Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Canada sono nati esempi di restorative justice come teoria che interpreta il reato non tanto come
violazione di un ordine o di un precetto legislativo, ma sul piano sociale lo interpreta come
frattura del patto sociale come strappo nel tessuto sociale -> c’è una lettura più sociologica del
reato. Si tende quindi alla ripristino dello status quo ante sociale. In questo senso la messa alla
prova dell’articolo 28 del d.p.r. del 1988 rispecchia questa teoria: cerca di evitare il processo a un
imputato che si ritiene che abbia commesso il fatto quando era minorenne, sospendendo il
procedimento stesso per consentire all’imputato di svolgere un’attività di tipo restitutorio,
ristorativo per tentare di riparare le conseguenze del reato.
È disciplinato anche all’articolo 168 bis c.p. come nuova causa di estinzione del reato. C’è un
doppio intervento normativo: l’istituto è disciplinato sia dal codice penale sostanziale ( articolo
168 bis) e sia dal codice penale processuale (464 bis c.p.p. ss). Il meccanismo che sta alla base di
entrambi i meccanismi, quindi sia quello generale che quello minorile, è quello di sospendere il
procedimento, approvare un progetto di tipo reintegrativo volto a cancellare le conseguenze del
reato: provvedere alla restituzione di beni materiali eventualmente sottratti, alla riparazione delle
conseguenze del reato al risarcimento del danno ove si sia verificato. È un istituto che coinvolge
in modo significativo la persona offesa.
la disciplina prevede la sospensione del procedimento, la predisposizione di questo progetto, la
realizzazione del progetto e una valutazione degli esiti del progetto al fine dei termini della
sospensione. Se all’esito della sospensione la messa alla prova ha dato esito positivo, il giudice
pronuncerà l’estinzione del reato. Per questo motivo, è uno degli istituti più utilizzati nel processo
minorile. In caso di esito negativo, la sospensione viene revocata e il procedimento prosegue.
Ipotesi in cui richiedere la messa alla prova
L’iniziativa deriva dall’imputato. Ci sono tutta una serie di presupposti per questo rito. I casi in cui
può essere richiesta la sospensione sono indicati dall’articolo 168 bis c.p.p. che fa riferimento ai
reati punibili con la sola pena pecuniaria; con la pena edittale detentiva non superiore nel
massimo a 4 anni, sola congiunta o alternativa alla pena pecuniaria e nei casi indicati dall’articolo
550.2 c.p.p. (reati in relazione ai quali nell’ambito delle attribuzioni in composizione monocratica
si applica quel rito speciale che non prevede l’udienza preliminare ma la citazione diretta a
giudizio). queste ipotesi ci portano a delle considerazioni in merito all’introduzione di questo
istituto. Intanto permette un alleggerimento del carico di lavoro dei tribunali. Ma ci porta a
19
individuare una serie di reati che vanno incontro più facilmente a prescrizione: si tratta di
fattispecie non particolarmente complesse che tendono in concreto a essere tralasciate dal PM,
che tende a concentrare le indagini su notizie di reato più complesse, e quindi vanno incontro a
estinzione del reato per prescrizione ex articolo 129 c.p.p.. in ragione di queste considerazioni,
una recente statistica del ministero della giustizia, in oltre un anno di applicazione di questo rito le
richieste di sospensione con messa alla prova sono meno di 10.000 in tutta Italia: questo perché
incide su una fascia di situazioni in cui incidono altri riti alternativi e in cui incide l’ipotesi di
prescrizione. La sospensione con messa alla prova può essere concessa una volta soltanto: allo
scopo è stata modificata la disciplina del casellario giudiziale prevedendo che la richiesta di
sospensione sia iscritta nel casellario.
Nella fase delle indagini preliminari, quando il PM sta procedendo per un reato per il quale
si può chiedere la messa alla prova, può dare comunicazione all’imputato.
La richiesta di messa alla prova deve essere presentata congiuntamente ad un progetto di
trattamento che deve essere elaborato dall’ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE).
È un organo dell’amministrazione della giustizia che si occupa
di misure alternative alla detenzione. È composto da
appartenenti ai servizi sociali. Si occupa di intervenire nella
fase esecutiva.
La richiesta di messa alla prova deve essere depositata nella cancelleria del giudice o presentata in
udienza, congiuntamente al progetto predisposto dall’UEPE. Laddove il progetto non sia stato
ancora stilato, la richiesta può essere accompagnata dalla copia della richiesta di progetto. Le
finalità del progetto sono finalità risocializzanti e incidono sul profilo del risarcimento del danno,
sull’eliminazione delle conseguenze del reato, sulle restituzioni, sulla riappacificazione con la
persona offesa, se questa ci sia, o, nel caso in cui non ci sia, lavori di pubblica utilità o volontariato
sociale. Molti dei reati che rientrano nell’ambito applicativo sono reati che non incidono su beni
appartenenti a una persona finisca, ed è per questo che può non esserci una persona offesa.
Quando proporre la richiesta di sospensione
La sede naturale della richiesta si sospensione è l’udienza preliminare entro il termine della
precisazione delle conclusioni. Ma questo rito può innestarsi anche su altri riti che non prevedono
l’udienza preliminare. Nel giudizio direttissimo la richiesta avverrà prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento; se si tratta di innestare la richiesta in un procedimento nel quale il PM
abbia richiesto il decreto penale di condanna, la richiesta dovrà essere avanzata insieme
all’opposizione al decreto penale di condanna; così se il PM ha richiesto il giudizio immediato, la è
richiesta può essere avanzata entro 15 giorni dalla notifica dell’udienza. Laddove la richiesta sia
formulata in una di queste ipotesi, il giudice, prima di decidere sulla richiesta di sospensione deve
sentire il PM e la persona offesa: emerge quindi un ruolo marginale del PM.
20
Nell’articolo 464ter c.p.p. si prevede espressamente che la richiesta di sospensione del
procedimento con messa alla prova possa essere avanzata già nella fase delle indagini preliminari:
in questo caso gli atti vanno a finire al PM, il quale ha 5 giorni per esprimere il proprio assenso o
dissenso. Anche la persona offesa deve essere sentita. Se la richiesta di sospensione con messa
alla prova viene respinta dal PM, può essere riproposta in apertura del dibattimento, così come
può avvenire quando il giudice rifiuti la richiesta nella fase dell’udienza preliminare.
Quando e come concedere la sospensione
Il giudice, prima di disporre la sospensione, deve formulare una prognosi futura che l’imputato si
asterrà dal commettere ulteriori reati e deve escludere che sussistano nel caso specifico una del
cause di non punibilità ex articolo 129 c.p.p.. queste valutazioni partono dal presupposto che allo
stato degli atti risulta che il fatto sussiste e che l’imputato lo ha commesso. Si ritiene che la messa
alla prova presupponga un accertamento, allo stato degli atti, di responsabilità. Per quanto
riguarda va valutazione di non recidivanza non è del tutto agevole per il giudice. Se il giudice
accerta positivamente queste situazioni, dispone con ordinanza la sospensione con messa alla
prova.
La sospensione del procedimento non può essere superiore a 2 anni in relazione ai più gravi reati
che ricadono nella sfera applicativa ( pena detentiva) e non può essere superiore a 1 anno per i
reati che prevedono in via edittale la sola pena pecuniaria. Non è stabilita una durata minima della
sospensione. Per decidere sul quantum della sospensione, il giudice può raccogliere delle
informazioni su tutti i profili della vita dell’imputato ( sociale, familiare, economico, lavorativo)
attraverso la polizia giudiziaria, servizi sociali e altre strutture pubbliche idonee. Con la richiesta di
sospensione si instaura un vero e proprio sub-procedimento.
Nell’ordinanza il giudice dovrà fissare il termine ultimo della sospensione. Alla scadenza della
sospensione sarà fissata un udienza per valutare l’esito del progetto. Nel periodo di sospensione è
l’UEPE che è incaricato di valutare se si stanno rispettando gli obblighi del progetto.
Durante la sospensione del procedimento il legislatore si è occupato del danneggiato, e
l’emanazione dell’ordinanza di sospensione fa venir meno l’operatività dell’articolo 75.3 c.p.p. che
vincola la risposta risarcitoria in sede civile propria all’emanazione della sentenza non più
impugnabile del procedimento penale. Il danneggiato ha quindi la possibilità di agire in sede civile
per il risarcimento del danno durante la sospensione. C’è una possibile contraddizione: i profili
risarcitori dovrebbero essere pienamente coinvolti all’interno del progetto di risocializzazione.
L’esito del procedimento è finalizzato alla valutazione della messa alla prova. Affinché si produca
l’effetto estintivo, l’esito della prova deve essere valutato positivamente dal giudice.
Nel corso del periodo di sospensione o in un momento precedente, il giudice, con il consenso
dell’imputato, può modificare i termini e i contenuti del programma.
L’esito della sospensione
L’esito positivo non è un esito scontato: potrebbero intervenire nel corso della sospensione delle
trasgressioni significative da parte dell’imputato rispetto al progetto rilevate dagli agenti
21
dell’UEPE. In questo caso il giudice può disporre anche d’ufficio la revoca dell’ordinanza, che
riporta al punto in cui è stata pronunciata. Se si regredisce in un momento in cui si ha ancora la
possibilità di esercitare altre scelte difensive, come altri riti alternativi, l’imputato è libero di farlo.
Se invece si retroagisce in un momento in cui non si può proporre un rito alternativo, il
procedimento prosegue sui binari ordinari. Se nessun comportamento trasgressivo viene posto in
essere o non sia rilevato, ci sarà una valutazione finale in udienza. il fatto che non siano avvenute
trasgressioni evidenti, non significa che l’esito della prova sarà positivo. Sarà il giudice a valutare,
sulla base della relazione dell’UEPE e sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, l’esito del
progetto. Se la valutazione sarà positiva, verrà dichiarata l’estinzione del reato con una sentenza
di proscioglimento. Il legislatore nulla esprime espressamente su che cosa si deve o si può fare di
tutti gli atti di questo sub-procedimento nel caso in cui intervenga un’ordinanza di r