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VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA

Ci sono altri due blocchi di disposizioni interessanti che evidenziano l’ingresso della persona offesa

nella sua accezione di vittima; articolo 90 quater, riguardante le persone in particolari condizioni di

vulnerabilità per verificare il rischio di vittimizzazione secondaria. Tale è il danno da

vittimizzazione che deriva dal contatto della vittima con le pubbliche autorità ed è in genere

prodotto o dal disconoscimento della pubblica autorità del ruolo di vittima come persona che abbia

subito per l’appunto una azione criminosa. Tipizzazione è la forma di audizione della vittima che

enfatizzano i profili di valutazione di attendibilità con domande volte a invocare il dubbio sulla

capacità mnemonica, la capacità di narrare e così via con una serie di pressioni che sottopongono la

vittima anche ad una nuova violenza sulla messa in dubbio della sua attendibilità e nella

confutazione delle sue tesi.

La condizione di vulnerabilità è desunta dalla infermità, dall’età, dalla situazione psichica, dal tipo

di reato (reati a sfondo sessuale), psicologicamente o economicamente dipendente dall’autore. 79

L’articolo 90 quater introduce dunque una tutela della vittima dal rischio di vittimizzazione

secondaria.

L’articolo 90 ter difende la vittima dal rischio di vittimizzazione reiterata e qui tra gli oneri

informativi che debbono essere assecondati nei confronti della persona offesa di prevede che ad

essa debba essere data tempestiva informazione quando l’autore del reato recuperi spazi di libertà.

L’articolo 90 bis per assecondare la direttiva vittime vede una serie di diritti riguardanti la persona

offesa, la vittima che richiede protezione e la figura del querelante. Alla persona offesa sin dal

primo contatto vengono fornite in formazione sulle modalità di presentazioni di atti, al ruolo

ricoperto nel processo, all’obbligo del querelante di eleggere domicilio per la comunicazione di atti

del procedimento, all’obbligo del querelante di comunicare nelle forme prescritte le nuove

domiciliazione (questo perché le notifiche al querelante devono raggiungere il destinatario perché

laddove il querelante non si presente in giudizio accade che la querela si intende tacitamente

rimessa).

Il legislatore è stato inadempiente sui servizi di assistenza alle vittime imposti dal 2012 in Europa.

GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE

Il processo penale è una sequenza ordinata di atti e questi, oltre ad essere quello che compone la

struttura sequenziale sono anche il modo con cui le parti comunicano. Le parti interloquiscono, il

giudice interloquisce con gli atti ed è inevitabile una disciplina corposa ma è anche una disciplina

molto eterogenea sul punto.

Per atto si intendono intere attività e la celebrazione di una udienza (articolo 127 c.p.p.), o la

documentazione (il verbale) così come la comunicazione degli atti (notificazioni).

Una disciplina composta che risulta rapsodica nella sua trattazione cui elementi in comune sono che

si deve trattare di atti del procedimento penale, cioè di materiale formato nel corso del

procedimento penale non solo perché pendente ma perché stiamo svolgendo attività interne e questo

ci introduce ad una distinzione importante tra ATTO e DOCUMENTO. Nell’accezione del codice di

procedura è: 

DOCUMENTO FORMATO FUORI, UNA FOTOGRAFIA

ATTO FORMATO ALL’INTERNO DEL PROCESSO PENALE

La prima disposizione concerne la lingua degli atti, compiuti in lingua italiana. C’è poi una

disciplina che tutela le minoranze linguistiche con l’eccezione dell’alloglotto, cioè, che non conosce

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la lingua italiana (articolo 143), modificato in attuazione della direttiva all’interpretazione e la

traduzione, che deve poter accedere ad un interprete. Comprende, ovviamente, chi non parla e non

comprende. La gratuità dell’interpretariato è prevista dalla direttiva ed è irripetibile perché anche

laddove vi sia condanna l’interpretariato rimarrà gratuito.

L’interprete affianca l’imputato per le performances orali; il traduttore è lo stesso soggetto che opera

però sul materiale scritto ed è diversamente perimetrato l’ambito di interpretariato e di traduzione.

Al fine di comprendere l’accusa contro lui formulata o di modifica dell’imputazione o ad una

precisazione, l’interpretariato diviene fondamentale. Ogni occasione partecipativa o di udienza

prevedono la garanzia dell’interprete; tutti i contesti partecipativi dell’imputato alloglotta devono

prevedere l’assistenza dell’interprete ma anche contesti extra-giudiziari. Il diritto si estende anche in

occasione dei colloqui tra l’imputato e il suo difensore (per un massimo di 6 colloqui del difensore).

Per l’alloglotta non bisogna verificare l’indigenza.

La traduzione è obbligatoria per alcune atti e in generale, tale diritto è esteso ad atti consoni a

conoscere i contenuti dell’accusa.

Lezione del 18.10.2024

Interpretazione e traduzione atti

Abbiamo detto quali sono le indicazioni normative in materia di lingua degli atti con la disciplina

imposta per spinta europea e delle sentenze Corte edu e le direttive europee in materia di diritto

all’interpretazione e traduzione, l’art 143 cpp oggi rubricato diritto all’interprete e traduzione atti

fondamentali che costituisce questo diritto introno alla figura dell’imputato o indagato,

originariamente aveva contenuto diverso dato che si occupava della traduzione degli atti

disciplinandola come attività a servizio del giudice il quale si poteva trovare a confrontarsi con atti

scritti in lingua straniera o assumere testimonianze di stranieri quindi come ausiliario del giudice era

possibile nominare un interprete, non era invece presente la figura dell’interprete come

professionista che affiancava le parti nel processo penale.

Nel 2014 per dare attuazione alla direttiva si è inserita all’interno dell’art 143 la disciplina del

diritto dell’imputato a interpretazione e traduzione, è sparita dall’orizzonte codicistico una

disciplina dell’interprete come ausiliario del giudice. Il legislatore non ha mantenuto un comma o

due all’interno dell’art che continuavano a consentire al giudice di nominare interpreti o disporre

traduzione se necessaria indipendentemente dai diritti dall’imputato. Ad esempio un caso a noi

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vicino quello della strage ferroviaria di Viareggio che richiedeva traduzione di molteplici documenti

in lingua tedesca, funzione che doveva disporre il giudice.

L’anno successivo nell’occasione del recepimento della direttiva vittime, dove parimenti il

legislatore europeo diceva che la vittima doveva poter disporre di un interprete o traduttore nel

processo penale, resisi conto della dimenticanza ricostruisce nell’art 143 bis introdotto nel 2015,

tanto la disciplina originaria dell’interprete come ausiliario del giudice quanto la disciplina ad hoc

per i diritti all’interpretazione e traduzione della persona offesa. Art 143 bis:

1. L'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera

o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una

dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in

tale caso è inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete.

2. Oltre che nei casi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 119, l'autorità procedente nomina, anche

d'ufficio, un interprete quando occorre procedere all'audizione della persona offesa che non conosce

la lingua italiana nonché nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto

richiesta di essere assistita dall'interprete.

3. L'assistenza dell'interprete può essere assicurata, ove possibile, anche mediante l'utilizzo delle

tecnologie di comunicazione a distanza, semprechè la presenza fisica dell'interprete non sia

necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di

comprendere compiutamente lo svolgimento del procedimento.

4. La persona offesa che non conosce la lingua italiana ha diritto alla traduzione gratuita di atti, o

parti degli stessi, che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti. La traduzione può

essere disposta sia in forma orale che per riassunto se l'autorità procedente ritiene che non ne derivi

pregiudizio ai diritti della persona offesa. Si tratta di un atto del giudice in funzione ausiliaria alle

competenze cognitive ossia volte a conoscere fatti e responsabilità tipiche del giudice.

Il giudice può nominare anche di ufficio interprete nei casi in cui debba udire persino che non

conosce lingua italiana, ma ancora ci si muove nella prospettiva di interprete nominato come

ausiliare del giudice perché la persona offesa viene sentita in qualità di testimone. Questa chiosa era

abbastanza superflua perché poteva essere ricompreso nel comma 1 della disposizione ma si estende

la possibilità di nominare interprete anche nei casi in cui la persona offesa voglia partecipare

all’udienza e richieda di essere assistita dall’interprete, in questo caso si trasforma la sua funzione.

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Lo abbiamo visto ieri come il soggetto che è funzionale alla preparazione di un diritto di difesa

dell’imputato, nel 143 bis come ausiliario del giudice ma torna ad affiorare come soggetto

funzionale a un diritto difensivo della persona offesa offesa che per esercitare quelle facoltà che

abbiamo analizzato ieri può aver necessità di comprendere ed esprimersi nella lingua italiana

attraverso ausilio interprete, lo stesso per quanto riguarda la traduzione.

C’è una piccola discrasia normativa tra la disciplina dei diritti di traduzione della persona offesa e

quella dell’imputato perché sembrano essere più ampi quelli della persona offesa che non è un

soggetto (parte) e non è il soggetto che all’interno del processo penale deve poter avere accesso a un

diritto di difesa nei termini più ampi ed inviolabili.

L’ art 143 prevede che tutto ciò che è funzionale all’esercizio dei diritti (meglio parlare di facoltà)

della persona offesa può essere oggetto di traduzione.

Con riferimento all’imputato questa previsione è diversa, la traduzione gratuita di atti o parti di essi

ritenuti essenziali per consentirgli di conoscere accuse a suo carico può essere disposta dal giudice.

Per la persona offesa è sufficiente che siano rilevanti ai fini generici per l’esercizio del d

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A.A. 2023-2024
162 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MARIAG2002 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Bonini Valentina.