REGOLE E PRINCIPI NEI SISTEMI PROCESSUALI
“magistrato del pubblico ministero”
Pm: pubblico ministero o g.d: giudice per il dibattimento
Gip: giudice per le indagini preliminari pg.: polizia giudiziaria
Gup: giudice dell’udienza preliminare
REGOLE E PRINCIPI NEI SISTEMI PROCESSUALI
l’insieme di atti, collegati tra loro, volti all’accertamento
Il processo penale può essere definito come
imparziale della responsabilità penale ed alla pronuncia di un provvedimento giurisdizionale: esso si basa sul
intesa come l’iter necessario e strumentale all’applicazione del diritto penale
concetto di procedura,
sostanziale, allo scopo di accertare gli illeciti penali ed applicare le sanzioni e caratterizzato da due esigenze
contrapposte:
L’interesse dello Stato alla difesa sociale ed
- alla repressione dei reati
L’interesse a tutelare le garanzie di libertà dell’individuo coinvolto nel procedimento.
-
In ragione dei beni giuridici coinvolti nel processo penale, esso è regolamentato da una serie di norme,
che possono essere suddivise in tre categorie l’art.
1. La prima categoria tiene conto delle garanzie attinenti la figura del giudice: partiamo con 14
del Patto internazionale sui diritti civili e politici (New York 1966) riconosce i principi di
che viene ribadita direttamente dall’art. 111 comma 2
imparzialità ed indipendenza del giudice, cosa
Cost. Ital. (vedi art.) ed indirettamente dagli artt. 101 comma 2 e 108 comma 2 Cost. Ital. (vedi artt).
L’art. 102 Cost Ital poi precisa che la funzione giurisdizionale deve essere esercitata dai magistrati
ordinari e che non possono essere istituiti magistrati speciali ma solo sezioni specializzate in
determinate materie: questo rappresenta un corollario del principio del giudice naturale precostituito
per legge previsto all’art. 25 Cost (vedi art.), che pone un divieto disottrazione del cittadino dal suo
giudice ed un l’obbligo che il giudice che devbe trattare una specifica causa venga predeterminato
dalla legge; giudice naturale quindi sta a significare il giudice istituzionalmente competente per
l’obiettivo della norma è quello di assicurare che il giudice sia
effetto di una legge anteriore al fatto;
costituito con legge e che sia costituito anteriormente alla commissione del reato; di conseguenza
vige:
Il divieto di ogni mutamento con effetto retroattivo
Il divieto di determinazione del giudice competente attraverso l’intervento di soggetti diversi
dal legislatore. l’utilizzo dello strumento processuale.
2. La seconda categoria comprende le norme che regolano Il
primo è l’art. 112 Cost (vedi) che pone l’obbligo dell’esercizio dell’azione penale. Questo obbligo
però non è previsto a livello internazionale, ciò perché vi sono paesi (anglosassoni) in cui l’esercizio
di tale azione è lasciata alla discrezionalità dell’autorità che procede. Nel nostro ordinamento tale
obbligo spetta al pm che ha il potere-dovere di esercitare una funzione dalla quale non può esimersi
senza violare il principio di uguaglianza.
All’interno di questa categoria fondamentale è l’aspetto delle impugnazioni: l’art. 14 c5 del patto
internazionale del 1966 definisce le impugnazioni come un diritto dell’accusato a far esaminare la
dichiarazione di colpevolezza e di condanna da una giurisdizione superiore, in conformità alla legge.
L’impugnazione fa sì che le pronunce viziate e non corrispondenti ai criteri di giustizia vengano
eliminate o modificate in modo tale da ridurre il più possibile il rischio degli errori giudiziari: nel
nostro ordinamento il ricorso per Cassazione è sempre ammesso contro tutti i provvedimenti in
materia di libertà personale. (art. 111 comma 6 Cost)
La terza categoria è relativa all’insieme delle garanzie per l’accusato. In primis l’art. 24 Cost
3. (vedi) che esponed l’inviolabilità del diritto di difesa, la quale è intesa come la possibilità per la
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valere le proprie ragioni e come la possibilità di avvalersi dell’assistenza di un
partre di far
professionista tecnico.
Alla luce di questo principio bisogna capire se sia legittima l’autodifesa, intesa come il rifiuto alla
cost ha dichiarato l’irrinunciabilità della difesa tecnica,
difesa tecnica nel processo penale: la corte
precisando che nel caso in cui l’imputato rifiuti di farsi difendere, è obbligatoria la presenza del
difensore di ufficio, che assicura la regolarità del dibattimento e la possibilità dell’esercizio del
diritto di difesa (sent. 125/1979). Succesivamente la Corte ha precisato che l’autodifesa non esclude
la difesa tecnica, anche nel caso in cui l’accusato sia dotato di sufficienti cognizioni (sent. 373/1994).
sono l’art. 14 n. 2 del Patto internazionale del 1966 e
Altre norme che rientrano in questa categoria
l’art. 6 n 2 della convenzione europea che enunciano la PRESUNZIONE DI INNOCENZA la quale
opera finché la colpevolezza non sia legamente accertata. Questo concetto è ribadito nell’art. 27 Cost
(vedi), anche se non negli stessi termini perché recita <<l’imputato non è considerato colpevole>> ed
individua la definitività della condanna l’elemento rilevante per la trasformazione dell’imputato in
colpevole. una quarta definita
Accanto a queste categorie di norme ce n’è procedural rights e che comprende quelle
norme che garantiscono la effettività delle libertà civili: artt. 13-14-15 Cost che prevedono la riserva
giurisdizionale per ogni provvedimento che limiti le libertà in esse espresse e che ammettono eccezioni solo
in casi di urgenza, purchè ci sia sempre l’intervento immediato del giudice.
I sistemi penali possono essere definiti come l’insieme di norme di comportamento che esercitino un
controllo sulla criminalità, controllo che varia a seconda del tempo, dello spazio, dei rapporti e delle società
considerate; quindi il processo penale è suscettibile di valutazioni e definizioni diverse a seconda degli
strumenti di giudizio considerati: il sistema italiano è indirizzato a giungere ad una decisione giusta che
contenga l’accertamento della verità; il sistema di common law è volto ad assicurare regole uguali per le
parti. I modelli di processo penale si distinguono in INQUISITORIO ed ACCUSATORIO, che non sono
distinti in maniera netta perché non esiste un processo inquisitorio o un processo accusatorio puro, ma solo
sistemi processuali misti.
Il modello inquisitorio è basato sul principio di autorità in cui vi è un unico soggetto che esercita tutte le
giudice, di accusa e di difesa dell’imputato; gli atri soggetti
funzioni giurisdizionali, assumendo il ruolo di
hanno un ruolo marginale perché hanno sla funzione di subire la decisione dell’organo inquirente.
L’iniziativa probatoria spetta al giudice, che ricerca le fonti di prova con massima libertà ed avvalendosi di
poteri coercitivi, come l’arresto o compiendo perquisizioni. La custodia cautelare dell’impiutato è
considerata come uno strumento incisivo per indurre l’imputato a confessare. In questo modello l’imputato è
presunto colpevole e l’onere della prova grava sulla difesa dell’imputato che dispone però di limitati poteri
per far valere le proprie ragioni e la propria innocenza. Delle deposizioni raccolte si redige sempre verbale
scritto, ed in base a questo il giudice emetterà la sua decisione. In questo modello si confondono le funzioni
del giudice che è contiguo all’accusa e diventa GIUDICE INQUISITORE, il quale riesce a raccogliere prove
a favore e contro le parti: la prova (in particolare le prove costituende che si formano nell’ambito del
processo) si forma dinnanzi al giudice che pone domande imparizali e solo dopo che la prova si è formata,
potranno intervenire le parti.
Il processo è scritto ed è contraddistinto da una segretezza esterna ed interna, in quanto gli atti processuali
segreti sia ai soggetti esterni sia all’imputato.
sono
Il modello accusatorio si caratterizza dalla netta separazione tra accusa e difesa da una parte ed un giudice
terzo ed imparziale. Sono le parti che devono indagare, ossia formulare ipotesi ricostruttive dei fatti e cercare
le prove, mentre il giudice deve valutare le prove raccolte dalle parti. Il contradditorio si attua nella
formazione della prova: con esso le parti hanno la possibilità di partecipare alla formazione della prova
influendo in maniera sostanziale sulla ricostruzione del fatto storico. La testimonianza (prova costituenda) è
affidata alle due parti davanti al giudice: le domande sono poste prima dalla parte che l’ha prodotta e poi
dalla controparte, cross examination. 2
REGOLE E PRINCIPI NEI SISTEMI PROCESSUALI
Il legislatore con la riforma ha adottato un sistema di stampo accusatorio ritenendo che la verità possa
emergere più facilmente in un processo di parti, ognuna delle quali ricerca le prove in relazione al proprio
nell’art.
interesse. Tuttavia sembra che 358 cpp vi sia un elemento di inquisitorietà dato che la norma impone
al pm di compiere nelle indagini preliminari accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona
sottoposta alle indagini; ma leggendo l’art. 358 cpp combinato con l’art. 326 cpp, il quale impone che le
preliminari siano svolte per l’esercizio dell’azione penale, si capisce come sia necessario che il pm
indagini
svolga le indagini anche a favore dell’indagato, perché deve valutare e capire se sia il caso o no di esercitare
l’azione penale.
Nel processo accusatorio possiamo distinguere diverse fasi: dalla difesa e dall’accusa che sono posti
1) Indagini preliminari volte alla ricerca di elementi probatori
il pm raccoglie gli elementi necessari per valutare se esercitare l’azione
in una posizione di parità:
o richiedere l’archiviazione; qualora egli ritenga di aver traccolto elementi sufficienti per
penale
sostenere l’accusa in giudizio esercita l’azione penale – chiedendo il rinvio a giudizio, qualora sia
prevista l’udienza preliminare o – disponendo la citazione diretta in giudizio.
2) Udienza preliminare il pm è chiamato a confermare la sua richiesta di giungere al dibattimento
ribadendo l’idoneità degli elementi raccolti per sostenere l’accusa. La difesa potrà attivare il
dall’accusa o potrà optare tra uno dei riti speciali. L’idoneità
contraddittorio sugli elementi raccolti
degli elementi raccolti, dalla difesa e dall’accusa, durante le indagini preliminari sono sottoposte ad
un primo vaglio da parte del GUP .
sono considerati idonei per sostenere l’accusa
Se non sono richiesti riti alternativi e gli elementi
in giudizio il GUP emetterà decreto di rinvio a giudizio, si andrà in dibattimento;
Se gli elementi sono considerati non idonei a sostenere l’accusa in giudizio il GUP emetterà
sentenza di non luogo a procedere.
3) Fase dibattimentale si forma la prova in contraddittorio tra le parti con la tecnica del cross
examination ossia con l’esame incrociato dell’accusa e della difesa: le parti sono tenute a
raccogliere le prove sufficienti a sostenere la propria posizione, a resistere agli attacchi ed a superare
le prove addotte dalla controparte; esse hanno l’onere di sostenere le proprie argomentazioni
pubblicamente ed oralmente di fronte al giudice, in una posizione di parità di diritti e di poteri fra
accusa e difesa, al fine di convincere il giudice della fondatezza delle prove raccolte e della
posizione presentata. Il giudice, terzo ed imparziale, valuta le prove presentate dalle parti e quelle
che emergono durante il dibattimento e poi pronuncia sentenza.
si ha la cd svolta inquisitoria con la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 500 cpp, considerata
Nel 1992
in contrasto con l’art. 3 Cost ed in particolare con il principio della ragionevolezza: la norma limita l’utilizzo
degli atti compiuti prima del dibattimento, in assenza di contraddittorio, ai fini della decisione. Questa
concezione è alla base anche della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 513 cpp, modificato poi con l.
267/1997 che ha limitato l’utilizzabilità aqi fini probatori delle dichiarazioni rese dai cimputati durante le
indagini preliminari: le dichiarazioni dei coimputato nelllo stesso procedimento, in caso di sua assenza,
contumacia, rifiuto di rispondere, non sono utilizzabili nei confronti degli accusati senza il loro consenso,
mentre le dichiarazioni del coimputato in un altro procedimento sono utilizzabili solo co l’accordo delle
parti. (vedi art. 513 commi 1e 2 cpp)
Il dibattimento è la fase del processo penale caratterizzata dalla molteplicità di atti, dalla varietà di
poteri esercitabili ne da un nelevato numero di persone che vi possono partecipare: per questo tale
fase è regolata da un insieme di norme volte ad assicurare la giustizia della decisione, tutelando
contestualmente l’innocenza e la libertà dei soggetti, nonché le esigenze della collettività; a tal fine
ci sono vari principi che governano la fase dibattimentale, che sono: 3
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A. IL PRINCIPIO DEL FAVOR REI
Questo principio è considerato: esdcludendo l’esistenza
- Sia nel diritto penale sostanziale, in cui rileva come ratio di alcuni istituti,
dell’illecito penale o ricollegando alla violazione della legge penale effetti meno gravi rispetto a
quelli che normalmente si verificherebbero;
- Sia nel diritto penale processuale, in cui in caso di contrasto di posizioni che caratterizzano
l’attuazione della potesta punitiva, la legge fa prevalere l’interesse dell’imputato; il cpp prevede
fattispecie in cui, a seconda dei casi, vi è parità delle parti o prevalenza degli interessi dell’accusa o
della difesa: vi è prevalenza dell’accusa quando questo è portatore di interessi pubblici generali
dell’intero ordinamento (l’esigenza di accertamento dei reati), mentre vi è prevalenza della difesa
quando è portatore di interessi generali preminenti (scarcerazione per decorrenza dei termini).
Quando invece vi è parità tra gli interessi dell’accusa e della difesa si applica il principio del favor
rei, secondo il quale tra più opzioni ugualmente possibili si applica quella più favorevole
all’imputato. L’attuazione di questo principio impone di arrestare il processo e di far cadere la
qualità di imputato appena maturi la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento; infatti in
ogni stato e grado del processo il giudice dichiara con sentenza che
il fatto non sussiste,
l’imputato non lo ha commesso,
il fatto non costituisce reato,
il fatto non è previsto dalla legge come reato,
il reato è estinto
manca una condizione per la procedibilità dell’azione penale.
<<In ogni stato e grado del processo>>, ciò significa che se la situazione sorge durante le indagini
preliminari, il pm dovrà sollecitare il GIP ad emettere devreto di archiviazione.
Nel nostro ordinamento non esiste una norma che riconosce espressamente questo principio, però è possibile
individuare degli istituti che si ispirano ad esso:
l’insufficienza e la contraddittorietà delle prove sulle esimenti o sulla imputabilità può rilevare ai fini
- dell’assoluzione, preferendo l’assoluzione di un possibile colpevole piuttosto che la condanna di un
possibile innocente;
il giudice ha l’obbligo di pronunciare sentenza di assoluzione o di non luogo a
- nella prescrizione,
procedere quando, pur ricorrendo una causa di estinzione del reato, dagli atti risulta evidente che
il fatto non sussiste,
l’imputato non lo ha commesso,
il fatto non costituisce reato,
il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Il legislatore ha stabilito una gerarchia tra le formule di proscioglimento, facendo una distinzione fra:
proscioglimento meramente processuale, quando l’imputato è prosciolto per ragioni di
dell’azione del reato oppure di estinzione del reato,
improcedibilità
proscioglimento nel merito, perché il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non
l’imputato
costituisce reato, il fatto non è previsto dalla legge come reato, formule che scagionano
dall’addebito che il pm gli ha contestato come imputazione.
L’imputato è maggiormente avvantaggiato dal proscioglimento nel merito.
- Il principio del ne bis in idem è ispirato al principio del favor rei, in quanto è prevista la pronuncia,
in ogni stato e grado del processo, di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando
risulta che l’imputato è già stato condannato prosciolto per lo stesso fatto. Se poi più sentenze
irrevocabili di condanna siano state pronunciate contro la stessa persona per lo stesso fatto, si applica
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sempre il principio del favor rei, e si esegue la sentenza cvhe crea la situazione più vantaggiosa per
l’imputato.
- Il divieto di reformatio in peius è ispirato al principio del favor rei, in quanto in appello l’imputato
non potrà mai vedersi irrogare una sanzione più grave di quella inflitta dal giudice di primo grado.
B. IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO
E’ stato introdotto dagli illuministi francesi e trova la sua espressione nell’art. 111 Cost, il quale è stato
modificato dalla l.c. 2/1999 ponendolo al vertice dei principi che regolano il processo penale. Esso può
essere interpret
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