Diritto processuale penale
Parte 1: Disposizioni generali
Parte 1 – Cap. 1: Il processo penale
Nell’Europa continentale, il processo penale si è sempre districato tra due modelli:
- Processo inquisitorio: Codificato nel 1670 con l’Ordonnance Criminelle di Luigi XIV, tipico di uno stato autoritario risponde all’esigenza che i reati non restino impuniti. Il giudice apre il processo d’ufficio, indaga in segreto, e fa sì che vi sia una totale assenza di contraddittorio. Forte uso della carcerazione preventiva, volta a intimidire il condannato (praticamente certo). Forte uso di tortura e sentenza non motivata.
- Processo accusatorio: Introdotto con l’attuale codice di procedura penale nel 1989, tipico di uno stato liberaldemocratico mira a garantire i diritti dell’uomo. Il giudice è imparziale e processualmente passivo. Subentra nel processo solo a imputazione avvenuta. Limitata carcerazione preventiva e diritto al silenzio per l’imputato. Forte presenza di contraddittorio e pubblicità di processo.
La riforma del giusto processo, introdotta con la legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2, ha dato attuazione all’interno del codice nel 2001, dove siano rispettate le garanzie difensive dell'imputato e dove la decisione sia affidata a un giudice assolutamente neutrale tra le parti. Per realizzare tale finalità è assolutamente necessario garantire quindi la imparzialità del giudice, rimuovendo tutte le cause che potrebbero vulnerarla. La previsione di ipotesi di ricusazione, astensione, rimessione e incompatibilità, così come gli istituti della ricusazione e dell'astensione, consente, pertanto, di garantire la gestione del (giusto) processo da parte di un giudice-terzo.
La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 dettava che “ogni uomo è presunto innocente”.
L'Art. 25 c.2 della Costituzione stabilisce che “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” e nel c.3 “nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”. Questi due commi sono fondamentali per introdurre il diritto processuale penale, poiché disciplinano innanzitutto una riserva di legge, e introducono particolari principi quali il divieto di retroattività per le norme penali, il principio di individuazione di un fatto offensivo di interessi obiettivi e la tassatività di pene e reati.
L’Art. 27 c.2 della Costituzione riserva ai giudici penali la giurisdizione, e l’Art. 111 c.7 dichiara le pronunce sulla libertà personale sempre ricorribili in Cassazione.
La struttura fondamentale delle norme sostanziali prevede una struttura condizionale, di tipo A → B → C, evidente nell’art. 575 c.p. (Omicidio), “chiunque uccide un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21”.
L’attività intellettuale del giudice si articola in tre momenti:
- Quaestio facti: accerta se un certo fatto si sia realmente verificato.
- Quaestio iuris: interpreta e applica le norme per analogia, dove necessario, risolve antinomie.
- Giudizio penale: risolve la quaestio e dispone la condanna. Prima i motivi di fatto + motivi di diritto. Il giudizio può essere:
- Giudizio vincolato: quando norme chiare e precise vincolano il giudice a una determinata scelta qualitativa e quantitativa in termini di pena.
- Giudizio discrezionale: porta a un giudizio meno facilmente prevedibile, poiché il giudice è dotato di un forte potere discrezionale. (art. 274 c.p.p. - Esigenze cautelari: il giudice, riconosciuti gravi indizi di colpevolezza, dispone una misura cautelare ove risulti l’esigenza di assicurare l’efficacia delle indagini, impedire la fuga, la genuinità della prova, ecc.).
Parte 1 – Cap. 2: Il processo penale nella costituzione
Gli artt. 101 e 111 della Costituzione stabiliscono rispettivamente che:
- I giudici sono soltanto soggetti alla legge.
- Ogni processo si svolge davanti a un giudice terzo ed imparziale.
Tale concetto di imparzialità ci ricollega a un’idea di tendenziale passività del giudice durante il processo penale, come si può desumere inoltre, dal fatto che il giudice abbia il dovere di astenersi nei casi in cui tale imparzialità sia compromessa (ricusazione).
Altro carattere del giudice è la sua indipendenza “dalle giurisdizioni speciali e dagli estranei”, come sancita dall’Art. 108 della Costituzione, indipendenza che può sussistere sia esterna che interna (tra magistrati), ma non rispetto alla Corte di Cassazione. L’Art. 25 della Costituzione delinea la c.d. precostituzione “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge” ed inoltre “non possono essere istituiti Giudici Straordinari”, ossia la funzione giurisdizionale deve essere esercitata da magistrati ordinari; mentre tale articolo vieta l’istituzione di giudici speciali, la Costituzione ne prevede ben due:
- Corte Costituzionale: in composizione allargata, giudica il Presidente della Repubblica su:
- Alto tradimento
- Attentato alla Costituzione
- Tribunali militari: da distinguere a seconda che si sia in:
- Pace: solo reati militari delle Forze Armate.
- Guerra: giurisdizione attribuita dalla legge.
Tuttavia, è prevista la possibilità di sezioni specializzate per determinate materie composte da magistrati ordinari (2) e cittadini estranei alla magistratura e idonei, esperti (2).
Al vertice della magistratura sta la Corte di Cassazione, che ammette ricorso contro sentenze e provvedimenti sulla libertà personale. Tale ricorribilità è:
- Esclusa per decisioni della Corte Costituzionale.
- Limitata per Consiglio di Stato e Corte dei Conti.
L’Art. 104 della Costituzione delinea il Consiglio Superiore della Magistratura come il vertice di questa e come riferimento, ascrivendo così un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Questo è formato da Presidente della Repubblica + Primo Presidente della Cassazione + Procuratore Generale della Cassazione + 2/3 Membri Togati (eletti dai magistrati ordinari) + 1/3 Membri “Laici” (eletti dal Parlamento, esterni alla magistratura).
È infatti prevista per la magistratura una particolare serie di garanzie di autonomia, come ad esempio l’accesso per concorso e l’inamovibilità dei magistrati ordinari dagli uffici. Il consiglio dura in carica 4 anni, e disciplina:
- Assunzioni
- Trasferimenti
- Promozioni
- Assegnazioni
- Provvedimenti disciplinari
Esistono poi:
- Magistrati onorari: esercitano la funzione giurisdizionale non per professione, ma per spirito di civismo e per il prestigio della carica.
- Giudici popolari: sono i casi di partecipazione del popolo all’amministrazione della giustizia (es. Corte d’Assise per Giuria), che può avvenire per collegio misto (12 Giurati, che decidono l’assoluzione o la condanna), (unico collegio composto da giudici popolari e professionali).
- Polizia giudiziaria: è un apparato servente dell’autorità giudiziaria. Deve prendere notizia dei reati, impedirne l’accadimento, ricercarne gli autori e le prove per l’applicazione della legge penale.
- Pubblico ministero: in Italia l’azione penale è pubblica e obbligatoria; il PM fa parte della c.d. magistratura requirente, contrapposta a quella giudicante. È un organo predisposto dallo Stato per intervenire a difesa degli interessi pubblici nel processo; egli gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario ed esercita, sotto la semplice vigilanza del Ministero della Giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce. Principale attribuzione generale del PM è promuovere l'obbligatorietà dell'azione penale al fine dell'accertamento e repressione dei reati e l'applicazione di eventuali misure di sicurezza; egli riceve tutti i poteri necessari all’azione in giudizio; il PM, ogni qualvolta ravvisi un’ipotesi di reato, deve condurre indagini preliminari, formulare un’imputazione e provocare l’esercizio della giurisdizione su di essa. Egli sostiene l’accusa per vivificare il contraddittorio, ma si mostra come parte alla ricerca del vero, imparziale, non sbilanciata, in stretta collaborazione con il giudice. Egli può anche proporre impugnazioni anche nell’inerzia delle parti.
Ma quali sono le condizioni di procedibilità del PM? L’autorizzazione a procedere può essere:
- Ad acta: compimento di atti limitativi della libertà del presunto soggetto attivo del reato.
- Ad processum: esercizio dell’azione penale nei confronti dello stesso.
Sono eccettuati alcune istituzioni, come:
- Membri del Parlamento: solo autorizzazione ad acta. Essi non possono essere:
- Sottoposti a perquisizione personale o domiciliare;
- Arrestati o privati della libertà in alcun modo [salvo flagranza di reato o condanna irrevocabile a pena detentiva];
- Assoggettati a intercettazioni o sequestro di corrispondenza;
- Presidente del Consiglio e Ministri: solo con autorizzazione della Camera di appartenenza o Senato. La Camera può negare l’autorizzazione ad acta e ad processum se ritiene che il ministro abbia agito per lo Stato.
- Giudici della Corte Costituzionale: godono della stessa immunità dei parlamentari.
- Membri Italiani del Parlamento Europeo: stessi diritti dei membri del Parlamento Italiano.
Principi fondamentali
Ma visti in generale, quali sono i principi fondamentali e costituzionali su cui si fonda il processo penale? Innanzitutto possiamo esaminare la sentenza, che deve contenere una decisione “giusta”, giusta condanna ma anche giusta non condanna, il cui presupposto imprescindibile è l’accertamento dei fatti e delle prove. L’Art. 111 della Costituzione poi ci ricorda il contraddittorio, necessario su più livelli:
- In senso debole: “Audiatur altera pars”, principio di parità delle parti nel processo, classica concezione di contraddittorio.
- In senso forte: c.4 “il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova” principio di parità delle parti nella formazione della prova, tipico di un sistema accusatorio come quello penale italiano: in particolare, nell’ambito dell’esame incrociato (insieme di regole con le quali le parti pongono oralmente e direttamente le domande alla persona esaminata, PM o Difensore di Parte), le domande sono poste dalla parte che ha chiesto l’esame di una determinata persona (controesame della parte con interesse contrario). Infine, la prima parte può porre ulteriori domande.
Troviamo poi, due limiti all’accertamento dei fatti, ravvisabili sia nel diritto al silenzio dell’imputato, consistente nel diritto a non auto-accusarsi, riconosciuto anche a livello internazionale, e nel segreto di stato, per notizie delicate.
Con l’Art. 112 della Costituzione troviamo la c.d. obbligatorietà dell’azione penale, cioè “il PM ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”, qualora abbia elementi sufficienti per sostenere un’accusa in giudizio. Abbiamo poi la c.d. inderogabilità della giurisdizione penale, che ci suggerisce come la legge è uguale per tutti e i reati devono essere previsti con norme determinate e tassative.
Nel caso di prove incostituzionali, dobbiamo distinguere a seconda che queste conducano ad un:
- Favore verso l’imputato: le prove favorevoli vanno valutate sui fatti, non legalmente; pertanto potranno essere esaminate.
- Contro l’imputato: sottostanno a un giudizio di legalità, pertanto saranno inutilizzabili:
- Risultati di intercettazioni illegittime.
- Appunto scritto che l’imputato ha redatto per preparare la propria difesa.
- Campione di sangue raccolto con prelievo coattivo illegittimo.
Tra gli altri principi possiamo ricordare l’obbligo di motivazione all’Art. 111 della Costituzione, secondo cui “tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”. La motivazione deve contenere:
- Ragioni di diritto: disposizioni su cui il giudice fonda la sua decisione.
- Ragioni di fatto: che consistono in:
- Prove,
- Criteri di inferenza (trarre una conclusione),
- Risultati.
Sempre all’Art. 111, precisamente al c.2, è richiamato il principio di ragionevole durata del processo. Nel medesimo articolo troviamo al c.7 che tutti i provvedimenti e le sentenze emesse da giudici ordinari o speciali sulla libertà personale o domiciliare, sono ricorribili per Cassazione (vanno esclusi quelli emessi dalla Corte Costituzionale). La Corte di Cassazione assicura l’osservanza della legge e l’unità del diritto nazionale [funzioni che rappresentano il principio di nomofilachia].
È garantita la pubblicità del processo, dall’Art. 101 c.1 della Costituzione che detta che “la giustizia è amministrata in nome del popolo”. Ovviamente la pubblicità si intende immediata (vado in aula a vedere) o mediata (mezzi stampa, riprese TV, ecc.). La Pubblicità (esterna) va contemperata con altre esigenze costituzionali, che vanno altresì protette: la genuinità della prova, la sicurezza e la salute pubblica, il buon costume, malattie infettive e regolare svolgimento del processo, sono tutte cause che compromettono la pubblicità esterna del processo.
La Costituzione, nel processo penale, non garantisce esplicitamente il ne bis in idem, ma è da considerarsi implicita negli Art. 24/27 della Costituzione (Riparazione Errori Giudiziari e Presunzione d’innocenza), nell’Art. 2 su Diritti inviolabili dell’uomo, e Art. 111 della Costituzione poiché è un principio che rientra sicuramente nelle componenti del giusto processo.
“I Funzionari dello Stato sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, degli atti compiuti in violazione dei diritti”. Così recita l’Art. 28 della Costituzione, che prevede pertanto un errore di fatto che vizia la condanna irrevocabile: per tale errore, esiste un mezzo d’impugnazione straordinaria denominato revisione del giudicato di condanna. La riparazione dell’errore giudiziario non è chiamata risarcimento del danno perché:
- Non sempre consegue a un fatto illecito.
- Indennizza le sofferenze morali, pur non dovute a reato.
- È sempre quantificata in via equitativa dal giudice.
Diritti dell’imputato
Simbolico è l’Art. 27 c.2 della Costituzione dove si enuncia il principio di presunzione d’innocenza con “l’imputato non è considerato colpevole sino a condanna definitiva”. Egli può essere dichiarato colpevole solo in presenza di prove della sua colpevolezza, e gode di una presunzione legale (e costituzionale) d’innocenza, non essendo tenuto a provare i fatti che lo scagionano.
L’Art. 24 della Costituzione stabilisce il diritto alla difesa, quale “diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”. Questo comprende ovviamente il diritto a una difesa tecnica, ma anche un diritto all’auto-difesa, composto da una componente positiva (diritto alla conoscenza degli atti e delle imputazioni mosse contro di lui) e una negativa (diritto al silenzio, non collaborazione). Sempre in tema, è necessaria la capacità psichica dell’imputato.
Come visto sopra, il processo penale si fonda sul principio del contraddittorio nella formazione della prova, e pertanto, tra i diritti dell’imputato, c’è sicuramente anche il diritto all’esame dell’accusatore, ossia “la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta si è sempre sottratto all’interrogatorio diretto”. Ne deriva il divieto di dare valore di prova alle dichiarazioni raccolte unilateralmente dagli organi investigativi. Dunque se un testimone o coimputato si rifiuta di essere sottoposto all’interrogatorio, le dichiarazioni rese in precedenza al PM o alla polizia giudiziaria.
Tra le libertà tutelate costituzionalmente dobbiamo ovviamente fare menzione di tre importanti articoli della Costituzione, quali:
- Art. 13: Libertà personale: c.d. libertà dagli arresti o di habeas corpus.
- Art. 14: Libertà di domicilio: qualsiasi sua attività privata, che deve restare indenna dalle ingerenze della pubblica autorità.
- Art. 15: Libertà e segretezza: di corrispondenza e ogni altra forma di comunicazione. A tal proposito, tale diritto va riconosciuto solo a chi adotta le cautele necessarie, come ad es. il volume della voce.
- Art. 21: Libertà di manifestazione del pensiero: mezzo voce o stampa.
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