L'appello
L'appello costituisce il secondo grado di giudizio ed è il più ampio mezzo di impugnazione ordinario. Si definisce come il mezzo attraverso cui si chiede al giudice dell'impugnazione un riesame della questione precedentemente analizzata da altro giudice e ha ad oggetto la riforma o la conferma del precedente provvedimento. Alla base vi è il presupposto della sussistenza o meno del pregiudizio lamentato dall'appellante.
Giudizio d'appello
Il giudizio d'appello può essere operato:
- Dalla Corte d'Appello, contro le sentenze del tribunale, del G.U.P. per le sentenze di non luogo a procedere, e del G.I.P. per i reati di competenza del tribunale.
- Dalla Corte d'Assise d'Appello, contro le sentenze della Corte d'Assise e del GIP per i reati di competenza della Corte d'Assise.
Non a tutti i provvedimenti va comunque assicurato il giudizio di appello dato che a parere della Corte Costituzionale, l'appello non ha tutela costituzionale a differenza del ricorso per Cassazione.
Appellabilità oggettiva e soggettiva
Quanto all'appellabilità oggettiva, sono appellabili le sentenze di condanna e di proscioglimento, eccezion fatta per il giudizio abbreviato e dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e la sentenza di proscioglimento emessa prima del dibattito. E inoltre, ex art. 593 cpp, modificato ora con legge 46/2006, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, contro le sentenze di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, e contro le sentenze di condanna con pena dell'ammenda, o di proscioglimento per non luogo a procedere su contravvenzioni per cui è prevista la sola ammenda o pena alternativa.
Quanto all'appellabilità soggettiva, sono legittimati a proporre appello il P.M. e l'imputato. La legge n. 46/2006 ha modificato però le disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento: I principi ispiratori della riforma sono desumibili dall'esame dei quattro punti nodali della nuova normativa:
- L'eliminazione del potere, in capo al pubblico ministero, di impugnare le sentenze di proscioglimento;
- L'obbligo di richiedere l'archiviazione, quando la Cassazione abbia confermato l'inesistenza di gravi indizi in sede cautelare;
- La modifica dell'art. 606 c.p.p.;
- Il principio per cui la condanna deve fondarsi su una prova di colpevolezza che superi ogni ragionevole dubbio.
Principi del procedimento accusatorio
In particolare, si è voluto evidenziare come il procedimento accusatorio sia impregnato di presunzione di innocenza, e come il Pubblico Ministero sia impegnato a superarla: l'intera riforma è ispirata al principio per cui, qualora non vi riesca in primo grado, detta presunzione divenga assoluta. Si è posto l'accento sul legame sussistente tra la presunzione di innocenza e la necessità che essa, se superata, deve esserlo in maniera particolarmente pregnante (dall'angloamericano beyond any reasonable doubt, ossia "oltre ogni ragionevole dubbio").
Viene inoltre in rilievo il principio secondo il quale la prova si forma in contraddittorio avanti al giudice che deve assumere una decisione, e detta prova riveste un valore tale da non essere superabile mediante una mera rilettura delle carte, cui è corollario armonico l'eccezione inerente le nuove prove, su cui è fondabile l'appello.
Innovazioni procedurali
Quanto all'aspetto strettamente procedurale, le innovazioni principali rispetto al passato si possono così sintetizzare:
- L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle "ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva". Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche con la sentenza di primo grado;
- Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza;
- Il pubblico ministero è obbligato, al termine delle indagini, a formulare richiesta di archiviazione quando la Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che giustificano l'applicazione di una misura di custodia cautelare e, successivamente, non sono stati acquisiti ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini.
Sulla base di quanto esposto brevemente in precedenza, si pone il problema di quando il p.m. potrà appellare una sentenza di proscioglimento. A proposito di questo, il legislatore ha ricordato brevemente le definizioni di prova "nuova" e prova "decisiva", laddove la prima richiama la distinzione tra prova "sconosciuta in precedenza" e prova "inesistente in precedenza".