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Procedura penale: indagini preliminari

Quando iniziano e terminano le indagini preliminari

Quando scattano le indagini preliminari, il PM deve scegliere se archiviare o se disporre l’imputazione. Nell’udienza preliminare, il giudice può scegliere due cose diverse. Se ci sono elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio, emetterà il decreto che dispone il rinvio a giudizio; sennò emette sentenza di non luogo a procedere. Poi si svolgerà il dibattimento, all’esito del quale potrà essere disposto proscioglimento o condanna, si svolgeranno eventualmente le impugnazioni e sennò la sentenza diventerà definitiva.

Fasi precedenti al dibattimento

Mentre nelle fasi che precedono il dibattimento si possono assumere informazioni senza contraddittorio, nel dibattimento no. Prima dell’azione penale non ci sono parti ma solo soggetti: PM, indagato, difensore, offeso, giudice, polizia giudiziaria.

Natura delle indagini preliminari

La fase delle indagini preliminari inizia appena il PM inizia le indagini a seguito della notizia che gli perviene. Termina quando il PM decide per l’archiviazione o per la richiesta di rinvio a giudizio. Le indagini preliminari sono una sequenza di atti di regola segreti che vengono posti in essere dal PM e dalla polizia giudiziaria. Atto segreto: la difesa non può averne conoscenza. Sono segreti in primis all’interno del procedimento. Non possono inoltre uscire dal procedimento.

Obbligo del segreto

Si tratta di "segreto investigativo" che serve a tutelare l’efficienza delle indagini preliminari. Il PM è il dominus delle indagini preliminari, è l’autorità procedente. La figura del giudice per le indagini preliminari è una figura particolare, che si pone in netta contrapposizione con la figura del giudice istruttore nel codice precedente.

Ruolo del giudice per le indagini preliminari

Il giudice per le indagini preliminari pronuncia nei singoli casi previsti dalla legge e si attiva solo su richiesta di parte. L’intervento del giudice delle indagini preliminari è richiesto ogni volta che siano toccati diritti fondamentali dell’individuo. Ad esempio, per misure cautelari: è possibile limitare la libertà dell’indagato. Questa decisione viene presa dal giudice per le indagini preliminari. Nelle indagini preliminari possono verificarsi situazioni in cui è necessario svolgere un contraddittorio uguale a quello del dibattimento: incidente probatorio.

Confronto tra giudice per le indagini preliminari e giudice istruttore

Vi è una enorme differenza tra il giudice per le indagini preliminari e il giudice istruttore. Il giudice istruttore aveva l’iniziativa probatoria ed era lui che raccoglieva la prova. Il giudice per le indagini preliminari invece non ha alcuna iniziativa e non raccoglie nessuna prova. Giudice “per” le indagini preliminari sottolinea ancora che questo è un giudice ad acta, il dominus delle indagini preliminari resta il PM. Questo giudice, quando prende le decisioni, non conosce tutti gli atti delle indagini ma solo gli atti che il PM decide di presentargli.

Prova e dichiarazioni nelle indagini preliminari

Tutti gli atti del dibattimento hanno nomi diversi rispetto ai medesimi atti compiuti nelle indagini preliminari. Questo sottolinea che la prova dichiarativa, ad esempio, è molto diversa dalla dichiarazione rilasciata durante le indagini preliminari. È diverso anche se si tratta di atti di iniziativa della polizia giudiziaria o del PM. In dibattimento si parla di testimonianza, nella fase delle indagini preliminari si parla di informazioni del possibile testimone e se lo sta ascoltando la polizia giudiziaria “sommarie informazioni”.

Principio di separazione delle fasi

Questa differenza è anche circa la regolamentazione. L’idea originaria era questa: la vera prova si raccoglie in dibattimento. Principio di separazione delle fasi: di regola la prova si forma nel dibattimento, ciò che si forma prima non è prova e serve alle parti per la propria strategia. Questa impostazione è stata messa in crisi nei primi anni '90, quando si parlava di reprimere la criminalità organizzata mafiosa. In quel contesto ci siamo resi conto che era indispensabile rendere utilizzabili in dibattimento anche alcuni atti di indagine.

Utilizzabilità degli atti di indagine

Quindi può accadere che un atto di indagine diventi prova in dibattimento bisogna quindi regolamentare in maniera più attenta gli atti di indagine. Questo mutamento di filosofia trova un coronamento con la revisione costituzionale e con i nuovi commi introdotti nel 111 cost. perché i commi 4 e 5 regolano questa nuova impostazione affermando la regola del contraddittorio e disciplinando al comma 5 le eccezioni.

Art 111, comma 5 della Costituzione

  • Se vi è il consenso dell’imputato: cioè se le parti si mettono d’accordo un atto di indagine può diventare prova in dibattimento.
  • Se vi è provata condotta illecita: la logica è che, dopo che la condotta illecita ha inquinato il contraddittorio, il funzionamento del processo risulta alterato e quindi anche una prova formata unilateralmente nel corso delle indagini preliminari si può assumere.
  • Se vi è non ripetibilità: se è morto il dichiarante ad esempio.

Prospettiva degli atti delle indagini preliminari

Quindi gli atti delle indagini preliminari hanno una prospettiva eventuale di utilizzabilità in dibattimento nelle ipotesi dell’art 111 comma 5. Questo significa anche che le indagini preliminari dal punto di vista della regolamentazione devono essere sempre più assimilati alle prove: deve passare l’idea che alcune regole generali sui mezzi di prova o speciali debbano estendersi anche agli atti di indagine. Quindi sta mutando la filosofia di fondo per cui l’idea è quella di applicare le norme sulle prove anche nella fase delle indagini preliminari.

Atti delle indagini preliminari e decisioni del giudice

Infine, gli atti delle indagini preliminari costituiscono gli elementi di prova su cui il giudice emette il rinvio a giudizio o l’archiviazione.

Caratteristiche del sistema accusatorio puro

  • L’atto di indagine è una inchiesta di parte, che non arriva mai in dibattimento e non ha bisogno di regolamentazione.
  • Non viene tutelato il diritto di difesa, perché non serve.

Caratteristiche del sistema italiano

  • Di regola non è utilizzabile in dibattimento ma ci sono eccezioni di una tale ampiezza che si sono trasformate da eccezioni a regola.
  • L’atto ha una regolamentazione incompleta.
  • Teoricamente è segreto ma ci sono eccezioni.
  • L’azione penale è obbligatoria.
  • Abbiamo un termine massimo, per due ragioni: 1. È un corollario dell’obbligatorietà dell’azione penale 2. Tutela della presunzione di innocenza che genera il diritto dell’indagato di essere archiviato entro un termine.

Nei sistemi misti di stampo inquisitorio

  • È prova, utilizzabile in dibattimento.
  • L’atto è regolamentato.
  • Segreto istruttorio che cade solo alla fine delle indagini.

Filosofia delle indagini preliminari

Vi è un evento a seguito del quale devono essere poste determinate domande. Per rispondere a queste domande si iniziano le indagini preliminari. Il PM ha il compito di formulare un’unica ipotesi su come si sono svolti i fatti. Se al termine delle indagini preliminari il PM non riesce a formulare un’ipotesi che sia più convincente delle altre, deve chiedere l’archiviazione. Questa formulazione della migliore ipotesi ricostruttiva viene definita “inference to the best explanation”: inferenza verso la migliore spiegazione.

Principio di completezza delle indagini preliminari

Questa migliore ipotesi serve per sostenere l’accusa durante il processo vero e proprio. Il PM non deve raccogliere solo gli elementi a carico ma anche quelli a discarico perché sennò rischia di innamorarsi della propria teoria perciò principio di completezza delle indagini preliminari. Il PM dovrà svolgere indagini per trovare elementi tali da eventualmente smentire l’ipotesi che ha formulato per poterla scartare.

Individuazione degli atti di indagine

Come si individua quali atti dell’indagine preliminare sono prova e quali invece si fermano alle indagini? Ci sono diverse norme nel codice ma facciamo la distinzione tra i fascicoli. Atti di indagine intanto sono verbali che il PM redige. Ogni atto che egli compie deve essere depositato, deve cioè rimanere all’interno del procedimento. Tutti gli atti di indagine che la polizia giudiziaria e il PM pongono in essere vengono trasferiti nel fascicolo per le indagini preliminari. Questo è un fascicolo che può essere anche molto grande, conservato nella segreteria presso il ministero.

Accesso al fascicolo delle indagini preliminari

Questo fascicolo delle indagini non è conosciuto dall’indagato e dal difensore. Diviene conoscibile solo nel momento in cui il PM decide di chiedere il rinvio a giudizio o l’archiviazione. Solo al termine delle indagini preliminari cade in blocco il segreto investigativo e il fascicolo diviene accessibile per la difesa. Prima di quel momento la difesa conosce singoli atti in relazione ai quali la difesa conosce il diritto di accesso ad atti. Quando il PM decide di chiedere il rinvio al giudizio, il fascicolo è fatto conoscere alla difesa e al giudice. Norma: 416 comma 2.

Formazione del fascicolo per il dibattimento

Terminata l’udienza preliminare, nel momento in cui il giudice emette il decreto di rinvio al giudizio succede una cosa – art 431 comma 1: fascicolo per il dibattimento: il giudice provvede alla formazione del fascicolo per il dibattimento, cioè si forma un fascicolo che contiene solo quegli atti che il giudice del dibattimento potrà conoscere perché saranno atti di indagine che potranno essere utilizzati per la decisione finale. A questo articolo il codice fa un elenco tassativo degli atti per le indagini preliminari che vanno a finire nel fascicolo per il dibattimento. Il giudice conoscerà solo quegli atti.

Contenuto del fascicolo per il dibattimento

Il contenuto del fascicolo per il dibattimento è indicato al 431, tuttavia questo contenuto in realtà non ha margini netti perché ci sono dei concetti che hanno aspetti di opinabilità: es il concetto di non reperibilità. Ci potrebbe essere disaccordo tra le parti in ordine alla natura ripetibile o non ripetibile di un atto di indagine. Se si ritiene che l’atto sia non ripetibile va a finire nel fascicolo per il dibattimento, se si ritiene che sia ripetibile va nel fascicolo del PM. Per questo il codice colloca la formazione dei fascicoli al termine dell’udienza preliminare nel contraddittorio delle parti, per consentire che eventuali valutazioni di questo genere si svolgano attraverso il metodo dialettico.

Ampliamento del fascicolo per il dibattimento

Il contenuto del fascicolo per il dibattimento si può arricchire rispetto alle ipotesi previste nel 431. L’art 431 prevede che le parti possono concordare l’adozione di atti al fascicolo del dibattimento di atti compiuti nel fascicolo del PM – si tratta di una applicazione dell’art 111 comma 5 Cost. che fa riferimento alla possibilità che la prova si formi senza contraddittorio per consenso dell’imputato. A livello di norme codicistiche, il consenso dell’imputato viene tradotto con l’accordo tra le parti. È possibile quindi che nel fascicolo per il dibattimento vadano a confluire atti di indagini che sarebbero destinati al fascicolo del PM. Questo perché lo scambio di consensi tra le parti è manifestazione del principio dialettico.

Utilizzabilità degli atti per la decisione finale

Questo significa che quell’atto sarà utilizzabile per la decisione finale. Questo può capitare, ad esempio, quando un minore abbia reso una dichiarazione davanti al PM: si può pensare che quel minore se sentito in dibattimento potrebbe dare una dichiarazione diversa. Bisogna tenere presente che l’accordo delle parti può vertere su tutti gli atti. Art 526: il giudice potrà utilizzare per la decisione finale sia le prove raccolte in dibattimento, sia le prove raccolte nelle indagini preliminari che siano state legittimamente acquisite durante il dibattimento.

Prove legittimamente acquisite

  • Quelle raccolte oralmente in dibattimento
  • Quelle contenute nel fascicolo per il dibattimento formato al termine dell’udienza preliminare
  • Quelle che nel corso del dibattimento, attraverso canali di legittima acquisizione, vengono prese dal giudice

Disciplina delle letture vietate

Questa disciplina si integra con la lettura dell’art 514: letture vietate. Non si considerano legittimamente acquisiti all’interno del dibattimento, ai sensi e ai fini del 526, i verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini. In dibattimento quindi è di regola vietata la lettura delle indagini resa nel corso delle indagini preliminari. Tuttavia, vi sono casi, tassativamente previsti dal codice, in cui è possibile dare in dibattimento lettura di atti di indagine contenuti nel fascicolo del PM. Ad esempio, quando nel dibattimento c’è da sentire un testimone con esame incrociato si utilizzano le dichiarazioni che questo rende in dibattimento, in alcuni casi però si può acquisire la dichiarazione resa dal testimone nel corso delle indagini preliminari.

Utilizzabilità della precedente dichiarazione del testimone

Quando è che la precedente dichiarazione del testimone può diventare utilizzabile in dibattimento? Schema 2. Il testimone viene chiamato a deporre in dibattimento e dice due cose diverse durante le indagini e durante il dibattimento.

Istituto della contestazione

Viene fatta rilevare questa differenza e viene chiesto perché cambia versione. Il PM una volta che il dichiarante rende una dichiarazione difforme prende l’atto dell’indagine preliminare e lo sottopone a testimone nella parte in cui contiene l’informazione che ci interessa. Egli cioè legge al testimone quella parte del verbale in cui il testimone aveva risposto. Il contenuto del fascicolo del PM è noto solo alle parti, non è noto al giudice. La contestazione serve per vedere come reagisce il testimone, che potrebbe o ammettere di aver sbagliato nelle indagini preliminari o dirsi confuso e non confermare alcune delle versioni, oppure può dire che la versione corretta è quella delle indagini. Questa contestazione serve per consentire al testimone di ricordare meglio e per consentire al giudice di valutare meglio la dichiarazione che il testimone rende nel corso del dibattimento.

Valore delle dichiarazioni del testimone

Di regola le dichiarazioni che vengono rilasciate dal testimone nel corso del dibattimento, come prima battuta, di regola, valgono solo come prova della attendibilità del dichiarante. Questo significa che la precedente dichiarazione serve al giudice per valutare quanto sia credibile il dichiarante ma non può essere utilizzata dal giudice per la decisione finale perché la prova si forma nel contraddittorio delle parti. Quindi di regola vale il binomio dibattimento-contraddittorio.

Possibilità di utilizzare un elemento raccolto nelle indagini preliminari

Però è prevista la possibilità che un elemento raccolto nelle indagini preliminari acceda al dibattimento ma questa disciplina è attentamente regolata. Solo in casi eccezionali la precedente dichiarazione contestata al testimone può essere utilizzata come prova anche nel suo contenuto narrativo. In questi casi eccezionali succede che il giudice avrà come prova sia la dichiarazione resa dal testimone in dibattimento: l’auto era rossa, sia la dichiarazione resa in indagini preliminari, per dimostrare la credibilità del testimone, sia il contenuto narrativo della precedente dichiarazione nella parte in cui aveva detto: auto era blu. La dichiarazione resa nel dibattimento è equiparata a quella resa nelle indagini preliminari.

Ipotesi eccezionali di utilizzabilità

  • Se risulta che il testimone è stato sottoposto a minaccia (Art 500.4).
  • Art 500.7: se le parti si mettono d’accordo, applicazione specifica dell’acquisizione concordata ex art 431 comma 2.

Art 500: contestazioni nell’esame testimoniale

Quindi ci sono dei presupposti per procedere alla contestazione probatoria. Il testimone deve aver già deposto in dibattimento e deve aver reso una dichiarazione diversa da quella che aveva reso nelle indagini preliminari. Si parla infatti di contestazione del "precedente difforme": cioè dichiarazione diversa. Si deve trattare di una dichiarazione resa dallo stesso dichiarante che sta dichiarando oggi. Quella dichiarazione deve essere contenuta nel fascicolo del pubblico ministero. Per effettuare la contestazione si procede alla lettura della dichiarazione del verbale: art 500 comma 2. Di regola la precedente dichiarazione può essere valutata solo ai fini della credibilità del testimone. Può essere utilizzata per dimostrare che oggi il testimone, che dice che l’auto era rossa, non è credibile / è credibile.

Art 500 comma 4

Questa norma è stata scritta con la legge che tentava di dare attuazione all’art 111 della costituzione. È stata scritta con una attentissima calibratura e fa riferimento all’ipotesi in cui vi sia stato un inquinamento della prova dichiarativa. (es. reati di mafia, la persona viene minacciata a rendere false dichiarazioni, magari dopo che ha già reso dichiarazioni al PM). Quando una persona in dibattimento rende delle dichiarazioni e vi è motivo di ritenere che ci sia un inquinamento della prova, il contraddittorio smette di funzionare perché in quel contraddittorio vi è una fonte inquinata. Quindi si dà al giudice la possibilità di usare tutte le dichiarazioni che ha rilasciato il soggetto. In presenza di inquinamento della prova cade il principio di separazione delle fasi. Il precedente difforme del testimone può essere utilizzato come prova del fatto. in realtà l’art 500 comma 4 è costruito in un modo che va oltre la possibilità di usare la precedente dichiarazione rilasciata al PM. Infatti, dice "le dichiarazioni contenute nel fascicolo."

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher matildemanfriani di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Conti Carlotta.
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