Seminario del 03/11/06: le letture dibattimentali
Introduzione del Prof. Menna
Questo codice fonda la sua matrice ideologica sulla separazione delle fasi, quindi a differenza del vecchio codice, cioè quello del 1930, il numero delle letture si è notevolmente ridotto. Inoltre, a tal riguardo è fondamentale anche il principio di tassatività delle letture sancito dall'art 514 del codice di procedura penale. Tutto ciò si ricollega a un principio classico del dibattimento che è il principio di immediatezza o di oralità immediatezza, a seconda che poniamo come isolato il concetto di immediatezza o associato a quello di oralità.
Io ho sempre sostenuto, e una conferma di ciò si trova anche nei lavori preparatori del novellato art.111 della Costituzione, che il principio di immediatezza, classicamente inteso come contatto diretto tra il giudice che decide il quale non è solo il giudice che acquisisce la fonte di prova, ma è un principio che non ha lo stesso livello di attuazione nel nostro sistema del principio del contraddittorio. L'ho sempre detto agli studenti, le deroghe sono vistose al principio di immediatezza nell'ordinamento. Basti pensare al rapporto tra incidente probatorio e il dibattimento e all'utilizzabilità delle prove acquisite dal giudice competente.
Quindi, quell'atteggiamento di sfavore per le letture dibattimentali, che caratterizza il codice, va però ricondotto a una preponderanza del valore contraddittorio rispetto a quello dell'immediatezza. L'assenza di mediazione nel rapporto tra il giudice che decide e fonti di prova deve servire soprattutto alle parti per meglio argomentare. Quest'ultima non tanto va letta nella prospettiva di migliorare la tecnica di ascolto del giudice, ma sempre per consentire attraverso il miglioramento della tecnica di ascolto del giudice deve consentire alle parti di meglio argomentare, rispetto a una prova acquisita davanti al giudice che decide.
Proprio per una preponderanza di questa prospettiva sul principio di immediatezza, sono possibili delle deroghe. In dimostrazione di ciò, un esempio se ne ha a proposito della giurisprudenza favorevole alle letture in caso di mutamento della persona fisica del giudice nel corso del dibattimento. Va intesa in senso elastico e del resto non potrebbe essere così se non si intendesse tutto questo in maniera elastica e se si volesse invece introdurre in maniera pura e assoluta il sistema di separazione delle fasi, naturalmente ci sarebbe una perdita di notevole sapere processuale che non consentirebbe di accertare la verità nel processo penale.
Dott. Corpo
Nella presentazione del professore possiamo trovare le strade che si ripartono dal sistema complessivo delle letture e che è interessante sperimentare per poi riordinare ad unità. Il discorso in ordine alle letture è quello della verifica della consistenza delle letture e la loro compatibilità con il processo penale come costruito oggi dalla costituzione, dalle convenzioni internazionali cui l'Italia aderisce e secondariamente dal codice.
Che cos'è il sistema delle letture? Abbiamo una serie di norme del codice di procedura penale che fanno riferimento alle letture: gli art. 511, 511 bis, 512, 512 bis, 513, 314, 515 c.p.p. Ma come osservavano i primissimi commentatori del codice di procedura penale del 1989 in realtà le norme sulle letture sono anche quelle poste dagli art. 500 e 503 del c.c.p. che prevedono il sistema delle contestazioni. Attraverso tale sistema, si assiste al recupero di atti che si sono formati fuori dal processo.
Che cos'è l'istituto delle letture? Esso è il complesso di quelle norme processuali penali che consentono di recuperare ai fini della decisione materiale ciò che si è formato al di fuori del lavoro dibattimentale. Noi sappiamo che il modello del processo penale di stampo accusatorio prevede che le parti si confrontano dialetticamente dinanzi a un giudice, le prove si formano davanti al giudice in questa dialettica e tutto ciò che è accaduto prima e al di fuori del confronto delle due parti davanti al giudice è irrilevante ai fini dell'accertamento del fatto nel processo penale.
Le letture in tale prospettiva vengono a deviare rispetto al modello puro del sistema accusatorio perché consentono il recupero di un qualcosa che si è formato al di fuori di quest'agone davanti al giudice investito del compito di decidere. Il progetto preliminare al codice di procedura penale che aveva elaborato il professore Carnelutti, ispirato al principio accusatorio puro, non prevedeva l'istituto delle letture. Il modello puro ben funzionerebbe se il processo seguisse con rapidità estrema l'accadimento che viene a essere oggetto di accertamento. Se ciò non accade si crea uno scarto difficilmente colmabile. E allora, il processo richiederebbe di stare lontano dalla realtà in maniera paradossale.
Ecco, c'è l'esigenza di evitare che il processo rimanga uno strumento astratto, lontano dalla realtà. Questo perché il fattore tempo modifica le situazioni. Pensiamo a una vicenda (ad esempio: un omicidio) in cui vi è un teste oculare, però se tra il momento in cui è accaduto il fatto e quello in cui si va al processo decorre un lasso di tempo estremo, c'è il rischio che il testimone possa morire o ammalarsi e quindi non è più in grado di riferire i fatti, chiaramente la funzione del processo è gravemente compromessa. Il sistema delle letture viene ad ovviare proprio questo tipo di problematica e, il sistema delle letture è complesso, esso raccoglie una pluralità di atti che possono formarsi in modi chiaramente differenti.
Ritornando ai principi generali del processo accusatorio, tre erano le caratteristiche fondamentali: a) il principio del contraddittorio, b) il principio dell'oralità, c) il principio dell'immediatezza. Quest'ultimo riguarda il contatto diretto delle parti e del giudice con la prova che si forma, e che poi viene utilizzata nel materiale decisorio. Ora, la lettura per definizione sacrifica il principio d'immediatezza, perché postula il recupero di un materiale probatorio che si è formato lontano dall'agone processuale. Nell'incidente probatorio abbiamo due parti che si confrontano davanti a un giudice su una fonte di prova (ad esempio: un testimone), in tal caso vi è per grandi linee il rispetto del contraddittorio. Tuttavia, manca il rispetto del principio d'immediatezza perché il giudice che raccoglie la prova nell'incidente probatorio ha un rapporto d'immediatezza con la prova, ma quest'ultimo deve esistere con il giudice che è chiamato a decidere la controversia e che nel 99,99% dei casi è diverso dal giudice che ha raccolto la prova nell'incidente probatorio. In tal caso non c'è il rispetto del principio d'immediatezza.
Ora, prendendo come punto di riferimento la nostra costituzione, vediamo che il legislatore costituente all'esito delle riforme del 1999, cioè la legge costituzionale del 2 novembre del 1999, ha sacralizzato il principio del contraddittorio. Non ha codificato il principio dell'immediatezza. Addirittura, la nostra costituzione prevede la possibilità di recuperare materiale probatorio che non è possibile si formi nel contraddittorio tra le parti per ragioni di accertata impossibilità di natura oggettiva oppure se vi sia il consenso delle parti stesse. Allora, come vediamo, il principio del contraddittorio a livello costituzionale riceve un forte riconoscimento, con delle deroghe limitatissime e tassativamente previste, e del principio dell'immediatezza non se ne fa menzione.