Misure cautelari personali
Suddivisione delle misure cautelari personali
Le misure cautelari personali sono suddivise in coercitive e interdittive:
Coercitive
A) Le coercitive non detentive sono:
- Divieto di espatrio
- Obbligo di presentazione alla pg (cd obbligo di firma)
- Allontanamento dalla casa familiare
- Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla po
- Divieto/obbligo di dimora
B) Le coercitive detentive (carcerarie o extracarcerarie) sono:
- Arresti domiciliari
- Custodia in luogo di cura
- Custodia carceraria
Interdittive
- Sospensione dall’esercizio delle potestà genitoriali
- Sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio
- Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali
Misure cautelari reali
Le misure cautelari reali sono:
- Sequestro conservativo
- Sequestro preventivo
Caratteristiche delle misure cautelari personali
Le misure cautelari personali (art 275/315) sono provvedimenti di coercizione personale, restrittivi di libertà personali dell’indagato:
- Incidono sulla libertà personale in senso stretto e fisico (le misure detentive), sulla libertà di circolazione (le non detentive) o sulla libertà nei rapporti familiari o sociali (le interdittive).
- Sono provvedimenti giurisdizionali, a richiesta del pm e vincolati alla richiesta del pm: emessi dal giudice procedente, su richiesta e nei limiti della richiesta del pm, con ordinanza, sia prima che dopo l’esercizio dell'ap (anche se prevalentemente emesse in fase di ip):
- A) Sono disposti dal giudice procedente al momento della richiesta cautelare, per riserva di giurisdizione e criterio della competenza funzionale in materia cautelare.
- B) Sono disposti su richiesta e nei limiti della richiesta del pm, con divieto di misure cautelari d’ufficio e ultra petita (più gravi di quella richiesta dal pm).
- C) Sono disposti allo stato degli atti e sulla sola base degli elementi probatori selezionati ed allegati dal pm (a fondamento della richiesta cautelare), senza poteri istruttori per il giudice (che non può conoscere l’intero fascicolo del pm né assumere prove).
- Sono provvedimenti tipici (a numero chiuso), ammessi solo se corrispondenti alle misure tipizzate ex lege (anche se sono poi graduabili dal giudice con riferimento al loro contenuto).
- Sono provvedimenti eccezionali, soggetti a riserva di legge rinforzata, ammessi solo in casi e modi tassativi e quindi soggetti a limiti legali sia sostanziali che formali (che operano sia per l’applicazione sia per la modifica della misura), in considerazione della loro incidenza sulla libertà personale (inviolabile e limitabile in casi e modi tassativi ex 13 Cost)
Limiti sostanziali e formali delle misure cautelari
A) I limiti sostanziali sono presupposti e condizioni di applicabilità (tassativi) e criteri di scelta della misura cautelare:
- a) Gravi indizi di colpevolezza (accompagnati da una prognosi di punibilità in concreto dell’indagato gravemente indiziato).
- b) Almeno una delle 3 esigenze cautelari tipizzate ex lege e cioè esigenza di evitare il pericolo di inquinamento probatorio, di fuga o di reiterazioni criminose: le misure cautelari sono provvedimenti strumentali ad esigenze esclusivamente cautelari, ergo non possono mai essere diretti ad ottenere la confessione o la collaborazione dell’indagato (che ha sempre diritto al silenzio).
- c) Limiti edittali di pena per il reato per cui si procede (che deve essere punibile con la reclusione superiore a 3 anni, non inferiore a 4 se la misura da applicare è la custodia carceraria).
B) I criteri di scelta della misura cautelare sono adeguatezza e proporzionalità, parametri che impongono al giudice di scegliere la misura e graduarne il contenuto in modo che sia adeguata all’entità del pericolo da evitare e proporzionata alla gravità del reato per cui si procede, col minor sacrificio possibile per la libertà personale dell’indagato, cioè con l’obbligo del giudice di contemperare le esigenze cautelari del caso concreto con le esigenze di vita dell’indagato, a tutela della libertà personale (inviolabile e limitabile in casi e modi tassativi ex 13 Cost).
C) I limiti formali sono la richiesta (motivata) del pm e decisione (motivata) del giudice procedente, con divieto di misure cautelari d’ufficio e ultra petita (più gravi di quella richiesta dal pm) e con obbligo di motivazione dettagliata e dialogica (come per la sentenza dibattimentale), per esigenze di trasparenza (di difesa e di controllo) in sede di eventuale impugnazione cautelare.
Caratteristiche operative delle misure cautelari
- Sono provvedimenti a sorpresa, emessi de plano (senza apposita udienza) ed inaudita altera parte (all’insaputa dell’indagato e del suo difensore): il contraddittorio è differito all’interrogatorio di garanzia e quindi è successivo all’esecuzione della misura, in linea con la natura delle misure cautelari, la cui efficacia si basa sull’effetto sorpresa.
- Sono provvedimenti immediatamente esecutivi, eseguiti dalla pg subito dopo la loro emissione (mediante cattura e traduzione in carcere dell’indagato o mediante notifica del provvedimento cautelare all’indagato, a seconda del tipo di misura).
- Sono provvedimenti provvisori (soggetti a termini di durata massima perentori e a cause di estinzione giudiziale o automatica tassative), perché emessi allo stato degli atti (quindi su basi probatorie ancora in evoluzione) e strumentali ad esigenze cautelari quindi contingenti.
- Sono revocabili o modificabili dal giudice procedente, su iniziativa generalmente di parte, con ordinanza, per cause tassative (assenza, venir meno o mutamento dei presupposti indiziario o cautelare) e sempre alla luce dei parametri della adeguatezza/proporzionalità cautelare.
- Sono provvedimenti autonomamente impugnabili, nel senso che sono impugnabili senza dover attendere la sentenza penale di merito, in una sede autonoma rispetto al procedimento principale (davanti a tribunale delle libertà o in cassazione) e senza effetti sospensivi né sulla prosecuzione del procedimento penale principale né sull’esecuzione del provvedimento cautelare impugnato.
Tipologia e contenuto delle misure cautelari personali
Le misure cautelari personali sono provvedimenti tipici (a numero chiuso), ammesse solo se corrispondono alle tipologie tipizzate ex lege, anche se poi sono graduabili dal giudice (con riferimento al loro contenuto), secondo i parametri legali dell’adeguatezza-proporzionalità cautelare e sia in sede di applicazione sia in sede di revoca e successive modifiche; sono suddivise in coercitive e interdittive:
Coercitive
A) Le coercitive possono essere detentive o non detentive:
- a) Le non detentive sono: divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla pg (obbligo di firma), allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla po, divieto/obbligo di dimora.
- b) Le detentive (extracarcerarie e carcerarie) sono: arresti domiciliari (anche in luogo di cura e assistenza), custodia in luogo di cura, custodia carceraria (anche in carcere attrezzato per la cura).
Interdittive
- Sospensione dall’esercizio delle potestà genitoriali
- Sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio
- Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali
Le misure coercitive sono ordinate secondo livelli crescenti di afflittività (dal divieto di espatrio alla custodia carceraria) e sono graduabili dal giudice (con riferimento al loro contenuto), sia in sede di applicazione sia in sede di revoca e successive modifiche (in linea col principio della gradualità cautelare ex 275). Sono suddivise in obbligatorie e detentive.
Misure coercitive non detentive
- Implicano solo una restrizione territoriale della libertà di circolazione) e quindi sono le più blande (le meno afflittive).
- Sono eseguibili nell’ambito dello stato o di un comune.
- Sono soggette a termini di durata articolati in termini di fase e termini complessivi, pari al doppio dei termini di custodia cautelare e prescritti a pena di estinzione automatica.
- Sono sanzionate con un inasprimento delle prescrizioni cautelari già imposte in caso di trasgressione.
- Non sono detraibili dall’eventuale pena definitiva e non sono indennizzabili.
Misure coercitive detentive (o custodiali)
- Implicano la privazione della libertà personale in senso stretto e fisico, in regime carcerario o domiciliare e quindi sono le più afflittive.
- Sono eseguibili nell’ambito di un immobile: carcere, domicilio, luogo di cura.
- Sono soggette a termini di durata articolati in termini di fase e termini complessivi, pari alla metà dei termini delle misure non detentive e prescritti a pena di estinzione automatica.
- Sono sanzionate a titolo di evasione solo in caso di allontanamento volontario dal luogo di custodia: trasgressioni di altro tipo implicano solo un inasprimento delle prescrizioni cautelari già imposte.
- Sono detraibili dall’eventuale pena definitiva ed indennizzabili se ingiuste o illegittime.
Misure interdittive
- Implicano una restrizione temporanea (totale o parziale) delle libertà dell’indagato nei suoi rapporti familiari e sociali, sono collegate al reato per cui si procede (alle modalità della condotta criminosa e/o al bene giuridico offeso).
- Sono soggette al termine di durata di 2 mesi, prescritto a pena di estinzione automatica.
- Sono detraibili dall’eventuale pena accessoria definitiva ma non indennizzabili (ove ingiuste o illegittime).
Divieto di espatrio (281)
Tipologia: misura coercitiva non detentiva, autonoma (non più accessoria ad altre misure).
Contenuto: misura restrittiva della libertà di circolazione, che implica il divieto di uscire dal territorio nazionale o il divieto di accesso ad uno o più stati esteri (a seconda delle concrete esigenze cautelari) e quindi è tra le misure più blande.
Esecuzione: è eseguita mediante ritiro ed invalidazione del passaporto e della carta d’identità ad opera del questore.
Obbligo di presentazione alla pg (cd obbligo di firma) (282)
Tipologia: misura coercitiva non detentiva.
Contenuto: misura restrittiva della libertà di circolazione, che implica l’obbligo di presentarsi periodicamente ad un determinato ufficio di polizia, compatibilmente con le esigenze di vita dell’indagato e quindi è tra le misure più blande.
Allontanamento dalla casa familiare (282bis)
Tipologia: misura coercitiva non detentiva, specifica (collegata ai delitti di violenza in famiglia), eccezionalmente applicabile al di fuori dei limiti edittali di pena per i reati di pedofilia.
Contenuto: misura restrittiva della libertà di circolazione:
- Le prescrizioni principali sono: divieto di accesso o accesso limitato al domicilio familiare (subordinato a determinate modalità di visita), a seconda delle concrete esigenze cautelari.
- Le prescrizioni accessorie (eventuali e revocabili in caso di estinzione della misura) sono:
- A) Divieto di accesso o accesso limitato ai luoghi abitualmente frequentati dalla po, disposto nei casi di maggior gravità (prescrizione graduabile in base alle esigenze di vita, lavorative o abitative dell’indagato).
- B) Obbligo di assegno periodico ai familiari conviventi privi di mezzi adeguati, prescrizione patrimoniale accessoria disposta su richiesta del pm (al momento della richiesta cautelare), modificabile (in relazione alle condizioni dell’obbligato e del beneficiario) e revocabile se riprende la convivenza.
Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla po (282ter)
Tipologia: misura coercitiva non detentiva, specifica (collegata al reato di stalking).
Contenuto: misura restrittiva della libertà di circolazione:
- Le prescrizioni principali sono: divieto di avvicinarsi alla po e divieto di accesso o accesso limitato ai luoghi abitualmente frequentati dalla po (prescrizione graduabile in base alle esigenze di vita, lavorative o abitative, dell’indagato).
- Le prescrizioni accessorie sono:
- A) Divieto di avvicinarsi alle persone legate alla po e divieto di accesso o accesso limitato ai luoghi abitualmente frequentati dalle stesse, se sussistono ulteriori esigenze di tutela.
- B) Divieto di comunicare con la po e con le persone legate alla po.
Divieto-obbligo di dimora (283)
Tipologia: misura coercitiva non detentiva.
Contenuto: misura restrittiva della libertà di circolazione:
- Il divieto di dimora consiste nel divieto di accesso ad un determinato comune senza autorizzazione del giudice.
- L’obbligo di dimora:
- A) Ha come prescrizione principale il divieto di allontanarsi da un determinato comune senza previa autorizzazione del giudice, con obbligo di quotidiana reperibilità per i necessari controlli della pg (l’indagato deve quindi comunicare luoghi e orari di reperibilità).
- B) La prescrizione accessoria (eventuale e revocabile in caso di estinzione della misura) è il domicilio coatto in determinati orari e compatibilmente con le esigenze di vita dell’indagato (prescrizione accessoria all’obbligo di dimora, coessenziale agli arresti domiciliari).
Esecuzione: sono eseguiti sotto la vigilanza della polizia (che riferisce al pm).
Arresti domiciliari (284+275bis)
Tipologia: misura coercitiva detentiva ma extracarceraria, equivalente ed equiparata alla custodia carceraria ma autonoma e più attenuata (per contenuto e luogo di esecuzione).
Contenuto: misura restrittiva della libertà personale in senso stretto e fisico, che implica la privazione totale della libertà personale (anche se in regime domiciliare) ed è quindi meno afflittiva della custodia carceraria ma più afflittiva delle misure non detentive:
- Ha come prescrizione principale il domicilio coatto (obbligo di permanenza) presso un determinato immobile (abitazione o luogo di cura, a seconda delle esigenze di vita dell’indagato), col divieto di allontanarsi dal sito degli arresti, la cui trasgressione volontaria è sanzionata a titolo di evasione e con la custodia carceraria obbligatoria ed automatica.
- Le prescrizioni accessorie (eventuali e revocabili in caso di estinzione della misura) sono:
- A) Divieto di comunicare (personalmente o telefonicamente) con l’esterno.
- B) Autorizzazione ad allontanarsi dal sito degli arresti, per esigenze di vita indispensabili e per il tempo strettamente necessario.
Limiti degli arresti domiciliari
- Non possono essere concessi agli indagati già condannati per evasione nei precedenti 5 anni (sulla base di una presunzione assoluta di inadeguatezza della misura).
- Non possono essere disposti a fronte di una prognosi di sospensione condizionale della pena in caso di eventuale condanna (verrebbe infatti a mancare il presupposto della punibilità in concreto, richiesto per tutte le misure cautelari personali).
Esecuzione: sono eseguiti sotto il controllo saltuario della pg ma senza il cd piantonamento e sono eseguibili con particolari modalità e cioè sotto controllo elettronico o in luogo di cura, a seconda delle concrete esigenze del caso (ex 275/bis):
- Gli arresti domiciliari sotto controllo elettronico sono una particolare modalità esecutiva degli arresti domiciliari (non una misura autonoma), possono essere disposti:
- A) Dal giudice, con ordinanza, su richiesta del pm e col consenso espresso dell’indagato oppure su richiesta dell’indagato stesso.
- B) Se sussiste l’esigenza di un maggior controllo (data la facile eludibilità degli arresti domiciliari), fermo l’obbligo di custodia carceraria in caso di rifiuto del braccialetto elettronico.
- C) In linea col principio della gradualità cautelare, che impone al giudice di graduare il contenuto delle misure cautelari, col minor sacrificio possibile per la libertà personale, contemperando esigenze cautelari ed esigenze di vita dell’indagato: il braccialetto elettronico infatti è funzionale all’esigenza cautelare di un maggior controllo ma è anche più favorevole per l’indagato (anche se ne limita la privacy).
- Gli arresti domiciliari in luogo di cura sono una variante esecutiva degli arresti domiciliari (non una misura autonoma), possono essere disposti:
- A) Dal giudice, con ordinanza, solo per gli indagati in gravi condizioni di salute, in sostituzione della custodia in carcere attrezzato per la cura.
- B) Se sussistono rischi di salute o di contagio unitamente ad esigenze cautelari eccezionali:
- a) Fermo l’obbligo di custodia in carcere attrezzato per la cura se l’indagato commette un delitto ad arresto obbligatorio dopo la concessione della misura domiciliare alternativa.
- b) E fermo il divieto assoluto di custodia carceraria per i malati terminali (non più curabili).
- C) In linea col principio della gradualità cautelare.
Regime: sono equiparati alla custodia carceraria, anche se il regime domiciliare è parzialmente divergente da quello carcerario:
- Sono accomunabili alla custodia carceraria perché:
- A) Soggetti agli stessi termini di durata (di fase e complessivi).
- B) Sanzionati a titolo di evasione in caso di allontanamento volontario dal sito degli arresti.
- C) Detraibili dall’eventuale pena definitiva e indennizzabili (se ingiusti o illegittimi).
- Divergono per modalità esecutive e per i termini dell’interrogatorio di garanzia.
Custodia carceraria (285)
Tipologia: misura coercitiva detentiva.
Contenuto: misura restrittiva della libertà personale in senso stretto e fisico, che implica la privazione totale della libertà personale mediante restrizione della persona in carcere ed è quindi la forma più afflittiva di custodia cautelare. È soggetta a limiti di applicabilità più rigorosi, che sono:
- Divieto di custodia cautelare (anche carceraria) a fronte della prognosi di sospensione condizionale della pena in caso eventuale condanna (verrebbe meno il presupposto generale della punibilità in concreto).
- Ricorso alla custodia carceraria come estrema ratio, nel senso che la custodia carceraria... (testo incompleto).
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