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DIRITTO PROCESSUALE PENALE: procedura per l’accertamento e la punizione dei reati, stabilendo le forme

e cadenze per punirli nel PROCESSO PENALE che è appunto, il mezzo per accertare e punire i reati (nè si può

parlare solo quando esiste un’accusa), attraverso il quale si attua la GIURISDIZIONE PENALE, ovvero

l’attività di applicazione della legge penale da parte del giudice che accerta se l’imputato è colpevole,

applicando così una legge penale.

Due forme di processo:

 Modello inquisitorio

Modello accusatorio

 (italia, forma più soft)

Due differenze fondamentali:

1. Distribuzione differente delle funzioni di accusa e di giudizio

 Inquisitorio: caratterizzato dalla commistione, ovvero i poteri investigativi, di raccolta delle

prove e di giudizio, si concentrano nelle mani del giudice inquisitore

 Accusatorio: netta separazione dei poteri investigativi e di accusa rispetto alla funzione di

giudizio. Metodo migliore per accertare i fatti è lo scontro fra le parti, attraverso una

struttura triadica: accusa al pubblico ministero, difesa imputato e giudizio al giudice. Il

giudice si pronuncia sulla colpevolezza dell’imputato e ha un ruolo passivo, in quanto

interviene dopo che il pubblico ministero formula un’accusa e le parti si attivano a ricercare

prove.

*la passività è la garanzia della sua equidistanza dalle parti

2. Utilizzano metodi diversi di accertamento del fatto di reato

 Inquisitorio: le prove che servono per stabilire se l’imputato è colpevole, vengono raccolte

in segreto e in forma scritta. Si accumulano come verbali nei registri del giudice inquisitore

 Accusatorio: le prove che servono per stabilire se l’imputato è colpevole vengono raccolte

pubblicamente, oralmente (oralità ed immediatezza), nel contraddittorio tra le parti

(caratteristica fondamentale di questo sistema) e davanti al giudice equidistante

*tende a trovare due forme di attuazione: forma radicale (prova a formarsi nel

contraddittorio fra le parti) sorta di “sporting tehory of justice” (processo sorta di

competizione in cui vince il più abile, non chi ha più ragione) e la forma soft in cui viene

meno dato che il giudice ha un ruolo più importante)

Art.498 codice di procedura: formazione delle prove attraverso un esame incrociato (aspetto caratteristico

della forma accusatoria, diretto a far emergere elementi di conoscenza e verificare l’attendibilità delle

persone). Si compone di tre momenti: esame diretto, esame e contro esame. Le domande nascono da chi

ha introdotto il testimone, poi esame svolto dalle altre parti, infine concludendosi con chi lo ha ammesso in

processo.

Art.499 codice di procedura: contraddittorio delle parti è sottoposto a regole. Al giudice è affidato il

compito di curare che l’esame al testimone sia corretto: pertinenza, genuinità, lealtà.

CONTRADDITTORIO: fase che si caratterizza per la contesa fra le parti che si confrontano davanti al

giudice. Principio che esprime l’esigenza che ogni questione venga dibattuta tra le parti e poi decisa

dal giudice imparziale. Elemento confronto-scontro

 Prove precostituite: sono entità che prendono corpo al di fuori del processo e a

prescindere dall’esistenza di questo. Possono però fare il loro ingresso nel processo come

prove, tipico esempio è il documento (ricevuta hotel). Il contraddittorio si declina

esclusivamente come contraddittorio sulla prova: entrambe le parti devono essere messe

in condizione di confrontarsi davanti al giudice sulle prove acquisite

 Prove costituende: entità che si formano nella sede processuale, si concretizzano nel

rilascio di dichiarazioni dalle persone chiamate a parlare nel processo. Tipico esempio:

testimonianze. Il contraddittorio si declina come contraddittorio per la prova: le

dichiarazioni utilizzabili dal giudice sono soltanto quelle che nascono in risposta alle

domande incrociate. Le parti devono comunque esercitare anche il contraddittorio sulla

prova.

Altri due modelli processuali:

 Processo misto (combinazione modello inquisitorio e accusatorio. Sistema che si ispira al codice

napoleonico 1808). La struttura è divisa nella fase istruttoria (si svolge in modo segreto e scritto) e il

dibattimento (pubblicamente, oralmente e con la partecipazione di entrambe le parti). Il materiale

raccolto con metodo inquisitorio viene travasato nel dibattimento andando a fondare la decisione

del giudice.

 Giustizia negoziata: modello processuale autonomo (sviluppo notevole in tempi moderni). Esempio

patteggiamento.

PATTEGGIAMENTO: imputato e pubblico ministero si accordano per proporre al giudice

l’applicazione di una pena ridotta. Si caratterizza per la sua natura anti-cognitiva, ovvero il mancato

accertamento della responsabilità dell’imputato, che consente al sistema-giustizia di risparmiare

tempo e risorse, in cambio l’imputato ottiene una pena ridotta, la cui applicazione si basa dunque

sulla concorda volontà espressa delle parti. Viene utilizzato per i reati di gravità contenuta

[In Italia, il patteggiamento è l’applicazione della pena su richiesta delle parti]

 Giustizia riparativa: nel nostro sistema concretizzazioni limitate. Prassi alternativa che vede il

coinvolgimento attivo della vittima, il cui fine è ricercare una soluzione condivisa fra le parti.

CODICE DI PROCEDURA PENALE : risale al 1988 e da allora non è mai più stato varato un

nuovo codice, ma sono state apportate molte modifiche.

 Nacque sotto il vincolo della legge delega n.81 in cui il parlamento vincolò il governo a dare vita al

processo penale di stampo accusatorio (era misto).

-disposizioni del codice rimaste inalterate: rimangono vincolate al rispetto dei principi e criteri

direttivi contenuti nella legge delega (ancora oggi nel caso contrario possono essere dichiarate

incostituzionali)

-disposizioni modificate successivamente: non sono vincolate al rispetto dei principi e criteri

direttivi della legge delega. Nascono fuori dai vincoli. Modifiche: struttura triadica e decisione sulla

colpevolezza dell’imputato sulla base delle prove formate nel contraddittorio fra le parti davanti al

giudice che deve decidere.

Processo di primo grado italiano: indagine preliminare, udienza preliminare e giudizio (se l’imputato risulta

colpevole aldilà di ogni ragionevole dubbio può essere condannato)

Si ricorre alla legge delega per disciplinare materie complesse che richiedono competenze tecniche specifiche e molto tempo.

Formalmente emanati dal Presidente della Repubblica. Il governo adotta i decreti solo in caso di urgenza e necessità, diventano

legge per scelta del Parlamento. Il decreto legislativo deve muoversi entro i principi e criteri direttivi, il tempo e l’oggetto fissato

dalla legge-delega, in caso contrario incorre in un ”eccesso di delega”, violando l’art.76 costituzione, pertanto, una volta

interpellata, la Corte Costituzionale dichiarerà l’incostituzionalità.

Art. 111 della costituzione: sulle orme della convenzione europea dei diritti dell’uomo (art.6), vengono

inseriti i principi del “giusto processo”: le prove per stabilire se l’imputato è colpevole si devono formare

nel contraddittorio

 Comma 2: contraddittorio e parità d’armi. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in

condizioni di parità e davanti al giudice terzo imparziale

 Comma 3: diritti difensivi basilari. La legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più

breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo

carico. Ogni persona accusata di reato dispone del tempo e delle condizioni per preparare la sua

difesa. Devono inoltre avere la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o far interrogare persone

che rendono dichiarazioni a loro carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a

sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a loro

favore.

 Comma 4 (prima parte): principio del contraddittorio nella formazione della prova. È una garanzia

di un corretto accertamento dei fatti da una prospettiva oggettiva

 Comma 4 (seconda parte): la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di

dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio

da parte dell’imputato o del suo difensore (=totale inaffidabilità)

 Comma 5: eccezioni del contraddittorio nella formazione della prova. Regola i casi in cui la

formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata

impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. La costituzione impedisce

dunque che si perdano dichiarazioni utili a causa di forze maggiori.

 Comma 6: provvedimenti che hanno carattere organizzativo o di mero impulso processuale.

Obbligo di motivare

 Comma 7: contro le sentenze, sempre ammesso ricorrere alla cassazione. È una garanzia contro

eventuali violazioni di legge

PROCEDIMENTO PENALE : serie cronologicamente ordinata di atti diretti alla pronuncia di una

decisione penale

 Ordinario: procedimento ricco di garanzie, ma lungo e dispendioso

 Speciale: scopo di ridurre il numero di procedimenti destinati a passare attraverso tutte le tappe

del procedimento ordinario (reato più grave, accertamenti più delicati)

La GIUSTIZIA PENALE, viene fatta partire con l’acquisizione della notizia di reato e, con il compimento del

primo atto successivo, inizia il procedimento penale.

Fasi del procedimento ordinario di primo grado (può anche concludersi prima):

1. Indagini preliminari: si svolgono sotto la direzione del pubblico ministero, supportato dalla polizia

giudiziaria. Le attività svolte in questa tappa hanno lo scopo di fornire al pubblico ministero gli

elementi necessari per capire se nel caso concreto sono presenti gli estremi per creare un’accusa a

capo di una persona determinata. Se non ci sono dovrà attivarsi affinchè si arrivi alla chiusura del

procedimento. Alla fine delle indagini il pubblico ministero ha due opzioni:

 Esercitare l’azione penale (=attribuire un fatto costituente reato ad una persona

determinata). Unica azione che avvia il processo. In questo caso il pubblico ministero

chiede il rinvio a giudizio dell’imputato e il giudice dell’udienza preliminare

successivamente fissa la data dell’udienza

 Chiedere al giudice delle indagini preliminari l’archiviazione. In questo caso il procedimento

si conclude prima di iniziare il processo

2. Udienza preliminare: primo controllo sull’imputazione formulata dal pubblico ministero nel

confronto fra le parti. L’oggetto del controllo è l’accusa formulata dal pubblico ministero che non

dev’essere azzardata. Questa fase funziona da filtro, consente di evitare giudizi inutili. A

conclusione dell’udienza:

 Giudice udienza preliminare pronuncia una sentenza di non luogo a procedere

 Giudice udienza preliminare emette un decreto che dispone il giudizio

3. Giudizio: fase dedicata a verificare la fondatezza delle accuse. Fulcro della tappa è il dibattimento,

la cui attività centrale è l’istruzione dibattimentale: attività di assunzione delle prove. Il

dibattimento è fondato dai principi di:

 Pubblicità, udienze sono pubbliche. Solo in alcuni casi si procede a porte chiuse

 Oralità ed immediatezza, in dibattimento le prove dichiarative vengono assunte di fronte al

giudice in modo orale

 Contraddittorio nella prova: esame incrociato

E termina con:

 Sentenza di proscioglimento

 Sentenza di condanna in esito al giudizio

Il processo può proseguire oltre il primo grado se le parti richiedono l’impugnazione, ovvero contestano la

sentenza. Atto con la quale una parte critica il provvedimento del giudice richiedendo la rimozione o la

modifica

Giudizio di secondo grado:

1. Una o più parti hanno il diritto di proporre appello contro la sentenza di primo grado, proponendo

critiche che possono essere sia di fatto che di diritto (l’appellante lamenta una violazione di diritto).

Mezzo di impugnazione l’appello.

2. Giudizio di appello:

 Conferma della sentenza di primo grado: impugnazione non accolta

 Riforma, di tutto o in parte

Altro mezzo di impugnazione: ricorso di cassazione (ne esiste solo una sul territorio nazionale: Roma)

contro la sentenza di secondo grado, per motivi di diritto

Giudizio di cassazione:

 Rigetto del ricorso, processo termina

 Annullamento totale o parziale della decisione impugnata (= RICORSO ACCOLTO)

-con rinvio. La corte di cassazione rinvia ad una altra sezione della corte d’appello che

opererà come giudice di rinvio, con il compito di risolvere le questioni di fatto, risolvibili alla

luce del diritto che la corte di cassazione ha espresso

-senza rinvio: processo termina

*regola: la corte di cassazione non può entrare nel merito della ricostruzione del fatto alla

quale il giudice inferiore è arrivato valutando le prove a sua disposizione. NON è GIUDIZIO DI

TERZO GRADO, è una garanzia contro eventuali violazioni di legge

Una volta scaduti i termini per l’esercizio dell’impugnazione: esaurimento dei gradi di giudizio.

Prima dell’irrevocabilità, l’imputato può essere sottoposto alla carcerazione o a misure

restrittive meno pesanti, solo se ci sono esigenze specifiche:

 Pericolo di inquinamento probatorio

 Pericolo di fuga

 Pericolo di particolari sviluppi criminosi

Non è un’anticipazione della pena: “l’imputato non è considerato colpevole fino alla

condanna definitiva” (art.27 comma 2 costituzione)

Una volta divenuta irrevocabile, la sentenza può essere:

 Eseguita

 Scatta il divieto di un secondo giudizio. Persona prosciolta e quella condannata non possono

essere sottoposte a giudizio per lo stesso oggetto

*a favore dei condannati: possibilità di revisione: mezzo di impugnazione straordinario che può portare

a rimuovere una sentenza di condanna che è già passata in giudicato (casi previsti nell’art.630 c.p.p.)

*dopo l’archiviazione le indagini possono essere riaperte, spesso a carico della persona.

PROCEDIMENTO: serie di atti che inizia con il primo atto successivo alla ricezione della notizia di reato e

comprende anche gli atti della fase esecutiva.

PROCESSO: serie di atti che trae origine dalla formulazione dell’imputazione e si conclude nel momento

in cui la sentenza che decide sull&r

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elisaellischiaravalli167 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto e procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Mantovani Giulia.
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