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Procedura penale II

Precedenti storici

Il processo di antico regime

Il processo di common law

Il processo misto

Il processo italiano

Il giusto processo

I 2 modelli processuali

Processo inquisitorio

Espressione di uno Stato autoritario, più sensibile all'esigenza che i reati non restino impuniti che a quella di tutelare i diritti dell'innocente. Il giudice, acquisita la notizia di reato, d'ufficio apre il processo, indaga e valuta la serietà della notizia, formula imputazione, ricerca, ammette ed assume prove che ritiene utili e in base all'istruzione probatoria svolta, pronuncia rinvio a giudizio o dispone la condanna o proscioglimento dell'imputato.

Il giudice applica con larghezza la carcerazione preventiva anche come strumento volto ad indurre l'imputato a confessare la propria presunta colpevolezza e a chiamare in correità gli eventuali complici, ad impedire di commettere reati e come misura volta a sedare l'allarme sociale suscitato dal reato.

Gli atti del processo sono compiuti nella fase iniziale di questo in segreto rispetto all'imputato e difensore per evitare che la difesa possa valersi della conoscenza di essi e del loro risultato per fuorviare l'accertamento della verità. Il giudice può pronunciare la decisione fin sulla base di prove assunte da altro organo, finanche non giurisdizionale, e senza la partecipazione dell'imputato e difensore. Il processo inquisitorio non ammette che le pronunce del giudice siano contraddette da quelle di un giudice extrapenale.

Processo accusatorio

Attribuisce la massima capacità eucaristica all'iniziativa e dibattito di parti portatrici di interessi contrapposti ed è espressione di uno Stato liberaldemocratico che garantisce i diritti dell'uomo assumendo esser meglio che 10, 100 o mille colpevoli restino impuniti piuttosto che un solo innocente venga condannato per errore giudiziario.

Il giudice è tenuto all'imparzialità e tendenziale passività processuale, esercita la giurisdizione solo in seguito alla formulazione dell'imputazione ed all'esercizio dell'azione penale da parte di altro soggetto. Spetta alle parti ricercare, allegare e assumere le prove in contradditorio davanti al giudice che al più può integrare l'istruzione probatoria. La carcerazione preventiva è ammessa solo in presenza dell'effettivo pericolo che l'imputato inquini le prove o si dia alla fuga. L'imputato ha il diritto di non cooperare al processo e ha diritto al silenzio o a non rendere dichiarazioni sul fatto dedotto in imputazione.

Il giudice pronuncia solo sulla base di prove assunte nel contradditorio delle parti, la partecipazione della difesa all'assunzione delle prove garantisce legalità di tale assunzione e l'acquisizione di tutte le notizie che la prova è in grado di fornire. Il processo penale si svolge all'insegna della pubblicità interna, consentendo alle parti del processo di aver contezza degli atti di questo e loro risultato, ma garantisce anche la pubblicità esterna, ossia la possibilità per il pubblico di prendere conoscenza di tali atti. Tutti devono aver la possibilità di conoscere l'amministrazione della giustizia penale, di controllarla e trarne ammonimento.

Il sistema accusatorio accoglie il sistema dell'indipendenza delle giurisdizioni per cui le sentenze del giudice penale possono essere contraddette da quelle dei giudici non penali e le parti che non hanno potuto partecipare al processo penale possono far valere pienamente le loro ragioni nei processi extrapenali.

Il Bill of Rights americano

I primi 10 emendamenti che furono apposti nel 1791 alla Costituzione degli USA operano come garanzia dei diritti dell'uomo nei confronti dei poteri federali. Tali emendamenti sono tutt'ora in vigore e rappresentano un testo fondamentale degli ordinamenti processuali vigenti anche dei singoli Stati federati:

  • Il IV emendamento tutela la libertà personale, di domicilio e la libertà e segretezza delle comunicazioni. Un mandato emesso solo sulla base di ragionevoli indizi asseverati con giuramento o solenne affermazione, dovrà indicare con specificità il luogo da perquisire, le persone da arrestare e cose da sequestrare.
  • Il V e VI emendamento garantiscono il processo per giuria stabilendo l’uno che nessuno sarà chiamato a rispondere di un delitto capitale o infamante se non in base all'accusa di una grand jury, salvo che si tratti di casi insorti nelle forze armate di terra/mare o nella guardia nazionale in tempo di guerra o di pericolo pubblico; l'altro che in ogni processo penale l'accusato avrà diritto ad un giudizio rapido e pubblico davanti ad una giuria imparziale dello Stato e distretto in cui il reato è stato commesso. Tale distretto sarà previamente delimitato dalla legge. Inoltre il primo stabilisce che nessuno sarà minacciato di condanna due volte per lo stesso reato, costretto a testimoniare contro se stesso in un processo penale, privato della vita, libertà o proprietà senza il dovuto processo legale, e il secondo che in ogni processo penale l'accusato avrà diritto di essere informato della natura e motivi dell'accusa, ad essere messo di fronte ai testimoni addotti contro di lui, ad ottenere la comparizione dei testimoni a discarico e ad essere assistito da un avvocato per la propria difesa.
  • L'VIII emendamento stabilisce che cauzioni eccessive non saranno richieste.
  • Il XIV emendamento, introdotto dopo la guerra di secessione, stabilisce che nessun Stato priverà una persona della vita, libertà o proprietà senza il dovuto processo penale; secondo la Corte suprema questa disposizione incorpora i diritti garantiti dal Bill of Rights nei confronti della federazione e li garantisce anche nei confronti degli organi giurisdizionali statali.

Il giudizio giuridico

La norma giuridica: le norme giuridiche destinate ad essere applicate dagli organi giurisdizionali presentano una struttura condizionale ed ipotetica, ciò risulta soprattutto nelle norme penali incriminatrici.

La struttura condizionale comporta che l'applicazione della stessa nei casi concreti si realizzi da parte del giudice mediante un'attività intellettuale: giudizio giuridico che si articola in 3 momenti: quaestio iuris

  • Nel primo il giudice risolve la quaestio iuris, individua le disposizioni o proposizioni prescrittive che egli deve applicare al caso di specie, accerta la validità di tali disposizioni e le interpreta, cioè estrae dal testo la norma che deve essere applicata. Eventualmente risolve le antinomie/incompatibilità in cui la suddetta norma si imponga con altre presenti nell'ordinamento. In ulteriori eventualità ritiene la norma così ricavata applicabile per analogia ma ciò non avviene con le norme penali incriminatrici.
  • In un secondo momento risolve la quaestio facti, cioè accerta se nel passato si è realizzato un atto umano o fatto di natura corrispondente o sussumibile alla fattispecie astratta che la norma delinea quale presupposto di un effetto giuridico. Per far ciò il giudice utilizza le prove.
  • In un terzo momento, a seconda dei risultati raggiunti nella soluzione delle questioni precedenti, dichiara se l'effetto giuridico previsto dalla norma si è o meno prodotto.

La struttura del giudizio giuridico: gli scrittori hanno assimilato tale giudizio al sillogismo proprio della logica, vedendo nel giudizio giuridico un sillogismo nel quale:

  • La soluzione della quaestio iuris porta alla formulazione della premessa maggiore (es. l'enunciazione della norma secondo cui chi ha ucciso un uomo deve essere punito).
  • La soluzione della quaestio facti porta alla formulazione della premessa minore (es. Tizio ha ucciso un uomo).
  • La conclusione consiste nell'affermazione finale (in questo caso che Tizio deve essere punito).

Nell'andamento concreto delle cose, l'attività diretta a risolvere la quaestio iuris e la quaestio facti sono strettamente connesse e interdipendenti. Una deliberazione della quaestio facti precede sempre quella della quaestio iuris in quanto necessaria ad orientare le parti e i giudice nell'individuazione della norma che dovrà essere applicata.

Il giudizio giuridico considerato nel momento del suo farsi, viene ricondotto anche alla figura della sussunzione, definita come il ricomprendere un dato dell'esperienza concreta in una previsione teorica facendone derivare effetti giuridici: secondo questo schema, nella formulazione del giudizio giuridico il giudice prima accerta il fatto e poi lo qualifica, cioè ricerca la norma nella cui fattispecie astratta può essere ricondotto, per poi dichiararne l'effetto giuridico.

Il giudizio vincolato

La specifica struttura, che la norma giuridica assume ogni volta, incide sulle forme che il relativo giudizio applicativo può rivestire in concreto e sulla distinzione tra giudizio vincolato e discrezionale. Talora la norma è redatta in termini chiari e precisi, consentendo ai consociati una previsione abbastanza sicura del risultato della sua applicazione nel caso concreto e il relativo giudizio si dice vincolato.

Siffatto giudizio è stato considerato dagli Illuministi e positivisti giuridici, come il tipico e unico concepibile giudizio giuridico. Essi videro nel giudizio applicativo della legge ad opera del giudice, mera "bouche de la loi", la massima garanzia di certezza del diritto oggettivo e di sicurezza dei diritti soggettivi. Ciò non significa che il giudizio vincolato sia un atto automatico ad esito invariabile: il giudice, nell'esercizio della sua funzione, porta la sua formazione psichica, culturale e ideologica, così anche quando la legge penale si informa rigorosamente ai principi di materialità del fatto e determinatezza della lettera della norma, non è detto che giudici diversi non adottino soluzioni diverse in presenza delle stesse situazioni.

Il dovere del giudice di motivare i propri provvedimenti ed il sindacato svolto su tali motivazioni dai giudici di impugnazione, sono una sufficiente garanzia di omogeneità e prevedibilità dei risultati dei giudizi vincolati.

Il giudizio discrezionale

Il risultato è meno prevedibile, quando la norma conferisce al proprio applicatore un potere discrezionale e gli demanda quindi un giudizio discrezionale. Un simile potere deriva dal fatto che la norma configura una fattispecie intenzionalmente incompleta, nel senso che essa non delinea tutti gli elementi della fattispecie astratta ma rimette all'applicatore il compito di determinare se e in quale misura la suddetta fattispecie si sia realizzata e quali effetti conseguono.

A volte la norma è incompleta per far sì che la soluzione ogni volta più idonea a realizzare l'obiettivo perseguito dall'ordinamento venga rimessa all'applicatore. Altre volte la norma ha un linguaggio non chiaro o preciso (es. clausole generali) e in questo caso la discrezionalità consegue all'imperizia espressiva degli autori della norma (es. art. 2 T.U.L.P.S. dove conferisce al prefetto, in caso di urgenza, il potere di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e sicurezza).

Per esigenze di certezza delle situazioni giuridiche e di uguale trattamento dei soggetti dell'ordinamento, la Costituzione non consente che le disposizioni penali incriminatrici conferiscano al giudice un così ampio potere discrezionale, al più ammette che la legge imponga a costui di soddisfare con i propri atti, una determinata esigenza/obiettivo prescrivendo che egli, sulla base di determinati indici, prima accerti esistenza e intensità di tale esigenza e poi adotti i provvedimenti idonei a soddisfarla. (ciò accade nell'art. 274-275 in materia di esigenze e misure cautelari).

Anche in caso di giudizio discrezionale il dovere del giudice di enunciare nella motivazione dei suoi provvedimenti le loro ragioni in fatto e diritto ed il controllo esercitato sulla motivazione dai giudici dell'impugnazione costituiscono garanzie contro le decisioni abusive.

La disciplina costituzionale: i principi fondamentali

Il giusto processo

Art. 111 c. 1 Cost.: "La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge". Impegna il legislatore ordinario a predisporre un processo penale che rispetti i diritti inviolabili dell'uomo contemperandoli secondo ragionevolezza con la repressione dei reati. (disposizioni in materia di giusto processo non sono a numero chiuso)

La legge penale

Con l'art. 25 Cost.: "Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto (atto materiale o esteriore dell'uomo, offensivo di interessi obiettivi di persone, e deve essere previsto da una norma determinata, che aiuti a distinguere un comportamento lecito da quello che è illecito tenere) commesso." (è il principio di Irretroattività della LEGGE PENALE) Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge." detta in materia di diritto penale sostanziale una riserva di legge per cui tale materia è disciplinata dal potere legislativo con atti aventi valore di legge.

Inoltre le norme che prevedono reati e pene devono essere tassative.

La riserva di giurisdizione

Posta dalla Costituzione, in forza della quale le norme penali sostanziali, poste dal potere legislativo devono essere applicate nei singoli casi dagli organi giurisdizionali o giudici. Questa riserva è dettata da esigenze di imparzialità, si desume dagli art. 13 c.2 ("Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge") e 111 c. 7 ("Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra"). A norma di Cost. solo gli organi giurisdizionali possono applicare e norme penali implicanti una restrizione della libertà personale.

Gli organi del processo penale

Il giudice

A) Gli organi giudicanti

La giurisdizione: è la funzione dello Stato che consiste nell'applicazione della legge nei casi concreti, esercitata da organi giurisdizionali o giudici posti in una posizione di imparzialità ed operanti nel contradditorio delle parti. La giurisdizione penale consiste nell'applicazione della legge penale sostanziale. La funzione giurisdizionale è, comunque, un'attività subordinata e applicativa di norme già poste, priva dei poteri di iniziativa propri della funzione legislativa e amministrativa. La Costituzione demanda tale funzione a giudici che devono essere scelti per la loro preparazione tecnica, accertata mediante un concorso o per semplice sorteggio come i giudici popolari di corte d'assise, e non essere politicamente responsabili.

L'imparzialità: secondo gli artt. 101 c.2 e 111 c.2 i giudici sono soggetti solo alla legge e ogni giudizio si svolge davanti ad un giudice terzo e imparziale. Anche la PA è soggetta all'imparziale applicazione della legge, ma è tenuta a soddisfare anche lo specifico interesse pubblico che la legge ogni volta commette alle sue cure, e dalla troppa intensa contemplazione di tale interesse potrebbe essere attratta dal non imparziale applicazione della legge medesima; mentre gli organi giurisdizionali possono realizzare la massima imparzialità, perché l'imparziale applicazione della legge è l'unico interesse pubblico che l'ordinamento commette alle loro cure e l'unico fine che essi possono prefiggere alla propria azione.

Il precetto di imparzialità comporta:

  • Un precetto di tendenziale passività dell'organo giurisdizionale nel processo. Affinché il giudice sia imparziale, il processo penale deve iniziare per effetto dell'esercizio dell'azione penale ad opera di una parte, la quale deve anche formulare l'imputazione, e le parti devono attendere alla ricerca, allegazione ed escussione delle prove, salva una supplenza del giudice allorché l'inerzia delle parti minacci la giustizia della decisione.
  • L'incompatibilità (è la situazione di chi, capace di svolgere la funzione, non può esercitarla in un dato caso per un particolare impedimento) del giudice persona fisica a pronunciare nuovamente sulla stessa regiudicanda.
  • Il dovere del giudice di astenersi dal partecipare ad un processo, ed il potere di una parte di escluderlo con la ricusazione, se egli abbia un qualche interesse in esso o abbia espresso un'opinione sul merito dello stesso.

L'indipendenza: art. 101 cost: "La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge." I giudici oltre che imparziali, devono anche essere indipendenti da ogni potere o influenza diversi dalla volontà espressa nella legge e nella Costituzione. Un esplicito precetto di indipendenza è sancito dall'art. 108 c.2 Cost. "La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia" ed è anche assicurata alla Magistratura ordinaria dall'art. 104 c.1 "La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere."

L'indipendenza è sia organizzativa che funzionale ed è sia esterna che interna cioè proteggono il giudice dalle interferenze tanto di soggetti estranei all'organizzazione giurisdizionale quanto da soggetti interni.

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher patriziascopigno di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Fanchiotti Vittorio.
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