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E SANZIONI PROCESSUALI

La irregolarità

L'irregolarità è qualsiasi vizio formale dell'atto non sanzionato dalla legge con la nullità. Quando si verifichi, il giudice deve provvedere alla sua eliminazione, eventualmente facendo ricorso alla correzione degli errori materiali. Si tenga presente che ai sensi dell'art. 124 i magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme processuali anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale. I dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità disciplinare.

La decadenza

La decadenza consiste nella perdita o estinzione del diritto o facoltà di porre in essere un atto del procedimento. Il presupposto naturale è che l'atto non sia ancora stato compiuto; in caso contrario...

L'atto sarebbe inammissibile. Pertanto la decadenza può rilevare sotto il du-plice aspetto di:

  • divieto di compiere l'atto (preclusione);
  • invalidità (inammissibilità) dell'atto eventualmente compiuto nonostante il divieto.

L'inutilizzabilità

L'inutilizzabilità consiste nel divieto di utilizzazione di un atto. Tale divieto scaturisce dal fatto che molti atti hanno una fungibilità limitata ad una precisa fase procedurale. Di norma – ad esempio – gli atti validamente compiuti durante le indagini preliminari hanno valenza limitata a tale fase.

L'inutilizzabilità è prevista, in via generale, per la violazione dei divieti probatori. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono, infatti, essere utilizzate e l'inutilizzabilità è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Le nullità

In base all'art. 177 c.p.p.,

L'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge. È questo il principio di tassatività delle nullità, per il quale nessuna irregolarità degli atti procedurali può essere assoggettata al regime delle nullità se non quando espressamente previsto dalla legge. Si definisce dunque nullità di un atto processuale l'invalidità espressamente comminata dalla legge per talune gravi violazioni di essa. Le nullità possono dividersi in due grandi categorie: quelle speciali, determinate di volta in volta per casi particolari con previsione specifica; quelle generali, previste una tantum per tutti i casi in cui poi concretamente possano verificarsi. Le nullità di ordine generale sono previste dall'art. 178 c.p.p. e si distinguono a loro volta in: nullità assolute, come tali deducibili in ogni stato e grado del procedimento.

procedimento dalle parti e ril-evabili d'ufficio dal giudice; si tratta di nullità che non possono in alcun modo essere sanate, salvo quello che si dirà più avanti;

nullità c.d. intermedie, rilevabili d'ufficio o su istanza della parte che ha subito danno dalla violazione, purché non vi abbia dato causa; a differenza delle assolute, sono sanabili, in quanto sono previsti precisi termini per la loro rilevabilità (le nullità verificatesi durante le indagini preliminari si eccepiscono o si rilevano prima della sentenza di primo grado; quelle verificatesi durante il giudizio si eccepiscono o si rilevano prima della sentenza di grado successivo), trascorsi i quali vengono appunto sanate;

il terzo gruppo di nullità è costituito da quella relative, cioè esclusivamente deducibili dalle parti, purché la parte che le eccepisce abbia interesse a farlo e non via abbia dato causa. Anche queste sono ovviamente sanabili,

Nel senso che vengono sanate se non dedotte nei termini previsti, e cioè dall'esito dell'udienza preliminare per le nullità verificatesi in tutta la fase che precede l'esito stesso; entro il termine previsto per le c.d. questioni preliminari ex art. 491 c.p.p., per le nullità attinenti al decreto che dispone il giudizio e agli atti introduttivi del dibattimento; con l'impugnazione della sentenza relativa per le nullità verificatesi durante il giudizio.

Si ricordi che per espressa disposizione dell'art. 182, comma 2 o, c.p.p. tutti i termini per rilevare o eccepire le nullità sono previsti a pena di decadenza; inoltre gli artt. 183 e 184 c.p.p. prevedono un regime differenziato di sanatoria, a seconda che si tratti di nullità intermedie e relative da un lato, e di quelle riguardanti notificazioni, avvisi e citazioni dall'altro: le prime vengono sanate se la parte interessata non le eccepisce, se accerta gli

effetti dell'attonullo, ovvero se si avvale della facoltà cui l'atto nullo è preordinato; le seconde sono sanatese la parte compare o rinuncia a comparire; se compare al solo fine di eccepire la nullità, ha diritto ad un termine per la difesa. Per quanto attiene agli effetti delle nullità, l'art. 185 c.p.p. dispone che, una volta dichiarata dal giudice, la nullità di un atto travolge gli atti consecutivi dipendenti da quello dichiarato nullo; il giudice dispone la rinnovazione dell'atto dichiarato nullo, ponendo eventualmente le spese a carico di chi abbia dato seguito alla nullità con dolo o colpa grave. A causa della dichiarazione di nullità di un atto, poi, il procedimento regredisce allo stato e grado in cui l'atto si è verificato, salvo che si tratti di nullità concernente le prove. La nullità non dichiarata, anche se assoluta, non invalida il procedimento, che prosegue fino alla sua conclusione.

Tanto che il passaggio in giudicato della sentenza sana anche le nullità assolute. L'inammissibilità riguarda gli atti di parte - in particolare - le impugnazioni. Si verifica qualora manchino le condizioni richieste dalla legge per il compimento di un dato atto. È rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e si sana soltanto con il giudicato.

IL FENOMENO PROBATORIO NEL PROCEDIMENTO PENALE

La prova è l'elemento, il segno, l'attività volta a fornire la conoscenza di un fatto altrimenti sconosciuto o incerto. La prova può quindi definirsi come l'insieme degli elementi sui quali si basa il convincimento del giudice. L'oggetto della prova o thema probandi è costituito da una affermazione probatoria, è l'ipotesi da verificare nel processo penale: si riferisce all'imputazione, alla punibilità e alla

La determinazione della pena o della misura di sicurezza. La prova è storica quando rappresenta un fatto, narrato da un testimone o contenuto in un documento. La prova è critica quando rappresenta un fatto dal quale, induttivamente, se ne ricava uno ulteriore. La prova è, quindi, metodo conoscitivo utilizzato dal giudice, tramite mezzi specifici; testimonianza, documento, massima di esperienza. Distinto è l'indizio, segno di un fatto, non univoco, che può condurre a conclusioni anche opposte, secondo un metodo interpretativo di tipo induttivo. Soltanto in presenza di indizi gravi precisi e concordanti può desumersi l'esistenza di un fatto e quindi la prova dello stesso. Il codice vigente indica come oggetto della prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza, ed anche i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali.

nonché i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato, se vi è costituzione di parte civile. Ciò costituisce una innovazione rispetto al codice previgente, che si riferiva ai fatti necessari per l’accertamento della verità. L’innovazione risponde alla necessità di adeguare la disciplina della prova al sistema accusatorio introdotto dal nuovo codice. Le prove sono ammesse da parte del giudice a richiesta di parte; il giudice è titolare di un autonomo potere di assunzione di nuovi mezzi di prova, soltanto se risulta assolutamente necessario. Il giudice, sulle richieste di parte, esclude le prove vietate dalla legge e quelle che sono manifestamente infondate o irrilevanti. Vige, in materia, il principio dispositivo, che si ritrova anche nel processo civile, per il quale incombe alle parti, ed in particolare al p.m., provare il proprio assunto, e il giudice non può decidere se non sulla base di quanto.

provato dalle parti stesse, salvo l’eccezionale potere diacquisizione della prova d’ufficio conferito al giudice. Di norma la prova si deve formare aldibattimento, secondo il principio dell’oralità, avanti al giudice che poco o nulla sa dell’at-tività svolta in precedenza dalle parti, e dei risultati della stessa. Le attività di indagine pre-liminare non hanno valore di prova, ma debbono essere ripetute avanti al giudice del dibatti-mento, salvo che si opti per uno dei riti dell’alternativa indagatoria. La prova illegittima-mente acquisita non è utilizzabile. Il giudice deve valutare la prova dando conto nella moti-vazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, tenuto conto dell’esito complessivodell’istruttoria.

FONTI DI PROVA

Sono le cose, i documenti, o le persone da cui può scaturire la prova. Tali fonti preesistonoal giudice, tanto che funzione essenziale della P.G. e del P.M. è proprio

delle persone, dei luoghi e delle cose può essere disposta con un decreto motivato quando è necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi, cancellati, dispersi, alterati o rimossi, l'autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, se possibile, verifica quello preesistente, cercando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. Inoltre, l'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica.

Prima di procedere all'ispezione personale l'interessato è avvertito della facoltà

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Publisher
A.A. 2007-2008
161 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Marzaduri Enrico.