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Seminario di procedura penale europea

Valore probatorio delle dichiarazioni irripetibili

La lezione è tenuta dalla dott.ssa Ruggiero. Il materiale giurisprudenziale relativo all’odierna lezione concerne due sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo e di alcune pronunce della nostra cassazione relative all’argomento trattato nell’odierna lezione.

Oggi ci occuperemo di due sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che hanno un’importanza assai rilevante anche ai fini della interpretazione del nostro diritto interno, sia per l’argomento che trattano sia per la centralità che oramai è riconosciuta alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Probabilmente avrai parlato con il prof. Caianello di due sentenze storiche della Corte costituzionale del 2007, ovvero sia la 348 e la 349, che hanno riconosciuto un rango subcostituzionale alle norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Più in particolare, la Corte costituzionale ha chiarito che i giudici italiani nell’interpretare le norme di diritto interno debbono abbracciare un’interpretazione che sia non soltanto costituzionalmente orientata (questa chiaramente non è una novità) ma che sia anche convenzionalmente orientata, cioè il giudice interno deve oggi tener conto, nell’interpretazione delle norme di diritto interno, anche delle disposizioni contenute nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo anche per come queste disposizioni vengono interpretate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Quindi, le decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo diventano uno strumento di cui il giudice interno si deve avvalere per poter interpretare anche le norme di diritto interno.

Le due fondamentali sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo

Fatta questa premessa, veniamo a queste due fondamentali sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che si sono occupate del valore probatorio delle dichiarazioni irripetibili, cioè la Corte europea dei diritti dell’uomo ha verificato in quali termini può essere possibile il recupero di dichiarazioni divenute irripetibili rese evidentemente in fasi preliminari del procedimento penale.

In particolare, la Corte ha dovuto verificare in quali termini sia possibile recuperare queste dichiarazioni irripetibili e poterle impiegare ai fini della decisione sulla responsabilità dell’imputato senza incorrere in una violazione di quel processo equo disciplinato dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Le sentenze storiche che si sono appunto occupate del valore probatorio delle dichiarazioni irripetibili sono la sentenza Bracci e la sentenza Majadallah.

Il caso Bracci

Partiamo dal caso Bracci perché per quanto riguarda invece il caso Majadallah la dott.ssa Ruggiero vorrebbe un tuo contributo personale.

Il sig. Bracci ricorre alla Corte europea dei diritti dell’uomo dopo essere stato condannato per violenza sessuale con sentenza passata in giudicato e ricorre alla Corte europea dei diritti dell’uomo sostenendo che nel processo italiano vi sarebbe stata una violazione del suo diritto a veder celebrato un processo equo, vediamo in quali termini.

Preliminarmente ricostruiamo la storia. Il 27 febbraio 1998 una prostituta russa dichiara alla polizia di Roma di essere stata rapinata e violenta il 18 ottobre 1997. Il 10 marzo 1998 (quindi a distanza di circa un mese) un’altra prostituta, questa volta ucraina, dichiara sempre alla polizia di Roma di essere stata anche lei derubata e costretta - sotto la minaccia di un coltello - ad un atto sessuale con un signore di cui fornisce la descrizione.

Entrambe le prostitute che, si badi bene, non si conoscono e quindi sono dichiarazioni distinte che le due prostitute rendono alla polizia di Roma, forniscono una descrizione dell’uomo che le avrebbe rapinate e violentate ed entrambe in contesti differenti lo riconoscono in fotografia senza ombra di dubbio.

Il giorno successivo alla dichiarazione resa da questa seconda prostituta viene arrestato questo soggetto riconosciuto dalle due donne in flagranza di reato, cioè viene arrestato mentre sta compiendo un’altra rapina a mano armata, il suo arresto viene convalidato ed in sede di convalida dell’arresto il PM chiede ed ottiene dal giudice l’applicazione di una misura cautelare.

In sede di interrogatorio di garanzia il soggetto arrestato e poi sottoposto a custodia cautelare in carcere dichiara di essere completamente estraneo rispetto ai fatti che gli vengono contestati. Quando a distanza di qualche giorno viene invece sentito dal PM fornisce un alibi per la notte in cui avrebbe rapinato e violentato la seconda prostituta e cioè dice di essersi trovato quella notte a casa della sua compagna, sennonché la sua compagna viene sentita e non conferma l’alibi.

Bene, sulla base delle dichiarazioni rese dalle due donne questo signor Bracci viene rinviato a giudizio. In dibattimento però le due donne (la prima la chiameremo Y e la seconda X così come si rinviene nell’atto ufficiale della Corte europea) si rendono irreperibili e quindi il giudice acquisisce ex art. 512 le dichiarazioni precedentemente rese nella fase delle indagini preliminari perché è possibile nel processo italiano recuperare in dibattimento le dichiarazioni precedentemente rese al PM o alla polizia giudiziaria o ai difensori o al giudice in udienza preliminare qualora l’acquisizione di tali dichiarazioni sia divenuta irripetibile per circostanze sopravvenute, quindi questo sopravvenuto è doppiamente condizionato:

  • Prima di tutto si deve trattare evidentemente di dichiarazioni che non possono più essere acquisite.
  • Ma si deve trattare anche di una irripetibilità sopravvenuta cioè nel momento in cui quelle dichiarazioni nella fase preliminare sono state rilasciate non doveva essere prevedibile che poi in dibattimento sarebbe stata impossibile la loro acquisizione, quindi se per esempio nella fase delle indagini si acquisisce la dichiarazione di un soggetto gravemente malato l’irripetibilità è evidentemente prevedibile e di conseguenza quindi bisognerebbe acquisire quelle dichiarazioni con lo strumento dell’incidente probatorio.

Il caso invece a cui noi facciamo riferimento ex art. 512 è quello della irripetibilità sopravvenuta e quindi del sopravvenire di una circostanza (in questo caso il fatto che le due prostitute fossero andate via dal nostro Paese e che la loro fuga non fosse prevedibile al momento in cui erano state sentite in fase di indagini): ebbene, in questa circostanza ed in presenza di questi presupposti è possibile il recupero delle dichiarazioni precedentemente rese.

Alla luce dell’art. 512, quindi, proprio perché il giudice accerta che le donne non possono essere più sentite perché hanno lasciato l’Italia e poiché il giudice ha accertato che questa irripetibilità non era prevedibile nel momento in cui sono state sentite in fase di indagine, proprio in presenza di questi presupposti il giudice acquisisce quelle dichiarazioni al fascicolo del dibattimento e sulla base di queste dichiarazioni condanna il sig. Bracci.

Per la verità c’è da dire che con riferimento al racconto della prima prostituta non vi è alcun elemento se non il racconto della prostituta medesima. Diversamente, invece, per quanto riguarda il racconto della seconda prostituta derubata e violenta ci sono elementi per così dire di riscontro e cioè in dibattimento viene sentita la polizia giudiziaria intervenuta sul posto e che ha soccorso la prostituta riscontrando delle lesioni alla stessa (tra l’altro confermate anche dai certificati medici).

Non solo: la prostituta, infatti, nel momento in cui descrive alla polizia nel momento in cui viene sentita i fatti dice di essere stata avvicinata da una macchina che è la stessa sulla quale viene trovato il giorno del suo arresto il sig. Bracci per cui la donna quando viene sentita descrive di essere stata avvicinata dal Bracci sulla medesima macchina su cui si trovava l’imputato nel momento in cui era stato arrestato. Non solo: ricorderai che nel raccontare la storia la dott.ssa Ruggiero ha sottolineato come questa prostituta abbia detto di essere stata costretta all’atto sessuale sotto la minaccia di un coltello. Ebbene, nella macchina di Bracci trovano un coltello avente le medesime caratteristiche descritte dalla prostituta.

In ogni caso per entrambi gli episodi di violenza il Bracci viene condannato e la sua condanna viene confermata in tutti i gradi di giudizio. Ebbene, una volta che la sentenza diviene irrevocabile Bracci decide di adire la Corte europea dei diritti dell’uomo perché ritiene che il processo celebrato a suo carico in Italia sarebbe stato violativo dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo dal momento che egli non avrebbe avuto la possibilità di interrogare o di fare interrogare dal suo difensore le sue accusatrici proprio perché in dibattimento le due donne si erano rese irreperibili per cui ricorre alla Corte europea sostenendo che in Italia ci sarebbe stata con il suo processo violazione dell’art. 6.3 lettera D della CEDU.

La decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo

Vediamo che cosa dice la Corte europea. La Corte europea fa innanzitutto una premessa che dobbiamo tenere presente e cioè specifica che l’art. 6.3 lettera D deve essere interpretato nel senso che il processo è equo quando in almeno una occasione il soggetto accusato abbia avuto la possibilità di contraddire con il proprio accusatore. Ciò significa che secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo non vi sarebbe violazione della CEDU e vi potrebbe essere sempre un recupero delle dichiarazioni rese anche in una fase non garantita del processo senza appunto violazione del diritto al processo equo purché l’accusato abbia avuto la possibilità di contraddire almeno in una occasione con il proprio accusatore.

Sostanzialmente, quindi, la Corte europea afferma che se in fase di indagini vi è stata la possibilità per l’accusato di poter interloquire con il proprio accusatore non vi è violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Diversamente invece, qualora l’accusato non abbia mai avuto la possibilità di contraddire con il proprio accusatore, il recupero delle dichiarazioni rese dall’accusatore nel dibattimento è sì possibile però queste dichiarazioni non possono costituire l’unico elemento o l’elemento determinante per fondare la condanna dell’imputato.

Secondo la Corte europea, quindi, che evidentemente ha uno standard diverso rispetto al nostro, non c’è un problema di recupero delle dichiarazioni rese nella fase preliminare: avrai visto con Illuminati che nel processo italiano siamo abituati a pensare alla fase preliminare come una fase che serve per consentire al PM di determinarsi in ordine all’esercizio dell’azione penale per cui in linea di principio tutto ciò che avviene nella fase delle indagini preliminari non dovrebbe poter trovare un impiego in dibattimento (anche se poi avrai visto anche le eccezioni e tra queste vi è sicuramente il 512).

La Corte europea, invece, non è così netta perché la Corte europea afferma essere possibile acquisire le dichiarazioni rese anche in una fase preliminare, è possibile far confluire nel fascicolo del dibattimento quel che si è formato in una fase preliminare e non c’è violazione della CEDU purché vi sia stata possibilità di contraddittorio tra accusato ed accusatore.

Diversamente, però, se invece non vi è mai stata la possibilità per l’accusato di poter contraddire, di poter interrogare o far interrogare il suo accusatore allora - dice la Corte europea - è sì possibile un recupero di quelle dichiarazioni rese nella fase preliminare però a questo punto potranno essere impiegate soltanto insieme ad altri elementi cioè non potranno essere l’unico elemento su cui si potrà fondare la sentenza di condanna dell’imputato.

Alla luce di questa premessa la Corte europea ha quindi ritenuto che non fosse violativo dell’art. 6 della CEDU la condanna di Bracci relativamente al secondo episodio di violenza sessuale perché, come abbiamo visto prima, il secondo episodio descritto era un episodio più circostanziato cioè non vi era soltanto la dichiarazione tout court della prostituita ma vi erano una serie di altri elementi: vi era, per esempio, la dichiarazione della polizia giudiziaria che attestava le lesioni subite dalla donna, vi erano dei certificati medici che attestavano appunto le lesioni subite dalla donna e che la donna aveva descritto, vi era una descrizione della macchina su cui si trovava il Bracci che poi è quella su cui il Bracci viene arrestato e vi era un rinvenimento anche del coltello con cui la donna sarebbe stata minacciata, ritrovato appunto nella macchina del Bracci, avente appunto le medesime caratteristiche descritte dalla prostituta.

Quindi proprio perché relativamente a questo episodio vi erano elementi ulteriori che potevano condurre all’affermazione di responsabilità del Bracci, la Corte europea ritiene che non vi sia stata violazione dell’art. 6. Diversamente invece ritiene la Corte europea per quanto riguarda il primo episodio di violenza sessuale perché relativamente a quella vicenda non c’era altro se non la dichiarazione della prostituta.

Il principio, quindi, formulato dalla Corte europea è il seguente: le dichiarazioni divenute irripetibili possono essere impiegate per fondare la responsabilità dell’imputato purché non si tratti dell’unico elemento, dell’elemento determinante della sentenza di condanna.

Il caso Majadallah

Con riferimento al secondo caso e dopo aver descritto la fattispecie, la dott.ssa Ruggiero vorrebbe un tuo intervento. Vediamo dunque il caso Majadallah che è un caso successivo al caso Bracci.

Anche in questo caso il signor Majadallah ricorre alla Corte europea dei diritti dell’uomo sostenendo che il processo che lo ha visto condannato si sia svolto in violazione dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In questo caso la dott.ssa Ruggiero vorrebbe fossi tu a dare soluzione del quesito, vorrebbe cioè agissi tu da Corte europea dei diritti dell’uomo.

Il 21 agosto 1995 questo signore è coinvolto in una rissa all’interno di un bar di Firenze scatenata da alcune avance che lui fa ad una cameriera e che suscitano l’ira del buttafuori che interviene in difesa della donna. Ne sorge una rissa, Majadallah è uno particolarmente violento e quindi se le danno di santa ragione. Interviene una polizia chiamata dal proprietario del bar, Majadallah che è stato malmenato dal buttafuori viene portato in ospedale e nel frattempo la cameriera ed il buttafuori sporgono denuncia nei suoi confronti e sulla base di queste dichiarazioni viene rinviato a giudizio il Majadallah.

In dibattimento i due soggetti si rendono irreperibili, erano entrambi stranieri e se ne tornano nel loro Paese ed anche in questo caso il giudice italiano ex art. 512 recupera le dichiarazioni precedentemente rese della cameriera e dal buttafuori ritenendo appunto che si tratti di un’ipotesi di irreperibilità sopravvenuta, dunque - lo ribadiamo - si tratta di un caso in cui non soltanto quelle dichiarazioni non possono essere più utilmente acquisite ma anche di un caso in cui non era prevedibile nel momento in cui cameriera e buttafuori sono stati sentiti che si sarebbero resi appunto irreperibili.

In dibattimento viene sentito anche l’agente di polizia giudiziaria intervenuto al momento della rissa il quale racconta di essere intervenuto quando la rissa si era già composta, lui ha visto semplicemente queste persone litigare in maniera piuttosto animosa e dice di avere acquisito le dichiarazioni di questi soggetti, di avere anche sentito il proprietario del bar ma di avere saputo da questi che è intervenuto sulla scena del crimine nel momento in cui la rissa si era composta.

Ora, a parte il profilo della possibile utilizzabilità della dichiarazione dell’agente di polizia che riferisce delle dichiarazioni rese dal proprietario del bar: forse avrai già parlato con Illuminati della testimonianza indiretta ed avrai verificato che la polizia giudiziaria non può testimoniare in via indiretta sulla base di informazioni che abbia appreso nell’esercizio delle sue funzioni, sostanzialmente la polizia giudiziaria non può andare in dibattimento e raccontare che cosa i testi gli hanno detto durante la fase delle indagini però sorvoliamo su questo elemento perché non è qui il problema, lo abbiamo sottolineato soltanto per dire che non è questo il problema.

Nel dibattimento il proprietario del bar non si presenta ed il PM e il difensore rinunciano a sentirlo perché dopo aver sentito dalla polizia giudiziaria che tutto sommato non ne sa niente ritengono che sia irrilevante procedere alla sua audizione.

Il sig. Majadallah viene quindi condannato per una serie di reati (rissa, lesioni ecc.) e la sua sentenza di condanna viene confermata in grado di appello e in cassazione. Una volta diventata irrevocabile, anche Majadallah ricorre alla Corte europea dei diritti dell’uomo perché sostiene che il processo celebrato in Italia non è un processo equo in quanto sarebbe stato condannato sulla base di dichiarazioni rese da persone che non avrebbe avuto la possibilità di interrogare o far interrogare dal suo difensore dal momento che appunto tanto il cameriere quanto il buttafuori in dibattimento si erano resi irreperibili.

Come decide la Corte europea in questo caso? Abbiamo le dichiarazioni della cameriera e del buttafuori, poi abbiamo la dichiarazione dell’agente di polizia giudiziaria.

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher albertovadala di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Illuminati Giulio.
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