I modelli processuali
Processo inquisitorio
Il processo inquisitorio è un modello sensibile all'esigenza di punire tutti i reati e non alla tutela dei diritti dell'individuo, tipico dell'antico regime.
- Il giudice, acquisita la notizia di reato, apre d'ufficio il processo e svolge le indagini per dimostrare la fondatezza dell'imputazione e sulla base dei risultati raggiunti pronuncia la condanna o il proscioglimento degli imputati.
- Il giudice applica facilmente la carcerazione preventiva anche come metodo per portare alla confessione dell'imputato.
- Gli atti del processo sono segreti alla difesa.
- Il giudice pronuncia la decisione finale sulle prove assunte da lui stesso e anche da altri organi senza la partecipazione della difesa.
- Principio di unità della giurisdizione: le pronunce dei giudici penali non possono essere contraddette da giudici extrapenali che quindi devono uniformare le loro decisioni a quelle dei giudici penali.
Processo accusatorio
Il processo accusatorio dà massima rilevanza all'iniziativa delle parti e al dibattimento e garantisce i diritti dell'uomo dando più importanza al fatto che nessun innocente venga punito che a punire tutti i reati.
- Giudice imparziale e passivo, esercita la giurisdizione solo dopo la formulazione dell'imputazione e l'esercizio dell'azione penale del PM.
- Carcerazione preventiva consentita solo in caso di pericolo di fuga o inquinamento di prove.
- Grande esplicazione del diritto alla difesa, il giudice pronuncia solo sulle prove assunte durante il contraddittorio delle parti e la difesa partecipa all'acquisizione delle prove garantendo legalità al processo.
- Processo soggetto alla pubblicità interna ed esterna.
- Indipendenza delle giurisdizioni.
Processo misto
Il processo misto secondo il codice di procedura penale francese del 1808 è diviso in due fasi: inquisitoria (segreta ed orale) ed accusatoria (pubblica ed orale).
- Fase inquisitoria: il giudice istruttore apre d'ufficio le indagini.
- Fase accusatoria: le prove assunte dal giudice vengono escusse davanti alla giuria o al giudice competente nel contraddittorio tra le parti; le prove raccolte fuori dal contraddittorio potevano essere usate ed influire sulla decisione finale del processo (testimonianze diverse nelle due fasi: il giudice poteva considerare quella ritenuta più attendibile).
Italia
Il modello processuale misto è stato introdotto in Italia con i codici di procedura civile che si sono succeduti nel tempo ed in particolare con il codice del 1930. In età successiva si ritenne che questo modello non tutelava a pieno tutti i diritti della difesa dell'imputato e si decise di adottare il modello accusatorio.
Il nuovo processo è caratterizzato dalla separazione delle fasi dello stesso (indagini preliminari al PM e fase di dibattimento al giudice) e inoltre si stabilisce che in linea di principio le prove e le dichiarazioni assunte senza l'intervento della difesa non avessero valore di prova nel dibattimento.
Con il tempo questa disciplina ha subito un'involuzione verso il processo inquisitorio nel momento in cui la Corte di Costituzione, con alcune sentenze, ha dichiarato contraria alla non dispersione della prova la norma secondo cui le testimonianze rese prima del dibattimento avessero valore solo per valutare la credibilità del dichiarante. Si vuole dare valore anche alle prove acquisite fuori dal dibattimento, il legislatore interviene revisionando l'art. 111 della Costituzione attuando il principio del giusto processo che eleva il principio del contraddittorio nella formulazione della prova.
Il giudizio giuridico
Le norme giuridiche, soprattutto quelle penali, hanno una struttura condizionale: se A allora B. A è la fattispecie astratta cioè la descrizione del fatto ipotetico. B è la fattispecie concreta cioè l'atto che quando si realizza comporta un effetto giuridico.
L'applicazione giurisdizionale della norma
L'applicazione della norma al caso concreto è l'attività svolta dal giudice mediante il giudizio giuridico.
- Quaestio iuris: individuazione delle norme che devono essere applicate, le interpreta ed eventualmente risolve le antinomie applicando il criterio gerarchico, cronologico o di specialità. In caso di lacuna applica l'analogia (vietata per il diritto penale).
- Quaestio facti: accerta se nel passato si è effettivamente realizzata la fattispecie descritta nella norma, accerta l'accadimento mediante le prove.
- Conclusione: cioè il giudice dichiara l'effetto giuridico o dichiara la non produzione del fatto.
Quando la norma giuridica non delinea chiaramente l'effetto giuridico anche il terzo stadio può avere problemi di interpretazione. La struttura del giudizio giuridico è assimilata al sillogismo giuridico.
- Premessa maggiore: enunciazione della norma.
- Premessa minore: constatazione del fatto accaduto.
- Affermazione finale: conclusione, applicazione dell'effetto giuridico.
Il giudizio penale e il processo penale hanno come obiettivo la formulazione del giudizio penale che può comportare l'applicazione di diverse norme giuridiche sia sostanziali che processuali e sia penali che extrapenali.
Il giudizio vincolato si ha quando la norma giuridica è redatta in termini chiari e precisi, quando l'atto esteriore della natura o dell'uomo è percepibile da terzi e facilmente accertabile dal giudice e quando l'effetto giuridico a cui è ricollegato è chiaro e preciso sia nella quantità che nella qualità.
Il giudizio vincolato è la massima garanzia della certezza del diritto ma questo non vuol dire che sia sempre un atto automatico perché è possibile che giudici diversi adottino provvedimenti e soluzioni diverse in medesime situazioni e per questo hanno l'obbligo di motivazione del provvedimento enunciando i motivi delle loro decisioni e scelte.
Il giudizio discrezionale si ha quando la norma non è espressa in un linguaggio chiaro e preciso e si ha quindi una discrezionalità interpretativa, quando gli atti non sono immediatamente accertabili dai giudici perché privi di percepibilità e quando le fattispecie sono incomplete intenzionalmente rimettendo al giudice la determinazione della situazione concreta.
Disciplina costituzionale
La Costituzione ha varie disposizioni in tema di processo penale. La norma centrale è l'art. 111 che stabilisce che ogni giurisdizione si esercita mediante giusto processo regolato dalla legge. Questa espressione impegna il legislatore ordinario a disporre un processo penale che rispetti i diritti inviolabili dell'uomo contemperandoli con le esigenze di repressione dei reati.
Riserva di giurisdizione è prevista in costituzione ed è il meccanismo per cui le norme penali sostanziali devono essere applicate nei singoli casi da organi giurisdizionali (giudici), per garantire l'imparzialità nell'applicazione della legge, garantita mediante l'indipendenza e imparzialità degli organi giurisdizionali.
Gli organi del processo penale
La giurisdizione è la funzione dello stato che consiste nell'applicazione della legge nei casi concreti esercitata da organi imparziali nel contraddittorio delle parti. È un'attività dichiarativa di scelte compiute dal legislatore, ma permane un livello di discrezionalità (valutazione ed interpretazione delle prove).
Il giudice è soggetto passivo del processo, il processo è fatto dalle parti (imputato e PM) ed il giudice che ha giudicato in primo grado non può mai giudicare in appello.
Indipendenza esterna: gli organi giurisdizionali sono indipendenti da tutti gli altri organi dello stato.
Indipendenza interna: i giudici si distinguono tra loro solo per le funzioni, non c'è precedente vincolante.
Imparzialità e passività. I magistrati sono inamovibili di ufficio, sede e funzioni se non per provvedimenti disciplinari, loro richiesta e altre ragioni determinate con delibera del CSM.
Magistrati ordinari accedono tramite concorso. I magistrati sono soggetti a delle valutazioni da parte del CSM e sono inamovibili di sede, ufficio e funzioni se non con ordinanza del CSM. Il CSM può ordinare che siano sospesi (procedimento disciplinare in corso), rimossi (sanzione disciplinare), dispensati (infermità), trasferiti ad altra sede o ufficio.
Le sanzioni disciplinari in cui ricorrono sono l'ammonimento, la censura, la perdita dell'anzianità, la sospensione o la rimozione.
Magistrati onorari sono nominati dal CSM per particolari qualifiche, dovere civico e prestigio della carica.
- GOT: Giudici Ordinari di Tribunale, sono in carica per 3 anni e la carica è rinnovabile solo una volta. Laureati in legge, diritti politici e civili, incensurati e tra i 25 e i 69 anni. Procedimenti con pena inferiore ai 4 anni.
- Giudice di pace: Età tra i 30 e i 70 anni, incensurati, diritti civili e politici e sta in carica 4 anni con carica rinnovabile solo una volta.
- Esperti: Nominati dal CSM ed integrano il tribunale di sorveglianza o il tribunale dei minorenni.
Il giudice è naturale, precostituito per legge (riserva di legge); deve applicare le norme giuridiche (tassative) e non retroattive. Non possono essere istituiti giudici speciali se non quelli determinati dalla costituzione: Corte costituzionale (15 giudici più 16 cittadini estratti a sorte), tribunale militare, corte dei conti e consiglio di stato. Possono essere istituite sezioni specializzate composte da magistrati e cittadini esperti in determinate materie esterni alla magistratura, come il tribunale per i minori.
CSM: organo di autogoverno della magistratura. Decide su assunzioni, promozioni, trasferimenti e sanzioni disciplinari. È presidiato dal Presidente della Repubblica e altri due membri di diritto (procuratore e presidente della corte di cassazione). Il resto dei componenti è laico per evitare che diventi un organo corporativo.
Ministro della giustizia: esercita azione disciplinare davanti al CSM e provvede all'organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Alla magistratura ordinaria si accede per concorso, modo per garantire l'imparzialità e la preparazione dei magistrati. Accanto ai magistrati ordinari ci sono quelli onorari che esercitano la funzione non per professione ma per senso civico e prestigio della carica, come il giudice di pace e giudici popolari (dovere civico e solo in collegi misti della corte d'assise).
Responsabilità dei magistrati
- Giuridica: possono incorrere in responsabilità civile, penale e amministrativa. Si ha responsabilità civile quando l'illecito costituisce reato e il soggetto danneggiato può chiedere il risarcimento allo stato. Quando ha illecito civile ma non reato è responsabile solo per colpa grave o diniego di giustizia.
- Politica diffusa: giudizio pubblico.
Principi del processo penale
- Contraddittorio: parità delle parti davanti al giudice, riguarda la formazione della prova che deve essere nel contraddittorio delle parti. Diritto dell'imputato di essere a conoscenza dell'accusa e delle prove a suo carico, partecipare al compimento degli atti del processo, ottenere dal giudice motivazioni che contengono prove e ragioni a sostegno della domanda posta, proporre contro il provvedimento sfavorevole almeno un ricorso in cassazione.
- Diritto alla difesa: diritto dell'imputato di conoscere le accuse e le prove a suo carico, diritto a non collaborare e al silenzio, diritto ad un avvocato, ad avere il tempo necessario per preparare la difesa, interrogare o far interrogare persone che rendono dichiarazioni a suo favore e interrogare soggetti che lasciano dichiarazioni a suo carico ed essere assistiti da un interprete.
- Diritto all'esame dell'accusatore: dichiarazioni rese senza la partecipazione della difesa sono inutilizzabili e se sono diverse servono solo a valutare l'attendibilità del testimone. Le dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio sono utilizzabili solo con il consenso dell'imputato o se non può avere luogo in contraddittorio per ragioni oggettive.
- Diritto al silenzio: diritto a non collaborare e non incriminarsi.
- Presunzione di innocenza.
- Ragionevole durata del processo.
- Obbligo di motivazione del giudice: di fatto e di diritto.
- Ricorso per cassazione.
- Riparazione dell'errore giudiziario: errore di fatto che inficia la sentenza (quelle di proscioglimento no), prescrive la revisione del giudicato di condanna e risarcisce le sofferenze morali. Se è frutto di condotta dolosa o colposa si ha il risarcimento del danno.
- Pubblicità del processo: interna ed esterna.
Libertà
- Libertà personale.
- Libertà di domicilio.
- Libertà di pensiero.
- Libertà e segretezza delle comunicazioni.
Queste libertà possono essere violate solo nei modi e nei casi previsti dalla legge, è necessario un provvedimento dell'autorità giudiziaria ed è sempre ripercorribile in cassazione. In caso di urgenza la polizia giudiziaria e il PM possono prendere provvedimenti limitativi di queste libertà (PM non personale) che devono essere comunicate al giudice in 48 ore e poi convalidate da lui entro altre 48 ore (stampa entro 24 ore per convalidare il sequestro).
Custodia cautelare: prevista solo in determinate situazioni perché vige la presunzione di innocenza. Hanno un termine di durata tassativo previsto dalla legge a seconda del reato ed è punita ogni violenza fisica e morale sul soggetto sottoposto a questo trattamento.
Estradizione passiva: consegna da parte dello stato italiano di soggetti presenti nello stato che devono subire processo penale o espiare la pena in uno stato estero, è regolata dalla legge e si basa su un provvedimento giudiziale motivato. Per i cittadini italiani deve essere prevista da convenzioni internazionali. È vietata per reati politici (tranne genocidio e terrorismo) e nel caso in cui il soggetto venga sottoposto a pena di morte o trattamenti degradanti.
Giudici
- Di merito.
- Di legittimità.
Giudici di merito
- Cognizione.
- Sorveglianza.
Giudici di cognizione
Primo grado
- Corte d'assise: presidente + giudice + 6 giudici popolari.
- Tribunale ordinario: monocratico (magistrato ordinario) o collegiale (3 giudici).
- GIP: organo monocratico istituito in ogni tribunale ed è un magistrato ordinario.
- Giudice di pace: magistrato onorario.
Secondo grado
- Corte d'assise d'appello: presidente + giudice + 6 giudici popolari.
- Corte d'appello: 3 magistrati ordinari.
- Tribunale monocratico.
- Tribunale della libertà: sezione del tribunale per gli appelli contro i provvedimenti cautelari.
Giudici di sorveglianza: magistrato di sorveglianza e tribunale di sorveglianza (presidente che è magistrato di cassazione, magistrato di sorveglianza, due magistrati ordinari e due esperti).
Giudici di legittimità
La Corte di Cassazione è l'unico giudice di legittimità dello stato, può giudicare a sezione semplice o sezioni riunite. Il ricorso in cassazione è sempre ammesso tranne per le sentenze della corte costituzionale e limitatamente per la corte dei conti e il consiglio di stato.
Giudici popolari: cittadini italiani, con diritti civili e politici, buona condotta morale ed età tra 30 – 65 anni con diploma di scuola media o scuola superiore. Sono incompatibili i magistrati, appartenenti alle forze armate o ministri di culto. Ad aprile di ogni anno dispari il comune rilascia un bando per l'iscrizione al registro dei giudici popolari, presidente del tribunale, PM e presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati estraggono a sorte un numero di persone con i supplenti. Carica di due anni. Il presidente della corte estrae poi metà delle schede e questi soggetti diventeranno i giudici effettivi.
Uffici giudiziali: accorpano più organi giurisdizionali, comprendono i magistrati ordinari e onorari e l'amministrazione necessaria al funzionamento dell'ufficio. Sezioni: ripartizione degli uffici e sono raggruppamenti di magistrati dell'ufficio. Corte di cassazione e d'appello sono divisi in sezioni per legge. Tabelle: insieme di regole sull'assegnazione dei giudici delle diverse sezioni, determinano la composizione degli organi collegiali; sono emanate con decreto del ministro della giustizia.
Competenza e giurisdizione
Giurisdizione: è il compito del giudice di applicare la legge a tutti i reati commessi nel territorio italiano e anche fuori se disposto da convenzioni internazionali. Tranne che per i compiti della corte costituzionale e dei tribunali militari.
Competenze
Materia
- Corte d'assise: ergastolo, pari o superiore a 24 anni; delitti consumati di schiavitù, servitù, delitto preterintenzionale, istigazione al suicidio; delitti dolosi da cui deriva la morte di un soggetto; terrorismo, genocidio, riorganizzazione del partito fascista e delitti contro lo stato.
- Tribunale ordinario: competenze residuali.
- Giudice di pace: delitti perseguibili con querele e altre contravvenzioni determinate.
Ripartizione tribunale monocratico e collegiale: collegiale per i delitti sopra ai 10 anni.
Territorio
- Luogo di consumazione del reato.
- Luogo di inizio per i reati permanenti.
- Luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto del delitto tentato.
- Reati commessi all'estero: domicilio e residenza dell'imputato, luogo di arresto o ufficio del PM che per primo ha scritto la notizia di reato.
- Particolarità.
Connessione: art. 12 = connessione di reati. Connessione per materia è competente il giudice superiore per il territorio invece conta il reato più grave.
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