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Soggetti nel procedimento penale

Partiamo dal libro I "Soggetti", il codice attribuisce la qualifica di soggetti a molte persone:

  • Giudice
  • Pubblico ministero
  • Polizia giudiziaria
  • Responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria
  • Persona offesa dal reato
  • Difensore

Tutti i soggetti che non sono menzionati (es: testimone, perito, cancelliere, ecc.) non fanno parte del procedimento penale, non sono soggetti del procedimento ma fonti di prova. Ne emerge che la nozione di soggetti è legata alla nozione di procedimento, mentre la nozione di parti è legata alla nozione di processo.

Procedimento e processo

Il procedimento si definisce come quella serie necessitata e cronologicamente ordinata di atti, cioè atti concatenati da un punto di vista logico e cronologico.

  • Udienza preliminare (da qui in poi si parla di processo penale)
  • Dibattimento

L'inutilizzabilità, che comporta l'invalidità degli atti, si può rilevare in ogni stato e grado del dibattimento: dove "stato" significa fase e "grado" corrisponde al giudice competente (1° giudice di merito, 2° giudice d'appello, 3° ricorso per Cassazione che giudica solo sui giudizi di legittimità).

Notizia di reato

La notizia di reato arriva alla polizia giudiziaria che ha l’obbligo di trasmetterlo al pubblico ministero, il quale ha l’obbligo di iscrizione della notizia di reato nel registro (da questo momento inizia il termine di prescrizione). Il momento iniziale del procedimento penale coincide con l’esercizio dell’azione penale, mentre il momento finale coincide con la sentenza irrevocabile in 1°, con la sentenza in giudicato.

Fasi del procedimento

Si potrebbe così schematizzare:

  • Fase preprocessuale
  • Esercizio dell'azione penale
  • Fase processuale

L’azione penale viene esercitata dal pubblico ministero e contiene la richiesta di rinvio a giudizio (atto formale nel quale si sostanzia l'esercizio dell’azione penale: art. 112 cost.) che contiene la formulazione dell’imputazione (art. 405 c.p.p. “Inizio dell’azione penale. Forme e termini”). L’azione penale è la richiesta, fatta dal p.m. (soggetto attivo dell’azione penale), diretta al giudice, di decidere sull’imputazione.

Imputazione

L’imputazione è l’attribuzione, l’addebito di un certo fatto di reato ad un soggetto determinato; l’art. 417 (“Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio”) indica i tre elementi che caratterizzano il rinvio a giudizio e che fanno capire che cosa sia l’imputazione. Elementi essenziali dell’imputazione:

  • Individuazione di un imputato: lettera a dell’art. 417 (tuttavia nelle indagini preliminari è possibile procedere contro ignoti)
  • Descrizione del fatto storico (lettera b dell’art. 417)
  • Individuazione delle norme di legge (lettera b dell’art. 417)

Effetti dell'azione penale

L’esercizio dell’azione penale ha alcuni effetti:

  • Si passa dal procedimento al processo penale in senso stretto (non si ha più un indagato bensì un imputato)
  • Si fissa l'oggetto del giudizio, dell'accertamento in maniera tendenzialmente immutabile
  • Il giudice ha l’obbligo di decidere (dopo la richiesta di rinvio a giudizio)

Distinzione tra soggetti e parti

Per soggetti si intende quelli rientranti nell'elenco del codice (soggetti in astratto) che tuttavia non ne dà una definizione. La dottrina dice che sono le persone titolari di poteri di iniziativa nel procedimento penale, cioè possono compiere atti di propria iniziativa. Tuttavia, vi sono anche non soggetti, come nell’art. 45 (“Casi di remissione”), come i testimoni, cioè coloro che non hanno poteri di iniziativa nel procedimento penale.

Per parti (siamo nel processo), si deve fare riferimento alla nozione di azione penale; è il soggetto (p.m.) che rivolge al giudice la richiesta di decidere sull’imputazione. Imputato, pubblico ministero (soggetto che compie le indagini) e giudice sono parti necessarie del processo, cioè senza di essi non ci sarebbe processo; l’imputato ed il p.m. diventano parti del processo mentre il giudice è un soggetto terzo ed imparziale, così come la polizia giudiziaria che è un soggetto che non diventa mai “parte”.

Indagini preliminari

Nelle indagini abbiamo la persona offesa dal reato, cioè il soggetto passivo del reato che agisce nelle indagini preliminari. La parte civile è una parte eventuale del processo (si parla di processo penale e non di indagini preliminari), cioè il danneggiato dal reato che si può anche costituire parte civile (dall’udienza preliminare in poi) in quel caso vi sarà anche una responsabilità civile, altrimenti resterà “soggetto”.

La fase delle indagini preliminari serve al pubblico ministero per decidere:

  • Se dovrà esercitare l’azione penale (udienza preliminare + dibattimento) oppure
  • Se dovrà chiedere l’archiviazione (questa alternativa nello schema è indicata dal tratteggio)

Dopo l’udienza preliminare, che rappresenta un momento di controllo sulle indagini svolte dal P.M., il giudice unico preliminare (GUP) ha due alternative emana un decreto che dichiara il giudizio.

Dibattimento

Dibattimento è la fase successiva:

  • Sentenza di non luogo a procedere
  • Fase successiva: dibattimento

Sistemi processuali

Sistema inquisitorio

  • Il giudice ricerca le prove in segreto e redige il verbale assume le prove in segreto
  • Un giudice controlla la necessità del rinvio a giudizio
  • Decisione sulla base di atti scritti

Sistema accusatorio

  • L’accusatore svolge investigazioni in segreto
  • Dibattimento orale e in contraddittorio con esame incrociato
  • Decisione basata, di regola, sulle prove assunte in dibattimento

Sistema misto

  • Il p.m. formula le richieste; il giudice istruttore ha il potere di ricercare le prove, assumerle in segreto
  • Decisione basata anche su prove assunte prima del dibattimento

Sistema misto

Nel sistema misto abbiamo:

  1. Fase di istruzione: dove emerge un primo principio, cioè il fatto che il sistema è misto perché il giudice istruttore ha il potere di ricercare le prove, assumerle in segreto, decidere, valutare la prova già in fase istruttoria (è un giudice di marca inquisitoria perché in lui c’è un cumulo di funzioni).
  2. In questa prima fase si pensa prevalentemente alla difesa della società e non alla tutela dell’imputato; tuttavia vi sono dei temperamenti di tipo accusatorio:
    • Il giudice si mette in moto sotto richiesta del pubblico ministero (in Italia con l’azione penale ed in Francia con l’azione pubblica)
    • Il p.m. è un magistrato (che entra tramite concorso) dotato di stabilità, è il rappresentante del potere esecutivo presso il potere giudiziario
    • Di regola chi può limitare la libertà personale è solo un giudice, chi può assumere prove è solo un giudice
  3. Chi è che decide per i reati più gravi? È soltanto un organo giudiziario: sezione della corte di appello, composta da 3 giudici della corte d’appello, che decidono sulla richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero; inoltre, per i reati più gravi c’è la giuria popolare.
  4. Fase di dibattimento: il dibattimento è prevalentemente di tipo accusatorio con alcuni temperamenti di tipo inquisitorio: nel sistema misto non c’è l’esame incrociato.

Codice del 1930 e codice del 1988

In Italia, il movimento liberale ha preteso un sistema misto a tutela delle libertà; questo sistema garantista è entrato in vigore nel 1913 con Giolitti. Nel 1930, con lo stato totalitario, si è passati ad un sistema di tipo autoritario (es: l’istruzione era segreta). Successivamente, con la proclamazione della carta costituzionale del 1948, che prevedeva tra le varie norme costituzionali quelle che introdussero la separazione dei poteri dello stato e quelle che stabilirono la separazione delle funzioni nel processo penale, si è pensato ad un nuovo codice di procedura penale: codice del 1988.

Schema 1.2.5 pag 9

Codice del 1930 Codice del 1988
Il p.m. ha poteri coercitivi ed istruttori, cumulo delle funzioni Separazione delle funzioni
Il giudice istruttore ricerca le prove Separazione delle fasi
Le dichiarazioni assunte prima del dibattimento sono utilizzabili ai fini della decisione Separazione delle fasi del procedimento

Modelli e principi nel sistema processuale

Paragone per principi tra:

  • Codice del 1930 (che prevedeva un sistema misto sulla base del modello Napoleonico)
  • Codice del 1988 (che è una modifica)

Nel modello Francese originario:

  • Il pubblico ministero ha potere di richiesta e potere di indagini
  • Il giudice istruttore ricerca le prove ed assume le prove (se c’è un giudice istruttore, siamo in un sistema misto)

Deroga del sistema misto: la polizia giudiziaria ed il pubblico ministero hanno potere di arresto in flagranza (cioè del reato che si sta commettendo attualmente). In Italia, il pubblico ministero ha aumentato i suoi poteri: oggi è un magistrato indipendente alla pari del giudice.

Nel codice del 1930, il p.m. aveva gli stessi poteri del giudice di conseguenza saltava la separazione delle funzioni:

  • Il p.m. aveva solo poteri di accusa
  • Il giudice non va alla ricerca delle prove ma le assume

Codice del 1988: principi

Il codice del 1988 si basa su questi due principi:

  1. Separazione delle funzioni: non c’è più il giudice istruttore ma il G.i.p. (giudice per le indagini preliminari) che si limita a decidere sulle richieste del pubblico ministero.
  2. Separazione delle fasi: le dichiarazioni raccolte in segreto non possono essere utilizzate in dibattimento.

In conclusione, siamo passati ad un sistema prevalentemente accusatorio.

Dibattimento: sistema misto

Come si svolgeva il dibattimento nel 1930? Veniva chiamato il testimone: si procedeva all’esame testimoniale e si chiedeva la conferma delle prove raccolte dal p.m. oppure delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria. Le parti non potevano fare direttamente domande al testimone.

Dibattimento: sistema accusatorio

Veniva chiamato il testimone:

  • Il presidente chiedeva le generalità del testimone
  • Il testimone viene interrogato dalla parte che lo ha citato (pubblico ministero): esame
  • Il testimone viene controinterrogato dal difensore dell’imputato: controesame, si attua così l’esame incrociato

Emerge la regola del contraddittorio (come regola) nella formazione della prova (in modo dialettico), regola che si ricava dall’art. 111 4° cost. (comma da 1° a 5° introdotti dalla legge costituzionale 63/2001). Se l’imputato non ha avuto modo di confrontarsi con il suo accusatore non può essere accusato.

Procedimento penale e giudici

Tra i soggetti del procedimento penale elencati dal codice al primo posto troviamo: il giudice. In materia penale del giudice se ne può parlare a livello di principi costituzionali; tuttavia, occorre prima individuare quali sono i giudici penali ordinari.

Giurisdizione

  • Indipendenza (art. 104 cost.)
  • Imparzialità (art. 111 2° cost.)

Quanto sono assicurate indipendenza ed imparzialità in concreto? Il potere giudiziario è frazionato, diffuso sul territorio, ogni organo ha una sua competenza.

Competenza

Che cosa è la competenza? È quella parte di funzione giurisdizionale che è svolta dal singolo organo e che viene individuata con diversi criteri:

  • Competenza per materia
  • Competenza per territorio
  • Competenza per connessione dei procedimenti

Giudici penali ordinari

Schema 2.1.6 pag 15

Giudici penali ordinari Competenza
Corte di cassazione
Corte di appello Tribunale monocratico in qualità di giudice
Corte di assise di appello
Giudice di pace
Tribunale per i minorenni Collegiale
Tribunale Monocratico
Corte di assise

Competenza per materia

Perché le norme di competenza del giudice devono essere indicate nella legge? Perché esiste la riserva di legge per competenza che si ricava dalla costituzione:

  • Art. 101 2° cost. → Il giudice è soggetto soltanto alla legge
  • Art. 25 cost. → Principio del giudice naturale precostituito per legge

Riserva di legge rinforzata: vuol dire che il luogo dove si è verificato il reato deve essere tenuto presente, cioè è un vincolo per il legislatore. La norma sulla competenza deve riguardare i reati commessi dopo la sua entrata in vigore (la norma sulla competenza della legge non è retroattiva) ed indica quale è il giudice naturale di ciascun cittadino.

Regole per la determinazione della competenza

Art. 4 c.p.p.: Regole per la determinazione della competenza

“Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato (art. 56 c.p.). Non si tiene conto della continuazione (art. 81 c.p.), della recidiva (art. 99 c.p.) e delle circostanze del reato (art. 61 ss. c.p.), fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale (art. 63 3° c.p.).”

Un esempio di pena di specie diversa è l’ergastolo oppure le circostanze ad effetto immediato, cioè quelle che ammettono un aumento in concreto di oltre 1/3.

Competenza della corte di assise

Art. 5 c.p.p.: Competenza della corte di Assise

“La corte di Assise è competente:

  • Per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio (artt. 56 e 575 c.p.), di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall’articolo 630, primo comma, del codice penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 Ottobre 1990, n 309;
  • Per i delitti consumati previsti dagli articoli 579,580,584 del codice penale;
  • Per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586,588 e 593 del codice penale;
  • Per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della 12 disposizione finale della costituzione, dalla legge 9 Ottobre 1967, n. 962 e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.”

La lettera a quando parla dei delitti previsti dal D.P.R. 309 si riferisce al genocidio.

Corte d'Assise

È un organo composito di cui fanno parte due giudici di carriera e sei giudici popolari che decidono sia su questioni di fatto che di diritto; se in un giudizio vi sia un caso di parità tra i giudici prevale l’opinione più favorevole all’imputato. La conseguenza di essere un organo composito è che vi sono giudici popolari che non sono giuristi ma rappresentano l’opinione pubblica mentre i giudici togati sono giudici di corte d’appello.

Competenza per materia

Schema 2.1.11 pag 19

La competenza per materia

  • Tribunale per i minorenni: reati commessi da persone minori degli anni diciotto (art. 3 D.p.r 448/1988)
  • Corte d'Assise: Competenza quantitativa: es. delitti punibili con l’ergastolo o la reclusione di almeno ventiquattro anni (art. 5 lett.a)
  • Tribunale:
    • Collegiale:
      • Quantitativa: reati puniti con la pena detentiva superiore a 10 anni nel massimo (art. 33 bis 2°)
      • Qualitativa: reati specificamente indicati (art. 33 bis 1°); es. associazione mafiosa
    • Monocratico (giudice singolo: ex pretore):
      • Residuale: reati non attribuiti al tribunale in composizione collegiale (es. reati puniti con pena detentiva fino a 10 anni nel massimo; art. 33 ter 2°)
      • Qualitativa: stupefacenti (art. 33 ter 1°)
  • Giudice di pace: competenza qualitativa: reati elencati nell’art. 4 D.Lgs. 28 Agosto 2000, n.274; es: percosse (art. 581 c.p.); ingiuria (art. 594 c.p.)

Non rientrano nella competenza della Corte d’Assise: rapina, estorsione, sequestro di persona. Il tribunale collegiale (3 giudici di pace) ha una competenza di tipo residuale rispetto al Tribunale dei minorenni ed alla Corte di Assise.

Il giudice di pace è un giudice nominato a tempo, non è di carriera, non è professionale ma è un semiprofessionale. Dal 2000 esiste il giudice di pace. Il giudice di pace funziona meglio della giurisdizione ordinaria perciò alcune competenze sono passate al giudice monocratico (es: delitti di spaccio di stupefacenti con effetti non aggravati; es: omicidi colposi da responsabilità medica o professionale).

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Tonini Paolo.
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