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La comunicazione al Procuratore generale
La comunicazione che deve essere data al Procuratore generale induce a pensare che si tratti come di una bacchettata che il gup dà alla Procura della Repubblica, nel momento in cui nota un difetto nelle indagini. Manca un momento d'indagine per avere un quadro chiaro della situazione.
L'art. 422 cpp, anch'esso modificato dalla suddetta legge, prevede che quando non provvede a norma dell'art. 421, quarto comma, e 421-bis, il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere. Se invece la situazione è più orientata verso un rinvio a giudizio, trova applicazione il 421-bis, il convincimento che l'imputato non deve andare al dibattimento perché il processo sarebbe superfluo; per maturare totalmente, questa caso in cui il giudice ha quasi maturato il convincimento che l'imputato non deve andare al dibattimento perché il processo sarebbe superfluo; per maturare totalmente, questa d'indagine ulteriore.
convinzione ha bisogno di qualcosa in più: un'attività decisiva, che spalanchi le porte alla sentenza di non luogo a procedere. Il legislatore ha nuovamente tenuto presente un'esigenza di economia processuale; se, ad esempio, tutti i testimoni hanno detto che l'autore del furto era un uomo alto due metri e magro, mentre l'indagato arriva a stento al metro e venti ed è piuttosto grasso, il gup può disporre, per fugare ogni dubbio, di sentire anche la persona offesa e poi emettere sentenza di non luogo a procedere. Essenzialmente in questa fase si tratterà di fonti orali, dando quasi per scontato che quelle documentali siano già state depositate. Si noti che il legislatore usa l'espressione "assunzione delle prove"; è una scelta ed inoltre qua l'attività è impropria, perché la prova si forma solo in contraddittorio, conoscitiva è finalizzata solo a decidere sul proseguimento del processo.non sulmerito. E infatti il legislatore regola in modo particolare l'assunzione di questa "prova". Il giudice, ex art. 422, secondo comma, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei periti e dei consulenti tecnici ammessi all'audizione o dei testimoni o imputati in procedimenti connessi ammessi all'interrogatorio. Le audizioni e gli interrogatori non si svolgono secondo la tecnica dibattimentale del cross examination che prevede la sequenza esame-controesame-riesame; qua le danze sono condotte dal giudice, perché, dice il terzo comma dell'art. 422 cpp, che il pm ed il difensore possono porre domanda a mezzo del giudice, proprio come avveniva nel modello inquisitorio. Il quarto comma dell'art. 422 cpp prevede che l'imputato possa chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 64 e che l'interrogatorio sia reso secondo la65 cpp; su richiesta di parte,
Il giudice dispone cross examination, ossia nelle forme previste dagli artt. 498 e 499 cpp (importante! Le dichiarazioni rese in questo frangente avranno un ruolo particolare se si arriverà alla fase dibattimentale, ma lo vedremo…).
Abbiamo detto che il gup può disporre l'assunzione delle prove in presenza di un quadro favorevole all'imputato. Ciò però non toglie che la decisione del gup vada poi per tornare all'esempio di prima, la parte offesa può dire che nella direzione opposta; il ladro era alto proprio un metro e venti e di quella corporatura. In tal caso, l'esito dell'integrazione probatoria sarà difforme dal presupposto che ha mosso il giudice a chiederla.
Esaurita la fase della discussione e delle eventuali integrazioni probatorie, il giudice si ritira e decide sul rinvio a giudizio. Il giudice, ex art. 425, primo e terzo comma, pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo d'azione1.
se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa; 3. se gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio. (introdotto dalla Carotti!) Il secondo comma dell'art. 425 è particolarmente interessante; prevede che ai fini della pronuncia di sentenza di non luogo a procedere il giudice tenga conto delle circostanze attenuanti. In passato non era chiaro se il giudice dovesse limitarsi a valutare solo il materiale fornito dalle parti, ora, invece, è il legislatore stesso che gli impone di tener conto delle circostanze attenuanti che, a suo avviso, esistono. Interessante è pure il terzo comma,dove si fa riferimento agli elementi insufficienti, contraddittori o non idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Si ritiene che la non idoneità sia un'espressione che sintetizza anche le altre due ipotesi: essa non si riferisce a elementi che non saranno in grado di giustificare una condanna, ma a elementi che neanche sono sufficienti a giustificare e sostenere l'accusa. È una valvola di salvaguardia dell'art. 125 disp.ni att.ne che amplia notevolmente lo spettro di operatività della sentenza di non luogo a procedere: il pm avrebbe dovuto chiedere l'archiviazione perché non vi erano elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio, se non lo ha fatto, provvederà ora il gup. Tale regola di giudizio non va peraltro confusa con quella fissata per il dibattimento all'art. 530, secondo comma, cpp. Esiste poi un'ipotesi in cui il gup non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere, quella prevista al
Quarto comma dell'art. 425 cpp, quando il giudice ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. In passato la sentenza di non luogo a procedere non poteva mai essere pronunciata se si dovesse applicare una misura di sicurezza; questa previsione fu ritenuta illegittima dalla Corte costituzionale, così il legislatore è intervenuto: infatti, la confisca non si fonda su una valutazione della pericolosità della persona, propria delle misure di sicurezza personali e che spetta al giudice del dibattimento, ma su una valutazione oggettiva delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato one costituiscono il profitto o il prodotto (ex art. 240 cp).
L'art. 428 cpp prevede che la sentenza di non luogo a procedere possa essere impugnata dal procuratore della Repubblica o dal Procuratore generale oppure dall'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il
fatto non sussiste oche l'imputato non lo ha commesso. Sull'impugnazione decide la Corte d'appello, e contro la sua decisione si può ricorrere in Cassazione. La sentenza di non luogo a procedere non diviene mai irrevocabile. Generalmente, le sentenze divengono irrevocabili o perché non vengono impugnate entro i termini perentori o perché non vi sono più mezzi di impugnazione esperibili; a questo punto, la sentenza diviene definitiva. Questo non accade per la sentenza di non luogo a procedere, che in qualsiasi momento può essere revocata se, come prevede l'art. 434 cpp, sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio. Sarà il gip che, su richiesta del pm, decide la revoca con ordinanza. Se il pm ha chiesto, contestualmente alla revoca, anche il rinvio a giudizio, il gip, se accoglie la richiesta, disporrà la revoca e fissa ladata dell'udienza preliminare, altrimenti ordina la riapertura, dell'art. 436 prevede delle indagini, ex art. 436, secondo comma, cpp. Il terzo poi che con l'ordinanza di riapertura delle indagini il giudice ne fissi anche il termine, non prorogabile, non superiore a sei mesi. La revoca della sentenza di non luogo a procedere è sempre possibile perché non si tratta di una decisione sul merito, ma sull'opportunità o meno di proseguire il processo. Ieri avevamo notato che la disciplina della contumacia non è più contenuta all'interno di quella del dibattimento, ma in quella dell'udienza preliminare, a seguito della l. Come abbiamo detto, siamo arrivati a questa scelta perché l'udienza preliminare ha una funzione ben più importante rispetto al passato, e questo rende necessario verificare fin da essa se l'assenza dell'imputato sia dovuta ad una o, piuttosto, non dipenda dallamancanza di un'effettiva consapevole scelta informazione. La disciplina della contumacia è stata modificata a seguito della sent. Colozza c. Italia della Corte europea del 1985. Abbiamo detto che nelle linee di fondo era (e in parte lo è ancora) simile alla regolazione contenuta nel codice Rocco. Il legislatore si è innanzitutto preoccupato di garantire una sicura ed incontrovertibile conoscenza del processo, cercando di raggiungere questo risultato con un insieme di disposizioni normative. L'art. 420 cpp prevede che, nell'udienza preliminare ed in quella dibattimentale, il giudice debba ordinare la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità. L'atto che dovrebbe garantire la conoscenza del processo all'imputato è formale: se affetto da un vizio di forma che comporta la nullità, si rinvia l'udienza. Si tratta di un sanzionamento alata mediante affissione all'albo pretorio del tribunale e mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del tribunale stesso. L'art. 160 cpp stabilisce che la notificazione può essere effettuata anche mediante spedizione di una copia dell'atto da notificare al domicilio o alla residenza dell'interessato, con avviso di ricevimento. Infine, l'art. 161 cpp prevede che, nel caso in cui l'interessato si trovi all'estero, la notificazione può essere effettuata tramite rogatoria internazionale o tramite l'autorità consolare italiana nel paese in cui si trova. Queste norme sono fondamentali per garantire il diritto di difesa delle parti coinvolte nel processo e assicurare che gli atti processuali vengano portati a conoscenza di tutti i soggetti interessati.