Fonti di prova e mezzi di ricerca
Definizione di prova
La prova è una verifica positiva effettuata dal giudice di una certa circostanza. Gli indizi sono frammenti di una prova. Le fonti di prova sono le cose, i documenti o le persone da cui può scaturire la prova. Le fonti esistono in un tempo precedente al giudice, tanto che la funzione essenziale della prova è proprio quella di assicurare le fonti di prova.
Prova indiziaria
La prova indiziaria è definita da una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti:
- Gravi: Dotati di notevole capacità dimostrativa.
- Precisi: Specifici e univoci.
- Concordanti: Cospiranti tutti verso il fatto da provare.
Chiamata in correità
Due imputati in un procedimento, o un soggetto connesso in un altro procedimento, non possono accusarsi a vicenda senza una verifica intrinseca sulla credibilità della dichiarazione e riscontri estrinseci. È necessario che vi siano altri elementi di prova.
Mezzi di prova
I mezzi di prova sono gli atti processuali attraverso i quali si opererà la verifica, come ispezioni, perquisizioni, sequestri e intercettazioni.
Mezzi di ricerca della prova
I mezzi di ricerca della prova riguardano l'elemento segno, attività volta a fornire la conoscenza di un fatto altrimenti sconosciuto o incerto. È il metodo conoscitivo utilizzato dal giudice tramite mezzi specifici come la testimonianza, il documento e la massima di esperienza. Una prova può quindi definirsi come l'insieme degli elementi sui quali si basa il convincimento del giudice.
Oggetto della prova
L'oggetto della prova si riferisce all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza. La prova è storica quando rappresenta un fatto narrato da un testimone o contenuto in un documento. La prova è critica quando rappresenta un fatto dal quale induttivamente si ricava uno ulteriore.
Indizio
Un indizio è il segno di un fatto non univoco che può condurre a conclusioni anche opposte, secondo un metodo interpretativo di tipo induttivo. Solo in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti si può desumere l'esistenza di un fatto e quindi la prova dello stesso.
Formazione della prova
Il giudice non può decidere se non sulla base di quanto provato dalle parti stesse, salvo l'eccezionale potere di acquisizione della prova d'ufficio conferito al giudice. La prova si deve formare al dibattimento secondo il principio dell'oralità. Le attività preliminari non hanno valore di prova ma devono essere ripetute avanti al giudice del dibattimento, salvo che si opti per uno dei riti alternativi del sistema inquisitorio. Il giudice deve valutare la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, tenuto conto dell'esito complessivo dell'istruttoria. La prova illegittimamente acquisita non è utilizzabile.
Testimonianza
La testimonianza è un tipico mezzo di prova che garantisce l'oralità della stessa e il diritto al contraddittorio attraverso il cosiddetto esame incrociato nella fase del dibattimento. Non si può parlare di testimonianza in senso tecnico, ma solo di informazioni rese da persone informate sui fatti. La prova di tipo storico ha come caratteristica principale l'oggettività, riguardando fatti determinati e specifici e non giudizi sulla moralità dell'imputato o apprezzamenti personali.
Testimonianza indiretta
La testimonianza indiretta, secondo l'art. 195 del codice di procedura penale, avviene quando il testimone si riferisce per la conoscenza dei fatti ad altre persone. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre. Le testimonianze sono inutilizzabili se tali persone non si presentano a deporre, salvo che l'esame di queste risulti indispensabile.
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Procedura penale - i mezzi di ricerca della prova