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Estratto del documento

LA FASE PROCEDIMENTALE

immediatamente, al pm o ad un agente di pg. L’obbligo non sussiste se espone la persona assistita a

procedimento penale.

In linea generale i reati sono perseguibili d’ufficio, ma ci sono delle ipotesi in cui i reati sono perseguibili

sono se sussistono le ccdd CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA’, che costituiscono atti che contengono oltre

la notizia di reato, la dichiarazione di volontà che si proceda contro il responsabile del reato. Esse sono:

1. La QUERELA (art. 336-340 cpp), proponibile da ogni persona offesa da un reato non procedibile

d’ufficio: si tratta di una dichiarazione con cui, personalmente o tramite procuratore speciale, si

manifesta la volontà che si proceda contro un fatto previsto dalla legge come reato. Contiene la

notizia di reato e la dichiarazione di volontà della persona offesa che si proceda contro il

responsabile del reato. Il diritto di querela deve essere esercitato entro 3 mesi dal giorno della notizia

del fatto-reato, per i delitti di violenza sessuale il termine è di 6 mesi. A questo diritto si può

RINUNCIARE (art. 339 cpp) prima che la querela sia proposta, con dichiarazione scritta, rilasciata

all’interessato o un suo rappresentante oppure con dichiarazione orale alla pg o ad un notaio, che

redigono verbale. Se la querela è stata già proposta, la persona offesa può decidere che il

procedimento sia interrotto e la querela proposta perda i suoi effetti, questa è la REMISSIONE DI

QUERELA (art. 340), che può essere:

- Processuale, se fatta ed accettata personalmente o tramite di procuratore speciale, con

dichiarazione ricevuta dal pm o dalla pg, che la deve trasmettere al pm immediatamente;

e può essere espressa o tacita, quest’ultima quando il querelante ha compiuto

- Extraprocessuale,

atti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.

La remissione deve essere accettata dal querelato, il quale deve espressamente o tacitamente

rifiutarla. Il rifiuto tacito si ha quando il querelato compie atti incompatibili con la volontà di

accettare la remissione.

2. ISTANZA DI PROCEDIMENTO (art. 341 cpp): la persona offesa esprime la volontà che un reato

commesso all’estero venga perseguito in Italia, purché il fatto sia previsto come reato dalla legge

italiana. Ciò può avvenire nel caso in cui:

Il cittadino commette all’estero un delitto per cui la legge italiana stabilisce la pena

- dell’ergastolo o la reclusione inferiore a 3 anni,

all’estero

- Lo straniero commette ed a danno dello stato o di un cittadino un delitto per cui la

legge stabilisce l’ergastolo o le reclusione non inferiore nel minimo ad un anno

- Siano commessi reati a mezzo stampa.

3. AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE può essere posta in essere da un organo dello Stato, quando i

procedimenti hanno ad oggetto reati attribuibili a soggetti che ricoprono cariche pubbliche: il pm

deve chiedere l’autorizzazione prima che eserciti l’azione penale. La richiesta deve essere presentata

entro 30 giorni dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persone per cui è

necessaria l’autorizzazione.

4. RICHIESTA DI PROCEDIMENTO, può essere proposta dal Ministero della Giustizia con cui

all’estero.

esprime la volontà che si proceda per un determinato reato commesso

In assenza delle condizioni di procedibilità la pg non ha l’obbligo di informare il pm, a meno che non siano

state svolte delle indagini.

IL SEGRETO INVESTIGATIVO ED IL DIRITTO DI INFORMAZIONE: ARTT. 326-329 CPP

il diritto dell’accusato di essere informato riservatamente nel più breve tempo

La Costituzione stabilisce

possibile della natura e dei motivi dell’accusa a suo carico, contestualmente però vi è l’esigenza di

proteggere le indagini, con la segregazione, al fine di evitare che le stesse possano essere inquinate.

Il segreto investigativo è il segreto a tutela degli atti compiuti dal pm nel corso delle indagini preliminari al

fine di proteggere la ricerca della verità contro atti che possono minare le genuinità e l’acquisizione delle

2

LA FASE PROCEDIMENTALE

prove, perché la conoscenza dei primi risultati delle indagini potrebbe consentire al responsabile del reato ed

l’art. 329

ai suoi complici di influire sulle prove ancora da acquisire o di compromettere quelle già acquisite:

cpp infatti prevede l’obbligo del segreto sugli atti di indagine compiuti dal pm e dalla pg, che comporta che

l’atto non debba essere in assoluto rivelato; dal punto di vista soggettivo esso opera nei confronti:

Del pm e degli ufficiale ed agenti della pg che hanno posto in essere l’atto

- coperto dal segreto

Ma anche dei soggetti privati che possono essere stati coinvolti nell’atto.

-

La rivelazione del segreto è configurata come reato comune se commesso da un qualunque soggetto come

di un pubblico servizio.

reato proprio se commesso da un pubblico ufficiale o dall’incaricato

L’obbligo del segreto permane fino a che l’imputato non possa averne conoscenza e, comunque, non oltre la

chiusura delle indagini preliminari.

Gli atti che possono essere compiuti durante le indagini preliminari si distinguono in:

 Atti garantiti, il cui compimento richiede il necessario preavviso del difensore ed il suo diritto di

assistere al compimento dell’atto (interrogatorio, ispezione e confronto dell’indagato, ispezione su

persone diverse dall’indagato);

 Atti a sorpresa, ai quali il difensore ha facoltà di assistere senza avere il diritto al preavviso, perché si

tratta di atti per natura non ripetibili (sequestri e perquisizioni).

La conoscenza di questi atti permette all’indagato di verificare l’attendibilità delle prove acquisite

dall’accusa e di ricercare le prove a proprio favore.

Gli atti tipici ed atipici sono coperti dal divieto di pubblicazione fino alla chiusura delle indagini preliminari,

indagini, invia all’indagato l’avviso di

la loro documentazione è depositata quando il pm, al termine delle

conclusione delle indagini stesse.

Dal punto di vista oggettivo, il segreto riguarda lo svolgimento e la documentazione dell’atto ma non il fatto

storico oggetto dell’indagine; tuttavia vi sono delle ipotesi in cui il pm può ampliare l’oggetto del segreto in

caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, egli impone con decreto motivato il divieto di

pubblicazione di singoli atti o specifiche notizie relative a determinate operazioni o dispone, sempre con

decreto motivato, la segregazione di singoli atti quando:

L’imputato lo consente,

- conoscenza dell’atto può ostacolare le indagini relative ad altre persone.

- La

La l. 397/2000 ha attribuito al pm di estendere il segreto anche al fatto storico oggetto dell’atto.

Contestualmente a questi obblighi occorre garantire il diritto costituzionale dell’accusato alla tempestiva

informazione sulla natura ed i motivi dell’accusa, diritto sancito a livello internazionale e comunitario dalla

affinché l’indagato abbia la possibilità ed il tempo

Convenzione Europea e dal Patto internazionale,

necessario per preparare la sua difesa ed acquisire elementi di prova a suo favore.

L’istituto previsto all’art. 369 cpp, l’informazione di garanzia, rappresenta il compromesso tra queste due

opposte esigenze: essa deve essere predisposta dal pm SOLO quando deve compiere un atto al quale il

difensore ha diritto di assistere, ossia un atto garantito; il codice precedente all’art. 304 invece prevedeva che

la comunicazione giudiziaria (o avviso di garanzia) dovesse essere inviata dal giudice istruttore SIN DAL

PRIMO ATTO di istruzione.

La l. 60/2001 ha poi introdotto una nuova garanzia per l’indagato, l’art. 369 bis prevede l’informazione della

persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa, che deve essere inviato al compimento del primo atto a

cui il difensore ha diritto di assistere, notificando in questo modo all’indagato la comunicazione della nomina

di un difensore d’ufficio.

L’art. 369 bis sembra un doppione dell’art. 369, ma la giurisprudenza ha basato la ratio della disposizione

introdotta nel 2001 nell’esigenza di evitare che l’indagato resti privo di un difensore, escludendo la

comunicazione ex art. 369 bis nelle ipotesi in cui l’indagato abbia già provveduto alla nomina di un difensore

di fiducia. 3

LA FASE PROCEDIMENTALE

LE INDAGINI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA: ARTT. 347-357 CPP E LE INDAGINI DEL PUBBLICO

MINISTERO: ARTT. 358-378 CPP

Pm e pg non sono due soggetti che agiscono separatamente ed in totale autonomia tra loro, in quanto le

indagini sono dirette dal pm, il quale può disporre direttamente della pg che, anche dopo la comunicazione

della notizia di reato al pm, può svolgere attività di propria iniziativa: quindi il motivo della separazione

della disciplina (titolo IV e titolo V) va ravvisata nella necessità di differenziarne la regolamentazione in

relazione alle caratteristiche soggettive di chi le compie.

Partendo dalle attività che possono essere poste in essere dalla pg, innanzitutto dobbiamo partire dalla

che la pg può compiere con maggiore autonomia, anche dopo l’iscrizione

considerazione che vi sono attività

della notizia di reato nell’apposito registro, ma deve prontamente informare il pm; e vi sono attività che la pg

può compiere solo su delega del pm, configurando un grado di autonomia molto più limitato, ma anche in

queste ipotesi la pg può svolgere le altre attività di indagine richieste da elementi emersi successivamente al

compimento dell’atto delegato, per assicurare le nuove fonti di prova, purché non siano contrari alla delega

ricevuta dal pm e la pg deve informare immediatamente il pm.

Le attività che possono essere compiute dalla pg sono:

 L’identificazione dell’indagato e di altre persone (art. 349 cpp): consiste nella raccolta degli elementi

persona (indagata o non), utili per l’accertamento del reato;

idonei ad individuare una determinata

ciò può avvenire anche attraverso rilevamenti dattiloscopici, fotografici, ecc. Se la persona rifiuta o

la pg ritiene che abbia fornito generalità o documenti di identificazione falsi, può accompagnarla nei

propri uffici e trattenerla per il tempo strettamente necessario per l’identificazione e, comunque, non

oltre le 12 ore.

 Raccogliere informazioni dall’indagato (art. 350 cpp): bisogna disciplinare sia le modalità di

assunzione sia l’utilizzo di tali dichiarazioni nel corso del procedimento; prima di procedere la pg

invita l’indagato a nominare un difensore di fiducia, altrimenti d’ufficio,

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A.A. 2011-2012
118 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Francy6683 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Ruggero Giuseppe.