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Procedura penale III

Il legislatore del 1988 ha strutturato un procedimento di stampo accusatorio —> la scelta si basa sulla separazione delle fasi: indagini preliminari dedicate alla raccolta di elementi finalizzati all’esercizio dell’azione penale e dibattimento come luogo centrale di formazione della prova.

Il processo penale è funzionale ad accertare che il fatto sia stato commesso e che sia riconducibile ad un reato in tutti i suoi elementi e ad accertare la colpevolezza dell’imputato, al fine di pronunciare eventualmente una sentenza di condanna, irrogare una pena ed eseguirla —> si tratta della reazione statuale alla commissione di un reato.

La seconda funzione è quella di tutelare il protagonista, cioè l’indagato poi imputato —> è lo strumento per proteggerlo nel caso in cui sia innocente (sentenza di proscioglimento) ma anche nel caso in cui sia colpevole (sentenza di condanna giusta).

La scelta originaria del legislatore è quella di separare le fasi, costruire una sorta di muro tra indagini preliminari e dibattimento —> il metodo del contraddittorio è scelto come lo strumento deputato alla formazione della prova.

Corollari

  • Principio del doppio fascicolo: nella fase delle indagini vi è un fascicolo delle indagini preliminari (dove sono collocati tutti i verbali degli atti svolti, il corpo del reato sequestrato, ecc.) che può avere un fascicolo delle indagini difensive a fianco —> tendenzialmente sono contenuti elementi che non possono essere usati dal giudice del dibattimento per assumere la decisione (potrà utilizzare gli elementi che si sono formati nel dibattimento, contenuti nel fascicolo del dibattimento);
  • Inutilizzabilità fisiologica: gli atti svolti durante la fase delle indagini preliminari sono separati dagli atti del dibattimento —> impermeabilità.

Eccezioni

Già nella versione originaria del codice sono previste eccezioni che danno la possibilità di utilizzare atti della fase delle indagini nel dibattimento attraverso:

  • Irripetibilità originaria = quando è svolto un atto nella fase delle indagini che si sa essere originariamente irripetibile, perdere questo atto porterebbe una riduzione degli strumenti a disposizione del processo —> in alcune ipotesi questi atti sono resi utilizzabili nella fase dibattimentale (es. art. 360 c.p.c. accertamenti non ripetibili, caso delle prove raccolte durante l’incidente probatorio);
  • Irripetibilità sopravvenuta = a posteriori, quando un atto svolto nella fase delle indagini non possa più essere ripetuto ed abbia determinate caratteristiche, quell’atto entra nel dibattimento ed è usato per la decisione.

Altri margini di utilizzabilità nei procedimenti speciali: es. nel giudizio abbreviato è elisa la fase del dibattimento, all’esito della quale il giudice pronuncia una sentenza ed in gran parte possono essere utilizzati gli atti della fase delle indagini —> si attribuisce valore probatorio ad atti che non dovrebbero averlo attraverso il consenso dell’imputato.

In presenza di determinate situazioni, sarebbe stato facile aggirare il muro tra le fasi —> previste disposizioni che costituiscono un presidio per la separazione delle fasi. Esempio: divieto di testimonianza indiretta dell’ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria (art. 195 c. 4) —> la separazione delle fasi avrebbe avuto poco significato se avesse consentito alla polizia giudiziaria, che assiste agli atti delle indagini preliminari, di far entrare nel dibattimento quello che non poteva entrare.

La modifica dell’art. 111 Cost. nel 1999 ha inciso sul codice. Infatti, all’indomani dell’entrata in vigore del c.p.p., sugli artt. 195, 500 e 513 inizia una tensione tensione tra il legislatore e la Corte Costituzionale, che con tre sentenze del 1992 fa cadere i paletti che il legislatore aveva posto per evitare che il divieto di utilizzabilità fisiologica venisse aggirato. Da questa tensione si arriva alla riforma costituzionale del 1999 con la costituzionalizzazione di tre principi, che erano già deducibili da altre disposizioni della Costituzione ed ora esplicitati —> previsto il principio del contraddittorio per la formazione della prova: è il c.d. contraddittorio forte, cioè il contraddittorio diviene anche per esplicita previsione costituzionale il metodo di formazione della prova dichiarativa (c. 4). Il legislatore costituzionale pone però alcune eccezioni al c. 5 (consenso dell’imputato, provata condotta illecita, accertata impossibilità di natura oggettiva).

Dopo la legge costituzionale del 1999 è stato necessario un adeguamento delle disposizioni del codice, avvenuto con la legge del 2001 sul giusto processo ma anche con la legge che disciplina le indagini difensive. Il codice poi è stato più volte ritoccato: per esempio, con la riforma che riguarda il ruolo della persona offesa nel procedimento penale in attuazione di una direttiva dell’UE, con la riforma dell’incidente probatorio e con la c.d. riforma Orlando del 2017.

Parte della dottrina dice che il sistema processuale ha perso sistematicità attraverso questi interventi legislativi di riforma e modifica.

Sviluppo procedimentale

Il procedimento si sviluppa in senso orizzontale ed in senso verticale.

Sviluppo orizzontale

L’origine del procedimento penale è puntiforme: iscrizione della notizia di reato.

Dal momento di iscrizione della notizia di reato, inizia a svilupparsi la prima fase: indagini preliminari, che ha come funzione principale la raccolta di elementi funzionali all’esercizio dell’azione penale —> principio dell’obbligatorietà dell’azione penale: non significa automatismo = al termine della fase delle indagini preliminari, il PM deve valutare l’alternativa tra l’archiviazione (inazione autorizzata) e l’esercizio dell’azione penale.

Uno dei primi interventi legislativi del post-fascismo è il decreto luogotenenziale che reintroduce il controllo giurisdizionale sull’archiviazione —> se il PM ritiene che sussistono i presupposti per l’archiviazione, non archivia bensì chiede l’archiviazione.

I soggetti nella fase delle indagini preliminari sono:

  • Pubblico ministero;
  • Polizia giudiziaria (che dipende funzionalmente dal pm);
  • Difensore (che può svolgere una serie di attività di indagine, oggi disciplinate nel codice);
  • Indagato, se non ignoto;
  • Giudice per le indagini preliminari (“senza fascicolo e senza azione”, ha una funzione di garanzia: interviene nei casi in cui sono in gioco i diritti dell’indagato, in particolare la compressione di questi diritti —> misure cautelari, incidente probatorio).

Dal punto di vista oggettivo, il contenuto delle indagini preliminari è variabile.

Il segmento delle indagini preliminari ha una durata per due ragioni:

  • L’art. 111 Cost. prescrive la ragionevole durata del processo;
  • Per la protezione dell’indagato (nel momento in cui si iscrive una notizia di reato specifica, cioè con il nominativo del soggetto, il soggetto è in una situazione critica).

La dottrina tende a distinguere il procedimento dal processo: il procedimento è il tutto, mentre il processo inizia nel momento dell’esercizio dell’azione penale.

Dopo la fase delle indagini preliminari, il PM può scegliere se esercitare l’azione penale o chiedere l’archiviazione al GIP. Il GIP o archivia o ordina lo svolgimento di nuove indagini oppure ordina la formulazione dell’imputazione coattiva. Se, invece, il PM decide di esercitare l’azione penale lo fa con la richiesta di rinvio a giudizio, su cui decide il giudice per l’udienza preliminare.

L’udienza preliminare ha subito molte trasformazioni: inizialmente era un’udienza filtro, poi è diventata un’udienza più ricca.

A conclusione dell’udienza preliminare, il GUP può pronunciare una sentenza di non luogo a procedere oppure il decreto di rinvio a giudizio.

Il provvedimento di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere sono provvedimenti che consentono di uscire dal procedimento penale ma non sono irrevocabili —> non costituiscono un presupposto per il “ne bis in idem”.

Con il decreto di rinvio a giudizio, si arriva alla fase cruciale dello sviluppo orizzontale: fase del dibattimento = luogo deputato alla formazione della prova, che si divide in:

  • Atti preliminari al dibattimento (fuori dall’aula di udienza);
  • Atti introduttivi al dibattimento (davanti al giudice);
  • Apertura del dibattimento (con dichiarazione formale e verbalizzata);
  • Istruzione dibattimentale (—> principio dispositivo attenuato = le prove sono ammesse su richiesta di parte, salvo nei casi previsti dalla legge);
  • Discussione;
  • Conclusioni;
  • Pronuncia della sentenza di proscioglimento o di condanna (con motivazione o contestuale o depositata successivamente —> lettura del dispositivo).

Procedimenti speciali

Il procedimento ordinario non è l’unico presente nell’ordinamento penale. I procedimenti speciali consentono di operare una deviazione dallo sviluppo ordinario: sono contenuti nel libro VI del c.p.p. (giudizio abbreviato, applicazione della pena su richiesta delle parti, giudizio immediato, giudizio direttissimo, procedimento per decreto) + procedimento a citazione diretta (= non prevede la richiesta di rinvio a giudizio e l’udienza preliminare: art. 550 c.p.p.) + sospensione del processo con messa alla prova (introdotta nel 2014 nel libro VI, ma dal punto di vista sostanziale è una causa di estinzione del reato).

Questi procedimenti sono speciali perché hanno un carattere di specialità rispetto al procedimento ordinario, che generalmente riguarda l’elisione di una o più fasi del procedimento:

  • Il giudizio abbreviato ed il patteggiamento elidono la fase del dibattimento;
  • Il giudizio immediato consente di saltare l’udienza preliminare;
  • Il giudizio direttissimo è veloce e talvolta può comprimere anche le indagini preliminari;
  • Il procedimento per decreto è cartolare ed inquisitorio (l’indagato si trasforma direttamente in condannato).

Invece la sospensione del processo con messa alla prova è una “diversion” quasi all’americana: è la possibilità, sia nella fase delle indagini sia dopo l’esercizio dell’azione penale, per l’indagato o l’imputato di chiedere la sospensione del processo con messa alla prova (= il processo è sospeso, si redige un programma di prova e si affida il soggetto ai servizi sociali —> deviazione all’esterno dell’imputato).

Alcuni procedimenti sono deflativi premiali, cioè in cambio del risparmio di tempo e risorse (a vantaggio della ragionevole durata del processo) l’imputato ottiene un premio (es. riduzione di pena); altri sono deflativi ma non premiali (giudizio immediato e giudizio direttissimo).

Per quanto riguarda la competenza per materia nel primo grado: Corte d’Assise, tribunale collegiale o monocratico, giudice di pace.

Dal punto di vista della competenza territoriale: distretti di corte d’appello.

Il terzo criterio di attribuzione è la competenza per connessione.

Sviluppo verticale

Per lo sviluppo ordinario sono previsti tre gradi di giudizio: giudizio di merito, giudizio di appello, ricorso per Cassazione.

Il ricorso per Cassazione è costituzionalmente garantito dall’art. 111 Cost., quindi non può essere eliso completamente; invece, il giudizio di appello si può comprimere (accade nel patteggiamento).

La Cassazione ha due anime: è giudice di terza istanza ma è anche un organo giurisdizionale deputato all’uniforme interpretazione del diritto —> da un lato, tutela lo ius litigatoris in quanto terzo grado e, dall’altro lato, tutela lo ius constitutionis (funzione nomofilattica).

Queste sono le impugnazioni ordinarie (= rispettano le disposizioni generali in materia di impugnazioni).

La revisione del giudicato, invece, è un’impugnazione straordinaria ed ha la funzione di rimediare agli errori giudiziari. Il giudicato per lungo tempo è stato ritenuto intoccabile, oggi non è più così —> ci sono aperture all’intangibilità del giudicato: es. rideterminazione della pena in esecuzione.

Nel 2014 è stata introdotta la rescissione del giudicato, a seguito della disciplina mutata della c.d. assenza.

Indagini preliminari

La fase delle indagini preliminari è la prima fase del procedimento penale.

Quello che viene prima della notizia di reato non può essere ricondotto al procedimento: è un’attività amministrativa, principalmente di polizia c.d. preventiva.

La finalità delle indagini preliminari è esplicitata dall’art. 326 c.p.p.: raccogliere gli elementi funzionali alle determinazioni per quanto attiene l’esercizio dell’azione penale.

Art. 326 c.p.p.: Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.

Al termine delle indagini preliminari, il PM dovrà determinarsi e decidere se esercitare l’azione penale o chiedere l’archiviazione.

Nel momento in cui si iscrive una notizia di reato nel registro delle persone note o delle persone ignote, a quel punto la scelta è obbligata: il PM potrà archiviare solo quando abbia attivato il procedimento archiviativo con il controllo giurisdizionale.

Il dettato dell’art. 326 c.p.p. va analizzato tenendo conto della separazione delle fasi, del sistema del doppio fascicolo e dell’inutilizzabilità fisiologica.

Però l’impermeabilità della fase dibattimentale non è assoluta: si possono avere delle trasmigrazioni dalla fase delle indagini preliminari alla fase del dibattimento. Ma ciò che viene svolto nella fase delle indagini non è utilizzato solo per l’esercizio dell’azione penale o per l’archiviazione, ma è fondamentale nell’ambito cautelare: gli atti della fase delle indagini costituiscono il materiale sulla cui base chiedere e disporre l’applicazione di una misura cautelare —> con la riforma delle disposizioni generali in materia di misure cautelari personali, è stato introdotto nel 2001 all’art. 273 il c. 1 bis: nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli artt. 192 cc. 3 e 4, 195 c. 7, 203 e 271 c. 1 (= disposizioni che riguardano la prova applicate anche in ambito cautelare). Inoltre gli atti delle indagini sono utilizzati nei procedimenti speciali: la richiesta dell’interessato attribuisce valore probatorio ad atti che non dovrebbero averlo. Si ha poi una trasmigrazione dalla fase delle indagini alla fase del dibattimento con l’irripetibilità originaria e l’irripetibilità sopravvenuta.

La scelta di dedicare le indagini preliminari alla raccolta di elementi funzionali alle determinazioni per l’esercizio dell’azione penale si accompagna ad una scarsa formalità della fase delle indagini.

Notizia di reato

Il procedimento inizia con l’iscrizione della notizia di reato.

La notizia di reato (“notitia criminis”) è una informazione circa la commissione di un fatto di rilievo penale al PM o alla PG o autonomamente raccolta dagli stessi (—> art. 55 c.p.p.: funzioni della PG).

Art. 330 c.p.p.: Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.

Nel disciplinare il passaggio tra la ricezione/acquisizione della notizia di reato e la sua iscrizione, il codice scandisce i tempi con locuzioni vaghe.

Art. 347 c.p.p.: se la PG acquisisce autonomamente o riceve comunicazione della notizia di reato, deve trasmetterla al PM senza ritardo —> serve per preservare sia l’obbligatorietà dell’azione penale sia la funzione del PM: se la PG trasmettesse in ritardo gli elementi potrebbero andare persi e intaccherebbe l’efficacia delle indagini + la PG avrebbe la direzione delle indagini.

Art. 335 c.p.p.: il PM deve iscrivere immediatamente la notizia di reato in uno dei registri.

Si distingue tra:

  • Notizie di reato qualificate;
  • Notizie di reato non qualificate.

Sono quelle disciplinate dal codice: denuncia e referto —> qualificate in senso stretto.

Le condizioni di procedibilità (querela, istanza, richiesta) sono notizie di reato anche se hanno una natura ed un contenuto complesso perché contengono una dichiarazione di scienza (che costituisce la notizia di reato) e un’altra parte che costituisce la condizione di procedibilità.

Denuncia

La denuncia (art. 331 e segg.) può essere presentata da chiunque abbia notizia della commissione di un reato ad un ufficiale di PG e al PM —> ricezione, non acquisizione autonoma.

Art. 332 c.p.p. contenuto della denuncia: La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Quindi:

  • Esposizione degli elementi essenziali del fatto;
  • Giorno in cui è acquisita la notizia di reato;
  • Indicazione di eventuali fonti di prova già note;
  • Quando possibile, indicazione delle generalità, del domicilio e di quanto valga a identificare persona.
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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dsuni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Miraglia Michela.
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