Estratto del documento

Appunti prof.ssa besso

a. a. 2009-2010

diritto processuale civile

parte generale

libro I Cpc

ELABORATRICE: Luisa Agliassa

1

2

I LEZIONE

Lunedì 21 Settembre 2009

INTRODUZIONE GENERALE

Il testo base della procedura civile è il CPC del 1942 - di cui noi analizzeremo i primi due libri -, ma

troviamo norme processualcivilistiche anche nel Libro VI CC, intitolato «Della tutela dei diritti», di

cui il Capo I del Titolo IV racchiude alcune disposizioni generali in materia di tutela giurisdizionale

(=Tutela davanti al giudice) dei diritti, quali il principio dispositivo , la disciplina

. 2907 C. C.

EX ART

generale dell’azione costitutiva , il concetto di cosa giudicata ; ed in

. 2908 C. C. . 2909 C. C.

EX ART EX ART

alcune leggi speciali, di cui si tratterà in seguito.

Oggetto del corso è il sistema giustizia civile, così come

F ( ) -

UNZIONI DEL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

offerto al nostro Stato: la giustizia civile è lo strumento attraverso cui trova tutela il diritto

soggettivo, una volta che sia stato violato. Pertanto, mentre il diritto sostanziale individua

astrattamente i diritti soggettivi, il diritto processuale da effettività/effettiva tutela al diritto

sostanziale: nel caso in cui non fosse previsto ex lege alcuno strumento per porre rimedio alla

violazione del diritto soggettivo, l’esistenza del diritto soggettivo ex lege sarebbe una mera

enunciazione di principio.

A tal proposito, bisogna considerare che, se il legislatore italiano si limitasse a prevedere il

processo ordinario di cognizione, cui segue l’assoluzione o la condanna del convenuto (previa

pronuncia della sentenza, egli prevederebbe una tutela in via astratta, ma, in concreto, non

darebbe all’attore lo strumento per ottenere un’effettiva soddisfazione del proprio diritto

soggettivo. Infatti, nel caso in cui il convenuto abbia perso la causa (il che, in linguaggio tecnico, si

dice “il egli può ottemperare

convenuto sia soccombente”), o meno alla propria obbligazione; per

questo motivo, accanto al processo ordinario di cognizione, entra in gioco il processo esecutivo,

che comporta la sostituzione dell’obbligato, che spontaneamente non ottempera alla sentenza di

condanna, con organi dello Stato dotati di potere coercitivo [In particolare, un tipo di azione

esecutiva è la c.d. espropriazione forzata: il c.d. ufficiale giudiziario pignora i beni del convenuto

all’attore

inottemperante, vendendoli forzosamente, al fine di ricavare una somma da versare

creditore, per soddisfarne il proprio diritto soggettivo].

Inoltre, il diritto processuale svolge anche una funzione deterrente: nel caso in cui il legislatore

non preveda strumenti per rendere effettivo il diritto soggettivo violato, i cittadini rispetterebbero

ancora di meno i propri obblighi.

Salvo casi eccezionali, il processo civile è un processo di parte, un

F -

ASI DEL PROCESSO CIVILE ITALIANO

c. d. processo dispositivo (anche detto principio della domanda): , «alla tutela

. 2907.1 C. C.

EX ART

giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria su domanda di parte». Ciò significa che il

3

soggetto che si afferma titolare di un diritto soggettivo (vs soggetto titolare del diritto, quale

sottigliezza terminologica che chiarifica che sarà solo il giudice a dire che si tratta veramente del

soggetto titolare del diritto) propone, ad un giudice funzionario dello Stato, una domanda di

condanna nei confronti di un certo soggetto, quando ritenga che il suo diritto sia stato leso da tale

pertanto, l’attore, al fine di addivenire ad una soluzione della controversia tra sé

controparte;

medesimo ed il convenuto in giudizio, affida al giudice la decisione della controversia.

Dal canto suo, il giudice dovrà accertare come si sono effettivamente verificati i fatti (addotti a

propria difesa sia dall’attore, sia dal convenuto) e, dopo averli ricostruiti, applicare ad essi la

corretta norma giuridica, emanando una sentenza.

A rigore di logica, quindi, le fasi del processo civile individuate dal CPC e, più in generale, le fasi

di qualunque tipo di processo sono le seguenti:

1. F , in cui sono individuate le parti e la domanda è proposta al giudice;

ASE INTRODUTTIVA

2. F , suddivisa a sua volta nella c.d. , in cui

ASE DI ISTRUZIONE DELLA CAUSA FASE DI TRATTAZIONE

sono individuate le questioni controverse di fatto e di diritto, e nell’eventuale c. d. FASE DI

, in cui sono eventualmente assunti i mezzi di prova (=Elementi dati al

ISTRUZIONE PROBATORIA

giudice, affinché possa formare il proprio convincimento. .

Tipico mezzo di prova è la prova testimoniale)

3. F , in cui la causa è decisa.

ASE DECISORIA Per quanto sopra detto, da un punto di vista

C G -

ORRETTEZZA E IUSTIZIA DELLA DECISIONE DEL GIUDICE

teorico, un sistema di giustizia civile deve garantire che vi siano delle decisioni/delle sentenze

corrette e giuste, sia dal punto di vista dell’accertamneto dei fatti, sia dal punto di vista

dell’applicazione delle norme giuridiche. C

OME PUÒ IL LEGISLATORE GARANTIRE LA CORRETTEZZA E LA

? C

GIUSTIZIA DELLA SENTENZA CIVILE HE TIPO DI PROCESSO CIVILE DEVE PREDISPORRE ALLO SCOPO DI AVERE UN

In primo luogo, il legislatore deve impostare un sistema

?

SISTEMA EFFICIENTE DI GIUSTIZIA CIVILE

giudiziario ben funzionante, con un adeguato numero di giudici e con rispettive adeguate strutture

[Infatti, il giudice non opera da solo, bensì è affiancato dall’ufficio giudiziario, dagli ausiliari del

giudice, dal cancelliere, dagli ufficili giudiziari], rispetto al tipo di domanda di giustizia esistente in

Italia.

In secondo luogo, il legislatore deve fissare regole processuali che consentano di conseguire

l’obiettivo della correttezza della sentenza, quali:

la garanzia della preparazione e della professionalità dei giudici;

- la garanzia del diritto di difesa delle parti, che possano far valere al 100% le loro ragioni;

- la garanzia della collegialità dell’organo giudicante, il che implica una maggiore ponderazione

- della sentenza, determinata dal confronto di diverse opinioni riguardo la controversia, purchè i

soggetti giudicanti non superino il numero di 3 o 5 (il che renderebbe la decisione comune

troppo difficile da raggiungere, a causa della molteplice disparità di opinione); 4

la garanzia del controllo della sentenza previa impugnazione, il che implica più gradi di

- 1

giudizio, sempre in termini ragionevoli ;

[…]

- I

T - L LEGISLATORE PUÒ OPERARE IN

EMPO REGIONEVOLE DI DURATA DEL PROCESSO CIVILE ORDINARIO DI COGNZIONE

, /

MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE AVENDO COME UNICO OBIETTIVO PARAMETRO DI RIFERIMENTO LA CORRETTEZZA

No, il legislatore deve tenere contemperare questo obiettivo

?

DELLA DECISIONE DEL GIUDICE

fonadamentale con il problema dei tempi, poiché un processo, in cui siano date possibilità

difensive senza limiti temporali alle parti ed in cui vi siano dai 3 ai 5 gradi di giudizio, senza

dubbio, porterà ad una decisione più corretta, ma si scontra con il parametro temporale!

In particolare, il nostro legislatore costituzionale afferma che il legislatore deve garantire che il

che cosa si intende con quest’espressione

processo si svolga in un : ? P

TEMPO RAGIONEVOLE ERCHÉ

, ,

È IMPORTANTE CHE AFFINCHÈ IL SISTEMA GIUSTIZIA CIVILE FUNZIONI BENE LA DECISIONE SIA PRESA DAL GIUDICE

, ,

IN UN TEMPO RAGIONEVOLE E CHE DA UN CERTO MOMENTO IN POI NON SIA PIÙ POSSIBILE METTERLA IN

[A questo proposito, i processualcivilisti parlano di efficacia di giudicato: ad un certo

DISCUSSIONE

punto, scende il giudicato sulla pronuncia del giudice che, quindi, salvo casi eccezionali, non può

più essere posta in dubbio] Dobbiamo pensare che il processo civile è un

, , ?

E QUINDI SIA DEFINITIVA

processo tra privati, motivo per cui è importante che il privato ottenga una riparazione del proprio

diritto in tempi ragionevoli.

E : Pensando ad una sentenza di divorzio, si consideri che il divorzio è un diritto indisponibile, motivo per cui i

SEMPIO

devono recarsi necessariamente dal giudice statale (e non possono recarsi dall’arbitro); di conseguenza, il

coniugi

fattore tempo ha un’importanza a maggior ragione fondamentale.

C -

OSTI DEL PROCESSO CIVILE ORDINARIO DI COGNIZIONE SOPPORTABILI DALLA COLLETTIVITÀ E DAL SINGOLO CITTADINO

Inoltre, esiste l’ulteriore dimensione dei costi del processo: affinchè il sistema giustizia civile sia

ben funzionante, il cittadino deve potervi accedere a costi sopportabili per la collettività; infatti,

dato che i servizi pubblici sono molteplici, la collettività deve sostenere costi limitati per ciascuno

di essi, tra cui anche la giustizia.

Allo stesso tempo, un sistema giustizia, in cui costi molto alti sono fatti sopportare al singolo

attore, comporterebbe che il diritto di rivolgersi al giudice, anche se previsto in astratto, non

sarebbe possibile in concreto. In particolare, oltre al c. d. contributo unificato, l’attore deve

sopportare l’ulteriore ’ : in base ad una specifica scelta legislativa, questo

COSTO DELL AVVOCATO È UN

1 II processo civile italiano si struttura in più gradi: oltre ad un primo grado, qualora la sentenza ivi emessa sia attaccata attraverso un mezzo di

impugnazione (e, perciò, non passi in giudicato), abbiamo l'Appello e l’ulteriore possibilità del ricorso per Cassazione, oltre a mezzi di

impugnazione c.d. straordinari.

In particolare, i giudici civili di I grado sono: il Tribunale (che è un giudice togato, il processo davanti al quale costituisce il modello del processo di

cognizione di I grado) ed il giudice di pace (che è un giudice non togato sostitutivo della precedente figura del conciliatore). Inoltre,

eccezionalmente, la Corte d'appello, che di regola è giudice d’appello, può avere anche competenze come giudice di I grado. Un tempo, c’era

anche la figura del pretore, che oggi è stata abolita. 5

Nel nostro ordinamento la difesa personale è estremamente limitata,

?

COSTO SEMPRE NECESSARIO

ridotta ad un unico tipo di giudice di fronte al quale si può far valere la propria pretesa, il c. d.

giudice di pace; pertanto, di regola, per far valere un proprio diritto soggettivo, il cittadino ha

2

l’obbligo di rivolgersi ad un avvocato e, di conseguenza, sostenerne il costo . Questa scelta del

legislatore italiano è stata determinata dal fatto che, a cause della complessità di costruzione dei

diritti soggettivi e, più in generale, delle norme sostanziali e processuali, il singolo cittadino non è

in grado, nella maggior parte dei casi, di difendersi personalmente.

In ogni caso, citando una nozione relativa alle spese del processo, la c.d. regola della

afferma che l’attore ha l’onere di anticipare le spese processuali, ma, nel momento

soccombenza

in cui il giudice definisce la causa, egli pronuncia/attribuisce le spese a carico della parte che

perde il processo. Di conseguenza, se l’attore perde la causa, dovrà sostenere, oltre alle proprie

spese, anche quelle del convenuto: secondo un processualcivilista, questa regola fa sì che una

parte ottenga nel processo proprio ciò cui ha diritto e che, quindi, il proprio diritto non sia decurtato

delle spese! È chiaro che la regola della soccombenza gioca a favore di una minore proposizione

delle domande al giudice: l’attore sarà spinto a riflettere su tale proposizione, perché, nonostante

in Italia le spese processuali non siano molto elevate, il dover eventualmente pagare anche le

spese della controparte è comunque un deterrente!

Quali principi fondamentali del processo civile, possiamo

P -

RINCIPI FONDAMENTALI DEL PROCESSO CIVILE

individuare: ’

 L - Il giudice deve essere un soggetto non coinvolto

A TERZIETÀ E L IMPARZIALITÀ DEL GIUDICE

nella controversia, sia rispetto alle parti (=non avere rapporti di amicizia o di parentela con

l’attore e/o con il convenuto), sia rispetto all’oggetto della causa (=non avere un interesse

rispetto alla controversia).

 I - Poiché il processo civile è processo di parte, ivi deve

L PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO

essere garantita la tutela del diritto di difesa: il convenuto in giudizio, al pari dell’attore, deve

sempre avere la possibilità di fare valere le sue ragioni. Oltre ai tre parametri di cui

P ( ) -

RINCIPI SOVRANAZIONALI IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE ORDINARIO DI COGNZIONE

sopra (=Decisione giusta e corretta + Tempo ragionevole + Costo contenuto), il legislatore italiano

deve anche tener conto, a livello europeo, dell’ . 6.1 C S

ART DELLA ONVENZIONE EUROPEA DI ALVAGUARDIA DEI

, rubricato “

’ , quale norma

Diritto ad un processo equo”

D L

IRITTI DELL UOMO E DELLE IBERTÀ FONDAMENTALI

sovranazionale circa principi cardine/garanzie fondamentali in materia processualcivilistica: «

O GNI

’ ,

PERSONA HA DIRITTO AD UN EQUA E PUBBLICA UDIENZA ENTRO UN TERMINE RAGIONEVOLE DAVANTI AD UN

2 Mentre nell’ordinamento italiano il rivolgersi all’avvocato è previsto come obbligo, in altri ordinamenti è lasciata la facoltà di scelta al cittadino: se il

cittadino vuol provare a difendersi personalmente, lo può sempre fare, mentre, se egli ritiene di non averne il tempo o di non avere una sufficiente

preparazione giuridica, si rivolge ad un avvocato. 6

,

TRIBUNALE INDIPENDENTE E IMPARZIALE COSTITUITO PER LEGGE AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DEI SUOI

[…]

».

DIRITTI E DEI SUOI DOVERI DI CARATTERE CIVILE

Da questa norma, in primo luogo, si ricava il diritto di azione/di accesso alla giustizia/di rivolgersi

ad un giudice di ogni cittadino per la « DETERMINAZIONE DEI SUOI DIRITTI E DEI SUOI DOVERI DI CARATTERE

». Inoltre, si ricava esplicitamente il principio dell’indipendenza ed imparzialità del giudice

CIVILE

funzionario di stato; allo stesso tempo, è esplicitato il parametro/la garanzia del termine

ragionevole di giudizio.

Infine, se pur non espressamente stabilito dall’ , la giurisprudenza della Corte Europea

. 6.1 C

ART EDU

ha ricorrentemente ribadito il c. d. principio della parità delle armi: le parti devono essere trattate in

modo eguale davanti al giudice, cioè devono avere eguali facoltà di fronte al giudice.

Il legislatore ordinario

P ( ) -

RINCIPI COSTITUZIONALI IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE ORDINARIO DI COGNZIONE

italiano, nel delineare il processo civile, deve parimenti tenere conto degli . 24 111

ARTT E DELLA

.

C OSTITUZIONE

- In particolare, ex , «

T

. 24.1 C UTTI POSSONO AGIRE IN GIUDIZIO PER LA TUTELA DEI

ART DELLA OSTITUZIONE

», quale ribadito diritto di accesso alla giustizia/diritto di azione in

PROPRI DIRITTI E INTERESSI LEGITTIMI

capo a ciascun cittadino.

- Inoltre, ex , « L

. 24.2 C A DIFESA È DIRITTO INVIOLABILE IN OGNI STATO E GRADO DEL

ART DELLA OSTITUZIONE

», il che significa che il diritto di difesa deve essere garantito in ogni grado di giudizio

PROCEDIMENTO

(=Primo grado + Appello e Cassazione, quale giudizio di impugnazione + Ulteriori gradi di

impugnazione c.d. straordinaria) e, più nello specifico, in ogni momento di ciascun grado di

[Ciò significa che, ad esempio, non è sufficiente che l’attore, nell’instaurare il processo,

giudizio

convenga in giudizio la propria controparte, instaurando il contradditorio nei suoi confronti; al

contrario, deve anche essere garantito il principio di parità delle armi, dando ad entrambe le parti,

in ogni fase del processo, la medesima facoltà di difesa].

D’altro canto, ex , «

- S ,

. 24.3 C ONO ASSICURATI AI NON ABBIENTI CON APPOSITI

ART DELLA OSTITUZIONE », quale comma a garanzia del

,

ISTITUTI I MEZZI PER AGIRE E DIFENDERSI DAVANTI AD OGNI GIURISDIZIONE

diritto di accesso alla giustizia ai non abbienti, indipendentemente dai costi della giustizia. In

particolare, fino a qualche anno fa, il diritto di azione dei non abbienti era scarsamente garantito,

alll’istituto del c. d. secondo il quale l’avvocato svolgeva il

poiché era relegato gratuito patrocinio,

proprio compito gratuitamente, il che accadeva molto raramente; inoltre, ulteriore causa di scarso

utilizzo del gratutio patrocinio era anche determinato dal fatto che non era più stato aggiornato il

limite di reddito, entro cui potervi accedere.

Al contrario, , oggi lo Stato garantisce maggiormente la tutela del cittadino non

D R . 115 2002

EX P N DEL l’avvocato del singolo

abbiente, previa il c.d patrocinio a spese dello Stato, secondo il quale

cittadino non abbiente è pagato dallo Stato. In particolare, QUALE SARÀ LA SOGLIA DELLA NON ABBIENZA

, S , '

CHE CONSENTE A SPESE DELLO TATO DI AVVALERSI DELL OPERA DI UN AVVOCATO PER FAR VALERE IL PROPRIO

7

Al fine di accedere al patrocinio a spese dello Stato, oltre al vaglio prelimare

?

DIRITTO VIOLATO

secondo cui le ragioni dell’attore non abbiente devono risultare non manifestamente infondate, la

€.

soglia di reddito è di 10900

- Invece, ex , « L

. 111.1 C A GIURISDIZIONE SI ATTUA MEDIANTE IL GIUSTO PROCESSO

ART DELLA OSTITUZIONE

»; a lungo, la dottrina si è interrogata sul significato del termine

REGOLATO DALLA LEGGE GIUSTO

, domandandosi se si tratta di garanzia ulteriore rispetto a quelle statuite ex . 24

PROCESSO ART DELLA

Sicuramente, con questo termine il legislatore costituzionale italiano ha inteso

C .

OSTITUZIONE

richiamare l’ ex ; in secondo luogo, in questo termine è sottesa

. 6.1 C

EQUA E PUBBLICA UDIENZA ART EDU

l’idea della correttezza

Anteprima
Vedrai una selezione di 29 pagine su 138
Procedura Civile - Parte generale ex LIBRO I CPC Pag. 1 Procedura Civile - Parte generale ex LIBRO I CPC Pag. 2
Anteprima di 29 pagg. su 138.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura Civile - Parte generale ex LIBRO I CPC Pag. 6
Anteprima di 29 pagg. su 138.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura Civile - Parte generale ex LIBRO I CPC Pag. 11
Anteprima di 29 pagg. su 138.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura Civile - Parte generale ex LIBRO I CPC Pag. 16
Anteprima di 29 pagg. su 138.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura Civile - Parte generale ex LIBRO I CPC Pag. 21
Anteprima di 29 pagg. su 138.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura Civile - Parte generale ex LIBRO I CPC Pag. 26
Anteprima di 29 pagg. su 138.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura Civile - Parte generale ex LIBRO I CPC Pag. 31
Anteprima di 29 pagg. su 138.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura Civile - Parte generale ex LIBRO I CPC Pag. 36
Anteprima di 29 pagg. su 138.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura Civile - Parte generale ex LIBRO I CPC Pag. 41
Anteprima di 29 pagg. su 138.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura Civile - Parte generale ex LIBRO I CPC Pag. 46
Anteprima di 29 pagg. su 138.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura Civile - Parte generale ex LIBRO I CPC Pag. 51
Anteprima di 29 pagg. su 138.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura Civile - Parte generale ex LIBRO I CPC Pag. 56
Anteprima di 29 pagg. su 138.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura Civile - Parte generale ex LIBRO I CPC Pag. 61
Anteprima di 29 pagg. su 138.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura Civile - Parte generale ex LIBRO I CPC Pag. 66
Anteprima di 29 pagg. su 138.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura Civile - Parte generale ex LIBRO I CPC Pag. 71
Anteprima di 29 pagg. su 138.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura Civile - Parte generale ex LIBRO I CPC Pag. 76
Anteprima di 29 pagg. su 138.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura Civile - Parte generale ex LIBRO I CPC Pag. 81
Anteprima di 29 pagg. su 138.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura Civile - Parte generale ex LIBRO I CPC Pag. 86
Anteprima di 29 pagg. su 138.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura Civile - Parte generale ex LIBRO I CPC Pag. 91
Anteprima di 29 pagg. su 138.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura Civile - Parte generale ex LIBRO I CPC Pag. 96
Anteprima di 29 pagg. su 138.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura Civile - Parte generale ex LIBRO I CPC Pag. 101
Anteprima di 29 pagg. su 138.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura Civile - Parte generale ex LIBRO I CPC Pag. 106
Anteprima di 29 pagg. su 138.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura Civile - Parte generale ex LIBRO I CPC Pag. 111
Anteprima di 29 pagg. su 138.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura Civile - Parte generale ex LIBRO I CPC Pag. 116
Anteprima di 29 pagg. su 138.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura Civile - Parte generale ex LIBRO I CPC Pag. 121
Anteprima di 29 pagg. su 138.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura Civile - Parte generale ex LIBRO I CPC Pag. 126
Anteprima di 29 pagg. su 138.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura Civile - Parte generale ex LIBRO I CPC Pag. 131
Anteprima di 29 pagg. su 138.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura Civile - Parte generale ex LIBRO I CPC Pag. 136
1 su 138
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher L.Agliassa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Besso Marcheis Chiara.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community