DURATA
Le misure cautelari personali sono provvedimenti provvisori,soggetti a termini di durata tassativi e
perentori,in considerazione del loro presupposto probatorio e della loro ratio:sono emessi allo
stato degli atti (quindi su basi probatorie ancora in evoluzione) e sono funzionali ad esigenze
esclusivamente cautelari quindi contingenti.
I termini di durata massima delle misure cautelari:
1)sono termini tassativi e differenziati a seconda del tipo di misura (il cpp distingue tra misure
coercitive e interdittive):
A)le misure coercitive sono soggette a termini di fase e termini complessivi,graduati in base alla
gravità del reato per cui è stata applicata la misura (il cpp distingue 3 livelli di gravità:reati meno
gravi,gravi,gravissimi),con la precisazione che i termini delle misure non detentive sono pari al
doppio dei termini delle misure detentive (dato il diverso grado di afflittività)
a)i termini di fase sono riferiti alle singole fasi del procedimento penale (fase preliminare,fase del
giudizio di 1°grado,fase del giudizio di appello,fase del ricorso in cassazione),sono infungibili (non
utilizzabili per prolungare i termini delle altre fasi,neanche se “risparmiati”)
b)i termini complessivi sono dati dalla somma dei termini di fase
B)le misure interdittive sono soggette al termine generale di 2 mesi
C)tutte le misure cautelari,quando l’unico presupposto cautelare è il pericolo di inquinamento
pro-batorio,sono soggette al termine di durata prefissato dal giudice nel provvedimento
applicativo, prorogabile senza superare i termini legali di durata delle singole misure (la ratio è
garantire l’indagato da eventuali abusi giudiziari)
2)decorrono dall’esecuzione della misura e quindi:
A)dalla cattura dell’indagato,per la custodia carceraria
B)dalla notifica del provvedimento applicativo all’indagato,per le altre misure cautelari (compresi
gli arresti domiciliari)
3)sono termini perentori,prescritti a pena di estinzione automatica della misura
4)sono di regola inderogabili,eccezionalmente prolungabili solo per le misure detentive e solo in
casi e modi tassativi:
A)i termini di fase delle misure detentive sono prolungabili attraverso meccanismi tassativi
(sospensione e proroga) ed entro limiti tassativi
B)i termini complessivi delle misure detentive sono insuperabili,con l’unica eccezione della
sospensione giudiziale (che consente di superare il termine complessivo ma non oltre il termine
finale,un termine massimo fissato ex lege in modo tale che la cautela non superi la pena).
Le deroghe alla durata delle misure cautelari sono meccanismi tassativi che prolungano i termini
di fase della sola custodia cautelare,senza superare i termini complessivi,con l’unica eccezione
della sospensione giudiziale:
1)la sospensione automatica (297/4) è l’arresto dei termini di fase della custodia cautelare,in
corrispondenza dei tempi vivi del processo (dei giorni di udienza e dei giorni per deliberare le
sentenze),prolunga i soli termini di fase,senza superare i termini complessivi
2)la sospensione giudiziale (304) è l’arresto dei termini di fase della custodia cautelare
A)può essere disposta in casi tassativi
a)è obbligatoria in corrispondenza dei tempi in cui il giudizio è sospeso per motivi imputabili a
imputato e suo difensore
b)é facoltativa nei casi di particolare gravità del reato o particolare complessità del giudizio
B)è disposta dal giudice procedente,su richiesta del pm,con ordinanza
C)prolunga i termini di fase e anche i termini complessivi della custodia cautelare ma non oltre il
termine finale (un ulteriore termine massimo predeterminato ex lege in modo tale che la cautela
non superi la pena)
nb:i termini finali sono i termini di durata massima della custodia cautelare in caso di sospensione
giudiziale dei termini di fase del giudizio
a)sono pari ai termini complessivi aumentati della metà
b)o pari ai 2/3 della pena irrogabile o irrogata per il reato per cui è stata applicata la misura,se è
più favorevole per l’imputato
c)esemplificando,se il termine complessivo è di 6 anni,il termine finale non può essere superiore a
9 anni (6+3=9) ma in caso di condanna (o prognosi di condanna) a 12 anni,i 2/3 della pena
deter-minerebbero una durata massima complessiva di 8 anni,configurando un termine finale più
favo-revole per l’imputato
3)la proroga (305) è il differimento della scadenza dei termini di fase della custodia cautelare
A)può essere disposta in casi tassativi e:
a)è obbligatoria se richiesta per eseguire una perizia psichiatrica sullo stato mentale dell’imputato
b)è facoltativa se richiesta per esigenze investigative (cioè per complessità delle indagini o gravità
del reato per cui si procede o delle esigenze cautelari)
B)è concessa dal giudice procedente,su richiesta del pm,con ordinanza,non più di 2 volte
C)prolunga i soli termini di fase della custodia cautelare,senza superare i termini complessivi
4)la decorrenza ex novo del termine di fase (303) è una deroga prevista solo per la custodia
caute-lare e solo in caso di regressione del procedimento penale o evasione dell’indagato in
custodia caute-lare e prolunga i termini di fase senza superare i termini complessivi.
La ratio è realizzare un equo contemperamento tra esigenze (processuali) cautelari ed esigenze
(costituzionali) di tutela dei diritti di libertà dell’indagato.
RIEPILOGANDO (consiglio la sola lettura di quanto riportato di seguito per meglio comprendere i
meccanismi alla base dei limiti di durata delle misure cautelari personali):
1)per la custodia cautelare:
A)i termini di fase sono (a seconda della gravità del reato per cui si procede):
a)3 mesi/6 mesi/1 anno (termini delle fasi preliminari)
b)6 mesi/1 anno/1 anno e 6 mesi (termini del giudizio di 1°grado)
c)9 mesi/1 anno/1 anno e 6 mesi (termini successivi alla condanna di 1°grado)
B)il termine complessivo è (a seconda della gravità del reato per cui si procede) di 2/4/6 anni
2)per le misure coercitive non detentive i termini di fase ed il termine complessivo sono pari al
doppio dei termini di custodia cautelare (in considerazione della minor afflittività delle misure non
detentive rispetto alle detentive),quindi:
A)i termini di fase saranno (a seconda della gravità del reato per cui si procede):
a)6 mesi/1anno/2 anni (termini delle fasi preliminari)
b)1 anno/2 anni/3 anni (termini del giudizio di 1°grado)
c)1 anno e 6 mesi/2 anni/3anni (termini successivi alla condanna di 1°grado)
B)il termine complessivo sarà (a seconda della gravità del reato per cui si procede) di 4/8/12
anni
3)le misure interdittive sono soggette al termine generale di 2 mesi
4)tutte le misure cautelari unicamente motivate (sotto il profilo cautelare) dal pericolo di
inquina-mento probatorio
A)devono essere emesse con un limite di durata-efficacia prefissato dal giudice nel provvedimento
applicativo,a pena di nullità (ex 274)
B)si estinguono ope legis allo scadere del termine giudiziale,salvo proroga-rinnovazione,possibile
solo entro i termini legali di durata massima delle singole misure (ex 301).
A TITOLO ESEMPLIFICATIVO,considerando il caso in cui l’indagato venga sottoposto a custodia
cautelare (misura coercitiva detentiva) per omicidio (reato gravissimo):
1)l’indagato-imputato può essere sottoposto a custodia cautelare nella prima fase per 1 anno,nella
seconda fase per 1 anno e mezzo,nella terza fase per 1 anno e mezzo e nella quarta fase sempre
per un anno e mezzo (questi sono i termini di fase della custodia cautelare applicata per reato
gra-vissimo)
2)il termine complessivo (dato dalla sommatoria dei termini di fase) è pari a 5 anni e mezzo ed è di
regola insuperabile,eccezionalmente superabile solo in caso di sospensione ope legis dei termini
di fase della custodia cautelare ma a condizione che sia rispettato il termine finale
3)il termine finale (della custodia cautelare applicata per reato gravissimo) è di 6 anni
A)è quindi superiore al termine complessivo (alla sommatoria dei termini di fase)
B)ma è insuperabile:il suo decorso implica estinzione automatica della misura cautelare e
conse-guente obbligo di immediata scarcerazione dell’imputato.
Gli effetti della decorrenza dei termini di durata massima sono l’estinzione automatica della
misura cautelare,che il giudice procedente si limita a dichiarare con ordinanza,disponendo i
provvedimenti conseguenti,per venir meno del provvedimento applicativo (che è il titolo cautelare,il
cui venir meno rende illegittima qualsiasi limitazione di libertà ex 13 cost):
1)se scadono i termini di durata delle misure detentive,il giudice procedente ordina l’immediata
liberazione dell’indagato (se non detenuto ad altro titolo),salvi i provvedimenti eccezionali
conse-guenti alla scarcerazione per decorrenza dei termini; se l’indagato scarcerato per
decorrenza dei termini è pericoloso:
A)è applicabile come misura alternativa una misura non detentiva,con possibilità di cumulo per i
reati più gravi (es divieto di espatrio+obbligo di firma+divieto/obbligo di dimora):provvede il giudice
procedente (dopo la scarcerazione dell’indagato),purché persistano i presupposti indiziario e
cau-telare alla base della pregressa misura detentiva
B)è possibile ripristinare la misura detentiva,se l’indagato scarcerato trasgredisce
volontaria-mente le prescrizioni cautelari della misura alternativa e sussiste almeno una esigenza
cautelare
2)se scadono i termini di durata delle altre misure (coercitive non detentive e interdittive),il giudice
procedente ne ordina l’immediata cessazione.
ESTINZIONE
Le misure cautelari personali
1)sono provvedimenti provvisori (soggetti a termini di durata massima perentori e a cause di
estinzione giudiziale o automatica tassative),perché emessi allo stato degli atti (quindi su basi
probatorie ancora in evoluzione) e strumentali ad esigenze cautelari quindi contingenti
2)sono revocabili o modificabili dal giudice procedente,su iniziativa generalmente di parte,con
ordinanza,per cause tassative (assenza,venir meno o mutamento dei presupposti indiziario o
cau-telare) e sempre alla luce dei parametri della adeguatezza/proporzionalità cautelare.
L’estinzione (ex 299/308) è una vicenda evolutiva delle misure cautelari personali,successiva alla
loro esecuzione:
1)le cause sono tassative e suddivise in cause di estinzione giudiziale e automatica,in linea con la
riserva di legge rinforzata in materia cautelare:
A)le cause di estinzione giudiziale (ope iudicis) sono revoca e modifica
B)le cause di estinzione automatica (ope legis) sono riconducibili al verificarsi di determinati eventi
2)il giudice competente è il giudice procedente (al momento
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.