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Il Documento
Cosa è il documento? È un mezzo di prova, ossia uno dei 7 mezzi di prova tipici che troviamo disciplinati nel libro terzo del codice.
Come si può definire il documento? È la rappresentazione di un fatto incorporato su di una base materiale. La norma di riferimento è l'articolo 234 cpp rubricato "prova documentale": "È consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo" -> quindi quando si parla di quel mezzo di prova che è il documento, facciamo riferimento anche leggendo alla norma del codice ad una serie di elementi:
Il fatto rappresentato: che può essere un qualunque fatto ES persona, cosa, avvenimento, luogo. (È chiaro che nel processo penale per fare in modo che il fatto rappresentato in un documento sia utile per accertare il fatto, che si tratti di qualcosa che ha
A che fare con la ricostruzione dell'addebito di cui all'imputazione)
La rappresentazione: ossia il modo con cui il fatto è reso conoscibile a terze persone. (CORDERO diceva che rappresentare significa rendere conoscibile oggi un fatto di ieri) e il fatto può essere rappresentato con parole, immagini, suoni, gesti, ecc.
La base materiale: è il supporto sul quale la rappresentazione del fatto è contenuta.
L'incorporamento: Altro elemento costitutivo del documento, che negli anni è divenuto il più importante di tutti, l'incorporamento è l'operazione attraverso la quale la rappresentazione è fissata sulla base materiale. Perché il concetto di incorporamento è così importante? Perché fino ad un tempo relativamente recente, esisteva un solo tipo di documento ossia il documento analogico nel quale, sostanzialmente, la rappresentazione del fatto era incorporata sulla base materiale.
“mediantegrandezze fisiche variabili con continuità” -> per esempio tavoletta di cera sulla quale colbastoncino si scrive qualcosa, un foglio sul quale si fa un disegno, un foglio su cui si scrive unalettera, ecc. Sono tutti esempi di documenti analogici che hanno questa particolarità: larappresentazione del fatto e la base materiale “insieme stanno e insieme cadono”, c'è un rapporto diconsustanzialità. Un altro esempio è la vecchia polaroid, si faceva la fotografia, usciva ilrettangolino sulla carta fotografica, ed io avevo la mia immagine sulla polaroid, e quella immagineera solo sulla polaroid, quindi c’era una consustanzialità.Cosa vuol dire consustanzialità? Che se strappo o perdo il documento analogico, larappresentazione non esiste più. Consustanzialità vuol dire anche un'altra cosa: per acquisire alprocedimento penale un documento analogico non ci sono modalità particolari.
Per esempio, il diario segreto dell'imputato come faccio ad acquisirlo al procedimento penale? Lo sequestro e lo metto agli atti, l'ho già acquisito, ho acquistato l'originale. Con l'avanzamento della tecnologia le cose sono cambiate e si è introdotto il concetto di incorporamento digitale: meccanismo attraverso il quale la rappresentazione del fatto è incorporata, sulla base digitale, "mediante grandezze fisiche variabili con discontinuità" (sarebbero i byte).
Cosa vuol dire quindi documento con incorporamento digitale? Dove sta la particolarità del documento con incorporamento digitale? La particolarità è che la rappresentazione del fatto non è consustanziata al foglio, alla base materiale, ma esiste a prescindere dalla base materiale sulla quale è incorporata. Per esempio, se il diario non è un quaderno cartaceo, ma un file word, questo file lo posso incorporare nel pc, nella pennina USB, ecc.
Ma questo file può esistere a prescindere dalla base materiale. Per cui la differenza è che non mi basta seguire la base materiale per sapere dove è il documento e sapere cosa gli succede. E perché questo è importante per il procedimento penale? Per capire questo occorre pensare ad un ulteriore elemento fondamentale -> Il documento analogico, è difficilmente alterabile, se lo modifico si vede, perché ha una sua consistenza, è incorporato nella base materiale con un metodo costituito da grandezze fisiche continue. Mentre il documento digitale, invece, si altera con grande facilità, non solo nel contenuto ma anche nell'ora di salvataggio o di creazione, tutti aspetti importanti nel processo penale, ma non così facili da conservare nella loro integralità. Inoltre per il documento digitale basta il sequestro? Il documento digitale nel processo penale pone proprio le problematiche principali con riferimento al modo.con cui il documento viene acquisto al procedimento, perché si tratta di andare a fissare un file acquisendo al procedimento penale senza modificarlo, il che crea una serie di problemi: il sequestro deve avere regole idonee. Di tutto questo il codice è consapevole? certamente sì. Nel 2008 c'è stata la convenzione di Budapest sulla criminalità informatica che regola anche il modo con cui debba esser trattato il documento digitale nel procedimento penale. In Italia abbiamo dato attuazione a quella convenzione con la L 48/2008. Questa attuazione che abbiamo dato ha due caratteristiche: per un verso abbiamo inserito nell'ambito delle indagini preliminari alcune norme su come si deve trattare l'acquisizione del documento informatico piuttosto generiche; per un altro verso questa genericità è stata un pregio perché ha permesso a quelle norme del 2008 di sopravvivere fino ad oggi nonostante l'evoluzione della tecnologia. EranoLa PG, in conformità all'articolo 354 comma 2, secondo periodo, adotta le misure tecniche necessarie per assicurare la conservazione dei dati, delle informazioni e dei programmi informatici presenti sul pc. Inoltre, impedisce l'alterazione e l'accesso non autorizzato ai dati e, se possibile, procede alla duplicazione immediata su supporti adeguati, garantendo la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità.la PG ? La regola generale è di non toccare nulla perché toccandoli si rischia di modificare i file contenuti, soprattutto quelli temporanei che danno informazioni su creazione e modifica dei dati.
Allora cosa deve fare la PG oggi? L'ossatura dell'attività è scritta in questo articolo 354 ossia la PG deve conservare senza modificare, deve evitare di alterare i dati informatici, se possibile, (se c'è di mezzo la polizia postale o corpi speciali adibiti ad area informatica) deve fare la copia clone.
Cosa è la copia clone di un sistema informatico? È la copia del contenuto di quel sistema identica all'originale, ma non è facile perché occorre usare certi programmi ed è necessario che siano rispettosi dell'algoritmo di HASH Che garantisce l'identità della copia clone (su pena USB, su disco, ecc) rispetto all'originale e che tale copia clone sia immodificabile. Nel processo penale, infatti,
Non viene acquisito il documento informatico, non il pc trovato sulla scena del delitto, ma la copia clone blindata, resa immodificabile. Ecco l'altra differenza grossa rispetto al documento analogico: mentre nel caso del diario, documento analogico, si fa il sequestro, ed è quel diario che il giudice ha davanti come mezzo di prova quando deve decidere; se c'è di mezzo un sistema informatico, invece, nel processo penale si acquisisce la copia clone e il pc si ridà al proprietario ragion per cui questa copia deve essere ben effettuata.
Perché nel codice non è specificato il software da usare? Perché la tecnologia è in continua modifica e se fosse stato specificato, la norma sarebbe stata votata a istantanea obsolescenza ossia sarebbe diventata vecchia subito. Invece parlando per principi, (sistemi informatici idonei a garantire la non modificabilità, la non alterabilità) questa norma fa da contenitore.
rispetto all'evoluzione tecnologica. Altra domanda attuale è: Ma questa acquisizione della prova clone, questa attività di creazione della copia clone che tipo di atto di indagine è? È un atto che ci consente di assumere, di acquisire un documento. Ma che attività è l'attività di acquisizione? È un atto di PG ripetibile o no? E poi è un rilievo (come quando prendo la impronta digitale) o è accertamento tecnico? Perché se si dice che è un accertamento tecnico lo deve fare il PM, se si dice che non è ripetibile lo deve fare il PM con il 360 cpp. La giurisprudenza ci dice che è un rilievo ripetibile della PG. Per cui lo fanno tranquillamente senza PM e senza problemi particolari. La dottrina risponde, invece, che essendo un dato difficile da acquisire, quello della copia clone (diverso quindi dalla semplice acquisizione dell'impronta digitale) serve un informatico esperto. Per cui nonè un rilievo. Non è un atto ripetibile perché una volta acquisita la copia cole io restituisco il sistema informatico e acquisisco esclusivamente la copia clone. Come si fa dire che è un atto ripetibile? Una volta cherendo il computer. Ed ci lavoro è finita, non è più identico al momento in cui lo ho copiato
RISULTATO: tutti gli studiosi dicono che nel caso della copia clone siamo di fronte ad un 360 ossia accertamento tecnico ( ci vuole il consulente nominato dal PM che può anche essere un tecnico della polizia) ed è un accertamento non ripetibile laddove non ripetibile indica il fatto che bisogna chiamare il difensore che viene con il consulente e questo è ragionevole perché il difensore (contraddittorio debole) starà attento al software che verrà utilizzato e, se vi è un programma informatico ulteriore che secondo la migliore tecnologia e le linee guida internazionali sia il 94 migliore, lo
farà presente chiedendo di utilizzare anche quello, per garantire una migliore conformità. E allora perché alla fine lo fa la PG come atto ripetibile? Perché?