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Lezioni di procedura penale

Definizione di procedimento e processo

Un procedimento è una serie di atti sequenziali finalizzati alemanato da un’autorità con potere decisorio; ogni atto è il compimento di un atto finale, conseguenza dell’atto che precede e presupposto di quello che segue, e la sequenza è stabilita dalle leggi. Il processo è un particolare tipo di procedimento, fra i due termini vi è un rapporto di genus e species. Nel processo, il provvedimento finale è assunto dal giudice, ossia il soggetto che ha il potere di ius dicere, potere che, negli ordinamenti democratici, gli deriva dalla comunità: dice, infatti, l’art. 101 Cost. che «la giustizia è amministrata in nome del popolo». Il giudice applica il diritto al caso concreto in nome della comunità.

Ruolo del PM e del giudice

Il PM, invece, formula l’imputazione, cioè attribuisce un fatto di reato a un soggetto, ma sarà il giudice a decidere se quel fatto è attribuibile alla persona che il PM ha indicato come responsabile. Questo schema è proprio del processo penale, non di altri: ad esempio, il processo civile serve a stabilire se è fondata o meno la pretesa dell’attore, quello amministrativo a valutare la legittimità o meno di un atto della pubblica amministrazione.

Genus e species nel processo penale

Si è detto che fra il procedimento ed il processo vi è un rapporto di genus e species; questa costruzione trova, sostanzialmente, accoglimento nell’elaborazione teorica alla base del codice di procedura penale del 1988, sebbene siano riscontrabili momenti di distacco. In particolare, talvolta si hanno, all’interno del processo penale, dei singoli procedimenti, ossia serie di atti che incidentalmente si inseriscono nel corso del processo, invertendo così il rapporto di genus e species. Un esempio lo abbiamo con le misure cautelari, che possono essere di natura personale o reale, come la custodia cautelare, e che scaturiscono da un subprocedimento parallelo (perché non fa venire meno il procedimento principale) ed incidentale (perché non si avrà sempre, ma solo laddove il PM formuli la richiesta di applicazione di una misura cautelare).

Processo nel processo

Si ha un processo nel processo, sebbene la consistenza del primo sia inferiore a quella del secondo. A dimostrazione di ciò, si veda l’art. 292 all’interno del Libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari: l’articolo indica il contenuto dell’ordinanza con cui il giudice, se ne riscontra i presupposti, dispone l’applicazione delle misure cautelari. Si tratta di una serie di elementi molto dettagliata, addirittura il secondo comma alla lettera c-bis richiede «l’esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa»: sembra quasi di trovarsi di fronte al provvedimento finale. La ragione di ciò sta nel fatto che le misure cautelari sono misure restrittive della libertà personale, per cui risponde a una fondamentale esigenza di garanzia dell’imputato la richiesta di dar conto dei motivi per cui non si ritiene di dover accogliere le ragioni della difesa (oltre, naturalmente, a quelli per cui accolgono quelle dell’accusa).

Riti speciali e processo ordinario

Ancora un esempio di procedimenti che si innestano in via incidentale sul procedimento principale lo troviamo coi cosiddetti riti speciali, il procedimento ordinario è, molto semplicemente, costituito da: indagine preliminare, udienza preliminare, giudizio. I procedimenti speciali intervengono, più o meno pesantemente, su questa sequenza. Si consideri il procedimento per decreto penale, che trova applicazione per reati non particolarmente gravi, puniti con pena pecuniaria, e che porta a una condanna da parte del giudice senza il previo ascolto dell’imputato che, però, con la sua opposizione può tornare al processo ordinario.

La sequenza processuale

Il processo è una sequenza di atti volta a stabilire se la legge penale è stata o meno violata: in caso positivo, il giudice dovrà individuare una pena da infliggere a colui che si ritiene responsabile dei fatti, accogliendo così la tesi del PM. L’impegno del legislatore è andato nella direzione di conciliare due valori, per taluni versi contrapposti: da un lato quello della ricerca della verità (è stata, e da chi, violata la legge penale?), dall’altro garantire che questa ricerca non leda i diritti fondamentali della persona.

Diritti fondamentali nel processo penale

Mai come nel processo penale tali diritti debbono essere affermati; anche negli atti di livello internazionale posti a tutela dei diritti fondamentali, non mancano riferimenti alle garanzie processuali, in quanto nella sede processuale è avvertito il rischio della loro violazione. Nell’ambito del Consiglio d’Europa si ha la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) con l’art. 5, sul diritto alla libertà e sicurezza, e l’art. 6, sul diritto ad un processo equo, concetto che nel 1999 ha trovato copertura costituzionale all’art. 111 Cost.; nell’ambito dell’ONU si ha poi il Patto internazionale per i diritti civili e politici, firmato nel 1966 e divenuto esecutivo nel 1977.

Apertura e chiusura del procedimento penale

Il procedimento penale si apre con la notitia criminis e si chiude quando la sentenza diventa definitiva, dando così luogo al cosiddetto giudicato, ex art. 648 codice di procedura penale. L’esecuzione del frutto principale del processo - la condanna - presuppone che la sentenza sia definitiva, perché l’art. 27 Cost. sancisce la presunzione di non colpevolezza dell’imputato fino alla sentenza definitiva; altri ordinamenti, pur riconoscendo una presunzione di non colpevolezza, non ne fissano il termine a quel momento.

Inizio del processo

All’interno del procedimento, il legislatore individua il processo vero e proprio: esso inizia dopo lo svolgimento delle indagini preliminari, a seguito della notitia criminis, quando il PM chiede o l’archiviazione o esercita l’azione penale formulando l’imputazione: solo nel momento della sua formulazione si apre il processo. Può dunque aprirsi il procedimento ma non iniziare il processo. Una volta iniziato il processo non si ha più un indagato, ma un imputato, e non si ha più una persona offesa, ma una parte civile.

Ruoli nel processo penale

La stessa vicenda processuale può avere vita breve: l’udienza preliminare può, infatti, chiudersi con una sentenza di non luogo a procedere, ed allora il processo si apre e si chiude quasi subito (sebbene la sentenza di non luogo a procedere non passi mai in giudicato e anche a distanza di tempo può essere sempre revocata). Nel processo i ruoli sono ben distinti: al PM spetta l’imputazione, cioè l’attribuzione di responsabilità di un determinato fatto a un determinato soggetto, ma sarà poi il giudice, esercitando il suo potere di ius dicere, a stabilire se quel fatto è ascrivibile a quel soggetto. Su questo schema si costruisce una fondamentale garanzia processuale: il diritto di accesso al giudice, ossia il diritto di farsi ascoltare dal giudice, che oggi costituisce sempre più un diritto fondamentale della persona.

Garanzie processuali

Il compendio delle garanzie processuali, che oggi sono ritenute facenti parte dei diritti fondamentali della persona, è definito “giusto processo”. Il carattere personale, e non meramente processuale, di tali garanzie è ricavato anche dalla loro presenza all’interno di diversi atti internazionali a tutela dei diritti fondamentali. Oggi tali garanzie vengono classificate in tre momenti:

  • In relazione a chi esercita la giurisdizione, cioè il giudice;
  • In relazione alla decisione del giudice e alle prove che ne sono alla base;
  • In relazione allo svolgimento del processo.

Giudice indipendente e imparziale

Relativamente al primo aspetto, costituiscono connotati tradizionali del giudice l’indipendenza, l’imparzialità e la terzietà. L’indipendenza è l’assenza di condizionamenti o interferenze da parte di altri poteri: non potrebbe certo esser definito imparziale, ad esempio, il giudice sottoposto alla volontà o all’influenza del Capo del governo o del Presidente della giunta regionale. Per imparzialità si intende, invece, l’assenza di ogni interesse relativo alla vicenda oggetto del giudizio, segnatamente l’assenza di legami con le parti del processo; è difficile immaginare un processo sereno se il giudice è il fratello del PM.

Il terzo momento: terzietà e decisione del giudice

Meno chiara appare la terzietà: secondo parte della dottrina (Chiavario, Resciani) il termine sarebbe un sinonimo di imparzialità, secondo altra parte indicherebbe l’estraneità ordinamentale del giudice rispetto all’accusa, in ossequio a una rigida separazione fra l’organo accusatorio e quello decidente, come avviene nei paesi di common law. Il secondo aspetto concerne la decisione del giudice o, meglio, il provvedimento e le prove su cui si fonda. Il provvedimento dev’essere motivato, in modo da consentire alle parti la sua impugnazione; ciò non avviene negli USA, dove esiste una giuria che con un verdetto si limita a dichiarare colpevole o innocente l’imputato e dove, non a caso, vige il principio ne bis in idem, per cui non si può sottoporre per due volte la stessa persona al rischio del processo.

Attività probatoria e principio di legalità

All’attività probatoria il codice di procedura penale del 1988 dedica l’intero Libro III, che rompe nettamente con la tradizione del Codice Rocco, in cui, con poche disposizioni, essa veniva assoggettata alla disciplina della fase precedente il dibattimento, quella dell’istruttoria. Oggi, invece, è affermata la centralità del dibattimento nella formazione delle prove ed il principio di legalità, in forza del quale «il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento» (art. 526 codice di procedura penale). Sembra quasi scontato, ma non lo è.

Principio del libero convincimento del giudice

In forza del principio del libero convincimento - teso a garantire l’indipendenza del giudice attraverso l’esclusione delle presunzioni legali poste dal legislatore - in passato poteva accadere che il giudice decidesse dando una valutazione molto disinvolta delle prove, oppure ricorrendo a prove non legittimamente acquisite. E sempre nel secondo profilo rientra la presunzione di non colpevolezza, che deve fungere da canone di giudizio. Il valore del principio non si apprezza tanto nei casi in cui il PM non presenta prove o viceversa la difesa presenta prove particolarmente convincenti (perché chiaramente qui il giudice non potrà che prosciogliere l’imputato), quanto nelle situazioni di incertezza del quadro processuale: là dove questo non sia tale da superare la presunzione, il giudice dovrà prosciogliere.

Scelta politica e presunzione di non colpevolezza

Si tratta di una scelta politica, giacché nessuna regola logica ci dice che in caso di incertezza il giudice non deve condannare; un ordinamento potrebbe anche preferire avere un innocente in carcere piuttosto che un colpevole in libertà. La presunzione ha rilievo anche in ordine alle vicende cautelari, non consentendo al giudice l’applicazione di una misura di sicurezza, come il carcere, in funzione di anticipazione della pena. Il principio ha un’altra valenza negli Stati Uniti, dove la giuria deve condannare se la colpevolezza è provata «al di là di ogni ragionevole dubbio», il che significa che la giuria deve esprimersi all’unanimità (recentemente, John Gotti, figlio di un padrino, è stato assolto proprio perché un giurato ha fatto mancare l’unanimità necessaria).

Terzo punto: garanzie durante il processo

Infine, il terzo punto è relativo alle garanzie durante lo svolgimento del processo. Il nucleo di tali garanzie è costituito dal principio di partecipazione, ossia dall’idea che il giusto processo debba necessariamente implicare un rapporto fra la decisione del giudice e l’ascolto delle ragioni delle parti; in particolare, la prima deve essere il frutto del secondo. Occorre pertanto che le parti siano messe nelle condizioni di far sentire le loro ragioni al decidente.

Diritti di assistenza e contraddittorio

Correlato al principio di partecipazione è il diritto di farsi assistere da un difensore: se l’imputato non sa nulla di diritto e di come si svolge un processo, il diritto di accesso difficilmente potrebbe essere esercitato. Non a caso lo stato garantisce a chi non ha un certo reddito un difensore, che però a volte è del tutto fittizio e poco zelante non essendo particolarmente spronato ad un buon lavoro dalla poco allettante mercede pubblica.

Il contraddittorio nel processo

L’idea di un giudice che ascolta le parti per decidere porta con sé quella di contraddittorio: si pensi al caso banale di due amici che litigano: per farsi un’idea di chi ha ragione occorre sentirli entrambi. Certo, qua non si tratta di una lite fra amici, dunque occorre assicurare al contraddittorio certe caratteristiche, come la parità fra le parti; infatti, anche nei processi della Santa Inquisizione si svolgeva un contraddittorio fra l’inquisitore e la presunta strega, ma il primo poteva anche giovarsi di più che persuasivi mezzi di tortura. Il contraddittorio è volto alla costruzione delle prove (ma la Corte europea lo ha ammesso pure su prove precostituite).

Diritto al silenzio e storia delle guarentigie

Il contraddittorio non esclude poi il diritto al silenzio: è un consolidato principio quello per cui nessuno è tenuto ad accusare sé stesso (nemo tenetur se detegere). Storicamente, un elenco delle guarentigie proprie del giusto processo si trova per la prima volta nella Costituzione degli Stati Uniti del 1791, benché delle forme embrionali di garanzia processuale già si trovino nella Magna Charta di Re Giovanni del 1215. Quello americano è un primato soprattutto giuridico, nel senso che i principi contenuti nel V e VI emendamento sono frutto di una lunga elaborazione storica e teorica che gli estensori del Bill of Rights mutuarono anche dalle vicende francesi del 1789.

Principi del V e VI emendamento

Nel V emendamento troviamo, fra l’altro, l’affermazione del principio ne bis in idem, del principio nemo tenetur se detegere e della garanzia ad un regolare e legale processo in assenza del quale nessuno potrà essere privato della vita, della libertà o dei beni. Nel VI emendamento si afferma il diritto dell’accusato di essere giudicato sollecitamente e pubblicamente da una giuria imparziale.

Garanzie processuali negli atti internazionali

I tre aspetti testè visti delle garanzie processuali sono contemplati anche negli atti internazionali sui Diritti dell’uomo, nati, non a caso, dopo la Seconda guerra mondiale. In ambito ONU troviamo la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 ed il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, entrato in vigore per l’Italia nel 1977; nell’ambito del Consiglio d’Europa, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 ed entrata in vigore per l’Italia nel 1955.

Diritto a un’equa udienza

L’art. 10 Dich. sancisce che «ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale»; un’analoga previsione la troviamo anche nel Patto all’art. 14: «ogni individuo ha diritto ad un’equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito per legge» e nella CEDU all’art. 6: «ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge».

Modelli processuali

Di fronte a tali previsioni ci si è chiesto se le disposizioni delle carte avessero implicazioni necessarie, e cioè se le garanzie processuali da esse previste - e dunque il giusto processo, o fairness, o équité - trovasse piena realizzazione solo nel modello processuale proprio degli ordinamenti che prevedono una giuria, ritagliando al giudice un ruolo esclusivamente passivo, di spettatore.

Scelta tra modello accusatorio e inquisitorio

La domanda non è di mera storia della procedura penale, ma tratta un aspetto fondamentale della materia, quale la scelta fra un modello processuale accusatorio (come parrebbe quello indicato nelle carte, fondato sul contraddittorio) o inquisitorio. Il sistema inquisitorio è quello tracciato da Innocenzo III nel XIII sec. che prevede una netta svalutazione delle parti processuali, a vantaggio del giudice che ricopre così un ruolo primario: esercita l’azione penale ed in lui si concentrano quasi in via esclusiva i poteri in campo probatorio (è il giudice che va a cercarsi le prove).

Caratteristiche del sistema inquisitorio

Nel modello inquisitorio si ha un massiccio impiego della scrittura a scapito dell’oralità nella formazione della prova e nella ricerca di questa il giudice non sottostà ad alcun principio di legalità, facendo anche ampio ricorso alla carcerazione preventiva (non a caso reo deriva da res, perché chi era raggiunto da un’accusa diveniva una cosa nelle mani dell’accusatore). Occorre precisare che oggi non esistono più modelli accusatori o inquisitori puri, ma ogni sistema tende a mutuare le sue caratteristiche un po’ dall’uno e un po’ dall’altro sebbene in misura diversa. Ad esempio, nel codice del 1930 era contemplata la figura del pretore che, dopo essere stata oggetto di varie modifiche nel tempo, è stata infine abolita.

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Bresciani Luca.
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