Diritto processuale penale - Prof. Caprioli
Lezione 1 - Lunedì 24 febbraio 2014
Non si trattano tutti gli argomenti, verranno trattati il prossimo anno. Oggetto del corso: i primi 3 libri del codice e poi la parte dinamica fino alla conclusione del processo di primo grado.
Libri consigliati
- Compendio Conso Grevi oppure Lozzi lezioni di procedura penale
- Il dramma del processo penale
Il dramma del processo penale
Il processo penale è affascinante perché è il luogo di un triplice dramma:
- Dramma umano: dell'imputato costretto a giocare una terribile partita la cui posta in gioco è non solo la libertà personale, ma anche il suo onore e la sua dignità. L'idea di essere giudicati pubblicamente è drammatica. Salvatore Satta diceva che persino Gesù ha deciso non solo di essere ucciso, ma processato, per una maggiore espiazione. Parleremo di un istituto, il patteggiamento, che è una via di fuga concessa all'imputato: patteggiare una pena, che non significa ammettere la propria responsabilità! Accetto di essere assoggettato alla pena senza ammissione di colpevolezza. È un modo per sottrarsi al giudizio, non alla pena. È un dramma quindi umano, personale, che non è solo dell'imputato, ma di tutti quelli che partecipano al processo, la vittima, la famiglia della vittima.
- Dramma politico: il processo penale è il luogo dove lo Stato mostra al cittadino il suo volto più brutale e violento, è il luogo dove lo Stato violenta l'individuo, lo priva della libertà personale, viola i suoi diritti fondamentali. Il "blocco delle 3 inviolabilità": art. 13-14-15 Cost., che rischiano di subire aggressioni da parte delle autorità nel processo penale (perquisizioni, intercettazioni sono violazioni che si consumano nel processo penale). Il processo non è solo finalizzato a stabilire se ci sono i presupposti per la violazione dei diritti fondamentali. È durante il processo penale che viene violata la segretezza delle comunicazioni, la libertà personale nel caso della custodia cautelare. Le misure cautelari non sono oggetto di studio di quest'anno, ma sono misure privative della libertà personale che sono applicabili durante il processo in corso. Custodia cautelare significa finire in carcere, esattamente come una espiazione di pena. Quest'anno compie 250 anni il libro di Cesare Beccaria "Dei delitti e delle pene"; già Beccaria diceva che è inconcepibile che finiscano nella stessa caverna. All'interno degli istituti di pena non c'è distinzione tra chi è in custodia cautelare e chi è in espiazione di pena, e questo è gravissimo! Almeno differenziare il tipo di sofferenza per chi è ancora in attesa di giudizio sarebbe necessario! Un luogo di grande conflitto quindi tra cittadino e Stato, all'interno del quale si tratta di operare un delicatissimo bilanciamento tra il potere dello Stato di punire e i diritti di chi si trova ad essere destinatario di un'accusa penale. Un bilanciamento delicatissimo che misura il grado di civiltà di un paese. Un contemporaneo di Cesare Beccaria, Mauro Pagano, usava questa immagine: se dovessi fare naufragio e raggiungere un'isola diversa, con una popolazione di cui non conosco nulla, la prima cosa che chiederei è fatemi vedere un processo penale. Il grado di cultura di un paese si misura più che da ogni altra manifestazione del vivere sociale, si manifesta nei processi penali. Anche Voltaire lo diceva, non fatemi vedere le vostre chiese, fatemi vedere le vostre carceri.
- Dramma filosofico: è il problema della conoscenza, della verità. Il processo penale è una gigantesca macchina cognitiva. Innanzitutto il processo penale deve accertare un fatto, riuscendo ad evocare dal passato qualcosa che non c'è più, che va fatto rivivere. C'è un'accusa, e il giudice ha il compito di dire se quella accusa è vera o falsa. E deve giungere a questa affermazione con le conseguenze che ne seguono, giustificando razionalmente il suo convincimento nella motivazione della sentenza, spiegando perché ritiene che quel tipo particolare di conoscenza cui si cerca di attingere è stata positivamente raggiunta. Qui si vive inevitabilmente il dramma dell'uomo di fronte all'inconoscibile, a ciò che non può essere fino in fondo dimostrato. Quando parleremo del principio della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio: qualunque sentenza di condanna è basata sulla probabilità della colpevolezza. Chi frequenta in qualunque veste il processo penale non può non vivere questo dramma. Questo è tutto un particolare ambito della scienza processuale penalistica. Oggi c'è un problema di rapporto tra processo e scienza: la prova penale si fa sempre più scientifica. Ormai è proprio cambiata la fisionomia della prova penale. Tutta la dottrina della prova penale si è costruita sulla testimonianza, sulla credibilità del dichiarante. Quindi oggi c'è un problema di ingresso della scienza nel processo con i suoi limiti. Nel processo la cosa è drammatica, non si tratta semplicemente di pubblicare un articolo scientifico, ma sulla base dei prodotti di quella scienza si condanna o meno una persona.
Per tutte queste ragioni il processo penale è un luogo che non può non affascinare e non suscitare interesse. È un triplice dramma che viene rappresentato in una dimensione rituale: il processo è pubblico, ci sono i personaggi, gli interpreti, il giudice, con una divisa, una maschera. C'è una dimensione rituale, sacrale, che è molto importante e che ne aumenta il fascino. C'è unità di tempo e di luogo, come nelle tragedie greche secondo Aristotele; in quel contesto l'azione si svolge. È una materia che costringe a far spesso i conti con la realtà. Esiste una dimensione normativa, ci sono delle regole che studieremo, anche quelle che emergono nella giurisprudenza, e poi una dimensione operativa, pratica, che è fondamentale per una comprensione globale del fenomeno.
Alcune nozioni fondamentali
Processo penale: una serie di atti organizzati e formalizzati da compiersi nel rispetto di determinate forme previste dalla legge (principio di legalità processuale) che hanno origine da un'imputazione e si concludono con una sentenza. Imputazione e sentenza sono i due poli, legati da una serie di atti, attraverso i quali si procede e si percorre il tragitto dall'imputazione alla sentenza.
Imputazione: art. 405 cpp atto iniziale del processo del PM, con cui si attribuisce formalmente un fatto di reato a una determinata persona. È un'attribuzione ipotetica: si ipotizza che una determinata persona abbia commesso un determinato reato.
Sentenza: atto conclusivo con cui il giudice si pronuncia sull'imputazione. Nella sentenza il giudice è chiamato ad esprimere un giudizio di verità o falsità dell'enunciato contenuto nell'imputazione. Il giudice penale è chiamato a dire la verità solo quando condanna, quando ritiene vera l'affermazione contenuta nell'imputazione. Per prosciogliere basta che non sia provata la verità nell'imputazione.
Processo vs. Procedimento: Questa è una novità introdotta con il codice 1988 (abbiamo attualmente in vigore questo codice, che ha sostituito il precedente codice Rocco che era in vigore dal 1930). Prima del 1988, nel vecchio codice di procedura penale la distinzione tra processo e procedimento non era nelle norme del codice: il legislatore non distingueva processo e procedimento, vi era un uso indifferenziato e promiscuo dei due termini. C'era allora una complicata elaborazione dottrinale a riguardo, ma non era una distinzione fatta dal legislatore. C'erano diverse opinioni, la più accreditata delle quali era che il rapporto fosse di genere (procedimento) a specie (processo) e che il processo fosse la specie giurisdizionale del genere procedimento. Questo non faceva che spostare il problema, si diceva che il processo è il procedimento nel momento in cui si esercita la giurisdizione. Fortunatamente con il codice dell'88 la distinzione è diventata semplicissima.
Torniamo all'imputazione, ciò da cui nasce il processo. È un atto che compete al PM, titolare dell'azione penale. È il PM che a un certo punto deve formulare l'imputazione. Quando il PM formula l'imputazione?
- Quando viene commesso un reato, la notizia del reato in qualche modo giunge alla polizia giudiziaria e poi al PM. Es. querelo il mio vicino perché mi ha insultato.
- Il PM non formula immediatamente l'imputazione, ma compie una serie di attività di accertamento preliminare di quel fatto proprio per verificare se è o meno il caso di instaurare un processo per quel fatto. Solo all'esito di questa attività preliminare di accertamento l'imputazione viene formulata e quindi inizia il processo. Questa attività, che chiamiamo investigativa, che precede la formulazione dell'imputazione, si chiama indagini preliminari. Le indagini preliminari sono attività di accertamento che il PM compie al fine di verificare se è o meno il caso di celebrare un processo, di formulare l'imputazione con cui il processo prende l'avvio.
Può darsi che all'esito di queste attività preliminari di indagine e accertamento il PM decida che non ci sono le condizioni per instaurare il processo, ad esempio se non c'è niente di vero, e allora il PM non formula l'imputazione, e allora si concluderà con l'archiviazione e in questo caso il processo non inizia mai, non sale mai oltre la soglia dell'imputazione. Può concludersi con l'imputazione.
Allora ecco la distinzione tra procedimento e processo: queste attività stanno a monte del processo, e per riferirsi a questa fase il legislatore parla di procedimento, con la notizia del reato che arriva al PM e con l'iscrizione della notizia di reato nel registro apposito inizia il procedimento penale. Dopodiché solo se si decide di formulare l'imputazione si parlerà di processo e non di procedimento.
Il legislatore l'ha fatto a tal punto che tutta questa fase investigativa ha una sua terminologia che non corrisponde alla terminologia della fase processuale neppure quando designa le medesime cose. Già nel corso delle indagini preliminari c'è un inquisito, una persona denunciata nella notizia di reato. Ma siccome non c'è ancora l'imputazione, questo soggetto non è mai chiamato dal codice imputato, occhio! Nel corso delle indagini preliminari non c'è un imputato; c'è una persona sottoposta alle indagini. È un gravissimo errore. Non c'è l'imputato perché non c'è imputazione. Allora c'è una persona sottoposta alle indagini. Nella prassi si è iniziato a dire indagato. Oggi anche il legislatore chiama indagato.
Quella che possiamo chiamare la vicenda procedimentale nel suo complesso, dalla notizia di reato alla sentenza definitiva, si divide in due settori ben distinti:
- Dalla notizia di reato alla eventuale imputazione è procedimento.
- Dall'imputazione alla sentenza definitiva è processo!
Procedimento fase necessaria, processo fase eventuale, non sempre dal procedimento si passa al processo. Purtroppo c'è qualche complicazione, perché in alcune norme anche molto importanti il legislatore processuale si trova costretto a definire con una sola parola tutto l'insieme degli atti che vanno dalla notizia di reato alla sentenza definitiva, e purtroppo nel farlo usa la parola procedimento. Es. art. 177 norma cardine di tutto il sistema delle invalidità degli atti processuali penali troviamo "gli atti del procedimento penale", non sono gli atti che vanno fino all'imputazione.
In alcuni casi il legislatore nel riferirsi ai due segmenti usa la parola procedimento, e allora noi siamo costretti a introdurre una tipica precisazione dottrinale:
- Procedimento in senso ampio (atti dalla notizia di reato alla sentenza definitiva).
- In senso stretto (insieme degli atti dalla notizia all'imputazione).
Il grande spartiacque è la formulazione dell'imputazione che è anche l'atto di esercizio dell'azione penale, concetto fondamentale per il nostro processo. Il PM ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, cioè di formulare l'imputazione. L'atto che instaura il processo è anche l'atto di esercizio dell'azione penale.
Lezione 2 - Martedì 25 febbraio 2014
Ieri abbiamo introdotto alcune nozioni fondamentali. Abbiamo incominciato a tratteggiare il profilo essenziale del procedimento penale in senso lato, tutta la sequenza di atti che portano alla sentenza definitiva. Insistiamo su questo, con una mappa essenziale dello svolgimento del procedimento penale nel suo complesso.
Schema fondamentale del procedimento penale
All'origine una notizia di reato che arriva al PM, che ha l'obbligo di iscrivere in un apposito registro, disciplinato dall'art. 335, iscrizione da cui prende formalmente l'avvio la fase delle indagini preliminari. Nel corso delle indagini preliminari, il PM compie una serie di accertamenti per valutare se formulare o meno l'imputazione. Formulare l'imputazione significa esercitare l'azione penale e instaurare il processo = avviare una sequenza di atti destinata a concludersi con una sentenza.
Snodo fondamentale nell'ambito del procedimento penale: il PM se ritiene che ne sussistano i presupposti esercita l'azione penale, chiede che si celebri il processo a carico dell'imputato. Azione penale significa che verrà pronunciata una sentenza. Queste correlazioni devono essere chiare: azione = imputazione = processo = sentenza. Finché non c'è azione penale non ha senso ipotizzare imputazione, né una sentenza. Tipico errore è dire la sentenza di archiviazione: ma l'archiviazione attesta proprio la decisione di NON dare l'avvio alla fase del processo, e allora non può esserci sentenza!
Il PM con l'ausilio della polizia giudiziaria svolge indagini preliminari e al termine è chiamato ad operare una scelta. Nel corso delle indagini il PM si rivolge in alcuni casi ad un giudice. Esiste anche nel corso delle indagini un giudice, che si chiama giudice per le indagini preliminari. Questo giudice in realtà non ha una funzione attiva, nel senso che non svolge né collabora con il PM allo svolgimento di indagini. Per molti anni anche nel nostro paese esisteva un giudice, il giudice istruttorio, che operava anche nella fase preliminare rispetto al processo vero e proprio, ma era un giudice che indagava. Il giudice per le indagini preliminari non ha compiti investigativi, interviene incidentalmente ed eventualmente solo quando si debbano adottare provvedimenti che incidano sui diritti fondamentali della persona: è bene che sia un giudice a prendere le relative decisioni! Questa è la funzione principale del giudice della fase preliminare, nel caso di interventi lesivi della libertà personale dell'indagato. Inoltre, questo giudice per le indagini preliminari ha varie funzioni di controllo dell'operato del PM. Controllo sul rispetto dei tempi dell'indagine ad esempio. È anche il giudice che si pronuncia sulla richiesta di archiviazione.
Il PM che ritiene di non esercitare l'azione penale non spedisce direttamente in archivio, ma deve chiedere una sorta di autorizzazione al giudice, che deve controllare che effettivamente manchino degli elementi. Il giudice può obbligare il PM ad esercitare l'azione. Se invece il PM al termine delle indagini si convince che la notizia di reato è fondata, e che l'accusa è sostenibile in giudizio, allora esercita l'azione penale. Lo fa nell'andamento ordinario del procedimento penale, formulando l'imputazione in un atto che si chiama richiesta di rinvio a giudizio.
Alternativa al termine dell'indagine: richiesta di archiviazione o richiesta di rinvio a giudizio. Richiesta rivolta al giudice dell'udienza preliminare. In questa fase del procedimento in senso lato si inserisce uno snodo centrale del processo: l'udienza preliminare. Chiede che l'imputato sia giudicato in un dibattimento pubblico. Il giudice dell'udienza preliminare fissa un'udienza, preliminare, che è un'udienza di filtro, perché deve decidere se l'imputato va rinviato a giudizio oppure no. Questo ulteriore filtro, oltre al primo del PM se ritiene fondata la notizia di reato, chiede il rinvio a giudizio, ma prima c'è bisogno che un altro giudice concordi con la valutazione effettuata dal PM, a questo serve l'udienza preliminare.
- L'udienza preliminare quindi si può concludere o con l'accoglimento della richiesta del PM -> rinvio a giudizio con decreto che dispone il giudizio detto anche decreto di rinvio a giudizio.
- Oppure ritiene che non ci siano gli elementi per sostenere il rinvio a giudizio e per instaurare un dibattimento, e allora pronuncia un dibattimento che però a questo punto è una sentenza, siamo già nel processo! c'è già l'imputazione! Nel momento in cui c'è un'imputazione, c'è processo e c'è sentenza. Si chiama sentenza di non luogo a procedere. (Sentenza perché c'è già il processo).
Udienza dibattimentale: si assumeranno le prove e si concluderà con sentenza di proscioglimento o di condanna. Questa è la fase del dibattimento. Il legislatore usa la parola giudizio, ma in realtà giudizio è un concetto che ha un'estensione più ampia rispetto al solo giudizio dibattimentale. Il dibattimento è il luogo in cui si assumono le prove, si discute la causa. Questo è lo scheletro del processo penale almeno fino alla sentenza di primo grado.
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