Estratto del documento

Introduzione

La riforma del codice Rocco

Il 22 settembre 1988 è stato approvato – con D.P.R. n. 447, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988 – il testo del nuovo codice di procedura penale, la cui entrata in vigore è fissata un anno dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il nuovo codice si ispira a una filosofia e a una struttura profondamente diverse da quelle del codice precedente. Si tratta del primo codice dell'Italia repubblicana, che sostituisce, dopo quasi sessant'anni, il codice Rocco del 1930.

Non deve sorprendere che il primo codice che si è voluto varare sia proprio quello di procedura penale in quanto è nota l'interdipendenza tra processo penale e ordinamento politico dello Stato. Non era, infatti, possibile lasciare ancora sopravvivere, dopo la restaurazione del regime democratico, un codice caratterizzato da una struttura indagatoria, tipica dei regimi autoritari.

Per la verità il codice Rocco del 1930, indubbiamente pregevole sotto il profilo tecnico, aveva non poche connotazioni liberali, dovute alla cultura dei giuristi del periodo prefascista, che in gran parte avevano collaborato alla sua redazione. Ma l'impronta politica del regime autoritario si rivelava in molte altre sue disposizioni e, soprattutto, nella scelta di una istruzione segreta e scritta, di evidente stampo indagatorio, in cui veniva lasciato poco spazio al diritto di difesa ed erano notevolmente compressi i diritti di libertà del cittadino.

È bensì vero che su quella struttura si erano operati, mediante leggi speciali, numerosi innesti, diretti a garantire il diritto di difesa. Ma tale processo di «liberalizzazione», reso necessario anche per l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana (1948), aveva creato inevitabili scompensi con la originaria struttura indagatoria del codice: tanto che qualche autore aveva parlato, a questo proposito, di «garantismo indagatorio» o di «soave inquisizione».

Si era trattato, peraltro, sempre di «piccole riforme», come quella realizzata con la legge 18 giugno 1955 n. 517, di sporadici interventi normativi o di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale, perché in contrasto con i principi costituzionali. La situazione si era complicata ulteriormente per l'intervento di una serie di innovazioni legislative dettate dalla necessità di combattere il fenomeno del terrorismo e più in generale la criminalità organizzata. Queste nuove norme, generalmente denominate come «legislazione dell'emergenza», avevano introdotto, dal 1974 in poi, delle restrizioni estremamente pesanti ai diritti dell'imputato e, più in generale, alle garanzie difensive.

Contro tali limitazioni non erano mancate critiche da parte della dottrina. Basterebbe ricordare, per fare solo un esempio, che per i reati più gravi era prevista una carcerazione preventiva che poteva giungere fino a un massimo di dieci anni e otto mesi, anche se, con una legge successiva del 1984, tale limite era stato ridotto a sei anni. Su questo tema, come su altri - quali la disciplina della contumacia e la lunga durata del processo penale - anche la Corte Europea aveva avuto occasione di criticare la legislazione processuale penale italiana.

Per di più, questo alternarsi e sovrapporsi di riforme di segno opposto, espressioni di tendenze diverse e contrastanti, aveva dato luogo a un grave disorientamento nella pubblica opinione. Questi brevi cenni alle vicende subite dal codice di procedura penale del 1930 fanno capire come le istanze di riforma del processo penale fossero diventate, negli ultimi tempi, sempre più insistenti.

Per la verità, l'esigenza di riforma era stata avvertita subito dopo il ripristino delle libertà democratiche. Si trattava però di scegliere se operare ancora sulla base del codice del 1930, con interventi razionali e coordinati, ovvero optare per un codice ispirato a un sistema del tutto diverso. Ecco perché, abbandonata l'idea di interventi parziali e settoriali, si cominciò a pensare a una riforma radicale del sistema.

Il primo tentativo in questa direzione fu fatto, nel 1962, da una Commissione Ministeriale presieduta dal prof. Francesco Carnelutti, che si concretò in una «bozza di Progetto», pubblicata nel 1963, ispirata al sistema accusatorio, ma incompleta e tale da non costituire una piattaforma valida per una effettiva riforma. Nel 1965 il Parlamento mise mano, invece, alla elaborazione di una «delega legislativa» al Governo, per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

Secondo il sistema della «delega legislativa» il Parlamento indica solo i «criteri direttivi» ai quali deve ispirarsi il Governo nella predisposizione del nuovo codice: ma questa volta il Parlamento, dopo un lavoro protrattosi per tre Legislature, approvò una Legge-delega (3 aprile 1974 n. 108) in cui venivano enunciate ben 84 direttive.

Di particolare importanza era la premessa, secondo cui il nuovo codice di procedura penale doveva «attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio» ed inoltre adeguarsi ai «principi della Costituzione» ed alle «norme delle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia relative ai diritti della persona».

A questo riguardo vale la pena di ricordare che la Costituzione italiana del 1948, analogamente a quanto fanno anche altre Costituzioni moderne, dedica molte disposizioni ai principi che devono regolare il processo, ed in particolare il processo penale. Basterà ricordare, tra gli altri, l'art. 13, secondo cui «la libertà personale è inviolabile» e «non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge».

Lo stesso articolo prevede che «la legge deve stabilire i limiti massimi della carcerazione preventiva». Non meno importante è l'art. 24 che proclama «la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento». Esso impegna, inoltre, il legislatore ordinario ad «assicurare ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione», nonché a determinare «le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari».

Fondamentale è, altresì, la previsione secondo cui «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge» (art. 25). La presunzione di innocenza dell'imputato è consacrata, infine, nell'art. 27 con la formula «L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva».

Sulla base della Legge-delega del 1974 una Commissione Ministeriale predispose un Progetto preliminare di 653 articoli, diviso in due Parti e composto di undici Libri. Detto Progetto, pubblicato nel 1978, delineava un tipo di «processo di parti a struttura accusatoria», con una tendenziale eguaglianza di posizione tra P.M. e difensore dell'imputato; aboliva l'istruzione formale e la figura del G.I. e spostava l'acquisizione della prova alla fase dibattimentale, che diventava il momento centrale del processo.

Il Progetto del 1978 era accompagnato da un'ampia relazione illustrativa, che dava conto delle radicali innovazioni apportate. Sennonché il Governo, dopo aver chiesto numerose proroghe, lasciò scadere il termine previsto dalla Legge-delega, senza tradurre in legge il Progetto. Tale comportamento può trovare la sua spiegazione nel difficile momento che l'Italia attraversava in quel periodo, a causa della grave situazione creata dal terrorismo e da altre forme di criminalità organizzata.

Ma l'esigenza di avere un nuovo codice di procedura penale permaneva e diventava, anzi, sempre più urgente, per le gravi disfunzioni dell'amministrazione della giustizia. Si lamentavano, soprattutto, l'estrema lentezza dei processi, le lunghe - e spesso ingiustificate - carcerazioni preventive (la maggior parte dei detenuti era costituita da imputati in attesa di giudizio), la compressione dei diritti della difesa ed altre notevoli carenze.

Cosicché il Parlamento si mise al lavoro per elaborare una nuova Legge-delega, che tenesse anche conto dei rilievi e delle critiche che erano state mosse alla precedente Legge del 1974 ed al Progetto del 1978.

La nuova Legge-delega veniva approvata dal Parlamento con Legge 16 febbraio 1987 n. 81. Dopo aver premesso, ancora una volta, che il codice di procedura penale avrebbe dovuto attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona nel processo penale, la nuova Legge-delega ribadiva che doveva essere adottato il sistema accusatorio, e fissava in 105 punti le direttive alle quali doveva adeguarsi il nuovo processo.

Senza entrare nei dettagli, segnaliamo solo alcune delle direttive di carattere generale fissate dal legislatore delegante. Si stabiliva, innanzitutto, che il nuovo processo dovesse ispirarsi alla massima semplificazione delle forme e dovesse adottare il principio di oralità. Si affermava che accusa e difesa dovessero essere trattate su base di parità in ogni stato e grado del procedimento, con obbligo del giudice di provvedere senza ritardo sulle richieste delle parti e dei difensori.

Si prevedeva il diritto dell’imputato o del fermato di essere avvertito immediatamente della facoltà di nominare un difensore e di farsi assistere dallo stesso nell'interrogatorio e, in caso di carcerazione preventiva, di conferire con il difensore immediatamente o subito dopo l'esecuzione del provvedimento limitativo della libertà personale.

Si stabilivano precise garanzie per la libertà del difensore in ogni stato e grado del procedimento. Venivano previste misure alternative alla custodia in carcere e si fissava un termine massimo di quattro anni per la carcerazione preventiva, per i reati più gravi.

Il testo del nuovo codice di procedura penale è stato predisposto da una Commissione ministeriale e sottoposto al controllo di «conformità alla delega» da una Commissione parlamentare presieduta dal prof. Marcello Gallo. Dopo l'approvazione del Governo, il Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, firmava il 22 settembre 1988 il Decreto Presidenziale n. 447, controfirmato dal Guardasigilli prof. Giuliano Vassalli.

Il codice è diviso in due Parti: la prima consta di quattro Libri, rispettivamente dedicati ai «Soggetti» (Giudice; Pubblico Ministero; Polizia giudiziaria; Imputato; Parte civile; Responsabile civile e Civilmente obbligato per la pena pecuniaria; Persona offesa dal reato; Difensore), agli «Atti», alle «Prove» (in cui si distinguono mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova) ed alle «Misure cautelari» («personali e reali»). La seconda Parte consta di sette Libri e descrive l'iter del procedimento.

Si parte dalle «Indagini preliminari», affidate alla Polizia giudiziaria sotto la direttiva del Pubblico Ministero, che si concludono con una «Udienza preliminare» (Libro V). Il Libro VI è dedicato ai «Procedimenti speciali», ai quali seguono poi il «Giudizio» (Libro VII), il «Procedimento davanti al Pretore» (Libro VIII), le «Impugnazioni» (Libro IX), l'«Esecuzione» (Libro X) e i «Rapporti giurisdizionali con autorità straniere» (Libro XI).

Da questa elencazione emerge, a grandi linee, la struttura del nuovo processo, così come se ne intravedono alcune delle innovazioni più significative. Il procedimento inizia, infatti, con le indagini preliminari, affidate al P.M. ed alla Polizia giudiziaria. Quest'ultima agisce, anche di propria iniziativa, al fine di ricercare ed assicurare le fonti di prova. La durata delle indagini preliminari deve, di regola, esaurirsi nel termine di sei mesi dalla data di identificazione della persona alla quale è attribuito il reato; ma può, a richiesta dei P.M., essere prorogato fino al termine massimo di diciotto mesi e, in casi particolari espressamente previsti dalla legge, fino a due anni.

Al termine delle indagini preliminari il P.M., se la notizia del reato è infondata, presenta al Giudice richiesta di archiviazione. Se questi accoglie la richiesta, pronuncia decreto motivato; se non l'accoglie, fissa un'udienza in camera di consiglio dandone avviso alle parti. Se non si procede all'archiviazione, il P.M. chiede il rinvio a giudizio o si limita a formulare l'imputazione. Gli elementi acquisiti in questa fase non hanno, di regola, valore di prova, in quanto acquisiti senza il contraddittorio delle parti.

Può tuttavia accadere che, anche in questa fase preliminare, si debbano acquisire delle prove senza attendere il dibattimento, perché la prova potrebbe, nel frattempo, disperdersi o deteriorarsi. In tali casi, e più in generale quando si tratti di prova «non rinviabile al dibattimento», il nuovo codice prevede un meccanismo particolare di acquisizione della prova chiamato «incidente probatorio».

Su richiesta delle parti interessate (P.M. o difensore dell'imputato), infatti, il Giudice può acquisire una prova testimoniale o svolgere una perizia, con la garanzia del contraddittorio. Si tratta, in sostanza, di una anticipazione del dibattimento, resa necessaria dalla esigenza di non fare disperdere una prova che potrebbe venire a mancare.

Con questo sistema si è inteso sopperire a una situazione determinata dalla abolizione dell'istruzione, segreta e scritta, tipica dei sistemi indagatori, e alla conseguente soppressione della figura del Giudice istruttore. Altro istituto, che caratterizza tipicamente il nuovo processo, è la «udienza preliminare», che fa da spartiacque tra la fase delle indagini preliminari e quella del giudizio o, sotto altro profilo, tra la fase preprocessuale e quella processuale vera e propria.

Mentre nel Progetto preliminare del 1978 l'udienza preliminare aveva funzione di mero smistamento, nella formulazione della Legge-delega del 1987 e nel codice dell'88 tale udienza ha acquistato un ruolo diverso ed una dimensione più ampia. Il P.M. vi espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio.

L'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio e si svolge una discussione, alla quale partecipano i difensori di tutte le parti, con diritto di replica. Tale discussione si svolge, di regola, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del P.M. (la discovery del processo anglosassone), nonché degli atti e documenti ammessi dal Giudice prima dell'inizio della discussione.

Ma se il Giudice non ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dopo la discussione, può indicare alle parti temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione. In tal caso il P.M. e i difensori possono produrre nuovi documenti e chiedere l'audizione di testimoni e di consulenti tecnici e perfino l'interrogatorio di imputati dello stesso reato o di reati connessi per i quali si procede separatamente.

Chiusa la discussione il Giudice pronuncia la sentenza di non luogo a procedere o decreto di rinvio a giudizio, dando immediata lettura del provvedimento. Dalla «udienza preliminare» possono dipartirsi, sull'accordo delle parti, dei «procedimenti alternativi» o «speciali» (giudizio abbreviato, patteggiamento, ecc.) che costituiscono forse la novità più interessante del nuovo processo. Sul funzionamento pratico di tali nuovi riti si fondano, infatti, le maggiori speranze di accelerare i tempi del processo penale.

In particolare, col «giudizio abbreviato» si conferisce al Giudice dell'udienza preliminare il potere di pronunciare anche sentenza di merito, allo stato degli atti, se vi è richiesta dell'imputato e consenso del P.M. Per incentivare il ricorso a tale speciale procedimento è stato previsto, in conformità alla direttiva 53 della Legge-delega, che, in caso di condanna, le pene da irrogare per il reato ritenuto in sentenza siano diminuite di un terzo.

Si tratta, in sostanza, di un «patteggiamento sul rito», distinto dal «patteggiamento sulla pena», che rappresenta un'altra alternativa offerta alle parti per evitare il dibattimento. Nel patteggiamento sulla pena, denominato dal codice «applicazione della pena su richiesta delle parti», il Giudice, su concorde richiesta delle parti, può infliggere una sanzione sostitutiva o una pena pecuniaria diminuita fino a un terzo ovvero anche una, pena detentiva, quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi i due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.

In tal caso il Giudice applica la pena concordata tra P.M. e imputato. Alla condanna non segue l'onere del pagamento delle spese, così come non sono applicabili pene accessorie o misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca, nei casi in cui sia obbligatoria. Può essere, invece, richiesta ed applicata la sospensione condizionale della pena. Così disciplinato, il «patteggiamento» del nuovo codice allarga notevolmente la sua sfera di applicabilità rispetto all'istituto che - sul modello del plea bargaining anglosassone - era stato già introdotto nella legislazione italiana.

Questi istituti, assieme al giudizio direttissimo, al giudizio immediato ed al giudizio per decreto, hanno soprattutto lo scopo di evitare un appesantimento del giudizio ordinario nei casi in cui il processo possa chiudersi anticipatamente.

Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 161
Riassunto esame Diritto, prof. Marzaduri, libro consigliato Diritto processuale penale, Siracusano Pag. 1 Riassunto esame Diritto, prof. Marzaduri, libro consigliato Diritto processuale penale, Siracusano Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 161.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto, prof. Marzaduri, libro consigliato Diritto processuale penale, Siracusano Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 161.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto, prof. Marzaduri, libro consigliato Diritto processuale penale, Siracusano Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 161.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto, prof. Marzaduri, libro consigliato Diritto processuale penale, Siracusano Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 161.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto, prof. Marzaduri, libro consigliato Diritto processuale penale, Siracusano Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 161.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto, prof. Marzaduri, libro consigliato Diritto processuale penale, Siracusano Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 161.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto, prof. Marzaduri, libro consigliato Diritto processuale penale, Siracusano Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 161.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto, prof. Marzaduri, libro consigliato Diritto processuale penale, Siracusano Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 161.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto, prof. Marzaduri, libro consigliato Diritto processuale penale, Siracusano Pag. 41
1 su 161
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Marzaduri Enrico.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community