Procedura penale
Il processo penale occupa, nell'ambito della giustizia penale, un ruolo particolarmente importante come dimostrato dall'art. 27 Cost. L'art. 27 è formato da un primo comma dedicato al principio della "colpevolezza", un secondo comma è dedicato al "processo" ed infine un terzo comma dedicato alla "pena".
Il secondo comma evoca l'idea di processo, di sentenza e si collega strettamente al primo comma che esplica il principio della colpevolezza secondo cui è punibile solo colui il quale è rimproverabile per aver commesso il reato, solo colui il quale ha commesso il reato, dunque il processo deve concludersi solo sulla base di un accertamento positivo della responsabilità: esso deve fungere da garanzia ossia la pena deve essere inflitta solo a colui che realmente la merita ed è per questo che sono escluse le presunzioni. Il diritto penale può infliggere una pena solo attraverso lo strumento del processo.
Distinzione tra processo penale e civile
Ad esempio: art 575 c.p.c "chiunque è punito" cioè chi uccide è punito dal giudice (che è complemento d'agente non espresso). Nel processo civile non funziona così, ad esempio art 2043 c.c "è tenuto a risarcire" cioè lo può fare anche spontaneamente, l'intervento del giudice è sussidiario al non risarcimento spontaneo del danno, al contrario del penale in cui è sempre necessario l'intervento del giudice.
Modelli storici di processo
Ma a quale processo bisogna far riferimento? Noi veniamo da una storia ultrasecolare in cui si sono susseguiti vari modelli di processo quali il modello inquisitore, prevalso nei secoli degli stati assoluti e poi superato dai modelli imposti dalla rivoluzione francese in seguito alla quale vi sarà il modello processuale misto nella quale però il principio inquisitorio prevaleva su quello accusatorio (diffuso quest'ultimo negli stati di common law).
Dopo la fine della seconda guerra mondiale si è presa consapevolezza di cosa significasse il trattamento degli individui a scapito dei suoi diritti fondamentali, ed è proprio con questo spirito che si può rispondere alla domanda che abbiamo posto, facendo innanzitutto riferimento ad una serie di norme costituzionali, tenendo presente però che inviolabile non vuol dire che il diritto non possa essere compresso, e che il termine inviolabile fa riferimento al nucleo duro del diritto, che è solo quello che non può essere violato, e questo nucleo duro altro non è che la "dignità personale", al contrario sistematicamente violata dall'esperienza totalitaria. (art 2 Cost "ri...")