Cap. 1 - I provvedimenti oggetto dell'esecuzione penale e il titolo esecutivo penale
Titolo esecutivo e titolo esecutivo penale
Con il termine titolo esecutivo si fa riferimento al comando contenuto nel dispositivo di un provvedimento suscettibile di essere eseguito. Dunque, titolo esecutivo penale sarà quel comando di origine penale che deve essere eseguito. Materialmente, per titolo esecutivo si intende l'estratto del provvedimento esecutivo che viene formato dalla cancelleria del giudice che ha emanato il provvedimento: estratto che deve contenere l'attestazione di intervenuta irrevocabilità ove si tratti di provvedimenti la cui esecutività dipende dall'essersi verificata tale condizione.
- Sentenze
- Decreti penali di condanna
Dal combinato disposto degli Artt. 648, 1° comma e 650, 1° comma Cpp, si deduce che si può procedere all'esecuzione delle sentenze e dei decreti penali di condanna solo quando tali provvedimenti hanno acquisito i connotati di irrevocabilità, intesa come ordinaria inoppugnabilità.
Poiché il connotato dell'irrevocabilità consegue per le sole sentenze pronunciate in giudizio, ci si domanda se le disposizioni contenute negli Artt. 648 e 650 Cpp si applichino anche alle sentenze che definiscono un procedimento speciale (patteggiamento o giudizio abbreviato) in sede di udienza preliminare o nell'udienza di cui all'Art. 555 Cpp, nonché alle sentenze di patteggiamento emanate nel corso delle indagini preliminari ai sensi dell'Art. 447 Cpp.
La soluzione positiva del quesito si coglie dalla ratio dell'Art. 648 Cpp e dell'Art. 650 Cpp, dal momento che sarebbe irragionevole emanare una sentenza di patteggiamento con applicazione di una pena detentiva non sospesa e allo stesso tempo ritenere tale provvedimento ineseguibile.
Sentenze di non luogo a procedere
Le sentenze di non luogo a procedere non sono state inserite nei provvedimenti suscettibili di divenire irrevocabili, per ragioni puramente nominalistiche: in quanto si è ritenuto contraddittorio definire irrevocabili sentenze che sono sempre suscettibili di revoca. Tuttavia, mentre la nozione di irrevocabilità ex Art. 434 Cpp. “si riallaccia al potere, riconosciuto al giudice, di eliminare il provvedimento da lui stesso emanato”, la nozione di irrevocabilità ex Art. 648 Cpp descrive il rapporto esistente tra il provvedimento e la sua originaria o residua possibilità di impugnazione; da questo secondo punto di vista, anche le sentenze di non luogo a procedere (essendo impugnabili) possono divenire irrevocabili.
Da questo si deduce che il legislatore avrebbe comunque potuto inserirle nella previsione dell'Art. 648 Cpp. Ulteriore prova di questo è l'Art. 650, 2° comma Cpp che conferisce esecutività alle sentenze di non luogo a procedere sulla base dello stesso presupposto dell'intervenuta irrevocabilità, e cioè il fatto di non essere più soggette ad impugnazione.
Sentenze di proscioglimento
Per quanto riguarda le sentenze di proscioglimento, parte della dottrina parla di “esecuzione impropria” sostenendo che in queste il comando sia “materialmente insuscettibile di essere eseguito”. A tale osservazione si replica che anche la sentenza irrevocabile di proscioglimento, in quanto provvedimento la cui esecuzione è regolata dalle disposizioni del codice, rappresenta senz'altro un titolo esecutivo, quanto meno sotto il profilo di imporsi all'altro titolo esecutivo rappresentato dal comando contenuto nella sentenza di condanna.
Altri provvedimenti oggetto di esecuzione penale
Il novero dei provvedimenti costituenti titolo esecutivo penale è composto, inoltre, da:
- Tutti gli altri provvedimenti direttamente applicativi di sanzioni penali, come ad esempio le ordinanze provvisoriamente applicative di misure di sicurezza a norma dell'Art. 314 Cpp.
- Tutti i provvedimenti adottati in sede esecutiva che incidono in senso estintivo, sostitutivo o modificativo sui contenuti originari del titolo esecutivo. Come:
- Provvedimenti modificativi della pena adottati in sede esecutiva dal PM o dal giudice dell'esecuzione.
- Ordinanze con le quali la magistratura di sorveglianza assume i provvedimenti in punto di misure di sicurezza diverse dalla confisca (Artt. 679 e 680 Cpp).
- Provvedimenti della magistratura di sorveglianza a seguito dei quali deve essere disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato (Art. 659, 1° comma Cpp).
- Provvedimenti della magistratura di sorveglianza con i quali vengono concesse misure alternative a soggetti in stato di libertà.
Anche tali provvedimenti sono impugnabili e dunque suscettibili di acquistare i caratteri dell'irrevocabilità. Tuttavia, questi acquistano forza esecutiva in virtù della loro sola emanazione applicandosi solo alle sentenze e ai decreti la regola ex Art. 650 Cpp, secondo cui la forza esecutiva consegue al raggiungimento dell'irrevocabilità.
Ambito operativo delle norme sull'esecuzione
Le regole contenute nel libro X del codice devono ritenersi tendenzialmente applicabili a tutti i provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale suscettibili di essere eseguiti. Questo significa, ad esempio, che anche ai provvedimenti diversi da sentenze e decreti penali si applica la regola contenuta nell'Art. 655 Cpp in punto di competenza del PM a curare l'esecuzione del provvedimento stesso, nonché la regola contenuta nell'Art. 665 Cpp in punto di competenza del giudice che ha emesso il provvedimento a risolvere con le forme del procedimento esecutivo ogni questione relativa all'esecuzione del medesimo.
Cap. 2 - Irrevocabilità, esecutività, giudicato
Le sentenze sono irrevocabili (Art. 648 Cpp):
- [1° comma] Quando contro di esse non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione.
- [2° comma] Quando è inutilmente decorso il termine per proporre impugnazione, oppure, se proposta, quando è stata dichiarata inammissibile.
I decreti penali sono irrevocabili:
- [3° comma] Quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.
Il problema dei rapporti tra inammissibilità dell'impugnazione e obbligo di declaratoria delle cause di non punibilità
Facciamo riferimento alla situazione in cui: Tizio propone un'impugnazione inammissibile (es. deposita l'atto di appello fuori termine) e in seguito interviene una causa di estinzione del reato (es. prescrizione).
Dottrina
Il proscioglimento ex Art. 129 Cpp, nel caso di impugnazione inammissibile risulta precluso solo nei casi di dichiarazione di impugnazione tardiva o rivolta contro un provvedimento non suscettibile di impugnazione, posto che, essendo l'Art. 129 Cpp dettato con riguardo “ad ogni stato e grado del processo”, la sua applicabilità cessa con la conclusione del procedimento stesso o, più esattamente con l'irrevocabilità della sentenza. Dall'Art. 648 Cpp si ricava infatti che, mentre nel caso di impugnazione tardiva o di provvedimento inoppugnabile, il giudicato si forma automaticamente alla scadenza dei termini oppure con la pronuncia del provvedimento non soggetto ad impugnazione, nelle altre ipotesi di inammissibilità la sentenza impugnata diviene irrevocabile dal giorno in cui è divenuta irrevocabile l'ordinanza che dichiara inammissibile l'impugnazione: pertanto, in tali situazioni, non formandosi il giudicato prima della declaratoria di inammissibilità, il giudice ad quem può ben applicare l'Art. 129 Cpp o le altre disposizioni che impongono declaratorie d'ufficio.
Giurisprudenza
L'argomento posto dalla dottrina non sarebbe decisivo. Occorrerebbe infatti distinguere (anche cronologicamente) tra passaggio in giudicato della sentenza e irrevocabilità/esecutorietà della medesima. Per cui, per il verificarsi della:
- Irrevocabilità sarebbe necessario attendere una declaratoria definitiva di inammissibilità dell'impugnazione;
- Giudicato (coincidente con l'esaurirsi di ogni potere decisorio del giudice) conseguirebbe alla mera proposizione dell'atto di impugnazione inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità avrebbe un'efficacia puramente ricognitiva di un giudicato già formatosi: la sua emanazione non potrebbe non prevalere sull'obbligo di dichiarare la sussistenza della causa di non punibilità. Questa tesi riprende la vecchia opinione dottrinale secondo cui le cause di inammissibilità originaria dell'impugnazione (es. difetti di legittimazione ad impugnare) impediscono una valida instaurazione del giudicato di impugnazione, vietando al giudice di emanare una qualunque decisione diversa dalla declaratoria di inammissibilità. Il proscioglimento ex Art. 129 Cpp di conseguenza sarebbe consentito solo nelle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta (es. nel caso di rinuncia all'impugnazione), perché in questo caso il giudizio di impugnazione sarebbe stato validamente instaurato.
All'opinione che distingue tra giudicato e irrevocabilità si può agevolmente ribadire che nulla, nel lessico del legislatore e nella sistematica del codice, autorizza ad effettuare una simile distinzione. I principali argomenti addotti a sostegno di tale distinzione, vengono ricavati, del resto, dalla disciplina della cd. Formazione progressiva del giudicato, anche se una corretta esegesi di tale disciplina smentisce l'esistenza della dicotomia. La verità è che l'indirizzo seguito dalla Corte di cassazione sembra dettato, più che da una rigorosa lettura del dettato normativo, da ragioni di ordine pratico, fondate sull'esigenza di scoraggiare il ricorso ad impugnazioni meramente dilatorie, volte ad ottenere una pronuncia ex Art. 129 Cpp di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. In altre parole, si vuole evitare che la difesa proponga impugnazioni manifestamente infondate e pretestuose al solo scopo di far maturare i termini prescrizionali.
Sulla questione incide oggi (a seguito dell'approvazione della legge 26 Marzo 2001 n°128) la nuova disciplina della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione. L'Art. 610 Cpp prevede attualmente che il presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilità dei ricorsi, li assegna alla Settima Sezione. Il compito della Sezione cd. Filtro è quello di dichiarare l'inammissibilità ravvisata prima facie dal presidente: se non condivide questa sommaria valutazione, essa rimette gli atti al presidente che provvede ad assegnare il ricorso ad altra sezione. Questa disciplina sembrerebbe infatti postulare una sorta di precedenza logica della declaratoria di inammissibilità sul proscioglimento, dal momento che la sezione-filtro non è investita di poteri decisori pieni e non può emanare la sentenza ex Art. 129 Cpp. Dunque è da ritenere che la sezione-filtro debba restituire gli atti al presidente non solo quando non ravvisi alcuna inammissibilità, ma anche quando ravvisi l'inammissibilità e contemporaneamente una possibile causa di proscioglimento ex Art. 129 Cpp.
Decisioni della Corte di cassazione e irrevocabilità della sentenza impugnata
Se invece l'impugnazione ordinaria è ammessa ed è stata proposta in forma di ricorso per cassazione, ma è stata dichiarata inammissibile oppure rigettata dal giudice di legittimità, la sentenza è irrevocabile “dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso” (Art. 648, 2° comma Cpp).
La formazione progressiva del giudicato penale
Della possibilità di formazione progressiva del giudicato penale (e cioè di un giudicato parziale), è possibile parlare in due diverse accezioni:
- Alludendo all'eventualità che capi diversi di una medesima sentenza passino in giudicato in momenti differenti dell'iter procedimentale;
- Alludendo all'eventualità che punti diversi di un medesimo capo di sentenza passino in giudicato in momenti differenti del medesimo iter.
Dove:
- Per capo si intende l'insieme delle statuizioni che nell'ambito della sentenza penale sono riferite ad un singolo imputato ed a una singola imputazione. Tale nozione ricomprende il complesso delle disposizioni riferite a ciascuna delle diverse azioni che nel processo penale possono venire esercitate in relazione a un singolo fatto e a un singolo imputato. La sentenza che contiene più capi viene considerata pluricefala o cumulativa. In tale ambito si distingue:
- Soggettivamente cumulativa, la sentenza che concerne un solo reato attribuito a più imputati in concorso o in cooperazione tra loro.
- Oggettivamente cumulativa, la sentenza che concerne più reati attribuiti ad un solo imputato.
- Soggettivamente e oggettivamente cumulativa, quella che concerne più reati attribuiti a più imputati.
- Per punto di sentenza si intende ogni singola statuizione che, nell'ambito del capo della sentenza, sia “suscettibile di autonoma considerazione” (ad esempio, l'affermazione di responsabilità dell'imputato).
- Per questione si intende il nucleo decisionale corrispondente a ciascuna delle molteplici alternative decisorie astrattamente prospettabili in rapporto ad un medesimo punto della sentenza (ad esempio, a ciascuna delle qualificazioni giuridiche astrattamente attribuibili al fatto oggetto di contestazione).
Il problema del giudicato progressivo
Il problema del giudicato progressivo si pone essenzialmente in due ipotesi:
- Quando la sentenza o il capo di sentenza siano stati impugnati solo in parte dagli aventi diritto;
- Quando la sentenza o il capo di sentenza, avendo formato oggetto di ricorso per cassazione, siano stati annullati solo in parte dalla Corte di legittimità, con rinvio ad altro giudice a norma degli Artt. 623 ss Cpp.
Combinando le due coppie di variabili si possono ipotizzare quattro situazioni:
- Impugnazione parziale della sentenza: Sentenza cumulativa della quale vengono impugnati solo alcuni capi (o un unico capo). L'ipotesi consente un'ulteriore suddivisione a seconda che il cumulo sia oggettivo, soggettivo, o misto:
- Tizio viene condannato con la stessa sentenza per due reati diversi, ma propone appello o ricorso per cassazione solo per uno dei capi della sentenza.
- Tizio e Caio sono condannati con la stessa sentenza per lo stesso reato, ma solo Tizio impugna.
- Tizio e Caio sono condannati con la stessa sentenza per due diversi reati ma solo Tizio impugna.
- Annullamento parziale della sentenza: Sentenza cumulativa della quale vengono annullati in cassazione solo alcuni capi. Anche qui l'ipotesi può essere frazionata in ragione del tipo di cumulo.
- Impugnazione parziale del capo: Capo di sentenza del quale vengono impugnati solo alcuni punti (o un unico punto). Ad esempio, Tizio viene condannato a una pena PX per un reato RX, ma propone appello lamentando solo l'eccessività della sanzione inflitta e/o l'erroneo riconoscimento della sussistenza di una determinata circostanza aggravante.
- Annullamento parziale del capo: Capo di sentenza del quale vengono annullati in cassazione solo alcuni punti (o uno solo). Tizio, condannato a PX per il RX, propone ricorso per cassazione lamentando l'esistenza di vizi motivazionali (Art. 606 lett. e Cpp) in ordine sia all'affermazione di responsabilità, sia alla determinazione della sanzione inflitta, sia al riconoscimento della sussistenza di una determinata circostanza aggravante: ma la corte di cassazione annulla con rinvio la sentenza accogliendo il solo motivo concernente la quantificazione della pena.
In tale ambito è necessario fare due premesse:
- Art. 648 Cpp la sentenza passa in giudicato “tutta insieme”.
- Art. 650 Cpp vige una sorta di correlazione necessaria tra irrevocabilità ed esecutività, nel senso che l'irrevocabilità della decisione determina l'insorgere dell'obbligo giuridico di darvi esecuzione. Dunque non può essere definita irrevocabile una decisione che non sia eseguibile. Questo elimina in radice la possibilità che si formi il cd. Giudicato sul PUNTO.
Per quanto riguarda l'impugnazione parziale del capo, non vi sono disposizioni che ne ammettano la possibilità e anche la cassazione oggi è orientata in tal senso. Per quanto riguarda l'impugnazione parziale della sentenza cumulativa (Tizio e Caio sono condannati ma solo Tizio impugna), l'Art. 587 Cpp “Estensione dell'impugnazione” viene in soccorso del non impugnante. L'effetto estensivo dell'impugnazione funzionerebbe comunque “come un rimedio straordinario capace di revocare il giudicato in favore del non impugnante” al fine di rendere questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato.
I limiti di tale ricostruzione sono stati da tempo enunciati in dottrina:
- Ingiustizia sostanziale in quanto ammette che l'effetto benefico per il non impugnante possa verificarsi quando questi ha già parzialmente (o addirittura interamente) scontato la pena.
- Trascura di considerare il disposto dell'Art. 648 Cpp il quale riferisce l'irrevocabilità alla sentenza nel suo complesso anziché ai singoli capi.
- La legge processuale definisce ripetutamente “imputato” il non impugnante, e non fa quindi riferimento al condannato.
Da sottolineare che tale soluzione oggi è espressamente accolta dal legislatore per quanto concerne il decreto penale soggettivamente cumulativo, in quanto prevede all'Art. 463, 1°c Cpp che “l'esecuzione del decreto penale di condanna pronunciato a carico di più persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei...
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.