Breve guida alla riforma del giudice unico
Daniele Minotti, legge Carotti. Le modifiche al codice di procedura penale introdotte dalla l. 479/99, dal d.l. 82/00 e dalla l.144/00
Introduzione alla riforma del rito monocratico
Il 2 gennaio 2000, sincronizzata con la "seconda parte" della più ampia riforma del giudice unico, è entrata in vigore la legge 16 dicembre 1999, n. 479 (detta "legge Carotti", dal nome del relatore alla Camera) che, tra le altre innovazioni, ha definitivamente introdotto il rito monocratico in sede penale e numerose altre modifiche ai codici penale e di procedura penale, rivedendo non poco la disciplina prevista dal precedente d.lgs. 51/98. Successivamente, il decreto legge 7 aprile 2000, n. 82 e la relativa legge 5 giugno 2000, n. 144 di conversione con modificazioni hanno ulteriormente affinato la disciplina introdotta dal primo provvedimento.
Questo documento costituisce una sorta di "guida rapida" principalmente alla riforma c.d. "del rito monocratico" - appunto, più circoscritta rispetto a quella del giudice unico - che tratta i principali istituti toccati dalla l. 479/99 considerate le modifiche apportate dalla legislazione successiva evidenziate in grassetto corsivo.
Nella disamina si è seguito, in linea di massima, l'ordine del codice di procedura penale.
Competenza per materia e attribuzioni
Cancellato, non dalla l. 479/99, ma dal d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, l'art. 7 che fissava la competenza del pretore (e, ancora prima, il riferimento dell'art. 6 a questa figura di giudice), sono stati modificati gli articoli 33 bis, 33 ter, 33 sexies e 33 septies già introdotti dal medesimo d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 nel quadro della generale riforma del giudice unico.
Si nota subito la scomparsa della figura del pretore il cui posto (sotto il profilo della monocraticità) è stato preso dal "tribunale in composizione monocratica" (da qui e da altre disposizioni - cfr. infra Rito monocratico del libro VII I - il nome con cui, comunemente seppur impropriamente, è conosciuta la riforma). Si vedrà, comunque, quanto questo "avvicendamento" sia limitato al rito monocratico senza udienza preliminare.
La competenza (a parte quella del tribunale per i minorenni) è ora ripartita soltanto tra corte di assise e tribunale. Nell'ambito di quest'ultimo (organo "unico"), la legge non si esprime in termini di "competenze", ma di "attribuzioni" della composizione collegiale e di quella monocratica (cfr. artt. 33 bis, 33 ter e 33 quater).
Le differenze non sono soltanto terminologiche (competenza e attribuzione non sono sinonimi), ma investono anche le questioni riguardanti le regole e le conseguenze in caso di "inosservanza" delle predette norme di attribuzione. Sono quelle degli artt. 33 quinquies (non modificato dalla l. 479/99), 33 sexies, 33 septies, 33 octies e 33 nonies (anche questi ultimi due mantenuti nella formulazione originaria del d.lgs. 51/98).
Secondo la prima disposizione citata, dette inosservanze devono essere rilevate o eccepite prima della conclusione dell'udienza preliminare ed, eventualmente, riproposte entro il termine di cui all'art. 491 (nel caso l'udienza preliminare si celebri) oppure sempre entro le medesime questioni predibattimentali nell'ipotesi di giudizio diretto.
Dubbi possono residuare in ordine alla natura delle inosservanze relative alla composizione del tribunale. Per la chiara lettera dell'art. 33, comma 3 (già introdotto dal d.lgs. 51/98), la violazione di queste regole, riguardanti, comunque, l'"unico" giudice rappresentato dal tribunale (mutevole soltanto nella composizione), non attiene a questioni di capacità del giudice stesso. Lo sbarramento preventivo a questioni di nullità assolute (ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1 lett. a) e 179, comma 1) è inequivoco.
Secondo alcuni (e malgrado la legge non parli in modo esplicito di "nullità"), rimarrebbe spazio per il riconoscimento di nullità a regime intermedio. Pur dovendo ricordare il principio di tassatività delle nullità (benché soltanto a regime intermedio) anche sotto il formale profilo della "definizione" delle sanzioni processuali, non si può nascondere che la disciplina concreta ricordi molto da vicino quella dettata, appunto, per le nullità a regime intermedio.
La lettera dell'art. 33 quinquies fa, infatti, riferimento non soltanto a eccezioni (di parte), ma anche alla possibilità che le ridette violazioni siano "rilevate" evidentemente dal giudice stesso. D'altro canto, l'art. 33 nonies, in ossequio al generale principio di conservazione degli atti processuali (cfr. art. 26), impedisce la declaratoria di invalidità degli atti del procedimento pur celebrato in violazione delle regole sulla composizione del tribunale.
Ad avviso di chi scrive, però, tale impostazione non sembra accoglibile. Se è vero che l'art. 33, comma 2, pare aver creato un diverso genere di questioni riguardanti la figura del giudice, non si può negare che soltanto i profili riguardanti la capacità del giudice ed il numero dei giudici necessario per comporre il collegio rilevano ai fini di dette nullità, peraltro necessariamente ed esclusivamente assolute, visto quanto dettato dall'art. 179.
L'ostacolo, invero, potrebbe essere superato ipotizzando la ricorrenza di una nullità a regime intermedio non generale, ma speciale (tra l'altro con diverse regole rispetto a quelle dettate dall'art. 180), categoria non pacificamente ammessa.
In termini generali, comunque, le attribuzioni, sempre residuali seppur generali, del tribunale in composizione monocratica risultano parecchio allargate rispetto alla previgente competenza pretorile: vi rientrano - secondo un criterio "quantitativo" - i reati puniti con la reclusione, nel massimo, sino a dieci anni ed altri ben più gravi in termini di pena come le violazioni in tema di stupefacenti di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Si noti, però, che la legge 144/00 ha rimediato ad un aspetto molto criticato della legge 479/99. Le attribuzioni del giudice monocratico, infatti, non riguardano più l'art. 80 d.P.R. 309/90. In precedenza, vi era attribuzione per le aggravanti previste da tale disposizione tranne che per le ipotesi contemplate dai commi 1, 3 e 4. Ma, in particolare, aveva suscitato molte critiche il caso dell'ingente quantitativo ex art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 (cfr. il nuovo art. 33 ter c.p.p.).
Si noti, infine, che l'art. 33 bis, comma 2, richiama i criteri dell'art. 4 con un nuovo indice di allargamento della sfera monocratica.
Ai collegi, seguendo - pur residuando perplessità - il dettato della legge delega, rimangono i reati di "particolare allarme sociale", quelli che comportano "rilevanti difficoltà di accertamento" ed altre particolari attribuzioni come, ad esempio, quelle relative al tribunale per il riesame. La l. 144/00 ha, peraltro, precisato, al secondo comma dell'art. 33 bis c.p.p., che le attribuzioni collegiali, secondo il parametro della pena, riguardano i delitti puniti con la reclusione superiore nel massimo a dieci anni "anche nell'ipotesi del tentativo".
In conclusione, va osservato quanto l'assetto della riforma ribalti l'approccio dei previgenti artt. 6 e 7.
Incompatibilità
All'art. 34 viene aggiunto il comma 2 ter che fissa espresse esclusioni dell'incompatibilità prevalentemente legate ad atti "minori" adottati ai sensi dell'Ordinamento Penitenziario.
Anche se introdotte con il d.lgs. 51/98, vanno ricordate le incompatibilità previste dall'art. 34, comma 2.
Per la legge 144/00, invece, le disposizioni del comma 2 bis dell'art. 34 c.p.p. non si applicano al giudice che abbia provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio o comunque abbia adottato uno dei provvedimenti del titolo VII del libro quinto (cfr. il nuovo comma 2 quater dell'art. 34 c.p.p.).
Competenza e pubblico ministero
Una novità assoluta è contemplata dall'art. 54 quater che prevede, per indagato, persona offesa e difensori, la possibilità di chiedere formalmente al pubblico ministero procedente la trasmissione degli atti ad altro pubblico ministero, sempre che sussistano motivi legati alla competenza del giudicante (v. anche il nuovo art. 4 bis disp. att.).
Si noti che la medesima norma, al comma 3, prevede la possibilità di ricorrere in seconda istanza al procuratore generale (distrettuale o presso la Cassazione) sia in caso di rigetto che di silenzio.
Assunzione della qualità di imputato
Pur incidentalmente, nell'art. 60 fa il suo esordio l'istituto del "decreto di citazione diretta a giudizio" che, in taluni casi del rito monocratico, sostituisce il decreto di citazione di pretorile memoria (cfr. la sezione dedicata al rito monocratico).
Costituzione di parte civile, difensori delle parti private e certificazioni delle sottoscrizioni
Digna di nota è l'introduzione, negli artt. 100, comma 1, e 122, comma 1, della possibilità, per il difensore, di autenticare la sottoscrizione apposta, dal proprio assistito, a procure speciali rilasciate per scrittura privata. Tale innovazione pone nel nulla la giurisprudenza di legittimità, financo a Sezioni Unite, che aveva limitato fortemente il potere di certificazione del difensore determinando, in particolare, la decimazione di numerose parti civili.
Si vedano anche la modifica all'ultimo comma dell'art. 78 (in tema di deposito della procura speciale per la costituzione di parte civile) e l'art. 13, comma 4, l. 479/99 unica disposizione transitoria prevista dalla legge "Carotti". Quest'ultima disposizione ha assunto maggiore efficacia retroattiva (ma, probabilmente, nell'intento di porre rimedio ad un errore prodotto durante i lavori parlamentari) con il riferimento, introdotto dalla l. 144/00, al terzo comma dello stesso art. 13 l. 479/99 (non più al comma 2). Il che comporta la piena efficacia delle autentiche difensive poste in essere prima dell'entrata in vigore della "Carotti".
Divieto di pubblicazione di atti e di immagini
Ha avuto particolare eco sulla stampa non giuridica. In ossequio all'ormai dilagante attenzione per la "privacy", l'art. 114, comma 6 bis, è ora vietata la pubblicazione di immagini che ritraggono persone "in manette" (o altri mezzi di coercizione fisica), salvo un improbabile consenso dell'interessato.
Termini di durata massima della custodia cautelare
Il d.l. 82/00, a fronte delle sostanzionali modifiche all'abbreviato introdotte dalla l. 479/99, è intervenuto sui termini massimi della custodia cautelare. In particolare, l'interruzione dei termini, relativamente al predetto rito speciale ed ai tempi potenzialmente più lunghi (ad esempio, per l'abbreviato "condizionato"), è stato anticipato dalla sentenza ex art. 442 c.p.p. alla semplice emissione dell'ordinanza che dispone l'abbreviato. Questa modifica è contenuta nell'art. 303, comma 1, lett. a), c.p.p.
Un'ulteriore innovazione riguardante l'art. 303 c.p.p. si manifesta con l'inserimento, sempre al primo comma, della lettera b-bis) la quale considera le ipotesi nelle quali il dies a quo coincide la data di emissione dell'ordinanza che dispone l'abbreviato. In sostanza, si è creata una nuova fase compresa tra l'ordinanza stessa e la sentenza resa ex art. 442 c.p.p. Consequenti aggiustamenti anche per quanto riguarda i casi di sospensione della durata massima.
Nell'art. 304, primo comma, c.p.p. è stata aggiunta la lettera c-bis) la quale, a questi fini, sostanzialmente equipara il giudizio abbreviato alla fase dibattimentale. Ed, infatti, la disposizione in esame rinvia proprio alle lettere a) e b) del medesimo art. 304 c.p.p. ricalcando, inoltre, il dettato della lettera c). Riformulato, invece, il secondo comma con l'aggiunta dei casi degli "abbreviati particolarmente complessi". Analoghe correzioni, infine, per il comma quinto in tema di coimputati che, ora, richiama le lettere a) e b) anche per i giudizi abbreviati.
Sul fronte della possibilità di proroga della custodia cautelare, è stato aggiunto, dalla legge di conversione al d.l. 82/00, il caso delle integrazioni investigative ex art. 415 bis c.p.p. - novità, quest'ultima, della "legge Carotti" - con il chiaro intento di neutralizzare eventuali richieste dilatorie da parte dell'indagato tendenti al raggiungimento della scadenza termini.
Per alcune di queste nuove norme, il d.l. 82/00 ha stabilito una semplice norma transitoria. Secondo l'art. 4, comma 1, gli artt. 1 e 2 del provvedimento governativo si applicano anche ai giudizi abbreviati in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso, pur con il limite della precedente perdita di efficacia della custodia cautelare.
Il secondo comma dell'art. 4 precisa, invece, che i termini stabiliti dall'art. 1, comma 1, lett. b) del decreto (relativi alla fase speciale dell'abbreviato), decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza con cui il giudice ha disposto l'abbreviato o dalla data in cui ha avuto esecuzione la custodia (sempre che sia successiva alla precedente).
Riparazione per l'ingiusta detenzione
L'anacronistica soglia del risarcimento (era cento milioni di lire) fa spazio al più adeguato limite massimo di un milione.