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Perquisizione di propria iniziativa
Art. 352 c.p.p.: regola ulteriori ipotesi in cui la PG può procedere di propria iniziativa senza attendere il decreto motivato del PM, a tre tipologie di perquisizione quella personale, quella domiciliare e quella informatica. Secondo alcuni questa terza tipologia è una terza ammodernata, però il codice ha aggiunto una disposizione in cui ha menzionato anche questo tipo di elemento. Si tratta di situazioni eccezionali: all'art. 13 e 14 Cost. la libertà e il domicilio sono inviolabili, possono essere ristretti solo nei casi e nei modi previsti per legge ma con il presidio dell'autorità giudiziaria. In casi di urgenza si può dare modo alla polizia di agire salvo però chiedere conferma all'autorità giudiziaria. Questa modalità è già stata vista con il sopralluogo all'art. 354 c.p.p. Qui sono però evidenziati i casi: tendenzialmente la
La linea di confine del legislatore è stata la seguente, cioè la polizia può procedere alla perquisizione in via autonoma quando va a restringere la libertà personale dell'indagato. Quindi il filo rosso dell'art.352 è che dal momento in cui la polizia ha diversi titoli, va materialmente a restringere la libertà della persona, in quel momento quando anche non vi sia un decreto che lo autorizza a farlo, può di propria iniziativa eseguire una perquisizione personale, domiciliare o informatica. Le situazioni in cui può sempre intervenire sono:
- Quando viene eseguito un arresto in flagranza:
- In caso di evasione
- Sulla base di due parametri un po' diversi: quando abbia motivo di ritenere che sul corpo della persona o nel luogo che è il suo domicilio si trovi il corpo del reato e cose pertinenti al reato, e quando pensa che nel domicilio si nasconda l'evaso.
Una seconda tipologia riguarda l'esecuzione di...
misure carcerarie provvisorie, cioè l'ordinanza di custodia cautelare, oppure l'ordine di cattura in esecuzione di una pena definitiva. Quando viene adottato un provvedimento di custodia cautelare o un ordine di esecuzione della pena detentiva, la magistratura lo emette ma lo esegue la polizia. Quindi in entrambi i casi è la polizia che si presenta nel luogo dove si trova l'interessato per tradurlo in carcere. Nel primo caso è una misura provvisoria e nel secondo è una sentenza definitiva di condanna a una pena che va eseguita. In questi casi, quando va a prendere la persona per tradurla in carcere, può procedere a queste forme di perquisizione, però deve esserci l'urgenza, quindi, i motivi sono sempre gli stessi: se ha motivo di ritenere che nel luogo o nella persona stessa si celino il corpo del reato o cose pertinenti al reato e non si può attendere il provvedimento del magistrato. Comunque, la perquisizione eL'eventuale sequestro, sia che diano esito positivo o negativo, vanno sottoposte entro 48h al controllo del PM, il quale ha 48h per convalidarle.
L'ultima ipotesi è quella di acquisizione di plichi e corrispondenza:
ACQUISIZIONE DI PLICHI E CORRISPONDENZA (ART. 353 C.P.P.)
La norma è stata adattata anche alla corrispondenza digitale, però è evidente che è stata scritta pensando ad una forma di corrispondenza diversa. La polizia può intervenire sulla corrispondenza però non può operare un sequestro: in questo caso l'operazione è molto complicata perché la segretezza delle comunicazioni è inviolabile, ma non c'è un'eccezione uguale a quella del domicilio e della libertà personale. Quindi nel 13 e 14 della Costituzione e in casi eccezionali, la polizia può intervenire salvo chiedere conferma successivamente all'autorità giudiziaria. Mentre per le
libertà personali e di domicilio, al governo quindi alla polizia è possibile intervenire autonomamente, senza il controllo del magistrato, però poi deve chiedere la convalida a posteriori, perché la costituzione lo consente. Una clausola simile non è prevista per la comunicazione tra le persone, quindi per la corrispondenza. Il legislatore non voleva nessuna intromissione del governo nel campo delle comunicazioni, neanche eccezionale; probabilmente anche per l'uso un po' massivo che è stato fatto anche delle intercettazioni durante il ventennio. Da allora, l'art. 353 del codice, consente qualcosa ma non fino in fondo. Non consente il sequestro della corrispondenza in senso stretto, perché può farlo solo il magistrato e l'autorità giudiziaria. Quindi la polizia può, in primo luogo, può trasmettere la corrispondenza al PM, intatta, non la apre, non la deve leggere (facile quandoÈ dentro una busta). Complicato, quando vi è un’e-mail. La può aprire ma non la può sequestrare nei casi di necessità eurgenza previa autorizzazione del magistrato (es. persone che discutono sulnascondere un fuggitivo). Quindi se la polizia deve scoprire se delle persone si stianodando un accordo per compiere un attentato terroristico, o nascondere un fuggitivo: inquesto caso la polizia può chiedere al PM anche oralmente, salvo poi conferma periscritto, di essere autorizzata ad aprire la corrispondenza, ma non la può sequestrare.La apre, la legge e poi la lascia andare all’interessato.L’ultima possibilità è quella del blocco dell’inoltro, cioè può bloccare per un periodo ditempo limitato, l’inoltro della corrispondenza (chiedere al provider di un servizio diposta elettronica di bloccare la corrispondenza tra due o più persone) e entro 48 ore ilmagistrato deve confermare.
Questa disposizione è stata integrata anche con la corrispondenza elettronica. Casi problematici che in Italia al momento sono stati risolti applicando le norme del codice senza vedere i nessi dei profili costituzionali rilevanti: 1) Un caso speciale: il sequestro di e-mail o di messaggi già presenti nello smartphone. Tema della possibilità per la PG di, arrestata una persona, controllare il suo telefono. L'intervento sullo smartphone è una operazione su una cosa materiale? Corpo del reato? O sequestro di corrispondenza? È un'operazione questa che la polizia può compiere in autonomia o no? È riconducibile all'art. 352, cioè alle normali perquisizioni che la polizia può fare in caso di flagranza (salvo che poi le convalidi il PM) oppure è una forma di intervento sulla corrispondenza o una forma di intercettazione? Forma di perquisizione ordinaria. Per la Cassazione è una: se c'è un arresto in flagranza,la polizia può fare una perquisizione personale e informatica e può guardare le informazioni all'interno del dispositivo. Non sempre la soluzione è stata uguale, in altri paesi si è arrivati ad altre conclusioni caso Riley v. California (2014): prevedeva proprio la perquisizione e il sequestro dello smartphone a seguito di un arresto in flagranza. Occorre una warrant del giudice per guardare quello che c'è dentro allo smartphone? Se in Italia è sufficiente l'intervento del PM, perché è autorità giudiziaria, nel Bill of rights si tratta di potere esecutivo, quindi non può autorizzare giudizialmente l'intervento.
La Corte suprema annulla per violazione del IV emendamento: searches and seizures.
§2. Attività atipiche di indagine
Atipico non significa contrario alle norme di legge, ma solo non regolate da queste, innominate.
- Pedinamento, osservazione, controllo: un primo problema
Che è emerso nel corso del tempo è stato quello del pedinamento elettronico; 72Prof. CaianielloProblema di tutela dei diritti fondamentali: secondo alcuni si mettono in crisi la riservatezza, e non le comunicazioni, sulla base della privacy, un diritto incluso tra gli artt. 2 e 15 Cost. Secondo la Cassazione italiana questo non è abbastanza per portare all'equiparazione con un diritto fondamentale come quello del 13, 14 e 15; secondo la Cassazione queste forme di pedinamento elettronico sono libere, la polizia le può adottare senza dover chiedere l'autorizzazione al magistrato.
Richiesta di espressioni verbali all'indagato (o indiziato) al fine di consentire il riconoscimento della voce: un'altra attività che la PG può compiere è quella di chiedere all'indagato campioni vocali ai fini del riconoscimento della voce: è vero che la legge prevede la possibilità di farsi rilasciare campioni di grafia.
È possibile secondo il codice solo per campioni di scrittura. Nel caso del campione vocale non è detto granché: in ogni caso viene richiesto al soggetto di fare qualcosa, che potrà essere utilizzato contro di lui. Dunque, c’è un tema di tutela dell’art. 27 Cost.
Problema di tutela dei diritti fondamentali: tutela dell’art. 27, il diritto al silenzio nella misura in cui esso include il non essere costretti a fare qualcosa per auto-incriminarsi (privilegio contro l’autoincriminazione). Non c’è giurisprudenza in merito a questo tema. La giurisprudenza europea è non del tutto solida: il soggetto non può essere sanzionato solo per l’essersi rifiutato nel fare qualcosa. Però forse da questa giurisprudenza possiamo dedurre che la persona possa rifiutarsi. Non sarebbe sanzionabile né penalmente né da un punto di vista amministrativo.
Un’ipotesi invece decisa diversamente è
quella del pedinamento elettronico, nei casi Jones e Carpenter negli USA: in entrambi i casi, la Corte suprema ha deciso che il pedinamento elettronico violava la costituzione americana ma con due motivazioni diverse. Jones (2012): la corte suprema giustifica la violazione della costituzione perché è stata messa una spia dentro l'abitacolo della macchina; quindi, la polizia senza il mandato del giudice è entrata nell'abitacolo per inserire la spia corrisponde ad entrare nel domicilio di una persona, nonostante si tratti di un veicolo, senza l'autorizzazione giudiziaria. Carpenter (2018): in questo caso gli avevano agganciato il telefono con un trojan e poi vedevano dove andasse il soggetto. Di nuovo risolto nello stesso modo. Sommarie informazioni di PG dall'indagato Art 350 c.p.p.: sommarie informazioni rese dall'indagato. Testimoni o persone informate sui fatti: colui che è terzo alla vicenda ma è a conoscenza di fatti importanti ai.fini del processo. Il tipo di pr