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Procedibilità: si privilegia la formula che procede tutte le altre
La querela è disciplinata in buona parte dal codice penale per avere una visione d'insieme. È racchiusa nella normativa sulla querela, ma è importante desumibile dal fatto che costituisce il ponte di passaggio verso un altro argomento molto importante.
Art. 345 c.1: Il provvedimento di archiviazione [409] e la sentenza di proscioglimento [529-532] o di non luogo a procedere, anche se non più soggetta a impugnazione, con i quali è stata dichiarata la mancanza della querela, della istanza, della richiesta o dell'autorizzazione a procedere, non impediscono l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona se in seguito è proposta la querela, l'istanza, la richiesta o è concessa l'autorizzazione ovvero se è venuta meno la condizione personale che rendeva necessaria l'autorizzazione.
Cosa dice questo articolo? Se la condizione di...
procedibilità manca si arriverà ad un'archiviazione o sentenza di non luogo a procedere alla fine udienza preliminare o sentenza non luogo a procedere alla fine dell'udienza dibattimentale per mancanza di querela
Perché un processo assorbe risorse quando: accertamento semplice sull'esistenza o non della querela: il GIP verifica la mancanza di querela ed emetta il provvedimento di non doversi procedere per difetto di querela. Questa formula la troviamo tra le sentenze che si emettono alla fine udienza preliminare e udienza di dibattimento. Perché? Non perché i giudici sono distratti e si rendono conto tardi che manca la condizione di procedibilità. Si inizia un processo per un determinato reato procedibile d'ufficio e non perseguibile a querela, ma a un certo punto il fatto per cui era iniziato il processo, si configura diversamente ed evolve in un reato perseguibile a querela la querela manca perché si riteneva
fosse procedibile d'ufficio, ecco perché troviamo questa formula anche in fasi avanzate del processo.Questa disposizione costituisce una delle eccezioni ad un principio cardine del processo penale: ne bis in idem art.649 cp – Libro X: L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345.Art.649 - Principio del ne bis in idem
Art.345 c.1: guarda che se si è proceduto contro determinata persona per uno stesso fatto e il procedimento si è concluso con sentenza non doversi procedere per mancanza di condizione di procedibilità, il processo può essere instaurato purché nel frattempo la condizione di procedibilità (querela) sia stata presentata.
ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo
Cause di procedibilità tipiche e atipiche
Tra i due commi di cui si compone il 345 emerge una possibile distinzione tra cause di procedibilità tipiche (querela, istanza, richiesta, autorizzazione a procedere) da altre cause che non hanno un nome proprio che le identifichi e vengono chiamate condizioni di procedibilità atipiche c.2o c.2: cause di procedibilità atipiche o c.1: cause di procedibilità tipiche
Può non essere facile individuare le atipiche
Ex. relativo al segreto di stato – art.202 cp: un testimone, quando viene esaminato può opporre il segreto di Stato: presuppone che il giudice informi il presidente del Consiglio dei ministri affinché confermi o meno l’esistenza di un segreto di stato.
L'autorità politica può dire "queste informazioni non sono coperte da segreto di stato" se il testimone non risponde sarà responsabile per reticenza o falsa testimonianza. Se il presidente del conferma che queste informazioni sono coperte da segreto di stato, il giudice si rende conto che non può definire il processo (arrivare a decisione) a causa del segreto di stato. Se sussistono queste due condizioni: - Il presidente del Consiglio dei ministri conferma che queste informazioni sono coperte da segreto di stato - Il segreto blocca la definizione del processo Il giudice emette una sentenza di non doversi procedere per notizie coperte da segreto di stato, che è una condizione di procedibilità atipica diversa da quelle del 345 c.1. Se tizio è stato prosciolto per mancanza di condizione di procedibilità, che interviene successivamente, si può procedere nei confronti di tizio per il fatto con cui si era proceduto la prima volta.La presentazione della querela è sottoposta a dei termini rigidi: il 345 è una norma di scuola, quando si sarà concluso il primo procedimento i termini per presentare la querela saranno trascorsi e non si potrà proporre in termini utili la querela. Questo è vero in parte: esiste un esempio che smentisce questa critica. Tra le condizioni di procedibilità figura l'autorizzazione a procedere. Un processo in cui è coinvolto un membro del Parlamento e quando viene chiesta ad una camera l'autorizzazione a procedere viene negata, il giudice fa terminare il processo: l'azione non può essere eseguita. Vengono indette nuove elezioni politiche e il parlamentare non viene rieletto e perde lo scudo dell'immunità, si può procedere nei suoi confronti perché è venuta meno la condizione che impediva lo svolgimento del processo. Il 345 è un punto che ci permette di esaminare l'art. 649 relativo al ne bis.in idemNorma di difficile interpretazione 21L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili (1) non può essere dinuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto [669], neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345 (2).
Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.
Il nocciolo duro del 649 ci dice che se una persona è stata prosciolta/ condannata con sentenza divenuta irrevocabile (= passata in giudicato) quella persona non può essere sottoposta a processo penale per lo stesso fatto→ ragione d'essere dell'art.649: tra la gente comune, questo può suonare strano e non essere accettato: tizio viene assolto e la sentenza
che lo assolve passa in giudicato. Successivamente, emergono nuove prove a carico di ciò che se presentate a suo tempo, avrebbero portato alla condanna dell'imputato. Perché non si può tornare a procedere contro l'imputato assolto? In questo modo si trascura la ragione d'essere del ne bis in idem. Principio accolto in tutti gli stati di diritto con lo scopo di impedire che una persona che è stata sottoposta a processo e che ha già subito un determinato sacrificio (procura angosce, procura delle spese per l'avvocato) e sarebbe un sistema inquisitorio quello in cui si dicesse che tizio per lo stesso fatto può essere processato un numero n di volte → uno stato che lascia questa spada di Damocle di essere perseguito n volte nel corso del tempo sarebbe uno stato non democratico. Ci sono anche ragioni squisitamente giuridiche funzionali ad un'idea ordinata e armonica del processo. Da questo punto di vista.Vengono in rilievo i conflitti tra due decisioni. Questo istituto vuole tutelare l'armonia all'interno di un particolare ordinamento processuale. Cosa può pensare un corpo sociale se tizio viene condannato e poi prosciolto. Questa contraddizione darebbe sfiducia ai consociati nei confronti dell'ordinamento processuale: occorre evitare i conflitti tra decisioni dei giudici che si pronunciano su uno stesso fatto nei confronti di uno stesso imputato.
Conflitti teorici: abbiamo due decisioni in contrasto, ma che sono in un contrasto logico e non impediscono che vengano messe in esecuzione entrambe le sentenze. Tizio e caio sono concorrenti nel creato, ma per le più diverse ragioni (tizio chiede giudizio abbreviato, l'altro va a giudizio nel dibattimento) possiamo avere sentenze diverse: uno assolto e l'altro condannato. Abbiamo due sentenze in conflitto teorico, c'è contrasto logico, ma nulla impedisce che l'assolto possa circolare.
come libero cittadino e il condannato venga condotto in carcere per espiare la sua pena detentiva. Conflitti pratici: fenomeno più grave contrasto logico tra due pronunce ma anche pratico, che rende ineseguibile le pronunce stesse. L'art.649 è un rimedio preventivo che scatta in via preventiva per impedire i conflitti pratici di giudicato. L'imputato A giudicato per il fatto X, se non ci fosse l'art.649, io imputato A potrei essere sottoposto a giudizio per lo stesso fatto per cui sono stato giudicato precedentemente ed arrivare ad una sentenza di assoluzione. Quale delle due sentenze metto in esecuzione: sentenza di condanna o assoluzione? Se non ci si rende conto che si sta procedendo per uno stesso fatto, contro lo stesso imputato, il giudice deve chiudere il processo perché si violerebbe l'art. 649 c.1. E il giudice che procede per la seconda volta si rende conto che davanti a lui c'è una persona già prosciolta/condannata per quello stesso fatto.Potrebbe accadere che, disattendendo il 649 c.1 c.2, il processo vada avanti e si concluda con una sentenza in conflitto pratico con la prima 22.
Allora l' art.669 risolve questo problema: ispirato al principio del favor rei: nel caso di due sentenza che riguardano la stessa persona e lo stesso fatto, in virtù del 649, si darà esecuzione alla sentenza più favorevole al condannato. → rimedio successivo al conflitto pratico di giudicati quando il 649 non ha funzionato.
Nell'esegesi della norma ci sono problemi di carattere interpretativo.
Il 649 vieta un secondo procedimento contro la stessa persona e contro lo stesso fatto → questo divieto scatta quando nei confronti di tale persona è stata pronunciata una sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento = passata in giudicato.
Questa prerogativa, di passare in giudicato o meglio di diventare irrevocabile, caratterizza tutte le sentenze emesse da un giudice? No,
Non tutte le sentenze possono diventare irrevocabili:
- Provvedimenti di archiviazione sono esclusi infatti assumono la forma di decre