Che cosa intendiamo per diritto processuale penale
Il diritto processuale penale è quella parte di diritto che studia il processo penale: regole, principi ed istituti. Il processo penale è una successione di atti che sono funzionalmente e strutturalmente collegati tra loro in modo necessario e che sono diretti ad un fine ben preciso, ovvero quello di verificare se effettivamente è stato commesso un reato, individuarne l’autore e determinare quali siano le conseguenze più congrue per questa situazione.
Ordine e finalità del processo penale
"Atti che sono funzionalmente e strutturalmente collegati tra loro in modo necessario" seguono un ordine necessario, non si possono invertire le fasi, gli atti all’interno di ogni fase si collocano esattamente nel posto in cui devono essere, in rapporto alla loro funzione specifica. È una successione di atti che sono uno la conseguenza dell’altro. Ciascuno di essi è volto ad una finalità ben precisa che si inserisce in quello che è il processo nel suo complesso.
Il reato rappresenta una sorta di ipotesi di lavoro rispetto al processo. Il collegamento tra diritto penale sostanziale e quello processuale è molto stretto. Il diritto processuale è il "braccio operativo" del diritto penale sostanziale: gli permette di produrre i propri effetti. Senza reato commesso non ci sarebbe necessità di mettere in moto il processo.
Forma e sostanza nel diritto processuale penale
In nessun altro ambito come in questo, forma equivale a sostanza. La procedura penale non è un insieme di formalismi: il rispetto delle norme e delle regole è da vedere come la garanzia più efficace della correttezza degli accertamenti posti in essere e del rispetto delle garanzie dell’imputato in posizione di uguaglianza. Attraverso il rispetto delle forme, riusciamo a raggiungere il risultato della correttezza dell’accertamento e allo stesso tempo garantire in posizione di uguaglianza i diritti degli imputati e delle persone offese (vittime del reato).
Le forme sono dunque garanzia del rispetto dei diritti dei soggetti che partecipano al processo. Tanti più sono i diritti da accertare tanto più il processo può divenire lungo. Bisognerebbe riuscire a raggiungere un punto di equilibrio tra un livello sufficiente di garanzia e una tempistica congrua: molto spesso si sente invocare la necessità di un processo rapido e celere. La celerità non è un valore assoluto: non è vero che tanto più un processo è veloce tanto più questo sia un dato positivo. Necessariamente serve del tempo per svolgere in maniera ottimale le attività all’interno del processo. Minor tempo non vuol dire maggiore correttezza. Sarebbe necessario invece ispirare ad un processo che si svolga in tempi congrui rispetto al tipo di accertamento che deve essere compiuto.
Modelli di processo penale
Diversi sono stati i modelli pensati per strutturare il processo penale (entrambi sono andati a evolversi in un processo misto). Entrambi hanno una comune origine romanistica, ma comune di due epoche diverse.
- Processo di tipo accusatorio / di common law nato in Inghilterra, esportato negli Stati Uniti, e a tutti i paesi sotto dominio inglese. Si richiama al diritto romano di epoca repubblicana, motivo che giustifica il ruolo preponderante per la giurisprudenza.
- Processo di tipo inquisitorio / di civil law si è sviluppato nell’area continentale. Sino al codice del ’30 vi era una nettissima connotazione di tipo inquisitorio. Si richiama al diritto romano di origine giustinianea, il ruolo preponderante è della legge scritta.
Caratteristiche del processo inquisitorio
- Ispirato al principio di autorità. È un tipo di processo che va alla ricerca della "verità storica" cerca di ricostruire come concretamente si è svolto il fatto di reato. Vede il ruolo preponderante del giudice che non solo decide ma va anche alla ricerca delle prove, coniuga in sé delle funzioni che nell’altro tipo di processo sono distinte.
- Il giudice raccoglie le prove, inizia il processo e decide. Cumula in sé funzioni molto significative. È un processo che, almeno per una sua parte (indagini) ha connotazione di segretezza molto accentuata.
- Si basa su atti scritti.
- Non si pongono limiti ai mezzi di acquisizione delle prove.
- Si può fare ricorso alla carcerazione preventiva (es. per convincere a confessare) ma anche a un processo che faceva ricorso alla tortura. Ogni metodo di accertamento è lecito, in vista dell’obiettivo determinato: comprendere come i fatti si sono svolti in concreto.
- Si basa sul principio di reità: l’imputato deve dimostrare la propria innocenza davanti al giudice. È l’autorità giudiziaria a formulare l’accusa e di fronte a questa, l’imputato deve dimostrare la propria innocenza.
- Dal punto di vista delle fonti: primato della legge, della fonte scritta, dei codici. Nei sistemi continentali nei quali si è sviluppata la giurisprudenza ha semplicemente una funzione di interpretazione della norma di legge.
Caratteristiche del processo di tipo accusatorio
- Si fonda sul principio dialettico: è un processo che non va alla ricerca della verità storica, ma della realtà processuale mira a ricostruire al suo interno le vicende concrete ed è un processo che si fonda sulla parità delle parti, intendendosi come parti l’accusa (il p.m.) e l’imputato e il suo difensore. Nel processo di common law classico, chi incarna l’accusa e chi incarna la difesa si trovano su posizioni di parità e di fronte a loro c’è il giudice che rispetto a loro è terzo ed imparziale, il giudice diviene una sorta di arbitro.
- Una serie di regole rigide volte a garantire la correttezza processuale, soprattutto per quanto riguarda la parte probatoria.
- Tutto si dovrebbe svolgere in materia orale con immediatezza di fronte al giudice, e in dibattimento. Il risultato delle attività di indagine non costituiscono prove.
- Alle sue origini era lo stesso danneggiato dal reato, che incarnava l’accusa accusando l’autore del reato, non vi era il p.m.
- È inversa anche la regola di giudizio: non si parte dalla presunzione di colpevolezza, ma dalla presunzione di non colpevolezza/di innocenza. È l’accusa che deve dimostrare la colpevolezza dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.
- Pone limiti alla restrizione della libertà personale.
- Dal punto di vista delle fonti: si fonda sul primato del precedente, decisioni prese da corti di grado superiore che fanno “stato” rispetto alle decisioni su casi analoghi che si dovessero verificare successivamente. È la giurisprudenza che “fa diritto”, stabiliscono le corti superiori il principio di diritto che deve essere portato avanti per tutti gli altri casi analoghi. La regola è quella del precedente “stare decisis”, ma è possibile che si verifichi un “superamento del precedente”.
Con il passare del tempo, questi modelli si sono “ibridati” uno con l’altro. Per esempio, si è verificato secoli fa un progressivo inserimento del principio dell’oralità e della immediatezza del processo accusatorio classico e quindi le caratteristiche di segretezza tendono a rimanere solo nella fase d’indagini. Nel processo di common law è stato modificato il ruolo del giudice, che non è più arbitro terzo e imparziale, nel processo accusatorio più moderno il giudice è in grado di svolgere molte più attività che prima non gli erano consentite. Il processo americano conserva tutt’oggi caratteristiche che nel processo "madre" inglese non ci sono più.
L’evoluzione sta andando verso un processo di tipo misto, un modello ibrido che coniuga in sé istituti, regole e caratteristiche prese dalle altre tradizioni processuali. Vi sono più accezioni:
- Situazione in cui all’interno di un singolo sistema processuale esistono più modelli di processo dotati di gradi diversi di semplificazione. All’interno del nostro codice esiste un intero libro dedicato ai procedimenti speciali: processo che può essere svolto secondo procedure diverse, secondo modalità alternative.
- Esiste dunque il processo ordinario (quello più lungo e garantito) che si caratterizza per il dibattimento, più una serie di modelli differenziati in cui manca una o un'altra fase in base a esigenze specifiche.
Giusto processo
Giusto processo andrebbe inteso come "equo processo" è quel processo che si ispira di un nucleo ben determinato di diritti e garanzie che è sancito, dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Nata all’interno del Consiglio d’Europa, non Unione Europea. Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, l’UE ha recepito la CEDU come un testo fondamentale.
Art 6: fa una sorta di "summa" di diritti e garanzie rilevanti all’interno del processo penale. Rubrica "equo processo". All’interno dell’articolo si afferma che il processo debba essere pubblico, che all’imputato deve essere garantito il diritto di difesa, che deve esserci un tempo adeguato a svolgere la difesa, diritto al contraddittorio.
Comma due: presunzione di innocenza.
Comma tre: enuncia in maniera sistematica quelli che sono i diritti dell’accusato. Giusto processo si deve fare riferimento ad un processo che riconcorre questo nucleo di garanzie enunciate all’art. 6 della CEDU.
Il nostro processo penale
Storicamente la nostra tradizione processuale è stata di tipo inquisitorio. Il codice Rocco, prevedeva un processo di tipo inquisitorio, vedeva la presenza di una figura, quella del giudice istruttore che secondo la tradizione inquisitoria era il giudice che raccoglieva le prove e poi decideva in base a quelle. Nel momento in cui cessa la sua vigenza, il codice non era più quello della sua nascita, aveva subito molti interventi di modifica soprattutto con la fine del regime fascista. Negli anni ’50 aveva subito un sostanzioso intervento di modifica che ne aveva attenuato i caratteri più rigidi. Altri interventi sono intervenuti dopo. Alla fine, della sua vigenza, era un codice che prevedeva un processo misto.
Nel ’87 il legislatore decide di fare una riforma del processo penale: si introduce nel nostro ordinamento il modello penale accusatorio. La legge 81/1987 era una legge delega, conteneva una serie di principi guida e di indicazioni per mettere appunto il testo vero e proprio del codice. Si componeva di 105 direttive/criteri guida che si ispiravano a tre principi fondamentali:
- Il nuovo processo avrebbe dovuto attuare i principi della costituzione.
- Adeguare il processo alle norme principi contenuti nelle convenzioni internazionali, ratificate dall’Italia e relative ai diritti della persona.
- Attuare principi del sistema accusatorio.
I principi del sistema accusatorio
- Separazione delle funzioni tra giudice e p.m.: le indagini vengono fatte dal p.m. e poteri giurisdizionali vengono affidati al giudice.
- Separazione delle fasi processuali: il nostro processo attuale prevede una tripartizione di fasi (indagini preliminari, udienza preliminare, e dibattimento) ognuna di queste fasi ha una finalità precisa. Nell’88 queste fasi erano impermeabili l’una all’altra. L’attività precedentemente svolta non doveva passare in quella successiva, ognuna doveva essere autonoma ed indipendente.
- Semplificazione del procedimento: ci si sarebbe dovuti arrivare attraverso la creazione da una serie di procedimenti semplificati e alternativi da mettere in campo in alternativa alla procedura ordinaria tripartita, che è massimamente garantita che è anche per questo motivo quella più lunga da gestire.
- Tendenziale imparità delle parti.
Pendolarismo degli interventi di modifica negli ultimi anni si è perso di vista la visione complessiva del processo da parte del legislatore che molto spesso è intervenuto sul processo, avendo di mira, solo settori limitati del processo stesso, oppure spinto da necessità di cronaca o dal reiterarsi di determinate ipotesi di reato. Questo ha portato al succedersi di interventi di stampo molto rigido e repressivo ad altri di segno completamente diverso. La corte costituzionale con interventi molto significativi ha portato dei cambiamenti. Es. sentenze del ’92 hanno influito sulla impermeabilità tra le fasi del processo.
Sistema delle fonti
Interne vs di provenienza internazionale
20/30 anni fa erano rilevanti per lo più le fonti interne, ora invece sono molto importanti anche fonti di provenienza comunitaria. L’UE rappresenta una cooperazione molto avanzata e una elaborazione molto avanzata di norme dal punto di vista processuale. La normazione europea incide sempre di più sul processo italiano.
Fonti interne
- Costituzione: al suo interno troviamo il fondamento della disciplina di molti istituti regolati in modo più approfondito all’interno del codice.
- Legge ordinaria: con riferimento alla materia processualistica c’è la riserva di legge disposizioni del processo penale possono essere prodotte solo da legge ordinaria parlamentare, decreti-legge o i decreti legislativi. La legge ordinaria principale di riferimento è il codice di procedura penale dell’88. Entrato in vigore nell’89. Il codice non esaurisce tutte le disposizioni rilevanti ai fini della disciplina del processo penale.
- Disposizione di attuazione sono un testo che si affianca al codice.
- Norme che disciplinano processo minore a carico di minori ulteriore testo adottato.
- Disciplina del processo a carico degli enti con decreto legislativo.
Costituzione
- ART 2: riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo. Vengono specificati nella tutela del diritto alla libertà.
- ART 3: la violazione dell’art. 3 è uno dei motivi che con maggiore frequenza tornano nelle motivazioni della corte cost. L’art 3 afferma il principio di uguaglianza: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese." COMMA 1: si parla di cittadini. Il riconoscimento del principio di uguaglianza non va inteso come riferito solo ai soggetti in possesso della cittadinanza italiana. Cittadini è da considerare in un contesto più ampio che prescindere della cittadinanza, è da intendersi come tutte le persone. COMMA 2: Rimuovere ostacoli tutti i partecipi ad un processo devono poter esercitare i diritti che l’ordinamento loro riconosce su basi di parità e quindi senza nessuna discriminazione.
- ART 6: esiste la possibilità del bilinguismo del processo. Norme di derivazione europea: possibilità della presenza di un interprete, e traduzione degli atti.
- ART 13, 14, 15: ciascuno di essi si occupa di una libertà particolare.
- ART 13: libertà personale: trovano il proprio fondamento tutto ciò che riguarda la disciplina delle misure cautelari e precautelari. "La libertà personale è inviolabile." La costituzione si preoccupa di individuare le condizioni indispensabili per consentire delle limitate limitazioni alla libertà personale, ma solo a condizioni specifiche. "Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge" Le limitazioni della libertà personale sono soggette ad una riserva di legge (è solo la legge ordinaria che può stabilire espressamente i casi in cui la libertà personale può essere limitata. Garanzia giurisdizionale prima è la legge a dire in quali casi la libertà personale può essere limitata. In questi casi questa limitazione può essere disposta solo con atto motivato dell’autorità giudiziaria. "In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto." Aspettare l’atto motivato comprometterebbe la riuscita del provvedimento.
- ART 14: libertà di domicilio: centro della propria vita quotidiana. Le garanzie riferite alla libertà personale riguardano le ispezioni, le perquisizioni locali e i sequestri che sono sottoposti ai requisiti della riserva di legge e la garanzia giurisdizionale.
- ART 15: libertà e segretezza della corrispondenza: riguardano ogni forma di corrispondenza attualmente utilizzabili. Sempre soggetta a riserva di legge e provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria. Atto motivato motivazione non solo dal punto di vista pratico, ma che tenga anche conto e illustri riferimenti normativi che consentono di applicare la disciplina.
- ART 24: "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, ...
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