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Il sistema delle letture nel processo penale

Nella presentazione del professore possiamo trovare le strade che si ripartono dal sistema complessivo delle letture e che è interessante sperimentare per poi riordinare ad unità. Il discorso in ordine alle letture è quello della verifica della consistenza delle letture e la loro compatibilità con il processo penale come costruito oggi dalla costituzione, dalle convenzioni internazionali cui l'Italia aderisce e secondariamente dal codice.

Che cos'è il sistema delle letture? Abbiamo una serie di norme del codice di procedura penale che fanno riferimento alle letture, gli art. 511, 511 bis, 512, 512 bis, 513, 314, 515 c.p.p. Ma come osservavano i primissimi commentatori del codice di procedura penale del 1989, in realtà le norme sulle letture sono anche quelle poste dagli art. 500 e 503 del c.c.p. che prevedono il sistema delle contestazioni. Attraverso tale sistema, si assiste al recupero di atti che si sono formati fuori dal processo.

cos'è l'istituto delle letture? Esso è il complesso di quelle norme processuali penali che consentono di recuperare ai fini della decisione materiale ciò che si è formato al di fuori del lavoro dibattimentale. Noi sappiamo che il modello del processo penale di stampo accusatorio prevede che le parti si confrontano dialetticamente dinanzi a un giudice, le prove si formano davanti al giudice in questa dialettica e tutto ciò che è accaduto prima e al di fuori del confronto delle due parti davanti al giudice è irrilevante ai fini dell'accertamento del fatto nel processo penale. Le letture in tale prospettiva vengono a deviare rispetto al modello puro del sistema accusatorio perché consentono il recupero di un qualcosa che si è formato al di fuori di quest'agone davanti al giudice investito del compito di decidere. Il progetto preliminare al codice di procedura penale che aveva elaborato il professore.

Carnelutti ispirato al principio accusatorio puro, non prevedeva l'istituto delle letture. Il modello puro ben funzionerebbe se il processo seguisse con rapidità estrema l'accadimento che viene a essere oggetto di accertamento. Se ciò non accade si crea uno scarto difficilmente colmabile. E allora, il processo richiederebbe di stare lontano dalla realtà in maniera paradossale. Ecco c'è l'esigenza di evitare che il processo rimanga uno strumento astratto, lontano dalla realtà. Questo perché il fattore tempo modifica le situazioni. Pensiamo a una vicenda (ad esempio: un omicidio) in cui vi è un testimone oculare però se tra il momento in cui è accaduto il fatto e quello in cui si va al processo decorre un lasso di tempo estremo c'è il rischio che il testimone possa morire o ammalarsi e quindi non è più in grado di riferire i fatti, chiaramente la funzione del processo è gravemente compromessa.

Il sistema delle letture viene ad ovviare proprio questo tipo di problematica e, il sistema delle letture è complesso, esso raccoglie una pluralità di atti che possono formarsi in modi chiaramente differenti. Ritornando ai principi generali del processo accusatorio tre erano le caratteristiche fondamentali:
  1. il principio del contraddittorio,
  2. il principio dell'oralità,
  3. il principio dell'immediatezza.
Quest'ultimo riguarda il contatto diretto delle parti e del giudice con la prova che si forma, e che poi viene utilizzata nel materiale decisorio. Ora la lettura, per definizione, sacrifica il principio d'immediatezza, perché postula il recupero di un materiale probatorio che si è formato lontano dall'agone processuale. Nell'incidente probatorio abbiamo due parti che si confrontano davanti a un giudice su una fonte di prova (ad esempio: un testimone); in tal caso vi è, per grandi linee, il rispetto del contraddittorio.Tuttavia manca il rispetto del principio d'immediatezza perché il giudice che raccoglie la prova nell'incidente probatorio ha un rapporto d'immediatezza con la prova, ma quest'ultimo deve esistere con il giudice che è chiamato a decidere la controversia e che nel 99,99% dei casi è diverso dal giudice che ha raccolto la prova nell'incidente probatorio. In tal caso non c'è il rispetto del principio d'immediatezza. Ora, prendendo come punto di riferimento la nostra costituzione vediamo che il legislatore costituente all'esito delle riforme del 1999, cioè la legge costituzionale del 2 novembre del 1999, ha sacralizzato il principio del contraddittorio. Non ha codificato il principio dell'immediatezza. Addirittura la nostra costituzione prevede la possibilità di recuperare materiale probatorio che non è possibile si formi nel contraddittorio tra le parti per ragioni di accertataimpossibilità di natura oggettiva oppure se vi sia il consenso delle parti stesse. Allora come vediamo il principio del contraddittorio a livello costituzionale riceve un forte riconoscimento, con delle deroghe limitatissime e tassativamente previste, e del principio dell'immediatezza non se ne parla. Per quanto riguarda il sistema delle letture, ossia il sistema del recupero di atti formati fuori dall'agone processuale davanti al giudice che deve decidere la controversia, andrà scrutinato nella sua legittima conformazione alla luce di questo principio posto dall'articolo 111 della Costituzione, e che è il principio del contraddittorio. È chiaro che il principio della immediatezza non potrà essere sacrificato senza nessun problema. Però nel caso in cui vi sia un esigenza oggettiva di accertamento dei fatti che non può essere in alcun modo salvaguardata il principio dell'immediatezza potrà cedere. Pensiamo all'ipotesi.

di un testimone oculare in un processo si omicidio; noi abbiamo lo strumento dell'incidente probatorio che consente di salvare quella prova nel rispetto del principio del contraddittorio. In tal caso non viene rispettato il principio dell'immediatezza, però nel codice di procedura penale c'è una regola per la quale è prevista l'indicazione della lista testimoniale anche del teste che è stato sentito nell'incidente probatorio. Quindi se è possibile si dovrà riascoltare il teste già sentito nell'incidente. In tal modo avremo una garanzia che la prova non scompaia e non si materializzi. Però verrà sacrificato il principio dell'immediatezza solo se è possibile risentire il teste nel contraddittorio davanti al giudice che è chiamato a decidere della controversia. Il problema è quello di vedere i possibili limiti oltre che al principio d'immediatezza al principio del contraddittorio,

perché in alcuni casi attraverso le letture si possono recuperare atti che si sono formati anche al di fuori del contraddittorio. Pensiamo agli atti irripetibili di polizia giudiziaria (ad esempio: verbali di sequestro o di sopralluogo), qui l'aspetto da verificare è quello del rispetto rigoroso delle deroghe che la Costituzione riconosce al principio del contraddittorio, poste dall'articolo 111 quarto comma. Qui il problema centrale è quello di verificare il significato di "impossibilità assoluta di natura oggettiva", che la Costituzione pone come strumento di recupero di atti formati al di fuori di un qualsiasi contraddittorio. L'oggettività, secondo la Costituzione, andrebbe vista non solo in relazione alle parti processuali, ma anche in relazione alla fonte di prova chiamata a portare le sue conoscenze all'interno del processo. Poniamo l'ipotesi di un teste che non vuole sottoporsi all'esame incrociato in contraddittorio,

La prova non si può formare in contraddittorio, anche se egli ha reso le sue dichiarazioni alla polizia giudiziaria, o al pubblico ministro o al difensore. Ebbene questa impossibilità della prova non è ascrivibile all'una o all'altra delle parti processuali, ma ha un soggetto che non è del processo, ciò nonostante quella prova per espresso disposto della costituzione, non ci troveremo di fronte a una situazione di impossibilità assoluta di natura oggettiva. Questa è una lettura della norma, secondo altri invece bisognerebbe guardare in una prospettiva diversa come regola di esclusione e di valutazione probatoria, cioè la prova si forma e quegli atti entrano a far parte del processo nonostante il soggetto si rifiuti di deporre al dibattimento, solo che non possono essere utilizzati contro l'imputato. Questa quindi è un'altra soluzione, sviluppata da alcuni autori però non ancora compiutamente.natura oggettiva., in tal caso la norma non avrebbe significato perché sarebbe un doppione del <512>. L'alternativa è quella di ritenere che l' sia di maglie più larghe, e quindi consentirne il recupero anche nei casi in cui l'impossibilità sia oggettiva per isoggetti processuali e per il giudice, e non tenga conto di quella che è la volontà della persona fonte di prova. In tal caso si può individuare una situazione in cui si verifica quella non volontà di rendere le dichiarazioni in contraddittorio che dovesse far saltare l'utilizzabilità della prova. Spunto interessante è una rilettura dell' della Cost. laddove si prevede che le dichiarazioni di chi si è sempre sottratto al contraddittorio, non sono utilizzabili contro l'imputato, in una prospettiva di regola di valutazione probatoria. Se tali dichiarazioni rese a un solo soggetto (ad esempio: polizia giudiziaria),possono essere introdotte nel materiale istruttorio solo se vi è un'impossibilità che dipenda dal soggetto fonte di prova. Esse possono essere utilizzate solo pro-imputato, in omaggio al principio favor libertatis. In tale prospettiva si può
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Publisher
A.A. 2006-2007
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Menna Mariano.