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REGOLE E PRINCIPI NEI SISTEMI PROCESSUALI

“magistrato del pubblico ministero”

Pm: pubblico ministero o g.d: giudice per il dibattimento

Gip: giudice per le indagini preliminari pg.: polizia giudiziaria

Gup: giudice dell’udienza preliminare

REGOLE E PRINCIPI NEI SISTEMI PROCESSUALI

l’insieme di atti, collegati tra loro, volti all’accertamento

Il processo penale può essere definito come

imparziale della responsabilità penale ed alla pronuncia di un provvedimento giurisdizionale: esso si basa sul

intesa come l’iter necessario e strumentale all’applicazione del diritto penale

concetto di procedura,

sostanziale, allo scopo di accertare gli illeciti penali ed applicare le sanzioni e caratterizzato da due esigenze

contrapposte:

L’interesse dello Stato alla difesa sociale ed

- alla repressione dei reati

L’interesse a tutelare le garanzie di libertà dell’individuo coinvolto nel procedimento.

-

In ragione dei beni giuridici coinvolti nel processo penale, esso è regolamentato da una serie di norme,

che possono essere suddivise in tre categorie l’art.

1. La prima categoria tiene conto delle garanzie attinenti la figura del giudice: partiamo con 14

del Patto internazionale sui diritti civili e politici (New York 1966) riconosce i principi di

che viene ribadita direttamente dall’art. 111 comma 2

imparzialità ed indipendenza del giudice, cosa

Cost. Ital. (vedi art.) ed indirettamente dagli artt. 101 comma 2 e 108 comma 2 Cost. Ital. (vedi artt).

L’art. 102 Cost Ital poi precisa che la funzione giurisdizionale deve essere esercitata dai magistrati

ordinari e che non possono essere istituiti magistrati speciali ma solo sezioni specializzate in

determinate materie: questo rappresenta un corollario del principio del giudice naturale precostituito

per legge previsto all’art. 25 Cost (vedi art.), che pone un divieto disottrazione del cittadino dal suo

giudice ed un l’obbligo che il giudice che devbe trattare una specifica causa venga predeterminato

dalla legge; giudice naturale quindi sta a significare il giudice istituzionalmente competente per

l’obiettivo della norma è quello di assicurare che il giudice sia

effetto di una legge anteriore al fatto;

costituito con legge e che sia costituito anteriormente alla commissione del reato; di conseguenza

vige:

 Il divieto di ogni mutamento con effetto retroattivo

 Il divieto di determinazione del giudice competente attraverso l’intervento di soggetti diversi

dal legislatore. l’utilizzo dello strumento processuale.

2. La seconda categoria comprende le norme che regolano Il

primo è l’art. 112 Cost (vedi) che pone l’obbligo dell’esercizio dell’azione penale. Questo obbligo

però non è previsto a livello internazionale, ciò perché vi sono paesi (anglosassoni) in cui l’esercizio

di tale azione è lasciata alla discrezionalità dell’autorità che procede. Nel nostro ordinamento tale

obbligo spetta al pm che ha il potere-dovere di esercitare una funzione dalla quale non può esimersi

senza violare il principio di uguaglianza.

All’interno di questa categoria fondamentale è l’aspetto delle impugnazioni: l’art. 14 c5 del patto

internazionale del 1966 definisce le impugnazioni come un diritto dell’accusato a far esaminare la

dichiarazione di colpevolezza e di condanna da una giurisdizione superiore, in conformità alla legge.

L’impugnazione fa sì che le pronunce viziate e non corrispondenti ai criteri di giustizia vengano

eliminate o modificate in modo tale da ridurre il più possibile il rischio degli errori giudiziari: nel

nostro ordinamento il ricorso per Cassazione è sempre ammesso contro tutti i provvedimenti in

materia di libertà personale. (art. 111 comma 6 Cost)

La terza categoria è relativa all’insieme delle garanzie per l’accusato. In primis l’art. 24 Cost

3. (vedi) che esponed l’inviolabilità del diritto di difesa, la quale è intesa come la possibilità per la

1

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valere le proprie ragioni e come la possibilità di avvalersi dell’assistenza di un

partre di far

professionista tecnico.

Alla luce di questo principio bisogna capire se sia legittima l’autodifesa, intesa come il rifiuto alla

cost ha dichiarato l’irrinunciabilità della difesa tecnica,

difesa tecnica nel processo penale: la corte

precisando che nel caso in cui l’imputato rifiuti di farsi difendere, è obbligatoria la presenza del

difensore di ufficio, che assicura la regolarità del dibattimento e la possibilità dell’esercizio del

diritto di difesa (sent. 125/1979). Succesivamente la Corte ha precisato che l’autodifesa non esclude

la difesa tecnica, anche nel caso in cui l’accusato sia dotato di sufficienti cognizioni (sent. 373/1994).

sono l’art. 14 n. 2 del Patto internazionale del 1966 e

Altre norme che rientrano in questa categoria

l’art. 6 n 2 della convenzione europea che enunciano la PRESUNZIONE DI INNOCENZA la quale

opera finché la colpevolezza non sia legamente accertata. Questo concetto è ribadito nell’art. 27 Cost

(vedi), anche se non negli stessi termini perché recita <<l’imputato non è considerato colpevole>> ed

individua la definitività della condanna l’elemento rilevante per la trasformazione dell’imputato in

colpevole. una quarta definita

Accanto a queste categorie di norme ce n’è procedural rights e che comprende quelle

norme che garantiscono la effettività delle libertà civili: artt. 13-14-15 Cost che prevedono la riserva

giurisdizionale per ogni provvedimento che limiti le libertà in esse espresse e che ammettono eccezioni solo

in casi di urgenza, purchè ci sia sempre l’intervento immediato del giudice.

I sistemi penali possono essere definiti come l’insieme di norme di comportamento che esercitino un

controllo sulla criminalità, controllo che varia a seconda del tempo, dello spazio, dei rapporti e delle società

considerate; quindi il processo penale è suscettibile di valutazioni e definizioni diverse a seconda degli

strumenti di giudizio considerati: il sistema italiano è indirizzato a giungere ad una decisione giusta che

contenga l’accertamento della verità; il sistema di common law è volto ad assicurare regole uguali per le

parti. I modelli di processo penale si distinguono in INQUISITORIO ed ACCUSATORIO, che non sono

distinti in maniera netta perché non esiste un processo inquisitorio o un processo accusatorio puro, ma solo

sistemi processuali misti.

Il modello inquisitorio è basato sul principio di autorità in cui vi è un unico soggetto che esercita tutte le

giudice, di accusa e di difesa dell’imputato; gli atri soggetti

funzioni giurisdizionali, assumendo il ruolo di

hanno un ruolo marginale perché hanno sla funzione di subire la decisione dell’organo inquirente.

L’iniziativa probatoria spetta al giudice, che ricerca le fonti di prova con massima libertà ed avvalendosi di

poteri coercitivi, come l’arresto o compiendo perquisizioni. La custodia cautelare dell’impiutato è

considerata come uno strumento incisivo per indurre l’imputato a confessare. In questo modello l’imputato è

presunto colpevole e l’onere della prova grava sulla difesa dell’imputato che dispone però di limitati poteri

per far valere le proprie ragioni e la propria innocenza. Delle deposizioni raccolte si redige sempre verbale

scritto, ed in base a questo il giudice emetterà la sua decisione. In questo modello si confondono le funzioni

del giudice che è contiguo all’accusa e diventa GIUDICE INQUISITORE, il quale riesce a raccogliere prove

a favore e contro le parti: la prova (in particolare le prove costituende che si formano nell’ambito del

processo) si forma dinnanzi al giudice che pone domande imparizali e solo dopo che la prova si è formata,

potranno intervenire le parti.

Il processo è scritto ed è contraddistinto da una segretezza esterna ed interna, in quanto gli atti processuali

segreti sia ai soggetti esterni sia all’imputato.

sono

Il modello accusatorio si caratterizza dalla netta separazione tra accusa e difesa da una parte ed un giudice

terzo ed imparziale. Sono le parti che devono indagare, ossia formulare ipotesi ricostruttive dei fatti e cercare

le prove, mentre il giudice deve valutare le prove raccolte dalle parti. Il contradditorio si attua nella

formazione della prova: con esso le parti hanno la possibilità di partecipare alla formazione della prova

influendo in maniera sostanziale sulla ricostruzione del fatto storico. La testimonianza (prova costituenda) è

affidata alle due parti davanti al giudice: le domande sono poste prima dalla parte che l’ha prodotta e poi

dalla controparte, cross examination. 2

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Il legislatore con la riforma ha adottato un sistema di stampo accusatorio ritenendo che la verità possa

emergere più facilmente in un processo di parti, ognuna delle quali ricerca le prove in relazione al proprio

nell’art.

interesse. Tuttavia sembra che 358 cpp vi sia un elemento di inquisitorietà dato che la norma impone

al pm di compiere nelle indagini preliminari accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona

sottoposta alle indagini; ma leggendo l’art. 358 cpp combinato con l’art. 326 cpp, il quale impone che le

preliminari siano svolte per l’esercizio dell’azione penale, si capisce come sia necessario che il pm

indagini

svolga le indagini anche a favore dell’indagato, perché deve valutare e capire se sia il caso o no di esercitare

l’azione penale.

Nel processo accusatorio possiamo distinguere diverse fasi: dalla difesa e dall’accusa che sono posti

1) Indagini preliminari volte alla ricerca di elementi probatori

il pm raccoglie gli elementi necessari per valutare se esercitare l’azione

in una posizione di parità:

o richiedere l’archiviazione; qualora egli ritenga di aver traccolto elementi sufficienti per

penale

sostenere l’accusa in giudizio esercita l’azione penale – chiedendo il rinvio a giudizio, qualora sia

prevista l’udienza preliminare o – disponendo la citazione diretta in giudizio.

2) Udienza preliminare il pm è chiamato a confermare la sua richiesta di giungere al dibattimento

ribadendo l’idoneità degli elementi raccolti per sostenere l’accusa. La difesa potrà attivare il

dall’accusa o potrà optare tra uno dei riti speciali. L’idoneità

contraddittorio sugli elementi raccolti

degli elementi raccolti, dalla difesa e dall’accusa, durante le indagini preliminari sono sottoposte ad

un primo vaglio da parte del GUP .

 sono considerati idonei per sostenere l’accusa

Se non sono richiesti riti alternativi e gli elementi

in giudizio il GUP emetterà decreto di rinvio a giudizio, si andrà in dibattimento;

 Se gli elementi sono considerati non idonei a sostenere l’accusa in giudizio il GUP emetterà

sentenza di non luogo a procedere.

3) Fase dibattimentale si forma la prova in contraddittorio tra le parti con la tecnica del cross

examination ossia con l’esame incrociato dell’accusa e della difesa: le parti sono tenute a

raccogliere le prove sufficienti a sostenere la propria posizione, a resistere agli attacchi ed a superare

le prove addotte dalla controparte; esse hanno l’onere di sostenere le proprie argomentazioni

pubblicamente ed oralmente di fronte al giudice, in una posizione di parità di diritti e di poteri fra

accusa e difesa, al fine di convincere il giudice della fondatezza delle prove raccolte e della

posizione presentata. Il giudice, terzo ed imparziale, valuta le prove presentate dalle parti e quelle

che emergono durante il dibattimento e poi pronuncia sentenza.

si ha la cd svolta inquisitoria con la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 500 cpp, considerata

Nel 1992

in contrasto con l’art. 3 Cost ed in particolare con il principio della ragionevolezza: la norma limita l’utilizzo

degli atti compiuti prima del dibattimento, in assenza di contraddittorio, ai fini della decisione. Questa

concezione è alla base anche della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 513 cpp, modificato poi con l.

267/1997 che ha limitato l’utilizzabilità aqi fini probatori delle dichiarazioni rese dai cimputati durante le

indagini preliminari: le dichiarazioni dei coimputato nelllo stesso procedimento, in caso di sua assenza,

contumacia, rifiuto di rispondere, non sono utilizzabili nei confronti degli accusati senza il loro consenso,

mentre le dichiarazioni del coimputato in un altro procedimento sono utilizzabili solo co l’accordo delle

parti. (vedi art. 513 commi 1e 2 cpp)

Il dibattimento è la fase del processo penale caratterizzata dalla molteplicità di atti, dalla varietà di

poteri esercitabili ne da un nelevato numero di persone che vi possono partecipare: per questo tale

fase è regolata da un insieme di norme volte ad assicurare la giustizia della decisione, tutelando

contestualmente l’innocenza e la libertà dei soggetti, nonché le esigenze della collettività; a tal fine

ci sono vari principi che governano la fase dibattimentale, che sono: 3

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A. IL PRINCIPIO DEL FAVOR REI

Questo principio è considerato: esdcludendo l’esistenza

- Sia nel diritto penale sostanziale, in cui rileva come ratio di alcuni istituti,

dell’illecito penale o ricollegando alla violazione della legge penale effetti meno gravi rispetto a

quelli che normalmente si verificherebbero;

- Sia nel diritto penale processuale, in cui in caso di contrasto di posizioni che caratterizzano

l’attuazione della potesta punitiva, la legge fa prevalere l’interesse dell’imputato; il cpp prevede

fattispecie in cui, a seconda dei casi, vi è parità delle parti o prevalenza degli interessi dell’accusa o

della difesa: vi è prevalenza dell’accusa quando questo è portatore di interessi pubblici generali

dell’intero ordinamento (l’esigenza di accertamento dei reati), mentre vi è prevalenza della difesa

quando è portatore di interessi generali preminenti (scarcerazione per decorrenza dei termini).

Quando invece vi è parità tra gli interessi dell’accusa e della difesa si applica il principio del favor

rei, secondo il quale tra più opzioni ugualmente possibili si applica quella più favorevole

all’imputato. L’attuazione di questo principio impone di arrestare il processo e di far cadere la

qualità di imputato appena maturi la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento; infatti in

ogni stato e grado del processo il giudice dichiara con sentenza che

 il fatto non sussiste,

 l’imputato non lo ha commesso,

 il fatto non costituisce reato,

 il fatto non è previsto dalla legge come reato,

 il reato è estinto

 manca una condizione per la procedibilità dell’azione penale.

<<In ogni stato e grado del processo>>, ciò significa che se la situazione sorge durante le indagini

preliminari, il pm dovrà sollecitare il GIP ad emettere devreto di archiviazione.

Nel nostro ordinamento non esiste una norma che riconosce espressamente questo principio, però è possibile

individuare degli istituti che si ispirano ad esso:

l’insufficienza e la contraddittorietà delle prove sulle esimenti o sulla imputabilità può rilevare ai fini

- dell’assoluzione, preferendo l’assoluzione di un possibile colpevole piuttosto che la condanna di un

possibile innocente;

il giudice ha l’obbligo di pronunciare sentenza di assoluzione o di non luogo a

- nella prescrizione,

procedere quando, pur ricorrendo una causa di estinzione del reato, dagli atti risulta evidente che

il fatto non sussiste,

l’imputato non lo ha commesso,

il fatto non costituisce reato,

il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Il legislatore ha stabilito una gerarchia tra le formule di proscioglimento, facendo una distinzione fra:

 proscioglimento meramente processuale, quando l’imputato è prosciolto per ragioni di

dell’azione del reato oppure di estinzione del reato,

improcedibilità

 proscioglimento nel merito, perché il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non

l’imputato

costituisce reato, il fatto non è previsto dalla legge come reato, formule che scagionano

dall’addebito che il pm gli ha contestato come imputazione.

L’imputato è maggiormente avvantaggiato dal proscioglimento nel merito.

- Il principio del ne bis in idem è ispirato al principio del favor rei, in quanto è prevista la pronuncia,

in ogni stato e grado del processo, di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando

risulta che l’imputato è già stato condannato prosciolto per lo stesso fatto. Se poi più sentenze

irrevocabili di condanna siano state pronunciate contro la stessa persona per lo stesso fatto, si applica

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sempre il principio del favor rei, e si esegue la sentenza cvhe crea la situazione più vantaggiosa per

l’imputato.

- Il divieto di reformatio in peius è ispirato al principio del favor rei, in quanto in appello l’imputato

non potrà mai vedersi irrogare una sanzione più grave di quella inflitta dal giudice di primo grado.

B. IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO

E’ stato introdotto dagli illuministi francesi e trova la sua espressione nell’art. 111 Cost, il quale è stato

modificato dalla l.c. 2/1999 ponendolo al vertice dei principi che regolano il processo penale. Esso può

essere interpret

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Francy6683 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Ruggero Giuseppe.
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