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I 2 modelli processuali.

Processo inquisitorio processo sensibile all’esigenza di punire tutti i reati e non alla tutela dei

diritti dell’individuo (tipico dell’antico regime).

1. Giudice acquisita la notizia di reato apre d’ufficio il processo e svolge le indagini per

dimostrare la fondatezza dell’imputazione e sulla base dei risultati raggiunti pronuncia

la condanna o il proscioglimento degli imputati.

2. Il giudice applica facilmente la carcerazione preventiva anche come metodo per portare

alla confessione dell’imputato.

3. Gli atti del processo sono segreti alla difesa.

4. Il giudice pronuncia la decisione finale sulle prove assunte da lui stesso e anche da altri

organi senza la partecipazione della difesa.

5. Principio di unità della giurisdizioni = le pronunce dei giudici penali non possono essere

contraddette da giudici extrapenali che quindi devono uniformare le loro decisioni a

quelle dei giudici penali.

Processo accusatorio massima rilevanza all’iniziativa delle parti e al dibattimento e

garantisce i diritti dell’uomo dando più importanza al fatto che nessun innocente venga punito

che a punire tutti i reati.

1. Giudice imparziale e passivo, esercita la giurisdizione solo dopo la formulazione

dell’imputazione e l’esercizio dell’azione penale del PM.

2. Carcerazione preventiva consentita solo in caso di pericolo di fuga o inquinamento di

prove.

3. Grande esplicazione del diritto alla difesa, il giudice pronuncia solo sulle prove assunte

durante il contradditorio delle parti e la difesa partecipa all’acquisizione delle prove

garantendo legalità al processo.

4. Processo soggetto alla pubblicità interna ed esterna.

5. Indipendenza delle giurisdizioni.

Processo misto codice di procedura penale francese del 1808, processo diviso in due fasi:

inquisitoria (segreta ed orale) ed accusatoria (pubblica ed orale).

Fase inquisitoria = giudice istruttore apre d’ufficio le indagini.

 Fase accusatoria = prove assunte dal giudice vengono escusse davanti alla giuria o al

 giudice competente nel contradditorio tra le parti; le prove raccolte fuori dal

contradditorio potevano essere usate ed influire sulla decisione finale del processo

(testimonianze diverse nelle due fasi: giudice poteva considerare quella riteneva più

attendibile).

Italia.

Il modello processuale misto è stato introdotto in Italia con i codici di procedura civile che si

sono succeduti nel tempo ed in particolare con il codice del 1930, in età successiva si ritenne

che questo modello non tutelava a pieno tutti i diritti della difesa dell’imputato e si decise per

adottare il modello accusatorio.

Il nuovo processo è caratterizzato dalla separazioni delle fasi dello stesso (indagini preliminari

al PM e fase di dibattimento al giudice) ed inoltre si stabilisce che in linea di principio le prove e

le dichiarazioni assunte senza l’intervento della difesa non avessero valore di prova nel

dibattimento.

Con il tempo questa disciplina ha subito un involuzione verso il processo inquisitorio nel

momento in cui la Corte di Costituzione con alcune sentenze ha dichiarato contraria alla non

dispersione della prova la norma secondo cui le testimonianze rese prima del dibattimento

avessero valore solo per valutare la credibilità del dichiarante (si vuole dare valore anche alle

prove acquisite fuori dal dibattimento) il legislatore interviene revisionando l’art.111

Costituzione attuando il principio del giusto processo che eleva il principio del contradditorio

nella formulazione della prova.

Il giudizio giuridico.

Le norme giuridiche, soprattutto quelle penali, hanno una struttura condizionale = se A allora

B.

A è la fattispecie astratta cioè la descrizione del fatto ipotetico.

B è la fattispecie concreta cioè l’atto che quando si realizza comporta un effetto giuridico.

L’applicazione giurisdizionale della norma.

L’applicazione della norma al caso concreto è l’attività svolta dal giudice mediante il giudizio

giuridico.

1. Quaestio iuris = individuazione delle norme che devono essere applicate, le interpreta

ed eventualmente risolve le antinomia applicando il criterio gerarchico, cronologico o di

specialità. In caso di lacuna applica l’analogia (vietata per il diritto penale).

2. Quaestio facti = accerta se nel passato si è effettivamente realizzata la fattispecie

descritta nella norma, accerta l’accadimento mediante le prove.

3. Conclusione cioè il giudice dichiara l’effetto giuridico o dichiara la non produzione del

fatto.

Quando la norma giuridica non delinea chiaramente l’effetto giuridico anche il terzo

stadio può avere problemi di interpretazione.

La struttura del giudizio giuridico è assimilata al sillogismo giuridico.

1. Premessa maggiore = enunciazione della norma.

2. Premessa minore = constatazione del fatto accaduto.

3. Affermazione finale = conclusione, applicazione dell’effetto giuridico.

Giudizio penale processo penale ha come obbiettivo la formulazione del giudizio penale

che può comportare l’applicazione di diverse norme giuridiche sia sostanziali che processuali e

sia penali che extrapenali.

Il giudizio vincolato si ha quando la norma giuridica è redatta in termini chiari e precisi,

quando l’atto esteriore della natura o dell’uomo è percepibile da terzi e facilmente accertabile

dal giudice e quando l’effetto giuridico a cui è ricollegato è chiaro e preciso sia nella quantità

che nella qualità.

Il giudizio vincolato è la massima garanzia della certezza del diritto ma questo non vuol dire

che questo sia sempre un atto automatico perché è possibile che giudici diversi adottino

provvedimenti e soluzioni diverse in medesime situazioni e per questo hanno l’obbligo di

motivazione del provvedimento enunciando i motivi delle loro decisioni e scelte.

Il giudizio discrezionale si ha quando la norma non è espressa in un linguaggio chiaro e

preciso e si ha quindi una discrezionalità interpretativa, quando gli atti non sono

immediatamente accertabili dal giudici perché privi di percepibilità e quando le fattispecie sono

incomplete intenzionalmente rimettendo al giudice la determinazione della situazione concreta.

Disciplina costituzionale.

La costituzione ha varie disposizioni in tea di processo penale.

La norma centrale è l’art.111 che stabilisce che ogni giurisdizione si esercita

mediante giusto processo regolato dalla legge.

Questa espressione impegna il legislatore ordinario a disporre un processo penale che rispetti i

diritti inviolabili dell’uomo contemperandoli con le esigenze di repressione dei reati.

Riserva di giurisdizione è prevista in costituzione ed è il meccanismo per cui le norme

penali sostanziali devono essere applicate nei singoli casi da organi giurisdizionali (giudici) =

esigenza di imparzialità nell’applicazione della legge garantita mediante l’indipendenza ed

imparzialità degli organi giurisdizionali.

GLI ORGANI DEL PROCESSO PENALE.

La giurisdizione è la funzione dello stato che consiste nell’applicazione della legge nei casi

concreti esercitata da organi imparziali nel contradditorio delle parti = è attività dichiarativa di

scelte compiute dal legislatore ma permane un livello di discrezionalità (valutazione ed

interpretazione delle prove).

Il giudice è soggetto passivo del processo, il processo è fatto dalle parti (imputato e pm) ed il

giudice che ha giudicato in primo grado non può mai giudicare in appello.

Indipendenza esterna = organo giurisdizionale indipendenti da tutti gli altri organi dello

 stato.

Indipendenza esterna = i giudici si distinguono tra loro solo per le funzioni, non c’è

 precedente vincolante.

Imparzialità e passività.

 I magistrati sono inamovibili di ufficio, sede e funzioni se non per provvedimenti

 disciplinari, loro richiesta e altre ragioni determinate con delibera del csm.

Magistrati ordinari accesso tramite concorso, magistrati sono soggetti a delle valutazioni

da parte del csm e sono inamovibili di sede, ufficio e funzioni se non con ordinanza del csm.

Il csm può ordinare che siano sospesi (procedimento disciplinare in corso), rimossi (sanzione

disciplinare), dispensati (infermità), trasferiti ad altra sede o ufficio.

Le sanzioni disciplinari in cui ricorrono sono l’ammonimento, la censura, la perdita

dell’anzianità, la sospensione o la rimozione.

Magistrati onorari = nominati dal csm per particolari qualifiche, dovere civico e prestigio

della carica.

GOT = giudici ordinari di tribunale, sono in carica per 3 anni e la carica è rinnovabile

 solo una volta. Laureati in legge, diritti politici e civili, incensurati e tra i 25 e i 69 anni.

Procedimenti con pena inferiore ai 4 anni.

Giudice di pace = età tra i 30 e i 70 anni, incensurati, diritti civili e politici e sta in carica

 4 anni con carica rinnovabile solo una volta.

Esperti = nominati dal csm ed integrano il tribunale di sorveglianza o il tribunale dei

 minorenni.

Il giudice è naturale, precostituito per legge (riserva di legge); deve applicare le norme

giuridiche (tassative) e non retroattive.

Non possono essere istituiti giudici speciali se non quelli determinati dalla costituzione = Corte

costituzionale (15 giudici più 16 cittadini estratti a sorte), tribunale militare, corte dei conti e

consiglio di stato.

Possono essere istituite sezioni specializzate composte da magistrati e cittadini esperti in

determinate materie esterni alla magistratura = tribunale per i minori.

CSM organo di autogoverno della magistratura. Decide su assunzioni, promozioni,

trasferimenti e sanzioni disciplinari. È presidiato dal Presidente della Repubblica e altri due

membri di diritto (procuratore e presidente della corte di cassazione) il resto dei componenti è

laico per evitare che diventi un organo corporativo.

Ministro della giustizia = esercita azione disciplinare davanti al CSM e provvede

all’organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Alla magistratura ordinaria si accede per concorso, modo per garantire l’imparzialità e la

preparazione dei magistrati.

Accanto ai magistrati ordinari ci sono quelli onorari che esercitano la funzione non per

professione ma per senso civico e prestigio della carica = giudice di pace e giudici popolari

(dovere civico e solo in collegi misti della corte d’assise).

Responsabilità dei magistrati.

Giuridica = possono incorrere in responsabilità civile, penale e amministrativa. Si ha

 responsabilità civile quando l’illecito costituisce il reato è il soggetto danneggiato può

chiedere il risarcimento allo stato. Quando ha illecito civile ma non reato è responsabile

solo per colpa grave o diniego di giustizia.

Politica diffusa = giudizio pubblico.

PRINCIPI DEL PROCESSO PENALE.

1. Contradditorio = parità delle parti davanti al giudice, riguarda la formazione della prova

che deve essere nel contradditorio delle parti. Diritto dell’imputato di essere a

conoscenza dell’accusa e delle prove a suo carico, partecipare al compimento degli atti

del processo, ottenere dal giudice motivazioni che contengono prove e ragioni a

sostegno della domanda posta, proporre contro il provvedimento sfavorevole almeno un

ricorso in cassazione.

2. Diritto alla difesa = diritto dell’imputato di conoscere le accuse e le prove a suo carico,

diritto a non collaborare e al silenzio, diritto ad un avvocato, ad avere il tempo

necessario per preparare la difesa, interrogare o far interrogare persone che rendono

dichiarazioni a suo favore e interrogare soggetti che lasciano dichiarazioni a suo carico

ed essere assistiti da un interprete.

3. Diritto all’esame dell’accusatore = dichiarazioni rese senza la partecipazione della

difesa sono inutilizzabili e se sono diverse serve solo a valutare l’attendibilità del

testimone. Le dichiarazioni rese fuori dal contradditorio sono utilizzabili solo con il

consenso dell’imputato o se non può avere luogo in contradditorio per ragioni oggettive.

4. Diritto al silenzio = diritto a non collaborare e non incriminarsi.

5. Presunzione di innocenza.

6. Ragionevole durata del processo.

7. Obbligo di motivazione del giudice = di fatto e di diritto.

8. Ricorso per cassazione.

9. Riparazione dell’errore giudiziario = errore di fatto che inficia la sentenza (quelle di

proscioglimento no), prescrive la revisione del giudicato di condanna e risarcisce le

sofferenze morali.

Se è frutto di condotta dolosa o colposa si ha il risarcimento del danno.

10. Pubblicità del processo = interna ed esterna.

LIBERTA’.

Libertà personale.

 Libertà di domicilio.

 Libertà di pensiero.

 Libertà e segretezza delle comunicazioni.

Queste libertà possono essere violate solo nei modi e nei casi previsti dalla legge, è necessario

un provvedimento dell’autorità giudiziaria ed è sempre ripercorribile in cassazione.

In caso di urgenza la polizia giudiziaria e il pm possono provvedimenti limitativi di queste

libertà (pm non personale) che devono essere comunicate al giudice in 48 ore e poi convalidate

da lui entro altre 48 ore (stampa entro 24 ore per convalidare il sequetro).

Custodia cautelare = prevista solo in determinate situazioni perché vige la presunzione di

innocenza.

Hanno un termine di durata tassativo previsto dalla legge a seconda del reato ed è punita ogni

violenza fisica e morale sul soggetto sottoposto a questo trattamento.

Estradizione passiva = consegna da parte dello stato italiano di soggetti presenti nello stato

che devono subire processo penale o espiare la pena in uno stato estero, è regolata dalla legge

e si basa su un provvedimento giudiziale motivato.

Per i cittadini italiani deve essere prevista da convenzioni internazionali.

È vitata per reati politici (tranne genocidio e terrorismo) e nel caso in cui il soggetto venga

sottoposto a pena di morte o trattamenti degradanti.

GIUDICI.

1. DI MERITO.

2. DI LEGITTIMITA’.

Giudici di merito.

Cognizione.

 Sorveglianza.

Giudici di cognizione.

1. PRIMO GRADO.

Corte d’assise = presidente + giudice + 6 giudici popolari.

o Tribunale ordinario = monocratico (magistrato ordinario) o collegiale (3 giudici).

o GIP = organo monocratico istituto in ogni tribunale ed è un magistrato ordinario.

o Giudice di pace = magistrato onorario.

o

2. SECONDO GRADO.

Corte d’assise d’appello = presidente + giudice + 6 giudici popolari.

o Corte d’appello = 3 magistrati ordinari.

o Tribunale monocratico

o Tribunale della libertà = sezione del tribunale per gli appelli contro i

o provvedimenti cautelari.

Giudici di sorveglianza magistrato di sorveglianza e tribunale di sorveglianza (presidente che

è magistrato di cassazione, magistrato di sorveglianza, due magistrati ordinari e due esperti).

Giudici di legittimità = Corte di Cassazione unico giudice di legittimità dello stato, può

giudicare a sezione semplice o sezioni riunite.

Il ricorso in cassazione è sempre ammesso tranne per le sentenze della corte costituzionale e

limitatamente per la corte dei conti e il consiglio di stato.

Giudici popolari cittadini italiani, con diritti civili e politici, buona condotta morale ed età

tra 30 – 65 anni con diploma di scuola media o scuola superiore.

Sono incompatibili i magistrati, appartenenti alle forze armate o ministri di culto.

Ad aprile di ogni anno dispari il comune rilascia un bando per l’iscrizione al registro dei giudici

popolari, presidente del tribunale, pm e presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati

estraggono a sorte un numero di persone con i supplenti.

Carica di due anni.

Il presidente della corte estrae poi metà delle schede e questi soggetti diventeranno i giudici

effettivi.

Uffici giudiziali accorpano più organi giurisdizionali, comprendono i magistrati ordinari e

onorari e l’amministrazione necessari al funzionamento dell’ufficio.

Sezioni ripartizione degli uffici e sono raggruppamenti di magistrati dell’ufficio. +

Corte di cassazione e d’appello sono divisi in sezioni per legge.

Tabelle insieme di regole sull’assegnazione dei giudici delle diverse sezioni, determinano la

composizione degli organi collegiali; sono emanate con decreto del ministro della giustizia.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE.

Giurisdizione = è il compito del giudice di applicare la legge a tutti i reati commessi nel

territorio italiano e anche fuori se disposto da convenzioni internazionali.

Tranne che per i compiti della corte costituzionale e dei tribunali militari.

Competenze.

Materia.

1. Corte d’assise = ergastolo, = o + di 24 anni; delitti consumati di schiavitù, servitù,

delitto preterintenzionale, istigazione al suicidio; delitti dolosi da cui deriva la morte di

un soggetto; terrorismo, genocidio, riorganizzazione del partito fascista e delitti contro

lo stato.

2. Tribunale ordinario = competenze residuali.

3. Giudice di pace = delitti perseguibili con querele e altre contravvenzioni determinate.

Ripartizione tribunale monocratico e collegiale = collegiale per i delitti sopra ai 10 anni.

Territorio.

1. Luogo di consumazione del reato.

2. Luogo di inizio per i reati permanenti.

3. Luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto del delitto tentato.

4. Reati commessi all’estero = domicilio e residenza dell’imputato, luogo di arresto o

ufficio del pm che per primo ha scritto la notizia di reato.

5. Particolarità.

Connessione = art.12 = connessione di reati.

Connessione per materia è competente il giudice superiore per il territorio invece conta il reato

pi&u

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martiitina di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Fanchiotti Vittorio.
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