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LA RICOGNIZIONE.

È l’esame in cui la fonte di prova personale viene invitata a dichiarare se l’entità che le viene

presentata è la stessa che questa dichiara di aver conosciuto in epoca precedente.

È un mezzo di prova tipico che può aver luogo solo in dibattimento o nell'incidente probatorio.

Essa mira all'individuazione di persone, cose ed altre realtà sensoriali (voci, suoni, profumi etc.)

ad opera di un soggetto chiamato in sede processuale a riconoscere persone ed oggetti

già caduti sotto i suoi sensi.

Lo svolgimento è disciplinato dal codice minuziosamente, in quanto una modalità irregolare

può invalidare l’attendibilità dell’elemento di prova.

Quando occorre procedere a ricognizione personale, il giudice invita chi deve eseguirla a

descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda; gli chiede poi se sia stato in

precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede,

abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se la

stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano altre circostanze che possano influire

sull'attendibilità' del riconoscimento.

In assenza del ricognitore, il giudice dispone che siano presenti almeno due persone (i c.d.

distrattori) il più possibile somiglianti, anche nell’abbigliamento, a quella sottoposta a

ricognizione.

Invita quindi quest’ultima a scegliere il suo posto rispetto alle altre persone.

Introdotto il ricognitore, il giudice gli chiede se riconosce taluno dei presenti.

In caso affermativo, lo invita a indicare chi abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certo.

Se vi è fondata ragione di ritenere che il ricognitore possa subire intimidazione dalla presenza

della persona sottoposta a ricognizione, il giudice dispone che l’atto sia compiuto senza che

quest’ultima possa vedere il primo.

Oltre al testimone, anche l’imputato può essere chiamato ad operare una ricognizione, in tale

sede può esercitare il suo diritto al silenzio.

La ricognizione è nulla se il giudice non ha rivolto al riconoscente le domande previste dal

codice e se il verbale non menziona queste domande e le risposte date dal riconoscente e

inoltre il riconoscimento è nullo se le modalità di svolgimento della ricognizione non sono

registrate. Un tipo particolare di ricognizione è quello di cui all'art. 239 CPP secondo cui se

occorre verificarne la prova, il documento è sottoposto per il riconoscimento alle parti private o

ai testimoni.

In quanto titolare del diritto al silenzio, l'imputato non può essere obbligato a rilasciare un

saggio della sua voce ai fini di una ricognizione fonica o di una perizia fonica punto un saggio

della sua voce può essere usata questi fini se è stato acquisito al processo per esigenze diverse

dalla ricognizione. Il pm nel corso delle indagini preliminari può eseguire l'individuazione, che è

una ricognizione di persone, cose o quant'altro suscettibile di percezione sensoriale e a questo

atto si applicano le norme dettate per la ricognizione in quanto compatibili, ma l'oggetto

dell’individuazione può essere sottoposto in immagine a chi deve eseguirla.

GLI ESPERTI.

Gli esperti sono le persone cui il giudice demanda particolari operazioni nell’esperimento

giudiziale. Sono esperti: il perito nominato dal giudice, il consulente tecnico di parte e le

persone idonee richieste dalla polizia giudiziaria per collaborare con essa ad operazioni che

richiedono specifiche competenze.

Essi rendono dichiarazioni nel processo penale per conferire ad esso le specifiche competenze

tecniche di cui sono portatori. Sono utilizzati nel processo per: svolgere un’indagine che

richiede cognizioni particolari; fornire ai soggetti del processo una notizia che rientra nel

patrimonio culturale proprio di una tecnica scienza o altro; fornire ai soggetti del processo una

valutazione che richieda l’applicazione di una regola tecnica.

La perizia.

È il mezzo di prova che il giudice ammette per svolgere nel processo penale un’indagine che

esige specifiche competenze tecniche, scientifiche, artistiche, Consiste nell’attività mediante la

quale il perito svolge l’indagine demandatagli dal giudice e gliene riferisce i risultati oppure

risponde alla richiesta del giudice di dati o valutazioni. Sono vietati due tipi di perizia:

criminologica personologica o psicologica, per accertare l’abitualità o la professionalità nel

reato, il carattere e la personalità dell’imputato che non dipendono da cause patologiche;

perizia giuridica: volta ad accertare la validità efficacia di una norma.

La prova scientifica per prova scientifica si intende quella in cui almeno uno dei passaggi

fondamentali dell'uno o 2 sillogismi necessaria la prova esige il ricorso ad almeno una nozione

o metodologia scientifica Il progredire delle conoscenze umane determina il costante emergere

di nuove scienze, di nuovi metodi di accertamento e valutazione dei fatti dell'uomo e della

natura queste nuove scienze possono contribuire nel processo penale all'accertamento dei

fatti che formano oggetto di prova.

Si deve distinguere tra le nuove conoscenze quelle che hanno un'effettiva serietà scientifica e

la cd scienza spazzatura la nuova vera scienza deve essere utilizzata nella perizia o nella

consulenza tecnica mentre l'altra deve essere rifiutata.

Il buon senso esige che il giudice debba sempre verificare l'idoneità in rapporto alla perizia e

alla consulenza tecnica destinate ad utilizzare una nuova scienza o un nuovo metodo

scientifico il giudice quindi ha il dovere di non ammettere nel processo la perizia e la

consulenza che appaiono volte ad utilizzare cognizioni prive di dignità scientifica

L'idoneità delle nuove conoscenze ad assicurare l'accertamento della verità è determinata dal

giudice nel contraddittorio delle parti

La giurisprudenza ha ammesso come prova la prova genetica o DNA, la prova informatica e la

blood pattern analysis (quest’ultima è stata considerata come una tecnica di indagine

riconducibile al genus della perizia in quanto si basa sull'applicazione delle leggi scientifiche

che sono collaudate da un'esperienza risalente, e sono le leggi proprie di altre scienze che in

quanto universalmente riconosciute e non richiedono specifici vagli di affidabilità).

Il perito presso ogni tribunale albo dei periti diviso per categoria (medicina legale,

psichiatria, contabilità, ingegneria, infortunistica e circolazione stradale, balistica, chimica,

analisi grafia). In questo il giudice sceglie il perito. Se designa un non iscritto, nell’ordinanza ne

deve indicare le ragioni. Il giudice nomina più periti quando le indagini sono di particolare

complessità.

Rispetto all’ufficio di perito sono incapaci a pena di nullità = il minorenne l’interdetto

inabilitato, chi è sospeso dall’esercizio di una professione, il sottoposto ad una misura di

sicurezza personale, l’infermo di mente.

Sono incompatibili = chi nello stesso procedimento è incompatibile a testimoniare e può

astenersi dal farlo, chi è già testimone o interprete e chi è stato nominato consulente tecnico in

un procedimento connesso.

Il perito ha l’obbligo di prestare l’ufficio salvo eccezioni ex art 36. Egli commette i reati di rifiuto

di uffici legalmente dovuti se, nominato, ottiene con mezzi fraudolenti l’esenzione o si rifiuta di

fornire le proprie generalità o adempiere alle funzioni; falsa perizia, se dà parere mendace. La

punibilità è esclusa se per legge egli non avrebbe dovuto essere nominato perito o si poteva

astenere o ha commesso il fatto per necessità o se ritratta il falso e manifesta il vero prima

della chiusura del dibattimento.

Ammissione della perizia il giudice la ammette a richiesta di parte fuori dalle indagini

preliminari e anche d’ufficio. Il giudice ammette la perizia con un’ordinanza contenete la

sommaria enunciazione dell’oggetto della stessa, la nomina del perito, l’indicazione giorno ora

e luogo in cui costui deve comparire.

Comparso il perito, giudice ne accerta l’identità, gli chiede se versa in una situazione di

incapacità incompatibilità c) lo avverte di obblighi e responsabilità penali, lo invita a dichiarare

che adempierà al proprio ufficio col solo scopo di far conoscere la verità e sentiti il perito, il pm,

i difensori e i consulenti gli formula i quesiti.

Il giudice pronuncia sull’astensione o ricusazione del perito e nel caso lo sostituisce.

Può sostituirlo anche quando esso chieda un tempo troppo lungo per rispondere ai quesiti o

non risponda entro il termine.

Prelievo di materiale organico art 224 bis in caso di delitti non colposi consumati o tentati

puniti con ergastolo o reclusione superiore ai tre anni nel massimo ed altri casi previsti dalla

legge, il giudice dispone anche d’ufficio con ordinanza motivata l’esecuzione coattiva del

prelievo se assolutamente indispensabile per la prova dei fatti. Non può mettere in pericolo la

vita, l’integrità fisica o la salute o del nascituro. Può provocare grandi sofferenze. L’ordinanza

per il prelievo contiene a pena di nullità le generalità della persona da sottoporre ad esame,

l’indicazione del reato, l’indicazione del prelievo, l’avviso della facoltà di farsi assistere da un

difensore, l’avviso che in caso di mancata comparizione ci potrà essere l’accompagnamento

coatto, l’indicazione luogo giorno ora stabiliti. L’ordinanza deve essere notificata almeno tre

giorni prima del prelievo.

Attività del perito il perito risponde immediatamente ai quesiti postigli dal giudice con un

parere inserito nel verbale. Se il quesito non consente una risposta immediata, perito può

richiedere un termina non superiore a 90 giorni prorogabili di 30 in 30 fino ad un massimo di 6

mesi. Indica al giudice giorno ora e luogo in cui inizierà le operazioni. Può essere autorizzato dal

giudice ad assistere all’esame delle parti, all’assunzione delle prove, a prendere visione atti e

documenti prodotti dalle parti, servirsi di ausiliari, presentare una relazione scritta se

indispensabile.

Il responso del perito non vincola il giudice il quale può dare una diversa valutazione alle

questioni risolte dal perito, a condizione di fornire adeguata motivazione della diversa soluzione

(la giurisprudenza ha ritenuto che il giudice ritenga di condividere le conclusioni di un perito

diverse da quelle del consulente tecnico non deve dimostrare l'esattezza scientifica del

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
30 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martiitina di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Fanchiotti Vittorio.