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c) MOTIVI ATTINENTI LA GIURISDIZIONE.
Tutte le questioni per le quali sarebbe esperibile il regolamento preventivo di giurisdizione;
il ricorso è ammesso quando:
il giudice si sia occupato di una causa sulla quale era privo di giurisdizione,
il giudice si sia dichiarato erroneamente privo di giurisdizione.
d) VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA COMPETENZA, QUANDO NON E’
PRESCRITTO IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA
Il ricorso è esperibile quando: 13
la sentenza impugnata abbia erroneamente risolto una questione di competenza,
la sentenza impugnata abbia risolto il merito senza rilevare l’incompetenza.
e) NULLITA’ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO.
Si tratta di errores in procedendo da cui sia derivata la nullità della sentenza:
- per vizi propri,
- per estensione dell’invalidità formale di atti del procedimento,
- per il difetto di presupposti processuali diversi dalla giurisdizione e dalla competenza.
f) OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO CHE E’ STATO
OGGETTO DI DISCUSSIONE FRA LE PARTI.
In passato era omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso
o decisivo per il giudizio.
La disposizione allude a un vizio di motivazione, bisogna capire se e in quale misura la
riforma abbia inciso sulla possibilità per il ricorrente di invocare il sindacato indiretto della
Corte sulle questioni di fatto, rispetto al passato.
Una parte della dottrina sostiene che la modifica apportata sia irrilevante perché la
violazione da parte del giudice di fornire una motivazione adeguata, si configura sempre e
cmq in una violazione di legge, censurabile ex punti a) o e).
La Corte però ha utilizzato un atteggiamento restrittivo della norma in questione, ritenendo
che il legislatore abbia inteso escludere il controllo di logicità della motivazione (ossia
quando il ricorrente denunci non l’assoluta mancanza di motivazione ma la contraddittorietà
delle argomentazioni del giudice), limitando il sindacato della Corte
- al difetto totale di motivazione,
- alle ipotesi più gravi ed evidenti in cui la motivazione del giudice sia meramente
formale, inconsistente e apodittica.
Il difetto di motivazione poi deve:
1. riguardare un fatto, principale o secondario, decisivo; elemento problematico perché
soprattutto quando si tratta di un fatto secondario, l’accertamento della sua decisività
porta a dover riesaminare l’intero materiale probatorio a disposizione del giudice di
merito, cosa che esorbita i compiti della Corte: essa infatti deve limitarsi a verificare la
potenziale decisività del fatto in base alla ricostruzione risultante nella sentenza
impugnata.
2. Fatto che sia stato oggetto di discussione fra le parti, elemento che serve a escludere
che siano oggetto del giudizio di legittimità questioni di fatto nuove.
g) Secondo l’art. 111 comma 7 Cost., contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà
personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali, ordinari o speciali, è sempre ammesso
il ricorso per cassazione per violazione di legge.
La norma prevede il ricorso cd straordinario e si riferisce a ogni provvedimento idoneo ad
acquisire l’autorità di cosa giudicata, sempre che la legge non preveda un diverso rimedio,
quindi che:
abbia natura decisoria, ossia statuisca su diritti o status; esclude il ricorso per
- i provvedimenti meramente istruttori,
- il settore della giurisdizione volontaria,
sia definitivo, non essendo soggetto ad altra impugnazione né a revoca o modifica da
parte del giudice che l’ha pronunciato; esclude il ricorso per
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- i provvedimenti sommari anticipatori,
- i provvedimenti cautelari
che sono per definizione provvisori, quindi modificabili o revocabili dal giudice che
li ha pronunciati nell’ambito del giudizio ordinario.
Il ricorso straordinario è cmq un’impugnazione ordinaria quindi
deve proporsi entro i termini ex artt. 325 e 327,
secondo le modalità ex artt. 365 e ss,
è ammesso per tutti i vizi per i quali sia esperibile il ricorso ordinario.
ART. 362
Comma 1: Le decisioni di appello o in unico grado dei giudici speciali sono ricorribili per
cassazione, entro 60 giorni dalla motivazione, esclusivamente per motivi attinenti la giurisdizione
del giudice stesso.
Comma 2: ammette il ricorso in ogni tempo, quindi senza termini, per denunciare:
conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra diversi giudici speciali o tra giudice speciale e
giudice ordinario, quando più giudici abbiano affermato o negato la propria giurisdizione sulla
stessa controversia;
conflitti negativi di attribuzione tra PA e giudice ordinario.
L’ART. 363 prevede che il procuratore generale presso la Corte di Cassazione può chiedere alla
Corte stessa di enunciare, nell’interesse della legge, il principio di diritto al quale il giudice di
merito avrebbe dovuto attenersi. L’istanza presuppone che:
le parti non abbiano proposto l’impugnazione,
vi abbiano successivamente rinunciato,
si tratti di un provvedimento non ricorribile o altrimenti impugnabile.
Il procedimento in cassazione inizia con ricorso che:
- deve essere prima notificato alla parte resistente
- poi nei successivi 20 giorni, depositato nella cancelleria della Corte.
ARTT. 365-366 Il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità:
1) l’indicazione delle parti,
2) l’indicazione della sentenza/provvedimento impugnato,
3) l’esposizione sommaria dei fatti,
4) i motivi per cui si richiede il ricorso, con l’indicazione delle norme di diritto su cui essi si
fondano,
5) l’indicazione specifica degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi
collettivi sui quali il ricorso si fonda,
6) la sottoscrizione di un difensore iscritto all’albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi
alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale,
7) l’elezione di domicilio a Roma e l’indicazione di email certificata da parte del difensore
ricorrente, in mancanze tutte le notificazioni sono fatte alla cancelleria del Corte;
8) in caso di ricorso per saltum, l’accordo delle parti diretto a omettere l’appello che deve
risultare
- da un visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura
- da un atto separato da allegare al ricorso stesso.
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Il ricorso deve essere depositato in cancelleria a pena di improcedibilità entro i 20 giorni
successivi alla notificazione al resistente; devono altresì essere depositati, pena improcedibilità:
l’eventuale decreto di ammissione al patrocinio gratuito,
copia del provvedimento impugnati,
lo procura speciale se conferita con atto separato,
gli atti processuali, i documenti e i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.
ART. 370
Il resistente, a sua volta, può presentare controricorso che va:
- notificato al ricorrente, entro 20 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso,
quindi 40 giorni dalla notifica del ricorso stesso,
- depositato in cancelleria entro i 20 giorni successivi, unitamente agli atti e documenti in esso
indicati, la procura speciale se conferita con atto separato.
ART. 371
La parte resistente che sia rimasta soccombente in relazione a una domanda o eccezione può
presentare ricorso incidentale, a pena di decadenza, col medesimo atto previsto col controricorso e
nei medesimi termini. Il ricorso incidentale:
- deve contenere gli elementi ex artt. 365-366,
- deve essere depositato in cancelleria entro i 20 giorni successivi all’ultima notifica, unitamente
ai documenti in esso indicati e la procura speciale.
ART. 372
Nel giudizio di cassazione sono esclusi le nuove prove e tutti gli altri atti e documenti non prodotti
nei precedenti gradi del processo, a eccezione dei documenti riguardanti la nullità della sentenza
impugnata. I documenti nuovi possono essere depositati unitamente al ricorso e al controricorso;
mentre per quel che concerne l’ammissibilità del ricorso e controricorso, il loro deposito può
avvenire autonomamente, fino all’inizio dell’udienza di discussione, purchè ne sia data notizia
dell’elenco, con notificazione alle altre parti.
L’art. 373 prevede l’inibitoria della sentenza impugnata, la cui competenza spetta allo stesso
giudice che ha pronunciato la sentenza.
L’istanza si propone con ricorso, in calce al quale il giudice adito fissa con decreto la data di
comparizione delle parti (se collegio in camera di consiglio).
In caso di eccezionale urgenza, la sospensione dell’esecuzione può essere disposta con decreto di
fissazione dell’udienza, purché in tale udienza sia confermata o revocata con ordinanza.
L’inibitoria è disposta con ordinanza non impugnabile e presuppone la prova di aver già impugnato
la sentenza in Cassazione.
ART. 376
La decisione de ricorso compete a una delle cinque sezioni semplici, composta da 5 magistrati.
La competenza spetta alle SSUU, ossia un collegio formato da 9 magistrati in organico alle varie
sezioni, quando il ricorso:
riguardi una questione di giurisdizione,
riguardi una delle questioni ex art. 362, ossia
1) i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra questi e i giudici
ordinari;
2) i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario.
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In questi casi il ricorso può essere assegnato a una sezione semplice se la questione di
giurisdizione è stata già oggetto di pronuncia delle SSUU;
presenti una questione di diritto già decisa in senso difforme da una sezione semplice,
riguardi una questione di massima di particolare importanza.
Se la causa è stata assegnata a una sezione semplice, le parti fino a 10 giorni prima dell’udienza di
discussione possono sollecitarne la rimessione alle SSUU; in udienza tale rimessione può essere
disposta d’ufficio o su richiesta del pm.
La sezione semplice se non condivide un principio di diritto precedentemente enunciato dalle
SSUU, è tenuta a rimettere la decisione del ricorso a queste, con ordinanza motivata.
ARTT. 390-391
Il ricorso deve essere deciso con sentenza in seguito a pubblica udienza in cui le parti possono
discutere oralmente la causa.
In alcuni casi la Corte pronuncia in Camera di consiglio con ordinanza.
Il ricorso per cassazione si caratterizza per il suo impulso officioso, ossia una volta avviato su
iniziativa del ricorrente, procede indipendentemente dall’attività delle parti.
Le parti possono determinare l’estinzione del giudizio tramite rinuncia al ricorso, ammessa
- fino all’inizio dell’udienza di discussione, finché non sia in