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-ARCHIVIAZIONE;
-ULTERIORI INDAGINI: se il giudice ritiene necessarie ulteriori indagini, le richiede con ordinanza
al PM, fissando un termine entro il quale queste devono essere compiute;
Il Pm poi è così vincolato al compimento delle indagini COATTE, stabilendo però quelle che sono
le modalità e le forme nello svolgimento delle stesse; Compiute le indagini il PM può valutare i
fatti e formulare l’imputazione, o può optare nuovamente per una richiesta di archiviazione;
-IMPUTAZIONE COATTA: si ha quando a seguito dell’udienza in camera di consiglio, il giudice
dispone con ordinanza che il PM formuli l’imputazione entro 10 giorni.
Successivamente entro 2 giorni dalla formulazione dell’imputazione coatta, il giudice deve
fissare con decreto la data dell’udienza preliminare.
Si tratta però in questo caso di una particolare tipologia di udienza preliminare, perché non è
preceduta dalla richiesta di rinvio a giudizio.
Quando il procedimento contro un indagato è stato archiviato, il PM può compiere nuove
indagini solo dopo essere stato autorizzato con decreto dal GIP:
OTTENUTA L’ AUTORIZZAZIONE, IL PM PROCEDE ALL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE NOTIZIE
DI REATO E DA QUESTO MOMENTO DECORRERANO I TERMINI ORDINARI NUOVAMENTE.
Tale attività è frutto dell’esigenza del PM di procedere a “nuove investigazioni”, difatti per
ottenere l’autorizzazione è sufficiente che il PM presenti al giudice un nuovo piano d’indagine.
CHE COS’E’L’UDIENZA PRELIMINARE? QUAL’E’IL SUO RUOLO? COME SI SVOLGE? E QUANDO SI
SVOLGE?
L’udienza preliminare è una delle fasi del procedimento penale.
Essa è diretta dal GUP nonché il giudice dell l’UDIENZA PRELIMINARE che deve essere diverso
da quello che nel medesimo procedimento ha esercitato le funzioni di GIP.
Viene svolta solo dopo la conclusione delle indagini preliminari e la richiesta di rinvio a giudizio
da parte del PM.
L’udienza preliminare svolge contemporaneamente quelle che sono piu’ funzioni:
-in primis consente al giudice di controllare se le indagini preliminari sono complete;
-può indurre l’imputato a scegliere uno dei riti alternativi al dibattimento;
E’ proprio nel procedimento ordinario che la richiesta di RINVIO A GIUDIZO, segna un momento
fondamentale ovvero: il PASSAGGIO DALLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI, ALL’UDIENZA
PRELIMINARE in quanto in tale momento il giudice esercita concretamente quella che è
l’AZIONE PENALE. Tale fase si conclude con la richiesta scritta di rinvio a giudizio che contiene
l’imputazione, e l’indicazione delle fonti di prova acqusiite.
La richiesta che non deve essere motivata è trasmessa al GUP, il quale deve fissare GIORNO,
DATA. E ORA dell’udienza. Tra la data di deposito della richiesta di rinvio a giudizio e la data
dell’udeinza non può intercorrere un termine superiore a 30 gg;
Le parti devono poi essere avvisate dell’udienza in modo da avere un termine di 10gg;
All’imputato e alla persona offesa è notificato l’avviso della data d’udienza, insieme alla
richiesta di rinvio a giudizio, con l’avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti, di
presentare memorie;
CON LA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO IL PM DEVE TRASMETTERE IL FASCICOLO DELLE
INDAGINI, e da questo momento ogni altro atto integrativo deve essere reso conoscibile alle
parti.
La legge 67/2014 ha previsto l’eliminazione della contumacia.
La vecchia contumacia difatti si è distinta in due istituti : da un lato in presenza di un
irreperibile, il processo deve essere sospeso.
Bisogna specificare che la legge n 67 del 2014 ha a seguito delle pronunce della Corte di
Strasburgo ELIMINATO L’ISTITUTO DELLA CONTUMACIA, sino a poco prima vigente.
All’inizio dell’udienza preliminare, il giudice deve controllare se vi è stata regolare costituzione
delle parti.
Se le parti sono comparse, non vi sono particolari problemi.
Se il difensore dell’imputato non è presente, il giudice ne designa uno prontamente reperibile.
Nel caso risulti che l’assenza del difensore sia dovuta ad assoluta impossibilità a comparire, il
giudice allora fissa con ORDINANZA una nuova udienza e ne dispone la notificazione
all’imputato.
Dopo aver verificato la regolarità della notifica, occorre stabilire la causa della mancata
comparizione dell’imputato.
Il giudice ha il potere di accertare se l’imputato ha un legittimo impedimento, e se questo
provoca un’ impossibilità a comparire in udienza. Se le due condizioni sussistono il giudice deve
disporre il rinvio ad una nuova udienza, e ordinare la rinnovazione dell’’avviso.
Se non vi è impossibilità a comparire, il giudice dispone di procedere in assenza dell’imputato.
Nel caso in cui l’imputato sia presente ma si è allontanato dall’udienza, il giudice procede in
sua assenza.
QUALI SONO I MOMENTI DEL’UDIENZA PRELIMIANARE?
L’udienza preliminare che come abbiamo detto si svolge in camera di consiglio, richiama quello
che è un contraddittorio piu’ completo.
All’udienza devono essere presenti:
-IL PM e il difensore dell’imputato;
Il verbale di udienza è redatto di regola in forma riassuntiva.
Lo svolgimento dell’udienza vede il susseguirsi dei seguenti momenti:
-LA COSTITUZIONE DELLE PARTI: in questo momento il difensore del soggetto danneggiato
deve presentare all’ausiliario del giudice la dichiarazione di COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE.
-L’AMMISSIONE DI ATTI O DOCUMENTI;
-ESPOSIZIONE DEL PM: Il PM espone sinteticamente il risultato delle indagini, e gli elementi di
prova che legittimano la richiesta di rinvio a giudizio;
-DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL’IMPUTATO: L’imputato può rendere dichiarazioni spontanee,
e può chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.
L’interrogatorio deve essere condotto necessariamente dal giudice, nelle forme dell’esame
incrociato.
-ESPOSIZIONE DEI DIFENSORI DELLE PARTI PRIVATE: i difensori delle parti private illustrano le
proprie argomentazioni (secondo il seguente ordine: PARTE CIVILE, RESP CIVILE, PERSONA
CIVILMENTE OBBLIGATA PER LA PENA PECUNIARIA, E IMPUTATO)
-CONCLUSIONI: Il PM e i difensori illustrano le loro conclusioni. E’ questo il termine ultimo per
l’imputato per chiedere il patteggiamento, il rito abbreviato, ecc;
-DECISIONE DEFINITIVA O INTERLOCUTORIA: Al termine dell’udienza il GUP, può prendere una
decisione:
DEFINTIVA: quando pronuncia sentenza di non luogo a procedere, o il decreto che dispone
giudizio;
INTERLOCUTORIA: quando dichiara di non poter decidere allo stato degli atti.
In questo ultimo caso menzionato, il GUP quando ritiene di non poter decidere allo stato degli
atti perché le indagjni preliminari sono incomplete, pronuncia ordinanza con la quale richiede al
PM “ulteriori indagini fissando un termine per il loro compimento, e la data della nuova udienza
preliminare”
Tale provvedimento deve essere comunicato al procuratore generale presso C d’APPELLO.
Una volta che il PM, ha compiuto le indagini si darà luogo ad una nuova udienza incentrata
sulle nuove indagini e in questo momento due saranno le strade:
-che il giudice potrà decidere allo stato degli atti, determinando rinvio a giudizio o sentenza di
non luogo a procedere;
-in caso contrario il giudice può emettere una nuova ordinanza per l’integrazione delle indagini,
attività poi rimessa alla discrezionalità del giudice;
In relazione agli elementi emersi nel corso dell’udienza , può sorgere l’esigenza di modificare
l’imputazione originaria.
Ciò può avvenire quando durante l’udienza può accadere che il fatto contestato risulti diverso
da com’è descritto nell’imputazione.
Può accadere ad esempio che emerga un reato connesso, o che emergano circostanze
aggravanti. Alla presenza di fatti di questi requisiti il PM può modificare l’imputazione e
contestarla all’imputato.
Se ovviamente l’imputato non è presente in udienza, la modifica dell’imputazione deve essere
comunicata al difensore dell’imputato.
Se invece a carico dell’imputato risulta un fatto nuovo, non previsto nella richiesta di rinvio a
giudizio, il PM può richiedere che sia il reato contestato all’imputato ma che questo rientri tra i
reati procedibili d’ufficio. L’imputato in tal caso può consentire o meno alla modifica, ove
consenta il giudice autorizza la contestazione.
Il PM può scegliere se o menzionare un procedimento separato;
l’imputato invece valuta se gli conviene percorrere quello che è un nuovo procedimento, o
attendere la valutazione del giudice nell’udienza preliminare.
Una volta che ha avuto luogo la discussione può il GUP, se ritiene di poter decidere allo stato
degli atti:
pronunciare: LA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE:
L’articolo 425 del cpp definisce quelli che sono i motivi, in base ai quali viene pronunciata una
sentenza di non luogo a procedere:
-quando sussiste una causa che estingue il reato;
-quando sussiste una causa per la quale l’azione penale non deve essere INIZIATA o proseguita;
-quando il fatti non è previsto dalla legge come reato;
-quando esiste prova che l’imputato è innocente;
Il giudice deve pronunciare la sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti
risultano: INSUFFICIENTI, CONTRADDITTORI, o comunque non idonei A SOSTENERE L’ACCUSA
IN GIUDIZIO.
Il GUP da immediata lettura della sentenza in udienza, e la deposita nella cancelleria dove le
parti possono estrarne una copia.
Possono proporre ricorso in CASSAZIONE il PM, la parte civile e l’imputato tranne in alcuni casi.
CHE COSA SI INTENDE PER DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO?
Il decreto che dispone il giudizio è emesso nei casi in cui il GUP non pronuncia la sentenza di
non luogo a procedere.
Il gup emette tale decreto quando: gli elementi forniti dal PM, e le prove eventualmente
raccolte appaiono idonee a sostenere un’accusa in giudizio.
Il decreto contiene l’enunciazione chiara e precisa del fatto, con l’indicazione dei relativi articoli
di legge e l’indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti a cui si riferiscono.
Il decreto, svolge quella che è la funzione di citazione in giudizio in quanto convoca le parti per
il dibattimento. Il giudice precisa data e luogo dell’udienza dibattimentale con l’avvertimento
che l’imputato non comparendo sarà giudicato in assenza (prima invece era giudicato in
contumacia, ora invece