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EUROJUST!
La lezione è tenuta da Prota. !
Eurojust è un organismo europeo che ha vita abbastanza giovane perché nasce nel 2002
ed è un organismo importante per agevolare la cooperazione giudiziaria in materia penale
ed il coordinamento delle autorità giudiziarie degli Stati membri che siano interessati da
indagini su fenomeni in particolar modo di criminalità organizzata aventi un carattere
particolare che è il carattere transnazionale. !
Con il prof. Caianello abbiamo visto che l’avvento dell’Europa, di uno spazio di libertà,
giustizia e sicurezza non porta solo vantaggi ma comporta anche svantaggi: la libertà
significa libertà di circolazione di persone, di capitali, di beni e significa creare anche delle
condizioni perché sia più facile che determinati fenomeni di criminalità organizzata
possano svilupparsi più facilmente. !
E’ evidente, infatti, che se apriamo le frontiere, se rendiamo più facile far circolare merci,
capitali, in qualche modo forse diamo anche una mano ad alcuni fenomeni di criminalità
organizzata ad espandersi, ramificarsi e a mettere radici non soltanto in un territorio ma in
più territori che però corrispondono a diversi stati membri. !
Questo comporta che laddove si verifichino questi processi di criminalità organizzata su
scala transnazionale, per quello che ci interessa in questa indagini su scala europea, c’è
una difficoltà del singolo stato membro a reagire, a mettere in campo una reazione
efficace nei confronti di un fenomeno che per sua natura è su larga scala, è su scala
internazionale, in questo caso è su scala europea ed allora se la reazione isolata non può
essere una reazione efficace necessariamente la reazione deve essere di più stati ma più
stati diversi tra loro (si penosi a Italia, Francia, Spagna) sono stati che si differenziano tra
loro tra i tanti aspetti anche per il diverso modo in cui rispondono al fenomeno della
criminalità. per il diverso modo in cui pongono in essere una reazione al fenomeno
criminale ed allora se c’è questa differenza tra i vari stati necessariamente è difficile per gli
stessi in prima battuta porre in essere una risposta congiunta che sia efficace contro
questi fenomeni di criminalità ed allora l’esigenza che si pone è quella di aiutare questi
stati non soltanto a cooperare fra di loro (perché la cooperazione giudiziaria tra i vari stati
è un fenomeno che quanto meno a livello governativo, sulla base di intese e convenzioni,
è conosciuto da diversi decenni) ma bisogna fare un passo in più e cioè coordinare le
autorità giudiziarie dei singoli stati membri perché nell’affrontare un fenomeno quale è
quello della criminalità organizzata transazionale diano una risposta efficace contro lo
stesso e quindi quello che vedremo oggi è il modo in cui l’Europa ha reagito di fronte a
questa sfida attraverso la creazione di un organismo che si differenzia da altri organismi
che erano stati individuati nell’ambito comunitario, nell’ambito europeo, ma che - come
vedremo subito - non avevano le caratteristiche che invece oggi ha l’organismo che
affrontiamo e cioè Eurojust. !
Una ulteriore premesse prima di affrontare le caratteristiche e le funzioni di questo
organismo comunitario: come abbiamo visto anche nelle scorse lezioni tenute da
Caianello, quella della cooperazione e del coordinamento tra le autorità giudiziarie
nazionali non è l’unica risposta possibile perché un’altra strada che potrebbe essere
seguita potrebbe essere quella di una omologazione delle regole sostanziali o procedurali
in modo tale da dare anche in questo modo una risposta pronta ed efficace contro i
fenomeni dio criminalità transazionale. !
Certo che è più difficile seguire la strada di una creazione di un codice penale europeo, è
difficile creare le regole comuni in tema di procedura ma anche in tema di diritto penale
sostanziale: è una strada che comunque in parte è stata seguita e questo è dimostrato dai
numerosi lavori che ci sono stati già da molti anni or sono sulla figura - che vedremo in
chiusura di lezione - di un PM europeo, già la creazione id una cosiddetta procura europea
nelle intenzioni a livello comunitario nasce comunque limitata alla tutela di particolari
interessi della UE che sono gli interessi finanziari, si è pensato cioè di individuare delle
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regole comuni sotto il profilo sostanziale e sotto il profilo processuale per tutelare interessi
primari quali sono quelli finanziari della UE creando e pensando di creare un organismo
che possa perseguire gli autorità di particolari reati che ledono questi interessi finanziari
della UE, perseguirli, rinviarli a giudizio davanti alle autorità giudiziarie degli stati membri
ed in questo modo quindi portando avanti la prima fase del procedimento penale cioè
quella delle indagini e della raccolta degli elementi ai fini dell’esercizio dell’azione penale. !
Certo, fare questo è molto ambizioso ed infatti non si è fatto finora perché è la strada più
difficile da seguire, si pensa si possa fare in un futuro ma nel frattempo si cerca comunque
di dare una risposta più immediata, più efficace e si è cercato di farla creando un
organismo (quindi ritorniamo a ciò che dicevamo poco fa) in grado di coordinare le autorità
giudiziarie di vari stati membri che siano interessate alla repressione di fenomeni di
criminalità organizzata transnazionale che per loro natura si ramificano sul territorio di più
stati membri. !
Gli esempi possiamo anche non farli perché tutti possiamo immaginarli: fenomeni di
terrorismo internazionale, di traffico internazionale di stupefacenti, di tratta di esseri umani,
ipotizziamo anche i reati di frode, corruzione, riciclaggio. !
Ed allora se questa è l’esigenza che si è presentata la risposta della UE è stata quella di
individuare un organismo che consentisse di superare quelle difficoltà che
necessariamente le autorità giudiziarie degli Stati membri incontrano quando debbono
svolgere indagini su fenomeni di criminalità organizzata quali quelli che abbiamo appena
descritto, difficoltà che non sono soltanto difficoltà di azione ma sono anche difficoltà
dettate dalla non conoscenza del diverso meccanismo seguito da un altro stato membro
perché l’autorità giudiziaria italiana è difficile che conosca bene il modo in cui l’autorità
giudiziaria romena o polacca procede nei confronti di autori di determinati fatti di reato. !
E’ necessario quindi aiutare le autorità giudiziarie nazionali a superare questi difetti di
conoscenza e quindi a superare quella che evidentemente è un’asimmetria non solo sul
piano dell’azione (dobbiamo svolgere un determinato atto di indagine ma su un altro
territorio) ma prima di tutto è un’asimmetria di carattere informativo e a questa esigenza di
coordinamento risponde Eurojust che però è un organismo, sotto il profilo che ora
vedremo, nuovo perché in realtà la risposta era già stata data dalla UE con la previsione di
altri organismi ed in particolar modo con la previsione dei magistrati di collegamento e
della rete giudiziaria europea che sono poi i precursori di Eurojust, precursori che però pur
rispondendo alla medesima finalità e al medesimo obiettivo si differenziano per un aspetto
che ora vedremo. !
I magistrati di collegamento, istituiti con un’azione comune del consiglio della UE del 1996,
sono dei magistrati persone fisiche mandati presso uffici giudiziari di altri stati della UE e
che svolgono un’attività di aiuto per le autorità giudiziarie dello stato in cui sono inviate, di
sostegno laddove si debbano svolgere attività di indagine afferenti a procedimenti penali
dando comunque un impulso, un sostegno prima di tutto sotto il profilo della conoscenza
del procedimento e delle regole procedurali dello stato di provenienza del magistrato. !
E’ ovvio che se un magistrato di collegamento italiano si reca in Francia, Spagna,
Germania porta il suo bagaglio di conoscenze e non solo presso quell’autorità giudiziaria
che potrà servirsene qualora dovrà porre in essere un’attività di indagine, un’attività di
acquisizione probatoria che necessiti della collaborazione dell’autorità giudiziaria italiana. !
In pratica l’idea sottesa alla figura del magistrato di collegamento è quella del magistrato
che si sposta cioè dobbiamo colmare le difficoltà operative e rendere possibile anche lo
scambio di informazioni tra le varie autorità giudiziarie per cui utilizziamo questo
strumento, questo magistrato che si reca presso l’autorità giudiziaria che ha bisogno del
suo aiuto. !
Un passo in avanti viene fatto nel 1998 con la rete giudiziaria europea ed anche qui la
parola rete ci dà subito l’idea dell’organismo che è stato istituito nel 1998 e che ancora
oggi è previsto: rete è un po’ come la rete internet cioè vi sono tanti punti di contatto, più di
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uno anche in ciascuno stato membro che sono in collegamento tra di loro anche dal punto
di vista telematico e che rendono possibile lo scambio di informazioni e di dati per
realizzare al meglio la cooperazione tra le varie autorità giudiziarie. !
Per esempio in Italia i punti di contatto sono numerosi perché in realtà se fosse unico il
punto di contatto ci rendiamo conto che sarebbe anche difficile la sua attività per cui c’è un
punto di contatto centrale presso il ministero della giustizia e poi ci sono tanti punti di
contatto ciascuno presso ogni procura generale che si trova presso ogni corte di appello e
quindi se pensi a tanti punti di contatto nel nostro Paese e ad altrettanti negli stati della UE
in collegamento tra loro ti rendi conto della rete che si viene così a creare. !
Peraltro nel nostro ordinamento c’è anche un punto di contatto nella direzione nazionale
antimafia che ha una competenza particolare. !
Il passo in avanti che viene fatto con Eurojust è il seguente: Di Eurojust si parla per la
prima volta nel 1999 in un vertice del consiglio della UE, viene istituita una unità
provvisoria fino al 2002, anno in cui viene emanata la decisione istitutiva di Eurojust che è
la decisione 187/2002. !
Il carattere nuovo rispetto agli organismi di cui abbiamo parlato finora è che Eurojust è il
primo organismo sovranazionale chiamato a rendere effettiva la cooperazione giudiziaria
tra gli stat