienezza dei dati per poter decidere. Importanza non tanto delle parole dell’imputato, bensì del linguaggio del corpo, dell’imbarazzo o se suda. In Italia prevalgono aspetti del sistema accusatorio con degli elementi del sistema inquisitorio: si hanno quasi sempre modelli misti. Gli archetipi sono modelli astratti presi dalla storia, ma sono modelli ideali, cambia il dosaggio e modalità combinatoria. Es. Francia modello misto, dove c’è una prevalenza di aspetti del modello accusatorio; stessa cosa vale per l’Italia.
Questo modello accusatorio ideale ha come strumenti guida l’oralità, immediatezza e più in generale il contraddittorio.
Inquisitorio
Agli antipodi troviamo invece quello inquisitorio: nel modello inquisitorio si ha la difesa con l’imputato e poi il giudice accusatore che è uno solo: si ha un processo continuo dal primo atto di indagine sino alla sentenza definitiva. Questo comporta delle differenze: non c’è più la necessità di dividere un “fuori e un dentro”. Sistema che pone fiducia ad un soggetto, dandogli la funzione di ricercare, accusa e infine anche quella di decidere.
Ricercare, accusa e poi decidere: tutto nella stessa persona. Il lavoro di questo giudice-accusatorio è un continuo, una ricerca che si sviluppa nel tempo, che viene ponderata: il problema non è quello di usare un metodo formale per mettere in discussione le narrazioni, ma dare il tempo di raccogliere dati e ponderarli.
Figura del giudice-accusatore
Se nel sistema accusatorio le indagini sono al di fuori del processo, mentre in quello inquisitorio non c’è più la parità delle parti, non ci sono due avversari che si confrontano. In uno c’è tutta la fiducia, il giudice, e quindi deve “fare la diagnosi migliore”. La procedura è dunque tutto un continuo, si sviluppa prima dalla notizia di reato, poi da una prima indagine, successivamente una seconda fino al dibattimento e tutto è rilevante. Non è più un problema di escludere, ma di ponderare. Qui il tema è utilizzare una figura altamente qualificata del giudice-accusatore, con un rapporto non dialettico bensì da sovraordinato a subordinato. Vi è la fiducia nel giudice-accusatore, il quale è incaricato di scoprire la verità. L’essenza del sistema inquisitorio è la verbalizzazione nel fascicolo delle informazioni raccolte: devi avere tutto scritto perché ogni attività che è stata compiuta lasci una traccia, registrare e riportare, registrare e verbalizzare lasciare sempre una traccia scritta.
Esempi storici nel modello accusatorio
- Atene di Pericle: accusa popolare, cioè qualunque cittadino può accusare una persona, le indagini le fa una specie di pubblico ufficiale ma non hanno peso perché poi a decidere è una giuria popolare, con la caratteristica dell’oralità, metodo dialettico.
- Sistema di common law accusatore: molto spesso è elettivo o comunque legato alla politica (nel sistema inglese non esisteva la figura dell’accusatore, la polizia si sceglieva un avvocato, prima del 1821 esisteva un giudice di pace. Il case veniva dato al Governo che nominava un dalla cerchia ristretta di persone che poteva sostenere una causa davanti al bar, la sbarra. Nel 1821 nasce la polizia in Regno Unito, poi nel 1986 è istituito un ufficio governativo ove sono nominate persone che istituzionalmente rappresentano l’accusa pubblica, fine del modello dei barister) ma c’è sempre una componente popolare, un’assemblea popolare, la Giuria (giudice tecnico e un’assemblea popolare chiamata a decidere sul caso). Il giudice nel sistema anglosassone si bicefalo, dice c’è sempre un giudice tecnico e una giuria popolare c’è un magistrato e c’è anche un’assemblea di 12 concittadini chiamati a decidere sul caso. I verdetti sono immotivati, in quanto il giudice deve solo ragionare sul responso dell’assemblea, che non può dare una motivazione perché non sono giuristi, dicono solo se il soggetto è innocente o colpevole. Il giudice controlla la procedura, dirige la regolarità del processo, ma viene separata l’applicazione della pena, che è sempre a capo del giudice.
Si trovano in questo sistema una serie di regole di esclusione: perché le parti devono essere in parità e in modo da non fuorviare la giuria. La giuria non motiva, quindi non siamo in grado di capire le ragioni per le quali sono arrivati a determinate conclusioni. Le regole probatorie servono anche per evitare la discussione in camera di consiglio e per non fuorviare la giuria. Si può intervenire solo a priori per il fatto che non c’è una motivazione.
Esempi storici del modello inquisitorio
- Processo canonico contro l’eresia: a partire dal medioevo, giudice accusatore che è anche un sacerdote, rappresentante della chiesa di Roma (per cui non si può che dargli fiducia). Rappresenta il bene contro il male che è eresia. Poco dopo il 1000 d.C., uno degli elementi che divide è il carattere culturale. Si pensa che la società migliori anche mettendo il popolo ad amministrare la giustizia (tutto questo nel modello accusatorio). A livello culturale, questo modello inquisitorio nasce nello stesso periodo della diffusione delle università.
- Star Chamber nel Regno Unito: per i reati di alto tradimento c’era la Star Chamber per i reati comuni c’era il processo con giuria, per i reati contro la corona, c’era la Star Chamber, giudice ad hoc per affrontare i reati di alto tradimento.
- Ordonnance criminelle di Luigi XIV 1680: esempio più importante, ma anche la Costitutio Carolina in Germania. Prima c’era una inchiesta, portata avanti da un giudice istruttore, serviva per sapere il reato fosse stato commesso. Nel caso, si passava poi a chi l’avesse commesso (la chiave era il corpus delicti). Si teneva conto delle testimonianze, almeno 3 sotto giuramento, poi usano le confessioni libere e prese davanti al giudice. Ma anche qui non sempre riuscivano ad avere delle confessioni, successivamente, confessioni sotto tortura davanti al giudice.
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