Misure cautelari
Le misure cautelari sono quei provvedimenti provvisori, ma immediatamente esecutivi, che tendono ad evitare che il trascorrere del tempo possa provocare pericolo per l'accertamento del reato, esecuzione della sentenza, aggravio delle conseguenze del reato o che venga agevolata la commissione di ulteriori reati. Le misure cautelari possono comportare la restrizione della libertà personale (misure cautelari personali) oppure del diritto di possesso e di disporre di un determinato bene (misure cautelari reali).
Misure cautelari personali
In riguardo alle misure cautelari personali c’è un richiamo ai principi costituzionali poiché l’art. 13 della suddetta dichiara inviolabilità della libertà personale con eccezione di casi e modi previsti dalla legge attraverso un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Tuttavia vi è un limite temporale: non può essere disposta per un periodo che superi le 96 ore se entro questo termine l’autorità giudiziaria non convalida la misura, questa si ritiene revocata e priva di ogni effetto.
Altro principio legato alla restrizione della libertà personale è legato all’art. 27 della Costituzione. Infatti, secondo il principio della presunzione d’innocenza, vi è il divieto di applicare una pena detentiva prima del giudicato, divieto di anticipazione della pena ad eccezione dei casi in cui vi è la sussistenza di un’esigenza cautelare.
Esigenze cautelari
Le esigenze cautelari giustificano la restrizione della libertà personale solo ed esclusivamente per affrontare il processo, per evitare che vi siano i seguenti pericoli:
- Pericolo di inquinamento delle prove: il Pubblico Ministero deve dimostrare che vi sono fondati motivi che il soggetto possa ostacolare l’accertamento della verità se non sottoposto a misura cautelare personale.
- Pericolo di fuga: l’imputato potrebbe darsi alla fuga, se ci sono concreti elementi come presenza di documenti identificativi falsi, biglietti aerei. Questo pericolo ha significato diverso a seconda degli ordinamenti, infatti negli ordinamenti dove non si contempla il processo in contumacia la restrizione cautelare è finalizzata a consentire di avere a disposizione l’imputato per celebrare il processo.
- Pericolo che vengano commessi determinati delitti: il pericolo che l’imputato compia nuovi delitti deve essere desunto da specifiche modalità del fatto di reato e dalla personalità pericolosa dell’autore del fatto.
Categorie di misure cautelari personali
Il legislatore ha previsto una vasta gamma di tipologie di restrizione della libertà personale, ciò ci fa compiere una suddivisione tra misure cautelari personali:
Obbligatorie
Incidono sulla libertà del soggetto e lo obbligano a compiere determinate azioni tra le limitazioni che sono:
- Divieto di espatrio: l’imputato non può uscire dal territorio nazionale senza autorizzazione del giudice.
- Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria: l’imputato deve presentarsi presso gli uffici di polizia giudiziaria nei giorni o nelle ore indicate dal giudice.
- Divieto di avvicinamento alla persona offesa o divieto di dimora: previsto solo per alcune fattispecie di reato (vedi stalking o violenza domestica) impone all’imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.
- Obbligo di dimora: l’imputato non può allontanarsi da un comune o da una frazione di esso se non ha l’autorizzazione del giudice.
Custodiali
Limitano del tutto la libertà del soggetto, comportano una situazione di custodia, dalla quale derivano due conseguenze: quella negativa consiste nella configurabilità del delitto di evasione ove l’imputato si allontani dal luogo di custodia, quella positiva sta nel fatto che il periodo trascorso in custodia sarà computato come esecuzione della pena definitiva, nel caso questa debba essere eseguita in seguito ad una condanna. Le misure custodiali possono essere esercitate così:
- Arresto domiciliare: l’imputato non può allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, si possono aggiungere limiti alla facoltà dell’imputato di comunicare con persone diverse da quelle che coabitano con lui.
- Custodia in carcere: l’imputato con provvedimento del giudice verrà condotto in istituto di custodia a disposizione dell’autorità giudiziaria.
- Custodia in luogo di cura: l’imputato che necessita di cure specifiche che non possono essere fatte in luogo di detenzione sarà condotto in un luogo di cura a seconda della malattia o infermità mentale; se l’imputato non è socialmente pericoloso il giudice dispone ricovero presso il servizio ospedaliero psichiatrico, centro igiene mentale, se invece è socialmente pericoloso il ricovero sarà in ospedale psichiatrico giudiziario.
Misure interdittive
Queste misure fanno parte delle misure coercitive, consistenti nell’applicazione provvisoria a scopo cautelare di determinati divieti come: sospensione della potestà genitoriale, sospensione dall’esercizio di pubblici uffici o servizi, divieto di esercitare determinate professioni.
Presupposti applicazione della misura cautelare
Riprendendo l’art. 13 Cost., la limitazione della libertà personale può avvenire solo nei casi e modi previsti dalla legge, quindi ci sono quattro presupposti per l’applicazione della misura:
- Gravità del reato: questa è legata alla pena applicabile e richiama l’art. 278 c.p.p. riguardante la determinazione della pena agli effetti dell’applicazione delle misure. La gravità incide in vari modi sulla possibilità di applicare le misure cautelari, ci sono reati puniti con una pena in violazione della quale non possono essere applicate le misure cautelari. Non può essere disposta nessuna misura cautelare per i delitti punibili con la reclusione fino ai 3 anni. Per i delitti con una pena superiore ai tre anni ma inferiore ai quattro si applicano misure diverse dalla custodia in carcere, mentre per i restanti delitti punibili nel massimo con la reclusione di almeno quattro anni o con ergastolo si può applicare la misura custodiale in carcere.
- Gravi indizi di colpevolezza: quando si parla di indizio si fa riferimento ad un fatto certo deducibile da un fatto incerto. Per indizio potremmo utilizzare un sinonimo di provvedimento cautelare, elementi che sono a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’indizio non è una prova critica ma un elemento probatorio allo stato degli atti, deve essere indizio di colpevolezza perché legato alla commissione del reato, deve far ritenere al giudice una fondata probabilità della condanna del soggetto. Lo standard delle prove è diverso da quello del dibattimento al di là di ogni ragionevole dubbio, è uno standard inferiore e non si richiede al giudice di valutare gli elementi a sua disposizione in base alla nozione al di là di ogni ragionevole dubbio.
- Esistenza di un’esigenza cautelare: come abbiamo già detto vi è pericolo di fuga, di reiterazione del reato, pericolo di inquinamento delle prove.
- Punibilità in concreto: nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata. Ci deve essere la concreta possibilità di infliggere una pena.
Applicazione delle misure cautelari personali
La procedura applicativa delle misure cautelari è su impulso sempre e solo del rappresentante dell’accusa, ovvero il pubblico ministero che formula una richiesta al giudice che procede a seconda delle fasi procedimentali, quasi sempre il giudice delle indagini preliminari. Il Pm quando fa la richiesta deve addurre gli atti a sostegno della richiesta. L’interlocuzione è bilaterale tra Pm e giudice che procede, viene a mancare il dibattimento. Il contraddittorio in ambito cautelare è posticipato si realizza attraverso l’istituto denominato interrogatorio di garanzia.
L’interrogatorio di garanzia è la seconda fase del procedimento applicativo infatti ha inizio nel momento in cui la misura cautelare personale è eseguita e si conclude con l’interrogatorio davanti al giudice che ha deciso l’applicazione della misura cautelare. Il seguito all’interrogatorio il GIP valuta se permangono le condizioni di applicabilità, le esigenze cautelari e quando ne ricorrono le condizioni, deve provvedere alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.
L’interrogatorio deve svolgersi in presenza del difensore a pena di nullità dell’interrogatorio stesso conseguendo la perdita di efficacia della misura. Il deposito in cancelleria dell’ordinanza degli atti da parte del GIP serve proprio a portare il difensore a prenderne visione per prepararsi alla difesa. Durante l’interrogatorio si verifica il contradditorio, il Pm avanza una richiesta specifica di una misura determinata proprio per giustificare l’esigenza cautelare. La richiesta limita la scelta da parte del giudice della misura da applicare, solo e limitatamente verso l’altro (perché il giudice non può applicare una misura più afflittiva rispetto a quella richiesta dal Pm) e il giudice può prendere solamente tre decisioni:
- Rigettare la richiesta non applicando le misure cautelari.
- Accogliere la richiesta.
- Applicare la misura cautelare richiesta dal Pm in maniera meno afflittiva.
L’interrogatorio condotto del giudice deve avvenire entro un termine breve; 5 giorni se è disposta la custodia in carcere, 10 giorni per tutte le altre misure.
Criteri di scelta delle misure cautelari
Il giudice dopo aver ricevuto la richiesta del Pm e dopo aver accertato l’esistenza di almeno una delle esigenze cautelari oppure uno dei presupposti di applicabilità, dispone la misura cautelare con ordinanza; tuttavia il suo potere è vincolato dalla legge ai limiti formali e sostanziali; sotto il profilo formale, il giudice non può disporre una misura più grave di quella richiesta dal Pm, mentre dal punto di vista sostanziale egli ha il potere di scegliere la misura in base ai criteri espressamente indicati dall’art. 275 c.p.p., infatti la misura da applicarsi deve essere:
- Adeguata: ciascuna misura deve essere scelta in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare, ci deve essere corrispondenza tra misura da adottare e pericolo che si vuole evitare.
- Proporzionata: vi deve essere una proporzione tra gravità del fatto e sanzione che potrà essere irrogata.
- Graduata: la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo quando ogni altra misura risulti essere inadeguata. Il 3° Co. art. 275 c.p.p presenta un’eccezione a questo principio, vi è infatti una deroga per i delitti di criminalità mafiosa, per i quali è previsto un regime speciale. Nel 2009 vengono estesi i casi di eccezione, è una legislazione cauzionale per far fronte ad un allarme sociale di fronte a determinate fattispecie criminose attraverso l’imposizione di una misura cautelare. Il rischio è quello di utilizzare la misura cautelare con la funzione della pena, perché l’allarme sociale si abbatte attraverso la pena e non attraverso l’applicazione della misura cautelare. I reati a cui è ampliata l’eccezione sono; omicidio volontario, prostituzione minorile, pornografia minorile, violenza sessuale, favoreggiamento di immigrazione clandestina, associazione a delinquere.
Per quanto riguarda la scelta delle misure cautelari interdittive ci deve essere un legame tra misura cautelare scelta e la commissione del reato, esempio la sospensione della potestà genitoriale deve essere legata ad un logico collegamento con il minore.
Misure cautelari reali
Parlando brevemente delle misure cautelari reali, come abbiamo già accennato parliamo di quelle misure che portano un vincolo di indisponibilità su beni mobili o immobili. Tali misure possono essere disposte solamente dal giudice che per qualsiasi genere di reato può applicare una delle due misure reali:
- Sequestro conservativo: ha lo scopo di garantire l’adempimento delle obbligazioni civili sorte in conseguenza del compimento del reato, mira ad evitare che nell’attesa della condanna definitiva si disperdano le garanzie patrimoniali, cioè i beni mobili od immobili. I soggetti legittimati a chiederlo sono il Pm e la parte civile e tale richiesta può essere fatta solamente contro l’imputato o responsabile civile, dopo che l’azione penale è stata esercitata.
- Sequestro preventivo: pone su un bene mobile o immobile un vincolo di indisponibilità con la finalità di interrompere il compimento di un reato o di impedire il compimento di nuovi reati. Unico soggetto legittimato a chiederlo è il Pm in tre diverse ipotesi:
- Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato stesso.
- Quando vi è pericolo che la cosa possa agevolare la commissione di altri reati.
- Quando la cosa è pericolosa in sé, poiché di essa è consentita od imposta la confisca.
Impugnazioni contro le misure cautelari
Il sistema delle misure cautelari nel nostro ordinamento è un sistema che prevede tre gradi di giudizio, quindi tre mezzi d’impugnazione dei provvedimenti che applicano, modificano o revocano le misure cautelari: il riesame, l’appello e infine il ricorso per cassazione. Il procedimento relativo al singolo mezzo d’impugnazione si svolge in modo autonomo rispetto al procedimento penale, che segue il suo corso, quindi l’impugnazione contro una misura cautelare costituisce un procedimento incidentale, che si sviluppa parallelamente al procedimento penale. I mezzi d’impugnazione non hanno efficacia sospensiva sul provvedimento cautelare.
Nel sistema ordinario delle impugnazioni abbiamo:
- Impugnazioni ordinarie: Appello e ricorso in cassazione sono mezzi d’impugnazione che vengono utilizzati nei confronti di una sentenza non ancora passata in giudicato (la sentenza passa in giudicato quanto scadono i termini per impugnare o quando siano stati esperiti tutti i mezzi d’impugnazione possibili). Proprio perché riguardano una sentenza non ancora passata in giudicato, sono impugnazioni ordinarie.
- Impugnazioni straordinarie: Il ricorso straordinario per la correzione degli errori di fatto nei confronti della Corte di Cassazione e la revisione sono mezzi d’impugnazione straordinarie. Mentre il primo mezzo costituisce semplicemente un modo per risolvere gli errori materiali, la revisione nel nostro ordinamento viene concepita per porre rimedio agli errori giudiziari e può essere utilizzata a fronte di una sentenza definitiva e di una sentenza passata in giudicato qualora si verifichino i presupposti del Codice.
Il legislatore ha avvertito la necessità di strutturare le impugnazioni in materia cautelare in modo autonomo per la necessità di velocizzare il controllo giurisdizionale, si ha un bisogno di verificare velocemente e bisogna farlo con modalità semplice tali da rendere celere l’accertamento. Quindi si parla di termini e forme d’impugnazioni particolari. La misura cautelare viene disposta allo stato degli atti quindi il procedimento cautelare è un procedimento in evoluzione, le misure cautelari possono essere revocate o sostituite, si possono quindi verificare varie vicende.
Quando si procede all’arresto o al fermo si parla di una misura pre-cautelare. In base all’art. 13 Cost., l’autorità di pubblica sicurezza può limitare la libertà personale solo entro un massimo di 96 ore, è quindi necessario un provvedimento che è assunto all’esito di un’udienza che è l’udienza di convalida dell’arresto o del fermo. Ogni volta che per urgenza si procede con la restrizione di un diritto da parte di un’autorità diversa da quella preposta, si ricorre al requisito della convalida. Anche nelle perquisizioni, nei sequestri e soprattutto per quanto riguarda quelli ad iniziativa della polizia giudiziaria si deve poi chiedere la convalida.
Per meglio capire i mezzi d’impugnazione delle misure cautelari bisogna precisare che ci sono varie categorizzazioni che distinguono i mezzi limitatamente devolutivi e assolutamente devolutivi. Sono limitatamente devolutivi quei mezzi che devolvono la cognizione al giudice competente in relazioni ai capi e punti impugnati del provvedimento, in altre parole non si devolve la cognizione generale sul provvedimento, ma solo i punti impugnati in relazione ai motivi sostanzialmente presentati. Quando invece il riesame è un mezzo assolutamente devolutivo, significa che con la semplice impugnazione di fronte al tribunale del riesame si devolve la totale cognizione della materia, tanto che l’istanza di riesame può essere presentata anche senza motivi.
A fronte di un provvedimento cautelare, quindi le impugnazioni sono:
- Riesame: Ammesso contro le ordinanze che applicano per la prima volta una misura coercitiva, è un mezzo d’impugnazione che può essere richiesto esclusivamente dall’imputato e dal suo difensore e la competenza a decidere sul riesame spetta al tribunale della libertà del capoluogo del distretto di corte d’appello nel quale ha sede il giudice che ha disposto la misura. Il tribunale della libertà garantisce uno dei diritti fondamentali.
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