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PROCEDIMENTO IN CASSAZIONE
Il giudizio in cassazione è preceduto da “atti preliminari” che vanno a verificare
l’ammissibilità del ricorso (in tal caso il ricorso è assegnato alla settima sezione
che dichiara l’inammissibilità) e l’assegnazione del giudizio alla sezione
competente per materia in base alle regole dell’ordinamento giudiziario.
In particolare i casi di inammissibilità meramente formali vengono dichiarati de
plano mentre per le rimanenti cause di inammissibilità è prevista una
procedura in camera di consiglio non partecipata.
una volta che il ricorso poi abbia superato il vaglio di ammissibilità, se è
stato ritenuto ammissibile viene assegnato ad una singola sezione, il
presidente della sezione fissa la data per la trattazione in udienza pubblica o in
camera di consiglio.
Solitamente la corte decide in camera di consiglio senza la partecipazione del
procuratore generale e dei difensori, inoltre fino a 15 giorni prima dell’udienza
sia il procuratore generale che i difensori possono presentare memorie o nuovi
motivi di ricorso.
udienza pubblica su richiesta delle parti: Il procuratore generale ed i
difensori però possono chiedere che il giudizio venga emesso in pubblica
udienza quando si tratta di ricorsi contro sentenza pronunciate nel
dibattimento o all’esito di giudizio abbreviato.
udienza in camera di consiglio partecipata su richiesta delle parti: il
procuratore generale ed i difensori possono chiedere che il giudizio avvenga in
camera di consiglio partecipata sui ricorsi per i quali la legge prevede la
trattazione in camera di consiglio in primis e sui ricorsi avverso sentenze
pronunciate in appello all’esito di udienza in camera di consiglio non
partecipata.
L’udienza pubblica e l’udienza in camera di consiglio partecipata possono
essere disposte d’ufficio dalla corte di cassazione negli stessi casi in cui le parti
possono presentare richiesta, ossia per la rilevanza delle questioni sottoposte
all’esame del giudice di legittimità.
UDIENZA IN CASSAZIONE
Il dibattimento nel giudizio di legittimità somiglia poco a quello che avviene in
primo e secondo grado in quanto alla corte viene demandato solamente il
controllo sulla sentenza impugnata con esclusione di qualsiasi attività
istruttoria e probatoria , si tratta esclusivamente di un giudizio di legittimità per
cui non si può neanche parlare di “contraddittorio” cosi come previsto dall’art
111.4, il merito infatti non può essere toccato ma solamente la legittimità,
laddove sia necessario procedere ad un giudizio di merito la cassazione rinvia
al giudice di appello che si occupa del merito della questione.
Inoltre a differenza di quanto avviene in tribunale e in corte d’appello dinanzi la
Cassazione non è prevista la comparizione personale delle parti che
partecipano all’udienza (se partecipata ) solo tramite i loro difensori (proprio
per tale motivo non si applica la sospensione del procedimento per incapacità
dell’imputato… proprio perché non partecipa personalmente), ossia in udienza
partecipata l’imputato può partecipare solamente se partecipa anche il suo
difensore. Perciò le parti non sono citate perché non sono protagoniste del
giudizio in cassazione e solo quando è prevista l’udienza partecipata possono
comparire per mezzo degli stessi difensori… anche se l’udienza partecipata è
un eccezione, di regola il giudizio in cassazione viene reso in camera di
consiglio.
Nell’udienza partecipata il presidente della corte di cassazione verifica in primis
la costituzione delle parti e la regolarità degli avvisi, dopo di ciò i difensori della
parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la
pena pecuniaria e il difensore dell’imputato espongono le proprie difese.
la corte delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo terminata la
pubblica udienza salvo che per la molteplicità o per l’importanza delle questioni
da decidere il presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad
un’altra udienza.
La pubblicazione della sentenza avviene subito dopo la deliberazione mediante
lettura del dispositivo in udienza e la sentenza deve contenere la motivazione
redatta dal presidente della corte o dal consigliere da lui designato e deve
essere depositata in cancelleria non oltre il 31esimo giorno dalla deliberazione.
VARI TIPI DI SENTENZE
Il giudizio in cassazione si può concludere con le seguenti sentenze:
1) SENTENZA DI INAMMISSIBILITA’: il ricorso è inammissibile se è proposto
per motivi diversi da quelli consentiti dall’art 606 o se manifestamente
infondati. In tal caso la parte privata che ha proposto il ricorso è
condannata alle spese del procedimento e al pagamento di una somma a
favore della cassa delle ammende a meno che la causa di inammissibilità
si sia verificata senza sua colpa.
2) SENTENZA DI RIGETTO: la corte pronuncia sentenza di rigetto quando il
ricorso è infondato non essendo stato accolto nessuno dei motivi
proposti, in tal caso la parte è tenuta solamente al pagamento delle
spese processuali.
3) SENTENZA DI RETTIFICAZIONE: la corte pronuncia sentenza di
rettificazione quando rileva errori di diritto nella motivazione o erronee
indicazioni di norme di legge che però non hanno avuto influenza
decisiva sul dispositivo delle decisione impugnata. Infatti quando nella
sentenza impugnata si deve solamente rettificare la specie o la quantità
di pena per un mero errore di denominazione o di computo la corte di
cassazione deve provvedere alla rettifica senza pronunciare
annullamento. Inoltre quando la corte deve applicare una legge piu
favorevole che sia sopraggiunta dopo la proposizione del ricorso procede
con rettificazione.
4) SENTENZA DI ANNULLAMENTO: la corte pronuncia sentenza di
annullamento quando accoglie uno o piu motivi di ricorso.
L’annullamento è pronunciato con o senza rinvio al giudice di merito:
- Annullamento senza rinvio: l’annullamento senza rinvio si ha quando
la corte può ritenere superfluo il rinvio e decidere la causa perché non
sono necessari ulteriori accertamenti di fatto ossia non si deve procedere
ad un giudizio di merito… oppure quando la corte ritiene superfluo il
rinvio perché è in grado di rideterminare la pena sulla base di ciò che è
stato rilevato dal giudice di merito… oppure essa annulla senza rinvio
quando la sentenza impugnata ha un vuoto probatorio che si prevede sia
impossibile da colmare anche in sede di rinvio.
Annullamento ai soli effetti civili: la corte di cassazione se annulla
solamente le disposizioni o i capi che riguardano l’azione civile, o accoglie il
ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato
“rinvia” al giudice civile competente… in particolare dunque quando il ricorso
proposto abbia ad oggetto esclusivamente gli interessi civili, il giudice di
legittimità (corte di cassazione) è tenuto solo a pronunciarsi sull’ammissibilità
del ricorso non potendo infatti pronunciarsi sulle questioni restitutorie e
risarcitorie derivanti dal reato in tale ipotesi la cassazione dovrà rinviare per
la prosecuzione alla sezione civile competente che esaminerà il ricorso relativo
agli interessi risarcitori secondo le regole decisorie tipiche del giudizio civile.
- Annullamento con rinvio: l’annullamento con rinvio è disposto dalla
corte quando l’accoglimento del ricorso impone un nuovo giudizio di
merito che ovviamente è precluso al giudice di legittimità.
Nel momento in cui annulla la sentenza con rinvio la corte di cassazione
fissa un principio di diritto e demandando però la decisione al giudice di
merito il quale dovrà conformarsi al principio… in particolare il giudice di
merito è libero di riesaminare i fatti restando però all’interno del principio
espresso dalla corte.
Questo giudice di merito detto “giudice del rinvio” a cui la corte di
cassazione rinvia gli atti ha gli stessi poteri del giudice la cui sentenza è
stata annullata, è per cui libero di riesaminare i fatti ovviamente però
restando all’interno di quanto disposto dalla corte di cassazione. nel
caso in cui il giudice del rinvio si distacca dal principio di diritto
impostogli dalla corte di cassazione, tale sentenza è impugnabile
nuovamente dinanzi alla corte al fine di ottenere un nuovo annullamento,
per cui è possibile che la corte annulli la pronuncia e disponga un nuovo
giudizio di rinvio.
Limite ai poteri cognitivi del giudice di rinvio: oltre al fatto che il
giudice di rinvio debba attenersi al principio enunciato dalla corte è
previsto che nel giudizio di rinvio non è ammessa la discussione sulla
competenza a meno che non sopraggiungano nuovi fatti da cui derivi la
competenza di un giudice superiore… quindi possiamo dire che la
sentenza della corte di cassazione è “irrevocabilmente attribuitiva della
competenza al giudice di merito” . inoltre il giudice di merito non può
rilevare eventuali nullità o inammissibilità che si sono verificate nei
giudizi precedenti o nella fase delle indagini preliminari… può essere
solamente rilevata l’inutilizzabilità.
Quando la corte annulla un ordinanza, la corte dispone che gli atti siano
trasmessi al giudice che l’ha pronunciata.
Quando la corte annulla invece annulla una sentenza di condanna di
primo grado che la corte d’appello avrebbe dovuto annullare ma non l’ha
fatto, la corte di cassazione rilevando l’errore deve disporre che gli atti
siano trasmessi al giudice di primo grado.
Quando la corte di cassazione annulla una sentenza di condanna che
avrebbe dovuto annullare la corte d’appello in quanto vi è stata una
erronea dichiarazione d’assenza in quanto l’imputato non era a
conoscenza del processo a suo carico, la corte di cassazione dispone che
gli atti siano trasmessi al giudice del grado e della fase in cui si sia
verificata la nullità, salvo che risulti che l’imputato era a conoscenza
della pendenza del processo ed era nelle condizioni di comparire in
giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata.
Quando la corte di cassazione annulla la sentenza di una corte d’assise
d’appello o di una corte d’appello il giudizio è rinviato ad un'altra sezione
della stessa corte o dello stesso tribunale.
Quando la corte di cassazione annulla la sentenza di un tri