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LEZIONE XXIX
Mercoledì 02 dicembre 2009
Abbiamo visto che i mezzi di impugnazione nel nostro ordinamento sono tipici, ossia sono quelli previsti dalla legge ex articolo 323. Abbiamo l'appello, il ricorso per Cassazione, il regolamento di competenza e non il regolamento di giurisdizione; quest'ultimo non è un mezzo di impugnazione perché non è volto ad avere una pronuncia su una questione, ossia la questione di giurisdizione. Ripassiamo quella che è la differenza tra mezzi di impugnazione ordinari e mezzi di impugnazione straordinari. La nozione di "cosa giudicata formale": si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza né all'appello ne alle ricorsi per Cassazione, né alla revocazione per i motivi di cui ai n° 4-5 art. 395, relativo alla revocazione ordinaria. Pertanto è passata in giudicato quella sentenza.
che possono essere esperiti anche se la sentenza è passata in giudicato. La distinzione tra i mezzi di impugnazione ordinari e straordinari si basa proprio sulla nozione di cosa giudicata formale: si definiscono mezzi di impugnazione straordinari quelli che possono essere esperiti anche se la sentenza è passata in giudicato. Bisogna inoltre fare riferimento al tipo di vizio che affligge la sentenza; questo perché i mezzi di impugnazione ordinari riguardano i vizi palesi della sentenza mentre i mezzi di impugnazione straordinari riguardano dei vizi occulti, che noi non possiamo sapere nel momento in cui abbiamo in mano la sentenza. Infatti questi vizi occulti discendono da un evento futuro ed incerto: questo è molto importante anche per quel che riguarda il termine (a quo) da cui decorre la possibilità di proporre l'impugnazione, caduto quale la possibilità di proporre impugnazione sarà scaduto. Bisogna inoltre ricordare che i mezzi di impugnazione straordinari,legati ad un evento futuro, non riguardano invece il sopravveniente in fatto; quando ci sono delle sopravvenienze in fatto rispetto alla sentenza, si propone una domanda nuova.
LA REVOCAZIONE
La disciplina della revocazione è contenuta negli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile.
Da un punto di vista generale, la revocazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata, come la Cassazione e a differenza dell'appello. Infatti la revocazione è proponibile soltanto per i motivi tassativamente elencati all'articolo 395; inoltre, si caratterizza per una prima fase rescindente volta ad accertare il vizio lamentato e per una seconda fase rescissoria, che si svolge sempre dinanzi al giudice della fase rescindente, volta a creare una nuova decisione da sostituire a quella revocata.
Vediamo dunque quali sono i provvedimenti che si possono impugnare con revocazione.
L'articolo 395 dispone che le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado
possono essere impugnate per revocazione. In realtà, sono impugnabili per revocazione anche le sentenze di primo grado passate in giudicato e anche provvedimenti che pur non avendo la forma della sentenza hanno un contenuto decisorio. Per quanto riguarda le sentenze della Cassazione, bisogna far riferimento a due articoli: 391 bis, il quale dispone che sono impugnabili le sentenze di Cassazione per errore di fatto; 391 ter, recentemente introdotto con la riforma del 2006, il quale dispone che le sentenze della Cassazione che decidono nel merito, che dunque non rinviano, sono impugnabili anche per motivi di revocazione straordinaria. Questo perché con la Cassazione rigetta ricorso e in questo caso ciò che conta è la sentenza d'appello e, in questo caso, la revocazione si proporrà contro questa; oppure la Cassazione accoglie ricorso ma rinvia, qualora non decida nel merito quindi, in questo caso, sarà contro la sentenza di rinvio che eventualmente possono essere impugnate per revocazione.sarà proposta revocazione. [Vedremo che qualora sia necessario un' istruttoria nel giudizio di revocazione per accertare la sussistenza dei motivi e così via, sorge un problema perché in Cassazione non è possibile un' attività istruttoria; in questo caso la fase rescindente che annulla la sentenza revocata si terrà dinanzi alla Cassazione mentre la fase rescissoria si svolgerà davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. ] Bisogna inoltre sottolineare come il mezzo di impugnazione "revocazione" può essere ordinario o straordinario. Si tratta di un mezzo di impugnazione ordinario nel caso in cui si facciano valere i motivi di cui ai numeri 4 e 5; invece, è un mezzo straordinario di impugnazione se si fanno valere i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3, 6. Vediamo nel dettaglio quali sono i motivi di revocazione, ex articolo 395. Al numero 1) si menziona il cosiddetto dolo revocatorio: si tratta del dolo diUna parte a danno dell'altra. Questo è un concetto molto delicato che va posto in relazione con l'articolo 88 c.pc, il quale dispone circa il dovere di lealtà e probità. La maggior parte della dottrina e della giurisprudenza sostiene che il dolore revocatorio debba essere un vero e proprio raggiro della parte che paralizzi la difesa della controparte; pertanto non si deve trattare di una mera omissione o un'incompleta allegazione di fatti.
Al numero 2) si prevede come motivo di revocazione il fatto che la sentenza si sia basata su prove false. Innanzitutto bisogna ricordare che da questa disposizione è escluso il caso del falso giuramento; nel caso in cui venga prestato falso giuramento e la falsità del giuramento venga scoperta, la parte non può proporre prova contraria né chiedere la revocazione; è possibile solo il risarcimento del danno. La revocazione opera, ad esempio, quando vi sia stata una falsa consulenza.
tecnica. Perché sia ammissibile questo motivo di revocazione, la prova deve essere riconosciuta falsa (dalla parte che ha beneficiato della falsa testimonianza) oppure dichiarata falsa con sentenza. Ovviamente il riconoscimento o la dichiarazione della falsità di una devono avvenire successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata; può però accadere che la prova sia stata dichiarata falsa ma che la parte non lo sappia senza colpa e, per questa ipotesi, è possibile la revocazione anche se la dichiarazione di falsità o riconoscimento della falsità è avvenuto prima della pronuncia. Al numero 3) si fa riferimento alla scoperta di un documento decisivo per la causa; il legislatore pretende che la parte debba trovarsi nell'impossibilità di proporre in giudizio questo documento decisivo o per forza maggiore o per causa dell'avversario (questo aspetto va coordinato con la disciplina dell'esibizione delle prove;
L'articolo 210 prevede che la parte possa chiedere al giudice di ordinare l'esibizione del documento utile per fondare il diritto della parte. Questo motivo di revocazione non è mai possibile quando questo documento decisivo si trovava presso un depositario pubblico perché in questo caso la parte avrebbe potuto averlo a disposizione e introdurlo nel processo. In questi tre motivi il vizio è occulto poiché viene scoperto in seguito ad un evento successivo, come ad esempio il dolo. Il motivo di cui al numero 4) è il primo motivo di revocazione ordinaria e riguarda un errore che risulta dalla sentenza; è importante distinguere quest'errore di fatto che risulta dagli atti o dai documenti della causa dall'errore di giudizio del giudice. L'errore di fatto che, in questo caso, legittima a proporre revocazione è da intendersi come un errore di percezione del giudice. Il motivo di cui al numero 5) è il secondo motivo di revocazione.
giudicato.giudicato; in questo caso prevale la seconda perché abbiamo due atti entrambi validi e come regola generale si applica l'atto posteriore. Se propongo revocazione contro una sentenza perché assumo che sia contraria ad una precedente passata in giudicato, e se viene accolta la revocazione, la seconda muore e vive la prima; se invece non propongo revocazione e pertanto abbiamo due giudicati contrastanti la seconda sopravvive perché perfettamente valida, passata in giudicato e posteriore nel tempo alla prima perfettamente valida e passata in giudicato. L'ultimo motivo di revocazione straordinario che va associato ai primi tre motivi è il dolo del giudice; ovviamente non si tratta di un dolo affermato dalla parte ma questo dolo deve essere accertato con sentenza passata in giudicato. Tuttavia questo motivo di revocazione non è mai stato proposto. Una volta visti i motivi della revocazione, dobbiamo vedere quali siano i termini per proporre.La revocazione è un mezzo di impugnazione che può essere utilizzato per annullare una sentenza già passata in giudicato. Esistono due tipi di revocazione: ordinaria e straordinaria.
Nel caso della revocazione ordinaria, il termine per proporre la revocazione è di 30 giorni dalla notificazione della sentenza o sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Nel caso della revocazione straordinaria, il termine per proporre la revocazione è di 30 giorni dalla scoperta di un evento come il dolo o la falsa prova.
La revocazione può essere utilizzata anche in combinazione con altri mezzi di impugnazione come l'appello. Le sentenze pronunciate in appello o in unico grado, così come le sentenze in primo grado passate in giudicato, possono essere impugnate tramite revocazione.
Tuttavia, nel caso di una sentenza in primo grado passata in giudicato, il vizio deve essere scoperto dopo il passaggio in giudicato della sentenza, cioè dopo che il termine per l'appello è scaduto. In caso contrario, sarà necessario proporre un appello, che è un altro mezzo di impugnazione.
o può presentare una memoria di replica entro il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto di impugnazione. Tale memoria deve contenere le controdeduzioni alle argomentazioni dell'attore e può essere corredata da documenti o prove a sostegno delle proprie tesi. Inoltre, è possibile richiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova, purché siano pertinenti alla causa e non siano stati già proposti in primo grado. La richiesta di ammissione di nuovi mezzi di prova deve essere motivata e presentata entro il termine di 10 giorni dalla notifica dell'atto di impugnazione. Una volta presentata la memoria di replica e/o la richiesta di ammissione di nuovi mezzi di prova, il giudice provvederà a fissare l'udienza di discussione dell'appello. Durante l'udienza, le parti potranno esporre oralmente le proprie argomentazioni e il giudice potrà porre domande o richiedere chiarimenti. Al termine dell'udienza, il giudice emetterà la sentenza di secondo grado, che potrà confermare, modificare o annullare la decisione di primo grado. La sentenza di secondo grado sarà definitiva e non sarà possibile proporre ulteriori impugnazioni, salvo il ricorso per cassazione.