Diritto processuale penale II: i riti alternativi
I riti alternativi si differenziano dal rito ordinario perché quest’ultimo rischia di non rispettare il principio della ragionevole durata del processo.
Perché differenziare?
- Rendere più efficiente il rito ordinario
- Riservare il rito ordinario ai casi più complessi
- Risparmiare denaro (sia per lo stato sia per l’imputato)
Può non essere necessario differenziare perché potrebbero venire meno alcuni principi e garanzie come il principio di uguaglianza e il principio del contraddittorio.
Come differenziare?
- Attraverso norme sostanziali (per quanto riguarda i limiti edittali) o norme processuali?
- Utilizzando criteri prefissati o affidandosi alla discrezionalità?
Il legislatore italiano ha scelto di differenziare seguendo criteri prefissati e attraverso delle norme processuali. I parametri per differenziare possono essere:
- Consenso dell’imputato. Consente di far esprimere all’imputato la scelta di accettare la diminuzione delle garanzie;
- Chiarezza probatoria
- Gravità del reato. Intesa sia sotto il profilo edittale sia con un'interpretazione rationae materiae;
- Condizione del soggetto (rationae personae). Minore età o stato di detenzione.
- Negoziazione. C’è un incontro di interessi che consente una differenziazione sul piano processuale.
I riti differenziati
- Patteggiamento o applicazione della pena su richiesta delle parti -> negoziazione
- Giudizio abbreviato -> completezza probatoria e consensualità
- Giudizio direttissimo -> completezza probatoria
- Giudizio immediato -> completezza probatoria
- Decreto penale di condanna -> consensualità e completezza probatoria
- Procedimento davanti al giudice di pace (D.lgs. 284/2000) -> rationae materiae
- Procedimento minorile -> rationae personae
- Messa alla prova (l. 66/2014) -> consensualità
- Procedimento a carico degli enti (l. 23/2011) -> rationae personae
- Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica -> rationae materiae.
Sono disciplinati al libro VIII ma solo i reati elencati all’articolo 650 cpp seguono tale disciplina. Si caratterizzano dal fatto che saltano l’udienza preliminare.
In che cosa si differenzia il rito?
- Successione delle fasi processuali. I riti che incidono sulla fase preliminare sono il giudizio immediato (udienza), il giudizio direttissimo (indagini/udienza), il decreto penale di condanna (incide sull’udienza ma può anche incidere sull’intera fase del processo se non viene opposto);
- Iniziativa probatoria delle parti. I riti che incidono sull’iniziativa probatoria sono il giudizio abbreviato, il patteggiamento e il decreto penale di condanna se non viene opposto.
- Potere di impugnazione
- Poteri decisori del giudice. La differenziazione si ha sui tipi di provvedimenti che il giudice può adottare.
I riti possono quindi essere classificati a seconda del soggetto che ha iniziativa (imputato/PM) o a seconda delle fasi del procedimento che saltano (fase preliminare/fase del giudizio).
I riti alternativi vengono inseriti nel libro VI del codice di procedura penale. Sono collocati in questo libro perché sarebbero da preferire al rito ordinario, il quale sarà riservato a certi procedimenti complessi. Questa impostazione deriva dallo studio del common law, in particolare del modello americano (Nord-America), in cui il 90% dei procedimenti viene concluso con un rito differenziato di carattere negoziale.
In Italia non si è riusciti a importare con successo questo meccanismo perché è presente la prescrizione del reato; nell’ordinamento americano di common law c’è invece la prescrizione dell’azione. Conviene perseguire il rito ordinario dato che è possibile incorrere nella prescrizione del reato a causa dei lunghi tempi del processo.
Nel 1974 ci fu la prima legge delega per predisporre un nuovo codice di procedura penale. Fu prodotto un codice nel 1978 che non entrò mai in vigore perché erano gli anni dei processi alle brigate rosse.
Nel 1978 ci fu una nuova legge delega che conteneva 138 punti tra cui alcune tracce dei riti speciali. Compare quindi il giudizio abbreviato (art. 438 cpp).
Il giudizio abbreviato
È un rito che deve anticipare alla fase preliminare tutte le caratteristiche della fase dibattimentale. È un rito anticipatorio della decisione -> il giudice può quindi adottare tutti i tipi di provvedimento. Nella versione originale il giudizio abbreviato partiva dal presupposto della decidibilità degli atti: si basava quindi sulla completezza probatoria e rispondeva anche a un criterio di negozialità incontro di volontà di imputato e PM.
Il consenso si basava sulla decidibilità degli atti. C’è l’iniziativa dell’imputato ma è necessario il consenso del PM.
Problema
Il PM, che ha fatto lui stesso le indagini, può rifiutare il giudizio perché le indagini erano incomplete e quindi non c’era la chiarezza probatoria.
Soluzione
È intervenuta la Corte Costituzionale stabilendo che il PM deve motivare il suo dissenso per renderlo verificabile dal giudice del dibattimento, consentendo la riduzione della pena alla fine del dibattimento.
Articolo 438 cpp -> il giudice decide adottando le stesse regole e gli stessi provvedimenti del dibattimento e deve applicare la pena ex articolo 133 cp (criteri) ridotta di 1/3.
Il giudizio abbreviato viene definito anche un “patteggiamento sul rito” mentre il patteggiamento si definisce un patteggiamento sulla pena. La corte costituzionale è intervenuta molte volte sulla disciplina prevista per questo rito introducendo anche delle modifiche significative. Questi interventi stanno spingendo il legislatore a limitare fino ad arrivare a bloccare il potere di veto del PM rispetto all’accesso al rito.
Nella legge Carotti del 1999, il legislatore ha introdotto importanti modifiche alla disciplina del rito abbreviato e all’articolo 438 cpp.
Come si disciplina oggi il giudizio abbreviato
Oggi ha due schemi di base: ha uno schema basilare, non molto distante dal modello originale, e uno schema più complesso. Il legislatore non dà una definizione precisa di questi due schemi ma dà solo una disciplina all’articolo 438.1 e all’articolo 438.5.
Schema abbreviato semplice
Si prevede l’iniziativa dell’imputato di richiedere di essere giudicato già nella fase dell’udienza preliminare sulla base della decidibilità degli atti disponibili al momento in cui la richiesta è avanzata. Gli atti in questione sono gli atti del PM (es. verbale dell’interrogatorio), atti di indagine difensiva del difensore dell’indagato e della persona offesa, atti compiuti dalla polizia giudiziaria -> sono tutti atti formati unilateralmente: fisiologicamente non possono essere utilizzati come prove.
L’imputato chiede di essere giudicato sulla base di questa documentazione, rinunciando di eliminare quel materiale che sarebbe stato nel fascicolo del PM senza arrivare al dibattimento.
Dopo la riforma del 1999, il primo comma dell’articolo 438, il consenso del PM è stato completamente eliminato e si configura per l’imputato l’esercizio di un proprio diritto -> non c’è più nessun ostacolo e nessun controllo sul merito da parte del giudice. Nello schema semplice non c’è più una condizione generale che deve essere valutata dal giudice sulla decidibilità degli atti, ma questa valutazione la fa esclusivamente l’imputato.
È molto complessa; si fa tutte le volte che l’approdare alla fase del giudizio e compiere un'attività probatoria articolata non possa in alcun modo migliorare la condizione dell’assistito. Si può basare anche sulla sede giudiziale (se un tribunale ha molte pendenze non si sceglie nessun rito perché si potrà andare incontro a una prescrizione), o sulla conoscenza del giudice dell’udienza preliminare (conoscenza dei suoi orientamenti).
Il giudice deve solo controllare la legittimità della richiesta sotto due profili:
- La modalità con la quale la richiesta viene effettuata. Il codice prevede infatti che la richiesta di giudizio abbreviato sia formulata dall’imputato formulata personalmente o con sottoscrizione di una procura speciale (articolo 122 cpp): è quindi un atto personalissimo.
- Il momento in cui questa richiesta è avanzata: la richiesta deve essere presentata in forma scritta fino a che non siano state rassegnate le conclusioni di cui all’articolo 421 e 422 cpp.
Capita sovente che l’udienza preliminare richieda più giorni, vuoi per il numero di co-imputati vuoi per la complessità del caso: qual è il termine ultimo per proporre la richiesta di giudizio abbreviato in questa situazione? Con la sentenza del 17 marzo 2014 le sezioni unite hanno stabilito che la richiesta può essere presentata da ciascun imputato prima che il suo difensore presenti le conclusioni.
L’ordinanza di rigetto che si basa su profili che non sono quelli sopra esposti, per esempio per motivi di economia processuale, viene definito un atto abnorme perché è un atto che fuoriesce dallo schema legale che blocca in maniera irreversibile il subprocedimento: l’ordinanza è preclusiva rispetto al rito ordinario.
Schema abbreviato complesso
La richiesta condizionata del giudizio abbreviato subordina l’accesso al rito alternativo a un'integrazione probatoria. Il sacrificio delle garanzie dell’articolo 111.4 cpp è soltanto condizionale. Se la posizione dell’assistito è sufficientemente chiara e delineata al momento dell’udienza preliminare e alla mia strategia basta l’acquisizione di una sola prova (prova dichiarativa o tecnico-scientifico) si può chiedere la richiesta condizionata. Il legislatore ha introdotto un potere di controllo da parte del giudice.
Non c’è più un diritto incondizionato ma si deve fare una richiesta che rispetti i criteri fissati all’articolo 438.5 cpp:
- La prova che viene richiesta e alla quale si subordina la richiesta di giudizio abbreviato deve essere una prova necessaria ai fini della decisione. Il parametro di riferimento è la sentenza 44711/2004 (sentenza Wajib) della corte di cassazione: per prova necessaria si intende una prova che dia un contributo logico e accertativo a tutta la regiudicanda (articolo 187 cpp sull’oggetto di prova).
- La prova che si richiede deve rispondere a un criterio di economia processuale. Il criterio di deve paragonare alla durata ipotetica del rito ordinario.
L’articolo 438 cpp stabilisce solo un termine finale per la presentazione della richiesta ma non stabilisce un dies a quo, che si presume essere a valle dell’esercizio dell’azione penale.
La Corte Costituzionale 169/2003 ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’articolo 438 in due parti:
- Nella parte in cui non prevede che a fronte della richiesta di giudizio abbreviato rigettata l’imputato possa riproporre la richiesta all’apertura del dibattimento;
- L’assenza di un controllo ex post sull’eventuale diniego del giudice del dibattimento.
Qualora il GUP abbia rigettato la richiesta di giudizio abbreviato, l'imputato può riproporre il giudizio abbreviato semplice oppure un giudizio abbreviato condizionato. C’è ancora uno spazio di recupero sulla premialità: qualora l’imputato abbia riproposto la richiesta condizionata al giudice del dibattimento e questo l’abbia rigettata, se al termine del procedimento la prova si è rivelata necessaria il giudice può applicare la riduzione di 1/3 della pena prevista.
Di fronte al primo diniego della richiesta di giudizio abbreviato, l’imputato può scegliere anche un altro rito alternativo.
La richiesta di giudizi abbreviato è revocabile?
Il legislatore nulla dice sul punto. La dottrina stabilisce che fino a che non interviene il giudice, la richiesta può essere revocata. La giurisprudenza non è univoca: una corrente sostiene che la richiesta è revocabile fino all’ordinanza del giudice, un'altra corrente sostiene che una volta formulata, non può essere revocata. L’ordinanza che accoglie la richiesta di giudizio abbreviato muta il rito: fino a quel momento si è nel rito ordinario alla fase dell’udienza preliminare, con l’ordinanza di passa al rito del giudizio abbreviato.
Giudizio abbreviato nei procedimenti cumulativi
Il procedimento può essere cumulativo in modo oggettivo o soggettivo. Il giudizio abbreviato può essere richiesto nei processi soggettivamente cumulativi da ciascun co-imputato. Di fronte a più imputazioni l’imputato non può chiedere il giudizio abbreviato per alcune imputazioni (le imputazioni non possono essere distinte nella scelta del rito). Nel momento in cui la richiesta viene avanzata e accolta, si esclude che possa essere formulata una richiesta sostitutiva per un altro rito.
Nell’ipotesi in cui l’imputato formuli una richiesta di giudizio abbreviato condizionato all’integrazione probatoria, il PM riacquista la facoltà di acquisizione della prova contraria.
La riforma del 1999, per invogliare le parti a scegliere il giudizio abbreviato, ha concesso al giudice di richiedere un’integrazione probatoria qualora al momento della richiesta le prove non siano sufficienti a decidere. Il giudice, a conclusione del giudizio abbreviato può ritenere che gli elementi non siano sufficienti alla decisione nel caso in cui:
- L’integrazione probatoria richiesta dall’imputato non ha portato l’apporto necessario;
- Ci siano delle lacune in merito alle cause di giustificazione;
L’integrazione probatoria ricopre quegli aspetti della regiudicanda per cui non ci siano elementi sufficienti nel fascicolo.
Una volta esercitata l’azione penale, il PM può trovarsi davanti a un imputato che sceglie il giudizio abbreviato semplice o condizionato e successivamente può vedere l’intervento del giudice a integrare gli elementi qualora questi non siano sufficienti -> questo condiziona la fase preliminare, in particolare quella delle indagini. Il PM svolge le indagini non solo per far sì che le prove siano sufficienti a scegliere l’esercizio dell’azione penale ma devono anche essere sufficienti per portare a una condanna.
È possibile che le parti eccepiscano al giudice del giudizio abbreviato un vizio di competenza per territorio o connessione. Il giudice è una sorta di ibrido: assume il ruolo proprio del giudice del giudizio perché è chiamato a decidere sulla regiudicanda, pur essendo il giudice dell’udienza preliminare.
L’udienza nella quale si svolge il giudizio abbreviato è un’udienza camerale, ossia in camera di consiglio (senza la presenza del pubblico). Gli altri soggetti presenti all’udienza preliminare sono: parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato alla pena pecuniaria e la persona offesa.
Nel giudizio abbreviato il giudice può pronunciarsi anche sulla domanda risarcitoria proposta dalla persona offesa costituita parte civile.
- Se la costituzione di parte civile avviene in un momento successivo alla richiesta di giudizio abbreviato, rappresenta implicitamente l’accettazione del giudizio abbreviato stesso. L’accettazione del rito comporta l’accettazione delle sue conseguenze, tra cui la richiesta risarcitoria.
- Se la costituzione di parte civile avviene prima della richiesta di giudizio abbreviato, il legislatore offre la possibilità alla persona offesa di ritirarsi come parte civile. Così facendo può proporre la domanda risarcitoria davanti al giudice civile, svincolandosi così dal giudice penale.
Anche nel giudizio abbreviato opera la pregiudizialità ex articolo 3 cpp -> gli unici casi in cui opera la pregiudizialità in relazione a una causa civile sono quelli riguardanti cause pendenti in materia di cittadinanza e di stato civile. Sia l’articolo 3 che l’articolo 479 operano nel giudizio abbreviato.
Il potere di integrazione probatoria del giudice è d’ufficio e non operano le limitazioni previste per l’integrazione richiesta dall’imputato -> può utilizzare qualsiasi mezzo di prova. Quando il giudice dispone un’integrazione probatoria, le parti possono chiedere l’assunzione di prove contrarie rispetto a quelle assunte dal giudice.
Il PM se deve mutare gli elementi a carico dell’imputato, deve modificare l’imputazione ex articolo 441 bis cpp. Il PM può modificare l’imputazione quando:
- C’è un fatto diverso (entità storica uguale ma deve essere descritto in modo diverso)
- C’è una contestazione di una circostanza aggravante (articolo 12 lettera b)
- C’è la contestazione di un fatto nuovo, che è logicamente compatibile con la contestazione precedente -> la contestazione di fatto nuovo deve avere il consenso dell’imputato. Se l’imputato non dà il consenso, il PM iscrive una nuova notizia di reato.
A seguito della modifica dell’imputazione, il difensore chiederà un termine a difesa in cui si può decidere o di revocare il giudizio abbreviato o si può chiedere l’assunzione di nuove prove relative alla nuova imputazione. Se si revoca il giudizio abbreviato, si fissa una nuova udienza preliminare nel caso in cui la richiesta sia stata proposta prima dell’udienza. Se la richiesta di giudizio abbreviato è stata fatta durante l’udienza preliminare, si riprende quest’ultima dal punto in cui si è interrotta. Le prove assunte nel giudizio abbreviato vengono assunte secondo le modalità e le norme previste per il rito ordinario.
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Appunti di Diritto processuale penale II (aggiornato alla riforma Cartabia)
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