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GIP DIVENTA GUP

Problemi di incompatibilità: il gip persona fisica che ha assunto decisioni nel merito riguardo l'indagato non potrà essere gup. Gup è solo una attribuzione che viene data alla fine delle indagini preliminari e in seguito alla richiesta di rinvio a giudizio. Il gip che diventa gup deve fissare l'udienza preliminare in termini molto rapidi.

L'articolo 418 prevede che la fissazione con decreto della data avvenga entro 5 giorni dal deposito della richiesta (inizialmente era di due giorni): evitare passi troppo tempo, ragionevole durata del processo. Tra la data di richiesta e quella dell'udienza non possono passare più di trenta giorni.

Udienza preliminare: un modo per anticipare il contraddittorio, fa da "filtro". Si svolge in camera di consiglio. Ai soggetti deve essere notificato dalla parte della cancelleria del giudice la data giorno e luogo dell'udienza, con avvertimento all'imputato che qualora non compaia.

verranno adottate le disposizioni riguardanti l'assenza. Il codice consente all'imputato la facoltà di rinunciare all'udienza preliminare. Comma 5 "L'imputato può rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato [458 3] con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale [122], almeno tre giorni prima della data dell'udienza. L'atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura dell'imputato." Oltre che all'imputato anche alla persona offesa deve essere notificato l'avviso: quando la persona offesa dal reato cumula in sé anche quella di danneggiato dal reato è a partire di questa udienza che può costituirsi parte civile. All'interno dell'udienza: Nella fase iniziale degli atti introduttivi c'è l'attività volta alla verifica della

regolarecostituzione delle parti.

Art 420: "L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato (1). Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità (2)."

- Assenza dell'imputato: nel 2014 il legislatore ha messo mano alla vecchia disciplina della contumacia, sostituendola con l'assenza. L'input decisivo è giunto al legislatore all'esito di una serie di condanne che venivano dalla cedu.

Art 6 riconosce in modo implicito il diritto dell'imputato ad essere presente al suo processo. Si tratta di un diritto a cui l'imputato può validamente rinunciare purché si tratti di una rinuncia di carattere consapevole (l'imputato deve essere stato debitamente informato del processo a suo carico).

ma anche alla specifica udienza)

Il legislatore ha tenuto conto di questo articolo quando ha modificato la disciplina.

Nel 2014 il legislatore distingue:

a. Ipotesi in cui ci sia conoscenza certa dell'udienza da parte dell'imputato - Art 420 bis comma 1 - Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.

b. Ipotesi in cui ci sia la conoscenza certa da parte dell'imputato del processo pendente a suo carico da cui deriva una conoscenza presunta dell'udienza ( manca una rinuncia espressa a comparire) il legislatore prende in considerazione situazioni sintomatiche secondo le quali presumere che egli essendo a conoscenza del processo decida di non partecipare a quella determinata udienza. - art 420 bis comma 2 - "alvo quanto previsto dall'articolo 420 ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel

Corso del procedimento abbiadichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misuracautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputatoassente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovverorisulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si èvolontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.”- sipresume che l'imputato non presente intende non presenziare al processo e quindi si puòcomunque proceder in sua assenza. Lo stato di assenza può essere revocato qualoral'imputato compaia in giudizio nelle sentenze successive e da quel momento lo siconsidererà tutti gli effetti presente.Impedimento a comparire sia dell'imputato che del difensore – art 420 ter - Quandol'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che

l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento (2), il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'articolo 419, comma 1.

L'imputato vuole essere presente, ma per un evenienza esterna alla sua volontà non riesca ad arrivare purché la documenti, l'udienza non si svolgerà e verrà fissata e notificata una nuova data d'udienza.

c. Ipotesi in cui l'imputato ignora sia la pendenza del processo sia l'esistenza dell'udienza – art 420 quater – "Fuori dei casi previsti dagli articoli 420 bis e 420 ter e fuori delle ipotesi di nullità della notificazione, se l'imputato non è presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della

polizia giudiziaria.”si dispone la “notifica a mani proprie”. In seguito, la durata del processo viene sospesaper evitare che possano decorrere i termini soprattutto con riferimento alla prescrizione delfatto di reato per cui si procede.

Se non è possibile effettuare la notifica: la conseguenza è la sospensione del processoposto che manca la prova della conoscenza del processo stesso nei confronti dell’imputato(se il difensore è di fiducia, è raro che non gli sia stato avviso. Si tratta dunque di casi in cuiil difensore è quello d’ufficio).

Sospensione del processo, dei termini inserimento dei dati concernenti sia l’imputatoche il processo in modo tale che se rintracciato, si possa procedere alla notifica e si possariperdere il processo.

“Contenuto standard – art 421: consiste nella “discussione”. Il pubblico ministero esponesinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli

Elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio. L'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499. Prendono poi la parola, nell'ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria dell'imputato che espongono le loro difese. Il pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta."

Il primo a prendere parola è sempre il p.m. e il difensore dell'imputato è sempre l'ultimo a parlare. Terminata la fase illustrativa c'è la formulazione delle conclusioni da parte del p.m. e poi da parte dei difensori. "Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni."

[439 2] utilizzandogli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 416 comma 2 nonché gli atti e idocumenti [234] ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione [419 2] (2)."

Si svolge allo stato degli atti: facendo riferimento a quello che è stato raccolto dal p.m. che hadepositato contestualmente alla richiesta di rinvio a giudizio.

Comma 4: Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione.

Il giudice può ritener di non avere tutti gli elementi necessari per potere assumere la deliberazione che conclude l'udienza preliminare e ha due alternative:

421 bis può chiedere al p.m. di integrare le indagini preliminari svolte in precedenza.

422: può disporre l'assunzione in sede d'udienza delle prove dalle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere (una dei possibili epiloghi dell'udienza preliminare).

Non ci sono limiti per quanto riguarda il tipo di atti compiuti, devono essere decisivi per una sentenza di non luogo a procedere. L'imputato anche in questo caso può chiedere sempre di essere sottoposto all'interrogatorio. All'esito di questa attività meramente eventuale ci sarà una nuova discussione e a seguito della quale il gup si ritira per deliberare. Due possibili epiloghi: - Sentenza di non luogo a procedere - Emissione del decreto che dispone il giudizio, ci saranno contenute tutte le generalità dell'imputato, la descrizione del fatto di reato, la data della fissazione dell'udienza in cui inizierà materialmente il processo nei confronti dell'imputato. Contenuto eventuale – art 421 bis/ 4228/4/2019 Sentenza di non luogo a procedere: - è la regola di giudizio utilizzata per sciogliere l'alternativa dei 2 possibili epiloghi dell'udienza preliminare; - è una sorta di reciproco di quella cheSegue il pubblico ministero per chiedere l'archiviazione; il GUP emette una sentenza di non luogo a procedere tutte le volte in cui, con una valutazione di tipo prognostico, ritiene superfluo il passaggio al successivo dibattimento. Tre situazioni in cui ritiene superfluo il dibattimento: - Articolo 425 del codice di procedura penale: "se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo (comma 1). Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa."

in giudizio”(comma 3);

1. comma 1 prima parte: tutte le volte in cui si configuran

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SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher als.derosa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Zanetti Elena.