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IL PROCESO E I SUOI REQUISITI
Gli effetti giuridici prodotti dal comportamento nel quale si estrinseca il potere non sono altro che determinazioni di nuove situazioni giuridiche di liceità, di dovere e soprattutto di potere, nel senso di produrre ancora nuove situazioni giuridiche.
Situazioni giuridiche:
- Facoltà: non contribuiscono alla dinamica del processo poiché si esauriscono in se stesse senza dar luogo a modificazioni giuridiche.
- Doveri: contribuiscono alla dinamica processuale in quanto valutati anche come poteri. Per lo più i doveri concernono soltanto gli organi del processo. Oneri sono poteri formulati come doveri ipotetici.
- Poteri: sono le situazioni che attuandosi assolvono alla funzione essenziale del progredire del processo.
- Semplici: corrispondono ciascuna ad un singolo specifico comportamento.
- Globali o composite: generico e globale dovere decisorio del giudice che si realizza attraverso l'intera serie di atti processuali.
del giudice in vista del risultato unitario del processo. In questo senso si parla di dovere decisorio del giudice e di diritto di tutela giurisdizionale o diritto di azione.
Il processo è un fenomeno giuridico autonomo dal diritto sostanziale che ne costituisce l'oggetto e questa autonomia viene talora evidenziata in modo sintetico con l'espressione rapporto giuridico-processuale che è tuttora usato nella prassi sebbene non sia idonea ad esprimere la caratteristica dinamicità del processo come fenomeno giuridico in evoluzione.
PRESUPPOSTI PROCESSUALI
Sono i requisiti che debbono sussistere prima di un determinato atto perché da quell'atto discendano determinate conseguenze.
Poiché l'atto che da vita al processo è la domanda di tutela, si possono configurare:
- requisiti che sono postulati come esistenti prima della domanda perché la domanda dia vita al processo (presupposti di esistenza del processo) che hanno rilievo solo
CAPITOLO III
LA SITUAZIONE GIURIDICA GLOBALE DEL SOGGETTO CHE CHIEDE LA TUTELA: L'AZIONE
La domanda e il potere di proporla
Accanto alle situazioni che si dicono semplici (doveri, poteri, facoltà) si possono individuare delle situazioni complesse o composite che, con riguardo a ciascuno dei tre principali protagonisti del processo (il soggetto che chiede la tutela, colui al quale si chiede la tutela, e colui nei cui confronti è chiesta la tutela), ne esprimono le rispettive posizioni giuridiche in modo globale.
Quella serie di atti e di situazioni, che è il processo, si mette in moto a seguito del compimento di un atto ben definito, la domanda.
Secondo l'art. 24, 1° comma della Costituzione: tutti possono agire in giudizio per tutelare i propri diritti e interessi legittimi. Dunque tutti possono proporre la domanda, eccettuati gli incapaci.
insostituzione dei quali il potere di proporre la domanda relativi ai propri diritti spetta ai loro rappresentanti legali.Perché la domanda possa assolvere la sua funzione di introdurre il processo non occorre altro requisito se non quello che essa possa obbiettivamente considerarsi tale, che consista cioè in una domanda di tutela e non ad es. in una richiesta di solidarietà o in un'espressione di disappunto. La domanda può assumere le forme dell'atto di citazione o del ricorso.
L'AZIONE E LE CONDIZIONI DELL'AZIONE, IN GENERALE
Perché il processo possa invece procedere fino alla pronuncia sul merito la domanda deve avere dei requisiti intrinseci che sono le condizioni dell'azione dalla cui sussistenza dipende l'accoglibilità della domanda nell'ipotesi che sia vero quanto in essa esposto.
Prima di tutto la domanda deve essere accoglibile, cioè deve contenere la rappresentazione o esposizione o affermazioneche un diritto sostanziale esiste, che esso appartiene a colui che chiede la tutela e che è abbisognevole di tutela. Solo così si potranno introdurre quella serie di atti e situazioni fino alla pronuncia sul merito.
La domanda costituisce dunque il primo atto di esercizio dell'azione, cioè quella serie di poteri facenti capo al soggetto che chiede la tutela giurisdizionale.
LE SINGOLE CONDIZIONI DELL'AZIONE (POSSIBILITÀ GIURIDICA, INTERESSE AD AGIRE, LEGITTIMAZIONE AD AGIRE). LA LEGITTIMAZIONE STRAORDINARIA O SOSTITUZIONE PROCESSUALE.
Un primo requisito dell'azione si chiama Possibilità giuridica, cioè l'esistenza di una norma che contempli in astratto il diritto che si vuol far valere.
La seconda condizione è l'interesse ad agire (art.100 cpc), che consiste nell'affermazione dell'accadimento concreto di uno o più fatti costitutivi del diritto previsti in astratto da una norma e dei fatti lesivi del
diritti sindacali la legittimazione ad agire in difesa degli interessi dei lavoratori.lavoratori una legittimazione ordinaria quando è riferita ai diritti propri delle associazioni stesse, ma che deve considerarsi straordinaria quando consente di far valere diritti degli associati o diritti che le riguardano solo indirettamente.
L'AZIONE COME DIRITTO AD UN PROVVEDIMENTO SUL MERITO. AUTONOMIA E STRATTEZZA.
L'azione è un diritto che spetta al titolare del diritto sostanziale e che ha come contenuto la prestazione di un altro soggetto autonomo che è il giudice. Dunque è il diritto verso il giudice ad un provvedimento sul merito.
Il diritto d'azione è autonomo rispetto al diritto sostanziale ed è astratto rispetto ad esso in quanto l'esistenza del diritto d'azione non dipende dall'esistenza del diritto sostanziale. L'esistenza del diritto d'azione dipende invece dall'affermazione del diritto sostanziale nella domanda.
Affermazione inoltre del fatto che è un diritto abbisogn
spettante a colui che proponela domanda e nei confronti di colui contro il quale è proposta la domanda.
LE AZIONI DI COGNIZIONE: DI MERO ACCERTAMENTO, DI CONDANNA E COSTITUTIVA
Esistono tanti tipi di azione quanti sono i tipi di attività di tutela giurisdizionale. Perciò si parla di azione di cognizione, azione esecutiva, azione cautelare, come diritti rispettivamente, al provvedimento di merito, all'esecuzione forzata, al provvedimento cautelare. In relazione all'attività di cognizione si distingue tra azione di mero accertamento (che introduce un processo di cognizione destinato a chiudersi con una sentenza di mero accertamento), azione di condanna (che introduce un processo di cognizione destinato a chiudersi con una sentenza di condanna) e azione costitutiva (che introduce un processo di cognizione destinato a chiudersi con una sentenza costitutiva).
A. Per quanto riguarda l'azione di mero accertamento è basata sulla contestazione
(mero accertamento affermativo) o sul vanto (mero accertamento negativo)
B. Con l'azione di condanna si chiede, oltre all'accertamento del diritto che si vuol far valere, l'accertamento dell'eseguibilità forzata. Essa si basa infatti sulla violazione. Esistono alcune figure di condanna che presentano elementi di specialità:
- Condanna generica (art. 278 c.p.c.), che consiste nel poter scindere la pronuncia sul "se" di una certa prestazione dalla pronuncia sul "quantum". Questo accade quando durante lo svolgimento di un giudizio si delinei una certezza sul se e non ancora sul quantum; in tal caso l'organo che ha il compito di pronunciare la sentenza può pronunciare la condanna generica con una sentenza non definitiva e lasciando la pronuncia sul quantum ad un'altra fase dello stesso processo o a un'eventuale successivo processo.
- Condanna condizionale, quando il giudice fa dipendere
L'eseguibilità della condanna al verificarsi di una certa condizione; da distinguersi dalla condanna a prestazione condizionata dove la sentenza sarà di condanna solo dopo l'avveramento della condizione.
Condanna in futuro, quando le azioni sono dirette a ottenere una condanna attuale ad una prestazione soggetta a un termine e quindi eseguibile solo dopo il decorso di tale termine.
Azioni di accertamento con prevalente funzione esecutiva, che si svolgono con una cognizione sommaria ossia si svolgono in maniera accelerata per conseguire il più rapido accesso all'esecuzione forzata. La cognizione può essere sommaria perché superficiale: un esempio è costituito dal procedimento ingiuntivo caratterizzato dalla possibilità di una pronuncia senza neppure sentire l'altra parte, salvo però il potere di quest'ultima di contestarlo introducendo un giudizio ordinario. In altri casi la cognizione è sommaria.
perché incompleta come nelle condanne con riserva dove la condanna viene