Le impugnazioni: artt. da 323 a 338
In generale
I vizi da cui può essere affetto un provvedimento giurisdizionale si suddividono in:
-
Errores in procedendo, derivanti dalla violazione di norma che disciplinano l’attività delle parti e del giudice; l’invalidità del provvedimento può essere:
- Propria, se causata dal difetto di elementi formali o extraformali della decisione,
- Derivata, se conseguenza dell’invalidità di un atto pregresso o quando il giudice ha deciso il merito della causa in assenza di un presupposto processuale;
- Errores in iudicando, se riguardano il contenuto stesso della decisione; nel qual caso si può avere l’ingiustizia della decisione, ossia la sua difformità rispetto alle conclusioni che avrebbero dovuto trarsi da una corretta valutazione delle prove o dall’esatta applicazione delle norme sostanziali inerenti la fattispecie.
Ai sensi dell’art. 323 i mezzi di impugnazione delle sentenze avente carattere generale sono:
- L’appello
- Il ricorso per cassazione
- La revocazione
- L’opposizione di terzo
- Il regolamento di competenza
A queste va aggiunta l’actio nullitatis, l’azione di accertamento negativo eccezionalmente ammessa nei confronti delle sentenze prive della sottoscrizione del giudice.
Tipi di impugnazioni
Le impugnazioni si distinguono in:
- Ordinarie, impediscono che la sentenza passi in giudicato, finché sono proponibili; sono soggette a termini certi sia nella durata sia nella decorrenza (appello, ricorso per cassazione, regolamento di competenza e, limitatamente ad alcuni motivi, la revocazione);
- Straordinarie, non interferiscono col passaggio in giudicato della sentenza e sono esperibili anche nei confronti di una sentenza passata in giudicato; sono esperibili entro termini la cui decorrenza non è determinabile a priori o senza alcun limite temporale (l’opposizione di terzo e la revocazione per gli altri motivi).
- A critica libera, (appello, regolamento di competenza, opposizione di terzo per pregiudizio di un diritto del terzo) quando può fondarsi su qualsiasi errore, in procedendo o in iudicando;
- A critica vincolata (ricorso per cassazione, opposizione di terzo revocatoria), quando i vizi sono predeterminati dalla legge.
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Sostitutive o rescindenti. Tutte le impugnazioni di regola possono condurre alla sostituzione della sentenza impugnata con una nuova decisione sullo stesso oggetto, ma bisogna fare una precisazione:
- La fase rescissoria, deputata a giungere a una nuova decisione, presuppone che sia positiva una precedente fase rescindente, destinata alla verifica dell’esistenza dei vizi denunciati con l’impugnazione, quindi all’annullamento del provvedimento impugnato; nel qual caso le impugnazioni sono definite rescindenti, perché hanno come primo obiettivo l’eliminazione del provvedimento impugnato;
- L’appello è invece strutturato in modo da condurre sempre e comunque alla sostituzione diretta della decisione impugnata, anche quando si concluda col rigetto dell’impugnazione medesima e la piena conferma della sentenza di primo grado; perciò l’appello fa parte delle impugnazioni sostitutive.
Condizioni per l'impugnazione
Il diritto all’impugnazione è condizionato all’esistenza:
- Della legittimazione a impugnare, la quale deriva dalla partecipazione al procedimento in cui è stata resa la sentenza impugnata e presuppone che in quel processo si sia assunta la qualità di parte, ancorché invalidamente o come conseguente errore del giudice. Eccezioni sono rappresentate dall’opposizione di terzo e dalla revocazione che invece presuppongono la mancata partecipazione dell’impugnante al processo in cui è stata resa la sentenza.
- Dell’interesse a impugnare, per proporre un’impugnazione è necessario che sussista un interesse alla riforma o all’annullamento del provvedimento impugnato, affinché sia assicurata la concreta utilità della tutela giurisdizionale.
Ad eccezione dell’opposizione di terzo ordinaria, tutte le impugnazioni sono soggette a un termine di decadenza breve, al fine di non lasciare troppo a lungo in una situazione di incertezza i rapporti giuridici oggetto della sentenza. Il termine è di:
- 60 giorni per il ricorso per cassazione,
- 30 giorni per tutte le altre impugnazioni.
Per le impugnazioni ordinarie il dies a quo s’identifica col giorno in cui la sentenza è notificata.
Per il regolamento di competenza il dies a quo s’identifica col giorno di comunicazione della sentenza che ha pronunciato sulla competenza.
Per la revocazione straordinaria o l’opposizione di terzo revocatoria, il dies a quo coincide col momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza effettiva del vizio.
Le sole impugnazioni ordinarie sono soggette a un ulteriore termine lungo di 6 mesi dopo la pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla sua effettiva comunicazione/notificazione: il termine semestrale concorre coi termini brevi e se scade prima di quella fa in ogni caso passare in giudicato la sentenza.
L’impugnazione è consentita al di là dei 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza quando:
- Sia nulla la citazione introduttiva o la relativa notificazione,
- Sia nulla la notifica degli altri atti eventualmente notificati al contumace,
- Tali nullità abbiano realmente impedito al contumace di avere conoscenza del processo.
Alla presenza di queste condizioni il termine semestrale inizia a decorrere dal giorno in cui il contumace acquisisca l’effettiva conoscenza del processo.
Art. 330
- Se nell’atto di notificazione della sentenza la parte destinataria dell’impugnazione aveva dichiarato la propria residenza o eletto domicilio, l’impugnazione va notificata in questi luoghi,
- Altrimenti l’impugnazione va notificata c/o il procuratore costituito alla residenza dichiarata o domicilio eletto per il giudizio,
- Se poi manca anche tale dichiarazione o elezione, o è trascorso un anno dalla pubblicazione della sentenza e l’impugnazione sia ancora possibile, la notificazione va fatta nelle mani proprie del destinatario.
La notifica si esegue collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza: è consentita entro 1 anno dalla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dal momento in cui è avvenuto il decesso della parte originaria, purché sia fatta all’ultimo domicilio del defunto.
Art. 329
L’acquiescenza è una manifestazione di volontà, che opera come una rinuncia al diritto di impugnare:
- Che ha per oggetto l’accettazione della sentenza
- Come effetto quello di escludere la proponibilità delle impugnazioni, salvo che la parte soccombente venga a conoscenza successivamente di un motivo di revocazione straordinaria.
Può essere:
- Espressa, con una dichiarazione ad hoc, unilaterale e non ricettizia, che deve provenire direttamente dalla parte o da un suo rappresentante a ciò delegato,
- Tacita, quando risulta indirettamente da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni previste dalla legge.
L’impugnazione parziale comporta acquiescenza delle parti della sentenza non impugnate: tal’è l’acquiescenza qualificata che presuppone che nella sentenza ci siano più capi distinti, singolarmente impugnabili e che comporta l’accettazione dei capi non impugnati, i quali siano autonomi e indipendenti da quelli impugnati.
Se i capi riguardano parti diverse:
- Se si tratta di cumulo di cause inscindibile, l’impugnazione parziale è idonea a evitare il passaggio in giudicato nei confronti delle altre parti;
- Se si tratta di cumulo scindibile, l’impugnazione può essere proposta separatamente nei confronti delle diverse parti, dando luogo anche a procedimenti distinti.
L’inammissibilità dell’impugnazione si ha quando questa non poteva essere proposta, quindi deriva da diverse ragioni inerenti la fase genetica:
- L’impugnazione era esclusa dalla legge,
- Difetto di legittimazione o dell’interesse a impugnare,
- Decorso dei termini di decadenza,
- Intervenuta acquiescenza.
L’improcedibilità dell’impugnazione si ha quando questa non può essere proseguita, per il mancato compimento di determinate attività di parte tassative e deve essere definita con una pronuncia meramente processuale.
Per quanto concerne l’appello e il ricorso per cassazione, l’impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile non può essere riproposta anche se non è ancora decorso il termine di legge: principio di consumazione del potere di impugnazione, ciò per escludere che la parte soccombente, dopo aver proposto l’impugnazione possa successivamente integrarla attraverso la deduzione di motivi nuovi. La consumazione dell’impugnazione deriva dal fatto che l’inammissibilità o improcedibilità siano state già dichiarate dal giudice: fino a quel momento è possibile proporre una nuova impugnazione, purché nel rispetto dei termini di decadenza.
Art. 336
Gli effetti della pronuncia di impugnazione possono espandersi:
- Alle altre parti della sentenza dipendenti da quella riformata o cassata, effetto espansivo interno: la sostituzione o l’annullamento travolgono o caducano automaticamente anche le parti della sentenza che non erano oggetto di impugnazione, qualora si tratti di parti dipendenti da quella riformata o cassata, la quale sia il loro presupposto logico e giuridico (comma 1).
- Agli altri provvedimenti e atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, effetto espansivo esterno. Prima della riforma del 1990 la caducazione degli atti dipendenti si produceva non subito ma dopo il passaggio in giudicato della sentenza riformata o caducata. Il legislatore del ’90 ha eliminato il riferimento al passaggio in giudicato, per cui una sentenza di secondo grado quando riforma una sentenza di condanna produce effetti immediati su tutti gli atti esecutivi eventualmente posti in essere nel frattempo e impedisce il proseguimento del processo di esecuzione forzata. Secondo la formulazione quindi la sentenza d’appello fin dal giorno della sua pubblicazione determina l’improseguibilità del processo di primo grado o la caducazione delle sentenze in esso successivamente intervenute, anche se già passate in giudicato (comma 2).
Art. 338
Il processo di impugnazione si può estinguere:
- Per rinuncia agli atti,
- Per inattività delle parti.
L’estinzione del procedimento di appello o di revocazione ordinaria determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, salvo che siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento di impugnazione estinto. Anche se la norma parla genericamente di provvedimenti, si ritiene che solo un’altra sentenza pronunciata nel procedimento di impugnazione possa incidere sulla sentenza impugnata e sopravvivere all’estinzione del procedimento di impugnazione.
L’impugnazione nei processi con pluralità di parti: artt. 331-332
Se la sentenza è stata pronunciata nei confronti di più parti, l’impugnazione pone due esigenze a seconda che sia o no consentita una scissione soggettiva del processo litisconsortile.
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Se la sentenza è stata pronunciata fra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, l’impugnazione dovrebbe sempre proporsi, a pena di inammissibilità, nei confronti di tutte le parti. L’art. 331 prevede che il giudice non possa immediatamente dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione ma debba ordinare, indipendentemente dal fatto che il termine di impugnazione sia o no scaduto, l’integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro cui l’impugnazione deve essere notificata alle parti pretermesse e l’udienza di comparizione. Si avrà la dichiarazione di inammissibilità se l’ordine del giudice rimane inadempiuto.
- Il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio, estendendo il giudizio alle parti che non erano state coinvolte nell’impugnazione,
- Qualora l’ordine del giudice sia disatteso si produce l’inammissibilità dell’impugnazione.
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In caso di cause scindibili, si vuole evitare che l’unico processo inizialmente proposto venga suddiviso nella fase di impugnazione: l’art. 332 stabilisce che, se l’impugnazione è stata proposta da alcuna delle parti o nei confronti di alcune di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre nei confronti delle quali l’impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine entro cui deve provvedersi alla notifica e l’udienza di comparizione.
- Il giudice ordina la notifica dell’impugnazione solo alle altre parti nei cui confronti l’impugnazione non è preclusa o esclusa, quindi a quelle che potrebbero ancora concretamente impugnare,
- Qualora l’ordine del giudice sia disatteso si produce la sospensione del processo di impugnazione fino al momento in cui scadranno per tutte le parti soccombenti i termini di decadenza, quindi fino a quando sarà definitivamente esclusa per loro la possibilità di impugnare.
È causa inscindibile ogni fattispecie in cui alla pluralità di parti corrisponda un litisconsortio necessario originario, in quanto è lo stesso legislatore a imporre un accertamento uniforme rispetto a tutti i litisconsorti come se fosse un’unica causa, ai sensi dell’art. 102. Si hanno cause tra loro dipendenti nelle ipotesi non di semplice pregiudizialità-dipendenza, ma nelle ipotesi in cui non è nemmeno possibile distinguere una causa pregiudiziale da un’altra causa dipendente, per cui si applicherà l’art. 331 alle ipotesi di alternatività e/o incompatibilità tra le diverse cause connesse per identità di oggetto. Se invece si ammette l’applicazione dell’art. 331 alla semplice pregiudizialità-dipendenza, si ritiene che l’accertamento del rapporto pregiudiziale debba essere unico rispetto a tutti i litisconsorti. Al di fuori di queste ipotesi, il processo cumulativo si deve considerare scindibile in fase di impugnazione, quindi si applicherà l’art. 332, in particolare i casi di litisconsorzio improprio o quello derivante da connessione per identità della causa petendi.
L’impugnazione incidentale: artt. 333-334
L’impugnazione può giovare solo chi l’ha proposta, in quanto nel nostro ordinamento vige il divieto di reformatio in peius, per cui l’impugnazione non può essere sfavorevole per la parte che l’ha proposta.
L’impugnazione incidentale è l’istituto che permette di far confluire in un unico processo tutte le impugnazioni proposte nei confronti della stessa sentenza. Il processo di impugnazione inizia con citazione o ricorso. La parte che impugna per prima deve rispettare le forme prescritte per l’impugnazione principale. Le parti che abbiano ricevuto la notifica dell’impugnazione principale e vogliono a loro volta impugnare, purché siano soccombenti, devono proporre a pena di decadenza la loro impugnazione in via incidentale nello stesso processo, rispettando le forme previste per l’impugnazione incidentale:
- L’appello incidentale va proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta,
- Il ricorso per cassazione incidentale va proposto, entro il termine previsto (40 giorni), con il controricorso.
L’impugnazione incidentale è prevista in virtù del principio, ex art. 335, per cui a garanzia dell’unità del giudizio, tutte le impugnazioni separatamente proposte devono essere obbligatoriamente riunite, anche d’ufficio, nello stesso processo.
La proposizione di più impugnazioni principali contro la stessa sentenza può costituire una situazione patologica, derivante dall’errore di una delle parti che pur avendo ricevuto già la notifica della prima impugnazione, abbia omesso di proporre impugnazione in via incidentale. Se si applicasse alla lettera l’art. 333 in tale situazione si produrrebbe la decadenza della parte dal diritto di impugnare e l’inammissibilità dell’impugnazione irritualmente proposta in via principale; la giurisprudenza ha ammesso che la seconda impugnazione possa convertirsi in impugnazione incidentale, realizzando la riunione dei processi, purché l’impugnazione in forma erronea abbia rispettato il termine entro cui debba proporsi l’impugnazione incidentale.
L’inammissibilità dell’impugnazione incidentale può prodursi:
- Sia per scadenza dei termini previsti per essa,
- Sia per scadenza del termine breve e semestrale,
- Sia per acquiescenza.
L’art. 334 prevede una deroga, ossia la possibilità per le parti contro cui è stata proposta l’impugnazione e di quelle chiamate a integrare il contraddittorio ex art. 331, di proporre impugnazione incidentale nonostante l’avvenuta scadenza del termine ordinario o l’avvenuta acquiescenza: impugnazione incidentale tardiva. Essa presuppone l’effettiva proponibilità dell’impugnazione principale o incidentale, per cui se quella principale è dichiarata inammissibile, quella incidentale tardiva perde ogni efficacia; per ogni altro aspetto essa è autonoma, quindi non risente dell’eventuale improcedibilità o rinuncia di quella principale.
Unico limite è soggettivo, ossia l’unica parte che può usufruire dell’impugnazione incidentale tardiva è solo:
- La parte contro la quale sia stata proposta un’altra impugnazione (principale o incidentale);
- La parte contro cui è stato ordinato l’integrazione del contraddittorio ex art. 331.
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Impugnazioni, Procedura civile I
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