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DELLE SOTTOSCRIZIONI
Degna di nota è l'introduzione, negli artt. 100, comma 1, e 122, comma 1, della possibilità, per il difensore, di autenticare la sottoscrizione apposta, dal proprio assistito, a procure speciali rilasciate per scrittura privata. Tale innovazione pone nel nulla la giurisprudenza di legittimità, financo a Sezioni Unite, che aveva limitato fortemente il potere di certificazione del difensore determinando, in particolare, la decimazione di numerose parti civili.
Si vedano anche la modifica all'ultimo comma dell'art. 78 (in tema di deposito della procura speciale per la costituzione di parte civile) e l'art. 13, comma 4, l. 479/99 unica (sic) disposizione transitoria prevista dalla legge "Carotti". Quest'ultima disposizione ha assunto maggiore efficacia retroattiva (ma, probabilmente, nell'intento di porre rimedio ad un errore prodotto durante i lavori parlamentari) con il riferimento, introdotto dalla l. 144/00.
2° legge Carotti al terzo comma dello stesso art. 13 l. 479/99 (non più al comma 2). Il che comporta la piena efficacia delle autentiche difensive poste in essere prima dell'entrata in vigore della "Carotti".
DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DI ATTI E DI IMMAGINI
Ha avuto particolare eco sulla stampa non giuridica. In ossequio all'ormai dilagante attenzione per la "privacy", l'art. 114, comma 6 bis, è ora vietata la pubblicazione di immagini che ritraggono persone "in manette" (o altri mezzi di coercizione fisica), salvo un improbabile consenso dell'interessato.
TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE
Il d.l. 82/00, a fronte delle sostanziali modifiche all'abbreviato introdotte dalla l. 479/99, è intervenuto sui termini massimi della custodia cautelare. In particolare, l'interruzione dei termini, relativamente al predetto rito speciale ed ai tempi potenzialmente più lunghi (ad esempio, per l'abbreviato "condizionato"),
è stato anticipato dalla sentenza ex art. 442 c.p.p. allasemplice emissione dell'ordinanza che dispone l'abbreviato. Questa modifica ècontenuta nell'art. 303, comma 1, lett. a), c.p.p.
Un'ulteriore innovazione riguardante l'art. 303 c.p.p. si manifesta conl'inserimento, sempre al primo comma, della lettera b-bis) la quale considera leipotesi nelle quali il dies a quo coincide la data di emissione dell'ordinanzache dispone l'abbreviato. In sostanza si è creata una nuova fase compresa tral'ordinanza stessa e la sentenza resa ex art. 442 c.p.p.
Conseguenti aggiustamenti anche per quanto riguarda i casi di sospensione delladurata massima.
Nell'art. 304, primo comma, c.p.p. è stata aggiunta la lettera c-bis) la quale,a questi fini, sostanzialmente equipara il giudizio abbreviato alla fasedibattimentale. Ed, infatti, la disposizione in esame rinvia proprio allelettere a) e b) del medesimo art. 304 c.p.p. ricalcando, inoltre,
Il dettato della lettera c). Riformulato, invece, il secondo comma con l'aggiunta dei casi degli "abbreviati particolarmente complessi". Analoghe correzioni, infine, per il comma quinto in tema di coimputati che, ora, richiama le lettere a) e b) anche per i giudizi abbreviati.
Sul fronte della possibilità di proroga della custodia cautelare, è stato aggiunto, dalla legge di conversione al d.l. 82/00, il caso delle integrazione investigativa ex art. 415 bis c.p.p. - novità, quest'ultima, della "legge Carotti" - con il chiaro intento di neutralizzare eventuali richieste dilatorie da parte dell'indagato tendenti al raggiungimento della scadenza termini.
Per alcune di queste nuove norme, il d.l. 82/00 ha stabilito una semplice norma transitoria. Secondo l'art. 4, comma 1, gli artt. 1 e 2 del provvedimento governativo si applicano anche ai giudizi abbreviati in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso, pur con il limite della
precedente perdita di efficacia della custodia cautelare. Il secondo comma dell'art. 4 precisa, invece, che i termini stabiliti dall'art.1, comma 1, lett. b) del decreto (relativi alla fase speciale dell'abbreviato), decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza con cui il giudice ha disposto l'abbreviato o dalla data in cui ha avuto esecuzione la custodia (sempre che sia successiva alla precedente). RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE L'anacronistica soglia del risarcimento (era cento milioni di lire) fa spazio al più adeguato limite massimo di un miliardo di lire. Il termine, a pena di decadenza, previsto per la presentazione della relativa domanda passa da diciotto mesi a due anni. Sostanzialmente invariato il dies a quo, ma viene aggiunto l'ulteriore - quanto opportuno - riferimento alla notificazione del provvedimento di archiviazione, non più, dunque, alla mera emissione dello stesso (la cui mancata conoscenza poteva condurre allatardività - rectius: inammissibilità - della domanda).
INDAGINI PRELIMINARI
Di particolare rilievo appare il nuovo art. 415 bis che prevede, in capo al pubblico ministero, l'obbligo di avvisare l'indagato e il difensore della conclusione delle indagini preliminari. Tale adempimento va posto in essere prima della scadenza del termine delle indagini stesse. Di fatto, però, l'assenza di ogni sanzione processuale vanifica il dettato legislativo.
Purtuttavia - e malgrado questo limite evidente - rimane apprezzabile il fatto che l'indagato sia posto in condizione di difendersi in tempi prossimi rispetto all'inizio delle indagini e non, come accadeva col precedente art. 416, soltanto prima dell'emissione della richiesta di rinvio a giudizio, termine assolutamente discrezionale.
Nell'avviso de quo vanno indicate le facoltà di visione e di estrazione copie, nonché quelle (da esercitarsi entro il termine - che sembra soltanto
ordinatorio
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leggecarotti- di venti giorni decorrente, apparentemente, dalla notifica all'indagato) di deposito memorie e produzioni anche relative ad indagini difensive, di domandare un approfondimento delle indagini, di rilasciare dichiarazioni e di chiedere l'interrogatorio. Nel caso di richiesta di interrogatorio, il pubblico ministero sarà tenuto a procedere all'incombente.
A seguito delle richieste dell'indagato, il pubblico ministero può disporre nuove indagini nel termine di trenta giorni, prorogabili sino a sessanta.
Le dichiarazioni e l'interrogatorio dell'indagato oltre ai nuovi atti così disposti dal pubblico ministero entrano a far parte del suo fascicolo e, se compiuti nel termine previsto dal comma 4, sono pure utilizzabili.
Conseguenti modifiche anche all'art. 416. Nell'evidente intento di sollevare procure o polizia giudiziaria, l'omissione dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio (con la
relativa nullità disciplinata soltanto con la legge 16 luglio 1997, n. 234) determina la nullità della richiesta di rinvio a giudizio (o del nuovo decreto di citazione a giudizio) soltanto se l'interrogatorio è richiesto tempestivamente ai sensi del citato art. 415 bis. Identica - ma distinta - nullità (generale a regime intermedio) è prevista anche per l'omissione di notifica dell'avviso del termine delle indagini preliminari. Altre modifiche sono state introdotte in tema di archiviazione. Oltre al rinnovato art. 415, si noti il primo comma dell'art. 409, secondo il quale il provvedimento di archiviazione dovrà, d'ora in poi, essere notificato alla persona sottoposta, in quel procedimento, a custodia cautelare. Tale ultima disposizione si collega strettamente con la nuova disciplina in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione. RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO E UDIENZA PRELIMINARE Diffusamente, si è sentita lanecessità di imporre un'enunciazione "chiara e precisa" delle contestazioni contenute nella richiesta di rinvio a giudizio (cfr. art. 417, comma 1, lett. b) e nel decreto che dispone il giudizio (art. 429, comma 1, lett. c). Ridotto l'articolo 420, sono stati introdotti gli artt. 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies che, rispettivamente, riflettono il tenore dei previgenti artt. 485, 486, 487 e 488 (ora abrogati). Si tratta delle disposizioni riguardanti i casi di mancata conoscenza dell'avviso dell'udienza preliminare, di assenza, di impedimento (anche del difensore), di contumacia e di assenza o allontanamento volontari dell'imputato. La conseguenza più evidente è che la dichiarazione di contumacia è anticipata, qualora ne ricorrano i presupposti, all'udienza preliminare, donde la necessità di abrogare le predette disposizioni già contenute nel libro VII (Giudizio). L'istituto della contumacia assumeancor più centralità sin dall'udienza preliminare con le modifiche apportate dal legislatore del 2000 (legge di conversione). L'art. 419, comma 1, c.p.p. prevede adesso che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare contenga "l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia". Di non minore importanza è la rilevanza che ora, contrariamente alla giurisprudenza precedente, assume il legittimo impedimento del difensore (art. 420 ter, comma 5). Richiesta soltanto "di regola" la verbalizzazione riassuntiva (cfr. art. 420, comma 4), l'art. 421 prevede ora espressamente la facoltà, per l'imputato, di rendere dichiarazioni spontanee, mentre il nuovo art. 421 bis ed il rinnovato art. 422 ampliano notevolmente i poteri istruttori del G.U.P. in ordine a attività di indagine del pubblico ministero e di vera e propria attività probatoria dello stesso giudice. In particolare,la prima disposizione consente al G.U.P., qualora osservi un'incompletezza delle indagini del pubblico ministero, di ordinare, al pubblico ministero, l'integrazione delle indagini fissandone il termine. Tale "ordinanza-ordine", si configura, in realtà, anche come atto di "censura" obbligatoria nei confronti dell'accusa. Ne è, infatti, prevista la comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello il quale può, addirittura, procedere all'avocazione delle indagini. L'art. 422 (già esistente) regola, invece, i poteri probatori propri del G.U.P. in sede di udienza preliminare, ma con rilevanti innovazioni. Anzitutto, è contemplato il potere di disporre d'ufficio (e non soltanto su richiesta delle parti come dettato in precedenza) l'assunzione di prove. Tale potere è, però, orientato al favor rei, nel senso che può