DIRITTO PROCESSUALE PENALE: procedura per l’accertamento e la punizione dei reati, stabilendo le forme
e cadenze per punirli nel PROCESSO PENALE che è appunto, il mezzo per accertare e punire i reati (nè si può
parlare solo quando esiste un’accusa), attraverso il quale si attua la GIURISDIZIONE PENALE, ovvero
l’attività di applicazione della legge penale da parte del giudice che accerta se l’imputato è colpevole,
applicando così una legge penale.
Due forme di processo:
Modello inquisitorio
Modello accusatorio
(italia, forma più soft)
Due differenze fondamentali:
1. Distribuzione differente delle funzioni di accusa e di giudizio
Inquisitorio: caratterizzato dalla commistione, ovvero i poteri investigativi, di raccolta delle
prove e di giudizio, si concentrano nelle mani del giudice inquisitore
Accusatorio: netta separazione dei poteri investigativi e di accusa rispetto alla funzione di
giudizio. Metodo migliore per accertare i fatti è lo scontro fra le parti, attraverso una
struttura triadica: accusa al pubblico ministero, difesa imputato e giudizio al giudice. Il
giudice si pronuncia sulla colpevolezza dell’imputato e ha un ruolo passivo, in quanto
interviene dopo che il pubblico ministero formula un’accusa e le parti si attivano a ricercare
prove.
*la passività è la garanzia della sua equidistanza dalle parti
2. Utilizzano metodi diversi di accertamento del fatto di reato
Inquisitorio: le prove che servono per stabilire se l’imputato è colpevole, vengono raccolte
in segreto e in forma scritta. Si accumulano come verbali nei registri del giudice inquisitore
Accusatorio: le prove che servono per stabilire se l’imputato è colpevole vengono raccolte
pubblicamente, oralmente (oralità ed immediatezza), nel contraddittorio tra le parti
(caratteristica fondamentale di questo sistema) e davanti al giudice equidistante
*tende a trovare due forme di attuazione: forma radicale (prova a formarsi nel
contraddittorio fra le parti) sorta di “sporting tehory of justice” (processo sorta di
competizione in cui vince il più abile, non chi ha più ragione) e la forma soft in cui viene
meno dato che il giudice ha un ruolo più importante)
Art.498 codice di procedura: formazione delle prove attraverso un esame incrociato (aspetto caratteristico
della forma accusatoria, diretto a far emergere elementi di conoscenza e verificare l’attendibilità delle
persone). Si compone di tre momenti: esame diretto, esame e contro esame. Le domande nascono da chi
ha introdotto il testimone, poi esame svolto dalle altre parti, infine concludendosi con chi lo ha ammesso in
processo.
Art.499 codice di procedura: contraddittorio delle parti è sottoposto a regole. Al giudice è affidato il
compito di curare che l’esame al testimone sia corretto: pertinenza, genuinità, lealtà.
CONTRADDITTORIO: fase che si caratterizza per la contesa fra le parti che si confrontano davanti al
giudice. Principio che esprime l’esigenza che ogni questione venga dibattuta tra le parti e poi decisa
dal giudice imparziale. Elemento confronto-scontro
Prove precostituite: sono entità che prendono corpo al di fuori del processo e a
prescindere dall’esistenza di questo. Possono però fare il loro ingresso nel processo come
prove, tipico esempio è il documento (ricevuta hotel). Il contraddittorio si declina
esclusivamente come contraddittorio sulla prova: entrambe le parti devono essere messe
in condizione di confrontarsi davanti al giudice sulle prove acquisite
Prove costituende: entità che si formano nella sede processuale, si concretizzano nel
rilascio di dichiarazioni dalle persone chiamate a parlare nel processo. Tipico esempio:
testimonianze. Il contraddittorio si declina come contraddittorio per la prova: le
dichiarazioni utilizzabili dal giudice sono soltanto quelle che nascono in risposta alle
domande incrociate. Le parti devono comunque esercitare anche il contraddittorio sulla
prova.
Altri due modelli processuali:
Processo misto (combinazione modello inquisitorio e accusatorio. Sistema che si ispira al codice
napoleonico 1808). La struttura è divisa nella fase istruttoria (si svolge in modo segreto e scritto) e il
dibattimento (pubblicamente, oralmente e con la partecipazione di entrambe le parti). Il materiale
raccolto con metodo inquisitorio viene travasato nel dibattimento andando a fondare la decisione
del giudice.
Giustizia negoziata: modello processuale autonomo (sviluppo notevole in tempi moderni). Esempio
patteggiamento.
PATTEGGIAMENTO: imputato e pubblico ministero si accordano per proporre al giudice
l’applicazione di una pena ridotta. Si caratterizza per la sua natura anti-cognitiva, ovvero il mancato
accertamento della responsabilità dell’imputato, che consente al sistema-giustizia di risparmiare
tempo e risorse, in cambio l’imputato ottiene una pena ridotta, la cui applicazione si basa dunque
sulla concorda volontà espressa delle parti. Viene utilizzato per i reati di gravità contenuta
[In Italia, il patteggiamento è l’applicazione della pena su richiesta delle parti]
Giustizia riparativa: nel nostro sistema concretizzazioni limitate. Prassi alternativa che vede il
coinvolgimento attivo della vittima, il cui fine è ricercare una soluzione condivisa fra le parti.
CODICE DI PROCEDURA PENALE : risale al 1988 e da allora non è mai più stato varato un
nuovo codice, ma sono state apportate molte modifiche.
Nacque sotto il vincolo della legge delega n.81 in cui il parlamento vincolò il governo a dare vita al
processo penale di stampo accusatorio (era misto).
-disposizioni del codice rimaste inalterate: rimangono vincolate al rispetto dei principi e criteri
direttivi contenuti nella legge delega (ancora oggi nel caso contrario possono essere dichiarate
incostituzionali)
-disposizioni modificate successivamente: non sono vincolate al rispetto dei principi e criteri
direttivi della legge delega. Nascono fuori dai vincoli. Modifiche: struttura triadica e decisione sulla
colpevolezza dell’imputato sulla base delle prove formate nel contraddittorio fra le parti davanti al
giudice che deve decidere.
Processo di primo grado italiano: indagine preliminare, udienza preliminare e giudizio (se l’imputato risulta
colpevole aldilà di ogni ragionevole dubbio può essere condannato)
Si ricorre alla legge delega per disciplinare materie complesse che richiedono competenze tecniche specifiche e molto tempo.
Formalmente emanati dal Presidente della Repubblica. Il governo adotta i decreti solo in caso di urgenza e necessità, diventano
legge per scelta del Parlamento. Il decreto legislativo deve muoversi entro i principi e criteri direttivi, il tempo e l’oggetto fissato
dalla legge-delega, in caso contrario incorre in un ”eccesso di delega”, violando l’art.76 costituzione, pertanto, una volta
interpellata, la Corte Costituzionale dichiarerà l’incostituzionalità.
Art. 111 della costituzione: sulle orme della convenzione europea dei diritti dell’uomo (art.6), vengono
inseriti i principi del “giusto processo”: le prove per stabilire se l’imputato è colpevole si devono formare
nel contraddittorio
Comma 2: contraddittorio e parità d’armi. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in
condizioni di parità e davanti al giudice terzo imparziale
Comma 3: diritti difensivi basilari. La legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più
breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo
carico. Ogni persona accusata di reato dispone del tempo e delle condizioni per preparare la sua
difesa. Devono inoltre avere la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o far interrogare persone
che rendono dichiarazioni a loro carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a
sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a loro
favore.
Comma 4 (prima parte): principio del contraddittorio nella formazione della prova. È una garanzia
di un corretto accertamento dei fatti da una prospettiva oggettiva
Comma 4 (seconda parte): la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di
dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio
da parte dell’imputato o del suo difensore (=totale inaffidabilità)
Comma 5: eccezioni del contraddittorio nella formazione della prova. Regola i casi in cui la
formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata
impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. La costituzione impedisce
dunque che si perdano dichiarazioni utili a causa di forze maggiori.
Comma 6: provvedimenti che hanno carattere organizzativo o di mero impulso processuale.
Obbligo di motivare
Comma 7: contro le sentenze, sempre ammesso ricorrere alla cassazione. È una garanzia contro
eventuali violazioni di legge
PROCEDIMENTO PENALE : serie cronologicamente ordinata di atti diretti alla pronuncia di una
decisione penale
Ordinario: procedimento ricco di garanzie, ma lungo e dispendioso
Speciale: scopo di ridurre il numero di procedimenti destinati a passare attraverso tutte le tappe
del procedimento ordinario (reato più grave, accertamenti più delicati)
La GIUSTIZIA PENALE, viene fatta partire con l’acquisizione della notizia di reato e, con il compimento del
primo atto successivo, inizia il procedimento penale.
Fasi del procedimento ordinario di primo grado (può anche concludersi prima):
1. Indagini preliminari: si svolgono sotto la direzione del pubblico ministero, supportato dalla polizia
giudiziaria. Le attività svolte in questa tappa hanno lo scopo di fornire al pubblico ministero gli
elementi necessari per capire se nel caso concreto sono presenti gli estremi per creare un’accusa a
capo di una persona determinata. Se non ci sono dovrà attivarsi affinchè si arrivi alla chiusura del
procedimento. Alla fine delle indagini il pubblico ministero ha due opzioni:
Esercitare l’azione penale (=attribuire un fatto costituente reato ad una persona
determinata). Unica azione che avvia il processo. In questo caso il pubblico ministero
chiede il rinvio a giudizio dell’imputato e il giudice dell’udienza preliminare
successivamente fissa la data dell’udienza
Chiedere al giudice delle indagini preliminari l’archiviazione. In questo caso il procedimento
si conclude prima di iniziare il processo
2. Udienza preliminare: primo controllo sull’imputazione formulata dal pubblico ministero nel
confronto fra le parti. L’oggetto del controllo è l’accusa formulata dal pubblico ministero che non
dev’essere azzardata. Questa fase funziona da filtro, consente di evitare giudizi inutili. A
conclusione dell’udienza:
Giudice udienza preliminare pronuncia una sentenza di non luogo a procedere
Giudice udienza preliminare emette un decreto che dispone il giudizio
3. Giudizio: fase dedicata a verificare la fondatezza delle accuse. Fulcro della tappa è il dibattimento,
la cui attività centrale è l’istruzione dibattimentale: attività di assunzione delle prove. Il
dibattimento è fondato dai principi di:
Pubblicità, udienze sono pubbliche. Solo in alcuni casi si procede a porte chiuse
Oralità ed immediatezza, in dibattimento le prove dichiarative vengono assunte di fronte al
giudice in modo orale
Contraddittorio nella prova: esame incrociato
E termina con:
Sentenza di proscioglimento
Sentenza di condanna in esito al giudizio
Il processo può proseguire oltre il primo grado se le parti richiedono l’impugnazione, ovvero contestano la
sentenza. Atto con la quale una parte critica il provvedimento del giudice richiedendo la rimozione o la
modifica
Giudizio di secondo grado:
1. Una o più parti hanno il diritto di proporre appello contro la sentenza di primo grado, proponendo
critiche che possono essere sia di fatto che di diritto (l’appellante lamenta una violazione di diritto).
Mezzo di impugnazione l’appello.
2. Giudizio di appello:
Conferma della sentenza di primo grado: impugnazione non accolta
Riforma, di tutto o in parte
Altro mezzo di impugnazione: ricorso di cassazione (ne esiste solo una sul territorio nazionale: Roma)
contro la sentenza di secondo grado, per motivi di diritto
Giudizio di cassazione:
Rigetto del ricorso, processo termina
Annullamento totale o parziale della decisione impugnata (= RICORSO ACCOLTO)
-con rinvio. La corte di cassazione rinvia ad una altra sezione della corte d’appello che
opererà come giudice di rinvio, con il compito di risolvere le questioni di fatto, risolvibili alla
luce del diritto che la corte di cassazione ha espresso
-senza rinvio: processo termina
*regola: la corte di cassazione non può entrare nel merito della ricostruzione del fatto alla
quale il giudice inferiore è arrivato valutando le prove a sua disposizione. NON è GIUDIZIO DI
TERZO GRADO, è una garanzia contro eventuali violazioni di legge
Una volta scaduti i termini per l’esercizio dell’impugnazione: esaurimento dei gradi di giudizio.
Prima dell’irrevocabilità, l’imputato può essere sottoposto alla carcerazione o a misure
restrittive meno pesanti, solo se ci sono esigenze specifiche:
Pericolo di inquinamento probatorio
Pericolo di fuga
Pericolo di particolari sviluppi criminosi
Non è un’anticipazione della pena: “l’imputato non è considerato colpevole fino alla
condanna definitiva” (art.27 comma 2 costituzione)
Una volta divenuta irrevocabile, la sentenza può essere:
Eseguita
Scatta il divieto di un secondo giudizio. Persona prosciolta e quella condannata non possono
essere sottoposte a giudizio per lo stesso oggetto
*a favore dei condannati: possibilità di revisione: mezzo di impugnazione straordinario che può portare
a rimuovere una sentenza di condanna che è già passata in giudicato (casi previsti nell’art.630 c.p.p.)
*dopo l’archiviazione le indagini possono essere riaperte, spesso a carico della persona.
PROCEDIMENTO: serie di atti che inizia con il primo atto successivo alla ricezione della notizia di reato e
comprende anche gli atti della fase esecutiva.
PROCESSO: serie di atti che trae origine dalla formulazione dell’imputazione e si conclude nel momento
in cui la sentenza che decide sull&r