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PROCEDIMENTO IN CASSAZIONE

Il giudizio in cassazione è preceduto da “atti preliminari” che vanno a verificare

l’ammissibilità del ricorso (in tal caso il ricorso è assegnato alla settima sezione

che dichiara l’inammissibilità) e l’assegnazione del giudizio alla sezione

competente per materia in base alle regole dell’ordinamento giudiziario.

In particolare i casi di inammissibilità meramente formali vengono dichiarati de

plano mentre per le rimanenti cause di inammissibilità è prevista una

procedura in camera di consiglio non partecipata.

una volta che il ricorso poi abbia superato il vaglio di ammissibilità, se è

stato ritenuto ammissibile viene assegnato ad una singola sezione, il

presidente della sezione fissa la data per la trattazione in udienza pubblica o in

camera di consiglio.

Solitamente la corte decide in camera di consiglio senza la partecipazione del

procuratore generale e dei difensori, inoltre fino a 15 giorni prima dell’udienza

sia il procuratore generale che i difensori possono presentare memorie o nuovi

motivi di ricorso.

udienza pubblica su richiesta delle parti: Il procuratore generale ed i

difensori però possono chiedere che il giudizio venga emesso in pubblica

udienza quando si tratta di ricorsi contro sentenza pronunciate nel

dibattimento o all’esito di giudizio abbreviato.

udienza in camera di consiglio partecipata su richiesta delle parti: il

procuratore generale ed i difensori possono chiedere che il giudizio avvenga in

camera di consiglio partecipata sui ricorsi per i quali la legge prevede la

trattazione in camera di consiglio in primis e sui ricorsi avverso sentenze

pronunciate in appello all’esito di udienza in camera di consiglio non

partecipata.

L’udienza pubblica e l’udienza in camera di consiglio partecipata possono

essere disposte d’ufficio dalla corte di cassazione negli stessi casi in cui le parti

possono presentare richiesta, ossia per la rilevanza delle questioni sottoposte

all’esame del giudice di legittimità.

UDIENZA IN CASSAZIONE

Il dibattimento nel giudizio di legittimità somiglia poco a quello che avviene in

primo e secondo grado in quanto alla corte viene demandato solamente il

controllo sulla sentenza impugnata con esclusione di qualsiasi attività

istruttoria e probatoria , si tratta esclusivamente di un giudizio di legittimità per

cui non si può neanche parlare di “contraddittorio” cosi come previsto dall’art

111.4, il merito infatti non può essere toccato ma solamente la legittimità,

laddove sia necessario procedere ad un giudizio di merito la cassazione rinvia

al giudice di appello che si occupa del merito della questione.

Inoltre a differenza di quanto avviene in tribunale e in corte d’appello dinanzi la

Cassazione non è prevista la comparizione personale delle parti che

partecipano all’udienza (se partecipata ) solo tramite i loro difensori (proprio

per tale motivo non si applica la sospensione del procedimento per incapacità

dell’imputato… proprio perché non partecipa personalmente), ossia in udienza

partecipata l’imputato può partecipare solamente se partecipa anche il suo

difensore. Perciò le parti non sono citate perché non sono protagoniste del

giudizio in cassazione e solo quando è prevista l’udienza partecipata possono

comparire per mezzo degli stessi difensori… anche se l’udienza partecipata è

un eccezione, di regola il giudizio in cassazione viene reso in camera di

consiglio.

Nell’udienza partecipata il presidente della corte di cassazione verifica in primis

la costituzione delle parti e la regolarità degli avvisi, dopo di ciò i difensori della

parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la

pena pecuniaria e il difensore dell’imputato espongono le proprie difese.

la corte delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo terminata la

pubblica udienza salvo che per la molteplicità o per l’importanza delle questioni

da decidere il presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad

un’altra udienza.

La pubblicazione della sentenza avviene subito dopo la deliberazione mediante

lettura del dispositivo in udienza e la sentenza deve contenere la motivazione

redatta dal presidente della corte o dal consigliere da lui designato e deve

essere depositata in cancelleria non oltre il 31esimo giorno dalla deliberazione.

VARI TIPI DI SENTENZE

Il giudizio in cassazione si può concludere con le seguenti sentenze:

1) SENTENZA DI INAMMISSIBILITA’: il ricorso è inammissibile se è proposto

per motivi diversi da quelli consentiti dall’art 606 o se manifestamente

infondati. In tal caso la parte privata che ha proposto il ricorso è

condannata alle spese del procedimento e al pagamento di una somma a

favore della cassa delle ammende a meno che la causa di inammissibilità

si sia verificata senza sua colpa.

2) SENTENZA DI RIGETTO: la corte pronuncia sentenza di rigetto quando il

ricorso è infondato non essendo stato accolto nessuno dei motivi

proposti, in tal caso la parte è tenuta solamente al pagamento delle

spese processuali.

3) SENTENZA DI RETTIFICAZIONE: la corte pronuncia sentenza di

rettificazione quando rileva errori di diritto nella motivazione o erronee

indicazioni di norme di legge che però non hanno avuto influenza

decisiva sul dispositivo delle decisione impugnata. Infatti quando nella

sentenza impugnata si deve solamente rettificare la specie o la quantità

di pena per un mero errore di denominazione o di computo la corte di

cassazione deve provvedere alla rettifica senza pronunciare

annullamento. Inoltre quando la corte deve applicare una legge piu

favorevole che sia sopraggiunta dopo la proposizione del ricorso procede

con rettificazione.

4) SENTENZA DI ANNULLAMENTO: la corte pronuncia sentenza di

annullamento quando accoglie uno o piu motivi di ricorso.

L’annullamento è pronunciato con o senza rinvio al giudice di merito:

- Annullamento senza rinvio: l’annullamento senza rinvio si ha quando

la corte può ritenere superfluo il rinvio e decidere la causa perché non

sono necessari ulteriori accertamenti di fatto ossia non si deve procedere

ad un giudizio di merito… oppure quando la corte ritiene superfluo il

rinvio perché è in grado di rideterminare la pena sulla base di ciò che è

stato rilevato dal giudice di merito… oppure essa annulla senza rinvio

quando la sentenza impugnata ha un vuoto probatorio che si prevede sia

impossibile da colmare anche in sede di rinvio.

Annullamento ai soli effetti civili: la corte di cassazione se annulla

solamente le disposizioni o i capi che riguardano l’azione civile, o accoglie il

ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato

“rinvia” al giudice civile competente… in particolare dunque quando il ricorso

proposto abbia ad oggetto esclusivamente gli interessi civili, il giudice di

legittimità (corte di cassazione) è tenuto solo a pronunciarsi sull’ammissibilità

del ricorso non potendo infatti pronunciarsi sulle questioni restitutorie e

risarcitorie derivanti dal reato in tale ipotesi la cassazione dovrà rinviare per

la prosecuzione alla sezione civile competente che esaminerà il ricorso relativo

agli interessi risarcitori secondo le regole decisorie tipiche del giudizio civile.

- Annullamento con rinvio: l’annullamento con rinvio è disposto dalla

corte quando l’accoglimento del ricorso impone un nuovo giudizio di

merito che ovviamente è precluso al giudice di legittimità.

Nel momento in cui annulla la sentenza con rinvio la corte di cassazione

fissa un principio di diritto e demandando però la decisione al giudice di

merito il quale dovrà conformarsi al principio… in particolare il giudice di

merito è libero di riesaminare i fatti restando però all’interno del principio

espresso dalla corte.

Questo giudice di merito detto “giudice del rinvio” a cui la corte di

cassazione rinvia gli atti ha gli stessi poteri del giudice la cui sentenza è

stata annullata, è per cui libero di riesaminare i fatti ovviamente però

restando all’interno di quanto disposto dalla corte di cassazione. nel

caso in cui il giudice del rinvio si distacca dal principio di diritto

impostogli dalla corte di cassazione, tale sentenza è impugnabile

nuovamente dinanzi alla corte al fine di ottenere un nuovo annullamento,

per cui è possibile che la corte annulli la pronuncia e disponga un nuovo

giudizio di rinvio.

Limite ai poteri cognitivi del giudice di rinvio: oltre al fatto che il

giudice di rinvio debba attenersi al principio enunciato dalla corte è

previsto che nel giudizio di rinvio non è ammessa la discussione sulla

competenza a meno che non sopraggiungano nuovi fatti da cui derivi la

competenza di un giudice superiore… quindi possiamo dire che la

sentenza della corte di cassazione è “irrevocabilmente attribuitiva della

competenza al giudice di merito” . inoltre il giudice di merito non può

rilevare eventuali nullità o inammissibilità che si sono verificate nei

giudizi precedenti o nella fase delle indagini preliminari… può essere

solamente rilevata l’inutilizzabilità.

Quando la corte annulla un ordinanza, la corte dispone che gli atti siano

trasmessi al giudice che l’ha pronunciata.

Quando la corte annulla invece annulla una sentenza di condanna di

primo grado che la corte d’appello avrebbe dovuto annullare ma non l’ha

fatto, la corte di cassazione rilevando l’errore deve disporre che gli atti

siano trasmessi al giudice di primo grado.

Quando la corte di cassazione annulla una sentenza di condanna che

avrebbe dovuto annullare la corte d’appello in quanto vi è stata una

erronea dichiarazione d’assenza in quanto l’imputato non era a

conoscenza del processo a suo carico, la corte di cassazione dispone che

gli atti siano trasmessi al giudice del grado e della fase in cui si sia

verificata la nullità, salvo che risulti che l’imputato era a conoscenza

della pendenza del processo ed era nelle condizioni di comparire in

giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata.

Quando la corte di cassazione annulla la sentenza di una corte d’assise

d’appello o di una corte d’appello il giudizio è rinviato ad un'altra sezione

della stessa corte o dello stesso tribunale.

Quando la corte di cassazione annulla la sentenza di un tri

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A.A. 2024-2025
14 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher greta.marchioni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale o del prof Monica Giuseppe Della.