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D'altra parte, il diritto al rilascio può essere fatto valere anche in taluni casi incui ciò non sarebbe ancora possibile secondo le regole comuni del diritto sostanziale e processuale.

Più precisamente: mentre, secondo le norme sostanziali in tema di contratti, e quelle che più specificamente riguardano i contratti sopra ricordati, il diritto al rilascio sorge solo quando il contratto è scaduto oppure quando si è verificato un fatto che dà luogo alla risoluzione.

L'azione nelle forme speciali di cui trattasi è concessa anche prima della scadenza ed indipendentemente da un fatto idoneo alla risoluzione. In termini processuali, ciò significa che l'azione di condanna, sempre con queste forme speciali, è concessa anche quando, mancando ancora l'attualità del diritto al rilascio, manca pure, a maggior ragione, la sua violazione.

E poiché l'azione è tuttavia concessa, ciò implica...

Un allargamento eccezionale dell'interesse ad agire. Un allargamento determinato dal fatto che la legge ha ravvisato l'opportunità che il futuro creditore del rilascio possa procurarsi il titolo esecutivo anche prima della scadenza, per poter subito (ossia al momento della scadenza) far luogo all'esecuzione, nel caso probabile di mancato rilascio in quel momento.

Un'ulteriore particolarità del procedimento in esame, con riguardo ancora all'ipotesi dell'azione prima della scadenza è la particolarità per cui l'atto introduttivo del giudizio si compie contestualmente con un atto di schietta efficacia sostanziale, ossia l'atto della licenza o disdetta previsto dall'art. 1596 e che produce l'effetto (sostanziale) di evitare la c.d. tacita riconduzione quando l'atto contenente tale disdetta sia notificato e la disdetta intimata nei termini previsti dal contratto, dalla legge o dagli usi. Ed è appunto in relazione

a ciò che l'art. 657, 1 comma qualifica l'atto introduttivo come intimazione della licenza con testuale citazione per la convalida. «Il locatore o il concedente - recita dunque la norma in discorso - può intimare al conduttore, all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono, licenza per finita locazione prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida, rispettando i termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali». Tali forme sono infatti utilizzabili anche nell'ipotesi in cui il diritto al rilascio è già attuale perché la scadenza si è già verificata, nonché nell'ipotesi in cui il diritto al rilascio può divenire attuale in conseguenza della risoluzione del contratto che il giudice può pronunciare per effetto della morosità. Con riferimento alla prima di queste due ipotesi il locatore o il concedente può intimare

senz'altro lo 'sfratto' e non, dunque, la licenza prevista dal l comma perché non si sia, in precedenza, già verificata la tacita riconduzione; la quale tacita riconduzione dovrà essere stata impedita o in virtù del contratto stesso o per effetto di una disdetta (o licenza) intimata in precedenza nei termini di legge, di contratto o di uso. Mentre, per la seconda delle due suddette ipotesi (ossia la morosità), la legge configura uno strumento che consente di conseguire rapidamente i risultati propri di un'azione costitutiva di risoluzione del contratto per inadempimento, nonché quelli di una conseguente, anche se contemporanea, azione di condanna al rilascio ed al pagamento dei canoni. L'art. 658 c.p.c., infatti, disponendo che "il locatore può intimare al conduttore lo sfratto con le modalità stabilite nell'articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze".

offre innanzi tutto la possibilità di fruire delle forme accelerate del procedimento di convalida per ottenere il provvedimento di rilascio, che naturalmente implica la pronuncia della risoluzione e che perciò ha, al tempo stesso, natura costitutiva e di condanna. Inoltre offre anche la possibilità di fruire contemporaneamente delle forme proprie del procedimento ingiuntivo per ottenere "il pagamento dei canoni scaduti".

L'impiego delle forme del procedimento speciale per convalida implica, innanzitutto, l'osservanza di regole inderogabili circa la competenza. Sotto il profilo della materia, la competenza spetta, inderogabilmente, al tribunale. Sotto il profilo del territorio, è inderogabilmente competente il giudice del luogo in cui si trova la cosa locata.

L'atto introduttivo è l'atto di citazione che tuttavia può avere un contenuto più ampio di quello dei normale atto di citazione poiché può includere,

nel suo contesto, anche un atto di portata sostanziale ossia l'intimazione della licenza o dello sfratto. La quale intimazione costituisce, anzi, l'elemento che concreta il contenuto anche della domanda al giudice davanti al quale l'intimato viene citato, ed al quale viene chiesta, per l'appunto, in contraddittorio con l'intimato, la convalida dell'intimazione. La notificazione di questo atto va effettuata con maggiori cautele; perciò, da un lato, è esclusa la validità della notificazione al domicilio eletto e, dall'altro, si dispone che quando la notificazione non avviene "in mani proprie", l'ufficiale giudiziario deve avvertire l'intimato dell'effettuata notificazione, con lettera raccomandata, allegandone la ricevuta all'originale dell'atto. Nell'atto di citazione, il locatore deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito; altrimenti, lenotificazionidelle opposizioni o di ogni eventuale altro atto possono avvenire nellacancelleria.In questo procedimento, la prima udienza assurge a particolare importanza,poiché è appunto in relazione al comportamento delle parti in tale udienza che ilprocedimento può sfociare in una immediata pronuncia sommaria, oppuretrasformarsi in un ordinario processo di cognizione.Avuto riguardo alla suddetta possibilità di pronuncia sommaria, l'art. 660dispone che, nell'atto di citazione, l'invito e l'avvertimento che, per il giudizioordinario sono configurati dall'arto 163,3° comma n. 7, siano formulati inmaniera diversa; dispone, cioè, che la citazione per la convalida contenga, neiconfronti del convenuto, "l'invito a comparire nell'udienza indicata" e"l'avvertimento che, se non comparisce, o comparendo non si oppone, il giudiceconvalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell'art. 663".

nuovo 4 comma dispone che «tra il giorno della notificazione dell'intimazione e quello dell'udienza debbono intercorrere termini liberi non minori di venti giorni», salva abbreviazione alla metà su istanza dell'intimante; mentre il nuovo 5° comma dispone che «le parti si costituiscono depositando in cancelleria l'intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta oppure presentando tali atti al giudice in udienza». Il che implica che la costituzione dell'una e/o dell'altra parte è tempestiva, anche agli effetti delle preclusioni conseguenti, anche se effettuata all'udienza. Le diverse situazioni che possono verificarsi alla prima udienza: può accadere, innanzi tutto, che alla prima udienza non compaia l'intimante: in tale ipotesi - dispone l'art. 662 - l'intimazione perde efficacia, Ma l'ipotesi più importante è quella della mancata comparizione

dell'intimato, alla quale la legge equipara, sotto ogni profilo, l'ipotesi in cui l'intimato, pur essendo comparso davanti al giudice, non si opponga alla convalida. Per queste ipotesi la legge (art. 663) dispone che il giudice, previo ordine di rinnovare la citazione ogni qualvolta sussista il dubbio che l'intimato non comparso non ne abbia avuto conoscenza o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, "convalida la licenza o lo sfratto e dispone, con ordinanza in calce alla citazione: "apposizione su di essa della formula esecutiva". In pratica, ciò significa che il giudice pronuncia, seduta stante, un provvedimento con la forma dell'ordinanza ed il contenuto, assai semplice, della convalida dell'intimazione con la conseguente apposizione, in calce ad essa, della formula esecutiva. In tal modo l'ordinanza assume la portata di una condanna immediatamente esecutiva al rilascio, riferita, per ogni suo elemento e modalità,all'intimazione; perciò il titolo esecutivo è costituito, in quanto documento dall'intimazione, integrata dalla stesura, in calce, dell'ordinanza di convalida, e dall'apposizione della formula esecutiva. L'efficacia esecutiva viene in essere, tuttavia - nel caso che l'intimato non si sia comparso - soltanto dopo trenta giorni dalla data di apposizione della formula. L'ordinanza di convalida costituisce un provvedimento di condanna - che, tra l'altro, in quanto definisce un procedimento di cognizione, sia pure speciale: deve pronunciare sulle spese - dotato di immediata efficacia esecutiva (salva la protrazione di cui si è appena fatto cenno), e con l'ulteriore caratteristica che, quando si tratta d'intimazione prima della scadenza, costituisce una condanna in futuro. Ma, oltre che di efficacia esecutiva, l'ordinanza di convalida è dotata, come il decreto ingiuntivo non opposto, di autentica efficacia di cosa.

giudicata.Contro l'ordinanza in discorso, l'intimato può proporre opposizione (c.d.opposizione tardiva da proporsi innanzi al tribunale che ha pronunciatol'ordinanza e con le forme dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo) inquanto provi di non aver avuto conoscenza dell'intimazione, per irregolaritàdella notificazione o per caso fortuito o forza maggiore e sempre in quanto nonsiano decorsi dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione.Questo significa che, .quando non sussistono le suddette circostanze eccezionalinon è possibile proporre l'opposizione. E poiché la legge non contempla alcunaltro mezzo d'impugnazione contro l'ordinanza in discorso, salve solo leimpugnazioni straordinarie rese ora ammissibili dalla Corte costituzionale, nederiva la sua definitività e idoneità al giudicato.Secondo la Cassazione, la pronuncia al di fuori dei presupposti di legge, equindi con una forma diversa da

re essere stata rispettata.
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Publisher
A.A. 2005-2006
9 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Novadelia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.