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LA GIURISDIZIONE E LA COMPETENZA
Ogni organo giurisdizionale ordinario esercita la sua funzione in rapporto ad un
insieme di reati che deve essere individuato dall’interprete mediante 2 operazioni
successive:
- Individuando i reati oggetto della giurisdizione penale ordinaria
- Individuando tra i reati oggetto di questa giurisdizione, quelli in rapporto ai
quali ogni giudice ordinario ha competenza per materia, territorio,
connessione e funzione.
Ai fini della determinazione della giurisdizione e competenza:
- si tiene conto del MAX della pena stabilito dalla legge per ogni reato
consumato o tentato. NON si tiene conto degli aumenti previsti per
continuazione, recidiva, circostanze aggravanti , eccetto quelle per le quali la
legge prevede una pena di specie diversa da quella ordinaria di reato e quelle
ad effetto speciale , cioè che comportino un aumento di pena superiore ad un
terzo; se esistono queste circ aggravanti si tiene conto dell’aumento max di
pena stabilito per esse dalla legge. NON si tiene conto delle circ attenuanti.
- Quando la legge fa riferimento alla maggior gravità del reato, i delitti si
considerano + gravi delle contravvenzioni. Tra + delitti e + contravvenzioni, si
considera + grave il reato per il quale la legge prevede la pena detentiva +
elevato nel massimo, e in caso di parità nei massimi, il min di pena + elevato.
Se per i reati la legge prevede sia la pena detentiva che pecuniaria, si tiene
conto della seconda SOLO in caso di parità sia dei max che dei min della pena
detentiva.
La giurisdizione: la giurisdizione pen italiana si esercita in rapporto a :
- Tutti i reati commessi da chiunque nel territorio italiano
- Tutti i reati commessi da chiunque fuori dal territorio italiano se ricorrono i casi
ratione personae
di giurisdizione previsti dal diritto internazionali o i casi di
punizione in Italia di reati commessi all’estero
Nell’ambito della giurisdizione pen italiana: i delitti di alto tradimento e attentato alla
Cost attribuiti al PDR sono demandati alla giurisdizione speciale della Corte Cost; in
tempo di pace, i reati militari attribuiti ad appartenenti delle forze armate sono
demandati alla giurisdizione speciale dei giudici militari mentre in tempo di guerra, i
tribunali militari hanno la giurisdizione attribuita loro dalla legge.
La giurisdizione per connessione: la legge cura che i proc pen di cognizione connessi
a norma dell’art. 12, si svolgano cumulativamente , cioè in un unico processo, per
assicurare un migliore accertamento dei atti, la coerenza delle decisioni emesse sulle
varie imputazioni e l’economia processuale. Presupposto è che questi proc pendano
davanti ad uno stesso giudice. I proc connessi, i quali dovrebbero essere conosciuti
da giudici appartenenti a giurisdizioni diverse, sono attribuiti a un medesimo giudice
individuato mediante le norme sulla giurisdizione per connessione:
- In caso di connessione tra reati rientranti nella giurisdizione della Corte cost e
reati nella giurisdizione di un giudice ordinario diverso dal giudice di pace, la
Corte cost ha giurisdizione su tutti i reati
- In caso di connessione tra reati rientranti nella giurisdizione di un giudice
militare e in quella di un giudice ordinario diverso dal giudice di pace, il
giudice ordinario ha giurisdizione su tutti i reati se il reato comune,
spettante al giudice ordinario, è + grave.
Se il reato comune NON è il + grave, la connessione NON incide sulla
giurisdizione e i proc relativi ai reati comuni e quelli relativi ai reati militari si
svolgono separatamente davanti al giudice ordinario e militare
- La connessione tra proc rientranti nella giurisdizione di un giudice speciale e
proc di competenza del giudice di pace NON ha rilevanza ai fini della
giurisdizione. I proc connessi si svolgono separatamente.
La competenza per materia: dei giudici ordinari NON specializzati è la frazione di
giurisdizione avente ad oggetto i reati che nella fase del processo denominato
GIUDIZIO sono conosciuti rispettivamente dalla corte d’assise di primo grado,
tribunale ordinario e dal giudice di pace. In linea di principio sono attribuiti alla corte
d’assise i reati + gravi e di difficile accertamento, al giudice di pace quelli meno gravi
e di presumibile facile accertamento e al tribunale ordinario quelli che appaiono
intermedi per gravità e difficoltà di accertamento. In considerazione di ciò essa
qualifica la corte d’assise come giudice di competenza superiore a entrambi e il
tribunale come giudice superiore al giudice di pace.
La competenza per materia è QUALITATIVA quando la legge attribuisce i reati alla
nomen iuris o
cognizione di ciascuno di questi 3 giudici indicando i reati con il loro
con la disposizione di legge che li prevede o con la specie di pena comminata; è
QUANTITATIVA quando la legge indica i reati mediante l’entità della pena prevista per
essi.
La corte di assise è competente per:
- I delitti puniti con ergastolo o reclusione NON < nel max a 24 anni, esclusi i
delitti di tentato omicidio, rapina, estorsione e associazione di tipo mafioso
anche straniere e delitti comunque aggravati
- Tutti i delitti dolosi se dal fatto è derivata la morte di 1 o + persone
- Delitti consumati o tentati relativi alla schiavitù, tratta di persone, e delitti con
finalità di terrorismo, purchè puniti con la reclusione NON < a 10 anni
Il tribunale ha una competenza per materia determinata per sottrazione, ogni reato
attribuito ai giudici ordinari che NON rientri nella competenza della corte d’assise o
in quella del giudice di pace
Il giudice di pace ha competenza
- Per delitti consumati o tentati limitatamente alle ipotesi perseguibili a querela
e con esclusione dei casi di colpa professionale e violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro che
abbiano determinato una malattia professionale di durata > 20 gg
- Per varie ipotesi di contravvenzione
- Per delitti consumati o tentati e contravvenzioni previsti da leggi speciali.
La ripartizione delle attribuzioni nel tribunale: la legge ripartisce la competenza del
tribunale fra il tribunale in composizione collegiale e monocratica, con riguardo a tali
dotazioni si parla di attribuzioni.
Al tribunale collegiale spettano i delitti, consumati o tentati, puniti con la reclusione
nel max a 10 anni, e i delitti puniti con la reclusione < 10 anni, elencati nell’art. 33bis
ed esclusi i delitti, puniti con la reclusione > 10 anni ove NON sia contestata una delle
aggravanti elencata nell’art. 80 DPR 309/90.
Ogni altro reato è del tribunale monocratico.
La competenza per territorio: è la frazione di competenza per materia che spetta a
ogni organo giurisdizionale di primo grado di uno stesso tipo operante sul territorio
della Rep.:
a) Quanto ai reati commessi in ITALIA: competenza stabilita considerando che lo
svolgimento del proc pen nel luogo o vicino al luogo, nel quale il reato è stato
consumato o tentato, concorre realizzare:
l’economia processuale
o il buon esito del processo
o il controllo sociale sull’amministrazione della giustizia e la funzione
o sociale della pena (processo celebrato nella o vicino alla comunità +
impressionata dalla commissione del reato e quindi si presume +
interessata al processo)
Pertanto la competenza per territorio spetta:
se il reato è consumato, al giudice del luogo cui la
consumazione è avvenuta e quindi se il reato è di mera
condotta o formale, al giudice del luogo in cui l'azione è
terminata o avrebbe dovuto essere tenuta e, se il reato è ad
evento naturalistico o materiale, al giudice del luogo in cui
l'evento si è verificato;
se il delitto è tentato, al giudice del luogo in cui l'ultimo atto
diretto a commettere il delitto è stato compiuto.
In deroga a ciò, la competenza per territorio spetta:
- se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, al giudice del luogo in cui
l'azione è terminata o avrebbe dovuto essere tenuta;
- se il reato è permanente, al giudice del luogo in cui la consumazione del reato
ha avuto inizio, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.
Queste due deroghe mirano a fare sì che il processo si svolga nei luoghi in cui il
reato suscitato la maggiore eco sociale. Quando i criteri su esposti non possono
operare perché i luoghi rilevanti ai fini della loro applicazione sono ignoti o situati
fuori dal territorio dello Stato, la competenza per territorio spetta nell'ordine al
giudice del luogo nel quale:
- l'ultima parte dell'azione od omissione, la cui ubicazione è nota, è avvenuta;
- l'imputato ha residenza, dimora o domicilio;
- l'ufficio del pubblico ministero, che per primo ha iscritto la notizia di reato
nelle registro delle notizie di reato, ha sede.
Particolari competenze per territorio sono stabilite per alcuni tipi di reato da leggi
speciali, le quali, se anteriori all'entrata in vigore del codice di procedura penale,
non sono state abrogate da questo; tra gli altri:
- i reati finanziari o tributari sono di competenza del giudice del luogo in cui il
reato è stato accertato;
- i reati commessi con il mezzo della cinematografia sono di competenza del
tribunale sito nel capoluogo del distretto in cui la prima proiezione in pubblico
è avvenuta;
- la diffamazione con attribuzione di un fatto determinato, commessa con
trasmissione radiofonica o televisiva, è di competenza del giudice del luogo di
residenza della persona offesa dal reato;
- i reati commessi a bordo di navi e aeromobili non militari o fuori del mare o
dello spazio aereo territoriali sono soggetti a regole speciali, la prima è che è
competente i giudice del luogo del primo approdo nello stato
Quanto ai reati commessi all’ESTERO la competenza per territorio spetta
nell'ordine al giudice:
- del luogo di residenza, dimora o domicilio dell'imputato;
- del luogo, sito in Italia, in cui l'imputato è stato arrestato o è stato consegnato
all'autorità italiana; •
- del luogo in cui l'ufficio del pubblico ministero, che per primo ha iscritto la
notizia di reato nelle registro, ha sede.
Tanto i reati commessi in Italia quanto quelli commessi all'estero sottostanno alle
seguenti regole:
- i reati ministeriali sono di competenza del tribunale sito nel capoluogo del
distretto in cui il giudice, che dovrebbe conoscerli secondo le regole sopra
esposte, ha sede;
- i procedimenti, nei quali un magistrato ordinario o onorario è persona
sottoposta alle indagini o imputato o persona offesa o persona danneggiata
dalle reato, e che in forza delle disposizioni s