Mezzi di ricerca della prova
Attività svolte a reperire mezzo di prova o fonti di prova
I mezzi di ricerca della prova si suddividono in tipici, disciplinati dal Codice di Procedura Penale, e atipici. Tra le attività tipiche vi sono gli atti a sorpresa e irripetibili come le ispezioni.
Ispezioni
L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto motivato. Quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato, l'autorità può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica necessaria.
Quando c'è urgenza, le ispezioni si classificano in personali, locali e di cose. L'ispezione personale è possibile con l'assistenza di una persona di fiducia, purché sia prontamente reperibile e idonea (art. 120). Questa ispezione deve essere eseguita nel rispetto della dignità e nei limiti del possibile del pudore della persona sottoposta, e può essere eseguita anche per mezzo di un medico. Deve essere eseguita da persona dello stesso sesso della persona ispezionata, salvo casi di impossibilità o urgenza assoluta, o se l'operazione è eseguita da un esercente la professione sanitaria.
Ispezione di luoghi o di cose
All'imputato o a chi ha l'attuale disponibilità del luogo viene consegnata copia del decreto che dispone l'accertamento. L'autorità può ordinare, enunciando i motivi, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore.
Le ispezioni presso gli uffici dei difensori sono consentite solo quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati. Per un'ispezione, perquisizione o sequestro nell'ufficio di un difensore, l'attività deve essere rappresentata dal giudice o dal Pubblico Ministero con autorizzazione motivata del giudice. Viene avvisato il consiglio dell'ordine forense dell'attività affinché il presidente o un consigliere delegato possa assistere alle operazioni; se interviene e ne fa richiesta, viene consegnata copia del provvedimento e tutte le formalità sono richieste a pena di nullità.
Perquisizioni
La perquisizione è un'attività volta a fornire il corpo del reato e in genere le cose pertinenti al reato, cioè quelle sulle quali o a mezzo delle quali fu commesso il reato e quelle che ne costituiscono il profitto, il prezzo o il prodotto o un mezzo di prova.
Se vi è motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, viene disposta una perquisizione personale.
Se vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo o che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso, viene disposta una perquisizione locale.
Atti per poterla applicare
La perquisizione è disposta con decreto motivato. Nei casi in cui la Polizia Giudiziaria agisce di propria iniziativa, quindi nelle ipotesi di flagranza di reato, l'urgenza dell'atto è incompatibile con la formalità del preventivo decreto del Pubblico Ministero. In tale ipotesi, il controllo di legalità del Pubblico Ministero, anziché preventivo, diventa successivo, essendo sottoposto il verbale di perquisizione a procedura di convalida.
Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro con riferimento agli articoli 259 e 260.
Perquisizioni personali
La perquisizione personale prevede la consegna di copia del decreto all'interessato e avviso della facoltà di farsi assistere da una persona di fiducia purché questa sia prontamente reperibile e idonea (art. 120). Deve essere eseguita nel rispetto della dignità e nei limiti del possibile del pudore di chi vi è sottoposto.
Perquisizioni locali
Le perquisizioni locali prevedono la consegna di copia del decreto all'interessato o a chi ha la custodia del luogo. In mancanza di questi, la copia è consegnata e l'avviso è rivolto a un congiunto, un coabitante, un collaboratore, ovvero in mancanza al portiere o a chi ne fa le veci. È previsto l'avviso della facoltà di farsi assistere da una persona di fiducia purché questa sia prontamente reperibile e idonea (art. 120).
L'autorità giudiziaria può disporre con decreto motivato che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte quando ritiene che le stesse possano occultare il corpo del reato o cose pertinenti al reato. Può ordinare, enunciando i motivi, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse.
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